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Legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 (BUR n. 44/2024)

Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali.

Sommario: Legge Regionale 9/2024
S O M M A R I O
Legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 (BUR n. 44/2024)

ASSETTO ORGANIZZATIVO E PIANIFICATORIO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI

CAPO I - Disposizioni generali del sistema integrato
degli interventi e dei servizi sociali.


Art. 1 - Finalità e principi.
1. La Regione del Veneto, in attuazione a quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e nel rispetto della normativa vigente, sostiene la centralità, lo sviluppo, il benessere, l’empowerment della persona, della famiglia e della comunità riconoscendo il diritto ad una vita dignitosa attraverso politiche di prevenzione, prossimità, protezione e promozione dei diritti e dei doveri di cittadinanza sociale, assicura l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione, derivanti da inadeguatezza di reddito e condizioni di vulnerabilità e fragilità sociali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione ed i Comuni associati negli Ambiti Territoriali Sociali, di seguito ATS, di cui al Capo III, promuovono il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, con il concorso delle istituzioni pubbliche, delle formazioni sociali, dei singoli cittadini, delle famiglie e degli Enti del Terzo Settore, di seguito ETS.
3. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 si realizza attraverso la costruzione di processi partecipati e l’integrazione con gli interventi e servizi sanitari, socio-sanitari, educativi, formativi, culturali, delle politiche attive del lavoro, dell’immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, della mobilità, dell’energia, dell’ambiente, della giustizia e comunque con tutte le materie attinenti alle politiche di welfare per garantire una pianificazione e programmazione più rispondenti al contesto territoriale, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, di seguito LEPS.
4. I servizi sociali sono organizzati nel rispetto dei seguenti principi:
a) universalità ed equità di accesso ai servizi;
b) omogeneità, efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;
c) responsabilità e adeguatezza dei soggetti attori;
d) copertura finanziaria, economica, patrimoniale e di servizi;
e) pubblicità, trasparenza e accountability;
f) generatività e innovazione.
Art. 2 - Oggetto.
1. Al fine di realizzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 1, la presente legge:
a) definisce il quadro istituzionale delle titolarità delle funzioni e dei soggetti che le esercitano;
b) disciplina la gestione associata della funzione socio-assistenziale, da realizzarsi attraverso le forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
c) disciplina gli ATS entro cui esercitare le forme di gestione associata della funzione socio-assistenziale.
Art. 3 - Destinatari degli interventi e dei servizi sociali.
1. Sono destinatari degli interventi e dei servizi sociali del sistema integrato, in attuazione dell’articolo 1, comma 1, le persone e le famiglie residenti, domiciliate o comunque presenti sul territorio regionale e le comunità presenti sul territorio regionale che esprimono un bisogno sociale o che si trovano in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale.
2. Le persone, le famiglie e le comunità concorrono in modo attivo alla progettazione, realizzazione e valutazione di interventi e servizi sociali; sono altresì coinvolte nella progettazione degli interventi che le riguardano secondo una logica di piena responsabilizzazione.

CAPO II - I soggetti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.


Art. 4 - Funzioni della Regione.
1. La Regione svolge le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo e orientamento, vigilanza e controllo, monitoraggio e valutazione nonché di coordinamento degli interventi e dei servizi sociali.
2. A tale scopo la Regione persegue, in particolare, le seguenti finalità:
a) promuove il rispetto e la realizzazione dei LEPS e la loro integrazione con i Livelli Essenziali di Assistenza, di seguito LEA, e con i livelli essenziali delle prestazioni attinenti alle politiche del lavoro, al fine di assicurare equità di accesso e trattamento per tutti i cittadini e favorire il superamento della frammentazione organizzativa e istituzionale;
b) definisce politiche integrate nei diversi settori di cui all’articolo 1, comma 3, attraverso la costruzione di un confronto continuo tramite processi partecipati che coinvolgano tutti i soggetti interessati a rendere efficace l’integrazione dei diversi interventi previsti.
3. La Giunta regionale inoltre disciplina:
a) la promozione dei modelli innovativi di prevenzione e di risposta ai bisogni, sostenendo iniziative sperimentali proposte dai soggetti locali, pubblici o privati;
b) le indicazioni per la costituzione e l’avvio degli ATS, in armonia con quelli nazionali e nel rispetto delle autonomie locali, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative;
c) la programmazione ed erogazione integrata degli interventi nelle delimitazioni territoriali omogenee tra gli ATS, i distretti sanitari e i centri per l’impiego;
d) la programmazione, in coerenza con i piani nazionali, dell’utilizzo delle risorse stanziate dai fondi nazionali, nonché delle altre risorse provenienti da stanziamenti comunitari e regionali, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali;
e) il coordinamento delle azioni necessarie per l’alimentazione di tutte le banche dati inserite nel Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali, di seguito SIOSS, istituito dall’articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” e disciplinato dal decreto ministeriale 22 agosto 2019, n. 103 “Disciplina delle modalità attuative del Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali, ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147”;
f) la definizione e l’aggiornamento dei criteri di qualità per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi sociali;
g) la promozione e l’attivazione di procedimenti ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, in relazione alle attività di interesse generale;
h) la promozione della formazione continua e dell’aggiornamento degli operatori del sistema dei servizi sociali, tenendo in considerazione le esigenze di integrazione delle diverse professionalità al fine di rafforzare la crescita di competenze inclusive;
i) l’impiego coordinato di tutte le risorse regionali, statali ed europee nonché di quelle del Terzo Settore e della comunità destinate al sistema integrato dei servizi sociali;
l) l’incentivazione della gestione associata, di cui alla presente legge, anche attraverso l’assegnazione di quote del Fondo regionale per le politiche sociali.
Art. 5 - Funzioni dei Comuni.
1. I Comuni, titolari della funzione socio-assistenziale ai sensi della normativa vigente, gestiscono nella forma associata dell’ATS di cui all’articolo 9, quale dimensione organizzativa necessaria, le funzioni strategiche di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione e valutazione del sistema locale dei servizi sociali, con particolare riferimento a:
a) il presidio del servizio sociale del territorio anche attraverso l’integrazione con i servizi e gli interventi descritti all’articolo 1, comma 3;
b) la rilevazione, l’analisi e la valutazione dei bisogni e dei rischi sociali finalizzati a definire azioni e priorità territoriali, anche attraverso l’apporto delle persone e delle famiglie, di altri soggetti della comunità e di altre istituzioni;
c) la gestione del servizio sociale professionale, del segretariato sociale e del coordinamento degli sportelli dedicati, nonché l’attivazione dei punti unici di accesso nel rispetto della normativa vigente;
d) le modalità organizzative dei servizi sociali;
e) lo sviluppo e l’organizzazione degli interventi e delle misure di sostegno garantendo l’equità di accesso per i cittadini, assicurando risposte tempestive ed indifferibili a coloro che si trovano in situazioni di emergenza-urgenza sociale;
f) la promozione della formazione del personale dedicato al sociale;
g) la gestione unitaria delle risorse a disposizione degli ATS per l’attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
h) la promozione dell'innovazione e della generatività sociale;
i) la partecipazione alle attività socio-sanitarie assicurate dalle Aziende Unità Locali Sosio-Sanitarie, di seguito Aziende ULSS;
l) la partecipazione alla programmazione sociale regionale e ad altre programmazioni ad essa connesse;
m) il coordinamento delle politiche sociali con quelle attinenti agli interventi e servizi descritti all’articolo 1 comma 3;
n) la valutazione della qualità, efficacia, efficienza e impatto degli interventi e dei servizi.
2. I Comuni possono altresì individuare ulteriori funzioni strategiche connesse all’esercizio della gestione associata di cui all’articolo 8.
Art. 6 - Funzioni delle Aziende ULSS.
1. Allo scopo di garantire l’integrazione socio-sanitaria e la gestione unitaria dei servizi, le Aziende ULSS concorrono, attraverso atti di intesa con gli ATS, all’attuazione dei LEPS e degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel rispetto della normativa nazionale e regionale.
2. Le Aziende ULSS, ove delegate dai Comuni in forma associata e previa convenzione, assicurano le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui all’articolo 3 septies, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nei limiti delle risorse finanziarie conferite e in conformità a quanto definito dal Piano di Zona di cui all’articolo 13.
3. Le Aziende ULSS partecipano alla predisposizione del Piano di Zona, di cui all’articolo 13, per la parte di integrazione socio-sanitaria nei limiti della presente legge.
4. Le Aziende ULSS svolgono prestazioni sanitarie a rilevanza sociale ai sensi dell’articolo 3 septies, comma 2 lettera a) e le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ai sensi dell’articolo 3 septies, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, secondo quanto previsto dal Piano Attuativo Locale, di seguito PAL, e in coerenza con quanto definito dal Piano di Zona.
5. Il Direttore Generale, con il supporto del Direttore dei servizi socio-sanitari, garantisce il raccordo fra la programmazione del PAL dell’Azienda ULSS, come definito all’articolo 2, commi 2 ter e 2 quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la programmazione del Programma delle Attività Territoriali, di seguito PAT, come definito all’articolo 3 quater, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo e la programmazione del Piano di Zona di cui all’articolo 13.
Art. 7 - Gli altri soggetti del sistema integrato.
1. Al fine di valorizzare gli scopi della presente legge, è promossa la partecipazione degli enti pubblici, degli ETS, delle formazioni sociali, delle comunità e delle parti sociali, alla pianificazione, gestione e offerta di interventi e servizi.
2. I soggetti di cui al comma 1 partecipano allo sviluppo del sistema integrato sulla base del principio di sussidiarietà nel rispetto delle competenze di ciascuno disciplinate dalla normativa vigente; possono essere coinvolte altresì le società benefit e le imprese for profit socialmente responsabili o che si sono dotate di sistema di welfare aziendale o che partecipino attivamente al welfare territoriale.

