Regolamento del Consiglio - Regolamento regionale del 14 aprile 2015

Il Regolamento del Consiglio regionale, approvato a maggioranza dei consiglieri assegnati, costituisce una delle principali espressioni della autonomia della assemblea legislativa e della capacità di definire le regole della propria organizzazione per il funzionamento dei lavori degli organi del Consiglio, al fine di assicurarne il buon andamento. In tal senso, costituendo il primo e naturale completamento della autonomia statutaria e delle scelte operate dallo Statuto in ordine alla forma di governo, contribuisce a definirla assicurando, nel contempo, le condizioni per la attuazione del programma di governo ed il rispetto del ruolo e delle garanzie delle minoranze.

 

S O M M A R I O

Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 (BUR n. 38/2015)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO(1)

 

TITOLO I - Insediamento e organi consiliari

CAPO I - Adempimenti di inizio legislatura

Art. 1 - Assunzione delle prerogative di consigliere regionale.
1. I consiglieri regionali acquisiscono le prerogative e i diritti inerenti alla carica ed entrano nell’esercizio delle loro funzioni all’atto della proclamazione.
Art. 2 - Prima convocazione del Consiglio.
1. La prima seduta del Consiglio regionale ha luogo entro il decimo giorno successivo a quello in cui sono state completate le operazioni di proclamazione di tutti gli eletti, su convocazione del consigliere più anziano d’età. ( 2)
2. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima della data in cui è fissata la prima seduta.
3. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, l’avviso di convocazione è diramato dal Segretario generale per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva.
Art. 3 - Ufficio di presidenza provvisorio.
1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio regionale è presieduto provvisoriamente dal consigliere più anziano di età presente alla seduta.
2. I due consiglieri più giovani presenti alla seduta sono chiamati a esercitare le funzioni di segretari.
3. Il Presidente provvisorio comunica al Consiglio la composizione dello stesso come risultante a seguito della proclamazione effettuata dai competenti uffici elettorali. Effettua, quindi, le comunicazioni conseguenti all’esercizio di opzioni, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione elettorale, e proclama eletti i consiglieri subentranti.
Art. 4 - Elezione del Presidente.
1. Dopo gli adempimenti previsti nell’articolo 3, il Consiglio procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto. È eletto chi raggiunge la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
2. Qualora nel secondo scrutinio non si raggiunga la maggioranza dei due terzi, si procede, a partire dal giorno successivo, a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 5 - Elezione degli altri componenti dell’Ufficio di presidenza.
1. L’elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari ha luogo con due distinte votazioni; ciascun consigliere può scrivere sulla scheda un solo nome. Fatto salvo il caso in cui il Presidente sia espresso dalle minoranze, uno dei vicepresidenti e uno dei segretari devono appartenere ad un gruppo di minoranza. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, risultano eletti vicepresidenti e segretari i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il consigliere più giovane di età.
Art. 6 - Illustrazione del programma di governo al Consiglio.
1. Nella seduta immediatamente successiva a quelle resesi necessarie per l’insediamento dell’Ufficio di presidenza, e comunque entro venti giorni dalla prima convocazione, il Presidente della Giunta comunica al Consiglio i componenti della Giunta da lui nominati e illustra il programma di governo per la legislatura.
2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, stabilisce la durata della discussione sulle comunicazioni del Presidente della Giunta e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi.
Art. 7 - Convalida e annullamento di elezioni, dichiarazione di decadenza.
1. L’Ufficio di presidenza esamina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri, iniziando dalla verifica della posizione dei propri componenti.
2. Entro la prima seduta del Consiglio regionale i consiglieri comunicano in forma scritta all’Ufficio di presidenza gli uffici e le cariche da essi ricoperti.
3. L’Ufficio di presidenza sente gli interessati, assume informazioni, chiede e riceve l’esibizione di documenti relativi all’oggetto della sua verifica.
4. Fino alla conclusione del procedimento gli atti dell’Ufficio di presidenza sono riservati ai suoi componenti, fatti salvi i diritti degli interessati e dei controinteressati.
5. Se nei riguardi di un consigliere si configurano cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l’Ufficio di presidenza gli notifica le contestazioni relative; il consigliere, entro dieci giorni dalla notificazione, può presentare in forma scritta le sue deduzioni.
6. Se le contestazioni riguardano cause di incompatibilità, il Consiglio, con deliberazione da adottarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, su motivata relazione presentata dall’Ufficio di presidenza, accerta se sussiste la contestata incompatibilità; in caso affermativo, il Presidente del Consiglio invita il consigliere a rimuovere la causa di incompatibilità entro il termine di cinque giorni. Qualora il consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto entro dieci giorni.
7. L’Ufficio di presidenza esaurisce entro sessanta giorni dalla sua costituzione i propri adempimenti; entro il termine ulteriore di trenta giorni, il Consiglio, su motivate relazioni dell’Ufficio di presidenza, convalida l’elezione dei consiglieri per i quali non sussistano cause di incompatibilità e di ineleggibilità; annulla l’elezione dei consiglieri per i quali sussistano cause di ineleggibilità; dichiara la decadenza dei consiglieri ritenuti incompatibili che non abbiano optato per il mandato regionale. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
8. Le deliberazioni di surroga di consiglieri dimessi o decaduti, nonché di supplenza di consiglieri sospesi, hanno la precedenza su ogni altra deliberazione e discussione. La stessa precedenza è assicurata alle deliberazioni conclusive dei procedimenti di convalida, decadenza o sospensione.
9. Qualora in precedenti sedute non sia stato possibile concludere un argomento, questo è posto in discussione dopo le deliberazioni di cui al comma 8.
10. Le deliberazioni di annullamento e di decadenza sono notificate entro cinque giorni ai consiglieri interessati.
Art. 8 - Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute.
1. Spettano all’Ufficio di presidenza anche l’esame delle cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità e la verifica per la convalida dell’elezione dei consiglieri subentrati.
2. In caso di assunzione di nuovi incarichi nel corso del mandato, i consiglieri danno comunicazione entro dieci giorni all’Ufficio di presidenza; in caso di inottemperanza l’Ufficio di presidenza può procedere d’ufficio. L’Ufficio di presidenza provvede comunque, con cadenza annuale, a una verifica delle posizioni di tutti i consiglieri in carica.
3. I consiglieri subentrati nel corso della legislatura comunicano in forma scritta, entro quindici giorni dalla proclamazione, gli uffici e le cariche da essi ricoperti. Il procedimento, le deliberazioni del Consiglio e i relativi adempimenti sono regolati dalle disposizioni dell’articolo 7. L’Ufficio di presidenza riferisce al Consiglio entro trenta giorni dall’avvio del procedimento.
Art. 9 - Dimissioni dei consiglieri regionali.
1. Il consigliere che intende dimettersi invia comunicazione scritta al Presidente del Consiglio regionale.
2. Le dimissioni hanno effetto dal giorno successivo alla data di presentazione e sono comunicate dal Presidente del Consiglio all’Assemblea che ne prende atto senza procedere a votazione.

CAPO II - Ufficio di presidenza

Art. 10 - Durata in carica dell’Ufficio di presidenza.
1. L’Ufficio di presidenza eletto dopo il rinnovo del Consiglio regionale dura in carica trenta mesi, decorrenti dalla data di elezione del Presidente del Consiglio.
2. Trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1 il Consiglio è convocato dal Presidente uscente per procedere all’elezione con i criteri e le procedure di votazione di cui agli articoli 4 e 5. Le operazioni relative sono dirette dai componenti dell’Ufficio di presidenza uscente.
Art. 11 - Incompatibilità dei componenti dell’Ufficio di presidenza.
1. Il Presidente del Consiglio regionale non può far parte di commissioni permanenti; gli altri componenti dell’Ufficio di presidenza non possono far parte della presidenza di commissioni permanenti.
2. I componenti dell’Ufficio di presidenza cessano dalla carica nel caso siano nominati componenti della Giunta regionale e accettino l’incarico. Nella seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva alla vacanza si provvede alla sostituzione.
Art. 12 - Mozione di decadenza.
1. Il Presidente o altri componenti dell’Ufficio di presidenza, secondo quanto disposto dall’ articolo 36, comma 6, dello Statuto, cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte di almeno due terzi dei componenti del Consiglio, di una mozione di decadenza per reiterata violazione degli obblighi e degli adempimenti ad essi attribuiti dallo Statuto, dalla legge o dal Regolamento, con particolare riferimento al rispetto del principio di imparzialità nell’adempimento delle funzioni istituzionali. La mozione, presentata da almeno un terzo dei consiglieri, è iscritta all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio ed è sottoposta al voto mediante scrutinio segreto.
Art. 13 - Elezioni suppletive.
1. In caso di elezioni suppletive, si seguono i criteri e le procedure di votazione di cui agli articoli 4 e 5, qualora si tratti di sostituire il Presidente, ambedue i vicepresidenti, ambedue i consiglieri segretari o l’intero Ufficio di presidenza.
2. Quando debba essere sostituito un solo vicepresidente o un solo consigliere segretario, risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, garantita comunque l’osservanza dell’articolo 5.
3. Le operazioni relative sono dirette dai componenti dell’Ufficio di presidenza rimasti in carica, con la presenza di almeno tre componenti; se ciò non è possibile, le operazioni sono dirette dal consigliere più anziano di età e dai due consiglieri più giovani presenti alla seduta, nelle funzioni di Presidente e di segretari provvisori.
Art. 14 - Presidente.
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, ne è l’oratore ufficiale e adempie ai compiti previsti dall’ articolo 40 dello Statuto.
2. Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio conformemente al programma e al calendario approvati ai sensi degli articolo 39 e 40, dirige e modera la discussione, mantiene l’ordine, giudica della ricevibilità dei testi e assicura l’osservanza del Regolamento. Dà la parola, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato e chiarisce il significato del voto. Convoca e presiede l’Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
Art. 15 - Vicepresidenti.
1. I vicepresidenti collaborano con il Presidente ed esercitano le funzioni a essi dallo stesso delegate.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente che, in sede di elezione alla carica, ha ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, dal vicepresidente più anziano di età.
3. Nel caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del vicepresidente di cui al comma 2, le funzioni sono esercitate dall’altro vicepresidente.
Art. 16 - Consiglieri segretari.
1. I consiglieri segretari sovrintendono, a turno, alla redazione del verbale delle sedute pubbliche e redigono il verbale delle sedute segrete; procedono agli appelli nominali; tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola secondo l’ordine; accertano il risultato delle votazioni; verificano la fedele e tempestiva pubblicazione dei resoconti; verificano il testo dei progetti di legge e di quanto altro viene deliberato dal Consiglio; collaborano con il Presidente al regolare andamento dell’attività del Consiglio regionale; sovrintendono, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, alla polizia e ai servizi interni.
Art. 17 - Funzioni dell’Ufficio di presidenza.
1. L’Ufficio di presidenza, oltre a quanto disposto dall’articolo 41 dello Statuto, esercita le seguenti funzioni:
a) delibera la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo del Consiglio regionale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio e demanda alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione il necessario stanziamento;
b) delibera i prelevamenti di somme dai fondi di riserva e la loro conseguente iscrizione ai vari articoli del bilancio, come pure gli storni da capitolo a capitolo;
c) amministra i fondi per il funzionamento del Consiglio regionale, annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;
d) sovrintende al funzionamento delle strutture organizzative e amministrative del Consiglio e delibera i provvedimenti riguardanti il personale nei casi previsti dalla legge;
e) promuove, coordina e programma le iniziative di comunicazione istituzionale e di informazione relative alle attività del Consiglio;
f) assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per il loro funzionamento;
g) coordina l’attività delle commissioni, al fine di garantire il rispetto del programma e del calendario dei lavori di cui al titolo II, capo I, e assicura i mezzi necessari al funzionamento delle medesime;
h) delibera in ordine alle missioni istituzionali e alla composizione delle deputazioni consiliari;
i) disciplina l’accesso all’aula e alle sue pertinenze;
l) esercita le altre funzioni ad esso demandate dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 18 - Sedute dell’Ufficio di presidenza.
1. L’Ufficio di presidenza può deliberare con la presenza di almeno tre componenti, salvi i casi in cui la presenza di tutti i componenti sia disposta espressamente per legge o per Regolamento.
2. Ogni componente dell’Ufficio di presidenza può fare iscrivere all’ordine del giorno della riunione argomenti di competenza dell’Ufficio medesimo.
3. Il Segretario generale del Consiglio partecipa alle sedute dell’Ufficio di presidenza e ne redige il processo verbale.

CAPO III - Giunta per il Regolamento

Art. 19 - Composizione della Giunta per il Regolamento.
1. Entro quarantacinque giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale è istituita la Giunta per il Regolamento.
2. La Giunta per il Regolamento è composta dal Presidente del Consiglio, da tre consiglieri espressi dalla maggioranza e da tre espressi dalle minoranze, eletti dal Consiglio con votazione segreta a mezzo schede e con voto limitato ad uno.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza o incompatibilità sopravvenute di uno o più componenti o dell’intera Giunta per il Regolamento, il Consiglio nella prima seduta utile provvede alle votazioni per le surrogazioni o per l’integrale rinnovo.
Art. 20 - Funzioni della Giunta per il Regolamento.
1. La Giunta per il Regolamento:
a) esprime parere su questioni interpretative del Regolamento a essa sottoposte dal Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta di un singolo consigliere nel corso della seduta;
b) può proporre al Consiglio regionale modifiche e integrazioni al Regolamento, che l’esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie o utili allo svolgimento dei lavori.
2. Se insorgono questioni controverse d’interpretazione del Regolamento nel corso delle sedute del Consiglio, spetta al Presidente del Consiglio la decisione finale.
3. Il Presidente del Consiglio dà tempestiva informazione a tutti i consiglieri delle determinazioni assunte e dei pareri adottati dalla Giunta per il Regolamento.
4. L’iniziativa delle proposte di modifica del Regolamento compete esclusivamente ai consiglieri regionali. La Prima commissione consiliare procede all’esercizio della funzione preparatoria e referente al Consiglio.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la Giunta per il Regolamento all’unanimità dei suoi componenti può proporre al Consiglio, per il tramite della Prima commissione consiliare che le esamina in sede referente, modifiche e integrazioni al Regolamento, che l’esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie o utili allo svolgimento dei lavori.

CAPO IV - Gruppi consiliari

Art. 21 - Composizione dei gruppi.
1. Ogni consigliere regionale deve appartenere a un gruppo consiliare.
2. Entro cinque giorni dalla prima seduta consiliare della legislatura o, nel caso di surrogazione e di supplenza, entro cinque giorni, ciascun consigliere è tenuto a indicare al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare del quale intende far parte.
3. Secondo quanto disposto dall’ articolo 42, comma 2, dello Statuto, ciascun gruppo è composto da almeno tre consiglieri, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
4. Il gruppo può essere composto da un numero inferiore di consiglieri se unici eletti in liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale regionale, secondo quanto previsto dall’articolo 42, comma 2, dello Statuto.
5. Il candidato alla carica di Presidente della Giunta può costituire un gruppo autonomo solo qualora vi aderiscano fin dall’inizio almeno altri due consiglieri.
6. Il consigliere che, nel corso della legislatura, intenda aderire a un altro gruppo che ne sia consenziente, lo comunica immediatamente al Presidente del Consiglio. La comunicazione è sottoscritta dal presidente del gruppo consenziente.
7. I consiglieri che non comunicano tempestivamente a quale gruppo intendono appartenere o aderire e quelli che non possono costituire gruppo, per mancanza del numero minimo previsto, costituiscono un unico gruppo misto.
8. Quando i componenti di un gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a tre, e non ricorrano le condizioni di cui al comma 4, entro cinque giorni il gruppo è dichiarato sciolto con provvedimento dell’Ufficio di presidenza e i consiglieri che ne facevano parte, qualora entro cinque giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, sono iscritti al gruppo misto.
9. Qualora in corso di legislatura uno o più degli unici eletti abbandoni il gruppo costituito ai sensi del comma 4, il gruppo può continuare a esistere con i consiglieri rimasti purché vi abbiano aderito sin dall’inizio della legislatura. Tale disposizione si applica anche al gruppo già costituito da tre o più consiglieri se unici eletti in liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale regionale e iscritti a tale gruppo sin dall’inizio della legislatura.
Art. 22 - Convocazione e costituzione dei gruppi.
1. Entro dieci giorni dalla prima seduta, il Presidente del Consiglio indice, per ogni gruppo da costituire, la convocazione dei consiglieri che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei consiglieri da iscrivere nel Gruppo misto.
2. Ciascun gruppo si costituisce comunicando al Presidente del Consiglio l’elenco dei propri componenti, sottoscritto dal presidente del gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del comma 1. Ogni gruppo nomina inoltre un vicepresidente.
3. Delle nomine di cui al comma 2 e di ogni relativo mutamento, così come delle variazioni nella composizione del gruppo, viene data comunicazione al Presidente del Consiglio.
4. Nuovi gruppi consiliari possono costituirsi nel corso della legislatura, nel rispetto del numero minimo di tre consiglieri di cui all’articolo 21, comma 3.
5. La mancata nomina del presidente del gruppo, a seguito delle dimissioni del presidente precedente, comporta lo scioglimento del gruppo consiliare medesimo. Il gruppo è dichiarato sciolto con provvedimento dell’Ufficio di presidenza, adottato trascorsi trenta giorni dalla comunicazione al Presidente del Consiglio delle dimissioni del presidente del gruppo, e i consiglieri che ne facevano parte, qualora entro cinque giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, sono iscritti al gruppo misto.
Art. 23 - Approvazione del regolamento del gruppo.
1. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l’assemblea di ciascun gruppo approva un regolamento, che è trasmesso al Presidente del Consiglio nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito internet del Consiglio.
2. Il regolamento indica in ogni caso nell’assemblea del gruppo l’organo competente ad approvare:
a) le variazioni della denominazione del gruppo;
b) l’accettazione di nuove adesioni di consiglieri nel corso della legislatura;
c) l’espulsione di consiglieri dal gruppo nel corso della legislatura;
d) il rendiconto e gli altri atti della gestione amministrativa previsti dalla normativa regionale e statale in materia.
3. La mancata approvazione e trasmissione del regolamento al Presidente del Consiglio entro i termini di cui al comma 1 comporta lo scioglimento del gruppo consiliare medesimo. Il gruppo è dichiarato sciolto con provvedimento dell’Ufficio di presidenza e i consiglieri che ne facevano parte, qualora entro cinque giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, sono iscritti al gruppo misto.
Art. 24 - Gruppo misto.
1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione tra maggioranza e minoranza, i consiglieri iscritti al gruppo misto dichiarano al Presidente del Consiglio la propria appartenenza alla maggioranza o alle minoranze.
2. I consiglieri appartenenti al gruppo misto possono chiedere all’Ufficio di presidenza del Consiglio di formare componenti politiche in seno al gruppo, senza che ciò comporti oneri organizzativi e finanziari aggiuntivi.
3. Ai consiglieri per ciascuna componente politica del gruppo misto è riconosciuta la facoltà di intervenire a titolo individuale, per non più di cinque minuti, nei dibattiti consiliari, nei casi in cui le disposizioni del presente Regolamento prevedano l’intervento del solo presidente di gruppo o di un solo consigliere per gruppo.
Art. 25 - Risorse per il funzionamento dei gruppi.
1. Il Consiglio regionale, tramite l’Ufficio di presidenza, assicura ai gruppi consiliari, tenuto conto della loro consistenza numerica, il personale e le risorse necessarie per il loro funzionamento, secondo quanto previsto dall’ articolo 42 dello Statuto e dalla disciplina regionale e statale in materia.

