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Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 (BUR n. 17/1999)

Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il «Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA»

Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 (BUR n. 17/1999)

CONTRIBUTO AI CITTADINI VENETI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI CHE APPLICANO IL «METODO DOMAN O VOJTA O FAY O ABA O PERFETTI O FELDENKRAIS» (1)

Articolo 1

1. La Regione partecipa, con la concessione di un contributo alle spese non coperte dal fondo sanitario regionale sostenute dai cittadini portatori di handicap psicofisici residenti in Veneto da almeno sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge che si avvalgono del "Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti o Feldenkrais ( 2)", quale trattamento riabilitativo debitamente certificato. ( 3)

Articolo 2

1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, la Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità per la presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 1 e per l’accreditamento delle relative somme all’ULSS di residenza. ( 4) ( 5)

Articolo 3

1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, quantificabile in lire 1.250 milioni per l’esercizio 1999, si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 13 del fondo globale per le spese correnti (capitolo n. 80210) del medesimo bilancio. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1999 è istituito il capitolo n. 60230 denominato «Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti o Feldenkrais ( 6)», con lo stanziamento di lire 1.250 milioni per competenza e per cassa.

Art. 3 bis (7)

1. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione tecnico-scientifica sull’efficacia dei metodi autorizzati con la presente legge.


Note

( 1) Titolo così modificato da comma 1 art. 17 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 che ha aggiunto dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti” le parole “o Feldenkrais”; in precedenza modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 maggio 2016, n. 16 che ha aggiunto dopo le parole “o ABA” le parole “o Perfetti”, in precedenza modificato dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 che ha aggiunto la parola “o ABA”, in precedenza modificato dall’articolo 41, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 che ha aggiunto le parole "o Fay" in precedenza modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 che ha aggiunto dopo le parole “Metodo Doman” le parole “o Vojta”.
( 2) Comma così modificato da comma 1 art. 17 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 che ha aggiunto dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti” le parole “o Feldenkrais”; in precedenza modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 maggio 2016, n. 16 che ha aggiunto dopo le parole “o ABA” le parole “o Perfetti”, in precedenza modificato dall’articolo 11, comma 2, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 che ha aggiunto le parole “o ABA”, in precedenza modificato dall’articolo 41, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 che ha aggiunto le parole "o Fay" in precedenza modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 che ha aggiunto dopo le parole “Metodo Doman” le parole “o Vojta”; inoltre l’articolo 32, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 prevede la possibilità che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare dia contributi per ulteriori trattamenti riabilitativi specifici non coperti dal fondo sanitario regionale.
( 3) Comma modificato dall’articolo 11, comma 2, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 4) Ai fini della applicazione delle modifiche introdotte dall’articolo 11, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 il comma 4 del medesimo articolo 11 prevede che: “La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge (19 novembre 2007) integra il provvedimento di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 , definendo anche le modalità di certificazione e rendicontazione dei trattamenti riabilitativi effettuati con metodo ABA.”.
( 5) Ai fini della applicazione delle modifiche introdotte dall’articolo 1, della legge regionale 26 maggio 2016, n. 16 il comma 4 del medesimo articolo 1 prevede che: “La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge (11 giugno 2016) integra il provvedimento di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 , definendo anche le modalità di certificazione e rendicontazione dei trattamenti riabilitativi effettuati con metodo Perfetti.”.
( 6) Comma così modificato da comma 1 art. 17 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 che ha aggiunto dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti” le parole “o Feldenkrais”; in precedenza modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 maggio 2016, n. 16 che ha aggiunto dopo le parole “o ABA” le parole “o Perfetti”, in precedenza modificato dall’articolo 11, comma 3, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 che ha aggiunto le parole “o ABA”, in precedenza modificato dall’articolo 41, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 che ha aggiunto le parole "o Fay" in precedenza modificato dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 che ha aggiunto dopo le parole “Metodo Doman” le parole “o Vojta”.
( 7) Articolo aggiunto dall'articolo 10, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 (BUR n. 17/1999)

CONTRIBUTO AI CITTADINI VENETI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI CHE APPLICANO IL “METODO DOMAN”



Articolo 1

1. La Regione partecipa, con la concessione di un contributo alle spese non coperte dal fondo sanitario regionale sostenute dai cittadini portatori di handicap psicofisici residenti in Veneto da almeno sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge che si avvalgono del "Metodo Doman", quale trattamento riabilitativo in centri specializzati.
Articolo 2

1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, la Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità per la presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 1 e per l’accreditamento delle relative somme all’ULSS di residenza.
Articolo 3

1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, quantificabile in lire 1.250 milioni per l’esercizio 1999, si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 13 del fondo globale per le spese correnti (capitolo n. 80210) del medesimo bilancio. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1999 è istituito il capitolo n. 60230 denominato “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman”, con lo stanziamento di lire 1.250 milioni per competenza e per cassa.



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