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Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (BUR n. 23-1/2011)

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011

Sommario: Legge Regionale 7/2011
S O M M A R I O
Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (BUR n. 23-1/2011)

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2011 (1)

Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell’ articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro 1.274.290.309,41 per l’esercizio 2011.
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e pluriennale 2011-2013, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2011, sono determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
Art. 3 - Riversamento diretto dei proventi dell’addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale.
1. A decorrere dal 2011, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione, la convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell’ articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 “Disposizioni in materia di tributi regionali” deve anche prevedere che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell’attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria, ( 2) concernenti l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni.
Art. 4 - Disposizioni transitorie in materia di impianti fotovoltaici a terra e di impianti di produzione alimentati da biomassa e a biogas e bioliquidi e oneri istruttori in attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.
[1. Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 8 bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e della approvazione di uno specifico stralcio del Piano energetico regionale di cui all’ articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 “Norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte del Consiglio regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1.000kWe.] ( 3)
2. Sono comunque fatte salve le istanze di autorizzazione di impianti fotovoltaici presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare gli studi e le analisi per la verifica del potenziale di sviluppo sostenibile della produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e dell’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili di cui al comma 10 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.
4. In applicazione di quanto previsto dal punto 9.1. dell’Allegato “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, la Giunta regionale è autorizzata ad applicare oneri istruttori al fine di coprire le spese istruttorie di cui al paragrafo 14 del predetto allegato del decreto ministeriale, inerenti l’avvio e lo svolgimento del procedimento unico per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono a carico del proponente e sono rapportati al valore degli interventi in misura pari allo 0,025 per cento dell'investimento.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione degli oneri istruttori di cui al comma 5, quantificate in euro 88.000,00, sono introitate nell’upb E0039 “Prestazione di servizi” del bilancio di previsione 2011.
Art. 5 - Iniziative nell’ambito dell’edilizia agevolata.
1. Nell’ambito delle finalità perseguite dall’amministrazione regionale nel sostegno all’edilizia agevolata, le risorse economiche giacenti presso la società finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA e derivanti dalle somme non utilizzate e maturate, nonché dai rientri dei finanziamenti regionali concessi ai sensi dell’ articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 “Norme per la concessione di benefici nel settore dell’edilizia residenziale pubblica”, sono utilizzate per gli interventi di edilizia agevolata, cui dette risorse economiche sono già destinate secondo quanto previsto dal punto 5. del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009, approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72 (BUR n. 97/2008).
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce la suddivisione delle risorse tra edilizia agevolata, edilizia sovvenzionata e programmi complessi.
3. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, la Giunta regionale con apposito provvedimento definisce le modalità di intervento e la convenzione con la società finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 .
Art. 6 - Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio immobiliare residenziale pubblico - Piano straordinario di vendita di alloggi delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale e dei comuni.
1. Le aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) ed i comuni, qualora interessati, predispongono un piano straordinario di vendita, afferente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), e relative pertinenze, ubicati in edifici realizzati entro il 31 dicembre 1990, come definiti dall’ articolo 65, comma 1 quinquies, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, sulla base di criteri ed indirizzi definiti ai commi da 2 a 8. Sono esclusi dalle operazioni di vendita gli alloggi ubicati nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna del medesimo comune.
2. Il piano straordinario di vendita di cui al comma 1, predisposto dalle ATER e dai comuni, reca l’elenco di tutti gli alloggi oggetto di vendita, con indicazione di quelli che, con adeguata motivazione, sono esclusi dall’elenco medesimo. Il suddetto piano dopo aver acquisito il parere dai comuni interessati, che devono esprimersi entro sessanta giorni dalla trasmissione decorsi i quali si prescinde, viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
3. In deroga all’articolo 65, comma 1 bis, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, il prezzo di cessione agli assegnatari degli alloggi autorizzati alla vendita secondo il presente articolo è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, così ridotto:
a) del 45 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell’area A) “Area di protezione” di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera A) della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni, alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore della presente legge;
b) del 35 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell’area B) “Area sociale” di cui all’articolo 18, comma 1, lettera B) della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore della presente legge;
c) del 25 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell’area C) “Area di decadenza” di cui all’articolo 18, comma 1, lettera C) della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore della presente legge.
4. Le ATER ed i comuni procedono all’alienazione degli alloggi inclusi nel piano straordinario di vendita secondo una delle seguenti modalità da concordare con l’acquirente:
a) pagamento in unica soluzione;
b) pagamento immediato di una quota pari al 25 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di dieci anni ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
5. Le ATER ed i comuni formulano la proposta di vendita agli assegnatari, i quali comunicano la propria accettazione entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.
6. Restano ferme le vendite perfezionate dalle ATER e dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dei piani di vendita autorizzati ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera m), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.
7. Contestualmente alla presentazione del piano straordinario di vendita di cui al comma 2, la Giunta regionale, trasmette al Consiglio un piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, contenente le misure e gli indirizzi per incrementare l’offerta abitativa nelle sue varie forme, le modalità di utilizzo dei proventi delle vendite nonché le indicazioni per una riorganizzazione delle ATER, anche alla luce degli esiti del piano straordinario di vendita. Il piano di vendita assume la sua efficacia dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale del piano di cui al presente comma.
8. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.
Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico” e disposizioni per il rilancio delle attività economiche connesse al Distretto veneto della giostra.