CAPO III - Gestione associata e Ambiti Territoriali Sociali.


Art. 8 - Gestione associata.
1. I Comuni esercitano in forma associata e attraverso un’idonea e stabile organizzazione la funzione socio-assistenziale e in particolare realizzano i LEPS, al fine di garantire modalità uniformi di assistenza sociale tenendo conto delle esigenze dell’integrazione socio-sanitaria.
2. L’esercizio associato della funzione socio-assistenziale è realizzato attraverso gli ATS di cui all’articolo 9.
3. I Comuni individuano, tra le forme associative con personalità giuridica di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quella maggiormente adatta a perseguire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di propria competenza, scegliendo preferibilmente la forma dell’azienda speciale consortile pubblica, di cui agli articoli 31 (Consorzi) e 114 comma 1 (Aziende speciali) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. È fatta salva per i Comuni capoluogo la facoltà di continuare ad avvalersi della forma della convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora tale forma associativa sia stabilmente costituita e la scelta sia supportata da un’adeguata analisi dei costi e benefici presentata alla Giunta regionale da parte dei Comuni partecipanti.
4. Al fine di garantire la permanenza dell’esercizio della funzione socio-assistenziale in ambito pubblico, è in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di seguito CCNL, applicabile al personale degli ATS è preferibilmente il CCNL delle Funzioni Locali, in ragione della natura pubblica di azienda speciale strumentale dell’ente locale, ai sensi degli articoli 31 e 114, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. La Giunta regionale disciplina le modalità di incentivazione delle forme di esercizio associato di cui al presente articolo.
Art. 9 - Ambiti Territoriali Sociali.
1. L’ATS è costituito di norma dai Comuni compresi nel distretto dell’Azienda ULSS come definito ai sensi dell’ articolo 26 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’Ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il Governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”. Il Comitato dei Sindaci di Distretto, per le funzioni e le materie oggetto della presente legge, assume la denominazione di Comitato dei Sindaci di Ambito.
2. La Giunta regionale riconosce gli ATS come costituiti ai sensi del comma 1 e secondo le indicazioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a).
3. Il perimetro di riferimento per la realizzazione della funzione programmatoria zonale è l’ATS.
4. Gli ATS concorrono alla programmazione regionale ai sensi dell’articolo 14.
5. L’ATS promuove iniziative e servizi con gli ETS, altri soggetti significativi della comunità locale e sviluppa reti sociali finalizzate all’inclusione sociale e al sostegno dei cittadini e delle comunità.
6. L’ATS adotta i regolamenti funzionali alla gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali locali, per garantirne il funzionamento e l’organizzazione ottimali.
7. L’ATS è l’unità di rilevazione del SIOSS.
Art. 10 - Struttura organizzativo-amministrativa dell’Ambito Territoriale Sociale.
1. L’ATS è organizzato in modo tale da garantire il coordinamento intercomunale e lo svolgimento di compiti tecnico-amministrativi, gestionali e programmatori, che si traducono in particolare in:
a) supporto tecnico-metodologico e organizzativo per l’elaborazione, in base ad una analisi dei bisogni, della pianificazione zonale e di altri atti programmatori afferenti alle politiche sociali;
b) erogazione, attraverso Unità operative, di interventi e servizi sociali attribuiti alla competenza dell’ATS e monitoraggio della loro efficacia;
c) gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie attribuite all’ATS, anche per soddisfare i debiti informativi nazionali e regionali;
d) gestione del personale nelle diverse forme associative adottate.
2. All’ATS è preposto un direttore con responsabilità tecnico-amministrativa, gestionale e contabile, che attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo degli ATS.
3. Costituiscono requisiti per la nomina a direttore dell’ATS il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale e il possesso di specifiche competenze professionali in relazione al ruolo da svolgere, preferibilmente in materie sociali e l’inserimento in un elenco regionale di idonei, secondo le modalità disciplinate dalla Giunta regionale.
4. La funzione di direttore dell’ATS può essere svolta anche da un dirigente o responsabile dei servizi sociali e socio-educativi dei Comuni, inserito nell’elenco regionale di cui al comma 3.
5. L’ATS è dotato di personale proprio reclutato con le procedure conformi alla natura giuridica dell’ATS.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle more della definizione dell’assetto strutturale e della dotazione organica degli ATS, l’operatività degli stessi verrà garantita tramite l’assegnazione temporanea di dipendenti dei Comuni o di altri enti pubblici interessati dalla riorganizzazione dei servizi disciplinata dalla presente legge. L’assegnazione temporanea avverrà prioritariamente con il consenso del dipendente, e, in caso di fabbisogno non coperto con le assegnazioni consensuali, si ricorrerà all’assegnazione d’ufficio.
7. Il personale assegnato temporaneamente all’ATS con le modalità di cui al comma 6, conserva il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, dell’Ente di appartenenza ed è soggetto alla gestione organizzativa e funzionale dell’ATS.
8. L’organico dell’ATS è costituito, a regime, dal personale dei Comuni o di altri enti pubblici interessati dalla riorganizzazione dei servizi di cui alla presente legge, trasferito nei ruoli dell’ATS e da ulteriore personale reclutato ai sensi del comma 5. Ai dipendenti trasferiti, in caso di sopraggiunte eccedenze di personale o soppressione dell’ATS, è riconosciuto il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro prioritariamente presso l’amministrazione di provenienza o, in subordine, presso altra amministrazione pubblica.
Art. 11 - Comitato dei Sindaci di Ambito Territoriale Sociale.
1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per ciascuna forma associativa richiamata dall’articolo 8, il Comitato dei Sindaci di Ambito svolge le funzioni dell’organo assembleare.
2. Il Comitato dei Sindaci di Ambito è composto dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell’ATS o dai loro assessori o consiglieri delegati ed è coadiuvato, per le materie di integrazione socio-sanitaria, dal direttore dei servizi socio-sanitari dell’Azienda ULSS. In sede di prima convocazione le funzioni del Comitato dei Sindaci di Ambito sono svolte dal Comitato dei Sindaci di Distretto.
3. Partecipano al Comitato dei Sindaci di Ambito, senza diritto di voto, il direttore dell’ATS e, per le materie di integrazione socio-sanitaria, il direttore dei servizi socio-sanitari dell’Azienda ULSS.
4. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e controllo per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali nel territorio di competenza ed in particolare:
a) definisce le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte all’organizzazione dell’ATS e della rete dei servizi;
b) definisce le forme di collaborazione e coordinamento con gli altri soggetti istituzionali competenti per le politiche di cui all’articolo 1, comma 3;
c) elabora e approva il Piano di Zona di cui all’articolo 13, in attuazione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e dei piani settoriali.
5. Il Comitato elabora e approva il bilancio di Ambito e l’allocazione delle risorse nelle diverse aree di intervento. Entro il 30 giugno dell’anno successivo lo trasmette alla Regione.
6. Il Comitato dei Sindaci di Ambito si dota di un regolamento per il proprio funzionamento sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

