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Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 (BUR n. 35/2017)

Il sistema educativo della Regione Veneto

Sommario: Legge Regionale 8/2017
S O M M A R I O
Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 (BUR n. 35/2017)

IL SISTEMA EDUCATIVO DELLA REGIONE VENETO (1)

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito.
1. La Regione Veneto, con la presente legge, disciplina il Sistema educativo di istruzione e formazione, di seguito denominato Sistema educativo, nel rispetto delle norme generali sull’istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e dei principi fondamentali esistenti nell’ordinamento.
2. Il Sistema educativo, conformemente agli indirizzi generali forniti dall’Unione europea, agli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione e all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive modificazioni, è costituito dalle attività e dai servizi realizzati nel territorio regionale da soggetti pubblici e privati, finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione, alla formazione e all’obbligo di istruzione, all’inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l’arco della vita.
3. Nell’ambito del Sistema educativo la Regione:
a) concorre alla definizione dei percorsi del sistema dell’istruzione, anche degli adulti, ( 2) di seguito denominato Sottosistema dell’istruzione, dei licei e degli istituti tecnici e professionali e dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
b) disciplina i percorsi del sistema dell’istruzione e formazione professionale, di seguito denominato Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale (IeFP), e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
c) disciplina i percorsi di specializzazione professionale, formazione continua, permanente ed abilitante per i lavoratori occupati o in cerca di occupazione erogati anche dagli enti del sistema delle imprese e del mondo del lavoro e dalle “Scuole della formazione professionale” di cui all’ articolo 18;
d) garantisce la qualificazione delle competenze professionali dei lavoratori, per favorirne l’occupabilità, nonché la crescita, la competitività e la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico produttivo e territoriale;
e) attua politiche di integrazione tra le politiche attive del lavoro ed i percorsi di formazione.
4. In sede di regolamentazione dei percorsi di cui alla lettera b) del comma 3, la Regione, altresì, procede al riordino degli interventi e delle attività di formazione professionale.
Art. 2 - Finalità e principi.
1. La Regione riconosce il capitale umano quale fondamento per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorisce la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, della pluralità degli stili di apprendimento e lo sviluppo della conoscenza come fattore decisivo della sua crescita lungo tutto l’arco della vita.
2. Le politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta dei percorsi educativi, della pari opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamento, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti pubblici e privati accreditati erogatori di servizi, della valorizzazione del capitale umano in funzione della competitività del sistema economico e sociale veneto.
3. Il Sistema educativo garantisce lo sviluppo dell’eccellenza e dell’equità secondo le finalità e i principi del presente articolo.
4. La Regione, altresì, promuove l’educazione alla legalità, valorizza le competenze trasversali legate alla cultura del lavoro, sostiene lo sviluppo delle competenze nelle tecnologie abilitanti, la diffusione delle discipline sportive, lo sviluppo della sensibilità artistica e musicale, la promozione dell’identità storica del popolo e della civiltà veneta nel contesto nazionale.
Art. 3 - Integrazione dei sistemi.
1. La Regione valorizza e promuove l’integrazione, nel sistema educativo, delle istituzioni scolastiche e formative con gli Istituti Tecnici Superiori, le Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, le sedi della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica, pubbliche e private, il mercato del lavoro, quale obiettivo primario delle politiche regionali per lo sviluppo del capitale umano.
2. La Regione promuove la connessione dell’offerta dell’istruzione e della formazione professionale con l’ambito territoriale, in considerazione dei fabbisogni emergenti dal mondo del lavoro di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono la reciproca corresponsabilità dei soggetti pubblici e privati al fine di conseguire obiettivi condivisi.
3. La Regione favorisce l’accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione nell’ambito dell’Unione europea sostenendo, in particolare, le attività di orientamento, nonché l’integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni e di tutti i diversi soggetti coinvolti nei processi.
Art. 4 - Ruolo della Regione.
1. La Regione governa il Sistema educativo esercitando attività di:
a) monitoraggio delle esigenze di istruzione e formazione emergenti dalle comunità locali e dalle forze sociali, culturali, produttive, del sistema delle imprese e del mondo lavoro;
b) programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;
c) programmazione e promozione delle attività di orientamento, anche in coerenza con l’ articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni e con la legislazione nazionale in materia di lavoro;
d) programmazione, promozione e attuazione di attività formative finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnologiche evolute per giovani ed adulti;
e) programmazione e promozione di un sistema strutturato di verifica degli esiti occupazionali del sistema educativo;
f) collaborazione alla definizione dei criteri di determinazione degli organici e assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche e formative pubbliche;
g) concorso al contrasto alla dispersione scolastico-formativa;
h) assegnazione delle risorse finanziarie ai soggetti erogatori dei servizi del Sistema educativo;
i) valutazione del Sistema educativo ai sensi dell’ articolo 23;
l) assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e alle istituzioni formative;
l bis) promozione, integrazione, sostegno e arricchimento dell’offerta formativa. ( 3)
2. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la Regione, in conformità alla vigente normativa, regolamenta il Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell’offerta formativa, dei relativi standard formativi e di erogazione, nonché attraverso l’attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema.
Art. 5 - Programmazione dei servizi del Sistema educativo.
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi ed i criteri per la redazione del Piano dei servizi del Sistema educativo, al fine di garantire il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione su tutto il territorio regionale. La proposta della Giunta regionale tiene conto in particolare delle risultanze dell’attività di monitoraggio ed analisi dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all’ articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , delle iniziative intraprese e delle misure attuative assunte ai sensi dei commi 2 e 3 dell’ articolo 16 nonché della pluralità dei percorsi e dei servizi di istruzione e formazione esistenti sul territorio regionale.
2. Gli indirizzi e i criteri sono aggiornati a cadenza triennale, e restano in vigore fino alla loro revisione.
3. Le province e la Città metropolitana, sentiti i comuni interessati, in coerenza con l’atto di programmazione di cui al comma 1 e sulla base dei dati delle anagrafi scolastiche e formative, effettuano la ricognizione, il monitoraggio e la valutazione delle esigenze formative sul territorio, nonché formulano proposte relative all’offerta dei percorsi di istruzione e formazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, a cadenza annuale, il Piano dei servizi del Sistema educativo sulla base degli atti programmatori di cui al presente articolo, sentite le Università, le parti sociali e le rappresentanze regionali degli organismi di formazione di cui all’ articolo 18.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, su base triennale, la programmazione dell’offerta del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale, compatibilmente con le risorse disponibili previste nel bilancio pluriennale.
