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Legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 (BUR n. 12/1973)

Ripartizione in zone omogenee del territorio montano della Regione per la costituzione delle Comunità Montane

Legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 (BUR n. 12/1973) (Abrogata)

RIPARTIZIONE IN ZONE OMOGENEE DEL TERRITORIO MONTANO DELLA REGIONE PER LA COSTITUZIONE DELLE COMUNITà MONTANE.

Legge abrogata dall’articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 (BUR n. 12/1973)

RIPARTIZIONE IN ZONE OMOGENEE DEL TERRITORIO MONTANO DELLA REGIONE PER LA COSTITUZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE

Art. 1
La presente legge ripartisce in zone omogenee il territorio montano della Regione Veneta per la costituzione delle Comunità Montane, secondo i principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.
Art. 2
I territori della Regione Veneta classificati montani in applicazione degli artt. 1, 14, 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, sono ripartiti, sulla base dei criteri di unità territoriale economica e sociale e secondo le delimitazioni risultanti dall'allegata corografia 1:200.000, nelle seguenti zone omogenee:
1. Zona omogenea dell'Agordino comprendente i comuni di :
Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Canale d'Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Tommaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino.
2. Zona omogenea dell'Alpago comprendente i comuni di:
Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago (parte), Tambre d'Alpago.
3. Zona omogenea del Basso Cadore - Longaronese - Zoldano comprendente i comuni di :
Castellavazzo, Forno di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore.
4. Zona omogenea del Bellunese comprendente i comuni di:
Belluno, Lentiai, Limana, Mel, Ponte nelle Alpi, Sedico, Segusino, Sospirolo, Trichiana, Valdobbiadene (parte).
5. Zona omogenea del Cadore centrale comprendente i comuni di:
Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, Vigo di Cadore.
6. Zona omogenea del Comelico e Sappada comprendente i comuni di:
Comelico Superiore, Danta, S. Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, S. Stefano di Cadore, Sappada.
7. Zona omogenea del Feltrino comprendente i comuni di:
Alano di Piave, Arsié, Cesio Maggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero, Santa Giustina Bellunese, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte, Vas.
8. Zona omogenea della Valle del Boite comprendente i comuni di :
Borca di Cadore, Cibiana, Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo di Cadore.
9. Zona omogenea del Grappa comprendente i comuni di:
Borso del Grappa (parte), Cavaso del Tomba (parte), Crespano del Grappa (parte), Paderno del Grappa (parte), Pederobba (parte), Possagno (parte).
10. Zona omogenea delle Prealpi Trevigiane comprendente i comuni di:
Cison di Valmarino (parte), Cordignano (parte), Follina (parte), Fregona, Miane (parte), Revine Lago, Sarmede (parte), Vittorio Veneto (parte).
11. Zona omogenea del Baldo comprendente i comuni di:
Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese (parte), Costermano (parte), Ferrara di M. Baldo, Malcesine, Rivoli Veronese (parte), San Zeno di Montagna, Torri del Benaco (parte).
12. Zona omogenea della Lessinia comprendente i comuni di:
Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Dolcè, Erbezzo, Fumane (parte), Grezzana (parte), Marano di Valpolicella (parte), Negrar (parte), Roverè Veronese, S. Ambrogio di Valpolicella (parte), S. Anna d’Alfredo, S. Giovanni Ilarione (parte), S. Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnano (parte), Velo Veronese, Vestenanova.
13. Zona omogenea dell'Alto Astico e Posina comprendente i comuni di:
Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d'Astico.
14. Zona omogenea del Basso astico comprendente i comuni di:
Breganze (parte), Caltrano, Calvene, Fara Vicentino (parte), Lugo di Vicenza (parte), Marostica (parte), Mason Vicentino (parte), Molvena (parte), Pianezze (parte), Salcedo.
15. Zona omogenea del Brenta comprendente i comuni di:
Bassano del Grappa (parte), Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Pove del Grappa (parte), Romano d'Ezzelino (parte), S. Nazario, Solagna, Valstagna.
16. Zona omogenea dell'Agno e Chiampo comprendente i comuni di:
Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, S. Pietro Mussolino, Valdagno (parte).
17. Zona omogenea di Leogra comprendente i comuni di:
Piovene Rocchette (parte), Santorso (parte), Schio (parte), Torrebelvicino, Valli del Pasubio.
18. Zona omogenea di Sette Comuni, comprendente i comuni di:
Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.
Art. 3
Tra i comuni ricadenti, in tutto o in parte, in ciascuna delle zone omogenee di cui al precedente articolo è costituita la Comunità Montana, Ente di diritto pubblico.
Art. 4
Con l'entrata in vigore della presente legge, le Comunità Montane ed i Consigli di Valle già costituiti nel Veneto a norma del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, sono sciolti.
Il patrimonio degli Enti disciolti passa alle Comunità Montane costituite a norma della presente legge secondo criteri di proporzionabilità in relazione al territorio dichiarato montano ed alla popolazione montana in esse ricadenti. Eventuali oneri attivi e passivi saranno trasferiti secondo criteri analoghi.
I provvedimenti di cui al precedente comma sono deliberati dalla Giunta Regionale.




SI OMMETTE L'ALLEGATA COROGRAFIA DI CUI ALL’ARTICOLO 2


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