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 , dopo le parole: “di emissione” sono inserite le seguenti: “per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile”.
2. Dopo il comma 1 dell’ articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è inserito il seguente:
omissis ( 4)
3. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è abrogato.
4. Il comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è sostituito dal seguente:
omissis ( 5)
5. Il comma 8 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è abrogato.
6. Alla lettera a) del comma 3 dell’ articolo 8 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 le parole: “da lire 200.000 a lire 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 300,00 a euro 900,00”.
7. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 le parole: “da lire 1.000.000 a lire 2.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.000,00 a euro 3.000,00”.
8. Al fine della predisposizione di un piano particolareggiato per il rilancio delle attività economiche connesse, riferite al Distretto veneto della giostra, derivanti dagli effetti della semplificazione amministrativa introdotta, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a detto Distretto veneto della giostra, la somma di euro 30.000,00.
9. Agli oneri finanziari di cui al comma 8 del presente articolo, per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U227 “Attività a favore dello sviluppo economico e dell’innovazione”.
Art. 8 - Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari. (6) (7)
1. É istituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, destinato alla costruzione, ristrutturazione, acquisto arredi o ogni tipologia di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e privato destinato a servizi sociali e socio-sanitari.
2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati di cui all’ articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
3. Il fondo può essere integrato con somme versate da istituti di credito, fondazioni bancarie, enti locali ovvero altri soggetti pubblici e privati, sulla base di specifiche convenzioni.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni decorsi i quali si prescinde, determina le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo e i criteri di erogazione delle somme a rimborso e senza oneri per interessi, sulla base delle seguenti prescrizioni:
a) erogazione di somme in conto capitale sulla base di una convenzione con i soggetti beneficiari che erogano servizi sociali e socio-sanitari, che preveda specifici obblighi di garanzia ed eventuali altri accessori a loro carico;
b) obbligo per i beneficiari degli interventi previsti dal presente articolo a non mutare la destinazione degli immobili per la durata della convenzione e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni previa autorizzazione della Giunta regionale e, comunque sempre nel rispetto delle destinazioni previste dal comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5;
c) possibilità di prevedere la durata del finanziamento a rimborso per un massimo di venticinque anni;
d) indicazione nell'autorizzazione all'esercizio delle strutture o nel rinnovo di autorizzazione che l'opera è stata realizzata con il contributo regionale;
e) corrispondenza alla previsione normativa di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
5. La Giunta regionale e la struttura regionale competente per i servizi sociali svolgono attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli interventi e in particolare sulla puntuale osservanza delle clausole delle convenzioni previste al comma 4. In caso di violazione della convenzione, fatto salvo specifico nullaosta da parte della Giunta regionale, nel caso permanga l’interesse socio-economico dell’operazione in essere, si fa valere la garanzia, con la eventuale revoca dell’intervento e restituzione della somma già erogata.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” e le somme derivanti dalle quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi vengono introitate nell’upb E0056 “Rimborso di crediti da enti del settore pubblico” del bilancio di previsione 2011.
7. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’ articolo 36 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004” e successive modificazioni, sono abrogati; fermo restando che per gli interventi già ammessi a finanziamento regionale, per i quali è stato assunto l’impegno contabile nella legge regionale di bilancio ai sensi dei predetti commi, la Giunta regionale è autorizzata a dar seguito ai procedimenti già approvati. ( 8)
Art. 9 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010”.
1. Dopo il comma 1 dell’ articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 è inserito il seguente:
omissis ( 9)
Art. 10 - Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto.
1. Al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli enti strumentali della Regione del Veneto nonché di ridurre le spese di funzionamento, la Giunta regionale adotta una deliberazione ricognitiva dell’attività gestionale degli enti strumentali, su cui si esprime la competente commissione consiliare entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, adotta un disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali.
2 bis. Nelle more dell’approvazione del disegno di legge di cui al comma 2, al fine di ridurre le spese di funzionamento degli enti strumentali regionali, gli organi collegiali e monocratici in carica decadono dalla data di nomina dei commissari di cui al comma 2 ter. ( 10)
2 ter. Ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15 “Nuove norme per l’esercizio, in via provvisoria, delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione” la Giunta regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti di cui al comma 2 bis, provvede alla nomina di commissari straordinari la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine, ai quali compete, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell’ente strumentale commissariato, pari al 70 per cento del rimborso forfettario di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni. ( 11)
2 quater. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge che continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza dei relativi contratti. ( 12)
2 quinquies. L’organo di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza del relativo mandato. ( 13)
Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)” e norme transitorie.
1. All’ articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , dopo le parole “è istituito” sono aggiunte le seguenti parole: “presso il Consiglio regionale”.
2. All’ articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole “Il Comitato è composto dal Presidente e da sei membri, sono sostituite dalle parole “Il Comitato è composto dal Presidente e da quattro membri, ;
b) al comma 2, le parole “I sei membri” sono sostituite dalle parole “I quattro membri”;
c) al comma 4, le parole “il Presidente della Giunta regionale insedia il Comitato” sono sostituite dalle parole “il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato”;
d) al comma 5, le parole “il Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “il Presidente del Consiglio regionale”.
3. All’articolo 14, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , le parole “il Comitato presenta alla Giunta e al Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “il Comitato presenta al Consiglio regionale”.