6. Ferma restando l’autonoma iniziativa di soggetti pubblici e privati nell’attivare i percorsi del Sistema educativo nel rispetto della normativa vigente, il Piano dei servizi del Sistema educativo individua anche la localizzazione dei servizi e dei percorsi formativi.
Art. 6 - Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.
1. Il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione è assicurato ad ogni persona mediante la frequenza di percorsi del Sistema educativo e secondo le modalità previste dall’ordinamento.
2. La Regione tutela e promuove l’integrazione delle persone disabili nel Sistema educativo, anche attraverso strumenti specifici, adeguati e inclusivi.
3. Nell’ambito del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale, la Giunta regionale programma percorsi flessibili, in raccordo con le scuole secondarie di primo grado, per allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi del primo ciclo di istruzione senza conseguirne il titolo di studio conclusivo.
Art. 7 - Anagrafe regionale degli studenti.
1. È istituita l’Anagrafe regionale degli studenti (ARS) presso la Giunta regionale, quale nodo regionale del sistema nazionale delle Anagrafi degli studenti, in conformità agli obiettivi stabiliti a livello nazionale al fine di contrastare la dispersione scolastica e di garantire il diritto allo studio, integrabile con i dati utili all’attuazione degli obiettivi delle politiche regionali di cui all’articolo 4. ( 4)
2. Gli istituti scolastici e gli organismi di formazione professionale alimentano il sistema di cui al comma 1 con i dati relativi ai percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato dei singoli studenti.
3. Nel rispetto degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale( 5) disciplina gli aspetti tecnici ed informatici di gestione dell’Anagrafe regionale degli studenti per le finalità di cui al comma 1 ed individua la struttura responsabile dell’organizzazione e della gestione dei dati contenuti, che opera in accordo con gli altri soggetti istituzionali interessati, ciascuno per le rispettive competenze e responsabilità, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, nonché della specifica normativa di settore.
4. Al fine di assicurare il coordinamento con le politiche del lavoro, coerentemente con le finalità di cui al comma 1, i dati degli studenti vengono conservati fino al compimento del ventiquattresimo anno di età, conformemente a quanto previsto dagli indicatori relativi alla classificazione internazionale standard dell’istruzione.
Art. 8 - Interventi per la libertà di scelta educativa delle famiglie.
1. La Regione, garantisce il diritto allo studio anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono la scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel Sistema educativo, e può concedere buoni e contributi agli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute per la frequenza dei percorsi educativi scelti.
2. Le modalità di attuazione degli interventi e le forme di verifica dell’efficacia degli stessi sono definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nei limiti, anche finanziari e alle condizioni di cui alla legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 “Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie”.
3. La Regione, anche al fine di garantire idonei strumenti di sperimentazione delle tecniche didattiche, adeguati strumenti di valorizzazione della socializzazione, soluzioni adatte alle diverse modalità di relazione e di apprendimento, promuove e sostiene il modello didattico del tempo pieno.
Art. 9 - Sviluppo delle competenze lungo tutto l’arco della vita.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove le condizioni per assicurare l’esercizio del diritto alla formazione lungo tutto l’arco della vita e in particolare sostiene le attività formative finalizzate a rafforzare l’adattabilità e la capacità di innovazione dei lavoratori e degli imprenditori, le attività formative a carattere abilitante e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l’acquisizione di nuove competenze professionali o l’aggiornamento di quelle possedute, in coerenza con le politiche di cui alla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e successive modificazioni e con quelle nazionali in materia di lavoro.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove, anche attraverso il raccordo con i fondi interprofessionali, azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate con qualsiasi forma contrattuale e anche in forma autonoma, finalizzate all’innovazione delle competenze in relazione alle richieste dei processi produttivi e organizzativi.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove la formazione professionale permanente rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa e finalizzata all’acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali e il rientro nel mondo del lavoro, anche attraverso il cofinanziamento di politiche dei fondi regionali bilaterali.
Art. 10 - Articolazione del Sistema educativo.
1. Il Sistema educativo si articola in:
0a) percorsi del sistema dell’istruzione denominato Sottosistema dell’istruzione, dei licei e degli istituti tecnici e professionali; ( 6)
a) percorsi di secondo ciclo, per l’assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione, di durata triennale, nonché di un quarto anno;
b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo, comprensivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);( 7)
c) corso annuale destinato a quanti sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui all’ articolo 13, realizzato d’intesa con le Università, con l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’accesso all’Università o all’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
2. I percorsi di cui al comma 1, garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.
3. Il Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale è caratterizzato dalla flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative e prevede una pluralità di percorsi sia graduali, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati, anche di diversa durata e articolazione, al termine dei quali si rilasciano certificazioni e riconoscimento di crediti.
Art. 11 - Le indicazioni regionali per i piani di studio.
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, relativamente alla redazione delle indicazioni regionali per la quota regionale dei piani di studio del sistema di istruzione, definisce principi e indirizzi generali individuando gli aspetti di interesse territoriale e promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando l’autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana le indicazioni regionali per i piani di studio, finalizzati al conseguimento dei titoli e qualifiche del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale con le quali sono specificati, nel rispetto dell’ordinamento:
a) il repertorio regionale degli standard professionali e formativi;
b) la durata e l’articolazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
c) omissis ( 8);
d) gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento comuni all’intero Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale;
e) gli standard relativi all’erogazione e alla qualità del servizio;
f) i requisiti del personale impegnato.
3. Le indicazioni regionali definiscono, in conformità ai livelli di competenza linguistica fissati dalla normativa statale, ( 9) gli obiettivi di competenza linguistica straniera che devono essere raggiunti a conclusione del ciclo.
4. La redazione delle indicazioni regionali, è effettuata anche tenendo conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie e degli allievi.
5. Ai fini della determinazione e dell’aggiornamento delle indicazioni regionali, la competente struttura regionale in materia di istruzione e formazione può avvalersi di un Comitato Tecnico Scientifico appositamente costituito dalla Giunta regionale. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione al medesimo, non spetta alcun compenso salvo, per i componenti esterni, il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità di cui all’ articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrazione e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.

