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Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 (BUR n. 76/1987)

Disciplina dell'artigianato

Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 (BUR n. 76/1987) (Abrogata)

DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO.

Legge abrogata da lett. a) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .

Si ritiene utile riportare in corsivo il testo vigente al momento dell’abrogazione degli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 della presente legge regionale. Infatti, ai sensi delle disposizioni transitorie, recate dall’articolo 26 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 , ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di tale legge e fino all’adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, della medesima legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 alle procedure per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese dall’albo delle imprese artigiane continuano ad applicarsi le norme previgenti.


Art. 6 - Iscrizione all’albo.

1. Colui che intraprende l’esercizio di una impresa artigiana deve presentare alla Camera di commercio della provincia dove ha sede l’impresa, esclusivamente in via telematica, apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 3 bis e 4 nonché l’esistenza di eventuali sedi secondarie.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata per le imprese individuali dall’imprenditore artigiano o da un suo procuratore generale o speciale, per le imprese costituite in forma di società dal legale rappresentante, da eventuali procuratori generali o speciali o dagli amministratori, nel rispetto, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, di quanto previsto per l’iscrizione al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane decorre dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.
4. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione alla competente Camera di commercio è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
5. Successivamente all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, la Camera di commercio, in sede di controllo, valuta la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, qualora si renda necessaria, dell'istruttoria richiesta al comune ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
6. La Camera di commercio, in caso di esito negativo dell’istruttoria di cui al comma 5, provvede d’ufficio alla cancellazione dall'albo entro il termine di novanta giorni dalla data di cui al comma 3, salva l’eventuale sospensione del termine, comunque non superiore a trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie.
7. Il provvedimento di cancellazione, che accerta la mancanza fin dall’origine dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 3 bis e 4, produce effetti dalla data di cui al comma 3 ed è notificato all’impresa entro il termine di trenta giorni dall’adozione.
8. La comunicazione unica per la costituzione dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasmessa, attraverso apposite misure telematiche, alla competente Camera di commercio, equivale alla comunicazione di cui al comma 1. (1)

Art. 7 - Iscrizione d’ufficio all'albo.

1. La Camera di commercio provvede d'ufficio all'iscrizione all’albo delle imprese che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 6, comma 4.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata sulla base degli elementi istruttori forniti dal comune e nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'iscrizione d'ufficio decorre dalla data di adozione del relativo provvedimento.
4. Non possono essere iscritte all’albo d’ufficio le società a responsabilità limitata pluripersonali di cui all’articolo 3 bis, comma 2, lettera d). (2)

Art. 8 - Comunicazione di modificazione, sospensione e cessazione di attività artigiana.

1. I titolari delle imprese individuali e i soci amministratori o i rappresentanti legali delle società artigiane devono comunicare, esclusivamente in via telematica, alla Camera di commercio della provincia dove ha sede l'impresa, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione dell'attività.
2. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 1, la Camera di commercio, in sede di controllo, valuta il permanere dei requisiti per l’iscrizione all’albo sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, qualora si renda necessaria, dell’istruttoria richiesta al comune ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 . In caso di esito negativo la Camera di commercio provvede ai sensi dell’articolo 9, comma 3.
3. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni concerne anche la variazione del numero dei dipendenti quando determina la perdita della natura artigiana dell'impresa per il superamento dei limiti dimensionali di cui all’articolo 4.
4. Per la presentazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 3 si osserva quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.
5. L'inosservanza di quanto previsto ai commi 1 e 3 è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 900. (3)

Art. 9 - Cancellazione dall'albo per cessazione dell’attività o perdita dei requisiti.

1. Salvo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 6, la Camera di commercio, sulla base degli elementi comunicati dalle imprese interessate, nonché, qualora si rendano necessarie, dell'istruttoria e della certificazione fornite dal comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese che hanno cessato la propria attività o hanno perso i requisiti necessari per l'iscrizione.
2. La camera di commercio (4) ha facoltà di disporre d’ufficio accertamenti e controlli, anche in loco.
3. La camera di commercio,(5) con le modalità di cui ai commi 1 e 2, provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.
4. La cancellazione dall'albo ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.
5. In caso d'invalidità, di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 2 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
6. Non può essere cancellata dall’albo l'impresa individuale o societaria che nel corso dell’anno solare ha superato, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per cento, i limiti occupazionali di cui al comma 1 dell’articolo 4. (6).