4. All’articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole “La Giunta regionale è autorizzata a definire, su proposta del Presidente del Comitato e d'intesa con l'Autorità, i profili professionali e” sono sostituite dalle parole “L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a definire, su proposta del Presidente del Comitato”;
b) al comma 4 le parole “sono emanate dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “sono emanate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”;
c) al comma 5 le parole “previo assenso del Presidente della Giunta regionale o di un suo delegato” sono sostituite dalle parole “previo assenso dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”.
5. In sede di prima applicazione la struttura a servizio del Corecom, ivi compresi i dirigenti, le posizioni organizzative e il personale in servizio, sono assegnati al Consiglio regionale quale prima dotazione organica della struttura medesima al fine di consentire la regolare prosecuzione dell’attività del Corecom.
6. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , come modificate dalla presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Comitato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre disposizioni contenute nel presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed entro i successivi sessanta giorni l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la commissione consiliare competente, su proposta del Presidente del Comitato può modificare la dotazione organica della struttura operativa.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si fa fronte, a decorrere dall’esercizio 2012, con le risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale”, che vengono aumentate, riducendo contestualmente:
a) gli stanziamenti iscritti nell’upb U0011 “Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini” comprensivi del finanziamento statale per l’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) le risorse iscritte nelle pertinenti upb della Funzione Obiettivo F0005 “Risorse Umane e Strumentali” necessarie per la struttura e il personale assegnato al Corecom.
Art. 12 - Modifica all’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
1. Al comma 1 dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono soppresse le parole “, comma 1, lettere a) ed e)”.
2. Dopo il comma 2 dell’ articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono aggiunti i seguenti commi:
omissis ( 14)
3. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte mediante utilizzo:
a) delle risorse disponibili a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 101 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, ammontanti ad euro 30.000.000,00 con decorrenza immediata;
b) delle risorse finanziarie derivanti dai rimborsi dei prestiti sin qui concessi nell’ambito dell’operatività del fondo di rotazione di cui all’articolo 101 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , con decorrenza dalla data di incasso delle risorse medesime;
c) degli interessi attivi maturati dalle giacenze pertinenti il fondo di rotazione di cui all’articolo 101 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e all’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.
1. Al comma 3 dell’ articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 dopo le parole “Regione del Veneto”, sono inserite le seguenti: “, ad eccezione che per lo svolgimento degli autoservizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici” e purché l’autobus sia già in possesso del soggetto che intende utilizzarlo da almeno due anni.”.
2. omissis ( 15)
3. Dopo il comma 4 dell’ articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 è inserito il seguente comma:
omissis ( 16)
4. Al comma 2 dell’ articolo 10 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 la parola “500,00” è sostituta dalla seguente: “600,00”.
Art. 14 - Modifica all’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” e successive modificazioni.
1. Il comma 2 dell’ articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 è sostituito dal seguente:
omissis ( 17)
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente comma:
omissis ( 18)
3. Il comma 3 dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 è sostituito dal seguente:
omissis ( 19)
Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modificazioni.
omissis ( 20)
Art. 16 - Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare. (21) (22) (23) (24)
1. Al fine di far fronte alle esigenze finanziarie nei settori strategici della politica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto ( 25) i quali non siano essenziali per l’esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati.
2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, sono sottoposti al controllo e vigilanza della Giunta regionale secondo quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” o dalle disposizioni sul controllo da parte dell’amministrazione regionale inserite nelle rispettive leggi di settore. ( 26)
2 bis. Le alienazioni di beni immobili di proprietà regionale in favore di altri enti pubblici non economici per il perseguimento delle finalità istituzionali di questi ultimi sono autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, anche se non comprese nel piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1 e suoi successivi aggiornamenti. ( 27)
3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta le linee del piano di cui al comma 1 alla competente commissione consiliare che esprime un parere entro trenta giorni. Il parere previsto dall’ articolo 7, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 deve essere espresso entro il termine perentorio di giorni trenta dalla trasmissione alla competente Commissione consiliare della deliberazione di Giunta regionale di adozione o aggiornamento del Piano. Decorso tale termine si prescinde dal parere. ( 28)
3 bis. La Giunta regionale è autorizzata, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d’asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso alternativo a:
a) conferimento del bene a fondi immobiliari , nel rispetto della normativa di settore;
b) trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante tra l’altro, disposizioni in materia di partenariato pubblico privato; ( 29)
c) locazione di scopo, altrimenti denominata “rent to buy”, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.”, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164. ( 30)
3 ter. Laddove il ricorso agli strumenti di cui al comma 3 bis non sia possibile, la Giunta regionale, all’esito dell’istruttoria da parte della struttura regionale competente per materia, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo. In tal caso il valore da porre a base del conferimento nel caso di trattativa diretta non potrà essere inferiore oltre il 25 per cento del valore attribuito allo stesso, tramite perizia dì stima. ( 31)
3 quater. Le perizie di stima degli immobili oggetto di valorizzazione e/o alienazione e/o permuta e i loro aggiornamenti possono essere affidati all’Agenzia del territorio o all’Agenzia del demanio o a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno. ( 32)
3 quinquies. Ad avvenuta approvazione del piano di cui al comma 1, gli enti pubblici o soggetti privati possono, in relazione ai beni compresi nel piano per i quali non sia ancora stata avviata una delle procedure di alienazione ad evidenza pubblica, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, avente validità non inferiore a duecentoquaranta giorni, che è sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 3 quater, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta medesima, avuto riguardo alla tipologia di immobile e all’andamento del mercato. ( 33)
3 sexies. Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto di cui al comma 3 quinquies risulti congruo, il medesimo costituirà base d’asta ai fini dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica. Qualora il pubblico incanto sia andato deserto la Regione può alienare il bene al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile d’acquisto. ( 34)
4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 .