CAPO II - La certificazione nel Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale

Art. 12 - La certificazione nel Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale.
1. La certificazione nel Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale erogata anche dagli enti di cui all’ articolo 1, comma 3, lettera c), è finalizzata:
a) a favorire l’inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
b) a garantire la trasparenza dei crediti e dei percorsi formativi, anche al fine della prosecuzione degli studi;
c) ad assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite in contesto formale, informale o non formale come definito all’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
2. La certificazione nel Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale avviene attraverso il rilascio di:
a) qualifica professionale;
b) diploma professionale;
c) attestato di competenze nel caso di interruzione del percorso o di parziale acquisizione dei risultati di apprendimento previsti per l’ottenimento della qualifica professionale o del diploma professionale.
3. Nell’ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, la certificazione avviene attraverso il rilascio del Certificato di specializzazione tecnica superiore.
4. La valutazione finale degli allievi per ogni periodo o anno formativo, ai fini del passaggio al periodo o anno successivo, è assicurata dal gruppo dei docenti e dei formatori e dagli esperti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”.
5. La Giunta regionale garantisce la corrispondenza della certificazione del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale con le classificazioni previste dalla legislazione comunitaria, in conformità con la disciplina nazionale.
Art. 13 - I titoli del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale.
1. I titoli di studio del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale, nel rispetto dell’ordinamento, sono:
a) qualifica professionale;
b) diploma professionale.
2. I titoli, conseguiti al termine dei percorsi almeno quadriennali, consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini dell’accesso all’Università e all’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, previa frequenza di un apposito percorso integrativo annuale, realizzato d’intesa con le Università e con l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
3. La Giunta regionale, anche per garantire un’adeguata offerta sul territorio regionale dei corsi annuali di cui al comma 2, stipula apposite intese-quadro con le Università e le istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
4. Nell’ambito delle intese-quadro di cui al comma 3, può essere riconosciuta la frequenza di specifiche frazioni di percorso formativo del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale.
5. Il Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale rilascia titoli a carattere professionalizzante funzionali all’ottenimento di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l’offerta formativa rispetti le specifiche norme per l’accesso e l’esercizio di una attività professionale.
6. Al fine di facilitare la spendibilità dei titoli acquisiti e degli attestati, in una dimensione europea di mobilità delle persone, la Giunta regionale adotta principi e strumenti finalizzati a documentare le competenze acquisite per garantire la trasparenza e la leggibilità dei titoli e degli attestati.
Art. 14 - Esami conclusivi dei percorsi del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale.
1. Per conseguire i titoli di studio del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale indicati nell’articolo 13, è necessario superare l’esame conclusivo dei diversi percorsi.
2. Tali esami considerano e valutano le competenze acquisite dagli allievi alla luce degli obiettivi specifici di apprendimento contenuti nelle indicazioni regionali di cui all’ articolo 11.
3. Gli esami si svolgono, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, in conformità a quanto contenuto nelle indicazioni regionali e sono ispirate a principi di oggettività e trasparenza del processo valutativo ed equità di trattamento dei candidati.
4. La Commissione esaminatrice, la cui composizione è definita dalla Giunta regionale, è presieduta da un membro esterno, designato dalla Giunta regionale, con funzione di Presidente.
Art. 15 - Soggetti abilitati al rilascio di attestati.
1. I titoli di cui all’articolo 13 certificano le competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali e non formali come definiti all’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in particolare nei percorsi del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale che rilasciano titoli e qualifiche a carattere professionalizzante, con riferimento alla frequenza di frazione dei medesimi percorsi.
2. Per i percorsi di cui al comma 1, i titoli sono rilasciati dai soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge.
3. Gli attestati di idoneità o di abilitazione di cui all’ articolo 13, sono rilasciati, per l’accesso o l’esercizio di specifica attività professionale, al termine di percorsi di formazione regolamentata, secondo le discipline legislative o amministrative di riferimento.

CAPO III - I soggetti attuatori del sistema dell’istruzione e formazione professionale

Art. 16 - Autonomia e rete dei soggetti.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, valorizza, con propri atti d’indirizzo e per la propria competenza, l’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e successive modificazioni, ne supporta l’azione, volta ad attuare percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento del collegamento con le realtà territoriali, nonché al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento.
2. La Giunta regionale promuove la costituzione di reti ed altre forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative, ivi compresi i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), favorendone le relazioni con gli enti, allo scopo di potenziare l’autonomia scolastica.
3. La Giunta regionale valorizza e promuove l’integrazione tra sistemi come strumento di sviluppo di sinergie, diffusione delle buone prassi, chiave di volta per il miglioramento dell’offerta.
Art. 17 - Collaborazione istituzionale e concertazione sociale.
1. La Giunta regionale promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l’integrazione delle politiche per l’istruzione, la formazione professionale ed il lavoro, anche tramite il Comitato di coordinamento istituzionale di cui all’ articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
2. La Giunta regionale assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge ed individua nella Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’ articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , la sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali con funzioni di proposta e valutazione sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle politiche educative regionali.
Art. 18 - Organismi di formazione e Scuole della formazione professionale.
1. Gli organismi di formazione sono quelli accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e successive modificazioni.
2. Gli organismi accreditati per l’obbligo formativo sono denominati, ai fini della presente legge, “Scuole della formazione professionale”.
Art. 19 - Formazione dei formatori.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove e sostiene lo sviluppo permanente della qualità del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale attraverso programmi di intervento, di durata triennale, destinati alla crescita e all’aggiornamento professionale dei formatori, anche attraverso lo sviluppo di competenze finalizzate a promuovere la consapevolezza delle esigenze differenziate di apprendimento.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l’inserimento dei formatori che hanno partecipato con profitto alle attività previste dai programmi di cui al comma 1 in un apposito elenco istituito presso la Giunta regionale.
3. La Giunta regionale definisce, nel confronto con le parti sociali, i criteri e le modalità per la valorizzazione professionale dei formatori di cui al comma 2.
Art. 19 bis - Patti educativi di comunità. (10)
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, promuove lo sviluppo di una rete educativa tra scuola, famiglia e territorio con il coinvolgimento attivo dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie, degli enti territoriali, delle istituzioni pubbliche e private, degli enti del Terzo settore, al fine di favorire la formazione di una comunità educante che possa sostenere le istituzioni scolastiche nell’attuazione del processo educativo delle nuove generazioni e sia in grado di contribuire all’arricchimento e alla qualificazione dell’offerta educativa, anche favorendo l’utilizzo dei plessi nelle ore e nei periodi estivi.
2. La Regione, ai fini di cui al comma 1, promuove tra i soggetti della comunità educante la stipula di Patti educativi di comunità, in coerenza con quanto previsto al comma 2 e al comma 7 lettera m) dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.”.
3. La Giunta regionale adotta annualmente, previo parere della Commissione consiliare competente, apposita deliberazione con la quale individua, per l’anno di riferimento, le forme di sostegno alle iniziative di cui al presente articolo.
4. Per l’anno 2024 la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, effettua una prima sperimentazione rivolta alle scuole degli istituti comprensivi coinvolti nell’accorpamento previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 27 novembre 2023 e che presentano indicatori di fragilità, come una forte presenza di studenti con genitori stranieri.”.