CAPO V - Commissioni consiliari

Art. 26 - Commissioni consiliari permanenti. (3) (4)
1. Le commissioni consiliari permanenti sono sei e hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:
Prima commissione: politiche istituzionali, ivi comprese le modifiche dello Statuto della Regione e del Regolamento del Consiglio; politiche dell’Unione europea e relazioni internazionali, ivi comprese la competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e la competenza referente sui progetti di legge regionale europea; politiche di bilancio e di programmazione;
Seconda commissione: politiche del territorio, ivi comprese le infrastrutture, i trasporti, i lavori pubblici, e dell’ambiente, ivi comprese la difesa del suolo, le cave, torbiere e miniere;
Terza commissione: politiche economiche, politiche agricole, politiche per la montagna, ivi comprese caccia e pesca, politiche forestali e dell’energia;
Quarta commissione: valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, ivi comprese le attività ispettive, l’attuazione delle politiche regionali, la coerenza degli atti con la programmazione; controllo sulla gestione del patrimonio regionale e degli enti regionali; vigilanza sulla destinazione dei finanziamenti erogati e sugli appalti; politiche per la promozione della legalità ivi comprese la prevenzione e il monitoraggio delle diverse forme di criminalità organizzata e mafiosa;( 5)
Quinta commissione: politiche socio-sanitarie;
Sesta commissione: politiche per la istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca; politiche per la cultura, ( 6) il turismo e lo sport.
Art. 27 - Composizione delle commissioni. (7)
1. Ciascun gruppo consiliare, entro cinque giorni dalla propria costituzione ovvero dal verificarsi di modifiche nella sua composizione, procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, alla designazione dei propri rappresentanti nelle commissioni permanenti.
2. Ciascun consigliere è assegnato a una commissione, fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6.
3. I consiglieri designati a far parte della Prima e della Quarta commissione possono essere componenti anche di altre due commissioni permanenti, ( 8) fatto salvo quanto disposto dal comma 6.
4. Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta e gli altri consiglieri componenti della Giunta regionale non possono fare parte delle commissioni.
5. Ciascun gruppo sostituisce i propri consiglieri che ricoprono le cariche di cui al comma 4 con altri consiglieri del proprio gruppo.
6. I gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore a quello delle commissioni permanenti sono autorizzati a designare uno stesso consigliere in tre ( 9) commissioni, oltre che nella Prima e nella Quarta, in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di commissioni, compatibilmente con la funzionalità dei lavori delle commissioni medesime.
7. Il Presidente del Consiglio, ricevute le designazioni di cui al comma 1, nomina i componenti di ciascuna commissione.
8. Qualora uno o più gruppi consiliari non abbiano provveduto alle designazioni di cui al comma 1 nei tempi previsti, il Presidente del Consiglio procede alle nomine di cui al comma 7, individuando in via sostitutiva e provvisoria i rappresentanti dei gruppi inadempienti e i voti ad essi attribuiti ai sensi dell’articolo 28, comma 2, in modo che in ciascuna commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i gruppi consiliari.
Art. 28 - Espressione dei voti e deleghe.
1. Ciascun gruppo consiliare esprime nelle singole commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al gruppo in Consiglio.
2. Nel caso di più consiglieri del medesimo gruppo designati nella stessa commissione, ciascun consigliere esprime i voti attribuitigli, in misura uguale, nella designazione di cui al comma 1 dell’articolo 27.
3. Il consigliere che per giustificati motivi non interviene alla seduta di una commissione di cui è componente può delegare a sostituirlo un consigliere del suo gruppo, anche se appartenente ad altra commissione.
4. Nessun consigliere può ricevere più di una delega per la medesima seduta di commissione.
5. Ogni consigliere può partecipare alle sedute di commissioni permanenti diverse da quelle alle quali appartiene, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto salvo i casi di cui al comma 3.
Art. 29 - Numero legale e deliberazioni.
1. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza di almeno tre consiglieri appartenenti alla commissione, che esprimano, anche mediante deleghe, la metà più uno dei voti complessivamente attribuiti nella commissione stessa.
2. Si presume che la commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il presidente, d’ufficio in occasione della prima votazione, o su richiesta di un consigliere, formulata prima dell’indizione di ogni altra votazione, dispone la verifica.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per un tempo non inferiore a dieci minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla terza mancanza consecutiva del numero legale.
4. Le commissioni deliberano con la maggioranza dei voti favorevoli rappresentati dai consiglieri presenti.
5. I consiglieri presenti in commissione che non partecipano a una votazione sono considerati astenuti, al pari di coloro che lo dichiarano, e si computano nel numero necessario per la legalità della seduta.
6. In caso di parità la proposta si intende non approvata.
7. In sede consultiva, il parere della commissione alla Giunta regionale, ad altra commissione o ad altro organo è favorevole qualora la proposta di tale parere raccolga la maggioranza di cui al comma 4 e si intende contrario qualora il numero dei voti contrari e degli astenuti sia pari o superiore a quello dei voti favorevoli.
8. Nelle commissioni permanenti le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo che il Regolamento o la legge dispongano diversamente.
9. Le votazioni a scrutinio palese si fanno per alzata di mano o mediante procedimento elettronico qualora i necessari dispositivi siano disponibili, con le stesse modalità previste dal Regolamento per le votazioni dell’Assemblea.
10. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il presidente, apprezzate le circostanze, può annullarla e disporne l’immediata rinnovazione.
11. Qualora almeno tre consiglieri presenti contestino, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la regolarità della votazione, il presidente è tenuto a disporne la rinnovazione.
12. Gli incidenti procedurali sono decisi per alzata di mano con la maggioranza di cui al comma 4.
Art. 30 - Costituzione delle commissioni.
1. Nella prima seduta della legislatura, ciascuna commissione, convocata dal Presidente del Consiglio regionale e dallo stesso presieduta sino all’elezione del presidente della commissione medesima, procede all’elezione della propria presidenza, composta da un presidente, un vicepresidente e un consigliere segretario, con tre votazioni separate a scrutinio segreto.
1 bis. La presidenza della Quarta commissione è affidata ad un componente di opposizione. A tal fine è eletto presidente della commissione il candidato, appartenente ad uno dei gruppi consiliari espressione delle opposizioni elettorali, che ha conseguito il maggior numero di voti. ( 10)
2. È eletto presidente della commissione il consigliere che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti attribuiti in commissione. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, il Presidente del Consiglio sospende la seduta per un tempo non inferiore a trenta minuti. Alla ripresa dei lavori, si procede ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza dei voti rappresentati dai presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, la commissione procede immediatamente al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti.
3. Con separate votazioni sono eletti il vicepresidente e il consigliere segretario della commissione.
4. In ogni caso il vicepresidente deve appartenere ad un gruppo di minoranza qualora il presidente appartenga ad un gruppo di maggioranza.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, sono proclamati eletti vicepresidente e consigliere segretario i consiglieri che in ciascuna elezione conseguono la maggioranza, anche se relativa, dei voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
Art. 31 - Rinnovo delle commissioni.
1. Le commissioni consiliari permanenti sono rinnovate dopo trenta mesi dalla loro costituzione e i loro componenti possono essere confermati.
2. Almeno trenta giorni prima dello scadere del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio invita i gruppi consiliari a provvedere al rinnovo delle designazioni di cui all’articolo 27 con gli stessi tempi e modalità.
3. Il Presidente del Consiglio procede alle nomine dei componenti delle commissioni rinnovate e alla convocazione delle stesse per l’elezione degli uffici di presidenza, con gli stessi tempi e modalità di cui agli articoli 27 e 30.
Art. 32 - Presidenza della commissione.
1. La presidenza della commissione, composta dal presidente, dal vicepresidente e dal consigliere segretario, programma i lavori e fissa l’ordine del giorno delle sedute, tenendo conto di quanto previsto all’ articolo 39 comma 5.
2. Il presidente convoca e presiede la commissione; convoca la presidenza della commissione e mantiene i rapporti con il Presidente del Consiglio e l’Ufficio di presidenza del Consiglio.
3. Il vicepresidente e il consigliere segretario collaborano con il presidente al buon andamento delle attività della commissione e delle sedute.
4. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento anche del vicepresidente la commissione è presieduta dal consigliere più anziano di età.
5. Il consigliere segretario sovrintende alla redazione del verbale e verifica il corretto svolgimento delle votazioni e il relativo esito. In caso di assenza del segretario, le sue funzioni sono svolte dal consigliere più giovane di età.
Art. 33 - Sedute delle commissioni e loro convocazione.
1. Ciascuna commissione discute e delibera soltanto su materie di propria competenza e su argomenti iscritti all’ordine del giorno, secondo le priorità stabilite in sede di programmazione dei lavori consiliari e inserite nel calendario del Consiglio regionale.
2. L’ordine del giorno reca esclusivamente gli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta.
3. Le commissioni si riuniscono in via ordinaria una o più volte la settimana, nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Convocazioni in giorni diversi da quelli stabiliti debbono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio.
4. La convocazione è disposta dal presidente della commissione con preavviso di almeno tre giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di ventiquattro ore.
5. L’atto di convocazione contiene l’ordine del giorno della riunione; contestualmente la relativa documentazione è messa a disposizione dei consiglieri.
6. Salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio, le commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è seduta dell’Assemblea.
7. Nei giorni nei quali vi è seduta del Consiglio regionale, qualora la convocazione della commissione si renda necessaria per l’espressione di un parere obbligatorio ai fini della continuazione dei lavori dell’Assemblea, la convocazione può essere fatta anche in aula dal Presidente del Consiglio regionale con preavviso di dieci minuti.
8. La convocazione della commissione può essere chiesta anche da un numero di componenti della stessa che, a norma dell’ articolo 28, commi 1 e 2, dispongano di almeno un quarto dei voti attribuiti in commissione. Se il presidente della commissione non vi provvede, la convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio entro un termine massimo di tre giorni.
9. Le commissioni, su autorizzazione del Presidente del Consiglio, possono riunirsi fuori della propria sede, quando ciò sia ritenuto necessario od opportuno, per lo svolgimento:
a) delle consultazioni previste dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi;
b) delle indagini necessarie per lo svolgimento delle funzioni d’inchiesta previste dall’ articolo 45, comma 1, dello Statuto.
10. Per esigenze di coordinamento con il lavoro di altre commissioni o dell’Assemblea, il Presidente del Consiglio può revocare le convocazioni già disposte.
Art. 34 - Processo verbale e resoconto integrale.
1. Delle sedute delle commissioni si redige il processo verbale e il resoconto integrale, che vengono approvati nella seduta successiva.
2. Il processo verbale, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni e le dichiarazioni fatte espressamente inserire a verbale da ciascun consigliere, è redatto dal responsabile del servizio di segreteria della commissione e sottoscritto dal presidente e dal consigliere segretario.
3. Il processo verbale è pubblicato sul sito internet del Consiglio.
Art. 35 - Pubblicità dei lavori delle commissioni.
1. La commissione decide, con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati dai suoi componenti, quali dei suoi lavori debbano rimanere segreti.
Art. 36 - Commissioni temporanee e speciali d’inchiesta.
1. Le commissioni temporanee e le commissioni speciali d’inchiesta, istituite rispettivamente ai sensi degli articoli 43, comma 4, e 45, comma 2, dello Statuto, regolano i propri lavori secondo le modalità previste dal presente capo.

CAPO VI - Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari

Art. 37 - Composizione della Conferenza.
1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è composta dai presidenti di gruppo designati ai sensi dell’ articolo 22, e dal Presidente del Consiglio, che la presiede.
2. Alle riunioni della Conferenza partecipano il Presidente della Giunta, o un assessore a ciò delegato, i membri dell’Ufficio di presidenza e, se invitati, i presidenti delle commissioni.
3. Alle riunioni della Conferenza partecipa, se nominato, il portavoce dell’opposizione di cui all’ articolo 47, comma 1, lettera h), dello Statuto.
4. In caso di impossibilità a partecipare, il presidente del gruppo consiliare è sostituito dal vicepresidente ovvero da altro consigliere dello stesso gruppo all’uopo designato.
5. I voti a disposizione di ciascun presidente di gruppo corrispondono ai voti spettanti in Consiglio al gruppo stesso. Il Presidente del Consiglio regionale, i membri dell’Ufficio di presidenza, il rappresentante della Giunta regionale, il portavoce dell’opposizione, qualora non sia presidente di gruppo, e i presidenti delle commissioni non votano.
Art. 38 - Convocazione della Conferenza.
1. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ogniqualvolta lo ritenga utile almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza, per programmare lo svolgimento delle attività e dei lavori del Consiglio, nonché per esaminare ogni altra questione riguardante l’organizzazione, il funzionamento e i procedimenti del Consiglio regionale.
2. La Conferenza è convocata, inoltre, su richiesta del Presidente della Giunta, o di uno o più presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a un quinto dei componenti del Consiglio.