4 bis. Nel rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa ed in conformità alle disposizioni previste per l’amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, la Giunta regionale provvede a disciplinare le procedure concorsuali di vendita previste dal presente articolo, anche con modalità telematiche, disciplinando, in particolare, le forme di garanzia di cui al comma 3 quinquies, avuto riguardo alla natura ed al valore dei beni da alienare. ( 35)
4 ter. La Giunta regionale può permutare immobili di proprietà regionale, anche non inclusi nel Piano di cui al presente articolo, con altri immobili pubblici o privati quando la particolare situazione dei beni renda la permuta conveniente in relazione a specifiche, contingenti e/o indifferibili esigenze funzionali, alla specificità dei beni permutati ed all’interesse pubblico dell’operazione. La permuta è effettuata a trattativa diretta con il proprietario del bene permutando.( 36)
5. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo sono destinate prioritariamente al finanziamento degli interventi di razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi, degli uffici operativi e della connessa logistica, nonché per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare regionale. ( 37)
6. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno studio di fattibilità propedeutico alla redazione del piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6, quantificati in euro 50.000,00 per il 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” del bilancio di previsione 2011.
Art. 17 - Studio completamento idrovia Padova-Mare.
1. Al fine della salvaguardia e per il ripristino dell’equilibrio idraulico e ambientale del territorio, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare la redazione di uno studio di fattibilità e di un progetto di massima per il completamento dell’idrovia Padova-Mare come canale navigabile ed invaso con funzioni idrauliche.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0102 “Studi monitoraggio e controlli per la difesa del suolo” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.
Art. 18 - Modifica alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 “Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale”.
1. Al comma 5 dell’ articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 , le parole “Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona” sono sostituite dalle seguenti “Presso l’Azienda ULSS n. 20 di Verona”.
2. L’ articolo 8 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 è così sostituito:
omissis ( 38)
Art. 19 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SI OMETTONO GLI ALLEGATI



Note

( 1) Con sentenza n. 85/2012 (G.U. 1ª serie speciale n. 16/2012) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 15, commi 1 e 2, nella parte in cui, nel sostituire l’articolo 16, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile), e nell’introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis, prevede che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile). La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, per violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione in quanto, vietando il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a determinati limiti per un consistente lasso di tempo, contrasta con le norme internazionali e comunitarie che incentivano il ricorso a tali fonti di energia. La Corte ha dichiarato, altresì, l’illegittimità costituzionale parziale dell’articolo 15, commi 1 e 2, per violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni impugnate contrastano con il principio fondamentale in materia di protezione civile espresso dall’articolo 14 della legge n. 225/1992 e dall’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che assegnano al prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale.
( 2) Comma modificato da comma 2 art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 che ha inserito dopo le parole: “contenzioso tributario” le seguenti: “, nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell’attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria,”.
( 3) Il comma 1 dell’articolo 4 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 85/2012 (G.U. 1° serie speciale n. 16/2012).
( 4) Testo riportato nell’articolo 7 comma 1 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 .
( 5) Testo riportato nell’articolo 7 comma 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 .
( 6) Articolo abrogato da comma 1 art. 45 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 , fermo restando che per gli interventi già ammessi a finanziamento regionale, per i quali è stato assunto l’impegno contabile ai sensi del predetto articolo, la Giunta regionale è autorizzata a dare seguito ai procedimenti già approvati secondo le disposizioni del medesimo articolo 8. Vedi per la nuova disciplina in materia di fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario quanto previsto dall’art. 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 7) Ai sensi dell’art. 29 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 per l’esercizio 2014 le risorse di cui al Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari sono destinate agli interventi con gestione innovativa, secondo la lettera B) della deliberazione della Giunta regionale n. 1509 del 20 settembre 2011 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 75 del 7 ottobre 2011.
( 8) Comma così modificato da comma 1 art. 28 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che ha inserito alla fine la frase “; fermo restando che per gli interventi già ammessi a finanziamento regionale, per i quali è stato assunto l’impegno contabile nella legge regionale di bilancio ai sensi dei predetti commi, la Giunta regionale è autorizzata a dar seguito ai procedimenti già approvati”.
( 9) Testo riportato nell’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
( 10) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 18 settembre 2015, n. 16 .
( 11) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 18 settembre 2015, n. 16 .
( 12) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 18 settembre 2015, n. 16 .
( 13) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 18 settembre 2015, n. 16 .
( 14) Testo riportato nell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2001, n. 33 .
( 15) Comma abrogato da comma 1, art. 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 .
( 16) Testo riportato nell’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 .
( 17) Testo riportato nell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 18) Testo riportato nell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 19) Testo riportato nell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 20) Articolo abrogato da lett. e) comma 2 articolo 32 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 .
( 21) Ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “L’inserimento degli immobili nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, di cui all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, nel rispetto della disciplina procedimentale dell’articolo 35, comma 3, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010”.”
( 22) Vedi anche quanto previsto dall’articolo 25 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che così prevede:
“Art. 25 - Razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi e degli uffici operativi dell’amministrazione.
1. La Regione del Veneto, in attuazione delle finalità previste dall’articolo 2 commi 222 e seguenti della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , intende proseguire nella politica di ottimizzazione degli spazi attualmente occupati ad uso ufficio e per attività istituzionali.
2. L’accorpamento degli uffici regionali ed il riuso razionale degli spazi costituiscono azioni prioritarie in materia.
3. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a disporre tutti gli atti e provvedimenti necessari al raggiungimento di tale obiettivo, anche mediante la dismissione di immobili di proprietà utilizzati ad uso istituzionale e la cessazione dei rapporti di locazione passiva in essere.
4. Le dismissioni e cessazioni di cui al comma 3 sono finalizzate anche alla razionalizzazione dei locali ospitanti il Presidente della Regione del Veneto, della Giunta regionale, nonché degli uffici operativi dell’amministrazione regionale e al loro accorpamento presso i compendi immobiliari di proprietà ubicati in prossimità della Stazione Ferroviaria di Venezia Santa Lucia.”.
( 23) Vedi anche quanto disposto dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 20 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 24) Ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 così come modificato dall’articolo 26 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , si applicano a tutti gli enti e/o aziende indicati dall’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, ad esclusione delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
( 25) Comma modificato da lett. a) comma 1 art. 12 legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 che ha soppresso le parole: “e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti,”.
( 26) Comma sostituito da lett. b) comma 1 art. 12 legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 .
( 27) Comma inserito da lett. c) comma 1 art. 16 legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 .
( 28) Comma modificato da lett.) a comma 1 art. 26 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha sostituito il secondo periodo.
( 29) Comma inserito da lett. b) comma 1 art. 26 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 30) Lettera aggiunta da lett. a) comma 1 art. 51 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 31) Comma inserito da lett. b) comma 1 art. 26 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 32) Comma modificato da lett. c) comma 1 art. 51 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha inserito dopo le parole “e/o alienazione” le parole “e/o permuta”.
. In precedenza inserito da lett. b) comma 1 art. 26 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 33) Comma aggiunto da lett. b) comma 1 art. 51 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 34) Comma aggiunto da lett. b) comma 1 art. 51 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 35) Comma aggiunto da lett. c) comma 1 art. 51 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 36) Comma aggiunto da lett. c) comma 1 art. 51 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 37) Comma sostituito da comma 1 art. 15 16 maggio 2019, n. 15.
( 38) Testo riportato nell’articolo 8 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 7/2011
S O M M A R I O
Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (BUR n. 23-1/2011) - Testo storico

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2011 (1)

Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro 1.274.290.309,41 per l’esercizio 2011.
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e pluriennale 2011-2013, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2011, sono determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
Art. 3 - Riversamento diretto dei proventi dell’addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale.
1. A decorrere dal 2011, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione, la convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 “Disposizioni in materia di tributi regionali” deve anche prevedere che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni.
Art. 4 - Disposizioni transitorie in materia di impianti fotovoltaici a terra e di impianti di produzione alimentati da biomassa e a biogas e bioliquidi e oneri istruttori in attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.
1. Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 8 bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e della approvazione di uno specifico stralcio del Piano energetico regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 “Norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte del Consiglio regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1.000kWe.
2. Sono comunque fatte salve le istanze di autorizzazione di impianti fotovoltaici presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare gli studi e le analisi per la verifica del potenziale di sviluppo sostenibile della produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e dell’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili di cui al comma 10 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.
4. In applicazione di quanto previsto dal punto 9.1. dell’Allegato “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, la Giunta regionale è autorizzata ad applicare oneri istruttori al fine di coprire le spese istruttorie di cui al paragrafo 14 del predetto allegato del decreto ministeriale, inerenti l’avvio e lo svolgimento del procedimento unico per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono a carico del proponente e sono rapportati al valore degli interventi in misura pari allo 0,025 per cento dell'investimento.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione degli oneri istruttori di cui al comma 5, quantificate in euro 88.000,00, sono introitate nell’upb E0039 “Prestazione di servizi” del bilancio di previsione 2011.
Art. 5 - Iniziative nell’ambito dell’edilizia agevolata.
1. Nell’ambito delle finalità perseguite dall’amministrazione regionale nel sostegno all’edilizia agevolata, le risorse economiche giacenti presso la società finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA e derivanti dalle somme non utilizzate e maturate, nonché dai rientri dei finanziamenti regionali concessi ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 “Norme per la concessione di benefici nel settore dell’edilizia residenziale pubblica”, sono utilizzate per gli interventi di edilizia agevolata, cui dette risorse economiche sono già destinate secondo quanto previsto dal punto 5. del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009, approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72 (BUR n. 97/2008).
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce la suddivisione delle risorse tra edilizia agevolata, edilizia sovvenzionata e programmi complessi.
3. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, la Giunta regionale con apposito provvedimento definisce le modalità di intervento e la convenzione con la società finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 .
Art. 6 - Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio immobiliare residenziale pubblico - Piano straordinario di vendita di alloggi delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale e dei comuni.