CAPO IV - Istituti comuni del Sistema educativo

Art. 20 - Apprendistato, tirocinio e alternanza scuola-lavoro.
1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato, di tirocinio e alternanza scuola-lavoro previste dalla legislazione vigente.
2. I percorsi formativi dei contratti di apprendistato concorrono, ove previsto dall’ordinamento, al conseguimento dei titoli di cui all’ articolo 13, utili anche per la prosecuzione degli studi.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, regolamenta i profili formativi ed i requisiti della formazione esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato, nonché i requisiti dei tutor e le modalità di certificazione delle competenze e dei crediti conseguiti, in raccordo con le parti sociali e gli operatori interessati, nelle forme e secondo i criteri previsti dall’ordinamento.

CAPO V - Disposizioni finali: risorse e qualità

Art. 21 - Disposizioni finali.
1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può stipulare appositi accordi con il Ministero competente in materia di istruzione al fine di garantire la continuità del funzionamento del servizio di istruzione.
2. Con provvedimento organizzativo della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono individuate strutture e articolazioni territoriali per l’esercizio delle funzioni e attività previste dalla presente legge, tenuto conto delle risorse strumentali, umane e finanziarie esistenti.
Art. 22 - Risorse per i soggetti attuatori delle attività.
1. In coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede all’attribuzione delle risorse disponibili agli organismi di formazione di cui all’ articolo 18 per la realizzazione delle attività formative attraverso l’applicazione delle unità di costo standard.
2. Il riparto delle risorse finanziarie è determinato sulla base del criterio principale della quota capitaria, con riferimento al numero effettivo dei fruitori delle attività e dei servizi, adottando coefficienti e criteri correttivi, anche in relazione alla collocazione territoriale, alle caratteristiche dell’utenza ed alla tipologia e qualità dell’offerta formativa. Nei percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, il calcolo della quota capitaria è tendenzialmente equiparato al costo medio studente rilevato nei corrispondenti percorsi dell’istruzione scolastica.
3. Ai fini dello sviluppo del Sistema educativo, la Giunta regionale riconosce i comportamenti eccellenti sul piano dei risultati raggiunti e valorizza la capacità progettuale delle istituzioni scolastiche e formative.
4. La Giunta regionale promuove l’aggiornamento continuo dei docenti e formatori quale fondamentale strumento di sviluppo qualitativo del sistema, in coerenza e con il contributo delle politiche nazionali in materia, provvedendovi con risorse comunitarie.
Art. 23 - Valutazione del Sistema educativo.
1. La Giunta regionale assicura la valutazione del Sistema educativo, mediante il Comitato per la valutazione del Sistema educativo, di seguito denominato Comitato, istituito dalla presente legge e costituito con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La composizione del Comitato è definita dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione al medesimo, non spetta alcun compenso salvo, per i componenti esterni, il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità di cui all’ articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrazione e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.
3. Il Comitato opera in stretto raccordo con l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro e si avvale delle basi informative della Borsa Lavoro Veneto di cui all’ articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e della sua connessione con Borsa Lavoro Nazionale, nonché dei dati dell’anagrafe di cui all’ articolo 7.
4. Al Comitato, nel rispetto della autonomia degli istituti di istruzione e formazione ed in collaborazione con l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e con altri enti nazionali e internazionali di valutazione, competono in conformità alla disciplina generale statale:
a) l’analisi degli esiti della valutazione nazionale sul ( 11) Sistema educativo in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di fornire adeguati strumenti di giudizio e di scelta ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione ed alle loro famiglie;
b) omissis ( 12)
c) omissis ( 13)
d) omissis ( 14)
e) la definizione, per le parti di propria competenza, delle prove d’esame conclusive dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
f) lo sviluppo della ricerca valutativa, in collegamento con esperienze regionali, nazionali ed internazionali;
g) l’analisi dei dati che alimentano l’Anagrafe regionale degli studenti di cui all’ articolo 7 sulla dispersione scolastico-formativa anche al fine di formulare proposte sull’organizzazione e modalità di gestione interistituzionale dei dati stessi.
5. Il Comitato, per il tramite della Giunta regionale, riferisce annualmente alla competente commissione consiliare le risultanze del processo di valutazione del Sistema educativo, con specifico riferimento a quanto previsto al comma 4.
Art. 24 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 22 della presente legge, quantificati in euro 26.150.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” - Programma 02 “Formazione professionale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019, afferenti al finanziamento della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”, abrogata dall’articolo 25.
2. Agli oneri derivanti dall’ articolo 8 della presente legge, quantificati in euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019, afferenti al finanziamento della legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 “Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie”.
3. Agli oneri derivanti dai rimborsi spese ai componenti esterni dei Comitati di cui agli articoli 11 e 23 della presente legge, quantificati in euro 1.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.
4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
Art. 25 - Abrogazioni.
1. È abrogata la legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e le seguenti leggi e disposizioni regionali modificative della medesima:
a) legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 “Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro””;
b) legge regionale 12 agosto 2011, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni”;
c) articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sport, turismo, formazione e cultura”;
d) articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”;
e) articoli 37 e 38 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)”.


Note

( 1) Vedi anche quanto disposto dalla legge regionale 14 marzo 2023, n. 3 “Disposizioni per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati”.
( 2) Lettera modificata da comma 1 art. 53 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che dopo le parole: “percorsi del sistema dell’istruzione,” ha inserito le seguenti: “anche degli adulti,”.
( 3) Lettera aggiunta da comma 1 art. 23 legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 .
( 4) Comma modificato da comma 1 art. 54 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha sostituito le parole “per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 4 con particolare riferimento a quelle di contrasto alla dispersione scolastico-formativa” con le seguenti: “, in conformità agli obiettivi stabiliti a livello nazionale al fine di contrastare la dispersione scolastica e di garantire il diritto allo studio, integrabile con i dati utili all’attuazione degli obiettivi delle politiche regionali di cui all’articolo 4”.
( 5) Comma modificato da comma 2 art. 54 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha sostituito le parole “La Giunta regionale” con le seguenti: “Nel rispetto degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale”.
( 6) Lettera inserita da comma 1 art. 55 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 7) Lettera modificata da comma 2 art. 55 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che dopo le parole: “istituti tecnici superiori” ha inserito la seguente: “(ITS)” e dopo le parole: “percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore” ha inserito la seguente: “(IFTS)”.
( 8) Lettera abrogata da comma 1 art. 56 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 9) Comma modificato da comma 2 art. 56 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha sostituito le parole: “nel rispetto dell’ordinamento” con le seguenti: “in conformità ai livelli di competenza linguistica fissati dalla normativa statale”.
( 10) Articolo aggiunto da comma 1 art. 17 legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 .
( 11) Lettera modificata da comma 1 art. 57 legge regionale 20 aprile 2017, n. 15 che ha sostituito le parole: “la valutazione del” con le seguenti: “l’analisi degli esiti della valutazione nazionale sul”.
( 12) Lettera abrogata da comma 2 art. 57 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 13) Lettera abrogata da comma 2 art. 57 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 14) Lettera abrogata da comma 2 art. 57 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 8/2017
S O M M A R I O
Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 (BUR n. 35/2017) – Testo storico

IL SISTEMA EDUCATIVO DELLA REGIONE VENETO

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito.
1. La Regione Veneto, con la presente legge, disciplina il Sistema educativo di istruzione e formazione, di seguito denominato Sistema educativo, nel rispetto delle norme generali sull’istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e dei principi fondamentali esistenti nell’ordinamento.
2. Il Sistema educativo, conformemente agli indirizzi generali forniti dall’Unione europea, agli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione e all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive modificazioni, è costituito dalle attività e dai servizi realizzati nel territorio regionale da soggetti pubblici e privati, finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione, alla formazione e all’obbligo di istruzione, all’inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l’arco della vita.
3. Nell’ambito del Sistema educativo la Regione:
a) concorre alla definizione dei percorsi del sistema dell’istruzione, di seguito denominato Sottosistema dell’istruzione, dei licei e degli istituti tecnici e professionali e dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
b) disciplina i percorsi del sistema dell’istruzione e formazione professionale, di seguito denominato Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale (IeFP), e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
c) disciplina i percorsi di specializzazione professionale, formazione continua, permanente ed abilitante per i lavoratori occupati o in cerca di occupazione erogati anche dagli enti del sistema delle imprese e del mondo del lavoro e dalle “Scuole della formazione professionale” di cui all’articolo 18;
d) garantisce la qualificazione delle competenze professionali dei lavoratori, per favorirne l’occupabilità, nonché la crescita, la competitività e la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico produttivo e territoriale;
e) attua politiche di integrazione tra le politiche attive del lavoro ed i percorsi di formazione.
4. In sede di regolamentazione dei percorsi di cui alla lettera b) del comma 3, la Regione, altresì, procede al riordino degli interventi e delle attività di formazione professionale.
Art. 2 - Finalità e principi.
1. La Regione riconosce il capitale umano quale fondamento per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorisce la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, della pluralità degli stili di apprendimento e lo sviluppo della conoscenza come fattore decisivo della sua crescita lungo tutto l’arco della vita.
2. Le politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta dei percorsi educativi, della pari opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamento, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti pubblici e privati accreditati erogatori di servizi, della valorizzazione del capitale umano in funzione della competitività del sistema economico e sociale veneto.
3. Il Sistema educativo garantisce lo sviluppo dell’eccellenza e dell’equità secondo le finalità e i principi del presente articolo.
4. La Regione, altresì, promuove l’educazione alla legalità, valorizza le competenze trasversali legate alla cultura del lavoro, sostiene lo sviluppo delle competenze nelle tecnologie abilitanti, la diffusione delle discipline sportive, lo sviluppo della sensibilità artistica e musicale, la promozione dell’identità storica del popolo e della civiltà veneta nel contesto nazionale.
Art. 3 - Integrazione dei sistemi.
1. La Regione valorizza e promuove l’integrazione, nel sistema educativo, delle istituzioni scolastiche e formative con gli Istituti Tecnici Superiori, le Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, le sedi della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica, pubbliche e private, il mercato del lavoro, quale obiettivo primario delle politiche regionali per lo sviluppo del capitale umano.
2. La Regione promuove la connessione dell’offerta dell’istruzione e della formazione professionale con l’ambito territoriale, in considerazione dei fabbisogni emergenti dal mondo del lavoro di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono la reciproca corresponsabilità dei soggetti pubblici e privati al fine di conseguire obiettivi condivisi.
3. La Regione favorisce l’accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione nell’ambito dell’Unione europea sostenendo, in particolare, le attività di orientamento, nonché l’integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni e di tutti i diversi soggetti coinvolti nei processi.
Art. 4 - Ruolo della Regione.
1. La Regione governa il Sistema educativo esercitando attività di:
a) monitoraggio delle esigenze di istruzione e formazione emergenti dalle comunità locali e dalle forze sociali, culturali, produttive, del sistema delle imprese e del mondo lavoro;
b) programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;
c) programmazione e promozione delle attività di orientamento, anche in coerenza con l’articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni e con la legislazione nazionale in materia di lavoro;
d) programmazione, promozione e attuazione di attività formative finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnologiche evolute per giovani ed adulti;
e) programmazione e promozione di un sistema strutturato di verifica degli esiti occupazionali del sistema educativo;
f) collaborazione alla definizione dei criteri di determinazione degli organici e assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche e formative pubbliche;
g) concorso al contrasto alla dispersione scolastico-formativa;
h) assegnazione delle risorse finanziarie ai soggetti erogatori dei servizi del Sistema educativo;
i) valutazione del Sistema educativo ai sensi dell’articolo 23;
l) assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e alle istituzioni formative.
2. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la Regione, in conformità alla vigente normativa, regolamenta il Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell’offerta formativa, dei relativi standard formativi e di erogazione, nonché attraverso l’attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema.
Art. 5 - Programmazione dei servizi del Sistema educativo.
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi ed i criteri per la redazione del Piano dei servizi del Sistema educativo, al fine di garantire il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione su tutto il territorio regionale. La proposta della Giunta regionale tiene conto in particolare delle risultanze dell’attività di monitoraggio ed analisi dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , delle iniziative intraprese e delle misure attuative assunte ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 16 nonché della pluralità dei percorsi e dei servizi di istruzione e formazione esistenti sul territorio regionale.
2. Gli indirizzi e i criteri sono aggiornati a cadenza triennale, e restano in vigore fino alla loro revisione.
3. Le province e la Città metropolitana, sentiti i comuni interessati, in coerenza con l’atto di programmazione di cui al comma 1 e sulla base dei dati delle anagrafi scolastiche e formative, effettuano la ricognizione, il monitoraggio e la valutazione delle esigenze formative sul territorio, nonché formulano proposte relative all’offerta dei percorsi di istruzione e formazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, a cadenza annuale, il Piano dei servizi del Sistema educativo sulla base degli atti programmatori di cui al presente articolo, sentite le Università, le parti sociali e le rappresentanze regionali degli organismi di formazione di cui all’articolo 18.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, su base triennale, la programmazione dell’offerta del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale, compatibilmente con le risorse disponibili previste nel bilancio pluriennale.
6. Ferma restando l’autonoma iniziativa di soggetti pubblici e privati nell’attivare i percorsi del Sistema educativo nel rispetto della normativa vigente, il Piano dei servizi del Sistema educativo individua anche la localizzazione dei servizi e dei percorsi formativi.
Art. 6 - Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.
1. Il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione è assicurato ad ogni persona mediante la frequenza di percorsi del Sistema educativo e secondo le modalità previste dall’ordinamento.
2. La Regione tutela e promuove l’integrazione delle persone disabili nel Sistema educativo, anche attraverso strumenti specifici, adeguati e inclusivi.
3. Nell’ambito del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale, la Giunta regionale programma percorsi flessibili, in raccordo con le scuole secondarie di primo grado, per allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi del primo ciclo di istruzione senza conseguirne il titolo di studio conclusivo.
Art. 7 - Anagrafe regionale degli studenti.
1. È istituita l’Anagrafe regionale degli studenti (ARS) presso la Giunta regionale, quale nodo regionale del sistema nazionale delle Anagrafi degli studenti per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 4 con particolare riferimento a quelle di contrasto alla dispersione scolastico-formativa.
2. Gli istituti scolastici e gli organismi di formazione professionale alimentano il sistema di cui al comma 1 con i dati relativi ai percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato dei singoli studenti.
3. La Giunta regionale disciplina gli aspetti tecnici ed informatici di gestione dell’Anagrafe regionale degli studenti per le finalità di cui al comma 1 ed individua la struttura responsabile dell’organizzazione e della gestione dei dati contenuti, che opera in accordo con gli altri soggetti istituzionali interessati, ciascuno per le rispettive competenze e responsabilità, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, nonché della specifica normativa di settore.
4. Al fine di assicurare il coordinamento con le politiche del lavoro, coerentemente con le finalità di cui al comma 1, i dati degli studenti vengono conservati fino al compimento del ventiquattresimo anno di età, conformemente a quanto previsto dagli indicatori relativi alla classificazione internazionale standard dell’istruzione.
Art. 8 - Interventi per la libertà di scelta educativa delle famiglie.
1. La Regione, garantisce il diritto allo studio anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono la scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel Sistema educativo, e può concedere buoni e contributi agli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute per la frequenza dei percorsi educativi scelti.
2. Le modalità di attuazione degli interventi e le forme di verifica dell’efficacia degli stessi sono definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nei limiti, anche finanziari e alle condizioni di cui alla legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 “Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie”.
3. La Regione, anche al fine di garantire idonei strumenti di sperimentazione delle tecniche didattiche, adeguati strumenti di valorizzazione della socializzazione, soluzioni adatte alle diverse modalità di relazione e di apprendimento, promuove e sostiene il modello didattico del tempo pieno.
Art. 9 - Sviluppo delle competenze lungo tutto l’arco della vita.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove le condizioni per assicurare l’esercizio del diritto alla formazione lungo tutto l’arco della vita e in particolare sostiene le attività formative finalizzate a rafforzare l’adattabilità e la capacità di innovazione dei lavoratori e degli imprenditori, le attività formative a carattere abilitante e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l’acquisizione di nuove competenze professionali o l’aggiornamento di quelle possedute, in coerenza con le politiche di cui alla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e successive modificazioni e con quelle nazionali in materia di lavoro.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove, anche attraverso il raccordo con i fondi interprofessionali, azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate con qualsiasi forma contrattuale e anche in forma autonoma, finalizzate all’innovazione delle competenze in relazione alle richieste dei processi produttivi e organizzativi.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove la formazione professionale permanente rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa e finalizzata all’acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali e il rientro nel mondo del lavoro, anche attraverso il cofinanziamento di politiche dei fondi regionali bilaterali.
Art. 10 - Articolazione del Sistema educativo.
1. Il Sistema educativo si articola in:
a) percorsi di secondo ciclo, per l’assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione, di durata triennale, nonché di un quarto anno;
b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo, comprensivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
c) corso annuale destinato a quanti sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui all’articolo 13, realizzato d’intesa con le Università, con l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’accesso all’Università o all’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
2. I percorsi di cui al comma 1, garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.
3. Il Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale è caratterizzato dalla flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative e prevede una pluralità di percorsi sia graduali, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati, anche di diversa durata e articolazione, al termine dei quali si rilasciano certificazioni e riconoscimento di crediti.
Art. 11 - Le indicazioni regionali per i piani di studio.
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, relativamente alla redazione delle indicazioni regionali per la quota regionale dei piani di studio del sistema di istruzione, definisce principi e indirizzi generali individuando gli aspetti di interesse territoriale e promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando l’autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana le indicazioni regionali per i piani di studio, finalizzati al conseguimento dei titoli e qualifiche del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale con le quali sono specificati, nel rispetto dell’ordinamento:
a) il repertorio regionale degli standard professionali e formativi;
b) la durata e l’articolazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
c) i criteri di certificazione dei titoli e dei crediti, anche ai fini dei passaggi all’interno del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale e tra questo e il Sottosistema dell’istruzione dei licei e degli istituti tecnici professionali;
d) gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento comuni all’intero Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale;
e) gli standard relativi all’erogazione e alla qualità del servizio;
f) i requisiti del personale impegnato.
3. Le indicazioni regionali definiscono, nel rispetto dell’ordinamento, gli obiettivi di competenza linguistica straniera che devono essere raggiunti a conclusione del ciclo.
4. La redazione delle indicazioni regionali, è effettuata anche tenendo conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie e degli allievi.
5. Ai fini della determinazione e dell’aggiornamento delle indicazioni regionali, la competente struttura regionale in materia di istruzione e formazione può avvalersi di un Comitato Tecnico Scientifico appositamente costituito dalla Giunta regionale. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione al medesimo, non spetta alcun compenso salvo, per i componenti esterni, il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità di cui all’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrazione e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.

CAPO II - La certificazione nel Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale

Art. 12 - La certificazione nel Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale.
1. La certificazione nel Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale erogata anche dagli enti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), è finalizzata:
a) a favorire l’inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
b) a garantire la trasparenza dei crediti e dei percorsi formativi, anche al fine della prosecuzione degli studi;
c) ad assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite in contesto formale, informale o non formale come definito all’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
2. La certificazione nel Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale avviene attraverso il rilascio di:
a) qualifica professionale;
b) diploma professionale;
c) attestato di competenze nel caso di interruzione del percorso o di parziale acquisizione dei risultati di apprendimento previsti per l’ottenimento della qualifica professionale o del diploma professionale.
3. Nell’ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, la certificazione avviene attraverso il rilascio del Certificato di specializzazione tecnica superiore.
4. La valutazione finale degli allievi per ogni periodo o anno formativo, ai fini del passaggio al periodo o anno successivo, è assicurata dal gruppo dei docenti e dei formatori e dagli esperti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”.
5. La Giunta regionale garantisce la corrispondenza della certificazione del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale con le classificazioni previste dalla legislazione comunitaria, in conformità con la disciplina nazionale.
Art. 13 - I titoli del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale.
1. I titoli di studio del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale, nel rispetto dell’ordinamento, sono:
a) qualifica professionale;
b) diploma professionale.
2. I titoli, conseguiti al termine dei percorsi almeno quadriennali, consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini dell’accesso all’Università e all’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, previa frequenza di un apposito percorso integrativo annuale, realizzato d’intesa con le Università e con l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
3. La Giunta regionale, anche per garantire un’adeguata offerta sul territorio regionale dei corsi annuali di cui al comma 2, stipula apposite intese-quadro con le Università e le istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
4. Nell’ambito delle intese-quadro di cui al comma 3, può essere riconosciuta la frequenza di specifiche frazioni di percorso formativo del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale.
5. Il Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale rilascia titoli a carattere professionalizzante funzionali all’ottenimento di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l’offerta formativa rispetti le specifiche norme per l’accesso e l’esercizio di una attività professionale.
6. Al fine di facilitare la spendibilità dei titoli acquisiti e degli attestati, in una dimensione europea di mobilità delle persone, la Giunta regionale adotta principi e strumenti finalizzati a documentare le competenze acquisite per garantire la trasparenza e la leggibilità dei titoli e degli attestati.
Art. 14 - Esami conclusivi dei percorsi del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale.
1. Per conseguire i titoli di studio del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale indicati nell’articolo 13, è necessario superare l’esame conclusivo dei diversi percorsi.
2. Tali esami considerano e valutano le competenze acquisite dagli allievi alla luce degli obiettivi specifici di apprendimento contenuti nelle indicazioni regionali di cui all’articolo 11.
3. Gli esami si svolgono, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, in conformità a quanto contenuto nelle indicazioni regionali e sono ispirate a principi di oggettività e trasparenza del processo valutativo ed equità di trattamento dei candidati.
4. La Commissione esaminatrice, la cui composizione è definita dalla Giunta regionale, è presieduta da un membro esterno, designato dalla Giunta regionale, con funzione di Presidente.
Art. 15 - Soggetti abilitati al rilascio di attestati.
1. I titoli di cui all’articolo 13 certificano le competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali e non formali come definiti all’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in particolare nei percorsi del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale che rilasciano titoli e qualifiche a carattere professionalizzante, con riferimento alla frequenza di frazione dei medesimi percorsi.
2. Per i percorsi di cui al comma 1, i titoli sono rilasciati dai soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge.
3. Gli attestati di idoneità o di abilitazione di cui all’articolo 13, sono rilasciati, per l’accesso o l’esercizio di specifica attività professionale, al termine di percorsi di formazione regolamentata, secondo le discipline legislative o amministrative di riferimento.

CAPO III - I soggetti attuatori del sistema dell’istruzione e formazione professionale

Art. 16 - Autonomia e rete dei soggetti.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, valorizza, con propri atti d’indirizzo e per la propria competenza, l’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e successive modificazioni, ne supporta l’azione, volta ad attuare percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento del collegamento con le realtà territoriali, nonché al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento.
2. La Giunta regionale promuove la costituzione di reti ed altre forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative, ivi compresi i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), favorendone le relazioni con gli enti, allo scopo di potenziare l’autonomia scolastica.
3. La Giunta regionale valorizza e promuove l’integrazione tra sistemi come strumento di sviluppo di sinergie, diffusione delle buone prassi, chiave di volta per il miglioramento dell’offerta.
Art. 17 - Collaborazione istituzionale e concertazione sociale.
1. La Giunta regionale promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l’integrazione delle politiche per l’istruzione, la formazione professionale ed il lavoro, anche tramite il Comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
2. La Giunta regionale assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge ed individua nella Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , la sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali con funzioni di proposta e valutazione sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle politiche educative regionali.
Art. 18 - Organismi di formazione e Scuole della formazione professionale.
1. Gli organismi di formazione sono quelli accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e successive modificazioni.
2. Gli organismi accreditati per l’obbligo formativo sono denominati, ai fini della presente legge, “Scuole della formazione professionale”.
Art. 19 - Formazione dei formatori.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove e sostiene lo sviluppo permanente della qualità del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale attraverso programmi di intervento, di durata triennale, destinati alla crescita e all’aggiornamento professionale dei formatori, anche attraverso lo sviluppo di competenze finalizzate a promuovere la consapevolezza delle esigenze differenziate di apprendimento.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l’inserimento dei formatori che hanno partecipato con profitto alle attività previste dai programmi di cui al comma 1 in un apposito elenco istituito presso la Giunta regionale.
3. La Giunta regionale definisce, nel confronto con le parti sociali, i criteri e le modalità per la valorizzazione professionale dei formatori di cui al comma 2.

CAPO IV - Istituti comuni del Sistema educativo

Art. 20 - Apprendistato, tirocinio e alternanza scuola-lavoro.
1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato, di tirocinio e alternanza scuola-lavoro previste dalla legislazione vigente.
2. I percorsi formativi dei contratti di apprendistato concorrono, ove previsto dall’ordinamento, al conseguimento dei titoli di cui all’articolo 13, utili anche per la prosecuzione degli studi.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, regolamenta i profili formativi ed i requisiti della formazione esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato, nonché i requisiti dei tutor e le modalità di certificazione delle competenze e dei crediti conseguiti, in raccordo con le parti sociali e gli operatori interessati, nelle forme e secondo i criteri previsti dall’ordinamento.

CAPO V - Disposizioni finali: risorse e qualità

Art. 21 - Disposizioni finali.
1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può stipulare appositi accordi con il Ministero competente in materia di istruzione al fine di garantire la continuità del funzionamento del servizio di istruzione.
2. Con provvedimento organizzativo della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono individuate strutture e articolazioni territoriali per l’esercizio delle funzioni e attività previste dalla presente legge, tenuto conto delle risorse strumentali, umane e finanziarie esistenti.
Art. 22 - Risorse per i soggetti attuatori delle attività.
1. In coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede all’attribuzione delle risorse disponibili agli organismi di formazione di cui all’articolo 18 per la realizzazione delle attività formative attraverso l’applicazione delle unità di costo standard.
2. Il riparto delle risorse finanziarie è determinato sulla base del criterio principale della quota capitaria, con riferimento al numero effettivo dei fruitori delle attività e dei servizi, adottando coefficienti e criteri correttivi, anche in relazione alla collocazione territoriale, alle caratteristiche dell’utenza ed alla tipologia e qualità dell’offerta formativa. Nei percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, il calcolo della quota capitaria è tendenzialmente equiparato al costo medio studente rilevato nei corrispondenti percorsi dell’istruzione scolastica.
3. Ai fini dello sviluppo del Sistema educativo, la Giunta regionale riconosce i comportamenti eccellenti sul piano dei risultati raggiunti e valorizza la capacità progettuale delle istituzioni scolastiche e formative.
4. La Giunta regionale promuove l’aggiornamento continuo dei docenti e formatori quale fondamentale strumento di sviluppo qualitativo del sistema, in coerenza e con il contributo delle politiche nazionali in materia, provvedendovi con risorse comunitarie.
Art. 23 - Valutazione del Sistema educativo.
1. La Giunta regionale assicura la valutazione del Sistema educativo, mediante il Comitato per la valutazione del Sistema educativo, di seguito denominato Comitato, istituito dalla presente legge e costituito con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La composizione del Comitato è definita dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione al medesimo, non spetta alcun compenso salvo, per i componenti esterni, il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità di cui all’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrazione e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.
3. Il Comitato opera in stretto raccordo con l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro e si avvale delle basi informative della Borsa Lavoro Veneto di cui all’articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e della sua connessione con Borsa Lavoro Nazionale, nonché dei dati dell’anagrafe di cui all’articolo 7.
4. Al Comitato, nel rispetto della autonomia degli istituti di istruzione e formazione ed in collaborazione con l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e con altri enti nazionali e internazionali di valutazione, competono in conformità alla disciplina generale statale:
a) la valutazione del Sistema educativo in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di fornire adeguati strumenti di giudizio e di scelta ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione ed alle loro famiglie;
b) la definizione dei modelli di riferimento e la gestione del processo di elaborazione, da parte degli istituti di istruzione e formazione, del rapporto di autovalutazione;
c) la valutazione dei risultati ottenuti nelle istituzioni scolastiche e formative e negli istituti tecnici superiori, sia in relazione alle conoscenze, abilità ed alle competenze acquisite, sia in relazione all’inserimento in ambiti occupazionali, al fine di fornire adeguati strumenti di giudizio e di scelta ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione ed alle loro famiglie e per fornire alle Province, alla Città metropolitana, e alla Regione indicazioni utili per la programmazione e l’incentivazione del Sistema educativo;
d) l’aggiornamento del modelli e degli standard di valutazione del sistema e dei soggetti erogatori di percorsi di istruzione e formazione professionale;
e) la definizione, per le parti di propria competenza, delle prove d’esame conclusive dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
f) lo sviluppo della ricerca valutativa, in collegamento con esperienze regionali, nazionali ed internazionali;
g) l’analisi dei dati che alimentano l’Anagrafe regionale degli studenti di cui all’articolo 7 sulla dispersione scolastico-formativa anche al fine di formulare proposte sull’organizzazione e modalità di gestione interistituzionale dei dati stessi.
5. Il Comitato, per il tramite della Giunta regionale, riferisce annualmente alla competente commissione consiliare le risultanze del processo di valutazione del Sistema educativo, con specifico riferimento a quanto previsto al comma 4.
Art. 24 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 22 della presente legge, quantificati in euro 26.150.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” - Programma 02 “Formazione professionale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019, afferenti al finanziamento della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”, abrogata dall’articolo 25.
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 8 della presente legge, quantificati in euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019, afferenti al finanziamento della legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 “Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie”.
3. Agli oneri derivanti dai rimborsi spese ai componenti esterni dei Comitati di cui agli articoli 11 e 23 della presente legge, quantificati in euro 1.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.
4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
Art. 25 - Abrogazioni.
1. È abrogata la legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e le seguenti leggi e disposizioni regionali modificative della medesima:
a) legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 “Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro””;
b) legge regionale 12 agosto 2011, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni”;
c) articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sport, turismo, formazione e cultura”;
d) articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”;
e) articoli 37 e 38 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)”.


SOMMARIO