TITOLO II - Programmazione dei lavori e procedimenti

CAPO I - Programmazione

Art. 39 - Programma dei lavori.
1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari approva il programma dei lavori del Consiglio, sulla base delle proposte della Giunta regionale e dei gruppi, relativo ad un periodo di tre mesi.
3. Le proposte della Giunta regionale e dei gruppi devono riferirsi a provvedimenti già assegnati alle commissioni consiliari e sono trasmesse al Presidente del Consiglio entro il giorno precedente a quello della riunione.
4. Il programma contiene l’elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare, con l’indicazione dell’ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l’esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.
5. Un quinto dei provvedimenti inseriti nel programma è riservato alle proposte delle minoranze.
6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nella Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio.
7. Il programma diviene definitivo dopo la comunicazione ai consiglieri.
Art. 40 - Calendario dei lavori.
1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari approva il calendario dei lavori del Consiglio, sulla base delle proposte della Giunta regionale e dei gruppi e nel rispetto del programma dei lavori.
2. Il calendario stabilisce per un periodo di un mese le date delle sedute consiliari in cui si prevede la trattazione degli argomenti inseriti nel programma, con l’indicazione del tempo da dedicare in assemblea a ciascuno di essi in rapporto alla loro complessità e al relativo rilievo politico-istituzionale, nonché con esplicita indicazione della data di inizio della trattazione.
3. Un quinto dei provvedimenti inseriti nel calendario è riservato alle proposte delle minoranze.
4. Il calendario è approvato con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nella Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari non si raggiunga tale maggioranza, il calendario è predisposto dal Presidente del Consiglio.
5. Il calendario è redatto in modo da garantire l’esaurimento dei punti.
Art. 41 - Inserimenti obbligatori e modifiche al programma e al calendario dei lavori.
1. Per l’esame e l’approvazione di eventuali proposte di modifica al programma e al calendario definitivi, richieste dalla Giunta regionale o da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, si applicano le procedure e le modalità previste per la loro approvazione dall’articolo 40.
2. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, il Presidente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, può inserire nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, garantendo comunque il rispetto del calendario, stabilendo, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.
3. Sono in ogni caso inseriti dal Presidente nel programma e nel calendario i provvedimenti da trattare per obbligo derivante da disposizione di legge o di Regolamento.
Art. 42 - Programmazione dell’attività delle commissioni.
1. Le commissioni organizzano i propri lavori sulla base di programmi predisposti dalle rispettive presidenze in modo da assicurare in via prioritaria l’esame dei progetti di legge e degli altri affari assegnati e contenuti nel programma di cui all’ articolo 39.
2. Le relazioni delle commissioni sui progetti di legge e sugli altri provvedimenti inseriti nel programma dei lavori consiliari devono essere presentate entro sessanta giorni dall’adozione del programma, salvo che in sede di programmazione sia stato stabilito un termine diverso.
3. Le commissioni possono altresì procedere all’esame di altri affari loro assegnati e non inseriti nella programmazione e trasmetterli al Presidente del Consiglio regionale.
4. Qualora la competente commissione non abbia concluso il procedimento istruttorio nel rispetto del termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale, su richiesta del proponente o di almeno dieci consiglieri, iscrive l’argomento all’ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
5. Nel caso di cui al comma 4, l’Assemblea esamina i provvedimenti nel testo inizialmente assegnato alla commissione. Per i tempi di discussione si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 93, commi 1 e 2. Svolge le funzioni di relatore il presidente della commissione, ovvero, in caso di impedimento, il vicepresidente o altro consigliere incaricato dalla presidenza della commissione o, in caso di inerzia di questa, dal Presidente del Consiglio; svolge le funzioni di correlatore il proponente.
Art. 43 - Durata della discussione.
1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto del calendario, determina il tempo complessivo, che, salvo diversa determinazione assunta all’unanimità dalla Conferenza, non può essere inferiore al tempo di cui al comma 6, per la trattazione dei progetti di legge e delle proposte di provvedimento in materia tributaria, di bilancio, finanziaria e di programmazione, individuando i tempi per gli interventi dei relatori e della Giunta, nonché per lo svolgimento di richiami al Regolamento, e ripartendone il resto tra i gruppi.
2. Il tempo da ripartire è suddiviso tra i gruppi, per quattro decimi in misura eguale e per sei decimi in misura proporzionale alla consistenza degli stessi. Tempo aggiuntivo è riservato agli interventi che i consiglieri chiedono di svolgere a titolo individuale, comunicandolo prima dell’inizio della discussione. A ciascun intervento a titolo individuale è assegnato un tempo aggiuntivo di cinque minuti.
3. La Conferenza decide con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, il Presidente del Consiglio decide nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
4. La Conferenza, con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti del Consiglio, può determinare, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, il tempo per la trattazione anche di progetti di legge e proposte di provvedimento diversi da quelli di cui al comma 1.
5. Ciascun presidente di gruppo consiliare può chiedere, per non più di una volta nel corso della legislatura, per un provvedimento ritenuto di particolare rilievo, tra quelli di cui al comma 4, che non si provveda alla determinazione del tempo complessivo e alla sua successiva ripartizione tra i gruppi, a norma del presente articolo. Il Presidente del Consiglio è tenuto a concedere tale deroga e in tale caso si applicano per la durata degli interventi le disposizioni di cui all’ articolo 93, commi 1 e 2.
6. Per i provvedimenti diversi da quelli di cui ai commi 1, 4 e 5, dopo trenta ore di lavoro d’aula dall’inizio della trattazione di un argomento, su richiesta di un quinto dei consiglieri, la Conferenza determina, a norma del presente articolo, il tempo complessivo per la conclusione dell’argomento, tenendo conto anche del numero degli emendamenti presentati e ammessi. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio decide nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.
7. Nella determinazione del tempo di cui al comma 6, è comunque garantita ai primi firmatari, per non più di due ore complessive, l’illustrazione degli emendamenti presentati, ammessi e non ancora esaminati, ai sensi dell’articolo 102, comma 6. Tale tempo è ripartito in ragione del numero di emendamenti che a ciascun consigliere restano da illustrare; in tale caso la seduta del Consiglio regionale non può durare più di dieci ore nell’arco della stessa giornata.
8. Nel caso in cui siano presentati emendamenti ai sensi dell’articolo 102, comma 5, il tempo complessivo fissato per la trattazione dell’argomento è rideterminato e ripartito osservando i criteri di cui al presente articolo.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti di approvazione o modifica dello Statuto, del Regolamento del Consiglio e della legge elettorale regionale.

CAPO II - Iniziativa delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti

Art. 44 - Presentazione, assegnazione e distribuzione dei progetti di legge o di regolamento e delle proposte di provvedimento.
1. L’iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali si esercita mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di progetti, redatti in articoli e corredati da una relazione che ne illustri contenuto e finalità.
2. Sono disegni di legge i progetti presentati dalla Giunta regionale; sono proposte di legge tutti gli altri progetti.
3. L’iniziativa di altri provvedimenti consiliari si esercita mediante presentazione al Presidente del Consiglio di idonee proposte corredate da relazione.
4. Per proponente del progetto di legge o di regolamento e della proposta di provvedimento di iniziativa consiliare si intende il primo consigliere firmatario.
5. Il Presidente assegna i progetti di legge o di regolamento e le proposte di provvedimento alla commissione competente, secondo quanto previsto dall’articolo 26.
Art. 45 - Improcedibilità delle proposte di legge prive di copertura finanziaria.
1. Il Presidente del Consiglio regionale richiede il parere della Prima commissione allorquando una proposta di legge, per le disposizioni contenute nel testo del proponente o per le modifiche che si intendessero ad esse apportare, implichi nuovi o maggiori oneri finanziari.
2. In caso di parere negativo della Prima commissione ai sensi del comma 1, ovvero qualora il testo non sia stato riformulato sulla base delle condizioni formulate nel parere stesso, il Presidente del Consiglio regionale ne dichiara l’improcedibilità.
Art. 46 - Ammissibilità delle proposte di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali.
1. Sull’ammissibilità di una proposta di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali decide il Presidente del Consiglio.
Art. 47 - Improcedibilità.
1. Un progetto di legge respinto dal Consiglio non può essere ripresentato, nell’ambito della stessa legislatura, se non dopo un anno dalla precedente votazione.

CAPO III - Attività delle commissioni consiliari

Art. 48 - Riunione delle commissioni nelle diverse sedi.
1. Le commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
a) in sede referente, per l’esame degli argomenti sui quali devono riferire all’Assemblea;
b) in sede redigente, per l’esame dei progetti di legge o di regolamento nei casi di cui all’ articolo 21, comma 3, dello Statuto;
c) in sede consultiva, per esprimere pareri sugli argomenti assegnati ad altre commissioni e su atti di competenza della Giunta regionale;
d) per l’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all’ articolo 52 e per la trattazione degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo di cui al titolo IV, capi II e III;
e) per lo svolgimento delle consultazioni, delle audizioni e delle attività conoscitive di cui al titolo II, capo IV;
2. Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio di propria iniziativa relazioni e risoluzioni, chiedendo al Presidente del Consiglio che siano iscritte all’ordine del giorno per la discussione in Assemblea, nonché di riunirsi per l’esame di affari che non richiedono relazioni al Consiglio o di cui ritengono opportuna la trattazione.
3. Ai fini di cui al comma 2, ciascun consigliere può presentare in commissione proposte di risoluzione dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti di competenza della commissione.
Art. 49 - Sede referente.
1. Su ciascun progetto di legge o di regolamento e su ciascuna proposta di provvedimento è svolto preliminarmente un dibattito di ordine generale, al quale, quando si tratta di un testo articolato, segue l’esame dei singoli articoli. Il dibattito di ordine generale è introdotto dal presidente della commissione ovvero da un consigliere indicato dalla presidenza della commissione.
2. Dopo il dibattito di ordine generale, la commissione può nominare un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione delle minoranze, al quale affida l’ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo da sottoporre al Consiglio.
3. Ciascun consigliere può trasmettere emendamenti alla commissione referente e chiedere, o essere richiesto, di poterli illustrare.
4. Le relazioni, con il testo del progetto di legge o di regolamento o della proposta di provvedimento approvato dalla commissione e proposto all’approvazione del Consiglio, unitamente a ogni altra eventuale documentazione, sono tempestivamente trasmessi al Presidente del Consiglio, il quale ne dispone la distribuzione ai consiglieri e provvede all’iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno del Consiglio, tenuto conto del calendario di cui all’ articolo 40. Tutta la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria in commissione è tenuta a disposizione dei consiglieri sino alla conclusione dell’esame in Assemblea.
Art. 50 - Sede redigente.
1. Salve le eccezioni previste dall’ articolo 21, comma 4, dello Statuto, e i progetti di legge relativi ai piani pluriennali di programmazione economica e socio-sanitaria e di pianificazione urbanistica e territoriale, il Presidente del Consiglio, su richiesta della commissione competente approvata a maggioranza dei voti attribuiti in commissione e comunicata a tutti i consiglieri, iscrive all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’Assemblea le proposte di trasferimento dalla sede referente alla sede redigente di progetti di legge e di regolamento, rimanendo riservata all’Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, con preclusione di emendamenti.
2. La proposta di trasferimento in sede redigente è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio. La proposta non è sottoposta all’approvazione del Consiglio qualora almeno un quinto dei componenti del Consiglio comunichi al Presidente del Consiglio, anche in corso di seduta, l’opposizione al deferimento proposto dalla commissione competente, secondo quanto disposto dall’ articolo 21, comma 3, dello Statuto.
3. L’Assemblea può stabilire, all’atto del trasferimento, con apposito ordine del giorno, criteri informatori per la formulazione del testo degli articoli e termini per la conclusione dei lavori della commissione.
4. Fino al momento della votazione finale da parte della commissione competente, il Presidente del Consiglio sospende l’esame redigente e dispone la continuazione dei lavori in sede referente se almeno un quinto dei componenti del Consiglio gli richiede che il progetto di legge o di regolamento sia assoggettato alla procedura ordinaria di esame.
5. Nel procedimento in sede redigente si osservano le medesime norme del procedimento in sede referente in quanto compatibili.
6. Nei casi di sedute in sede redigente è assicurata la pubblicità dei lavori della commissione, anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.
Art. 51 - Sede consultiva.
1. Il Presidente del Consiglio può disporre che su un progetto di legge o di regolamento o su una proposta di provvedimento assegnato a una commissione sia espresso il parere di un’altra commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di quest’ultima.
2. Se una commissione, su un progetto di legge o di regolamento o su una proposta di provvedimento a essa assegnato, ritiene utile acquisire il parere di un’altra commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, può richiederlo prima di deliberare in merito, informandone il Presidente del Consiglio.
3. Se una commissione ritiene utile esprimere un parere su un progetto di legge o di regolamento o su una proposta di provvedimento assegnato ad altra commissione, ne fa domanda al Presidente del Consiglio che decide in merito.
4. La commissione consultata e la commissione competente per il merito possono effettuare, d’intesa fra loro, riunioni congiunte. La commissione consultata può partecipare alle consultazioni, alle indagini conoscitive e ai sopralluoghi disposti dalla commissione referente.
5. I pareri di cui ai commi da 1 a 4 sono espressi nel termine di quindici giorni per i progetti di legge o di regolamento e di sette giorni per ogni altro oggetto. La commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la commissione alla quale è destinato.
6. Il parere espresso è allegato alla relazione alla Assemblea o menzionato nella relazione medesima quando sia stato illustrato oralmente.
7. Quando la Giunta regionale è tenuta per legge a richiedere un parere alle commissioni consiliari in ordine a provvedimenti amministrativi di propria competenza, la relativa proposta di deliberazione è inoltrata al Presidente del Consiglio che la assegna alla commissione competente per materia, al fine dell’iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta utile.
8. Il parere è reso entro i termini stabiliti dalla legge ed è comunicato dal presidente della commissione al Presidente della Giunta, dandone informazione al Presidente del Consiglio.
Art. 52 - Funzioni di vigilanza e controllo.
1. Il Presidente del Consiglio assegna alle commissioni competenti per materia le rendicontazioni, le relazioni, i bilanci e ogni altra documentazione per la quale la legge prevede la trasmissione al Consiglio da parte di società, enti e strutture della Regione, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui agli articoli 23 e articolo 33 dello Statuto.
2. Al termine dell’esame, la commissione può esprimere valutazioni e osservazioni direttamente al soggetto interessato, dandone informazione al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio, ovvero disporre una relazione all’Assemblea, anche integrata con una proposta di risoluzione qualora intenda proporre indirizzi e orientamenti.
Art. 53 - Funzioni d’inchiesta.
1. L’Assemblea può affidare alle commissioni consiliari permanenti funzioni d’inchiesta ai sensi dell’ articolo 45, comma 1, dello Statuto, anche su proposta della commissione competente per materia.
2. Le commissioni quando procedono a una inchiesta ne predispongono il programma organizzativo e finanziario e lo sottopongono all’approvazione dell’Ufficio di presidenza.
3. Le sedute dedicate allo svolgimento dell’inchiesta possono tenersi, quando sia necessario od opportuno, fuori dalla sede del Consiglio regionale.
4. I documenti raccolti restano depositati presso la segreteria della commissione, dove ciascun commissario può esaminarli e ottenerne una copia.
5. Compiuta l’indagine, la commissione approva una relazione conclusiva. Sono sempre ammesse relazioni di minoranza.
6. Le relazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio, il quale ne cura la distribuzione ai consiglieri e, se richiesto dalla commissione, iscrive l’argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle commissioni speciali d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 45, comma 2, dello Statuto.
Art. 54 - Acquisizione di informazioni.
1. Le commissioni nelle materie di loro competenza si procurano informazioni, atti e documenti e convocano i funzionari della Regione o degli enti, aziende o agenzie da essa dipendenti, secondo quanto previsto dall’ articolo 44 dello Statuto.
2. Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno diritto e, se richiesti, l’obbligo di partecipare, anche con l’assistenza di esperti, ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.
3. La Giunta regionale può chiedere che le commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni, e gli assessori possono sempre chiedere di essere sentiti.
4. Alle sedute delle commissioni, oltre ai funzionari della segreteria, assistono di norma i funzionari degli uffici legislativi.
5. Le commissioni possono avvalersi della collaborazione di esperti, con le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.

CAPO IV - Partecipazione e informazione dei cittadini

Art. 55 - Oggetto della partecipazione.
1. In attuazione degli articoli 9, 21 e 44 dello Statuto, il Consiglio regionale garantisce la partecipazione di tutti i cittadini, singoli e associati, all’esercizio della funzione legislativa, di programmazione e amministrativa di carattere generale della Regione.
2. La partecipazione ai processi di determinazione delle scelte legislative e amministrative ha per oggetto, in particolare:
a) i progetti di legge e di regolamento regionali;
b) le proposte di piani e programmi regionali;
c) le proposte di provvedimenti amministrativi di carattere generale.
Art. 56 - Attività di informazione.
1. L’informazione ai cittadini è assicurata dal Consiglio regionale, anche su iniziativa dei gruppi, mediante, in particolare:
a) la pubblicazione di tutti i progetti di legge, di regolamento, nonché di tutte le proposte di piani, programmi e atti amministrativi di competenza dell’Assemblea sul sito internet del Consiglio;
b) la diffusione ai mezzi di comunicazione di informazioni sui processi decisionali in corso nelle commissioni consiliari e nell’Assemblea;
c) l’organizzazione di convegni e conferenze, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza.
Art. 57 - Modalità della partecipazione.
1. La partecipazione dei cittadini singoli e associati, fermo restando il potere di iniziativa popolare per leggi e regolamenti di cui all’ articolo 20 dello Statuto, disciplinato con legge regionale, si esplica mediante:
a) la presentazione da parte dei cittadini, singoli o associati, di pareri e proposte di modifica, per collaborare alla formazione di provvedimenti legislativi;
b) la consultazione obbligatoria dei soggetti che si siano avvalsi del diritto di cui alla lettera a), allorché ne faccia richiesta un numero di componenti la competente commissione consiliare che rappresentino un quarto dei voti attribuiti in commissione;
c) la consultazione di enti, associazioni e organizzazioni in tutti gli altri casi in cui è prevista come obbligatoria dalla legge regionale;
d) la consultazione di cittadini, singoli o associati tutte le volte in cui è ritenuta opportuna dalle commissioni consiliari, al fine di acquisire elementi utili alle loro attività.
Art. 58 - Forma delle consultazioni.
1. Le consultazioni di cui all’articolo 57 possono essere effettuate in forma di:
a) audizione diretta;
b) invito a esprimere per iscritto sul progetto o sulla proposta, entro un termine determinato, pareri e proposte;
c) forum e altre forme di e-democracy, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
2. Le consultazioni di cui all’articolo 57, comma 1, lettere b) e c), sono effettuate nella forma dell’audizione diretta. Negli altri casi la scelta della forma è rimessa alla decisione della commissione consiliare che effettua la consultazione.
3. L’invito per le consultazioni è diramato dal presidente della commissione consiliare competente.
4. Qualora la consultazione si svolga per audizione diretta l’invito è trasmesso almeno sette giorni prima della data fissata.
5. Gli enti con personalità giuridica partecipano all’audizione a mezzo dei loro organi rappresentativi o a mezzo di persone da questi delegate. Le altre organizzazioni e le associazioni prive di personalità giuridica partecipano a mezzo delle persone alle quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o a mezzo di persona da queste delegata.
Art. 59 - Conferenza regionale sulle politiche dell’economia e del lavoro.
1. In attuazione delle disposizioni di cui all’ articolo 22 dello Statuto è periodicamente convocata una Conferenza regionale sulle politiche dell’economia e del lavoro, quale strumento permanente di consultazione, analisi e indirizzo.
2. La Conferenza ha compiti di studio, di analisi, di monitoraggio delle dinamiche economiche che caratterizzano i fattori della competitività a livello regionale. La conferenza, avvalendosi anche delle strutture e agenzie regionali, formula al Consiglio regionale proposte di indirizzi e linee programmatiche in tema di strumenti e risorse a favore delle imprese e dell’occupazione.
3. La Conferenza presenta alle commissioni consiliari competenti le proprie osservazioni e proposte sui progetti di legge, regolamento, piani, programmi e provvedimenti amministrativi di carattere generale riguardanti le politiche dell’economia e del lavoro entro quindici giorni dalla loro pubblicazione nel sito internet del Consiglio regionale.
4. La Conferenza è composta da:
a) le organizzazioni maggiormente rappresentative degli interessi economici e del lavoro della Regione, individuate con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, sentite le commissioni consiliari competenti;
b) i componenti delle commissioni consiliari competenti;
c) i componenti della Giunta regionale competenti.
5. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare di volta in volta in relazione ai temi da trattare rappresentanti di altri enti e organizzazioni o tecnici ed esperti. La decisione in merito spetta al Presidente.
6. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un componente dell’Ufficio di presidenza da esso delegato.
Art. 60 - Petizioni.
1. Chiunque può inviare petizioni al Consiglio per chiedere provvedimenti legislativi sulle materie di competenza regionale, o per esporre comuni necessità riguardanti la Regione.
2. Le petizioni, previamente vagliate dall’Ufficio di presidenza, sono trasmesse alle commissioni competenti per materia, le quali, ove abbiano all’esame progetti di legge o proposte di provvedimento sullo stesso argomento, discutono congiuntamente le petizioni stesse.
3. Le commissioni possono riferirne al Consiglio.