Art. 11 - Consorzi e società consortili.

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani.
2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, i cui associati sono in possesso dello status di impresa artigiana nelle proporzioni previste dal comma 2 dell’articolo 5 possono iscriversi nella separata sezione dell’albo.
3. Possono altresì iscriversi nella separata sezione dell’albo i consorzi di secondo grado quando i due terzi degli organismi consorziati sono a loro volta iscritti nella separata sezione dell’albo e detengono la maggioranza degli organi deliberanti.
4. Le forme associative di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenute a fornire all'atto dell'iscrizione l'elenco delle imprese associate.
5. I consorzi e le società consortili comunicano annualmente alla Camera di commercio le cessazioni e le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese associate intervenute successivamente all’iscrizione, ivi inclusa la perdita di requisiti artigiani. Comunicano altresì la cessazione del consorzio o della società consortile.
6. Per la tenuta della separata sezione dell'albo si applicano le disposizioni previste per l'albo provinciale delle imprese artigiane.
7. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3, regolarmente iscritti, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. (7)



Note

(1) Articolo così sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 ; l’articolo 28, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 prevede che entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge medesima la Giunta regionale individui le modalità telematiche per il necessario coordinamento tra le procedure utilizzate per la comunicazione unica al registro delle imprese e l’iscrizione, la modificazione e la cancellazione di impresa artigiana dall’albo.
(2) Articolo così sostituito dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 .
(3) Articolo così sostituito dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 .
(4) Comma così modificato da comma 5 art. 2 legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 che ha sostituito le parole “La Commissione” con le parole “La camera di commercio”.
(5) Comma così modificato da comma 5 art. 2 legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 che ha sostituito le parole “La Commissione” con le parole “La camera di commercio”.
(6) Articolo così sostituito dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 , in precedenza sostituito dall’articolo 1, della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 32 .
(7) Articolo così sostituito dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 67/1987
S O M M A R I O
Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 (BUR n. 76/1987)

DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO.

Art. 1 - Finalità
1. Nell'ambito e in armonia con i principi sanciti dalle legge 8 agosto 1985, n. 443, la disciplina giuridica delle imprese artigiane del Veneto e le conseguenti funzioni amministrative si attuano nei modi previsti dalla presente legge, fatta salva ogni altra norma statale o regionale con essa compatibile.

Titolo I
Tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane

Art. 2 - Definizione di imprenditore artigiano
1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti dalle leggi statali.
Art. 3 - Definizione di impresa artigiana
1. E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alle presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
2. E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni e in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
3. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
4. Per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o a essi contigui ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo provinciale le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali, come disposto dal sesto comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Art. 4 - Limiti dimensionali
1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
b) per l'impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) per l'impresa di trasporto un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230- bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Art. 5 - Tutela dell'artigianato
1. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e alla sua separata sezione istituiti in ogni provincia e tenuti dalla Commissione provinciale per l'artigianato è obbligatoria, ha effetto costitutivo ed è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane e dei consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa da essi costituiti.
2. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le leggi regionali possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, ai quali partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, così come definite dal C.I.P.I., purchè in numero non superiore a un terzo, nonchè enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica. In detti organismi la maggioranza negli organi deliberanti deve essere detenuta dalle imprese artigiane.
3. Ai trasgressori dell'obbligo di cui al comma 1 è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire cinque milioni. I limiti d'importo predetti sono ridotti del settantacinque per cento se trattasi di attività artigiana svolta da impresa iscritta nel registro ditte tenuto dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
4. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo o che non siano costituiti ai sensi e agli effetti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
5. Ai trasgressori del divieto di cui al precedente comma è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire due milioni a lire cinque milioni.
Art. 6 - Domanda di iscrizione nell'albo
1. Coloro che intraprendono l'esercizio di una impresa alle condizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono tenuti a farne domanda entro trenta giorni alla Commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa notificando l'esistenza di eventuali altre sedi secondarie.
2. Per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane valgono le prescrizioni stabilite per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni e integrazioni in quanto non diversamente disposto dalla presente legge.
3. Nel caso di ritardata domanda di attività artigiana alla Commissione provinciale per l'artigianato competente è inflitta alle persone responsabili la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. La stessa sanzione si applica nel caso di presentazione di domanda incompleta non regolarizzata, su richiesta della Commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta stessa.
4. La Commissione provinciale per l'artigianato delibera l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane valutata la sussistenza dei requisiti stabiliti sulla base delle notizie fornite dagli interessati e dall'istruttoria richiesta al comune per effetto del quarto comma lettera a), dello articolo 63 del dpr 24 luglio 1977, n. 616.
5. Il comune accerta e certifica:
a) i dati anagrafici del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;
b) l'effettivo inizio, la sede e la natura dell'attività esercitata;
c) il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati nell'impresa e la partecipazione al lavoro, anche manuale, dell'unico titolare o della maggioranza dei soci nel processo produttivo;
d) ogni altro elemento utile per la valutazione del possesso dei requisiti di imprenditore e di impresa artigiana.
6. Il comune comunica i risultati dell'istruttoria alla Commissione provinciale per l'artigianato entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione stessa ha facoltà di provvedere direttamente ai necessari atti istruttori.
7. La decisione della Commissione provinciale per l'artigianato in ordine all'iscrizione o al diniego di iscrizione nell'albo è notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro detto termine vale come riconoscimento della natura artigiana dell'impresa.
8. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data di adozione del relativo provvedimento e, nel caso di mancata notifica o decisione, entro il termine prescritto, dal sessantunesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.
Art. 7 - Iscrizione all'albo d'ufficio
1. La Commissione provinciale per l'artigianato provvede d'ufficio all'iscrizione delle imprese nell'albo le quali, essendone tenute, non abbiano presentato la domanda di cui all'articolo precedente, salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.
2. La deliberazione di cui al precedente comma è adottata sulla base di elementi istruttori forniti dal comune e previa audizione dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, specificatamente delegata.
3. L'iscrizione d'ufficio all'albo provinciale delle imprese artigiane decorre dalla data di adozione del relativo provvedimento.
Art. 8 - Denunce di modificazione e di cessazione di attività artigiana
1. I titolari delle imprese individuali artigiane o delle società di fatto artigiane e i soci amministratori o rappresentanti legali delle altre società artigiane sono tenuti a denunciare le modificazioni nello stato di fatto e di diritto dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, alla Commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa.
2. L'obbligo di denuncia delle modificazioni concerne anche la variazione del numero di dipendenti se tale stato di fatto implica il disconoscimento della natura artigiana dell'impresa per effetto del superamento dei limiti di cui al precedente articolo 4.
3. Per la disciplina delle modalità di presentazione delle denunce di modificazione o di cessazione di attività artigiana valgono le prescrizioni stabilite per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni e integrazioni in quanto non diversamente disposto dalla presente legge.
4. L'inadempimento dell'obbligo di cui al presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.
Art. 9 - Cancellazione dall'albo
1. La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sulla base degli elementi denunciati dalle imprese interessate e sulla base dell'istruttoria e della certificazione fornita dal Comune territorialmente competente ai sensi del quarto comma, lettera a), dell'articolo 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. La Commissione ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.
3. La Commissione provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo con le modalità di cui ai precedenti commi e previa audizione dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, specificatamente delegata.
4. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.
5. Non può essere cancellata d' ufficio dall' albo l' impresa individuale il cui titolare sia deceduto, sia colpito da invalidità ovvero sia dichiarato interdetto o inabilitato con sentenza dell' autorità giudiziaria competente a condizione che:
- la gestione venga assunta dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell' imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato;
- le persone interessate di cui al precedente alinea ne facciano richiesta espressamente;
- l' impresa sia esercitata con i requisiti obiettivi stabiliti dai precedenti articoli 3 e 4.
6. La deroga di cui al precedente comma è concessa per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.
7. Non può essere cancellata d'ufficio dall'Albo l'impresa individuale o societaria che abbia superato, fino a un massimo di venti per cento e per non più di tre mesi nell'anno, i limiti occupazionali di cui al comma 1 del precedente articolo 4.
Art. 10 - Revisione generale degli albi provinciali delle imprese artigiane
1. Ogni trenta mesi, le Commissioni provinciali per l'artigianato effettuano la revisione generale delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi. A tal fine esse trasmettono ai singoli comuni gli elenchi delle imprese risultanti iscritte con sede nei rispettivi territori.
2. Ciascun comune provvede, entro i 120 giorni successivi al ricevimento degli elenchi, all'espletamento delle funzioni istruttorie di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo 63 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, e alla trasmissione degli atti conseguenti alla Commissione provinciale per l'artigianato competente.
3. La Commissione provinciale per l'artigianato provvede alle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni d'ufficio osservando quanto disposto nei precedenti articoli 7 e 9.
Art. 11 - Consorzi artigiani iscrivibili in separata sezione dell'albo
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane devono iscriversi in separata sezione dell'albo.
2. Le forme associative di cui al precedente comma sono tenute a fornire all'atto dell'iscrizione l'elenco delle imprese associate e, successivamente, le variazioni intervenute nell'elenco stesso.
3. Per la tenuta della separata sezione dell'albo provinciale delle imprese artigiane si applicano le disposizioni che disciplinano la tenuta dell'albo stesso.
Art. 12 - Applicazione delle sanzioni amministrative
1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla presente legge sono delegate ai comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.
2. Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme contenute nella legge statale 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite forfettariamente in misura pari al sessanta per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun comune delegato nel corso dell'anno.
4. La restante quota del quaranta per cento viene versata al bilancio regionale dove è istituito il capitolo 7940 “Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per trasgressione alle norme relative alla disciplina dello artigianato”.
5. Le eventuali quote da corrispondere agli organi verbalizzanti a norma delle vigenti disposizioni, saranno liquidate a cura dei comuni delegati sul sessanta per cento di loro spettanza.
6. I comuni delegati trasmetteranno alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dei rapporti ricevuti, di quelli definiti e di quelli ancora in corso. Gli enti stessi provvederanno contestualmente a versare alla tesoreria regionale le somme introitate a titolo di sanzione, detratte le spese d'esercizio della delega nella misura sopradeterminata.
7. La Giunta regionale vigila sul corretto svolgimento delle funzioni delegate e ha facoltà di emanare direttive per l'esercizio delle funzioni stesse. In caso di persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive, la Giunta regionale promuove l'adozione del provvedimento di revoca della delega previa formale diffida.
Art. 13 - Obblighi di comunicazione
1. Agli effetti del disposto del secondo comma dello articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le Commissioni provinciali per l'artigianato trasmettono alla locale Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, entro quindici giorni dalla presentazione, copia delle domande di iscrizione e delle denunce, di modificazione e di cessazione di attività da esse ricevute ai sensi della presente legge.
2. Le Commissioni provinciali per l'artigianato comunicano alla locale sede della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale le decisioni da esse adottate in ordine alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane per i conseguenti adempimenti a detti enti demandati da leggi statali.
3. Analoga comunicazione dovrà essere indirizzata agli Ispettori del lavoro, agli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e a qualsiasi pubblica amministrazione in ordine alle decisioni adottate, entro sessanta giorni, su segnalazioni da essi effettuate di inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo.
Art. 14 - Ricorsi.
1. Contro le deliberazioni della Commissione provinciale per l' artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall' albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l' artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e di eventuali terzi interessati.
2. Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al comma 1 è consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai quali sia stata negata l' iscrizione o il mantenimento dell' iscrizione nella separata sezione dell' albo.
3. Le decisioni della Commissione regionale per lo artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Titolo II
Organi di autogoverno dell'artigianato

Art. 15 - Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato
1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) da dodici imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale tra gli stessi imprenditori artigiani, con modalità stabilite dalla presente legge;
b) da tre esperti in materia giuridico-economico-finanziaria, designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative della provincia;
c) da un rappresentante delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della provincia;
d) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato permanente;
e) dal direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.
2. I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente della Commissione, scegliendolo tra gli imprenditori artigiani eletti, e il vicepresidente.
3. Le Commissioni durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.
4. La designazione dei componenti di cui alle lettere b), c), d), ed e) deve essere comunicata, deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alle nomine in base alle designazioni pervenute e le Commissioni sono validamente costituite e possono funzionare con la nomina di almeno metà più uno dei componenti.
5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti i. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti ; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive..
7. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.
8. I componenti eletti, se deceduti o dimissionari o decaduti, sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale con il primo dei non eletti nella stessa lista di appartenenza del componente da sostituire.
Art. 16 - Funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato svolgono le seguenti funzioni:
1) curare la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane e della sua separata sezione disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni anche mediante periodiche revisioni d'ufficio;
2) certificare l'iscrizione delle imprese e dei consorzi rispettivamente all'albo e alla sua separata sezione;
3) formulare pareri e promuovere iniziative per l'aggiornamento tecnologico delle aziende, per la ristrutturazione o riconversione delle attività artigiane e per l'incremento della commercializzazione dei prodotti artigiani;
4) concorrere con la Commissione regionale per l'artigianato allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche e alla predisposizione di documentazioni sulle attività artigiane anche utilizzando le possibilità derivanti da una idonea gestione dell'albo a fini statistici;
5) svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.
2. Per l'approfondimento degli atti, la Commissione provinciale per l'artigianato, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, può costituire un gruppo di lavoro permanente composto da sei membri scelti nel proprio seno, presieduto dal presidente; il gruppo riferisce le proprie valutazioni nella seduta plenaria ai fini delle determinazioni collegiali da assumere.
Art. 17 - Organizzazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Per regolare i conseguenti rapporti tra ciascun ente camerale e la Regione, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare specifiche convenzioni in conformità ad apposito disciplinare approvato dalla Giunta regionale stessa.
Art. 18 - Diritti di segreteria sugli atti delle Commissioni
1. Sono dovuti alla Regione i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle Commissioni provinciali per l' artigianato nelle stesse misure stabilite con legge statale a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 19 - Vigilanza sulle Commissioni provinciali per l'artigianato
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale che può disporre ispezioni e inchieste sul suo funzionamento.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa diffida, è nominato un commissario straordinario nella provincia in cui la Commissione per l' artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità.
3. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione provinciale per l’artigianato per la durata stabilita nel decreto di nomina che, in ogni caso, non potrà superare i dodici mesi. Entro lo stesso termine la Commissione deve essere ricostituita.
Art. 20 - Sede e composizione della Commissione regionale per l'artigianato
1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Regione ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Essa è composta:
a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato del Veneto;
b) da tre rappresentanti della Regione;
c) da cinque esperti in materia di artigianato, dei quali almeno tre particolarmente versati ciascuno nelle materie giuridiche, del credito e della cooperazione attinenti al settore, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale e operanti nella regione.
3. A eccezione dei presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, non può far parte della Commissione chi è già componente di Commissione provinciale per l'artigianato.
4. I componenti eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione regionale per l’artigianato sono svolte dal Dipartimento regionale per l’artigianato.
6. La Commissione regionale per l’artigianato dura in carica per lo stesso periodo di durata delle Commissioni provinciali per l’artigianato.
7. La designazione dei componenti di cui alla lettera c) deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione è validamente costituita e può funzionare con la nomina dei restanti componenti.
8. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
9. Alla scadenza la Commissione continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.
10. In caso di cessazione dall' ufficio, i componenti sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina della Commissione.
Art. 21 - Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato.
1. La Commissione regionale per l'artigianato, svolge le seguenti funzioni:
1) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane;
2) esprime pareri sui problemi attinenti all'artigianato sottoposti al suo esame dalla Giunta regionale;
3) promuove periodiche indagini conoscitive sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato nel Veneto;
4) formula pareri o proposte sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative promozionali all'interno e all'estero a favore dello artigianato veneto;
5) attua il coordinamento delle attività e delle iniziative delle Commissioni provinciali per l'artigianato anche mediante l'elaborazione di criteri e pareri vincolanti, qualora ciò si renda necessario per l'uniforme valutazione di casi controversi, nel territorio della Regione;
6) svolge gli altri compiti a essa demandati dalla Giunta regionale o a essa attribuiti con legge regionale.
2. Per l'istruttoria dei ricorsi e per l'approfondimento di singole questioni, la Commissione regionale per lo artigianato può articolarsi in gruppi di lavoro i quali riferiscono le proprie valutazioni nella seduta plenaria ai fini delle determinazioni collegiali da assumere.
Art. 22 - Competenze dovute ai membri delle Commissioni.
1. Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, estranei all'amministrazione regionale, è dovuta un’indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute dall' articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 , e successive modificazioni e integrazioni.
2. A tutti i componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per la trasferta dei dirigenti regionali.
3. Ai componenti della Commissione incaricati dello svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in un comune diverso da quello di residenza sono dovuti il rimborso spese di viaggio e il trattamento di missione con le modalità previste per i dirigenti regionali.
4. L' indennità di presenza alle sedute è aumentata del 50 per cento ai presidenti delle Commissioni provinciali per l' artigianato e ai componenti della Commissione regionale per l' artigianato e del cento per cento al presidente di quest' ultima.

Titolo III
Procedure per l'elezione degli artigiani componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 23 – Sistema elettorale
1. Gli imprenditori artigiani componenti la Commissione provinciale per l' artigianato sono eletti dai titolari delle imprese iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. L' assegnazione de seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale mediante riparto effettuato nelle singole province che costituiscono altrettanti collegi elettorali.
3. Per quanto non disposto nella presente legge, si applicano le norme compatibili in vigore per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Art. 24 - Indizione delle elezioni
1. Le elezioni degli imprenditori artigiani costituenti i due terzi dei componenti la Commissione provinciale per l' artigianato sono indette dal presidente uscente della Commissione stessa mediante pubblicazione di apposito manifesto contente:
a) l' annuncio che sono indette le elezioni per la nomina degli imprenditori artigiani in seno alla Commissione provinciale per l' artigianato;
b) l' avviso della possibilità di presentazione delle liste dei candidati indicandone il termine e le modalità ;
c) la suddivisione della provincia in seggi elettorali.
2. Tale manifesto deve essere affisso per la durata di 15 giorni negli albi della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato e dei comuni della provincia, almeno 120 giorni prima della scadenza della durata in carica della Commissione provinciale per lo artigianato, dandone notizia sulla stampa locale.
3. Qualora il presidente uscente non vi abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario per tutti gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali che devono essere ultimate entro il termine di durata in carica della Commissione.
Art. 25 - Elettorato attivo e passivo
1. Sono elettori i titolari di imprese artigiane che risultino iscritti nell' albo o che abbiano almeno presentato la domanda oltre il trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni.
2. I titolari di imprese artigiane cancellate dall' albo d' ufficio sono esclusi dall' elettorato attivo salvo che abbiano presentato ricorso alla Commissione regionale per l' artigianato e questa, alla data delle elezioni, non abbia adottato alcuna decisione oppure abbia deciso l' accoglimento del ricorso annullando conseguentemente la deliberazione di cancellazione della Commissione provinciale per l' artigianato.
3. Sono eleggibili gli imprenditori artigiani della provincia che risultino tali da almeno tre anni e siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della stessa provincia.
Art. 26 – Ricorsi
1. Per irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali può essere fatta opposizione scritta alla Commissione provinciale per l' artigianato entro il termine di cinque giorni da quello in cui si è verificato l' evento che ha determinato la controversia, fino alla convalida degli eletti. Entro lo stesso termine, l' opposizione deve essere portata a conoscenza delle parti interessate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dandone prova alla Commissione provinciale per l' artigianato.
2. La decisione della Commissione provinciale per l' artigianato sulle opposizione di cui al comma precedente deve essere assunta entro trenta giorni dalla loro presentazione.
3. Qualora la Commissione non provveda sulle opposizioni entro il termine predetto ovvero decida per il rigetto delle opposizioni stesse, gli interessati possono presentare, entro i successivi 15 giorni, ricorso alla Giunta regionale la quale decide in via definitiva.
4. Quando l' elezione di un componente della Commissione provinciale per l' artigianato è dichiarata nulla, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti.
5. Quando in alcuni seggi l' elezione non è avvenuta ovvero è stata annullata, è necessario fare o ripetere le elezioni.
Art. 27 - Seggi elettorali
1. Il presidente della Commissione provinciale per l' artigianato provvede alla suddivisione del territorio della provincia in seggi elettorali raggruppando più comuni confinanti, qualora gli imprenditori artigiani elettori di un comune siano inferiori a 100, e frazionando i comuni con maggior numero di imprese artigiane in modo tale da non comprendere in ciascun seggio più di 1.000 elettori.
2. L' assegnazione degli elettori ai singoli seggi è operata possibilmente tenuto conto della sede dell' impresa.
Art. 28 - Indennità ai componenti il seggio elettorale
1. Ai componenti il seggio elettorale spetta il rimborso delle spese di viaggio con le modalità stabilite per i dirigenti regionali e una diaria di lire cinquantamila aumentata del cinquanta per cento per il presidente.
2. Nessuna indennità è dovuta agli eventuali rappresentanti di lista la cui designazione è facoltativa.
Art. 29 – Liste elettorali
1. Le liste elettorali sono compilate di ufficio dal presidente della Commissione provinciale per l' artigianato, assistito dal segretario, sulla base delle risultanze dell' albo provinciale delle imprese artigiane e tenuto conto dell' effetto sospensivo della cancellazione riconosciuto all' eventuale ricorso alla Commissione regionale per lo artigianato.
2. Le liste elettorali sono compilate in ordine alfabetico per seggio e sono affisse, almeno 45 giorni prima della data delle elezioni, nell' albo di ciascun comune interessato per la durata di 10 giorni.
3. Entro i successivi 10 giorni, gli imprenditori artigiani possono proporre reclamo contro la mancata iscrizione nelle liste elettorali alla Commissione regionale per l' artigianato che decide in via definitiva entro 20 giorni.
Art. 30 – Liste dei candidati
1. Le liste dei candidati devono essere presentate al presidente della Commissione provinciale per l' artigianato entro le ore dodici del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni.
2. Le liste devono comprendere un numero di candidati non minore di cinque e non maggiore del doppio dei candidati da eleggere e possono essere presentate dalle associazioni di categoria presenti e operanti da almeno due anni sul territorio regionale e in almeno quattro province, purchè tali associazioni siano firmatarie dei contratti nazionali di lavoro. Possono essere, altresì, presentate liste nei diversi collegi provinciali, purchè sottoscritte da un numero di artigiani regolarmente iscritti all' albo provinciale pari ad almeno il 5% del numero degli artigiani iscritti all' albo di quella provincia. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate a norma di legge.
3. Le liste, oltre che contenere cognome e nome e data di nascita dei candidati, sono contrassegnate da un motto o da un simbolo.
4. Unitamente alle liste, deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, con firma autenticata nei modi stabiliti per i presentatori, e il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un comune della provincia di data non anteriore a tre mesi.
5. Il presidente o il segretario della Commissione provinciale per l' artigianato rilasciano ricevuta degli atti e dei documenti presentati indicando su di essa la data e l' ora di presentazione.
6. Il presidente della Commissione provinciale per l' artigianato, verificata la regolarità delle liste, le pubblica in apposito manifesto da affiggersi per almeno 15 giorni negli albi dei comuni.
7. Il manifesto, oltre all' elenco delle liste dei candidati, deve contenere la data della votazione e la sede del seggio elettorale.
Art. 31 – Operazioni elettorali
1. Gli avvisi personali agli elettori con l' indicazione della sede e della data delle votazioni sono fatti recapitare a cura del sindaco.
2. Il presidente della Commissione provinciale per l' artigianato provvede alla costituzione del seggio. A tal fine ne nomina il presidente scegliendolo tra i dipendenti di enti pubblici.
3. Il presidente del seggio nomina due scrutatori, scegliendoli tra gli artigiani iscritti nelle liste elettorali del collegio, e il segretario.
4. Per esercitare il diritto di voto, l' elettore deve presentare l' avviso ricevuto e un documento contenente l' indicazione delle proprie generalità . In mancanza del documento, l' elettore può essere ammesso al voto se personalmente conosciuto da un componente del seggio.
5. I seggi devono restare aperti dalle ore 7 alle ore 19 e lo spoglio delle schede è effettuato immediatamente dopo.
6. Ciascun elettore vota a scrutinio segreto ed esprime il voto di lista con facoltà di indicare un numero di preferenze fino a un massimo di due candidati della lista votata.
7. L' elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
8. Al termine delle operazioni di spoglio deve essere compilato un verbale con i risultati, sottoscritto dal presidente, dagli scrutatori e dal segretario.
9. A cura del presidente del seggio, nella giornata successiva, il plico sigillato contenente il verbale e le schede deve essere fatto pervenire alla Commissione provinciale per l' artigianato.
10. La Commissione provinciale per l' artigianato, ricevuti i verbali e gli atti dai presidenti dei seggi, provvede al riepilogo dei voti e alla proclamazione degli eletti entro 15 giorni dalle votazioni dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di sua competenza.
11. Risultano eletti i dodici candidati che hanno riportato nell' ordine il maggior numero di voti validi secondo la ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste votate.
12. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste che hanno ottenuto almeno il 5% dei voti validamente espressi.
13. Le operazioni elettorali di cui al presente articolo sono compiute in sedute pubbliche.
Art. 32 - Convalida e surrogazione
1. Il presidente uscente provvede alla prima convocazione della nuova Commissione provinciale per l' artigianato nominata dal Presidente della Giunta regionale.
2. Nella prima riunione, la Commissione provinciale per l' artigianato è presieduta dal suo componente più anziano di età e, prima di deliberare su ogni altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti dichiarando l' ineleggibilità di essi in mancanza di un requisito.
3. I nominativi dei componenti dichiarati ineleggibili devono essere comunicati al Presidente della Giunta regionale per la sostituzione con i primi non eletti delle rispetive liste.

Titolo IV
Deleghe

Art. 33 - Deleghe agli enti locali in materia di artigianato
1. Sono delegati alle province, secondo le linee della programmazione regionale, il coordinamento e, salvo le funzioni che svolgono le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, la promozione sul territorio provinciale delle attività concernenti l' artigianato, viste le proposte della Commissione provinciale per l' artigianato.
2. Spettano ai Comuni:
a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo o della cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;
b) le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative;
c) la predisposizione dei programmi per l'artigianato di servizio sulla base delle indicazioni della Regione.
3. Entro il termine indicato dal comma 3 dell' articolo 34 per l' espletamento delle elezioni delle Commissioni provinciali per l' artigianato, la Regione determina, in concerto con gli enti locali interessati, le modalità organizzative e il relativo fabbisogno finanziario per l' esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Titolo V
Disposizioni finali e finanziarie

Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie
1. La legge regionale 29 aprile 1985, n. 41 , è abrogata.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via straordinaria e urgente, il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione delle nuove Commissioni provinciali per l'artigianato nominando i componenti di cui alla lettera a) dell'articolo 15 sulla base di designazione delle organizzazioni sindacali artigiane a struttura regionale.
3. Entro lo stesso termine, il Presidente della Giunta regionale dispone l' avvio delle procedure per l' effettuazione della previsione degli albi provinciali delle imprese artigiane e per l' espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l' artigianato che dovrà avvenire entro il 31 maggio 1989. Oltre questa data, le Commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al presente articolo si intendono decadute e alla gestione degli albi provinciali delle imprese artigiane è preposto un commissario speciale con le modalità di cui all' articolo 19.
Art. 35 - Norme finanziarie
1. I diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della presente legge sono riscossi secondo modalità indicate dalla Giunta regionale e sono versati in apposito capitolo iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la seguente denominazione "Proventi derivanti dall'attività delle segreteria delle Commissioni provinciali per l'artigianato".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per quel che concerne le spese di funzionamento delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1 dell'articolo 33, si fa fronte nell'esercizio in corso, con lo stanziamento del bilancio di previsione della spesa al capitolo 21402 istituito dall'articolo 19 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 41 .
3. Per gli esercizi successivi l'ammontare della spesa e il relativo stanziamento saranno determinati con la legge del bilancio annuale.
4. Le spese per lo svolgimento delle operazioni elettorali disciplinate dalla presente legge sono a carico della Regione e il relativo stanziamento è demandato alla legge di bilancio.
Art. 36
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


SOMMARIO