crv_sgo_leggi

Legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 (BUR n. 84/1994)

Delega alle province delle funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio regionale per trasporti e veicoli eccezionali

Legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 (BUR n. 84/1994)

DELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE PER TRASPORTI E VEICOLI ECCEZIONALI

Art. 1 - Delega delle funzioni.

1. La Regione delega alle province l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione previste dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni di seguito denominato Codice della strada.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate per l'intera rete viaria del territorio regionale, con esclusione delle strade statali e militari e delle autostrade, per la circolazione di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità così come definiti dagli articoli 10, 104 e 114 del Codice della strada.
3. In caso di accertato inadempimento la Giunta regionale può sostituirsi, previa diffida, alle province nell'esercizio delle funzioni delegate ovvero promuovere l'adozione del provvedimento di revoca della delega.

Art. 2 - Autorizzazione.

1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione, ovvero il rinnovo della stessa, per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizioni di eccezionalità sono presentate alla competente autorità provinciale nei termini e con le modalità previste dagli articoli 14 e 15 del regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, di seguito denominato regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. La competenza per territorio al rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge è determinata, per i veicoli eccezionali, dal luogo in cui ha sede legale il richiedente e, per i trasporti in condizioni di eccezionalità, dal luogo in cui si trova il carico da trasportare.
3. Qualora il veicolo proviene da un'altra Regione la competenza è della provincia il cui territorio è interessato per primo dal passaggio del veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione disciplinata dalla presente legge.
3 bis. La provincia, ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai sensi del comma 2 o del nulla osta ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione, qualora lo ritenga necessario, acquisisce il parere degli enti proprietari delle strade interessate dal transito del veicolo. Tale parere viene reso entro sei giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso si intende positivamente espresso. Nel caso di transito interprovinciale il nulla osta delle provincie interessate si intende rilasciato trascorsi dieci giorni dalla richiesta. Resta ferma la normativa statale relativa alla riduzione dei termini di rilascio dell’autorizzazione nei casi speciali dalla stessa previsti. ( 1)
4. L'autorità concedente, ove successivamente le condizioni delle strade o la sicurezza della circolazione lo richiedono, può in qualunque momento sospendere o revocare l'autorizzazione già rilasciata.

Art. 3 - Oneri a carico del richiedente.

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità è subordinato al pagamento, da parte del richiedente, delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi ed alla organizzazione del traffico necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie per la conservazione delle sovrastrutture stradali, per la stabilità dei manufatti e per la sicurezza della circolazione, purché connesse alla singola autorizzazione.
2. La Giunta regionale, sentite le province, determina annualmente gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione da parte dell'autorità competente e li comunica al Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 405, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono aggiornati ogni due anni nella misura indicata dall'articolo 405, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 4 - Indennizzo.

1. Agli enti proprietari delle strade è dovuto, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del Codice della strada, un indennizzo per la eccezionale usura delle strade da calcolare con le modalità indicate dall'articolo 18 del regolamento di esecuzione e di attuazione, e delle tabelle I - 1, I - 2, I - 3 allo stesso allegate.
2. L'ammontare dell'indennizzo è corrisposto prima del rilascio dell'autorizzazione direttamente alla competente provincia che provvede, ove non si tratti di strade di propria competenza, a trasferire annualmente le somme percepite all'ente proprietario delle strade interessate dal transito.
3. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che attraversano la rete viaria di più regioni, l'indennizzo convenzionale spettante ad ognuna di esse va calcolato in proporzione alla lunghezza dei tratti relativi al percorso dei transiti effettuati come indicati nelle autorizzazioni rilasciate.

Art. 5 - Garanzie.

1. Il richiedente l'autorizzazione, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze ovvero alle persone o alle cose, in dipendenza del transito di veicoli eccezionali o del trasporto eccezionale nonché del loro numero, laddove richiesto espressamente dalla provincia, deve costituire apposita polizza fideiussoria fornendone copia all'ente all'atto del ritiro dell'autorizzazione.

Art. 6 - Aggiornamento dati.

1. La Giunta regionale trasmette, relativamente al territorio della regione, le informazioni necessarie per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade nonché dei dati inerenti alle autorizzazioni rilasciate.
2. Per il fine di cui al comma 1, le province annualmente forniscono alla Giunta regionale i dati inerenti alle autorizzazioni rilasciate nel territorio di propria competenza.

Art. 7 - Rinvio.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice della strada, e nel regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo 4100 "Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle province" del bilancio per l'anno finanziario 1994. Per gli anni successivi al 1994 si provvederà ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 . ( 2)

Art. 9 - Abrogazione.