CAPO V - Lavori delle commissioni

Art. 61 - Assegnazioni alle commissioni e conflitti di competenza.
1. I progetti di legge o di regolamento, le proposte di provvedimento e in generale ogni argomento su cui sia richiesta una relazione al Consiglio regionale, sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla commissione competente o con competenza prevalente o alle commissioni da lui ritenute ugualmente competenti, secondo quanto stabilito dall’ articolo 44.
2. Se una commissione ritiene che un progetto o una proposta assegnati al suo esame non rientri nella sua competenza, oppure ritiene che appartenga alla sua competenza un argomento assegnato in sede referente all’esame di altra commissione, ne informa per gli opportuni provvedimenti il Presidente del Consiglio, che decide sentito l’Ufficio di presidenza.
Art. 62 - Lavori e decisioni delle commissioni.
1. Qualora il proponente del progetto di legge o di regolamento e della proposta di provvedimento di iniziativa consiliare non faccia parte della commissione referente, il presidente della commissione lo invita a partecipare ai relativi lavori.
2. Tutte le decisioni della commissione in ordine alle modalità dei propri lavori e dell’esame di progetti, proposte e ogni altro argomento assegnato sono adottate con la maggioranza di cui all’ articolo 29, comma 4.
Art. 63 - Esame abbinato.
1. Se all’esame della commissione referente si trovano contemporaneamente progetti di legge o di regolamento o proposte di provvedimento, a giudizio della stessa, espresso con la maggioranza di cui all’ articolo 29, comma 4, analoghi o vertenti su oggetto medesimo, l’esame è abbinato.
2. Non si procede ad abbinamento qualora sia già iniziato l’esame dell’articolato del progetto ovvero del testo della proposta da proporre all’approvazione del Consiglio.
3. Al termine dell’esame preliminare dei progetti o delle proposte abbinati la commissione procede alla scelta del testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.
Art. 64 - Sedute congiunte in sede referente e redigente.
1. In caso di assegnazione, ai sensi dell’ articolo 44, comma 5, da parte del Presidente del Consiglio di un progetto o di una proposta e in generale di un argomento a più commissioni da lui ritenute ugualmente competenti in sede referente o redigente si procede all’esame in sedute congiunte.
2. La convocazione delle sedute è fatta congiuntamente dai presidenti delle commissioni interessate e le sedute sono presiedute alternativamente dai presidenti.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri appartenenti alle commissioni, che esprimano, anche mediante deleghe, la metà più uno dei voti complessivamente attribuiti nelle commissioni stesse.
4. Le commissioni congiunte deliberano unitariamente con la maggioranza dei voti favorevoli rappresentati dai consiglieri presenti.
Art. 65 - Sedute congiunte in sede consultiva.
1. Nel caso di seduta congiunta in sede consultiva di due o più commissioni, la convocazione è fatta, d’intesa tra loro, dai presidenti di ciascuna commissione.
2. Il numero legale e la maggioranza richiesta per deliberare si computano singolarmente per ciascuna commissione.
Art. 66 - Parere obbligatorio della Prima commissione.
1. Ciascuna commissione ha l’obbligo di acquisire il parere della Prima commissione sulla compatibilità dei progetti di legge con il diritto dell’Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti e ogni qualvolta il progetto di legge implichi entrate o spese. Il parere deve essere acquisito sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni apportate, prima del voto finale. Tale parere è dato per iscritto.
2. Qualora entro venti giorni dall’assegnazione del progetto di legge la Prima commissione non abbia risposto, si intende che non abbia trovato nulla da eccepire.
Art. 67 - Termini per le relazioni al Consiglio.
1. Le relazioni delle commissioni concernenti i progetti di legge o di regolamento, le proposte di provvedimento e in generale ogni argomento su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, salvo il caso previsto dall’ articolo 20, comma 6, dello Statuto, sono presentate all’assemblea entro dieci giorni dall’approvazione in commissione e comunque almeno quarantotto ore prima dell’ora fissata per la seduta del Consiglio nella quale è prevista la trattazione dell’atto.
2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, i relatori perdono la facoltà di leggere la relazione.
Art. 68 - Nomina dei relatori.
1. Per ogni progetto di legge o di regolamento, nonché per ogni proposta di provvedimento amministrativo e in generale per ogni argomento su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, al termine dei lavori, la commissione, o le commissioni congiuntamente nel caso di cui all’ articolo 64, designano un relatore e, ove richiesto, un correlatore, che riferiscono in Consiglio.
2. In caso di voto non unanime, il correlatore è individuato tra coloro che non hanno espresso voto favorevole.
Art. 69 - Esame del bilancio.
1. I progetti di bilancio e di legge finanziaria della Regione sono sottoposti all’esame delle commissioni permanenti che riferiscono, entro quindici giorni dall’assegnazione, alla Prima commissione nelle materie di loro competenza.
2. Entro trenta giorni dall’assegnazione, la Prima commissione presenta la relazione al Consiglio.
3. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 2, i progetti di bilancio e di legge finanziaria sono iscritti all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discussi nel testo presentato. In tale caso relatore e correlatore sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

TITOLO III - Lavori dell’Assemblea

CAPO I - Svolgimento delle sedute

Art. 70 - Convocazione del Consiglio.
1. Il Consiglio regionale si riunisce di norma nella propria sede; può riunirsi fuori dalla propria sede per decisione presa dall’Ufficio di presidenza all’unanimità dei suoi componenti o su deliberazione del Consiglio approvata a maggioranza dei componenti.
2. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria o straordinaria, secondo quanto previsto dall’ articolo 49 dello Statuto.
3. Quando la convocazione sia richiesta dal Presidente della Giunta o da un quarto dei consiglieri, il Presidente del Consiglio dispone la convocazione entro cinque giorni dalla richiesta in modo che la seduta abbia luogo non oltre quindici giorni dalla richiesta medesima.
4. Qualora il Presidente del Consiglio non disponga la convocazione nel termine di cui al comma 3, la convocazione è disposta, entro cinque giorni, dal vicepresidente di cui all’ articolo 15, comma 2, e, in caso di sua inadempienza o assenza dall’altro vicepresidente.
5. Qualora la convocazione non sia disposta ai sensi dei commi 3 e 4, il Consiglio si riunisce di diritto, ai sensi dell’ articolo 49, comma 3, secondo periodo, dello Statuto, alle ore dodici del quinto giorno non festivo immediatamente successivo allo scadere del termine di cui al comma 3; l’avviso di convocazione è diramato dal Segretario generale.
Art. 71 - Ordine del giorno del Consiglio.
1. Il Presidente del Consiglio pone all’ordine del giorno delle sedute consiliari tutti gli argomenti per i quali si sia conclusa la fase istruttoria, nel rispetto del programma e del calendario approvati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
2. Il Consiglio in corso di seduta, può deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri di proseguire i lavori oltre la mezzanotte. Sulla richiesta di proseguimento possono parlare un oratore a favore e uno contro, ciascuno per non più di tre minuti.
3. Il Consiglio tratta tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Può deliberare di aggiornare la seduta ad altra data per proseguire i lavori sino a esaurimento dell’ordine del giorno; in tale caso i lavori non possono proseguire oltre la mezzanotte.
4. I testi dei progetti e delle proposte licenziati dalle commissioni in sede referente, con l’attestazione dell’esito della votazione in tale sede conseguita sono distribuiti ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta consiliare. In caso di convocazione del Consiglio con la procedura d’urgenza di cui all’ articolo 49, comma 2, dello Statuto il termine non può essere ridotto a meno di quarantotto ore.
5. Il termine di cui al comma 4, secondo periodo, può essere ulteriormente ridotto solo nel caso non vi sia opposizione da parte di alcun gruppo consiliare.
6. Il Consiglio non può discutere, né deliberare su argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
7. Eventuali variazioni in corso di seduta dell’ordine di discussione degli argomenti calendarizzati, nonché dei tempi assegnati a ciascun gruppo in caso di contingentamento, possono essere apportate con le stesse modalità di cui all’ articolo 40.
Art. 72 - Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta.
1. Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta o un componente della Giunta da lui delegato possono fare comunicazioni all’Assemblea in ogni momento della seduta consiliare su argomenti non iscritti all’ordine del giorno. La durata di tali comunicazioni non può superare di norma i venti minuti, salva diversa decisione del Presidente del Consiglio.
2. Qualora vi sia richiesta di discussione su tali comunicazioni si provvede alla relativa iscrizione all’ordine del giorno della seduta successiva, salvo diverso avviso dell’assemblea che può deliberare di procedere immediatamente alla discussione. Sulla richiesta di discussione immediata possono parlare un oratore a favore e uno contro, ciascuno per non più di tre minuti. La durata degli interventi è stabilita dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
3. La discussione può chiudersi con una risoluzione.
Art. 73 - Sedute pubbliche e segrete.
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il Consiglio si riunisce in seduta segreta quando vi sia la richiesta del Presidente del Consiglio, sentito l’Ufficio di presidenza, o di almeno dieci consiglieri o quando si tratti di questioni riguardanti persone.
Art. 74 - Ammissione del pubblico.
1. Nessuna persona estranea al Consiglio e ai servizi relativi può introdursi nella sede ove siedono i consiglieri.
2. Il pubblico può assistere alle sedute; qualora lo ritenga opportuno, l’Ufficio di presidenza può disciplinare l’ammissione del pubblico mediante apposito invito. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
3. I commessi sono incaricati di vigilare sulla osservanza dei regolamenti e di provvedere, su ordine del Presidente, all’allontanamento di chiunque abbia turbato l’ordine.
4. Il Presidente, nel caso di disordini, può altresì ordinare lo sgombero dei settori riservati al pubblico.
Art. 75 - Apertura e chiusura della seduta.
1. Il Presidente apre la seduta; la chiude annunciando il giorno e l’ora della seduta seguente o l’eventuale convocazione a domicilio.
2. La seduta inizia con l’approvazione del processo verbale.
Art. 76 - Congedi.
1. Nessun consigliere può astenersi dall’intervenire alla seduta se non abbia ottenuto congedo.
2. I congedi possono essere richiesti al Presidente del Consiglio per i seguenti motivi:
a) malattia o gravi motivi di famiglia;
b) missione per conto del Consiglio o della Giunta o altri motivi istituzionali;
c) motivato impedimento.
3. Le cause di cui al comma 2, lettera a) e c), sono documentate mediante autocertificazione del consigliere, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
4. La missioni e i motivi istituzionali di cui al comma 2, lettera b), sono documentate esclusivamente mediante attestazione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio.
5. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all’annuncio dato dal Presidente del Consiglio all’inizio della seduta. Nel caso di opposizione, il Consiglio delibera senza discussione.
6. I nomi dei consiglieri che non partecipano a oltre tre sedute consecutive del Consiglio, senza aver ottenuto regolare congedo, sono annunciati dal Presidente del Consiglio in assemblea. Il Presidente, nei casi più gravi, può richiedere all’assemblea di deliberare che i nomi degli assenti siano pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel sito internet del Consiglio.
7. Lo stesso obbligo di partecipazione e le modalità per ottenere il congedo si applicano anche per le sedute delle commissioni consiliari, intendendosi sostituiti il presidente della commissione al Presidente del Consiglio e la commissione competente al Consiglio stesso.
Art. 77 - Posti riservati in aula.
1. Nell’aula consiliare vi sono posti riservati al Presidente del Consiglio regionale, agli altri componenti dell’Ufficio di presidenza, al Presidente della Giunta regionale, agli assessori e ai consiglieri regionali.
Art. 78 - Diritto di parola.
1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.
Art. 79 - Richiami all’ordine e censure ai consiglieri.
1. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba con il suo contegno la libertà della discussione e l’ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo.
2. Dopo il secondo richiamo all’ordine, avvenuto nella stessa seduta, o qualora un consigliere provochi tumulti o disordini, o trascenda a vie di fatto, il Presidente può espellere il consigliere dall’aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, deliberarne la censura. La censura comporta, oltre all’esclusione immediata dall’aula, l’interdizione a partecipare ai lavori del Consiglio e delle commissioni per un termine da due a cinque giorni.
3. Se il consigliere si rifiuta di ottemperare all’invito del Presidente a lasciare l’aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai consiglieri segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
4. Ove il consigliere censurato tenti di rientrare nell’aula prima che sia trascorso il termine prescritto, la durata dell’esclusione è raddoppiata.
5. Per i fatti di eccezionale gravità che si svolgono nell’ambito della sede del Consiglio, ma fuori dell’aula consiliare, il Presidente, sentito l’Ufficio di presidenza, può proporre all’assemblea le sanzioni di cui al comma 2.
Art. 80 - Tumulto in aula.
1. Qualora sorga tumulto in aula e nonostante il richiamo del Presidente il tumulto continui, il Presidente sospende la seduta o, secondo l’opportunità, la scioglie.
2. In quest’ultimo caso, salvo diversa disposizione del Presidente, il Consiglio s’intende convocato a domicilio.
Art. 81 - Poteri di polizia.
1. I poteri di polizia del Consiglio spettano al Consiglio stesso e sono esercitati a suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari.
2. La forza pubblica non può entrare nella sede del Consiglio regionale se non autorizzata dal Presidente.
3. Essa non può entrare nell’aula consiliare, se non dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta e sempre dietro richiesta del Presidente.
Art. 82 - Denuncia per oltraggio.
1. In caso di oltraggio fatto al Consiglio o a qualunque dei suoi membri nell’esercizio delle loro funzioni, il Presidente provvede a denunciare l’autore all’autorità giudiziaria competente.
Art. 83 - Processo verbale e resoconti.
1. Salvo quanto disposto dai commi 5 e 6, di ogni seduta del Consiglio si redige, a cura dei competenti uffici consiliari, il processo verbale.
2. Il processo verbale, che attesta soltanto la formazione delle deliberazioni e degli atti del Consiglio, si intende approvato se, all’inizio della seduta successiva alla distribuzione del testo, nessuno chiede di fare osservazioni; occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola, se non a chi intenda proporvi una rettifica o chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale. L’intervento non può superare i tre minuti.
4. Il processo verbale, dopo l’approvazione, è sottoscritto dal Presidente e da uno dei consiglieri segretari, è raccolto e conservato nell’archivio del Consiglio e pubblicato nel sito internet del Consiglio. Qualora, in sede di approvazione, siano state apportate rettifiche al processo verbale, ai consiglieri è distribuito il nuovo testo approvato.
5. Il processo verbale delle sedute segrete è redatto dai consiglieri segretari.
6. Il Consiglio può, tuttavia, deliberare che non vi sia processo verbale della seduta segreta.
7. Di ogni seduta pubblica è, altresì, redatto il resoconto integrale consistente nella trascrizione di tutti gli atti e interventi, effettuata con l’ausilio della registrazione su supporto magnetico o di altre metodiche. Il resoconto è raccolto e conservato nell’archivio del Consiglio e pubblicato nel sito internet dello stesso.

