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Legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 (BUR n. 62/2008)

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero.

Legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 (BUR n. 62/2008)

NORME PER ORIENTARE E SOSTENERE IL CONSUMO DEI PRODOTTI A CHILOMETRO ZERO (1)

Art. 1 - Finalità e definizioni. (2)
1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa dei prodotti a chilometri zero ( 3), favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti.
2. A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale, con la presente legge disciplina interventi per:
a) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, ( 4) freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;
b) valorizzare il consumo di prodotti a chilometri zero ( 5) anche attraverso iniziative di educazione alimentare ( 6);
c) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti a chilometri zero ( 7) nella preparazione dei pasti;
d) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti a chilometri zero ( 8) da parte dei produttori;
e) sostenere l’impiego di prodotti a chilometri zero ( 9) da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell’ambito del territorio regionale.
3. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) "Legge": la legge 17 maggio 2022, n. 61 "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta";
b) “Decreto”: il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”;
c) “prodotti a chilometro zero”: i prodotti agricoli, della pesca, dell’acquacoltura e alimentari destinati all’alimentazione umana che soddisfano la definizione di “chilometro zero”, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della Legge o per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato;
d) “ristorazione collettiva”: i servizi di ristorazione scolastica e i servizi di ristorazione per gli uffici, per le università, le caserme, le strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.” ( 10)
4. I prodotti ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco che soddisfano la definizione di cui al comma 3, lettera c) sono posti in vendita o consegnati per il consumo o per la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione collettiva secondo il calendario di stagionalità di cui all’allegato A dell’allegato 1 del Decreto o il calendario regionale. ( 11)
5. La Giunta regionale definisce, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le soglie di riferimento relative alla produzione di GHG nonché il modello di calcolo delle stesse.
Art. 2 - Utilizzo dei prodotti a chilometro zero nei servizi di ristorazione collettiva. (12)
1. Le stazioni appaltanti assicurano, nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, il rispetto, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 95 e dall'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni nonché il rispetto dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020.
2. Per l'aggiudicazione dei servizi e delle forniture di cui al presente articolo, il punteggio per l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero è definito in proporzione al rapporto fra utilizzo dei prodotti a chilometro zero e prodotti utilizzati nell'appalto.
3. L'utilizzazione dei prodotti a chilometro zero nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva, nonché l'origine dei prodotti, devono risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione a beneficio degli utenti dei servizi.
4. L'approvvigionamento dei prodotti a chilometro zero deve essere documentato da fatture di acquisto che riportino l'indicazione della origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
Art. 3 - Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. (13)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 della Legge, ( 14) i comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio su aree pubbliche o di potenziamento di quelli già attivi, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, almeno il 15 per cento del totale dei nuovi posteggi. ( 15)
1 bis. I comuni riservano almeno un terzo dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ai sensi del comma 1 ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’ articolo 6 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale.”.
1 ter. Qualora i posteggi riservati agli imprenditori agricoli ai sensi dei commi 1 e 1 bis rimangano disponibili per più di dodici mesi consecutivi, nonché in caso di presenza di mercati riservati agli imprenditori agricoli nel territorio comunale istituiti ai sensi del decreto del Ministero dello politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007 “Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli” ovvero ai sensi della presente legge ( 16) , il comune può definire la riserva in funzione del numero di richieste di assegnazione pervenute. ( 17)
2. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti a chilometri zero ( 18) e di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 .
Art. 4 - Promozione dell’utilizzo di prodotti a chilometri zero. (19)
1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli, ittici e alimentari ( 20) effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti a chilometri zero ( 21), viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l’attività, un apposito logo da collocare all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nell’attività promozionale.
2. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito elenco regionale. ( 22)
4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo, le modalità di gestione dell’elenco regionale di cui al comma 3 ( 23) e, nell’ambio del programma di promozione delle produzioni del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica” e tenuto conto dei programmi annuali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48 “Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete” ( 24) , le specifiche iniziative di valorizzazione dei prodotti a chilometro zero ( 25), anche a valere per gli ambiti dei distretti del cibo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ( 26) .
Art. 5 - Disposizioni in materia di commercio dei prodotti a chilometri zero. (27)
1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” ( 28) a esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi in vendita prodotti a chilometri zero ( 29), sono previsti appositi ed esclusivi spazi ad essi destinati. ( 30)
Art. 6 - Attività di controllo e sanzioni.
1. La Regione, le province ed i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l’istituzione nell’ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.
3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.
Art. 6 bis - Attività informative e di promozione del consumo di prodotti a chilometro zero negli istituti del sistema educativo veneto. (31)
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare intese, protocolli e ogni forma di accordo con l’Ufficio scolastico regionale al fine di svolgere, negli istituti del sistema educativo di cui alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, attività informative e per promuovere l’utilizzo dei prodotti a chilometro zero.
2. In particolare ai sensi dell’articolo 8, comma 16-quinquies del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, la Giunta regionale, al fine di incentivare il consumo di prodotti vegetali freschi promuove iniziative per favorire la distribuzione di frutta fresca a chilometro zero negli istituti scolastici, in particolare in buste monoporzioni e mediante distributori automatici.
3. La Giunta regionale promuove altresì iniziative per favorire la distribuzione di frutta fresca a chilometro zero nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie in conformità alla normativa vigente.
Art. 6 ter - Osservatorio regionale per la promozione dell’utilizzo dei prodotti a chilometro zero. (32)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura, l’Osservatorio regionale per la promozione dell’utilizzo dei prodotti a chilometro zero, di seguito denominato “Osservatorio”.
2. L’Osservatorio supporta, su richiesta, la Giunta regionale:
a) nella formulazione di pareri e proposte in materia di diffusione dell’utilizzo dei prodotti a chilometro zero;
b) nel monitoraggio ed elaborazione delle informazioni nonché nella stesura di dossier, report e statistiche relativamente all’andamento della offerta ed utilizzo dei prodotti a chilometro zero;
c) nella promozione di progetti educativi finalizzati ad iniziative di educazione alimentare rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, proponendo la conoscenza diretta dei luoghi e delle modalità di produzione dei prodotti a chilometro zero.
3. L’Osservatorio è nominato dalla Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura ed è composto:
a) dai dirigenti responsabili, o loro delegati, delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura e formazione;
b) dai rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro in rappresentanza dei lavoratori autonomi agricoli e delle imprese agricole;
c) previa intesa, da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.
4. Le funzioni di presidenza e di segreteria sono affidate alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.
5. La partecipazione all’Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
Art. 7 - Parere comunitario di compatibilità.
omissis ( 33)


Note

( 1) Titolo modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito le parole: "prodotti agricoli a chilometri zero" con le seguenti: "prodotti a chilometro zero". In precedenza titolo sostituito da art. 1, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 .
( 2) Articolo così sostituito da art. 2, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 .
( 3) Comma modificato da comma 1 art. 2 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito le parole "delle produzioni agricole a "chilometri zero"", con le seguenti: "prodotti a chilometro zero".
( 4) Lettera modificata da comma 2 art. 2 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che inserisce dopo la parola: "agricoli" le seguenti: ", della pesca e dell'acquacoltura,".
( 5) Lettera modificata da comma 2 art. 1 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito ovunque nel testo della legge le parole: "prodotti agricoli a "chilometri zero"", con le seguenti: "prodotti a chilometro zero".
( 6) Lettera modificata da comma 3 art. 2 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha aggiunto in fine le seguenti parole: "anche attraverso iniziative di educazione alimentare".
( 7) Lettera modificata da comma 2 art. 1 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito ovunque nel testo della legge le parole: "prodotti agricoli a "chilometri zero"", con le seguenti: "prodotti a chilometro zero".
( 8) Lettera modificata da comma 2 art. 1 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito ovunque nel testo della legge le parole: "prodotti agricoli a "chilometri zero"", con le seguenti: "prodotti a chilometro zero".
( 9) Lettera modificata da comma 2 art. 1 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito ovunque nel testo della legge le parole: "prodotti agricoli a "chilometri zero"", con le seguenti: "prodotti a chilometro zero".
( 10) Comma inserito da comma 4 art. 2 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 .
( 11) Comma inserito da comma 5 art. 2 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 .
( 12) Articolo sostituito da comma 1 art. 3 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 . In precedenza sostituito da art. 3, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 .
( 13) Articolo così sostituito da art. 4, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 .
( 14) Comma modificato da comma 1 art. 4 che all’inizio del comma aggiunge le parole: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 della Legge,”.
( 15) Comma così sostituito da comma 1 art. 48 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
( 16) Comma modificato da comma 2 art. 4 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito le parole: “29 novembre 2007 ovvero ai sensi della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 e successive modifiche e integrazioni” con le seguenti: “20 novembre 2007 “Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli” ovvero ai sensi della presente legge”.
( 17) Commi 1 bis e 1 ter inseriti da comma 2 art. 48 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
( 18) Comma modificato da comma 2 art. 1 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito ovunque nel testo della legge le parole: "prodotti agricoli a "chilometri zero"", con le seguenti: "prodotti a chilometro zero".
( 19) Rubrica modificata da comma 2 art. 1 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito ovunque nel testo della legge le parole: "prodotti agricoli a "chilometri zero"", con le seguenti: "prodotti a chilometro zero". In precedenza sostituito da art. 5, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 .
( 20) Comma modificato da comma 1 art. 5 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha inserito dopo le parole: “nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli” le seguenti: “, ittici e alimentari”.
( 21) Comma modificato da comma 2 art. 1 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito ovunque nel testo della legge le parole: "prodotti agricoli a "chilometri zero"", con le seguenti: "prodotti a chilometro zero".
( 22) Comma modificato da comma 2 art. 5 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito le parole: "circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Veneto" con le seguenti: "elenco regionale".
( 23) Comma modificato da lett. a) comma 3 art. 5 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha inserito dopo le parole: "utilizzo del logo" le seguenti: ", le modalità di gestione dell’elenco regionale di cui al comma 3".
( 24) Comma modificato da lett. c) comma 3 art. 5 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha inserito dopo le parole: “promozione economica” le seguenti: “e tenuto conto dei programmi annuali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48 “Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete””;
( 25) Comma modificato da lett. b) comma 3 art. 5 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito le parole: “delle produzioni agricole a chilometro zero” con le seguenti: “dei prodotti a chilometro zero”;
( 26) Comma modificato da lett. d) comma 3 art. 5 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha inserito alla fine del comma le seguenti parole: “, anche a valere per gli ambiti dei distretti del cibo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228”.
( 27) Rubrica modificata da comma 2 art. 1 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito ovunque nel testo della legge le parole: "prodotti agricoli a "chilometri zero"", con le seguenti: "prodotti a chilometro zero".
( 28) Comma modificato da comma 1 art. 6 che ha sostituito le parole “13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”” con le seguenti: “28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto””.
( 29) Comma modificato da comma 2 art. 1 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito ovunque nel testo della legge le parole: "prodotti agricoli a "chilometri zero"", con le seguenti: "prodotti a chilometro zero".
( 30) Articolo così sostituito da art. 6, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 . Il comma 2 dell’art. 6 prevede che le strutture di vendita già esistenti all’entrata in vigore della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 si adeguano, entro due anni dall’entrata in vigore della medesima legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 , all’obbligo di destinare appositi ed esclusivi spazi per la messa in vendita di prodotti agricoli a chilometri zero.
( 31) Articolo inserito da comma 1 art. 7 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 .
( 32) Articolo inserito da comma 1 art. 8 della legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 .
( 33) Articolo abrogato da art. 7, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 (BUR n. 62/2008) – Testo storico

NORME PER ORIENTARE E SOSTENERE IL CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI DI ORIGINE REGIONALE

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti.
2. A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi per:
a) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti;
b) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali da parte degli imprenditori agricoli;
c) sostenere l’acquisto di prodotti agricoli di origine regionale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell’ambito del territorio regionale;
d) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;
e) favorire l’incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale da parte della distribuzione.
3. All’attuazione della presente legge provvedono la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, nonché gli enti strumentali regionali.
Art. 2 - Utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici.
1. I servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine regionale in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.
2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione, l’utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1. Sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.
3. L’utilizzazione di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.
Art. 3 - Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli veneti, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche. I comuni, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, sono autorizzati all’istituzione di nuovi posteggi, fino al raggiungimento di tale percentuale.
2. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di farmer markets e di mercati dei prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 .
Art. 4 - Promozione dei prodotti agricoli di origine regionale.
1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.
2. Alle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico ed operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli di origine regionale, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l’attività, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera della Giunta regionale.
3. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
4. Le imprese di cui al comma 2 saranno inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Veneto. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge produrrà il regolamento di utilizzo del marchio e il programma di valorizzazione del circuito, comprendente anche sgravi fiscali e specifici contributi.
Art. 5 - Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli di origine regionale.
1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norma di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” ad esclusione degli esercizi di vicinato, sono previsti appositi ed esclusivi spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli regionali.
2. Per le strutture di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2009.
Art. 6 - Attività di controllo e sanzioni.
1. La Regione, le province ed i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l’istituzione nell’ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.
3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.
Art. 7 - Parere comunitario di compatibilità.
1. Gli effetti della presente legge sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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