1. E' abrogata la legge regionale 21 marzo 1983, n. 12 , concernente "Delega alle province delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione sul territorio della Regione per veicoli eccezionali o nel caso di trasporti eccezionali", come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1984, n. 15 .

Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Comma inserito da comma 1 art. 1 della legge regionale 25 settembre 2014, n. 29 .
( 2) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO
Legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 (BUR n. 84/1994)

DELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE PER TRASPORTI E VEICOLI ECCEZIONALI



Art. 1 - Delega delle funzioni.

1. La Regione delega alle province l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione previste dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni di seguito denominato Codice della strada.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate per l'intera rete viaria del territorio regionale, con esclusione delle strade statali e militari e delle autostrade, per la circolazione di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità così come definiti dagli articoli 10, 104 e 114 del Codice della strada.
3. In caso di accertato inadempimento la Giunta regionale può sostituirsi, previa diffida, alle province nell'esercizio delle funzioni delegate ovvero promuovere l'adozione del provvedimento di revoca della delega.
Art. 2 - Autorizzazione.

1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione, ovvero il rinnovo della stessa, per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizioni di eccezionalità sono presentate alla competente autorità provinciale nei termini e con le modalità previste dagli articoli 14 e 15 del regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, di seguito denominato regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. La competenza per territorio al rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge è determinata, per i veicoli eccezionali, dal luogo in cui ha sede legale il richiedente e, per i trasporti in condizioni di eccezionalità, dal luogo in cui si trova il carico da trasportare.
3. Qualora il veicolo proviene da un'altra Regione la competenza è della provincia il cui territorio è interessato per primo dal passaggio del veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione disciplinata dalla presente legge.
4. L'autorità concedente, ove successivamente le condizioni delle strade o la sicurezza della circolazione lo richiedono, può in qualunque momento sospendere o revocare l'autorizzazione già rilasciata.
Art. 3 - Oneri a carico del richiedente.

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità è subordinato al pagamento, da parte del richiedente, delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi ed alla organizzazione del traffico necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie per la conservazione delle sovrastrutture stradali, per la stabilità dei manufatti e per la sicurezza della circolazione, purché connesse alla singola autorizzazione.
2. La Giunta regionale, sentite le province, determina annualmente gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione da parte dell'autorità competente e li comunica al Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 405, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono aggiornati ogni due anni nella misura indicata dall'articolo 405, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione.
Art. 4 - Indennizzo.

1. Agli enti proprietari delle strade è dovuto, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del Codice della strada, un indennizzo per la eccezionale usura delle strade da calcolare con le modalità indicate dall'articolo 18 del regolamento di esecuzione e di attuazione, e delle tabelle I - 1, I - 2, I - 3 allo stesso allegate.
2. L'ammontare dell'indennizzo è corrisposto prima del rilascio dell'autorizzazione direttamente alla competente provincia che provvede, ove non si tratti di strade di propria competenza, a trasferire annualmente le somme percepite all'ente proprietario delle strade interessate dal transito.
3. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che attraversano la rete viaria di più regioni, l'indennizzo convenzionale spettante ad ognuna di esse va calcolato in proporzione alla lunghezza dei tratti relativi al percorso dei transiti effettuati come indicati nelle autorizzazioni rilasciate.
Art. 5 - Garanzie.

1. Il richiedente l'autorizzazione, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze ovvero alle persone o alle cose, in dipendenza del transito di veicoli eccezionali o del trasporto eccezionale nonché del loro numero, laddove richiesto espressamente dalla provincia, deve costituire apposita polizza fideiussoria fornendone copia all'ente all'atto del ritiro dell'autorizzazione.
Art. 6 - Aggiornamento dati.

1. La Giunta regionale trasmette, relativamente al territorio della regione, le informazioni necessarie per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade nonché dei dati inerenti alle autorizzazioni rilasciate.
2. Per il fine di cui al comma 1, le province annualmente forniscono alla Giunta regionale i dati inerenti alle autorizzazioni rilasciate nel territorio di propria competenza.
Art. 7 - Rinvio.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice della strada, e nel regolamento di esecuzione e di attuazione.
Art. 8 - Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo 4100 "Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle province" del bilancio per l'anno finanziario 1994. Per gli anni successivi al 1994 si provvederà ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 9 - Abrogazione.

1. E' abrogata la legge regionale 21 marzo 1983, n. 12 , concernente "Delega alle province delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione sul territorio della Regione per veicoli eccezionali o nel caso di trasporti eccezionali", come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1984, n. 15 .
Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO