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Seconda commissione – Disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra: all’esame il Pdl n. 97, primo firmatario Bet (Lega/LV)
17 marzo 2022
(Arv) Venezia 17 mar. 2022 - La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega/LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha iniziato l’esame del Progetto di legge n. 97, di cui è primo firmatario il consigliere Roberto Bet (Lega/LV), “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra", compresa la sua proposta emendativa, presentata sempre dal consigliere Bet.
Il Pdl si inserisce nella fase, avviata a livello globale, che spinge sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, garantendo al contempo la tutela del suolo e del paesaggio.
“Sulla materia, le regioni hanno poteri limitati, dato che questo tipo di impianti sono considerati, come da decreto governativo, opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Qualsiasi tentativo da parte delle Regioni di disciplinare la materia è stato stoppato dalla Corte costituzionale. A ogni modo, il Veneto è stata tra le prime regioni, già nel 2012, ad aver previsto tutele e limiti all’installazione di impianti fotovoltaici, nel rispetto dell’ambiente e dei vincoli architettonici – ha chiarito il presidente Rizzotto – Questo Progetto di legge è stato depositato il 20 settembre 2021 e illustrato in commissione già il 7 ottobre, nonostante il fitto programma di attività che la commissione sta portando avanti. In 5 mesi, abbiamo affrontato 48 argomenti diversi: la commissione è competente in tante materie, non può occuparsi solo di fotovoltaico. Non abbiamo certo perso tempo. Abbiamo prontamente avviato la fase consultiva con i soggetti portatori di interesse: osservazioni e valutazioni sono pervenute entro il 21 dicembre. Nel frattempo, sono intervenute modifiche al quadro normativo nazionale. Oggi è stata presentata una proposta emendativa, l’unica depositata, da parte del consigliere Bet”.
“Manca una disciplina regionale organica in materia, che ricordo è di competenza concorrente con lo Stato – ha spiegato Bet – C’è quindi un problema di rapporti tra Stato e regioni. Inoltre, la disciplina legislativa statale non è stabile e si è in attesa dell’emanazione di decreti ministeriali che individuino le aree idonee e non per installare gli impianti fotovoltaici a terra. E c’è incertezza nell’interpretazione, a livello giurisprudenziale, sul rilascio delle relative autorizzazioni. Abbiamo quindi bisogno di una disciplina legislativa stabile e organica: dobbiamo riordinare la materia dando un’organicità complessiva alla congerie di norme. Dobbiamo innanzitutto capire quali siano i valori che vogliamo tutelare in modo prioritario, contemperando i diversi interessi in gioco. Abbiamo affrontato il tema del fotovoltaico in zona agricola: dobbiamo produrre una legge per offrire agli amministratori regole certe. Se è vero che non possiamo introdurre un divieto generale per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra, possiamo invece porre un principio: in zona agricola deve comunque prevalere l’attività agricola, anche a scapito della produzione di energia. L’imprenditore energetico deve dimostrare che, per ogni ettaro di terreno occupato da impianto fotovoltaico, ne ha a disposizione molti altri da destinare ad attività agricola. Credo che questa proposta normativa, che dà definizioni precise alle diverse tipologie di impianti, abbia contenuti innovativi: abbiamo cercato di prevedere quanto potrà verificarsi da qui ai prossimi anni. Abbiamo altresì specificato con particolare attenzione quelle che debbano intendersi come aree agricole di pregio, al fine di garantire la loro tutela”.
Il Pdl individua aree idonee e non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. I criteri di non idoneità sono stati previsti in base ai beni costituzionalmente tutelati: patrimonio storico e architettonico, ambiente e aree agricole che meritano tutela. Le aree agricole che meritano tutela, nello specifico, vengono individuate nelle zone in cui si praticano produzioni tipiche, nei paesaggi rurali di interesse storico, nei sistemi agricoli tradizionali e nelle aree agricole di pregio. In zona agricola, gli impianti devono avere delle limitazioni di potenza e garantire la prevalenza dell’attività agricola su quella industriale di produzione di energia elettrica; per questo, si prevede in tali zone la diffusione degli impianti agrofotovoltaici. Vengono stabiliti indici di idoneità per individuare le aree più consone all’installazione degli impianti, dando prevalenza a quelle già compromesse, destinate a cave e discariche.