CAPO II - Numero legale, deliberazioni e votazioni

Art. 84 - Legalità delle sedute. (11)
1. I lavori del Consiglio si svolgono con qualsiasi numero di consiglieri presenti. Il Presidente verifica, di propria iniziativa o su richiesta, l’esistenza del numero legale, quando il Consiglio stia per procedere a votazioni che non riguardino il processo verbale o questioni procedurali.
2. Il Consiglio è in numero legale quando sia presente la maggioranza dei componenti, esclusi dal computo i consiglieri posti in congedo ai sensi dell’articolo 76, salvi i casi in cui sia prevista espressamente dallo Statuto la presenza di un maggior numero di consiglieri.
3. Agli effetti di cui al comma 2, i consiglieri sono considerati in congedo entro il numero massimo di un decimo ( 12) dei componenti.
4. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta, con un intervallo di tempo non minore di dieci minuti e non superiore a sessanta, oppure scioglierla; in quest’ultimo caso il Consiglio si intende convocato a domicilio, salvo diverse disposizioni del Presidente.
Art. 85 - Validità delle deliberazioni.
1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la presenza di consiglieri prevista dall’articolo 84 e, salvo diverse disposizioni statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, secondo quanto prescritto dall’ articolo 50, comma 3, dello Statuto.
2. Sono compresi fra i votanti, oltre ai consiglieri che abbiano espresso voto favorevole o contrario, anche i consiglieri che abbiano dichiarato l’astensione o che abbiano votato scheda bianca.
3. I consiglieri presenti nell’aula che non partecipano a una votazione sono considerati astenuti, al pari di coloro che lo dichiarano, e si computano nel numero necessario per la legalità della seduta.
4. Quando si debba procedere alla nomina degli amministratori degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali, regionali e locali, è sufficiente la maggioranza semplice.
5. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
Art. 86 - Modalità di votazione.
1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto.
2. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico che assicura l’identificazione del consigliere, salvo che, per la sola votazione finale, tre consiglieri chiedano la votazione per appello nominale.
3. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, salvo che tutti i gruppi non richiedano la votazione per alzata di mano.
4. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano deponendo nell’urna apposita scheda o mediante procedimento elettronico.
5. Il voto a scrutinio segreto avviene nei soli casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge e nelle questioni riguardanti persone, salva, per queste ultime, diversa esplicita disposizione statutaria o legislativa.
Art. 87 - Votazione per appello nominale.
1. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del sì e del no ed estrae a sorte il nome di un consigliere.
2. L’appello nominale comincia dal nome estratto, per continuare in ordine alfabetico e riprende poi nello stesso ordine fino al nome del consigliere che precede quello estratto a sorte.
3. Esaurito l’appello si procede a un nuovo appello dei consiglieri risultati assenti.
4. I consiglieri segretari tengono nota del voto espresso da ciascun consigliere; il Presidente ne proclama il risultato.
Art. 88 - Votazione a scrutinio segreto.
1. I consiglieri prima della votazione a scrutinio segreto possono dichiarare di astenersi, dandone una spiegazione per un tempo non superiore a tre minuti.
2. I consiglieri segretari prendono nota delle astensioni.
Art. 89 - Annullamento e rinnovazione delle votazioni.
1. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze e sentiti i consiglieri segretari, può annullarle e disporne l’immediata rinnovazione.
Art. 90 - Divieto di parola durante le operazioni di voto.
1. In corso di votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che il Presidente, apprezzate le circostanze, non ritenga di annullare la votazione.
Art. 91 - Proclamazione del risultato della votazione.
1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula: «Il Consiglio approva» o «Il Consiglio non approva».
Art. 92 - Designazioni e nomine.
1. Le designazioni e le nomine di competenza del Consiglio regionale avvengono a scrutinio segreto.
2. Nei casi in cui il Consiglio debba procedere alla designazione o alla nomina di non più di due persone, sono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito uguale numero di voti, si procede al ballottaggio fra essi; persistendo la parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Nei casi in cui il Consiglio debba procedere alla designazione o alla nomina di più di due persone e la legge preveda una riserva dei posti a favore delle minoranze, ciascun consigliere vota per non più dei due terzi dei candidati da eleggere; le schede di votazione sono predisposte in modo da evidenziare il limite di voto. I candidati delle minoranze risultano eletti nell’ordine dei voti riportati fino a raggiungere la riserva dei posti. Fatto salvo quanto disposto sulla riserva dei posti a favore delle minoranze, risultano eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità si applicano le disposizioni previste dal comma 2.

CAPO III - Svolgimento della discussione

Art. 93 - Durata degli interventi.
1. Salvo quanto disposto dall’ articolo 43, la durata di ciascun intervento non può superare i dieci minuti. In ogni caso, al relatore, al correlatore e al primo oratore per ciascun gruppo sono attribuiti venti minuti. I singoli interventi su articoli ed emendamenti non possono superare rispettivamente i dieci ed i cinque minuti. Su ciascun articolo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti a un consigliere per gruppo.
2. Prima della votazione finale è consentita una dichiarazione di voto a un consigliere per gruppo, per non più di dieci minuti, e ai consiglieri che intendono esprimere una valutazione diversa rispetto a quella dichiarata dal proprio gruppo, per non più di tre minuti.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso di tempo contingentato ai sensi dell’articolo 43, quando il tempo assegnato al gruppo sia stato esaurito.
4. Il consigliere che, nei limiti di tempo sopra indicati, riassuma oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti.
5. Superati i limiti di tempo prescritti il Presidente invita l’oratore a concludere e, ove questi non lo faccia, gli interdice la parola.
6. Il Presidente interdice, altresì, la parola all’oratore che, richiamato due volte alla questione, seguita a discostarsene.
7. Nessun discorso può essere rimandato per la sua continuazione ad altra seduta.
Art. 94 - Iscrizione a parlare.
1. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i consiglieri si iscrivono a parlare di norma tramite i rispettivi presidenti di gruppo.
2. Quando un gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli ai sensi e con le modalità di cui all’ articolo 43, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola.
3. I consiglieri che intendano svolgere un intervento a titolo individuale hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente per il tempo loro assegnato ai sensi dell’articolo 43.
4. Il Presidente dà la parola secondo l’ordine di presentazione delle domande, salva l’opportunità di alternare per quanto possibile gli oratori favorevoli e quelli contrari, previa comunicazione ai consiglieri.
5. I consiglieri che non siano presenti nell’aula quando è il loro turno decadono dal diritto di parola.
6. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione dello stesso argomento, tranne che per richiami al Regolamento, per interventi sull’ordine dei lavori, per proporre questioni di carattere pregiudiziale o sospensivo, oppure per fatto personale. In quest’ultimo caso la parola viene data alla fine dell’argomento e comunque prima della fine della seduta.
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica, in regime di tempo contingentato ai sensi dell’articolo 43, solo per le dichiarazioni di voto. Nelle restanti fasi della discussione la regolazione degli interventi dei consiglieri è in capo al presidente del gruppo consiliare di appartenenza ai sensi del comma 1.
Art. 95 - Interventi della Giunta e degli assessori competenti.
1. Nella discussione dei progetti e delle proposte possono intervenire sempre in rappresentanza della Giunta il Presidente della Giunta, o in sua assenza il vicepresidente o l’assessore delegato ai rapporti con il Consiglio. Gli assessori possono intervenire in rappresentanza della Giunta quando abbiano competenza nella materia trattata o ne siano stati delegati.
2. Gli assessori che siano anche consiglieri regionali possono intervenire anche nella discussione di progetti e proposte di cui non abbiano competenza a titolo personale ovvero, nei casi disciplinati dalle disposizioni di cui all’ articolo 43, fruendo del tempo assegnato al gruppo di appartenenza.
Art. 96 - Fatto personale.
1. È fatto personale l’essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
2. In questo caso, chi chiede la parola indica in cosa consiste il fatto personale. Il Presidente decide. Se il consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione.
3. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
4. In qualunque occasione siano discussi i provvedimenti adottati da precedenti giunte regionali, i consiglieri che di esse abbiano fatto parte hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione.
Art. 97 - Questione pregiudiziale.
1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si debba discutere perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell’oggetto, o mancano i presupposti formali e procedurali, può essere proposta da uno o più consiglieri prima o nel corso della discussione. Il tempo per l’illustrazione è di cinque minuti.
2. La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione che comunque non può proseguire finché la questione non sia stata risolta.
3. In questi casi possono parlare dopo la proposta soltanto un oratore a favore e uno contro, per non più di tre minuti ciascuno. Il Consiglio decide senza discussione.
4. L’approvazione della questione pregiudiziale comporta il rigetto e la decadenza del progetto o della proposta, con gli effetti di cui all’ articolo 47.
Art. 98 - Rinvio in commissione.
1. Quando sia opportuna un’ulteriore istruttoria, anche a seguito di emendamenti presentati a singoli articoli, l’esame di un progetto di legge o di una proposta di provvedimento può essere rinviato dal Consiglio alla commissione competente su proposta di uno o più consiglieri, sentito un oratore a favore e uno contro, per non più di tre minuti.
2. Nel caso di rinvio in commissione il Consiglio può formulare indicazioni alla commissione per l’ulteriore istruttoria ed il termine entro il quale riferire nuovamente all’Assemblea.
Art. 99 - Richiami al Regolamento e all’ordine dei lavori.
1. I richiami riguardanti il Regolamento e gli interventi riguardanti l’ordine dei lavori, la cui durata non può eccedere i tre minuti, hanno la precedenza sulla questione principale.
2. In questi casi non possono parlare, dopo il proponente, che un oratore a favore e uno contro e per non più di due minuti ciascuno. Il Consiglio decide senza discussione.
Art. 100 - Discussione generale.
1. L’esame dei progetti di legge o di regolamento e delle proposte di provvedimento ha inizio con la discussione generale.
2. La discussione generale è dichiarata chiusa dal Presidente quando non vi siano più iscritti a parlare.
3. Chiusa la discussione generale, è data facoltà di parlare, nel tempo massimo di dieci minuti, ai relatori, al proponente del progetto o della proposta, al Presidente della Giunta e agli assessori competenti.
Art. 101 - Passaggio all’esame degli articoli.
1. Se non vi è opposizione al passaggio degli articoli, si passa all’esame e alla votazione dei singoli articoli dei progetti di legge o di regolamento.
2. In caso di opposizione al passaggio agli articoli proposta anche da un solo consigliere, il Consiglio decide, sentito un oratore a favore e uno contro, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. L’approvazione della proposta di non passaggio agli articoli comporta il rigetto e la decadenza del progetto con gli effetti di cui all’ articolo 47.
Art. 102 - Presentazione di emendamenti.
1. Gli emendamenti possono essere presentati e svolti nelle commissioni.
2. Dopo la distribuzione ai consiglieri del testo del progetto o della proposta licenziata dalla commissione, ulteriori emendamenti sono presentati al Presidente del Consiglio entro le ore dodici e trenta del giorno lavorativo precedente quello dell’inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso, intendendosi per giorno lavorativo tutti i giorni esclusi quelli festivi e il sabato.
3. Copia degli emendamenti è trasmessa, anche in formato elettronico, alla commissione competente, alla Giunta regionale e ai consiglieri.
4. I relatori e la Giunta possono presentare emendamenti fino al momento della votazione dell’articolo al quale sono riferiti.
5. La facoltà di cui al comma 4 riconosciuta a relatore, correlatore e alla Giunta regionale è funzionale all’esercizio delle funzioni a essi assegnata in correlazione all’emergere, nel corso della discussione, di specifiche esigenze emendative, di natura sia tecnica che politica.
6. Ciascun consigliere può presentare subemendamenti agli emendamenti di cui al comma 4 entro il termine stabilito dal Presidente.
7. È sempre fatta salva la facoltà del Presidente di accettare, fino al momento della votazione, parziali e limitate riformulazioni degli emendamenti, proposte dai relatori o dalla Giunta regionale e accettate dai consiglieri proponenti gli emendamenti. In questo caso è posta ai voti solo la proposta riformulata.
8. Sono ammissibili solo subemendamenti parzialmente soppressivi ovvero modificativi o aggiuntivi, il cui contenuto sia in stretta correlazione con quello degli emendamenti o articoli aggiuntivi cui si riferiscono.
9. Possono presentare emendamenti a nome della Giunta il Presidente della Giunta, o in sua assenza il vicepresidente, ovvero l’assessore delegato ai rapporti con il Consiglio o l’assessore competente per materia.
10. Gli emendamenti presentati in Consiglio sono trasmessi alla commissione competente per materia. Su di essi la presidenza della commissione, integrata dal relatore e dal correlatore, esprime un parere al Consiglio.
Art. 103 - Emendamenti comportanti aumento di spesa o diminuzione di entrata.
1. Gli emendamenti che comportino aumento di spesa o diminuzione di entrata, sono trasmessi, appena presentati, anche alla Prima commissione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie, prima del passaggio agli articoli. La commissione può relazionare anche oralmente nel corso della seduta che è sospesa per consentire la formulazione del parere.
Art. 104 - Diniego di accettazione di emendamenti.
1. Il Presidente ha la facoltà di negare l’accettazione e lo svolgimento di emendamenti:
a) formulati con frasi sconvenienti;
b) aventi contenuto estraneo al testo cui si riferiscono;
c) in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello stesso procedimento;
d) privi di ogni reale portata modificativa;
e) illeggibili o non indicanti chiaramente le parti di testo da modificare;
f) manifestamente contrari ai principi costituzionali o statutari.
Art. 105 - Ordine di votazione degli emendamenti.
1. Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi; modificativi; aggiuntivi; testo del progetto.
2. Gli emendamenti a un emendamento sono votati prima dello stesso.
3. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all’emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto dell’entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.
4. Il Presidente può modificare l’ordine delle votazioni qualora lo reputi opportuno ai fini dell’economia o della chiarezza delle votazioni stesse.
Art. 106 - Ritiro di emendamenti.
1. Un emendamento ritirato dal presentatore può essere fatto proprio da altri consiglieri.
2. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporre le ragioni per un tempo non eccedente i due minuti.
3. Per presentatore si intende il primo firmatario dell’emendamento; tuttavia quando questi sia assente al momento della votazione il ritiro può essere formulato dagli altri firmatari in ordine di sottoscrizione.
Art. 107 - Ordini del giorno.
1. Durante la discussione generale di un progetto di legge o di regolamento o di una proposta di provvedimento, o prima che si apra, possono essere presentati per iscritto ordini del giorno che servano di istruzione alla Giunta in relazione al progetto o alla proposta in esame, ovvero che servano d’istruzione alle commissioni, nel caso di rinvio alle stesse per ulteriore esame. Gli ordini del giorno possono essere svolti nel corso della discussione generale.
2. Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente.
3. Gli ordini del giorno sono posti in votazione, anche per divisione, dopo l’approvazione dell’ultimo articolo, ma prima della dichiarazione di voto. Su ciascun ordine del giorno è consentita una dichiarazione di voto, per non più di tre minuti, a un consigliere per gruppo.
4. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano sostanzialmente emendamenti respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell’ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritiene opportuno consultare l’Assemblea, questa decide, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di due minuti.
Art. 108 - Votazione finale e coordinamento formale del testo approvato.
1. I progetti di legge e di regolamento, dopo l’approvazione articolo per articolo, si approvano con votazione finale.
2. Prima della votazione finale ciascun consigliere può richiamare l’attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che il progetto richiede e suggerire le conseguenti modificazioni.
3. Il Presidente del Consiglio provvede al coordinamento formale del testo approvato.

TITOLO IV - Attività di controllo e di indirizzo

CAPO I - Prerogative e diritti del consigliere regionale

Art. 109 - Diritto di informazione.
1. Ogni consigliere regionale ha diritto di avere informazioni e dati e di esaminare, con congruo preavviso, gli atti e documenti concernenti l’attività della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali, ottenendone eventualmente copia, previa richiesta scritta al dirigente competente o al responsabile dell’ente, azienda o agenzia cui la richiesta si riferisce.
2. Qualora si tratti di gare d’appalto o di procedimento amministrativo non ancora concluso, e tale che ogni rivelazione possa danneggiare la Regione o terzi, il Presidente della Giunta può riservarsi di far esaminare la documentazione richiesta alla conclusione del procedimento.
3. Tutti i documenti che la Giunta regionale rende pubblici ai fini di consultazioni di soggetti terzi sono trasmessi contemporaneamente alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne dà notizia ai consiglieri e li tiene a loro disposizione.
4. Il consigliere, qualora riscontri difficoltà nell’esercizio del diritto previsto dai commi precedenti, può rivolgersi all’Ufficio di presidenza per l’immediato esame del caso e per i conseguenti provvedimenti.