CAPO IV – Programmazione.


Art. 12 - Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
1. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, in attuazione e ad integrazione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, determina le linee di programmazione sociale. Il Piano è coordinato con la programmazione regionale relativa agli interventi e ai servizi indicati all’articolo 1, comma 3.
2. Il Piano regionale di cui al comma 1 promuove e sostiene lo sviluppo complessivo degli interventi e servizi, individua le priorità e gli obiettivi da conseguire, le caratteristiche dei servizi e degli interventi, le azioni da realizzare e il sistema di monitoraggio e valutazione; per quanto di sua competenza, indica i tempi di realizzazione delle azioni programmate, i criteri di accesso prioritario ai servizi e individua le fonti, i criteri di riparto e le modalità di erogazione delle risorse per il finanziamento del sistema integrato. Il Piano regionale individua le forme di raccordo e collaborazione tra i diversi livelli di governance funzionali a realizzarne i contenuti.
3. Il Piano regionale degli interventi e servizi sociali è approvato con provvedimento del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previa consultazione della Rete regionale di cui all’articolo 14.
4. Il Piano ha durata triennale e conserva efficacia fino all’entrata in vigore di quello successivo.
Art. 13 - Il Piano di Zona.
1. Il Piano di Zona di cui all’articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è lo strumento fondamentale redatto in conformità alle previsioni del Piano regionale degli interventi e servizi sociali di cui all’articolo 12, secondo le linee guida approvate dalla Giunta regionale.
2. Il Piano di Zona è coordinato con la programmazione dei settori di cui all’articolo 1, comma 3. Nel Piano di Zona è prevista una specifica sezione recante le azioni programmate in materia di integrazione socio-sanitaria, regolate con atto di intesa tra gli ATS e l’Azienda ULSS di riferimento.
3. Al fine di assicurare l’integrazione socio-sanitaria, l’Azienda ULSS recepisce la sezione recante l’integrazione socio-sanitaria, di cui al comma 2, nel proprio Piano attuativo locale e nei Programmi delle Attività territoriali.
4. Nel processo di costruzione del Piano di Zona è assicurata la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 7, anche attraverso i procedimenti di co-programmazione e co-progettazione previsti ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
5. Il Piano di Zona è approvato dal Comitato dei Sindaci di Ambito mediante accordo di programma, previa consultazione della Rete territoriale per la gestione associata e l’inclusione sociale, di cui all’articolo 15. L’accordo di programma è sottoscritto dai Sindaci dei Comuni dell’ATS di appartenenza. Aderiscono all’accordo di programma il Direttore Generale dell’Azienda ULSS o suo delegato per la sezione di cui al comma 2. Il Piano di Zona è inviato alla struttura regionale competente per il visto di congruità rispetto alla programmazione regionale.
6. Il Piano di Zona ha durata triennale e conserva efficacia fino all’adozione di quello successivo.
Art. 14 - La Rete regionale per la gestione associata e l’inclusione sociale.
1. Al fine di garantire una maggiore omogeneità territoriale nella realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, la Giunta regionale istituisce la Rete regionale per la gestione associata e l’inclusione sociale, di seguito Rete regionale, quale organismo di partecipazione e confronto regionale degli ATS.
2. La Rete regionale è composta da:
a) Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con funzioni di Presidente;
b) Assessori regionali le cui materie afferiscono al sistema di welfare;
c) Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Ambito;
d) Direttori degli ATS;
e) Direttori generali delle Aziende Ulss o loro delegati.
3. Sono altresì invitati il Presidente di ANCI regionale e tre rappresentanti individuati dalle organizzazioni rappresentative degli ETS.
4. Possono inoltre essere invitati in sede consultiva rappresentanti delle parti sociali, altri soggetti rappresentativi di portatori di interesse pubblico, le parti sociali e, per le questioni del personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5. La Rete regionale esprime un parere non vincolante su:
a) gli schemi di disegno di legge regionale e di regolamento in materia sociale;
b) il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e i piani settoriali.
6. La Rete regionale è supportata da organismi tecnici, disciplinati con provvedimento della Giunta regionale, che predispongono la documentazione preliminare degli atti per le finalità di cui al comma 5.
7. La Rete regionale monitora lo stato di attuazione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e dei piani settoriali.
Art. 15 - La Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale.
1. É istituita, quale declinazione territoriale della Rete regionale di cui all’articolo 14, la Rete territoriale per la gestione associata e l’inclusione sociale quale luogo privilegiato di informazione e consultazione territoriale per la pianificazione zonale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità di costituzione e funzionamento della Rete territoriale, la partecipazione e consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi del Terzo Settore e degli altri soggetti interessati, promuovendo la condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo nonché il monitoraggio e la valutazione a livello territoriale in materia di politiche sociali.
Art. 16 - Risorse e finanziamento della funzione socio-assistenziale gestita in forma associata.
1. Il finanziamento degli ATS è assicurato mediante:
a) le risorse destinate dalla normativa nazionale e regionale agli ATS;
b) le risorse legate a progettualità destinate agli ATS;
c) le risorse comunali per attività conferite in gestione associata;
d) le risorse derivanti da donazioni o liberalità;
e) ogni altra risorsa propria o conferita nel rispetto della normativa vigente.
Art. 17 - Potere sostitutivo.
1. La Giunta regionale, a tutela dell'interesse unitario regionale e nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli ATS nei casi in cui vi sia un’accertata e persistente inattività rispetto all’attuazione dei LEPS e alla definizione dei Piani di Zona, come stabilito dall’ articolo 128, comma 7, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

CAPO V - Disposizioni finali.


Art. 18 - Disposizioni applicative.
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta i provvedimenti finalizzati a dare attuazione ai seguenti adempimenti previsti dalla presente legge, in particolare:
a) indicazioni per la costituzione e l’avvio degli ATS, in armonia con le normative nazionali e nel rispetto delle autonomie locali; su tale provvedimento la Giunta regionale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere;
b) lo schema di regolamento per l’istituzione del Comitato dei Sindaci di Ambito di cui all’articolo 11;
c) lo schema di protocollo di intesa di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a);
d) le modalità di costituzione e funzionamento della rete territoriale di cui all’articolo 15;
e) l’esercizio delle funzioni delegate alle Aziende ULSS; su tale provvedimento la Giunta regionale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere;
f) disciplina delle modalità per la formazione dell’elenco regionale di cui all’articolo 10, comma 3; su tale provvedimento la Giunta regionale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.
2. Gli articoli da 1 a 22 si applicano successivamente alla pubblicazione da parte della Giunta regionale di tutti i provvedimenti di cui al comma 1.
3. Decorso il termine di pubblicazione di cui al comma 2, ai procedimenti amministrativi ancora in corso e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Art. 19 - Norme transitorie.
1. I Comuni, al fine di esercitare le funzioni ad essi demandate, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, attuano la forma associativa di cui all’articolo 8, comma 3.
2. Nelle more dell’adozione della forma di gestione associata di cui all’articolo 8, comma 3, i Comuni:
a) trasmettono all’ufficio regionale competente in materia di servizi sociali, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un protocollo di intesa in cui individuano le fasi di definizione delle modalità organizzative e delle tempistiche per la realizzazione dell’esercizio associato;
b) comunicano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, per il tramite del Comitato dei Sindaci di Ambito, di cui all’articolo 9, il nominativo dell’ente responsabile della gestione amministrativa che, in via transitoria, svolge le funzioni di coordinamento tra gli enti dell’ATS.
Art. 20 - Modifiche a leggi regionali.
1. Al comma 1 dell’ articolo 15 bis della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale” le parole: “di cui al sesto comma, lettera b), del precedente articolo 3,” sono sostituite dalle seguenti: “del Fondo regionale per le politiche sociali”.
2. Alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.” sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell’ articolo 3 le parole: “di cui all’articolo 8, comma 2” sono soppresse;
b) al comma 2 dell’ articolo 22 le parole: “dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali” sono sostituite dalle seguenti: “dei servizi sanitari e socio-sanitari”.
3. Alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 3 dell’ articolo 113 le parole: “sociali e sanitarie” sono sostituite dalle seguenti: “sanitarie e socio-sanitarie”;
b) al comma 7 dell’ articolo 128 le parole: “della Conferenza dei sindaci” sono sostituite dalle seguenti: “del Comitato dei sindaci di ambito”;
c) ai commi 1 e 4 dell’ articolo 130 dopo le parole: “comuni” sono aggiunte le seguenti “in forma associata”;
d) la lettera b) del comma 2 dell’ articolo 132 è così sostituita:
omissis ( 1)
e) al comma 3 dell’ articolo 132 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “associati in ATS”;
f) alla lettera c) del comma 3 dell’ articolo 133 le parole: “dagli enti locali in forma associata in attuazione della programmazione regionale e delle” sono sostituite dalle seguenti: “da parte degli ATS secondo le”.
g) alla lettera e) del comma 3 dell’ articolo 133 le parole: “agli enti locali e alle ULSS;” sono sostituite dalle seguenti: “agli ATS;”.
h) alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 133 le parole: “enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “ATS”.
4. All’ articolo 26 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disposizioni in materia di servizi sanitari e socio-sanitari”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
omissis ( 2)
c) la lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
“b) elabora e approva il bilancio di parte sociale preventivo e consuntivo del distretto per le funzioni delegate;”
d) il comma 6 è abrogato;
e) al comma 7 le parole: “del distretto” sono soppresse.
5. Al comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 10 “Norme per la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli” le parole: “degli articoli 5 e 8” sono sostituite con le parole: “dell’articolo 5”;
6. Alla legge regionale 8 agosto 2017, n. 23 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo” sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’ articolo 3 le parole: “, di cui alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”” sono soppresse.
b) al comma 1 dell’ articolo 9 le parole: “tra enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “tra Ambiti Territoriali Sociali”.

Art. 21 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogati:
a) gli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14 e 15, 18 commi secondo, terzo e quarto, 18 bis, 18 ter, 18 quater della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 ;
b) l’ articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 ;
c) gli articoli 125, 128 commi 4, 5, 5 bis e 5 ter, 130 comma 3, 132 comma 5 e 133 comma 5, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
Art. 22 - Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento allo stato di avanzamento della gestione associata degli interventi e servizi sociali oggetto della presente legge.
Art. 23 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2024, in euro 2.000.000,00 per ciascun esercizio 2025 e 2026 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia” Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali”, Titolo l “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo per euro 500.000,00 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026 le risorse afferenti alla legge regionale 29 ottobre 2016, n. 19 allocate nella Missione 13 “Tutela della salute” Programma 2 “Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai Lea”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026 e per euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2024 e per euro 1.500.000,00 per ciascun esercizio 2025 e 2026 le risorse del fondo di cui all’ articolo 7, comma l, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 24 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) Testo riportato alla lettera b) comma 2 art. 132 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 2) Testo riportato al comma 1 art. 26 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 9/2024
S O M M A R I O
Legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 (BUR n. 44/2024) - Testo storico

ASSETTO ORGANIZZATIVO E PIANIFICATORIO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI

CAPO I - Disposizioni generali del sistema integrato
degli interventi e dei servizi sociali.