1. Le aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) ed i comuni, qualora interessati, predispongono un piano straordinario di vendita, afferente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), e relative pertinenze, ubicati in edifici realizzati entro il 31 dicembre 1990, come definiti dall’articolo 65, comma 1 quinquies, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, sulla base di criteri ed indirizzi definiti ai commi da 2 a 8. Sono esclusi dalle operazioni di vendita gli alloggi ubicati nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna del medesimo comune.
2. Il piano straordinario di vendita di cui al comma 1, predisposto dalle ATER e dai comuni, reca l’elenco di tutti gli alloggi oggetto di vendita, con indicazione di quelli che, con adeguata motivazione, sono esclusi dall’elenco medesimo. Il suddetto piano dopo aver acquisito il parere dai comuni interessati, che devono esprimersi entro sessanta giorni dalla trasmissione decorsi i quali si prescinde, viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
3. In deroga all’articolo 65, comma 1 bis, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, il prezzo di cessione agli assegnatari degli alloggi autorizzati alla vendita secondo il presente articolo è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, così ridotto:
a) del 45 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell’area A) “Area di protezione” di cui all’articolo 18, comma 1, lettera A) della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni, alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore della presente legge;
b) del 35 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell’area B) “Area sociale” di cui all’articolo 18, comma 1, lettera B) della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore della presente legge;
c) del 25 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell’area C) “Area di decadenza” di cui all’articolo 18, comma 1, lettera C) della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore della presente legge.
4. Le ATER ed i comuni procedono all’alienazione degli alloggi inclusi nel piano straordinario di vendita secondo una delle seguenti modalità da concordare con l’acquirente:
a) pagamento in unica soluzione;
b) pagamento immediato di una quota pari al 25 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di dieci anni ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
5. Le ATER ed i comuni formulano la proposta di vendita agli assegnatari, i quali comunicano la propria accettazione entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.
6. Restano ferme le vendite perfezionate dalle ATER e dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dei piani di vendita autorizzati ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera m), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.
7. Contestualmente alla presentazione del piano straordinario di vendita di cui al comma 2, la Giunta regionale, trasmette al Consiglio un piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, contenente le misure e gli indirizzi per incrementare l’offerta abitativa nelle sue varie forme, le modalità di utilizzo dei proventi delle vendite nonché le indicazioni per una riorganizzazione delle ATER, anche alla luce degli esiti del piano straordinario di vendita. Il piano di vendita assume la sua efficacia dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale del piano di cui al presente comma.
8. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.
Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico” e disposizioni per il rilancio delle attività economiche connesse al Distretto veneto della giostra.
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 , dopo le parole: “di emissione” sono inserite le seguenti: “per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è inserito il seguente:
“1 bis. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, il titolare, gestore od organizzatore presenta, prima dell’inizio dell’attività o della manifestazione, apposita domanda scritta e motivata al comune, corredata, ove espressamente previsto, da una relazione di previsione di impatto acustico.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è abrogato.
4. Il comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è sostituito dal seguente:
“7. Il comune può disciplinare le modalità e i criteri di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 mediante regolamento comunale.”.
5. Il comma 8 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è abrogato.
6. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 le parole: “da lire 200.000 a lire 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 300,00 a euro 900,00”.
7. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 le parole: “da lire 1.000.000 a lire 2.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.000,00 a euro 3.000,00”.
8. Al fine della predisposizione di un piano particolareggiato per il rilancio delle attività economiche connesse, riferite al Distretto veneto della giostra, derivanti dagli effetti della semplificazione amministrativa introdotta, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a detto Distretto veneto della giostra, la somma di euro 30.000,00.
9. Agli oneri finanziari di cui al comma 8 del presente articolo, per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U227 “Attività a favore dello sviluppo economico e dell’innovazione”.
Art. 8 - Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari.
1. É istituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, destinato alla costruzione, ristrutturazione, acquisto arredi o ogni tipologia di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e privato destinato a servizi sociali e socio-sanitari.
2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
3. Il fondo può essere integrato con somme versate da istituti di credito, fondazioni bancarie, enti locali ovvero altri soggetti pubblici e privati, sulla base di specifiche convenzioni.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni decorsi i quali si prescinde, determina le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo e i criteri di erogazione delle somme a rimborso e senza oneri per interessi, sulla base delle seguenti prescrizioni:
a) erogazione di somme in conto capitale sulla base di una convenzione con i soggetti beneficiari che erogano servizi sociali e socio-sanitari, che preveda specifici obblighi di garanzia ed eventuali altri accessori a loro carico;
b) obbligo per i beneficiari degli interventi previsti dal presente articolo a non mutare la destinazione degli immobili per la durata della convenzione e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni previa autorizzazione della Giunta regionale e, comunque sempre nel rispetto delle destinazioni previste dal comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5;
c) possibilità di prevedere la durata del finanziamento a rimborso per un massimo di venticinque anni;
d) indicazione nell'autorizzazione all'esercizio delle strutture o nel rinnovo di autorizzazione che l'opera è stata realizzata con il contributo regionale;
e) corrispondenza alla previsione normativa di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
5. La Giunta regionale e la struttura regionale competente per i servizi sociali svolgono attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli interventi e in particolare sulla puntuale osservanza delle clausole delle convenzioni previste al comma 4. In caso di violazione della convenzione, fatto salvo specifico nullaosta da parte della Giunta regionale, nel caso permanga l’interesse socio-economico dell’operazione in essere, si fa valere la garanzia, con la eventuale revoca dell’intervento e restituzione della somma già erogata.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” e le somme derivanti dalle quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi vengono introitate nell’upb E0056 “Rimborso di crediti da enti del settore pubblico” del bilancio di previsione 2011.
7. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 36 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004” e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 9 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 è inserito il seguente:
“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare aumenti di capitale onerosi, in deroga al limite di cui al comma quarto dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto sviluppo SpA” e successive modificazioni, e comunque non oltre l’importo di euro 40.000.000,00.”.
Art. 10 - Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto.
1. Al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli enti strumentali della Regione del Veneto nonché di ridurre le spese di funzionamento, la Giunta regionale adotta una deliberazione ricognitiva dell’attività gestionale degli enti strumentali, su cui si esprime la competente commissione consiliare entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, adotta un disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali.
Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)” e norme transitorie.
1. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , dopo le parole “è istituito” sono aggiunte le seguenti parole: “presso il Consiglio regionale”.
2. All’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole “Il Comitato è composto dal Presidente e da sei membri, sono sostituite dalle parole “Il Comitato è composto dal Presidente e da quattro membri, ;
b) al comma 2, le parole “I sei membri” sono sostituite dalle parole “I quattro membri”;
c) al comma 4, le parole “il Presidente della Giunta regionale insedia il Comitato” sono sostituite dalle parole “il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato”;
d) al comma 5, le parole “il Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “il Presidente del Consiglio regionale”.
3. All’articolo 14, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , le parole “il Comitato presenta alla Giunta e al Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “il Comitato presenta al Consiglio regionale”.
4. All’articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole “La Giunta regionale è autorizzata a definire, su proposta del Presidente del Comitato e d'intesa con l'Autorità, i profili professionali e” sono sostituite dalle parole “L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a definire, su proposta del Presidente del Comitato”;
b) al comma 4 le parole “sono emanate dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “sono emanate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”;
c) al comma 5 le parole “previo assenso del Presidente della Giunta regionale o di un suo delegato” sono sostituite dalle parole “previo assenso dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”.
5. In sede di prima applicazione la struttura a servizio del Corecom, ivi compresi i dirigenti, le posizioni organizzative e il personale in servizio, sono assegnati al Consiglio regionale quale prima dotazione organica della struttura medesima al fine di consentire la regolare prosecuzione dell’attività del Corecom.
6. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , come modificate dalla presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Comitato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre disposizioni contenute nel presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed entro i successivi sessanta giorni l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la commissione consiliare competente, su proposta del Presidente del Comitato può modificare la dotazione organica della struttura operativa.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si fa fronte, a decorrere dall’esercizio 2012, con le risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale”, che vengono aumentate, riducendo contestualmente:
a) gli stanziamenti iscritti nell’upb U0011 “Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini” comprensivi del finanziamento statale per l’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) le risorse iscritte nelle pertinenti upb della Funzione Obiettivo F0005 “Risorse Umane e Strumentali” necessarie per la struttura e il personale assegnato al Corecom.
Art. 12 - Modifica all’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
1. Al comma 1 dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono soppresse le parole “, comma 1, lettere a) ed e)”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono aggiunti i seguenti commi:
“2 bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, nei limiti del 70 per cento della spesa ammissibile, le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all’aperto di cui agli articoli 22, 25 e 28, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, ivi compresi la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gli interventi di adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali, nonché per gli interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, anche al fine del mantenimento della classificazione in essere a fronte del recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, in tema di definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera.
2 ter. Al fine di conformare l’azione amministrativa a principi di speditezza, unicità e semplificazione ed in attuazione del comma 6 dell’articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento possono avvalersi della procedura di sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni.
2 quater. I termini procedimentali previsti per gli interventi di cui al presente articolo sono dimezzati e in caso di inerzia o inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”, assegna al comune un termine di quindici giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune, nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva entro i successivi trenta giorni.
2 quinquies. Qualora per l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo si convochi la conferenza di servizi, si applica a Veneto Sviluppo spa, in qualità di soggetto gestore del fondo di rotazione e ai fini della concessione del finanziamento, la disciplina di cui al comma 2 ter dell’articolo 14 ter della legge 9 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive modificazioni. L’approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi, fermi restando gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa, rende l’intervento ammissibile a finanziamento.
2 sexies. La dotazione del fondo è destinata:
a) per il 70 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva alberghiera;
b) per il 25 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva extralberghiera ed all’aperto;
c) per il 5 per cento alle altre strutture ammissibili a finanziamento.
2 septies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina:
a) le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo;
b) la durata del piano di ammortamento, da definirsi in un massimo di 20 anni;
c) i criteri di erogazione delle somme a rimborso, senza oneri per interessi;
d) la tipologia delle spese ammissibili;
e) gli obblighi di garanzia a carico dei soggetti beneficiari;
f) le modalità di rendicontazione;
g) la definizione di priorità per le zone montane di cui alla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modificazioni, con la dotazione di una riserva minima.
2 octies. Le strutture ammesse agli interventi di cui al presente articolo, sono vincolate al mantenimento della destinazione d’uso per un periodo pari alla durata del piano di ammortamento; il vincolo risulta da apposito atto d’obbligo unilaterale reso dai proprietari e dai titolari dei diritti reali e può essere rimosso anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli interessi legali.
