Consiglio autonomie locali - crv
CAL - Consiglio Autonomie Locali
COMPETENZE
Attività consuntiva, attività concertativa, attività propositiva
Palazzo Ferro Fini - San Marco 2322 - 30124 Venezia
+39 041 2701111
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Prossima seduta del Consiglio Autonomie Locali:
Il Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2017 n. 31, recante "Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali" svolge attività consultiva, concertativa e propositiva.
Il CAL, nell'esercizio dell'attività consultiva, esprime parere obbligatorio:
- a) sui progetti di modifica dello Statuto, relativamente a disposizioni di interesse per gli enti locali;
- b) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti le funzioni amministrative degli enti locali;
- c) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti l'esercizio associato delle funzioni;
- d) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti la determinazione dei livelli minimi di efficienza delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali;
- e) sugli atti di esercizio del potere sostitutivo adottati dal Presidente della Giunta regionale, nelle materie di competenza regionale, nei casi di inerzia o di inadempimento da parte degli enti locali degli obblighi stabiliti dalla legge;
- f) sul documento di economia e finanza regionale (DEFR);
- g) sui disegni di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo;
- h) in ogni altro caso in cui lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali prevedano come obbligatorio sentire gli enti locali.
Il CAL, nell'esercizio dell'attività concertativa, esprime la posizione delle autonomie locali nelle intese:
- a) sui disegni di legge e sui progetti di legge che prevedono il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali;
- b) sui disegni di legge e sui progetti di legge che prevedono il conferimento di particolari competenze amministrative a province o enti locali associati, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dello Statuto;
- c) sugli atti regionali di coordinamento della finanza pubblica con le specifiche esigenze del Veneto;
- d) sui provvedimenti della provincia di Belluno di conferimento dell'esercizio delle funzioni amministrative a comuni o loro forme associative, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, dello Statuto;
- e) in ogni altro caso previsto espressamente dallo Statuto, da leggi e regolamenti regionali.
Il CAL, nell'esercizio dell'attività propositiva, ha potere di iniziativa legislativa e regolamentare su questioni di interesse per gli enti locali.
Inoltre, il Consiglio delle Autonomie Locali:
- può proporre alla Giunta regionale l'impugnativa di leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale di cui all'articolo 54, comma 2, lettera c), dello Statuto, avverso atti ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali;
- può formulare al Consiglio regionale o alla Giunta proposte e osservazioni in relazione a leggi, regolamenti e provvedimenti di rispettiva competenza;
- può richiedere alla Commissione di garanzia statutaria di cui all'articolo 62 dello Statuto pareri sull'interpretazione di norme statutarie e di altre disposizioni regionali.
| # | Primo Firmatario | Data Seduta | Organo | Titolo |
|---|
| Data Seduta | Assemblea | Ufficio di Presidenza |
|---|
I RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI
Le Regioni possono chiedere ulteriori forme di collaborazione alle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della
regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia della
gestione amministrativa, nonchè pareri in materia di contabilità
pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma
tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da
Comuni, Province e Città metropolitana (articolo 7, comma 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131).
I PARERI ALLA CORTE DEI CONTI IN MATERIA DI CONTABILITA' PUBBLICA - I REQUISITI PER LA LORO AMMISSIBILITA'
Le richieste di parere formulate dagli Enti locali devono presentare determinati requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva , secondo gli orientamenti e i parametri stabiliti dalla Sezione autonomie nell'Adunanza del 27 aprile 2004, integrato successivamente con le deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/SEZAUT/2014/QMIG, nonchè definiti dalle Sezioni Riunite in sede di Controllo con la deliberazione n. 54/CONTR/2010.
AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA E OGGETTIVA DELLA RICHIESTA
Costituiscono i presupposti legittimanti l'esame di merito del parere; in altri termini, la Sezione verifica e valuta la concomitante sussistenza dei requisiti:
- SOGGETTIVI: legittimazione dell'organo richiedente
- OGGETTIVI, ossia:
- attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, precisando che la nozione di contabilità pubblica c.d, "strumentale alla funzione" consultiva deve essere interpretata in termini strettamente tecnici non potendosi, la stessa, ampliare a tal punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando direttamente o indirettamente una spesa;
- il quesito deve essere generale ed astratto, poichè la richiesta deve essere finalizzata a ricevere indicazioni in ordine alla corretta interpretazione di principi;
- l'attività consultiva non deve interferire con altre funzioni della Corte o altre giurisdizioni.
FAC SIMILE PER LA RICHIESTA DI PARERE ALLA CORTE DEI CONTI PER IL TRAMITE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (CAL)
MODALITA' PER LA TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE
La Corte dei conti si è dotata di una
applicazione denominata Centrale Pareri, finalizzata a
gestire in maniera centralizzata tutte le richieste di parere
inviate alle Sezioni regionali di controllo e al Presidente della
Corte dei conti per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, ai sensi
della legge n. 131/2003.
ACCESSO AL SISTEMA
Al Portale della Centrale Pareri si accede dal catalogo dei servizi online della Corte dei conti, all'indirizzo https://servizionline.corteconti.it, quindi cercando "Portale Centrale Pareri" nel riquadro di ricerca e cliccando su "Accedi al servizio" nella specifica scheda.
La normativa:
Legge regionale 25
settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie
Locali" (Formato PDF
)
Regolamento Interno di
Funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali - CAL - ai sensi
dell'articolo 15 della Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31
"Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali".
L'organizzazione:
II CAL ha piena autonomia regolamentare e funzionale, nonchè autonomia organizzativa e finanziaria nelle forme e nei limiti definiti dalla legge regionale istitutiva. Ha sede presso il Consiglio regionale del Veneto e può riunirsi anche presso altre sedi istituzionali o utilizzando strumenti telematici. L'Organo si riunisce in Assemblea con la partecipazione dei componenti di diritto ed elettivi, delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti secondo le modalità disciplinate con regolamento. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario sono eletti nella seduta di insediamento, tra i componenti del CAL, a maggioranza assoluta.
I componenti:
Il Consiglio delle Autonomie Locali è costituito da componenti di diritto e da componenti di nomina elettiva nel numero massimo di ventiquattro. Sono componenti di diritto: il Sindaco della Città metropolitana di Venezia; i Presidenti delle Province del Veneto; un rappresentante di ANCI VENETO - Associazione regionale Comuni del Veneto; un rappresentante dell'UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - delegazione regionale del Veneto e un rappresentante dell'ANPCI - Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia. Sono componenti elettivi: 14 sindaci designati al loro interno dalla Assemblee dei sindaci di cui all'art. 1, comma 54, lettera c), della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" nel numero di 2 per ciascuna provincia e per la Città metropolitana di Venezia.