Art. 1 - Finalità e principi.
1. La Regione del Veneto, in attuazione a quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e nel rispetto della normativa vigente, sostiene la centralità, lo sviluppo, il benessere, l’empowerment della persona, della famiglia e della comunità riconoscendo il diritto ad una vita dignitosa attraverso politiche di prevenzione, prossimità, protezione e promozione dei diritti e dei doveri di cittadinanza sociale, assicura l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione, derivanti da inadeguatezza di reddito e condizioni di vulnerabilità e fragilità sociali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione ed i Comuni associati negli Ambiti Territoriali Sociali, di seguito ATS, di cui al Capo III, promuovono il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, con il concorso delle istituzioni pubbliche, delle formazioni sociali, dei singoli cittadini, delle famiglie e degli Enti del Terzo Settore, di seguito ETS.
3. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 si realizza attraverso la costruzione di processi partecipati e l’integrazione con gli interventi e servizi sanitari, socio-sanitari, educativi, formativi, culturali, delle politiche attive del lavoro, dell’immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, della mobilità, dell’energia, dell’ambiente, della giustizia e comunque con tutte le materie attinenti alle politiche di welfare per garantire una pianificazione e programmazione più rispondenti al contesto territoriale, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, di seguito LEPS.
4. I servizi sociali sono organizzati nel rispetto dei seguenti principi:
a) universalità ed equità di accesso ai servizi;
b) omogeneità, efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;
c) responsabilità e adeguatezza dei soggetti attori;
d) copertura finanziaria, economica, patrimoniale e di servizi;
e) pubblicità, trasparenza e accountability;
f) generatività e innovazione.
Art. 2 - Oggetto.
1. Al fine di realizzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 1, la presente legge:
a) definisce il quadro istituzionale delle titolarità delle funzioni e dei soggetti che le esercitano;
b) disciplina la gestione associata della funzione socio-assistenziale, da realizzarsi attraverso le forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
c) disciplina gli ATS entro cui esercitare le forme di gestione associata della funzione socio-assistenziale.
Art. 3 - Destinatari degli interventi e dei servizi sociali.
1. Sono destinatari degli interventi e dei servizi sociali del sistema integrato, in attuazione dell’articolo 1, comma 1, le persone e le famiglie residenti, domiciliate o comunque presenti sul territorio regionale e le comunità presenti sul territorio regionale che esprimono un bisogno sociale o che si trovano in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale.
2. Le persone, le famiglie e le comunità concorrono in modo attivo alla progettazione, realizzazione e valutazione di interventi e servizi sociali; sono altresì coinvolte nella progettazione degli interventi che le riguardano secondo una logica di piena responsabilizzazione.

CAPO II - I soggetti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.


Art. 4 - Funzioni della Regione.
1. La Regione svolge le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo e orientamento, vigilanza e controllo, monitoraggio e valutazione nonché di coordinamento degli interventi e dei servizi sociali.
2. A tale scopo la Regione persegue, in particolare, le seguenti finalità:
a) promuove il rispetto e la realizzazione dei LEPS e la loro integrazione con i Livelli Essenziali di Assistenza, di seguito LEA, e con i livelli essenziali delle prestazioni attinenti alle politiche del lavoro, al fine di assicurare equità di accesso e trattamento per tutti i cittadini e favorire il superamento della frammentazione organizzativa e istituzionale;
b) definisce politiche integrate nei diversi settori di cui all’articolo 1, comma 3, attraverso la costruzione di un confronto continuo tramite processi partecipati che coinvolgano tutti i soggetti interessati a rendere efficace l’integrazione dei diversi interventi previsti.
3. La Giunta regionale inoltre disciplina:
a) la promozione dei modelli innovativi di prevenzione e di risposta ai bisogni, sostenendo iniziative sperimentali proposte dai soggetti locali, pubblici o privati;
b) le indicazioni per la costituzione e l’avvio degli ATS, in armonia con quelli nazionali e nel rispetto delle autonomie locali, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative;
c) la programmazione ed erogazione integrata degli interventi nelle delimitazioni territoriali omogenee tra gli ATS, i distretti sanitari e i centri per l’impiego;
d) la programmazione, in coerenza con i piani nazionali, dell’utilizzo delle risorse stanziate dai fondi nazionali, nonché delle altre risorse provenienti da stanziamenti comunitari e regionali, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali;
e) il coordinamento delle azioni necessarie per l’alimentazione di tutte le banche dati inserite nel Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali, di seguito SIOSS, istituito dall’articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” e disciplinato dal decreto ministeriale 22 agosto 2019, n. 103 “Disciplina delle modalità attuative del Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali, ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147”;
f) la definizione e l’aggiornamento dei criteri di qualità per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi sociali;
g) la promozione e l’attivazione di procedimenti ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, in relazione alle attività di interesse generale;
h) la promozione della formazione continua e dell’aggiornamento degli operatori del sistema dei servizi sociali, tenendo in considerazione le esigenze di integrazione delle diverse professionalità al fine di rafforzare la crescita di competenze inclusive;
i) l’impiego coordinato di tutte le risorse regionali, statali ed europee nonché di quelle del Terzo Settore e della comunità destinate al sistema integrato dei servizi sociali;
l) l’incentivazione della gestione associata, di cui alla presente legge, anche attraverso l’assegnazione di quote del Fondo regionale per le politiche sociali.
Art. 5 - Funzioni dei Comuni.
1. I Comuni, titolari della funzione socio-assistenziale ai sensi della normativa vigente, gestiscono nella forma associata dell’ATS di cui all’articolo 9, quale dimensione organizzativa necessaria, le funzioni strategiche di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione e valutazione del sistema locale dei servizi sociali, con particolare riferimento a:
a) il presidio del servizio sociale del territorio anche attraverso l’integrazione con i servizi e gli interventi descritti all’articolo 1, comma 3;
b) la rilevazione, l’analisi e la valutazione dei bisogni e dei rischi sociali finalizzati a definire azioni e priorità territoriali, anche attraverso l’apporto delle persone e delle famiglie, di altri soggetti della comunità e di altre istituzioni;
c) la gestione del servizio sociale professionale, del segretariato sociale e del coordinamento degli sportelli dedicati, nonché l’attivazione dei punti unici di accesso nel rispetto della normativa vigente;
d) le modalità organizzative dei servizi sociali;
e) lo sviluppo e l’organizzazione degli interventi e delle misure di sostegno garantendo l’equità di accesso per i cittadini, assicurando risposte tempestive ed indifferibili a coloro che si trovano in situazioni di emergenza-urgenza sociale;
f) la promozione della formazione del personale dedicato al sociale;
g) la gestione unitaria delle risorse a disposizione degli ATS per l’attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
h) la promozione dell'innovazione e della generatività sociale;
i) la partecipazione alle attività socio-sanitarie assicurate dalle Aziende Unità Locali Sosio-Sanitarie, di seguito Aziende ULSS;
l) la partecipazione alla programmazione sociale regionale e ad altre programmazioni ad essa connesse;
m) il coordinamento delle politiche sociali con quelle attinenti agli interventi e servizi descritti all’articolo 1 comma 3;
n) la valutazione della qualità, efficacia, efficienza e impatto degli interventi e dei servizi.
2. I Comuni possono altresì individuare ulteriori funzioni strategiche connesse all’esercizio della gestione associata di cui all’articolo 8.
Art. 6 - Funzioni delle Aziende ULSS.
1. Allo scopo di garantire l’integrazione socio-sanitaria e la gestione unitaria dei servizi, le Aziende ULSS concorrono, attraverso atti di intesa con gli ATS, all’attuazione dei LEPS e degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel rispetto della normativa nazionale e regionale.
2. Le Aziende ULSS, ove delegate dai Comuni in forma associata e previa convenzione, assicurano le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui all’articolo 3 septies, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nei limiti delle risorse finanziarie conferite e in conformità a quanto definito dal Piano di Zona di cui all’articolo 13.
3. Le Aziende ULSS partecipano alla predisposizione del Piano di Zona, di cui all’articolo 13, per la parte di integrazione socio-sanitaria nei limiti della presente legge.
4. Le Aziende ULSS svolgono prestazioni sanitarie a rilevanza sociale ai sensi dell’articolo 3 septies, comma 2 lettera a) e le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ai sensi dell’articolo 3 septies, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, secondo quanto previsto dal Piano Attuativo Locale, di seguito PAL, e in coerenza con quanto definito dal Piano di Zona.
5. Il Direttore Generale, con il supporto del Direttore dei servizi socio-sanitari, garantisce il raccordo fra la programmazione del PAL dell’Azienda ULSS, come definito all’articolo 2, commi 2 ter e 2 quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la programmazione del Programma delle Attività Territoriali, di seguito PAT, come definito all’articolo 3 quater, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo e la programmazione del Piano di Zona di cui all’articolo 13.
Art. 7 - Gli altri soggetti del sistema integrato.
1. Al fine di valorizzare gli scopi della presente legge, è promossa la partecipazione degli enti pubblici, degli ETS, delle formazioni sociali, delle comunità e delle parti sociali, alla pianificazione, gestione e offerta di interventi e servizi.
2. I soggetti di cui al comma 1 partecipano allo sviluppo del sistema integrato sulla base del principio di sussidiarietà nel rispetto delle competenze di ciascuno disciplinate dalla normativa vigente; possono essere coinvolte altresì le società benefit e le imprese for profit socialmente responsabili o che si sono dotate di sistema di welfare aziendale o che partecipino attivamente al welfare territoriale.

CAPO III - Gestione associata e Ambiti Territoriali Sociali.


Art. 8 - Gestione associata.
1. I Comuni esercitano in forma associata e attraverso un’idonea e stabile organizzazione la funzione socio-assistenziale e in particolare realizzano i LEPS, al fine di garantire modalità uniformi di assistenza sociale tenendo conto delle esigenze dell’integrazione socio-sanitaria.
2. L’esercizio associato della funzione socio-assistenziale è realizzato attraverso gli ATS di cui all’articolo 9.
3. I Comuni individuano, tra le forme associative con personalità giuridica di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quella maggiormente adatta a perseguire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di propria competenza, scegliendo preferibilmente la forma dell’azienda speciale consortile pubblica, di cui agli articoli 31 (Consorzi) e 114 comma 1 (Aziende speciali) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. È fatta salva per i Comuni capoluogo la facoltà di continuare ad avvalersi della forma della convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora tale forma associativa sia stabilmente costituita e la scelta sia supportata da un’adeguata analisi dei costi e benefici presentata alla Giunta regionale da parte dei Comuni partecipanti.
4. Al fine di garantire la permanenza dell’esercizio della funzione socio-assistenziale in ambito pubblico, è in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di seguito CCNL, applicabile al personale degli ATS è preferibilmente il CCNL delle Funzioni Locali, in ragione della natura pubblica di azienda speciale strumentale dell’ente locale, ai sensi degli articoli 31 e 114, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. La Giunta regionale disciplina le modalità di incentivazione delle forme di esercizio associato di cui al presente articolo.
Art. 9 - Ambiti Territoriali Sociali.
1. L’ATS è costituito di norma dai Comuni compresi nel distretto dell’Azienda ULSS come definito ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’Ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il Governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”. Il Comitato dei Sindaci di Distretto, per le funzioni e le materie oggetto della presente legge, assume la denominazione di Comitato dei Sindaci di Ambito.
2. La Giunta regionale riconosce gli ATS come costituiti ai sensi del comma 1 e secondo le indicazioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a).
3. Il perimetro di riferimento per la realizzazione della funzione programmatoria zonale è l’ATS.
4. Gli ATS concorrono alla programmazione regionale ai sensi dell’articolo 14.
5. L’ATS promuove iniziative e servizi con gli ETS, altri soggetti significativi della comunità locale e sviluppa reti sociali finalizzate all’inclusione sociale e al sostegno dei cittadini e delle comunità.
6. L’ATS adotta i regolamenti funzionali alla gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali locali, per garantirne il funzionamento e l’organizzazione ottimali.
7. L’ATS è l’unità di rilevazione del SIOSS.
Art. 10 - Struttura organizzativo-amministrativa dell’Ambito Territoriale Sociale.
1. L’ATS è organizzato in modo tale da garantire il coordinamento intercomunale e lo svolgimento di compiti tecnico-amministrativi, gestionali e programmatori, che si traducono in particolare in:
a) supporto tecnico-metodologico e organizzativo per l’elaborazione, in base ad una analisi dei bisogni, della pianificazione zonale e di altri atti programmatori afferenti alle politiche sociali;
b) erogazione, attraverso Unità operative, di interventi e servizi sociali attribuiti alla competenza dell’ATS e monitoraggio della loro efficacia;
c) gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie attribuite all’ATS, anche per soddisfare i debiti informativi nazionali e regionali;
d) gestione del personale nelle diverse forme associative adottate.
2. All’ATS è preposto un direttore con responsabilità tecnico-amministrativa, gestionale e contabile, che attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo degli ATS.
3. Costituiscono requisiti per la nomina a direttore dell’ATS il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale e il possesso di specifiche competenze professionali in relazione al ruolo da svolgere, preferibilmente in materie sociali e l’inserimento in un elenco regionale di idonei, secondo le modalità disciplinate dalla Giunta regionale.
4. La funzione di direttore dell’ATS può essere svolta anche da un dirigente o responsabile dei servizi sociali e socio-educativi dei Comuni, inserito nell’elenco regionale di cui al comma 3.
5. L’ATS è dotato di personale proprio reclutato con le procedure conformi alla natura giuridica dell’ATS.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle more della definizione dell’assetto strutturale e della dotazione organica degli ATS, l’operatività degli stessi verrà garantita tramite l’assegnazione temporanea di dipendenti dei Comuni o di altri enti pubblici interessati dalla riorganizzazione dei servizi disciplinata dalla presente legge. L’assegnazione temporanea avverrà prioritariamente con il consenso del dipendente, e, in caso di fabbisogno non coperto con le assegnazioni consensuali, si ricorrerà all’assegnazione d’ufficio.
7. Il personale assegnato temporaneamente all’ATS con le modalità di cui al comma 6, conserva il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, dell’Ente di appartenenza ed è soggetto alla gestione organizzativa e funzionale dell’ATS.
8. L’organico dell’ATS è costituito, a regime, dal personale dei Comuni o di altri enti pubblici interessati dalla riorganizzazione dei servizi di cui alla presente legge, trasferito nei ruoli dell’ATS e da ulteriore personale reclutato ai sensi del comma 5. Ai dipendenti trasferiti, in caso di sopraggiunte eccedenze di personale o soppressione dell’ATS, è riconosciuto il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro prioritariamente presso l’amministrazione di provenienza o, in subordine, presso altra amministrazione pubblica.
Art. 11 - Comitato dei Sindaci di Ambito Territoriale Sociale.
1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per ciascuna forma associativa richiamata dall’articolo 8, il Comitato dei Sindaci di Ambito svolge le funzioni dell’organo assembleare.
2. Il Comitato dei Sindaci di Ambito è composto dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell’ATS o dai loro assessori o consiglieri delegati ed è coadiuvato, per le materie di integrazione socio-sanitaria, dal direttore dei servizi socio-sanitari dell’Azienda ULSS. In sede di prima convocazione le funzioni del Comitato dei Sindaci di Ambito sono svolte dal Comitato dei Sindaci di Distretto.
3. Partecipano al Comitato dei Sindaci di Ambito, senza diritto di voto, il direttore dell’ATS e, per le materie di integrazione socio-sanitaria, il direttore dei servizi socio-sanitari dell’Azienda ULSS.
4. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e controllo per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali nel territorio di competenza ed in particolare:
a) definisce le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte all’organizzazione dell’ATS e della rete dei servizi;
b) definisce le forme di collaborazione e coordinamento con gli altri soggetti istituzionali competenti per le politiche di cui all’articolo 1, comma 3;
c) elabora e approva il Piano di Zona di cui all’articolo 13, in attuazione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e dei piani settoriali.
5. Il Comitato elabora e approva il bilancio di Ambito e l’allocazione delle risorse nelle diverse aree di intervento. Entro il 30 giugno dell’anno successivo lo trasmette alla Regione.
6. Il Comitato dei Sindaci di Ambito si dota di un regolamento per il proprio funzionamento sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