2 nonies. Gli interventi di cui al presente articolo, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, ovvero sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 paragrafo terzo del trattato sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto”.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte mediante utilizzo:
a) delle risorse disponibili a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 101 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, ammontanti ad euro 30.000.000,00 con decorrenza immediata;
b) delle risorse finanziarie derivanti dai rimborsi dei prestiti sin qui concessi nell’ambito dell’operatività del fondo di rotazione di cui all’articolo 101 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , con decorrenza dalla data di incasso delle risorse medesime;
c) degli interessi attivi maturati dalle giacenze pertinenti il fondo di rotazione di cui all’articolo 101 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e all’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 dopo le parole “Regione del Veneto”, sono inserite le seguenti: “, ad eccezione che per lo svolgimento degli autoservizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici” e purché l’autobus sia già in possesso del soggetto che intende utilizzarlo da almeno due anni.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 è così sostituito:
“4. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per i soli autobus la cui prima immatricolazione ricada negli anni dal 1995 al 1998, la disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 è inserito il seguente comma:
“4 bis. Gli autobus per i quali sono decorsi venti anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per lo svolgimento degli autoservizi atipici e, a decorrere dal quindicesimo anno dalla prima immatricolazione, per l’utilizzo dell’autobus è versato alla Giunta regionale un contributo annuale di euro 500,00. Sono esentati dal versamento del contributo gli enti e le associazioni che svolgono attività senza finalità di lucro. I proventi derivanti dalla riscossione del contributo annuale sono introitati nell’upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 e sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la riduzione dell’inquinamento atmosferico (upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale”).”.
4. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 la parola “500,00” è sostituta dalla seguente: “600,00”.
Art. 14 - Modifica all’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” e successive modificazioni.
1. Il comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 è sostituito dal seguente:
“2. I proventi derivanti dall’incremento di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) nella misura del 60 per cento, al finanziamento degli interventi da realizzare, in tutto il territorio regionale, per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei bacini”);
b) nella misura del 40 per cento, al finanziamento di interventi da realizzare, nelle aree interessate dal prelievo, per l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica di falde sotterranee e per la tutela delle fonti (upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche”).”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente comma:
“2 bis. Ai proventi di cui al comma 1 non si applica il comma 3 dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 è sostituito dal seguente:
“3. Gli interventi oggetto di finanziamento ai sensi del comma 2 sono determinati annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Se la commissione consiliare non si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento, il parere si intende reso in senso favorevole. Le relative risorse sono allocate nelle upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e di bacini” e upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche”, nelle quali confluiscono i proventi introitati ai sensi del comma 1.”.
Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modificazioni.
1. Il primo comma dell’articolo 16 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni è così sostituito:
“1. Ferme restando le competenze del Sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all’articolo 2, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” e successive modificazioni, il presidente della provincia è autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed il Presidente della Giunta regionale è autorità di protezione civile, responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate e degli eventuali interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai presidenti delle province.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 , è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Per consentire il coordinamento e l’adozione degli interventi di cui all’articolo 2, lettera b) della legge n. 225/1992 e al verificarsi di situazioni di pericolo o di danno nei territori di rispettiva competenza, i sindaci e i presidenti delle comunità montane forniscono alle sale operative delle province e le province forniscono alla sala operativa regionale tutti gli elementi utili per la conoscenza dell’evento e per l’assunzione delle iniziative necessarie.”.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0119 “Ricerche, studi e piani di prevenzione della protezione civile” del bilancio di previsione 2011.
Art. 16 - Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare.
1. Al fine di far fronte alle esigenze finanziarie nei settori strategici della politica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l’esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati.
2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, non possono essere attivate se non previa acquisizione di parere favorevole da parte della Giunta regionale.
3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta le linee del piano di cui al comma 1 alla competente commissione consiliare che esprime un parere entro trenta giorni. Nel medesimo termine è espresso anche il parere previsto, per gli immobili di proprietà regionale, dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune”.
4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 .
5. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare regionale e alla costituzione di un fondo regionale finalizzato al finanziamento dei settori strategici della politica regionale ed in particolare del trasporto pubblico locale del sociale e del lavoro.
6. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno studio di fattibilità propedeutico alla redazione del piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6, quantificati in euro 50.000,00 per il 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” del bilancio di previsione 2011.
Art. 17 - Studio completamento idrovia Padova-Mare.
1. Al fine della salvaguardia e per il ripristino dell’equilibrio idraulico e ambientale del territorio, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare la redazione di uno studio di fattibilità e di un progetto di massima per il completamento dell’idrovia Padova-Mare come canale navigabile ed invaso con funzioni idrauliche.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0102 “Studi monitoraggio e controlli per la difesa del suolo” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.
Art. 18 - Modifica alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 “Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale”.
1. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 , le parole “Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona” sono sostituite dalle seguenti “Presso l’Azienda ULSS n. 20 di Verona”.
2. L’articolo 8 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 è così sostituito: “Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge quantificati in euro 500.000,00, di cui euro 150.000,00 finalizzati al funzionamento del centro di cui al comma 5 dell’articolo 3, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.”.
Art. 19 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATI OMESSI


Note

( 1) Con sentenza n. 85/2012 (G.U. 1ª serie speciale n. 16/2012) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 15, commi 1 e 2, nella parte in cui, nel sostituire l’articolo 16, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile), e nell’introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis, prevede che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile).


SOMMARIO