CAPO II - Attività ispettive

Art. 110 - Facoltà di presentazione di interrogazioni e interpellanze.
1. Il consigliere può presentare interrogazioni e interpellanze nell’esercizio dell’attività ispettiva, che si svolge in commissione e in assemblea.
Art. 111 - Interrogazione.
1. L’interrogazione consiste nella domanda rivolta alla Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all’oggetto medesimo.
2. Un consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto al Presidente del Consiglio, specificando se il quesito è rivolto al Presidente della Giunta ovvero all’assessore competente per materia, nonché indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l’interrogante chiede risposta scritta.
3. Quando trattasi di interrogazione con richiesta di risposta scritta, la Giunta è tenuta a rispondere entro venti giorni dalla trasmissione dell’atto, comunicando la risposta anche al Presidente del Consiglio. Il termine è raddoppiato per le interrogazioni concernenti materie conferite agli enti locali.
4. Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio inserisce l’interrogazione nella prima seduta consiliare.
Art. 112 - Interrogazioni svolte in commissione.
1. Nel presentare un’interrogazione, il consigliere può dichiarare che intende ottenere risposta dalla Giunta in commissione. In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente l’interrogazione al presidente della commissione competente per materia e, contestualmente, al Presidente della Giunta. Il presidente della commissione iscrive l’interrogazione, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento, all’ordine del giorno secondo la data di presentazione.
2. Se l’interrogante non fa parte della commissione è preavvertito dell’iscrizione della sua interrogazione all’ordine del giorno almeno tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento.
3. Per le interrogazioni di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 114.
Art. 113 - Interpellanza.
1. L’interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Ogni interpellanza alla Giunta è presentata per iscritto al Presidente del Consiglio.
Art. 114 - Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze.
1. Allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze è, di norma, riservata apposita seduta salvo diverse determinazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, che può anche destinare a tal fine la prima parte di ogni seduta.
2. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione, le interrogazioni e le interpellanze sono poste, secondo l’ordine di presentazione, all’ordine del giorno della prima seduta.
3. L’elenco delle interrogazioni e interpellanze è allegato all’ordine del giorno, dando evidenza a quelle cui non è stata fornita risposta, ed è letto ad inizio seduta.
4. L’elenco delle interrogazioni e interpellanze alle quali non è stata data risposta entro la scadenza di cui al comma 2 è pubblicato mensilmente nel sito internet del Consiglio.
5. Se l’interrogante o l’interpellante non sono presenti in aula quando la Giunta si accinge a rispondere, si intende che abbiano rinunciato all’interrogazione o alla interpellanza. La predetta disposizione non si applica quando l’interrogante o l’interpellante è in congedo: in tal caso l’interrogazione o l’interpellanza sono svolte nella seduta successiva.
6. Le dichiarazioni dei consiglieri per l’illustrazione di una interpellanza e le dichiarazioni successive alla risposta della Giunta a una interrogazione o interpellanza, non possono superare i cinque minuti. La risposta della Giunta non può superare i dieci minuti.
7. Nel caso in cui l’interrogazione o l’interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento, come pure il diritto di replica, compete a uno solo degli interroganti o interpellanti e, di norma, al primo firmatario.
Art. 115 - Interrogazioni a risposta immediata.
1. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di particolare urgenza o attualità politica.
2. Nell’ambito della programmazione dei lavori del Consiglio lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo nei primi quarantacinque minuti di ogni seduta.
3. La Giunta regionale è tenuta a rispondere alle interrogazioni presentate entro le ore dodici del quindicesimo giorno antecedente a ciascuna seduta del Consiglio regionale.
4. Al fine di consentire risposte tempestive da parte della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, può limitare il numero di interrogazioni a risposta immediata presentabili da ciascun consigliere.
5. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Presidente della Giunta o l’assessore competente in materia per non più di tre minuti. Successivamente, l’interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.
Art. 116 - Atti della Giunta regionale.
1. Tutti gli atti della Giunta regionale sono messi tempestivamente a disposizione dei consiglieri regionali attraverso l’invio in posta elettronica.

CAPO III - Controllo della spesa e valutazione delle politiche

Art. 117 - Controllo della spesa.
1. Ai sensi dell’ articolo 33, comma 3, lettera o) dello Statuto, spetta al Consiglio verificare la gestione complessiva dell’attività economica e finanziaria della Regione.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Quarta commissione adotta al proprio interno modalità organizzative idonee a strutturare un controllo permanente sull’esecuzione del bilancio della Regione.
3. All’inizio della legislatura, il Presidente della Quarta commissione assegna a ciascun consigliere componente della commissione incarichi di controllo riferiti a specifici settori del bilancio regionale. Il consigliere incaricato esercita il controllo avvalendosi delle informazioni e dei documenti trasmessi dalla Giunta, nonché dagli enti istituiti ai sensi dell’ articolo 60 dello Statuto. È facoltà di ciascun consigliere incaricato svolgere specifiche missioni di controllo ovvero richiedere ai predetti soggetti relazioni e analisi dei flussi di spesa.
4. Con cadenza almeno annuale, ciascun consigliere incaricato presenta al Presidente della Quarta commissione una relazione sull’attività di controllo svolta, che viene pubblicata sul sito internet del Consiglio. Su istanza di un terzo dei membri della commissione, la relazione è svolta oralmente in commissione, con possibilità di un successivo dibattito.
Art. 118 - Valutazione delle politiche.
1. Ai sensi dell’ articolo 23 dello Statuto, il Consiglio provvede in via strutturale a valutare gli effetti realizzati nell’applicazione delle leggi.
2. La verifica dell’attuazione della legislazione è esercitata dalla Quarta commissione, con gli strumenti e le modalità di cui all’articolo 117. Nell’assegnazione degli incarichi di valutazione, il presidente della commissione tiene conto della ripartizione dei settori per il controllo di bilancio, con l’intento di promuovere la specializzazione di ciascun consigliere incaricato su settori organici di attività.

CAPO IV - Attività di indirizzo

Art. 119 - Facoltà di presentazione di mozioni e risoluzioni.
1. I consiglieri nell’esercizio dell’attività di indirizzo possono presentare mozioni e risoluzioni.
Art. 120 - Mozione.
1. Ogni consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere un intervento o un provvedimento della Giunta regionale su un determinato argomento.
2. La mozione non può essere posta all’ordine del giorno, se non sono trascorsi almeno dieci giorni dalla data di presentazione. Su richiesta del proponente, la mozione deve essere comunque discussa e votata entro novanta giorni dalla data di presentazione.
3. Tuttavia, qualora dal proponente si chieda la inserzione della mozione all’ordine del giorno, sarà seguita la procedura prevista dall’ articolo 71. Qualora l’Assemblea decida in tal senso la mozione può essere trattata il giorno stesso.
4. Gli interventi sulla mozione non possono superare i cinque minuti. Le dichiarazioni di voto non possono superare i tre minuti.
5. Il proponente di una mozione ha una sola volta il diritto di replica, anche prima della chiusura della discussione.
6. La votazione di una mozione può farsi per divisione.
7. La mozione non può essere sottoposta a emendamenti senza il consenso del proponente.
8. Quando ciò appaia opportuno, il Consiglio, con il consenso del proponente, può disporre l’invio della mozione in commissione, perché la esamini in sede referente, assegnando un termine per la ripresentazione in aula.
Art. 121 - Risoluzioni.
1. Ciascun consigliere può proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti.
2. Ai sensi dell’articolo 48, le proposte di risoluzione possono essere presentate in commissione, se vertenti su specifici argomenti. Alle risoluzioni proposte in commissione si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente capo.
Art. 122 - Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.
1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari può disporre che interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi siano raggruppate e svolte nella medesima seduta, garantendo comunque spazi distinti all’attività ispettiva e a quella di indirizzo. Il Presidente del Consiglio stabilisce l’ordine degli interventi. Alle interrogazioni e alle interpellanze è data un’unica risposta.
2. In occasione delle determinazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari di cui all’ articolo 39, sono individuate le risoluzioni, mozioni, nonché interpellanze e interrogazioni non ancora svolte che debbono considerarsi superate e quindi cancellate dal programma dei lavori. La cancellazione è annunciata dal Presidente del Consiglio nella prima seduta consiliare e diviene operativa, salvo opposizione del proponente.
Art. 123 - Ammissibilità delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.
1. Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni formulate con frasi ingiuriose o non conformi alla natura di tali atti; su di esse giudica inappellabilmente il Presidente del Consiglio.

TITOLO V - Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione e all’attuazione della normativa europea

Art. 124 - Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione della normativa europea e verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.
1. Alla Prima commissione sono assegnati i progetti di atti europei e i documenti europei trasmessi dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
2. I progetti di atti europei sono altresì trasmessi in sede consultiva alle commissioni competenti per materia, che possono esprimere pareri alla Prima commissione. La Prima commissione, tenuto conto di tali pareri, può approvare una risoluzione nei termini stabiliti dalla legge.
3. È chiamata a pronunciarsi l’Assemblea del Consiglio regionale su un determinato progetto di atto europeo qualora venga richiesto dalla Giunta, da un quinto dei componenti della Quarta commissione, da un decimo dei componenti dell’Assemblea o qualora la Prima commissione abbia riscontrato una violazione del principio di sussidiarietà.
4. La Prima commissione è competente altresì a verificare il rispetto del principio di sussidiarietà in tempo utile per l’eventuale esame parlamentare. Le commissioni competenti per materia possono esprimere pareri sul rispetto del principio di sussidiarietà alla Prima commissione su richiesta di quest’ultima o di propria iniziativa.
5. La Prima commissione decide sui profili di sussidiarietà con una risoluzione. La proposta di risoluzione può essere sottoposta all’Assemblea nei casi previsti nel comma 3.
6. L’Assemblea è altresì chiamata a pronunciarsi qualora il Consiglio regionale intenda proporre alla Giunta di chiedere al Governo la convocazione della Conferenza Stato-Regioni o qualora s’intenda chiedere l’apposizione della riserva d’esame in sede di Consiglio dell’Unione europea.
7. I risultati della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà sono trasmessi alle Camere, e ne è data contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e province autonome, nonché alla Giunta regionale.
8. È facoltà della Giunta regionale chiedere alle commissioni il parere sugli atti di cui al comma 1. Il parere è espresso nei termini previsti dalla legge.
9. La trasmissione di osservazioni e pareri del Consiglio regionale alla Giunta e ad altri soggetti istituzionali può avvenire in via telematica a cura della Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 125 - Sessione europea e legge regionale europea.
1. I lavori del Consiglio regionale riguardanti la partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea sono organizzati in un’apposita sessione annuale, denominata sessione europea.
2. Durante la sessione, che deve concludersi entro il 31 maggio di ogni anno, devono essere esaminati il progetto di legge regionale europea, il programma legislativo della Commissione europea, la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e il rapporto sugli affari europei.
3. Il progetto di legge regionale europea, il programma legislativo della Commissione europea, la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e il rapporto sugli affari europei sono esaminati congiuntamente per le questioni di rispettiva competenza dalle commissioni permanenti che, entro quindici giorni dall’assegnazione, trasmettono un parere alla Prima commissione.
4. Entro i successivi quindici giorni la Prima commissione presenta al Consiglio una relazione unica sul programma legislativo della Commissione europea, sulla relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e sul rapporto sugli affari europei e una relazione sul progetto di legge regionale europea assieme agli emendamenti pervenuti. La procedura ordinaria è sempre adottata per l’esame e l’approvazione dei progetti di legge regionale europea.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, il progetto di legge regionale europea è iscritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso nel testo presentato. In tale caso relatore e correlatore sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
6. Al progetto di legge europea regionale non possono essere presentati emendamenti che riguardano materie estranee all’oggetto. Non si possono presentare emendamenti volti a recepire atti europei diversi da quelli originariamente previsti nel progetto di legge europea regionale, salvo nei casi in cui vi è il rischio di incorrere nell’avvio di procedure di infrazione o in sentenze di condanna.
7. Sul programma legislativo della Commissione europea, sulla relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e sul rapporto sugli affari europei, l’Assemblea del Consiglio regionale si esprime con una risoluzione tesa a fornire gli indirizzi della politica europea della Regione. Copia della risoluzione è trasmessa, in via telematica, alle Camere e al Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO VI - Disposizioni finali

Art. 126 - Consiglio delle autonomie locali.
1. Ai sensi dell’articolo 16, comma 11 dello Statuto il Consiglio regionale svolge la propria attività nelle materie di interesse per gli enti locali in stretto raccordo con il Consiglio delle autonomie locali.
2. Al Consiglio delle autonomie locali sono tempestivamente trasmesse, subito dopo la presentazione, le proposte di legge, le relazioni e tutti gli atti consiliari concernenti le funzioni degli enti locali.
3. Il Consiglio delle autonomie locali può chiedere di essere audito su provvedimenti o proposte all’esame del Consiglio, ricadenti nella sfera di competenza degli enti locali, rivolgendo apposita istanza al Presidente del Consiglio che, in raccordo con le commissioni competenti in materia, adotta gli opportuni accorgimenti.
Art. 127 - Mozione di sfiducia.
1. Ai sensi dell’ articolo 55, comma 1, dello Statuto, la mozione di sfiducia al Presidente della Regione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità, ne dispone l’immediata trasmissione al Presidente della Giunta e a tutti i consiglieri.
3. La mozione è iscritta al primo punto dell’ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla sua presentazione, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 1, dello Statuto.
4. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, stabilisce le modalità e la durata della discussione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.
5. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di emendamenti.
6. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se si esprime a favore la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
Art. 128 - Mozione di riserve.
1. Il Consiglio può esprimere riserve nei confronti di singoli componenti della Giunta regionale mediante l’approvazione di una mozione che deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità, ne dispone l’immediata trasmissione al Presidente della Giunta, al componente della Giunta nei confronti del quale sono proposte riserve, nonché a tutti i consiglieri.
3. La mozione è iscritta al primo punto dell’ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla sua presentazione, e comunque non oltre venti giorni dalla presentazione.
4. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, stabilisce le modalità e la durata della discussione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.
5. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di emendamenti.
6. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se si esprime a favore la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
7. In caso di approvazione della mozione di riserve il Presidente della Giunta comunica al Consiglio regionale, entro quindici giorni, le proprie determinazioni.
Art. 129 - Portavoce dell’opposizione.
1. Il portavoce dell’opposizione di cui all’ articolo 47, comma 1, lettera h), dello Statuto, qualora istituito, è designato all’unanimità dai presidenti dei gruppi consiliari di minoranza, a seguito di apposita conferenza dei presidenti medesimi.
Art. 130 - Nomine e designazione dei rappresentanti della minoranza.
1. Ai sensi dell’ articolo 47, comma 1, lettera g), dello Statuto, i rappresentanti della minoranza da nominare o designare da parte della Giunta regionale in enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nell’ambito delle candidature pervenute ai sensi della normativa vigente in materia, sono scelti dai presidenti dei gruppi consiliari di minoranza, a seguito di apposita conferenza dei presidenti medesimi.
2. La decisione in ordine alle scelte effettuate è comunicata in forma scritta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale la Giunta regionale deve provvedere alla nomina, al Presidente del Consiglio regionale che ne dà immediata comunicazione alla Giunta.
Art. 131 - Utilizzo delle tecnologie informatiche.
1. Per tutte le attività istituzionali previste dal presente Regolamento e, in particolare, per le comunicazioni, le convocazioni, le consultazioni pubbliche, l’invio di informazioni e documenti, la trasmissione di emendamenti e articoli aggiuntivi, nonché di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, sono utilizzate tecnologie informatiche e telematiche che garantiscano la provenienza e l’integrità dei testi e, laddove necessario, la data e l’orario di trasmissione degli stessi. A tal fine, possono anche essere utilizzate reti telematiche dedicate, ad accesso riservato, mediante sistemi di identificazione.
2. A ciascun consigliere regionale viene assegnato un indirizzo di posta elettronica istituzionale per la ricezione delle comunicazioni relative alle attività dell’Assemblea e delle commissioni.
3. Con provvedimento dell’Ufficio di presidenza sono specificate le modalità di utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo.
3 bis. In caso di gravidanza, maternità e paternità che impediscano lo svolgimento della funzione consiliare, e tenuto conto delle circostanze particolari che lo giustificano, l’Ufficio di presidenza autorizza la partecipazione e l’esercizio del voto a distanza con sistema telematico nelle sedute del Consiglio, della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, dell’Ufficio di presidenza, delle commissioni consiliari e della Giunta per il regolamento, con modalità idonee a garantire la personalità, la libertà e la sicurezza del voto. ( 13)
Art. 132 - Nomina e composizione dei membri delle deputazioni.
1. Il Presidente del Consiglio determina il numero e procede alla nomina dei membri delle deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari.
2. Le deputazioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da consigliere da esso delegato.
Art. 133 - Effetti della conclusione della legislatura.
1. Tutti i progetti di legge e gli altri atti il cui iter non si è perfezionato con la definitiva approvazione consiliare decadono alla conclusione della legislatura.
2. Decadono, inoltre, le petizioni presentate ai sensi dell’articolo 60, nonché gli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo di cui al Titolo IV pendenti e depositati presso gli uffici del Consiglio regionale.
3. I progetti di legge di iniziativa popolare decadono qualora entro la legislatura successiva a quella in cui sono stati presentati non si sia perfezionato il relativo iter di approvazione.
Art. 134 - Abrogazione.
1. Il provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 135 - Entrata in vigore.
1. Il presente Regolamento entra in vigore all’inizio della legislatura successiva a quella corrente ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

 


 

Note

 

( 1) Il presente regolamento regionale, ai sensi dell’articolo 135, è entrato in vigore a decorrere dal 31 maggio 2015.
( 2) Sul punto vedi ora quanto disposto dall’art. 35 dello Statuto così come modificato dall’art. 2 della legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1 e che prevede che la convocazione della prima seduta del Consiglio regionale è disposta dal Presidente del Consiglio scaduto.
( 3) Articolo sostituito da comma 1, articolo 1 del regolamento regionale 28 giugno 2018, n. 2 con il quale si prevede la costituzione della Sesta Commissione consiliare, le cui competenze erano originariamente assegnate alla Terza Commissione con inserimento di competenze in materia di “promozione della legalità”, e si ridefiniscono le competenze della Terza Commissione cui è aggiunta la competenza sulla materia “politiche forestali e dell’energia” già assegnata alla Seconda Commissione. Vedi anche quanto disposto dall’art. 3 del regolamento regionale 28 giugno 2018, n. 2 in regime di disposizioni di prima applicazione, sia per gli adempimenti di costituzione della nuova Commissione, sia in merito alla riassegnazione degli atti già assegnati e non ancora licenziati.
( 4) L’articolo 2 comma 1 del regolamento regionale 3 febbraio 2020, n. 1 , con il quale si modificano le competenze della Quarta e della Sesta commissione, detta altresì disposizioni di prima applicazione nel senso che: “Art. 2 - Disposizioni di prima applicazione.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 26 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, così come modificate dall’articolo 1 del presente provvedimento, si applicano a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla entrata in vigore della presente modifica del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.”.
( 5) Comma modificato da lettera a) comma 1 art. 1 regolamento regionale 3 febbraio 2020, n. 1 che con riferimento alle competenze della Quarta Commissione consiliare, dopo le parole: “vigilanza sulla destinazione dei finanziamenti erogati e sugli appalti;” ha aggiunto le parole: “politiche per la promozione della legalità ivi comprese la prevenzione e il monitoraggio delle diverse forme di criminalità organizzata e mafiosa;”; la disposizione di modifica decorre nei nuovi effetti dalla prima legislazione regionale successiva alla entrata in vigore della presente modifica.
( 6) Comma modificato da lettera b) comma 1 art. 1 regolamento regionale 3 febbraio 2020, n. 1 che con riferimento alle competenze della Sesta Commissione consiliare, dopo le parole: “politiche per la cultura,” ha soppresso le parole: “la promozione della legalità,”; la disposizione di modifica decorre nei nuovi effetti dalla prima legislazione regionale successiva alla entrata in vigore della presente modifica.
( 7) Il comma 2 dell’art. 1 del regolamento regionale 18 luglio 2018, n. 3 dispone che “Le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 dell’articolo 27 del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 “Regolamento del Consiglio regionale del Veneto” così come modificate, rispettivamente dalla lettera a) e dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, decorrono nei loro effetti dalla data della richiesta ai gruppi consiliari di designazione dei propri componenti nella Sesta commissione consiliare, come istituita per effetto della deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 19 giugno 2018 di modifica del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 “Regolamento del Consiglio regionale del Veneto”.
( 8) Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 1 del regolamento regionale 18 luglio 2018, n. 3 che ha sostituito le parole “sono in ogni caso componenti anche di altra commissione permanente” con le parole “possono essere componenti anche di altre due commissioni permanenti”. Si evidenzia come, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del regolamento regionale 18 luglio 2018, n. 3 la disposizione di modifica decorre nei suoi effetti dalla data della richiesta ai gruppi consiliari di designazione dei propri componenti nella Sesta Commissione consiliare.
( 9) Comma così modificato da lett. b) comma 1 art. 1 del regolamento regionale 18 luglio 2018, n. 3 che ha sostituito la parola “due” con la parola “tre”. Si evidenzia come, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del regolamento regionale 18 luglio 2018, n. 3 la disposizione di modifica decorre nei suoi effetti dalla data della richiesta ai gruppi consiliari di designazione dei propri componenti nella Sesta Commissione consiliare.
( 10) Comma aggiunto da comma 1, articolo 2 del regolamento regionale 28 giugno 2018, n. 2 . Il comma 2 dell’articolo 2 del medesimo regolamento regionale 28 giugno 2018, n. 2 dispone: “2. Le disposizioni di cui al comma 1 bis dell’articolo 30 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, così come introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla prima elezione del Presidente della Quarta commissione successiva a quella di entrata in vigore della presente modifica del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.”.
( 11) Vedi anche quanto disposto dal comma 3 dell’art. 50 dello Statuto, così come modificato dall’art. 3 della legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1 .
( 12) Comma così modificato da comma 1 art. 2 del regolamento regionale 18 luglio 2018, n. 3 che ha sostituito le parole “entro il numero massimo di un quinto” con le parole “entro il numero massimo di un decimo”. L’articolo 3 del regolamento regionale 2018, n. 3 dispone che “Le disposizioni di cui all’articolo 84 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, così come modificate dall’articolo 2 della presente modifica del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, si applicano a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla entrata in vigore della presente modifica del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.”.
( 13) Comma aggiunto da art. 1 comma 1 del Regolamento regionale 30 marzo 2023, n. 2 .

 

 


 

SOMMARIO

Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 (BUR n. 38/2015)
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO()

 

TITOLO I - Insediamento e organi consiliari

 

CAPO I - Adempimenti di inizio legislatura

 
Art. 1 - Assunzione delle prerogative di consigliere regionale.
1. I consiglieri regionali acquisiscono le prerogative e i diritti inerenti alla carica ed entrano nell’esercizio delle loro funzioni all’atto della proclamazione.
 
Art. 2 - Prima convocazione del Consiglio.
1. La prima seduta del Consiglio regionale ha luogo entro il decimo giorno successivo a quello in cui sono state completate le operazioni di proclamazione di tutti gli eletti, su convocazione del consigliere più anziano d’età.
2. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima della data in cui è fissata la prima seduta.
3. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, l’avviso di convocazione è diramato dal Segretario generale per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva.
 
Art. 3 - Ufficio di presidenza provvisorio.
1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio regionale è presieduto provvisoriamente dal consigliere più anziano di età presente alla seduta.
2. I due consiglieri più giovani presenti alla seduta sono chiamati a esercitare le funzioni di segretari.
3. Il Presidente provvisorio comunica al Consiglio la composizione dello stesso come risultante a seguito della proclamazione effettuata dai competenti uffici elettorali. Effettua, quindi, le comunicazioni conseguenti all’esercizio di opzioni, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione elettorale, e proclama eletti i consiglieri subentranti.
 
Art. 4 - Elezione del Presidente.
1. Dopo gli adempimenti previsti nell’articolo 3, il Consiglio procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto. È eletto chi raggiunge la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
2. Qualora nel secondo scrutinio non si raggiunga la maggioranza dei due terzi, si procede, a partire dal giorno successivo, a maggioranza assoluta dei componenti.
 
Art. 5 - Elezione degli altri componenti dell’Ufficio di presidenza.
1. L’elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari ha luogo con due distinte votazioni; ciascun consigliere può scrivere sulla scheda un solo nome. Fatto salvo il caso in cui il Presidente sia espresso dalle minoranze, uno dei vicepresidenti e uno dei segretari devono appartenere ad un gruppo di minoranza. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, risultano eletti vicepresidenti e segretari i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il consigliere più giovane di età.
 
Art. 6 - Illustrazione del programma di governo al Consiglio.
1. Nella seduta immediatamente successiva a quelle resesi necessarie per l’insediamento dell’Ufficio di presidenza, e comunque entro venti giorni dalla prima convocazione, il Presidente della Giunta comunica al Consiglio i componenti della Giunta da lui nominati e illustra il programma di governo per la legislatura.
2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, stabilisce la durata della discussione sulle comunicazioni del Presidente della Giunta e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi.
 
Art. 7 - Convalida e annullamento di elezioni, dichiarazione di decadenza.
1. L’Ufficio di presidenza esamina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri, iniziando dalla verifica della posizione dei propri componenti.
2. Entro la prima seduta del Consiglio regionale i consiglieri comunicano in forma scritta all’Ufficio di presidenza gli uffici e le cariche da essi ricoperti.
3. L’Ufficio di presidenza sente gli interessati, assume informazioni, chiede e riceve l’esibizione di documenti relativi all’oggetto della sua verifica.
4. Fino alla conclusione del procedimento gli atti dell’Ufficio di presidenza sono riservati ai suoi componenti, fatti salvi i diritti degli interessati e dei controinteressati.
5. Se nei riguardi di un consigliere si configurano cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l’Ufficio di presidenza gli notifica le contestazioni relative; il consigliere, entro dieci giorni dalla notificazione, può presentare in forma scritta le sue deduzioni.
6. Se le contestazioni riguardano cause di incompatibilità, il Consiglio, con deliberazione da adottarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, su motivata relazione presentata dall’Ufficio di presidenza, accerta se sussiste la contestata incompatibilità; in caso affermativo, il Presidente del Consiglio invita il consigliere a rimuovere la causa di incompatibilità entro il termine di cinque giorni. Qualora il consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto entro dieci giorni.
7. L’Ufficio di presidenza esaurisce entro sessanta giorni dalla sua costituzione i propri adempimenti; entro il termine ulteriore di trenta giorni, il Consiglio, su motivate relazioni dell’Ufficio di presidenza, convalida l’elezione dei consiglieri per i quali non sussistano cause di incompatibilità e di ineleggibilità; annulla l’elezione dei consiglieri per i quali sussistano cause di ineleggibilità; dichiara la decadenza dei consiglieri ritenuti incompatibili che non abbiano optato per il mandato regionale. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
8. Le deliberazioni di surroga di consiglieri dimessi o decaduti, nonché di supplenza di consiglieri sospesi, hanno la precedenza su ogni altra deliberazione e discussione. La stessa precedenza è assicurata alle deliberazioni conclusive dei procedimenti di convalida, decadenza o sospensione.
9. Qualora in precedenti sedute non sia stato possibile concludere un argomento, questo è posto in discussione dopo le deliberazioni di cui al comma 8.
10. Le deliberazioni di annullamento e di decadenza sono notificate entro cinque giorni ai consiglieri interessati.
 
Art. 8 - Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute.
1. Spettano all’Ufficio di presidenza anche l’esame delle cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità e la verifica per la convalida dell’elezione dei consiglieri subentrati.
2. In caso di assunzione di nuovi incarichi nel corso del mandato, i consiglieri danno comunicazione entro dieci giorni all’Ufficio di presidenza; in caso di inottemperanza l’Ufficio di presidenza può procedere d’ufficio. L’Ufficio di presidenza provvede comunque, con cadenza annuale, a una verifica delle posizioni di tutti i consiglieri in carica.
3. I consiglieri subentrati nel corso della legislatura comunicano in forma scritta, entro quindici giorni dalla proclamazione, gli uffici e le cariche da essi ricoperti. Il procedimento, le deliberazioni del Consiglio e i relativi adempimenti sono regolati dalle disposizioni dell’articolo 7. L’Ufficio di presidenza riferisce al Consiglio entro trenta giorni dall’avvio del procedimento.
 
Art. 9 - Dimissioni dei consiglieri regionali.
1. Il consigliere che intende dimettersi invia comunicazione scritta al Presidente del Consiglio regionale.
2. Le dimissioni hanno effetto dal giorno successivo alla data di presentazione e sono comunicate dal Presidente del Consiglio all’Assemblea che ne prende atto senza procedere a votazione.
 

CAPO II - Ufficio di presidenza

 
Art. 10 - Durata in carica dell’Ufficio di presidenza.
1. L’Ufficio di presidenza eletto dopo il rinnovo del Consiglio regionale dura in carica trenta mesi, decorrenti dalla data di elezione del Presidente del Consiglio.
2. Trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1 il Consiglio è convocato dal Presidente uscente per procedere all’elezione con i criteri e le procedure di votazione di cui agli 15rr0001.html#art4articoli 4 e 15rr0001.html#art55. Le operazioni relative sono dirette dai componenti dell’Ufficio di presidenza uscente.
 
Art. 11 - Incompatibilità dei componenti dell’Ufficio di presidenza.
1. Il Presidente del Consiglio regionale non può far parte di commissioni permanenti; gli altri componenti dell’Ufficio di presidenza non possono far parte della presidenza di commissioni permanenti.
2. I componenti dell’Ufficio di presidenza cessano dalla carica nel caso siano nominati componenti della Giunta regionale e accettino l’incarico. Nella seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva alla vacanza si provvede alla sostituzione.
 
Art. 12 - Mozione di decadenza.
1. Il Presidente o altri componenti dell’Ufficio di presidenza, secondo quanto disposto dall’12345#art36articolo 36, comma 6, dello Statuto, cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte di almeno due terzi dei componenti del Consiglio, di una mozione di decadenza per reiterata violazione degli obblighi e degli adempimenti ad essi attribuiti dallo Statuto, dalla legge o dal Regolamento, con particolare riferimento al rispetto del principio di imparzialità nell’adempimento delle funzioni istituzionali. La mozione, presentata da almeno un terzo dei consiglieri, è iscritta all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio ed è sottoposta al voto mediante scrutinio segreto.
 
Art. 13 - Elezioni suppletive.
1. In caso di elezioni suppletive, si seguono i criteri e le procedure di votazione di cui agli 15rr0001.html#art4articoli 4 e 15rr0001.html#art55, qualora si tratti di sostituire il Presidente, ambedue i vicepresidenti, ambedue i consiglieri segretari o l’intero Ufficio di presidenza.
2. Quando debba essere sostituito un solo vicepresidente o un solo consigliere segretario, risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, garantita comunque l’osservanza dell’articolo 5.
3. Le operazioni relative sono dirette dai componenti dell’Ufficio di presidenza rimasti in carica, con la presenza di almeno tre componenti; se ciò non è possibile, le operazioni sono dirette dal consigliere più anziano di età e dai due consiglieri più giovani presenti alla seduta, nelle funzioni di Presidente e di segretari provvisori.
 
Art. 14 - Presidente.
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, ne è l’oratore ufficiale e adempie ai compiti previsti dall’12345#art40articolo 40 dello Statuto.
2. Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio conformemente al programma e al calendario approvati ai sensi degli 15rr0001.html#art39articolo 39 e 15rr0001.html#art4040, dirige e modera la discussione, mantiene l’ordine, giudica della ricevibilità dei testi e assicura l’osservanza del Regolamento. Dà la parola, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato e chiarisce il significato del voto. Convoca e presiede l’Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
 
Art. 15 - Vicepresidenti.
1. I vicepresidenti collaborano con il Presidente ed esercitano le funzioni a essi dallo stesso delegate.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente che, in sede di elezione alla carica, ha ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, dal vicepresidente più anziano di età.
3. Nel caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del vicepresidente di cui al comma 2, le funzioni sono esercitate dall’altro vicepresidente.
 
Art. 16 - Consiglieri segretari.
1. I consiglieri segretari sovrintendono, a turno, alla redazione del verbale delle sedute pubbliche e redigono il verbale delle sedute segrete; procedono agli appelli nominali; tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola secondo l’ordine; accertano il risultato delle votazioni; verificano la fedele e tempestiva pubblicazione dei resoconti; verificano il testo dei progetti di legge e di quanto altro viene deliberato dal Consiglio; collaborano con il Presidente al regolare andamento dell’attività del Consiglio regionale; sovrintendono, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, alla polizia e ai servizi interni.
 
Art. 17 - Funzioni dell’Ufficio di presidenza.
1. L’Ufficio di presidenza, oltre a quanto disposto dall’articolo 41 dello Statuto, esercita le seguenti funzioni:
a) delibera la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo del Consiglio regionale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio e demanda alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione il necessario stanziamento;
b) delibera i prelevamenti di somme dai fondi di riserva e la loro conseguente iscrizione ai vari articoli del bilancio, come pure gli storni da capitolo a capitolo;
c) amministra i fondi per il funzionamento del Consiglio regionale, annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;
d) sovrintende al funzionamento delle strutture organizzative e amministrative del Consiglio e delibera i provvedimenti riguardanti il personale nei casi previsti dalla legge;
e) promuove, coordina e programma le iniziative di comunicazione istituzionale e di informazione relative alle attività del Consiglio;
f) assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per il loro funzionamento;
g) coordina l’attività delle commissioni, al fine di garantire il rispetto del programma e del calendario dei lavori di cui al titolo II, capo I, e assicura i mezzi necessari al funzionamento delle medesime;
h) delibera in ordine alle missioni istituzionali e alla composizione delle deputazioni consiliari;
i) disciplina l’accesso all’aula e alle sue pertinenze;
l) esercita le altre funzioni ad esso demandate dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
 
Art. 18 - Sedute dell’Ufficio di presidenza.
1. L’Ufficio di presidenza può deliberare con la presenza di almeno tre componenti, salvi i casi in cui la presenza di tutti i componenti sia disposta espressamente per legge o per Regolamento.
2. Ogni componente dell’Ufficio di presidenza può fare iscrivere all’ordine del giorno della riunione argomenti di competenza dell’Ufficio medesimo.
3. Il Segretario generale del Consiglio partecipa alle sedute dell’Ufficio di presidenza e ne redige il processo verbale.
 

CAPO III - Giunta per il Regolamento

 
Art. 19 - Composizione della Giunta per il Regolamento.
1. Entro quarantacinque giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale è istituita la Giunta per il Regolamento.
2. La Giunta per il Regolamento è composta dal Presidente del Consiglio, da tre consiglieri espressi dalla maggioranza e da tre espressi dalle minoranze, eletti dal Consiglio con votazione segreta a mezzo schede e con voto limitato ad uno.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza o incompatibilità sopravvenute di uno o più componenti o dell’intera Giunta per il Regolamento, il Consiglio nella prima seduta utile provvede alle votazioni per le surrogazioni o per l’integrale rinnovo.
 
Art. 20 - Funzioni della Giunta per il Regolamento.
1. La Giunta per il Regolamento:
a) esprime parere su questioni interpretative del Regolamento a essa sottoposte dal Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta di un singolo consigliere nel corso della seduta;
b) può proporre al Consiglio regionale modifiche e integrazioni al Regolamento, che l’esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie o utili allo svolgimento dei lavori.
2. Se insorgono questioni controverse d’interpretazione del Regolamento nel corso delle sedute del Consiglio, spetta al Presidente del Consiglio la decisione finale.
3. Il Presidente del Consiglio dà tempestiva informazione a tutti i consiglieri delle determinazioni assunte e dei pareri adottati dalla Giunta per il Regolamento.
4. L’iniziativa delle proposte di modifica del Regolamento compete esclusivamente ai consiglieri regionali. La Prima commissione consiliare procede all’esercizio della funzione preparatoria e referente al Consiglio.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la Giunta per il Regolamento all’unanimità dei suoi componenti può proporre al Consiglio, per il tramite della Prima commissione consiliare che le esamina in sede referente, modifiche e integrazioni al Regolamento, che l’esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie o utili allo svolgimento dei lavori.
 

