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Terza Commissione: approvazione bando, per interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Approvato il Pdl n. 140 con riferimento alle norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio
28 luglio 2022
(Arv) Venezia 28 lug. 2022 - Nel corso della seduta odierna la Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, ha licenziato a maggioranza, il Parere alla Giunta regionale n. 192 Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) - Approvazione bando e dodicesima apertura termini per la presentazione delle domande di contributo a valere sulla misura di intervento del Capo II “Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura” di cui all' art. 54 'Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura del Reg. (UE) n. 508/2014' Richiesta di parere alla Commissione Consiliare (art. 37, comma 2, legge regionale n. 1/1991)(81/CR). Si fa presente, che il bando in oggetto, rappresenterà l’ultimo o il penultimo in base alla programmazione in atto. L’importo complessivo a bando risulta pari ad euro 597.430,73, di cui quota FEAMP (50%) pari ad euro 298.715,36, quota nazionale - Fdr - (35%) pari ad euro 209.100,75 e cofinaziamento regionale (15%) pari ad euro 89.614,62.
Di seguito, la Terza Commissione consiliare ha approvato a maggioranza, il progetto di legge 140 “Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ‘Norme per la protezione fauna selvatica e per il prelievo venatorio’”, che ha ottenuto parere favorevole anche dalla Prima Commissione consiliare. Nello specifico, l’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. In particolare, si evince, che non è consentito lo sparo durante l’esercizio venatorio in forma vagante all’interno di uliveti e vigneti con impianto di irrigazione a goccia non interrati, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno di 50 mt di distanza. Tuttavia, il divieto di cui sopra, non concerne i terreni non previamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definite dalla Giunta regionale.