crv_sgo_leggi

Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51 (BUR n. 110/1999)

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 'Disciplina dell'artigianato'

Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51 (BUR n. 110/1999) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1987, n. 67 «DISCIPLINA DELL’ARTIGIANATO»

Legge abrogata da lett. e) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .




SOMMARIO
Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51 (BUR n. 110/1999)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1987, n. 67 “DISCIPLINA DELL’ARTIGIANATO”



Art. 1 - Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 .

1. L’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40 è così sostituito:
“Art. 15 - Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:
a) da dodici imprenditori artigiani individuati fra gli iscritti da almeno tre anni all'albo provinciale degli imprenditori artigiani, designati dalle associazioni delle imprese artigiane di livello provinciale, in base al loro grado di rappresentatività definito secondo i parametri di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato 24 luglio 1996, n. 501;
b) da tre esperti in materia giuridico-economico-finanziaria, individuati dalla Giunta regionale in una rosa di nominativi proposti dalle associazioni delle imprese artigiane di livello provinciale, in base al loro grado di rappresentatività definito secondo i parametri di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato 24 luglio 1996, n. 501;
c) da un rappresentante delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della provincia;
d) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato permanente;
e) dal direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.
2. I componenti di cui al comma 1 eleggono nel proprio seno il Presidente della Commissione, scegliendolo tra gli imprenditori artigiani, e il Vicepresidente.
3. La Commissione dura in carica cinque anni.
4. La designazione dei componenti di cui alle lettere a) e c) deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla richiesta, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Questa, successivamente, trasmette le designazioni di cui al comma 1 al dirigente regionale competente per la nomina. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.
5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti e si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive. In quest’ultimo caso per tutta la durata ordinaria della Commissione il componente decaduto non può essere ridesignato.
7. La decadenza è pronunciata dal dirigente della struttura regionale competente che provvede alla nomina dei sostituti su designazione dei soggetti aventi titolo ai sensi del comma 1.”.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 .

1. Ai commi 2 e 8 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 come da ultimo modificato dall’articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40 , le parole “Presidente della Giunta regionale” sono sostituite con le parole “dirigente della competente struttura regionale”.
Art. 3 - Norma transitoria.

1. La scadenza delle commissioni provinciali per l’artigianato e della Commissione regionale per l’artigianato, come prevista dall’articolo 54 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 , è ulteriormente prorogata fino al rinnovo delle commissioni stesse secondo le modalità della presente legge, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.
Art. 4 - Abrogazioni.

1. Il Titolo III della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è abrogato.
Art. 5 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO