crv_sgo_leggi

Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9 (BUR n. 3/1985)

Promozione di iniziative editoriali riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di Venezia e del Veneto

Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9 (BUR n. 3/1985) (Abrogata)

PROMOZIONE DI INIZIATIVE EDITORIALI RIGUARDANTI LA STORIA, LA CULTURA E LA CIVILTà DI VENEZIA E DEL VENETO.

Legge abrogata dalla lett. b) comma 1 dall’articolo 40 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9 (BUR n. 3/1985)

PROMOZIONE DI INIZIATIVE EDITORIALI RIGUARDANTI LA STORIA, LA CULTURA E LA CIVILTà DI VENEZIA E DEL VENETO.

Art. 1
La Regione Veneto, in attuazione degli artt. 2 e 4 dello Statuto e dell’art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, promuove un programma di iniziative editoriali, di durata almeno decennale, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico della civiltà di Venezia e Veneto.
Tale programma prevede la realizzazione delle seguenti iniziative:
1) un'opera completa sulla storia di Venezia;
2) la pubblicazione di fonti relative alla storia del Veneto.
Art. 2
Per la realizzazione dell’iniziativa di cui al n. 1 del precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, sentita la Commissione consiliare competente, a stipulare apposita convenzione con la Fondazione Cini e con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, il quale provvederà in collaborazione con la Fondazione stessa, alla designazione del Comitato scientifico e alla stesura del piano generale dell’opera, e si incaricherà quindi della cura delle incombenze redazionali, della stampa e della diffusione dell’opera in parola.
Nella convenzione saranno stabiliti i tempi e i termini di attuazione, la proprietà letteraria, l’entità del contributo finanziario regionale - anche sotto forma di acquisto di copie dell’opera per fini di pubblica utilità - e il prezzo di vendita al pubblico.
L’Istituto è tenuto a presentare alla Regione una relazione annuale sullo stato di avanzamento dell’opera, ai fini della migliore realizzazione della stessa.
La Regione ha la facoltà di accertare lo stato di avanzamento dell’opera e la rispondenza del contenuto della relazione annuale alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla convenzione.
Art. 3
Per la realizzazione dell’iniziativa di cui al n. 2 del precedente art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con il Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, nonchè, sentito il parere di detto Comitato e anche sulla base di sue indicazioni, con istituti universitari e culturali e/ o singoli studiosi. Nelle convenzioni anzidette saranno definiti i titoli e gli argomenti delle opere in progetto e le modalità di erogazione dei contributi regionali per la pubblicazione delle stesse e/ o per acquisto di copie a fine di pubblica utilità.
Art. 4
Per l’attuazione della presente legge è autorizzata una spesa di L. 400.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1985 al 1986 di cui:
- per le iniziative di cui al punto 1) dell’articolo 1
L. 350.000.000;
- per le iniziative di cui al punto 2) dell’articolo 1
L. 50.000.000.
L’Amministrazione regionale fa fronte alla spesa mediante l’utilizzo delle somme appositamente accantonate nel cap. 80210 (fondo globale spese correnti) - partita n. 2 “Nuove iniziative culturali” del bilancio pluriennale 1984- 1986.
L'attuazione delle iniziative di cui ai punti n. 1 e n. 2 dell'articolo 1 potranno avere durata decennale e la relativa copertura finanziaria avverrà con legge di bilancio.
Art. 5
Al bilancio pluriennale 1984- 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
Variazioni in diminuzione
Cap. 80210 - “Fondo globale spese correnti” Partita n. 2 “Nuove iniziative culturali”
Bilancio pluriennale
1984 -----
1985 L. 400.000.000
1986 L. 400.000.000

Variazioni in aumento
Cap. 70176 - “ Promozione di alcune iniziative editoriali di particolare impegno e di interesse culturale riguardanti la storia, la cultura e la civiltà del Veneto (cni)
Bilancio pluriennale
1984 -----
1985 L. 400.000.000
1986 L. 400.000.000

Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01
Cod. ISTAT 1.1.1.62.2.06.06


SOMMARIO