crv_sgo_leggi

Legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 (BUR n. 11/1995)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)

Sommario: Legge Regionale 6/1995
S O M M A R I O
Legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 (BUR n. 11/1995)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1995)

Art. 1 - Rifinanziamenti.

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e nel bilancio pluriennale 1995-1997 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell' articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 ( 1) sono determinati, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 nella misura indicata nella Tabella A) allegata alla presente legge. ( 2)

Art. 2 - Deleghe alle Province.

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 1995, con gli stessi criteri e modalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).

Art. 3 - Comandi temporanei presso la regione di personale delle Unità locali socio sanitarie o delle Aziende ospedaliere.

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione pubblicazione)

Art. 4 - Servizio di erogazione a tariffazione di prodotti e servizi.

1. É istituita la tariffazione per la fornitura di prodotti e servizi regionali.
2. Rientrano tra i prodotti e i servizi di cui al comma 1, tra l'altro:
a) prodotti informatici standard, non standard e speciali derivanti dalle reti regionali di monitoraggio dei parametri meteo-climatologici, agro-ecologici, niveometereologici ed ambientali del territorio regionale;
b) perizie e progettazioni speciali nel settore della difesa del territorio dalle valanghe e dall'erosione;
c) attività didattica di formazione e aggiornamento professionale nel campo della tutela dell'ambiente montano;
d) pubblicazioni speciali realizzate dalla Giunta regionale ad elevato ed innovativo contenuto tecnico-scientifico;
e) piantine forestali provenienti dai vivai gestiti dal Dipartimento per le foreste e l'economia montana.
3. La gestione dei servizi viene effettuata dalla Giunta regionale che redige ed aggiorna i disciplinari per la fornitura dei prodotti e dei servizi.
4. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 5 - Oneri connessi allo scioglimento del Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona, di cui alla legge regionale 6 luglio 1994, n. 25 "Scioglimento del Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona".

omissis ( 3)

Art. 6 - Modifiche alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".

1. Il comma 2 dell' articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è così sostituito:
omissis ( 4)
2. Il comma 3 dell' articolo 7, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è così sostituito:
omissis ( 5)
3. Il comma 1 dell' articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è così sostituito:
omissis ( 6)
4. Il comma 3 dell' articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è così sostituito:
omissis ( 7)

Art. 7 - Intervento per le superfici coltivate a vite danneggiate da "Flavescenza dorata".

1. Ai conduttori delle superfici coltivate a vite danneggiate dalla presenza del micoplasma denominato "Flavescenza dorata" la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo in un'unica soluzione, fino all'importo complessivo di lire 500 milioni, nella misura prevista dalla normativa comunitaria sui programmi coordinati di reimpianto delle viti di cui al regolamento CEE n. 458/1980 (capitolo n. 12208).
2. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 8 - Modifica all'articolo 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al primo comma dell' articolo 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è aggiunta la seguente lettera:
omissis ( 8)
(capitolo n. 12123)

Art. 9 - Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle aziende danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche.

omissis ( 9)

Art. 10 - Modifica dell'articolo 7 bis della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 "Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice" come da ultimo modificata dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 42 .

1. All' articolo 7 bis della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 42 è aggiunto il seguente comma 4:
omissis ( 10)

Art. 11 – Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

omissis ( 11)

Art. 12 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale".

1. Al comma 4 dell' articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 è abrogata la parola "esclusivamente".

Art. 13 - Intervento regionale per i nuclei di industrializzazione di Canda e Villamarzana. Modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1982, n. 53 e 1 dicembre 1989, n. 50.

1. L' articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 53 , già modificato dall'articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 50 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 12)
2. Il comma 5 dell' articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 50 , è abrogato.

Art. 14 - Partecipazione regionale alla promozione e costituzione di Business Innovation Center (BIC) per il tramite della società Veneto Innovazione SpA.

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)

Art. 15 - Scioglimento del consorzio obbligatorio per lo sviluppo del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera.

1. Il Consorzio obbligatorio per lo sviluppo del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera istituito con la legge 2 marzo 1963, n. 397 è sciolto.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale nomina un commissario liquidatore a cui sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il quale provvederà alla liquidazione delle attività e dei rapporti giuridici del Consorzio stesso.

Art. 16 - Contributi agli enti locali per interventi di metanizzazione.

1. Al fine di incentivare l'estensione e la razionalizzazione della rete di metanizzazione, la Giunta regionale è autorizzata ad elevare di lire 1.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, il limite d'impegno di cui alla legge regionale 22 gennaio 1987, n. 2 "Contributi finanziari ai comuni per interventi di metanizzazione nel Veneto", relativo a contributi decennali per mutui contratti dagli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e gli altri istituti di credito che concedono mutui agli enti locali (capitolo n. 22126).

Art. 17 - Interventi in favore di strutture fieristiche.

1. I contributi di cui alla articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione 1994", possono essere erogati per le opere, di cui al comma 1 del medesimo articolo, anche se in corso di realizzazione o completate alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 , purché iniziate nel 1994. ( 13)

Art. 18 - Contributi all'ente Padova Fiere.

omissis ( 14)

Art. 19 - Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della regione" e successive modifiche e integrazioni.

omissis ( 15)

Art. 20 - Modifica della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di interesse turistico", e della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 .

1. L'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 è sostituito dal seguente:
omissis ( 16)
2. L'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 è abrogato.

Art. 21 - Modifica della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia di turismo di alta montagna", come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 .

omissis ( 17)

Art. 22 - Interventi in materia di tutela dei consumatori di cui alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 "Interventi in materia di tutela dei consumatori".

1. Nell'esercizio 1995, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 , la Giunta regionale può ammettere a contributo anche le domande relative agli anni 1992-1994, non finanziate nell'anno di riferimento a condizione che siano state presentate entro la data di scadenza della legge medesima (capitolo n. 32050).

Art. 23 - Modifica alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 "Interventi urgenti a salvaguardia dell'occupazione nel settore del commercio."

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 è così sostituito:
omissis ( 18)

Art. 24 - Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto.

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione", la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1995, per l'ammontare di lire 3.000 milioni, per gli interventi previsti dall'articolo 3 della medesima legge ivi compresa la realizzazione di sistemi di sicurezza e di antifurto degli edifici adibiti al culto (capitolo n. 43050).
2. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzati prioritariamente per il finanziamento delle domande già presentate alla Regione secondo le modalità e nei termini di cui all' articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 , e dall' articolo 7 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 non finanziate in precedenti riparti e per la realizzazione di interventi cofinanziati dalla Comunità Europea tenendo conto anche del bando di cui alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'11 ottobre 1994 (94/c 283/07).
3. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, il termine di presentazione delle domande di cui all' articolo 2 della medesima legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è stabilito in trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25 - Opere di viabilità di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è autorizzata la spesa di lire 49.000 milioni per l'anno finanziario 1995 (capitolo n. 45288).
2. La somma indicata al comma 1 è utilizzata per gli interventi sulle strade statali, strade provinciali, per gli interventi di competenza comunale e per le piste ciclabili. La Giunta regionale, nell'ambito dei programmi complessivi già approvati per il triennio 1992-1994, individua gli interventi prioritari per il 1995 secondo i criteri della pronta cantierabilità degli interventi e sulla base dell'accertato cofinanziamento delle opere mediante gli accordi di programma con gli enti locali e con l'ANAS, sentita la competente commissione consiliare e ripartisce le relative somme con proprio provvedimento, riservando agli interventi relativi alle piste ciclabili una quota non inferiore al 10 per cento della spesa autorizzata.
2 bis. Per quanto riguarda gli accordi di programma e le convenzioni con le Province e con l'A.N.A.S., la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare la somma di cui al comma 1 con le modalità previste al comma 2 anche per programmi approvati successivamente al triennio 1992-1994. ( 19)
3. In ordine alla stipulazione dei contratti ed all'assunzione di obbligazioni da parte della Regione in attuazione del presente articolo, entro i limiti di spesa globalmente autorizzata di cui al comma 1, si applica il penultimo comma dell' articolo 32, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 . ( 20)

Art. 26 - Contributo straordinario all'amministrazione provinciale di Rovigo per la realizzazione di opere di viabilità.

omissis ( 21)

Art. 27 - Contributo straordinario per il completamento del progetto FIO 1989 n. 182.

omissis ( 22)

Art. 28 - Acquisizione di pareri.

omissis ( 23)

Art. 29 - Proroga degli effetti di validità della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 "Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta".

1. Al fine di assicurare la salvaguardia delle condizioni di igiene e tutela della salute pubblica dai danni derivanti dall'inquinamento dell'acqua dei fiumi Adige e Brenta l'intervento regionale previsto dalla legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 è autorizzato anche per il triennio 1995-1997 (capitolo n. 53042).

Art. 30 - Contributo straordinario a favore dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.

omissis ( 24)

Art. 31 - Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni.

omissis ( 25)
2. Al primo comma dell' articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è aggiunta la seguente lettera:
omissis ( 26)
3. L' allegato n. 1) di cui all'articolo 44, primo comma, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , per la parte relativa ai calcari per cemento nella Provincia di Treviso, è integrato con l'inserimento dei seguenti Comuni:
"- Castelcucco;
- Possagno."

Art. 32 - Modifica degli articoli 3 e 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni", come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 .

1. Il comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è così sostituito:
omissis ( 27)
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è così sostituito:
omissis ( 28)
3. Il termine previsto dall'articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 , già modificato dall'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 , è stabilito al 31 dicembre 1995.

Art. 33 - Spese di funzionamento dell'Istituto regionale Ville Venete.

1. Per l'esercizio finanziario 1995, il limite di cui all' articolo 17, lettera b) della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete (IRVV)" è elevato al 20 per cento.

Art. 34 - Modifica della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 in relazione al contributo all'Istituto "J. Maritain".

1. É abrogato l'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 .

Art. 35 - Contributo straordinario all'Associazione "Amici della Musica" di Vicenza.

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 50 milioni all'Associazione "Amici della Musica" di Vicenza per le iniziative svolte nell'anno 1994 (capitolo n. 70104).
2. L'importo complessivo del contributo di cui al comma 1 e di altri contributi regionali erogati e riferiti all'anno 1994, non può complessivamente superare il 50 per cento delle spese sostenute dalla medesima Associazione nel corso del 1994.
3. Il contributo è erogato su rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 36 - Istituzione del fondo di rotazione per l'edilizia culturale.

1. In armonia con i principi e le disposizioni di cui alle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 50, 8 agosto 1984, n. 63, 15 gennaio 1985, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di favorire gli interventi riguardanti le strutture di conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento ai musei, alle biblioteche e agli archivi, è istituito il "Fondo di rotazione per l'edilizia culturale" (capitolo n. 70178) per la concessione di contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi per la durata massima di dieci anni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto del dirigente della struttura competente ad enti locali, ad altri soggetti pubblici, nonché a soggetti riconosciuti come persone giuridiche private, ai sensi della normativa vigente, purché garantiscano la fruizione da parte del pubblico dei beni culturali, operanti tutti nel territorio regionale, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo non superiore ad euro 258.000,00. ( 29)
3. Il rimborso dei contributi avviene entro il 30 giugno di ogni anno, per quote costanti in relazione all'importo complessivo assegnato, a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione del medesimo.
4. Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine stabilito comporta la revoca dell'intero contributo, con la restituzione della somma già erogata, nonché il divieto per un biennio di concedere contributi regionali a favore dello stesso soggetto.
5. A partire dall'esercizio finanziario 1996 nel capitolo n. 70178 confluiscono le quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi secondo le modalità previste dal comma 4.

Art. 37 - Contributi per i beni culturali.

1. Le somme autorizzate al capitolo di spesa n. 70164 "Contributi in conto capitale per la realizzazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi ( legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 e articolo 3 legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66 )" per l'anno 1995 sono concesse per interventi in conto capitale, secondo quanto disposto dall' articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 , e possono essere corrisposte anche per esigenze di sicurezza e tutela dei beni culturali nell'ambito di intese tra la Regione e la competente autorità ecclesiastica.

Art. 38 - Modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9 "Promozione di iniziative editoriali riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di Venezia e del Veneto".

1. Il terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9 è così sostituito:
omissis ( 30)

Art. 39 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro".

omissis ( 31)

Art. 40 - Contributi straordinari agli enti di formazione professionale a sovvenzione.

omissis ( 32)

Art. 41 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 e successive modificazioni "Norme in materia di sport e tempo libero".

omissis ( 33)

Art. 42 - Contributo straordinario all'istituto "Costante Gris".

1. Nell'ambito delle iniziative individuate dall' articolo 2, comma 1, lettera h) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 a favore dell'impiantistica sportiva, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni all'istituto "Costante Gris" di Mogliano per la realizzazione di una struttura da destinare ad attività idroterapica e natatoria a favore dei disabili (capitolo n. 73008).
2. Per l'erogazione del contributo si applica quanto disposto dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni in materia di opere pubbliche di interesse regionale. ( 34)

Art. 43 - Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti" come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 e dall'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7 .

1. Al fine di consentire un più adeguato, approfondito ed omogeneo quadro di riferimento sull'intero territorio nazionale in materia di tutela della salute dai danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 , e dall'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7 , si applica a partire dal 1° gennaio 1996 (locuzione coinvolta da rinvio governativo, per la quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
2. La Giunta regionale finanzia uno studio per la verifica dei danni determinati dai campi elettromagnetici così come previsto dalla risoluzione n. 76 del 1993 del Consiglio regionale del Veneto.

Art. 44 - Modalità di erogazione dei fondi relativi a programmi ed iniziative comunitarie.

1. Al fine di rispettare le direttive della deliberazione CIPE del 30 dicembre 1992, in materia di miglior utilizzo dei fondi CE e della normativa CE sulle modalità di erogazione dei fondi a finalità strutturale (articolo 21, quinto paragrafo regolamento CE n. 2082/1993) è consentita l'erogazione di anticipi del cofinanziamento comunitario, nazionale e regionale, ove non diversamente disposto da normativa di settore, complessivamente fino al 40 per cento della quota annuale di contributo pubblico dell'intervento ammesso al beneficio del programma o iniziativa CE, su presentazione di garanzia fidejussoria per i beneficiari privati.
2. Ulteriori anticipi, fino al 90 per cento dell'importo della quota annuale del contributo pubblico, sono erogati, previa richiesta del beneficiario, per stati d'avanzamento e verifica del responsabile del dipartimento competente, anche in relazione all'avvenuta utilizzazione della metà del precedente anticipo.
3. L'erogazione del saldo finale è subordinata alla completa realizzazione dell'intervento e la presentazione del rendiconto finale di tutte le spese sostenute accompagnato da una relazione conclusiva.
4. L'erogazione iniziale, può essere elevata fino al 100 per cento dell'ammontare del contributo pubblico previsto qualora venga posto in essere un rapporto convenzionale con un intermediario bancario, al quale abbia aderito il beneficiario del contributo, in forza del quale l'istituto bancario si faccia garante della immediata restituzione alla regione, in tutto o in parte, del contributo erogato qualora questa dovesse revocare in tutto o in parte lo stesso.
5. La Giunta regionale, con le deliberazioni attuative dei programmi di interventi comunitari, detta disposizioni di esecuzione del presente articolo

Art. 45 - Nomine dei Revisori contabili.

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 46 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate le leggi regionali di cui all' elenco B allegato alla presente legge.
2. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi regionali medesime.

Art. 47 - Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

1. Dopo il quarto comma dell' articolo 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come modificato dalla legge regionale 11 marzo 1986, n. 9 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 35)

Art. 48 - Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Il quinto ( 36) comma dell' articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , è sostituito con il seguente:
omissis ( 37)

Art. 49 - Modifica della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 "Piano sociale regionale per il triennio 1989-1991".

1. Dopo l' articolo 14 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 , è aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 38)

Art. 50 - Partecipazione al capitale della Aereoporto Catullo SpA di Verona.

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere per il tramite della Veneto Sviluppo SpA una partecipazione azionaria al capitale della Aeroporto Catullo SpA di Verona Villafranca per un importo non superiore a lire 1.000 milioni (capitolo n. 20004).

Art. 51 - Modifica all'articolo 108 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 .

1. L'ultimo comma dell' articolo 108 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 39)

Art. 52 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, con effetto dal 1° gennaio 1995.








ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 1995, n. 6 , RELATIVA A:













PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1995)






TABELLA A (OMESSA)






ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 1995, n. 6 , RELATIVA A:

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1995)



ELENCO ALLEGATO DI CUI ALL'ARTICOLO 46: ELENCO B



Note

( 1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 2) Tabella A omessa e sostituita da tabella A allegata alla legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 limitatamente alle somme iscritte per il 1995, da art. 1 legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 .
( 3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 6 luglio 1994, n. 25 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall’art. 1, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
( 4) Testo riportato nell’art. 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 .
( 5) Testo riportato nell’art. 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 .
( 6) Testo riportato nell’art. 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 .
( 7) Testo riportato nell’art. 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 .
( 8) Testo riportato nell’art. 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
( 9) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 10) Testo riportato nell’art. 7 bis della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 , successivamente la legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 è stata abrogata dall’art. 1, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , con la decorrenza ivi prevista.
( 11) Articolo abrogato da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 13) I contributi di cui all’art. 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 erano riferiti alla legge regionale 4 luglio 1989, n. 19 che è stata abrogata dall’art. 103 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 14) Articolo abrogato da comma 5 art. 11 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 .
( 15) Articolo abrogato da n. 3 lett. d) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , che ha ridisciplinato la materia.
( 16) La legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 è stata abrogata dalla lettera b) comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 , abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
( 17) Articolo abrogato da n. 3 lett. b) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , che ha ridisciplinato la materia.
( 18) La legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 è stata abrogata dalla lett. c) comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 .
( 19) Comma aggiunto da art. 16 legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 .
( 20) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 21) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti riferita alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 che è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 22) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 23) L'articolo estendeva ai progetti di rete fognaria i limiti di importo previsti dall'art. 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 ed è stato abrogato da art. 13 comma 5 legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 che ha ridisciplinato la materia.
( 24) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 25 giugno 1987, n. 33 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall’art. 1, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
( 25) Articolo abrogato da lett. g) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 26) Testo riportato nell’art. 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .
( 27) Testo riportato nell’art. 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 .
( 28) Testo riportato nell’art. 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 .
( 29) Comma sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 16 agosto 2002, n. 25 , in precedenza sostituito da art. 12 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
( 30) Testo riportato nell’art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9 .
( 31) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
( 32) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 33) Articolo abrogato da lettera e), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 34) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 35) Testo riportato nell’art. 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
( 36) Comma modificato da comma 1 art. 28 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 che per rimediare ad un errore materiale ha mutato la dizione originaria «quarto comma» con la dizione corretta «quinto comma».
( 37) Testo riportato nell’art. 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 38) Testo riportato nella legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 .
( 39) Testo riportato nell’art. 108 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 6/1995
S O M M A R I O
Legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 (BUR n. 11/1995)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1995)

Art. 1 - Rifinanziamenti.
1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e nel bilancio pluriennale 1995-1997 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 sono determinati, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 nella misura indicata nella Tabella A) allegata alla presente legge.
Art. 2 - Deleghe alle Province.
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 1995, con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).
Art. 3 - Comandi temporanei presso la regione di personale delle Unità locali socio sanitarie o delle Aziende ospedaliere.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione pubblicazione)
Art. 4 - Servizio di erogazione a tariffazione di prodotti e servizi.
1. É istituita la tariffazione per la fornitura di prodotti e servizi regionali.
2. Rientrano tra i prodotti e i servizi di cui al comma 1, tra l'altro:
a) prodotti informatici standard, non standard e speciali derivanti dalle reti regionali di monitoraggio dei parametri meteo-climatologici, agro-ecologici, niveometereologici ed ambientali del territorio regionale;
b) perizie e progettazioni speciali nel settore della difesa del territorio dalle valanghe e dall'erosione;
c) attività didattica di formazione e aggiornamento professionale nel campo della tutela dell'ambiente montano;
d) pubblicazioni speciali realizzate dalla Giunta regionale ad elevato ed innovativo contenuto tecnico-scientifico;
e) piantine forestali provenienti dai vivai gestiti dal Dipartimento per le foreste e l'economia montana.
3. La gestione dei servizi viene effettuata dalla Giunta regionale che redige ed aggiorna i disciplinari per la fornitura dei prodotti e dei servizi.
4. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 5 - Oneri connessi allo scioglimento del Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona, di cui alla legge regionale 6 luglio 1994, n. 25 "Scioglimento del Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona".
1. In relazione a quanto disposto dalla legge regionale 6 luglio 1994, n. 25 , è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 230 milioni per far fronte alle residue situazioni debitorie maturate dal Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 25/1994 , e a quelle risultanti dal conto finale relativo alla chiusura dell'attività di liquidazione dell'ente stesso (capitolo n. 5184).
Art. 6 - Modifiche alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".
1. Il comma 2 dell'articolo 7, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è così sostituito:
2. I trasferimenti di alveari sul territorio veneto devono essere comunicati al Comune e alla Unità locale socio sanitaria di destinazione almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento attestante sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta ed accompagnati da un certificato sanitario rilasciato annualmente all'inizio dell'attività di trasferimento degli alveari stessi. Copia della certificazione deve essere conservata dagli interessati durante i trasferimenti."
2. Il comma 3 dell'articolo 7, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è così sostituito:
3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari.”.
3. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è così sostituito:
“1. Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha l'obbligo di denunciare alla Unità locale socio sanitaria, competente per territorio, le malattie accertate o sospette."
4. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è così sostituito:
“3. La commercializzazione delle api può avvenire nell'ambito del territorio regionale solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria."
Art. 7 - Intervento per le superfici coltivate a vite danneggiate da "Flavescenza dorata".
1. Ai conduttori delle superfici coltivate a vite danneggiate dalla presenza del micoplasma denominato "Flavescenza dorata" la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo in un'unica soluzione, fino all'importo complessivo di lire 500 milioni, nella misura prevista dalla normativa comunitaria sui programmi coordinati di reimpianto delle viti di cui al regolamento CEE n. 458/1980 (capitolo n. 12208).
2. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 8 - Modifica all'articolo 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario" e successive modificazioni e integrazioni.
1. Al primo comma dell'articolo 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è aggiunta la seguente lettera:
g) al fine di favorire la conservazione delle razze locali delle specie avicole, cunicole e di altre specie zootecniche minori la Giunta regionale è autorizzata ad approvare e finanziare i programmi presentati dall Associazione Regionale Allevatori Veneti."(capitolo n. 12123)
Art. 9 - Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle aziende danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche.
1. In conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio regionale nel corso del 1994, ed in alternativa agli interventi previsti dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la Giunta regionale, in relazione all'entità del danno e all'estensione territoriale del fenomeno avverso, può intervenire in soccorso delle aziende agricole singole od associate, mediante la concessione di un concorso pubblico negli interessi su prestiti quinquennali di esercizio. L'entità massima del prestito verrà riconosciuta sulla base percentuale del danno alla produzione lorda vendibile aziendale ottenibile nell'anno in cui si è verificato l'evento, al netto di quella derivante da produzioni agricole assicurate e da produzioni non danneggiate.
2. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo le aziende agricole singole od associate ricadenti nelle zone individuate dalla Giunta regionale che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Sono altresì esclusi dal computo del 35 per cento i danni alle produzioni assicurate.
3. I prestiti quinquennali di esercizio, di cui al comma 1, saranno erogati in conformità alle misure di applicazione dei tassi agevolati previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, e comunque non potranno essere inferiori al 4 per cento per gli interventi previsti a favore delle aziende condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale e al 6 per cento per gli interventi previsti a favore delle aziende condotte da altri imprenditori.
4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo è autorizzata una spesa di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1995 (capitolo n. 12204).
Art. 10 - Modifica dell'articolo 7 bis della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 "Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice" come da ultimo modificata dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 42 .
1. All'articolo 7 bis della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 42 è aggiunto il seguente comma 4:
4. La Giunta regionale, data la particolare gravosità degli oneri connessi alle operazioni previste ai precedenti commi, può concedere un contributo in conto capitale sulle spese sostenute dai beneficiari, nella misura massima del 50 per cento delle spese medesime.".
Art. 11 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 " Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"
1. L'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 è così sostituito:
Art. 16 - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) la lettera c), primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 ;
b) gli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 ;
c) la lettera c), primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 , limitatamente alle parole " e 15";
d) la lettera e), primo comma, dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 limitatamente alle parole " e 12, primo comma. Per le violazioni di divieto di cui all'articolo 12, primo comma, la sanzione si applica per ogni 2 Kg di funghi eccedenti la
quantità consentita";
e) all'articolo 17 secondo comma della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , le parole " dei funghi e";
f) l'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 ;
g) gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7 ;
h) all'articolo 1 del Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7 le parole " e disciplina della raccolta dei funghi";
i) all'articolo 2 primo comma del Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7 le parole " e funghi";
l) all'articolo 19 quarto comma del Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7 le parole " sui funghi";
m) all'articolo 21 secondo comma del Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7 le parole " e della conservazione dei funghi".
2 Il titolo della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 è così modificato: " Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora".
3. Il titolo del Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7 , è così modificato: " Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora".
Art. 12 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale".
1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 è abrogata la parola "esclusivamente".
Art. 13 - Intervento regionale per i nuclei di industrializzazione di Canda e Villamarzana. Modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1982, n. 53 e 1 dicembre 1989, n. 50.
1. L'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 53 , già modificato dall'articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 50 , è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Recupero dell'anticipazione.
1. Le somme anticipate dalla Regione a norma dei precedenti articoli sono restituite alla medesima dal Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine, senza interessi, entro il 30 marzo 1995, tenuto conto dell'effettivo sviluppo della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1."
2. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 50 , è abrogato.
Art. 14 - Partecipazione regionale alla promozione e costituzione di Business Innovation Center (BIC) per il tramite della società Veneto Innovazione SpA.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
Art. 15 - Scioglimento del consorzio obbligatorio per lo sviluppo del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera.
1. Il Consorzio obbligatorio per lo sviluppo del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera istituito con la legge 2 marzo 1963, n. 397 è sciolto.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale nomina un commissario liquidatore a cui sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il quale provvederà alla liquidazione delle attività e dei rapporti giuridici del Consorzio stesso.
Art. 16 - Contributi agli enti locali per interventi di metanizzazione.
1. Al fine di incentivare l'estensione e la razionalizzazione della rete di metanizzazione, la Giunta regionale è autorizzata ad elevare di lire 1.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, il limite d'impegno di cui alla legge regionale 22 gennaio 1987, n. 2 "Contributi finanziari ai comuni per interventi di metanizzazione nel Veneto", relativo a contributi decennali per mutui contratti dagli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e gli altri istituti di credito che concedono mutui agli enti locali (capitolo n. 22126).
Art. 17 - Interventi in favore di strutture fieristiche.
1. I contributi di cui all’articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione 1994", possono essere erogati per le opere, di cui al comma 1 del medesimo articolo, anche se in corso di realizzazione o completate alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 , purché iniziate nel 1994.
Art. 18 - Contributi all'ente Padova Fiere.
1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 4 luglio 1989, n. 19 in materia di potenziamento e qualificazione del patrimonio fieristico regionale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'ente Padova Fiere un contributo costante annuo di lire 1.000 milioni per la durata di dieci anni sui mutui contratti per la realizzazione di spese di investimento (capitolo n. 30096).
2. Sono ammessi ai contributi:
a) la realizzazione di nuove strutture espositive ovvero l'ampliamento o l'adeguamento alle norme di sicurezza delle strutture esistenti;
b) la realizzazione di progetti di raccolta e organizzazione, mediante strumenti informatici, di dati e documentazioni relativi alle produzioni venete.
3. La concessione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale previa valutazione e approvazione dei relativi progetti, sentita la Commissione Tecnica Regionale - Sezione Opere Pubbliche per i progetti di cui alla lettera a) del comma 2.
4. I contributi sono concessi nella misura massima del 7 per cento delle spese finanziate con i mutui di cui al comma 1 e sono erogati alla scadenza dei ratei di ammortamento dei mutui stessi fino all'ammontare delle somme concesse.
Art. 19 - Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della regione" e successive modifiche e integrazioni.
1. L’articolo 24 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è così sostituito:
Art. 24 - Interventi per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico.
1. Per conferire maggiore efficacia alla promozione dell'offerta turistica regionale in Italia e all'estero per i settori di cui all articolo 8, la regione favorisce ed incentiva la costituzione per uno o più ambiti territoriali delle aziende di promozione turistica, di una struttura associata tra le imprese di cui all'articolo 13 comma 1.
2. Alle strutture associate di cui al comma 1 possono altresì partecipare le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti fieristici, le aziende di promozione turistica, le società aeroportuali, i consorzi fra associazioni pro loco, nonchè altri enti pubblici e privati interessati al settore.
3. Le imprese che partecipano alle strutture associate di cui al comma 1, non possono essere in numero inferiore a quaranta se le strutture associate di promozione turistica e a settanta se interessano gli ambiti territoriali di due o più aziende di promozione turistica.
4. Lo Statuto delle strutture associate deve prevedere che la quota di partecipazione non può superare il 20 per cento del capitale sociale e deve prevedere la possibilità di adesioni successive senza discriminazioni o clausole di gradimento.
5. Per le finalità di cui al comma 1, le strutture associate svolgono le seguenti attività :
a) interventi rivolti alla commercializzazione del prodotto turistico relativo ai singoli settori mediante appositi programmi operativi;
b) partecipazione e realizzazione di manifestazioni promozionali, nonchè produzione, acquisto e distribuzione di messaggi e di materiali di tipo pubblicitario;
c) prestazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese associate per sostenere e favorire la domanda e l' offerta turistica nei mercati interessati.".
2. La Giunta regionale è autorizzata a inserire, per il 1995, nel piano esecutivo annuale anche progetti di promozione settoriale. Le strutture associate di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 13/ 1994 come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge progetti di promozione settoriale, ai fini dell'aggiornamento del suddetto piano esecutivo per il secondo semestre e per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 25 della legge regionale n. 13/ 1994.
Art. 20 - Modifica della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di interesse turistico", e della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 .
1. L'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Modalità di erogazione.
1. L'erogazione del contributo è effettuata in due rate, l'una pari al 70 per cento del contributo quale anticipazione sulla base della presentazione dell'inizio dei lavori e della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 8; l'altra a saldo, pari alla quota residua del contributo, a realizzazione della iniziativa ammessa e verificata ai sensi dell'articolo 10.
2. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)".
2. L'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 è abrogato.
Art. 21 - Modifica della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia di turismo di alta montagna", come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 .
1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 , già modificato dall'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 , è così sostituito:
“5. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa, entro il 30 giugno successivo. Il contributo concesso è erogato nella misura del 70 per cento; la quota residua è erogata a presentazione della rendicontazione consuntiva della spesa sostenuta e dell'attività svolta."
2. Il comma 2 dell'articolo 15 ter della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 è così sostituito:
“2.. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi in misura non inferiore a lire 500 milioni, e comunque in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammessa, entro il 30 giugno successivo. Entro il medesimo termine il contributo concesso è erogato nella misura del 70 per cento; la quota residua è erogata a presentazione della rendicontazione consuntiva della spesa sostenuta e dell'attività svolta."
Art. 22 - Interventi in materia di tutela dei consumatori di cui alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 "Interventi in materia di tutela dei consumatori".
1. Nell'esercizio 1995, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 , la Giunta regionale può ammettere a contributo anche le domande relative agli anni 1992-1994, non finanziate nell'anno di riferimento a condizione che siano state presentate entro la data di scadenza della legge medesima (capitolo n. 32050).
Art. 23 - Modifica alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 "Interventi urgenti a salvaguardia dell'occupazione nel settore del commercio."
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 è così sostituito:
“3. La Veneto Sviluppo SpA assicura alle imprese beneficiarie rispetto al tasso di riferimento, o rispetto al tasso definito dalle convenzioni tra istituti di credito, cooperative e consorzi di garanzia, agevolazioni nella misura non superiore a:
a) quattro punti percentuali nei casi in cui i programmi proposti prevedono incrementi occupazionali;
b) due punti percentuali nei casi in cui i programmi proposti prevedono il semplice consolidamento occupazionale".
Art. 24 - Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto.
1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione", la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1995, per l'ammontare di lire 3.000 milioni, per gli interventi previsti dall'articolo 3 della medesima legge ivi compresa la realizzazione di sistemi di sicurezza e di antifurto degli edifici adibiti al culto (capitolo n. 43050).
2. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzati prioritariamente per il finanziamento delle domande già presentate alla Regione secondo le modalità e nei termini di cui all' articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 , e dall'articolo 7 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 non finanziate in precedenti riparti e per la realizzazione di interventi cofinanziati dalla Comunità Europea tenendo conto anche del bando di cui alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'11ottobre 1994 (94/c 283/07).
3. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è stabilito in trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 25 - Opere di viabilità di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è autorizzata la spesa di lire 49.000 milioni per l'anno finanziario 1995 (capitolo n. 45288).
2. La somma indicata al comma 1 è utilizzata per gli interventi sulle strade statali, strade provinciali, per gli interventi di competenza comunale e per le piste ciclabili. La Giunta regionale, nell'ambito dei programmi complessivi già approvati per il triennio 1992-1994, individua gli interventi prioritari per il 1995 secondo i criteri della pronta cantierabilità degli interventi e sulla base dell'accertato cofinanziamento delle opere mediante gli accordi di programma con gli enti locali e con l'ANAS, sentita la competente commissione consiliare e ripartisce le relative somme con proprio provvedimento, riservando agli interventi relativi alle piste ciclabili una quota non inferiore al 10 per cento della spesa autorizzata.
3. In ordine alla stipulazione dei contratti ed all'assunzione di obbligazioni da parte della Regione in attuazione del presente articolo, entro i limiti di spesa globalmente autorizzata di cui al comma 1, si applica il penultimo comma dell'articolo 32, , della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 26 - Contributo straordinario all'amministrazione provinciale di Rovigo per la realizzazione di opere di viabilità.
1. In conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 1994 nell'area bassopolesana, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale di lire 2.000 milioni all'amministrazione provinciale di Rovigo per la realizzazione di opere di viabilità, volte al miglioramento delle condizioni di mobilità e trasporto sulle infrastrutture di competenza provinciale (capitolo n. 53046).
2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, si applica quanto disposto dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 27 - Contributo straordinario per il completamento del progetto FIO 1989 n. 182.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 3.000 milioni per l'anno 1995 alla Italinpa SpA, concessionaria del progetto FIO 1989 n. 182 "Parcheggi e viabilità nel comune di Belluno", già ammesso al finanziamento statale ai sensi dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, allo scopo di concorrere al completamento dello stralcio funzionale approvato con perizia di variante di cui alla delibera di Giunta n. 4808 dell'11 ottobre 1994, mediante la realizzazione del terzo tratto di scala mobile (capitolo n. 45328).
Art. 28 - Acquisizione di pareri.
1. 1. All'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 , è aggiunto il seguente comma 2:
" 2. I limiti di importo di cui al comma 1 si applicano anche ai progetti di reti di fognatura da sottoporre a parere della Commissione Tecnica Regionale - Sezione Ambiente di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11 .
Art. 29 - Proroga degli effetti di validità della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 "Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta".
1. Al fine di assicurare la salvaguardia delle condizioni di igiene e tutela della salute pubblica dai danni derivanti dall'inquinamento dell'acqua dei fiumi Adige e Brenta l'intervento regionale previsto dalla legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 è autorizzato anche per il triennio 1995-1997 (capitolo n. 53042).
Art. 30 - Contributo straordinario a favore dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.
1. Ad integrazione degli interventi previsti dalla legge regionale 25 giugno 1987, n. 33 la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 1995 un contributo straordinario di lire 100 milioni al Dipartimento di astronomia dell'Università di Padova, per l'acquisizione di apparecchiature informatiche e strumentazioni volte al potenziamento dell'attività di ricerca, di didattica e di divulgazione dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.
2. Il contributo è erogato in unica soluzione previa presentazione della documentazione di spesa (capitolo n. 53420).
Art. 31 - Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni.
1. Alla fine del quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è aggiunta la seguente frase:“ " L'acquisizione del carattere di attività di cava riguarda esclusivamente l' individuazione, ai fini programmatori, della natura e della quantità di materiale assimilabile a quello di cava. In ogni caso è fatto divieto di autorizzare miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta superiore a mc 5.000 per ettaro"
2. Al primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è aggiunta la seguente lettera:
“l) non si applicano i commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'articolo 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento."
3. L'allegato n. 1 di cui all'articolo 44, primo comma, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , per la parte relativa ai calcari per cemento nella Provincia di Treviso, è integrato con l'inserimento dei seguenti Comuni:
"- Castelcucco;
- Possagno."
Art. 32 - Modifica degli articoli 3 e 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni", come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 .
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è così sostituito:
3. La Giunta regionale provvederà ad individuare, con proprio provvedimento, la necessaria documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 2."
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è così sostituito:
“4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante."
3. Il termine previsto dall'articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 , già modificato dall'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 , è stabilito al 31 dicembre 1995.
Art. 33 - Spese di funzionamento dell'Istituto regionale Ville Venete.
1. Per l'esercizio finanziario 1995, il limite di cui all'articolo 17, lettera b) della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete (IRVV)" è elevato al 20 per cento.
Art. 34 - Modifica della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 in relazione al contributo all'Istituto "J. Maritain".
1. É abrogato l'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 .
Art. 35 - Contributo straordinario all'Associazione "Amici della Musica" di Vicenza.
1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 50 milioni all'Associazione "Amici della Musica" di Vicenza per le iniziative svolte nell'anno 1994 (capitolo n. 70104).
2. L'importo complessivo del contributo di cui al comma 1 e di altri contributi regionali erogati e riferiti all'anno 1994, non può complessivamente superare il 50 per cento delle spese sostenute dalla medesima Associazione nel corso del 1994.
3. Il contributo è erogato su rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 36 - Istituzione del fondo di rotazione per l'edilizia culturale.
1. In armonia con i principi e le disposizioni di cui alle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 50, 8 agosto 1984, n. 63, 15 gennaio 1985, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di favorire gli interventi riguardanti le strutture di conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento ai musei, alle biblioteche e agli archivi, è istituito il "Fondo di rotazione per l'edilizia culturale" (capitolo n. 70178) per la concessione di contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi per la durata massima di dieci anni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dalla Giunta regionale ad enti locali e ad altri soggetti pubblici, operanti nel territorio regionale, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo non superiore a lire 500 milioni, e vengono erogati ai soggetti beneficiari secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il rimborso dei contributi avviene entro il 30 giugno di ogni anno, per quote costanti in relazione all'importo complessivo assegnato, a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione del medesimo.
4. Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine stabilito comporta la revoca dell'intero contributo, con la restituzione della somma già erogata, nonché il divieto per un biennio di concedere contributi regionali a favore dello stesso soggetto.
5. A partire dall'esercizio finanziario 1996 nel capitolo n. 70178 confluiscono le quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi secondo le modalità previste dal comma 4.
Art. 37 - Contributi per i beni culturali.
1. Le somme autorizzate al capitolo di spesa n. 70164 "Contributi in conto capitale per la realizzazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi ( legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 e articolo 3 legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66 )" per l'anno 1995 sono concesse per interventi in conto capitale, secondo quanto disposto dall' articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 , e possono essere corrisposte anche per esigenze di sicurezza e tutela dei beni culturali nell'ambito di intese tra la Regione e la competente autorità ecclesiastica.
Art. 38 - Modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9 "Promozione di iniziative editoriali riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di Venezia e del Veneto".
1. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9 è così sostituito:
“Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento del capitolo n. 70176, relativo all'attuazione delle iniziative di cui ai punti 1 e 2 del secondo comma dell'articolo 1, verrà determinato ai sensi dell'articolo 32 della vigente legge regionale di contabilità ".
Art. 39 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro".
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 è aggiunto il seguente comma 6:
“ 6. Il programma triennale mantiene validità sino all'approvazione del programma triennale successivo".
Art. 40 - Contributi straordinari agli enti di formazione professionale a sovvenzione.
1. La Regione, riconoscendo la rilevanza regionale delle attività di formazione professionale a sovvenzione svolte dagli enti di formazione professionale, al fine di concorrere al rilancio delle attività e ad integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , concede un contributo straordinario di lire 2.000 milioni destinato anche alla riorganizzazione, riqualificazione, sistemazione e risanamento degli enti medesimi sulla base delle effettive riscontrate esigenze (capitolo n. 72044).
2. I criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta regionale con riferimento agli indirizzi di cui al programma triennale della formazione professionale.
Art. 41 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 e successive modificazioni "Norme in materia di sport e tempo libero".
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , è così sostituita:
“b) il CONI, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le loro rappresentanze regionali e provinciali, nonchè i comitati promossi dagli stessi per le iniziative di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), l), m), n) e p);”.
2. All'articolo 3, comma 1 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 dopo la lettera l) come introdotta dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 è aggiunta la seguente lettera m) :
“ m) i soggetti ammessi al beneficio dei finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e successive modificazioni ed integrazioni, per le iniziative di cui alla lettera h)".
3. Il comma 8 dell'articolo 5, della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , è abrogato.
4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , è così sostituita:
“b) per il saldo, su presentazione di apposita relazione illustrativa dell'iniziativa svolta contenente l'indicazione delle spese sostenute. La relazione deve essere presentata entro il 1 marzo dell'anno successivo, a pena di decadenza del contributo;”.
Art. 42 - Contributo straordinario all'istituto "Costante Gris".
1. Nell'ambito delle iniziative individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 a favore dell'impiantistica sportiva, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni all'istituto "Costante Gris" di Mogliano per la realizzazione di una struttura da destinare ad attività idroterapica e natatoria a favore dei disabili (capitolo n. 73008).
2. Per l'erogazione del contributo si applica quanto disposto dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni in materia di opere pubbliche di interesse regionale.
Art. 43 - Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti" come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 e dall'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7 .
1. Al fine di consentire un più adeguato, approfondito ed omogeneo quadro di riferimento sull'intero territorio nazionale in materia di tutela della salute dai danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 , e dall'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7 , si applica a partire dal 1 gennaio 1996 (locuzione coinvolta da rinvio governativo, per la quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
2. La Giunta regionale finanzia uno studio per la verifica dei danni determinati dai campi elettromagnetici così come previsto dalla risoluzione n. 76 del 1993 del Consiglio regionale del Veneto.
Art. 44 - Modalità di erogazione dei fondi relativi a programmi ed iniziative comunitarie.
1. Al fine di rispettare le direttive della deliberazione CIPE del 30 dicembre 1992, in materia di miglior utilizzo dei fondi CE e della normativa CE sulle modalità di erogazione dei fondi a finalità strutturale (articolo 21, quinto paragrafo regolamento CE n. 2082/1993) è consentita l'erogazione di anticipi del cofinanziamento comunitario, nazionale e regionale, ove non diversamente disposto da normativa di settore, complessivamente fino al 40 per cento della quota annuale di contributo pubblico dell'intervento ammesso al beneficio del programma o iniziativa CE, su presentazione di garanzia fidejussoria per i beneficiari privati.
2. Ulteriori anticipi, fino al 90 per cento dell'importo della quota annuale del contributo pubblico, sono erogati, previa richiesta del beneficiario, per stati d'avanzamento e verifica del responsabile del dipartimento competente, anche in relazione all'avvenuta utilizzazione della metà del precedente anticipo.
3. L'erogazione del saldo finale è subordinata alla completa realizzazione dell'intervento e la presentazione del rendiconto finale di tutte le spese sostenute accompagnato da una relazione conclusiva.
4. L'erogazione iniziale, può essere elevata fino al 100 per cento dell'ammontare del contributo pubblico previsto qualora venga posto in essere un rapporto convenzionale con un intermediario bancario, al quale abbia aderito il beneficiario del contributo, in forza del quale l'istituto bancario si faccia garante della immediata restituzione alla regione, in tutto o in parte, del contributo erogato qualora questa dovesse revocare in tutto o in parte lo stesso.
5. La Giunta regionale, con le deliberazioni attuative dei programmi di interventi comunitari, detta disposizioni di esecuzione del presente articolo
Art. 45 - Nomine dei Revisori contabili.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 46 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate le leggi regionali di cui all'elenco B allegato alla presente legge.
2. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi regionali medesime.
Art. 47 - Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come modificato dalla legge regionale 11 marzo 1986, n. 9 , è aggiunto il seguente comma:
“Nel caso di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione su opere pubbliche, l'approvazione da parte degli enti di cui al precedente comma sostituisce ogni autorizzazione o concessione altrimenti richiesta.”.
Art. 48 - Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni e integrazioni.
1. Il quarto comma dell'articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , è sostituito con il seguente:
“Le opere di edilizia ospedaliera superiori a cinque miliardi sono soggette al parere della Commissione tecnica regionale. Tale parere è esteso anche per tutti gli stralci esecutivi.".
Art. 49 - Modifica della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 "Piano sociale regionale per il triennio 1989-1991".
1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 , è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 14 bis - Contributo per il Centro Feltrino del Libro Parlato.
1. La comunità montana Feltrina per il finanziamento delle attività del Centro Feltrino del Libro Parlato partecipa al riparto della quota di cui articolo 14, comma 1.
2. La domanda per ottenere il contributo dovrà essere presentata ai sensi dello stesso articolo 14, comma 2.".
Art. 50 - Partecipazione al capitale della Aereoporto Catullo SpA di Verona.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere per il tramite della Veneto Sviluppo SpA una partecipazione azionaria al capitale della Aeroporto Catullo SpA di Verona Villafranca per un importo non superiore a lire 1.000 milioni (capitolo n. 20004).
Art. 51 - Modifica all'articolo 108 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 .
1. L'ultimo comma dell'articolo 108 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 , è sostituito dal seguente:
“Le funzioni amministrative relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti sono esercitate dalla provincia successivamente all'entrata in vigore del Piano territoriale provinciale.".
Art. 52 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, con effetto dal 1° gennaio 1995.
ALLEGATI RELATIVI A
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1995)
TABELLA A (OMESSA)
ELENCO ALLEGATO DI CUI ALL'ARTICOLO 46: ELENCO B


SOMMARIO