CAPO IV – Programmazione.


Art. 12 - Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
1. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, in attuazione e ad integrazione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, determina le linee di programmazione sociale. Il Piano è coordinato con la programmazione regionale relativa agli interventi e ai servizi indicati all’articolo 1, comma 3.
2. Il Piano regionale di cui al comma 1 promuove e sostiene lo sviluppo complessivo degli interventi e servizi, individua le priorità e gli obiettivi da conseguire, le caratteristiche dei servizi e degli interventi, le azioni da realizzare e il sistema di monitoraggio e valutazione; per quanto di sua competenza, indica i tempi di realizzazione delle azioni programmate, i criteri di accesso prioritario ai servizi e individua le fonti, i criteri di riparto e le modalità di erogazione delle risorse per il finanziamento del sistema integrato. Il Piano regionale individua le forme di raccordo e collaborazione tra i diversi livelli di governance funzionali a realizzarne i contenuti.
3. Il Piano regionale degli interventi e servizi sociali è approvato con provvedimento del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previa consultazione della Rete regionale di cui all’articolo 14.
4. Il Piano ha durata triennale e conserva efficacia fino all’entrata in vigore di quello successivo.
Art. 13 - Il Piano di Zona.
1. Il Piano di Zona di cui all’articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è lo strumento fondamentale redatto in conformità alle previsioni del Piano regionale degli interventi e servizi sociali di cui all’articolo 12, secondo le linee guida approvate dalla Giunta regionale.
2. Il Piano di Zona è coordinato con la programmazione dei settori di cui all’articolo 1, comma 3. Nel Piano di Zona è prevista una specifica sezione recante le azioni programmate in materia di integrazione socio-sanitaria, regolate con atto di intesa tra gli ATS e l’Azienda ULSS di riferimento.
3. Al fine di assicurare l’integrazione socio-sanitaria, l’Azienda ULSS recepisce la sezione recante l’integrazione socio-sanitaria, di cui al comma 2, nel proprio Piano attuativo locale e nei Programmi delle Attività territoriali.
4. Nel processo di costruzione del Piano di Zona è assicurata la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 7, anche attraverso i procedimenti di co-programmazione e co-progettazione previsti ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
5. Il Piano di Zona è approvato dal Comitato dei Sindaci di Ambito mediante accordo di programma, previa consultazione della Rete territoriale per la gestione associata e l’inclusione sociale, di cui all’articolo 15. L’accordo di programma è sottoscritto dai Sindaci dei Comuni dell’ATS di appartenenza. Aderiscono all’accordo di programma il Direttore Generale dell’Azienda ULSS o suo delegato per la sezione di cui al comma 2. Il Piano di Zona è inviato alla struttura regionale competente per il visto di congruità rispetto alla programmazione regionale.
6. Il Piano di Zona ha durata triennale e conserva efficacia fino all’adozione di quello successivo.
Art. 14 - La Rete regionale per la gestione associata e l’inclusione sociale.
1. Al fine di garantire una maggiore omogeneità territoriale nella realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, la Giunta regionale istituisce la Rete regionale per la gestione associata e l’inclusione sociale, di seguito Rete regionale, quale organismo di partecipazione e confronto regionale degli ATS.
2. La Rete regionale è composta da:
a) Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con funzioni di Presidente;
b) Assessori regionali le cui materie afferiscono al sistema di welfare;
c) Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Ambito;
d) Direttori degli ATS;
e) Direttori generali delle Aziende Ulss o loro delegati.
3. Sono altresì invitati il Presidente di ANCI regionale e tre rappresentanti individuati dalle organizzazioni rappresentative degli ETS.
4. Possono inoltre essere invitati in sede consultiva rappresentanti delle parti sociali, altri soggetti rappresentativi di portatori di interesse pubblico, le parti sociali e, per le questioni del personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5. La Rete regionale esprime un parere non vincolante su:
a) gli schemi di disegno di legge regionale e di regolamento in materia sociale;
b) il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e i piani settoriali.
6. La Rete regionale è supportata da organismi tecnici, disciplinati con provvedimento della Giunta regionale, che predispongono la documentazione preliminare degli atti per le finalità di cui al comma 5.
7. La Rete regionale monitora lo stato di attuazione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e dei piani settoriali.
Art. 15 - La Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale.
1. É istituita, quale declinazione territoriale della Rete regionale di cui all’articolo 14, la Rete territoriale per la gestione associata e l’inclusione sociale quale luogo privilegiato di informazione e consultazione territoriale per la pianificazione zonale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità di costituzione e funzionamento della Rete territoriale, la partecipazione e consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi del Terzo Settore e degli altri soggetti interessati, promuovendo la condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo nonché il monitoraggio e la valutazione a livello territoriale in materia di politiche sociali.
Art. 16 - Risorse e finanziamento della funzione socio-assistenziale gestita in forma associata.
1. Il finanziamento degli ATS è assicurato mediante:
a) le risorse destinate dalla normativa nazionale e regionale agli ATS;
b) le risorse legate a progettualità destinate agli ATS;
c) le risorse comunali per attività conferite in gestione associata;
d) le risorse derivanti da donazioni o liberalità;
e) ogni altra risorsa propria o conferita nel rispetto della normativa vigente.
Art. 17 - Potere sostitutivo.
1. La Giunta regionale, a tutela dell'interesse unitario regionale e nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli ATS nei casi in cui vi sia un’accertata e persistente inattività rispetto all’attuazione dei LEPS e alla definizione dei Piani di Zona, come stabilito dall’articolo 128, comma 7, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

CAPO V - Disposizioni finali.


Art. 18 - Disposizioni applicative.
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta i provvedimenti finalizzati a dare attuazione ai seguenti adempimenti previsti dalla presente legge, in particolare:
a) indicazioni per la costituzione e l’avvio degli ATS, in armonia con le normative nazionali e nel rispetto delle autonomie locali; su tale provvedimento la Giunta regionale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere;
b) lo schema di regolamento per l’istituzione del Comitato dei Sindaci di Ambito di cui all’articolo 11;
c) lo schema di protocollo di intesa di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a);
d) le modalità di costituzione e funzionamento della rete territoriale di cui all’articolo 15;
e) l’esercizio delle funzioni delegate alle Aziende ULSS; su tale provvedimento la Giunta regionale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere;
f) disciplina delle modalità per la formazione dell’elenco regionale di cui all’articolo 10, comma 3; su tale provvedimento la Giunta regionale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.
2. Gli articoli da 1 a 22 si applicano successivamente alla pubblicazione da parte della Giunta regionale di tutti i provvedimenti di cui al comma 1.
3. Decorso il termine di pubblicazione di cui al comma 2, ai procedimenti amministrativi ancora in corso e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Art. 19 - Norme transitorie.
1. I Comuni, al fine di esercitare le funzioni ad essi demandate, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, attuano la forma associativa di cui all’articolo 8, comma 3.
2. Nelle more dell’adozione della forma di gestione associata di cui all’articolo 8, comma 3, i Comuni:
a) trasmettono all’ufficio regionale competente in materia di servizi sociali, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un protocollo di intesa in cui individuano le fasi di definizione delle modalità organizzative e delle tempistiche per la realizzazione dell’esercizio associato;
b) comunicano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, per il tramite del Comitato dei Sindaci di Ambito, di cui all’articolo 9, il nominativo dell’ente responsabile della gestione amministrativa che, in via transitoria, svolge le funzioni di coordinamento tra gli enti dell’ATS.
Art. 20 - Modifiche a leggi regionali.
1. Al comma 1 dell’articolo 15 bis della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale” le parole: “di cui al sesto comma, lettera b), del precedente articolo 3,” sono sostituite dalle seguenti: “del Fondo regionale per le politiche sociali”.
2. Alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.” sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell’articolo 3 le parole: “di cui all’articolo 8, comma 2” sono soppresse;
b) al comma 2 dell’articolo 22 le parole: “dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali” sono sostituite dalle seguenti: “dei servizi sanitari e socio-sanitari”.
3. Alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 113 le parole: “sociali e sanitarie” sono sostituite dalle seguenti: “sanitarie e socio-sanitarie”;
b) al comma 7 dell’articolo 128 le parole: “della Conferenza dei sindaci” sono sostituite dalle seguenti: “del Comitato dei sindaci di ambito”;
c) ai commi 1 e 4 dell’articolo 130 dopo le parole: “comuni” sono aggiunte le seguenti “in forma associata”;
d) la lettera b) del comma 2 dell’articolo 132 è così sostituita:
“b) progettazione e gestione dei servizi sociali in relazione alle deleghe conferite dagli enti locali e sulla base degli indirizzi espressi dal Comitato dei sindaci di Ambito;”;
e) al comma 3 dell’articolo 132 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “associati in ATS”;
f) alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 133 le parole: “dagli enti locali in forma associata in attuazione della programmazione regionale e delle” sono sostituite dalle seguenti: “da parte degli ATS secondo le”.
g) alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 133 le parole: “agli enti locali e alle ULSS;” sono sostituite dalle seguenti: “agli ATS;”.
h) alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 133 le parole: “enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “ATS”.
4. All’articolo 26 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disposizioni in materia di servizi sanitari e socio-sanitari”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Ai sensi dell’articolo 3 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell’articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , il Direttore generale dell’Azienda ULSS, sentiti il Sindaco o la Conferenza dei Sindaci e d’intesa con la Giunta regionale articola il territorio della propria Azienda in distretti.”;
c) la lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
“b) elabora e approva il bilancio di parte sociale preventivo e consuntivo del distretto per le funzioni delegate;”
d) il comma 6 è abrogato;
e) al comma 7 le parole: “del distretto” sono soppresse.
5. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 10 “Norme per la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli” le parole: “degli articoli 5 e 8” sono sostituite con le parole: “dell’articolo 5”;
6. Alla legge regionale 8 agosto 2017, n. 23 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo” sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 3 le parole: “, di cui alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”” sono soppresse.
b) al comma 1 dell’articolo 9 le parole: “tra enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “tra Ambiti Territoriali Sociali”.
Art. 21 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogati:
a) gli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14 e 15, 18 commi secondo, terzo e quarto, 18 bis, 18 ter, 18 quater della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 ;
b) l’articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 ;
c) gli articoli 125, 128 commi 4, 5, 5 bis e 5 ter, 130 comma 3, 132 comma 5 e 133 comma 5, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
Art. 22 - Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento allo stato di avanzamento della gestione associata degli interventi e servizi sociali oggetto della presente legge.
Art. 23 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2024, in euro 2.000.000,00 per ciascun esercizio 2025 e 2026 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia” Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali”, Titolo l “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo per euro 500.000,00 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026 le risorse afferenti alla legge regionale 29 ottobre 2016, n. 19 allocate nella Missione 13 “Tutela della salute” Programma 2 “Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai Lea”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026 e per euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2024 e per euro 1.500.000,00 per ciascun esercizio 2025 e 2026 le risorse del fondo di cui all’articolo 7, comma l, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 24 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 20/04/2023

PDL n. 200

Assegnato in sede referente: 5a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 14/03/2024

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Sonia BRESCACIN

Approvato dal consiglio in data: 27/03/2024

Deliberazione Legislativa n. 9 del 04/04/2024