CAPO IV - Gruppi consiliari

 
Art. 21 - Composizione dei gruppi.
1. Ogni consigliere regionale deve appartenere a un gruppo consiliare.
2. Entro cinque giorni dalla prima seduta consiliare della legislatura o, nel caso di surrogazione e di supplenza, entro cinque giorni, ciascun consigliere è tenuto a indicare al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare del quale intende far parte.
3. Secondo quanto disposto dall’12345#art42articolo 42, comma 2, dello Statuto, ciascun gruppo è composto da almeno tre consiglieri, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
4. Il gruppo può essere composto da un numero inferiore di consiglieri se unici eletti in liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale regionale, secondo quanto previsto dall’articolo 42, comma 2, dello Statuto.
5. Il candidato alla carica di Presidente della Giunta può costituire un gruppo autonomo solo qualora vi aderiscano fin dall’inizio almeno altri due consiglieri.
6. Il consigliere che, nel corso della legislatura, intenda aderire a un altro gruppo che ne sia consenziente, lo comunica immediatamente al Presidente del Consiglio. La comunicazione è sottoscritta dal presidente del gruppo consenziente.
7. I consiglieri che non comunicano tempestivamente a quale gruppo intendono appartenere o aderire e quelli che non possono costituire gruppo, per mancanza del numero minimo previsto, costituiscono un unico gruppo misto.
8. Quando i componenti di un gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a tre, e non ricorrano le condizioni di cui al comma 4, entro cinque giorni il gruppo è dichiarato sciolto con provvedimento dell’Ufficio di presidenza e i consiglieri che ne facevano parte, qualora entro cinque giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, sono iscritti al gruppo misto.
9. Qualora in corso di legislatura uno o più degli unici eletti abbandoni il gruppo costituito ai sensi del comma 4, il gruppo può continuare a esistere con i consiglieri rimasti purché vi abbiano aderito sin dall’inizio della legislatura. Tale disposizione si applica anche al gruppo già costituito da tre o più consiglieri se unici eletti in liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale regionale e iscritti a tale gruppo sin dall’inizio della legislatura.
 
Art. 22 - Convocazione e costituzione dei gruppi.
1. Entro dieci giorni dalla prima seduta, il Presidente del Consiglio indice, per ogni gruppo da costituire, la convocazione dei consiglieri che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei consiglieri da iscrivere nel Gruppo misto.
2. Ciascun gruppo si costituisce comunicando al Presidente del Consiglio l’elenco dei propri componenti, sottoscritto dal presidente del gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del comma 1. Ogni gruppo nomina inoltre un vicepresidente.
3. Delle nomine di cui al comma 2 e di ogni relativo mutamento, così come delle variazioni nella composizione del gruppo, viene data comunicazione al Presidente del Consiglio.
4. Nuovi gruppi consiliari possono costituirsi nel corso della legislatura, nel rispetto del numero minimo di tre consiglieri di cui all’articolo 21, comma 3.
5. La mancata nomina del presidente del gruppo, a seguito delle dimissioni del presidente precedente, comporta lo scioglimento del gruppo consiliare medesimo. Il gruppo è dichiarato sciolto con provvedimento dell’Ufficio di presidenza, adottato trascorsi trenta giorni dalla comunicazione al Presidente del Consiglio delle dimissioni del presidente del gruppo, e i consiglieri che ne facevano parte, qualora entro cinque giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, sono iscritti al gruppo misto.
 
Art. 23 - Approvazione del regolamento del gruppo.
1. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l’assemblea di ciascun gruppo approva un regolamento, che è trasmesso al Presidente del Consiglio nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito internet del Consiglio.
2. Il regolamento indica in ogni caso nell’assemblea del gruppo l’organo competente ad approvare:
a) le variazioni della denominazione del gruppo;
b) l’accettazione di nuove adesioni di consiglieri nel corso della legislatura;
c) l’espulsione di consiglieri dal gruppo nel corso della legislatura;
d) il rendiconto e gli altri atti della gestione amministrativa previsti dalla normativa regionale e statale in materia.
3. La mancata approvazione e trasmissione del regolamento al Presidente del Consiglio entro i termini di cui al comma 1 comporta lo scioglimento del gruppo consiliare medesimo. Il gruppo è dichiarato sciolto con provvedimento dell’Ufficio di presidenza e i consiglieri che ne facevano parte, qualora entro cinque giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, sono iscritti al gruppo misto.
 
Art. 24 - Gruppo misto.
1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione tra maggioranza e minoranza, i consiglieri iscritti al gruppo misto dichiarano al Presidente del Consiglio la propria appartenenza alla maggioranza o alle minoranze.
2. I consiglieri appartenenti al gruppo misto possono chiedere all’Ufficio di presidenza del Consiglio di formare componenti politiche in seno al gruppo, senza che ciò comporti oneri organizzativi e finanziari aggiuntivi.
3. Ai consiglieri per ciascuna componente politica del gruppo misto è riconosciuta la facoltà di intervenire a titolo individuale, per non più di cinque minuti, nei dibattiti consiliari, nei casi in cui le disposizioni del presente Regolamento prevedano l’intervento del solo presidente di gruppo o di un solo consigliere per gruppo.
 
Art. 25 - Risorse per il funzionamento dei gruppi.
1. Il Consiglio regionale, tramite l’Ufficio di presidenza, assicura ai gruppi consiliari, tenuto conto della loro consistenza numerica, il personale e le risorse necessarie per il loro funzionamento, secondo quanto previsto dall’12345#art42articolo 42 dello Statuto e dalla disciplina regionale e statale in materia.
 

CAPO V - Commissioni consiliari

 
Art. 26 - Commissioni consiliari permanenti. ()
1. Le commissioni consiliari permanenti sono sei e hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:
Prima commissione: politiche istituzionali, ivi comprese le modifiche dello Statuto della Regione e del Regolamento del Consiglio; politiche dell’Unione europea e relazioni internazionali, ivi comprese la competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e la competenza referente sui progetti di legge regionale europea; politiche di bilancio e di programmazione;
Seconda commissione: politiche del territorio, ivi comprese le infrastrutture, i trasporti, i lavori pubblici, e dell’ambiente, ivi comprese la difesa del suolo, le cave, torbiere e miniere;
Terza commissione: politiche economiche, politiche agricole, politiche per la montagna, ivi comprese caccia e pesca, politiche forestali e dell’energia;
Quarta commissione: valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, ivi comprese le attività ispettive, l’attuazione delle politiche regionali, la coerenza degli atti con la programmazione; controllo sulla gestione del patrimonio regionale e degli enti regionali; vigilanza sulla destinazione dei finanziamenti erogati e sugli appalti;
Quinta commissione: politiche socio-sanitarie;
Sesta commissione: politiche per la istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca; politiche per la cultura, la promozione della legalità, il turismo e lo sport.
 
Art. 27 - Composizione delle commissioni. ()
1. Ciascun gruppo consiliare, entro cinque giorni dalla propria costituzione ovvero dal verificarsi di modifiche nella sua composizione, procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, alla designazione dei propri rappresentanti nelle commissioni permanenti.
2. Ciascun consigliere è assegnato a una commissione, fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6.
3. I consiglieri designati a far parte della Prima e della Quarta commissione possono essere componenti anche di altre due commissioni permanenti, () fatto salvo quanto disposto dal comma 6.
4. Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta e gli altri consiglieri componenti della Giunta regionale non possono fare parte delle commissioni.
5. Ciascun gruppo sostituisce i propri consiglieri che ricoprono le cariche di cui al comma 4 con altri consiglieri del proprio gruppo.
6. I gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore a quello delle commissioni permanenti sono autorizzati a designare uno stesso consigliere in tre () commissioni, oltre che nella Prima e nella Quarta, in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di commissioni, compatibilmente con la funzionalità dei lavori delle commissioni medesime.
7. Il Presidente del Consiglio, ricevute le designazioni di cui al comma 1, nomina i componenti di ciascuna commissione.
8. Qualora uno o più gruppi consiliari non abbiano provveduto alle designazioni di cui al comma 1 nei tempi previsti, il Presidente del Consiglio procede alle nomine di cui al comma 7, individuando in via sostitutiva e provvisoria i rappresentanti dei gruppi inadempienti e i voti ad essi attribuiti ai sensi dell’articolo 28, comma 2, in modo che in ciascuna commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i gruppi consiliari.
 
Art. 28 - Espressione dei voti e deleghe.
1. Ciascun gruppo consiliare esprime nelle singole commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al gruppo in Consiglio.
2. Nel caso di più consiglieri del medesimo gruppo designati nella stessa commissione, ciascun consigliere esprime i voti attribuitigli, in misura uguale, nella designazione di cui al comma 1 dell’articolo 27.
3. Il consigliere che per giustificati motivi non interviene alla seduta di una commissione di cui è componente può delegare a sostituirlo un consigliere del suo gruppo, anche se appartenente ad altra commissione.
4. Nessun consigliere può ricevere più di una delega per la medesima seduta di commissione.
5. Ogni consigliere può partecipare alle sedute di commissioni permanenti diverse da quelle alle quali appartiene, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto salvo i casi di cui al comma 3.
 
Art. 29 - Numero legale e deliberazioni.
1. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza di almeno tre consiglieri appartenenti alla commissione, che esprimano, anche mediante deleghe, la metà più uno dei voti complessivamente attribuiti nella commissione stessa.
2. Si presume che la commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il presidente, d’ufficio in occasione della prima votazione, o su richiesta di un consigliere, formulata prima dell’indizione di ogni altra votazione, dispone la verifica.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per un tempo non inferiore a dieci minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla terza mancanza consecutiva del numero legale.
4. Le commissioni deliberano con la maggioranza dei voti favorevoli rappresentati dai consiglieri presenti.
5. I consiglieri presenti in commissione che non partecipano a una votazione sono considerati astenuti, al pari di coloro che lo dichiarano, e si computano nel numero necessario per la legalità della seduta.
6. In caso di parità la proposta si intende non approvata.
7. In sede consultiva, il parere della commissione alla Giunta regionale, ad altra commissione o ad altro organo è favorevole qualora la proposta di tale parere raccolga la maggioranza di cui al comma 4 e si intende contrario qualora il numero dei voti contrari e degli astenuti sia pari o superiore a quello dei voti favorevoli.
8. Nelle commissioni permanenti le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo che il Regolamento o la legge dispongano diversamente.
9. Le votazioni a scrutinio palese si fanno per alzata di mano o mediante procedimento elettronico qualora i necessari dispositivi siano disponibili, con le stesse modalità previste dal Regolamento per le votazioni dell’Assemblea.
10. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il presidente, apprezzate le circostanze, può annullarla e disporne l’immediata rinnovazione.
11. Qualora almeno tre consiglieri presenti contestino, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la regolarità della votazione, il presidente è tenuto a disporne la rinnovazione.
12. Gli incidenti procedurali sono decisi per alzata di mano con la maggioranza di cui al comma 4.
 
Art. 30 - Costituzione delle commissioni.
1. Nella prima seduta della legislatura, ciascuna commissione, convocata dal Presidente del Consiglio regionale e dallo stesso presieduta sino all’elezione del presidente della commissione medesima, procede all’elezione della propria presidenza, composta da un presidente, un vicepresidente e un consigliere segretario, con tre votazioni separate a scrutinio segreto.
1 bis. La presidenza della Quarta commissione è affidata ad un componente di opposizione. A tal fine è eletto presidente della commissione il candidato, appartenente ad uno dei gruppi consiliari espressione delle opposizioni elettorali, che ha conseguito il maggior numero di voti. ()
2. È eletto presidente della commissione il consigliere che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti attribuiti in commissione. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, il Presidente del Consiglio sospende la seduta per un tempo non inferiore a trenta minuti. Alla ripresa dei lavori, si procede ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza dei voti rappresentati dai presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, la commissione procede immediatamente al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti.
3. Con separate votazioni sono eletti il vicepresidente e il consigliere segretario della commissione.
4. In ogni caso il vicepresidente deve appartenere ad un gruppo di minoranza qualora il presidente appartenga ad un gruppo di maggioranza.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, sono proclamati eletti vicepresidente e consigliere segretario i consiglieri che in ciascuna elezione conseguono la maggioranza, anche se relativa, dei voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
 
Art. 31 - Rinnovo delle commissioni.
1. Le commissioni consiliari permanenti sono rinnovate dopo trenta mesi dalla loro costituzione e i loro componenti possono essere confermati.
2. Almeno trenta giorni prima dello scadere del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio invita i gruppi consiliari a provvedere al rinnovo delle designazioni di cui all’articolo 27 con gli stessi tempi e modalità.
3. Il Presidente del Consiglio procede alle nomine dei componenti delle commissioni rinnovate e alla convocazione delle stesse per l’elezione degli uffici di presidenza, con gli stessi tempi e modalità di cui agli articoli 27 e 30.
 
Art. 32 - Presidenza della commissione.
1. La presidenza della commissione, composta dal presidente, dal vicepresidente e dal consigliere segretario, programma i lavori e fissa l’ordine del giorno delle sedute, tenendo conto di quanto previsto all’15rr0001.html#art39articolo 39 comma 5.
2. Il presidente convoca e presiede la commissione; convoca la presidenza della commissione e mantiene i rapporti con il Presidente del Consiglio e l’Ufficio di presidenza del Consiglio.
3. Il vicepresidente e il consigliere segretario collaborano con il presidente al buon andamento delle attività della commissione e delle sedute.
4. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento anche del vicepresidente la commissione è presieduta dal consigliere più anziano di età.
5. Il consigliere segretario sovrintende alla redazione del verbale e verifica il corretto svolgimento delle votazioni e il relativo esito. In caso di assenza del segretario, le sue funzioni sono svolte dal consigliere più giovane di età.
 
Art. 33 - Sedute delle commissioni e loro convocazione.
1. Ciascuna commissione discute e delibera soltanto su materie di propria competenza e su argomenti iscritti all’ordine del giorno, secondo le priorità stabilite in sede di programmazione dei lavori consiliari e inserite nel calendario del Consiglio regionale.
2. L’ordine del giorno reca esclusivamente gli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta.
3. Le commissioni si riuniscono in via ordinaria una o più volte la settimana, nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Convocazioni in giorni diversi da quelli stabiliti debbono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio.
4. La convocazione è disposta dal presidente della commissione con preavviso di almeno tre giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di ventiquattro ore.
5. L’atto di convocazione contiene l’ordine del giorno della riunione; contestualmente la relativa documentazione è messa a disposizione dei consiglieri.
6. Salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio, le commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è seduta dell’Assemblea.
7. Nei giorni nei quali vi è seduta del Consiglio regionale, qualora la convocazione della commissione si renda necessaria per l’espressione di un parere obbligatorio ai fini della continuazione dei lavori dell’Assemblea, la convocazione può essere fatta anche in aula dal Presidente del Consiglio regionale con preavviso di dieci minuti.
8. La convocazione della commissione può essere chiesta anche da un numero di componenti della stessa che, a norma dell’15rr0001.html#art28articolo 28, commi 1 e 2, dispongano di almeno un quarto dei voti attribuiti in commissione. Se il presidente della commissione non vi provvede, la convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio entro un termine massimo di tre giorni.
9. Le commissioni, su autorizzazione del Presidente del Consiglio, possono riunirsi fuori della propria sede, quando ciò sia ritenuto necessario od opportuno, per lo svolgimento:
a) delle consultazioni previste dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi;
b) delle indagini necessarie per lo svolgimento delle funzioni d’inchiesta previste dall’12345#art45articolo 45, comma 1, dello Statuto.
10. Per esigenze di coordinamento con il lavoro di altre commissioni o dell’Assemblea, il Presidente del Consiglio può revocare le convocazioni già disposte.
 
Art. 34 - Processo verbale e resoconto integrale.
1. Delle sedute delle commissioni si redige il processo verbale e il resoconto integrale, che vengono approvati nella seduta successiva.
2. Il processo verbale, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni e le dichiarazioni fatte espressamente inserire a verbale da ciascun consigliere, è redatto dal responsabile del servizio di segreteria della commissione e sottoscritto dal presidente e dal consigliere segretario.
3. Il processo verbale è pubblicato sul sito internet del Consiglio.
 
Art. 35 - Pubblicità dei lavori delle commissioni.
1. La commissione decide, con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati dai suoi componenti, quali dei suoi lavori debbano rimanere segreti.
 
Art. 36 - Commissioni temporanee e speciali d’inchiesta.
1. Le commissioni temporanee e le commissioni speciali d’inchiesta, istituite rispettivamente ai sensi degli 12345#art43articoli 43, comma 4, e 12345#art4545, comma 2, dello Statuto, regolano i propri lavori secondo le modalità previste dal presente capo.
 

CAPO VI - Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari

 
Art. 37 - Composizione della Conferenza.
1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è composta dai presidenti di gruppo designati ai sensi dell’15rr0001.html#art22articolo 22, e dal Presidente del Consiglio, che la presiede.
2. Alle riunioni della Conferenza partecipano il Presidente della Giunta, o un assessore a ciò delegato, i membri dell’Ufficio di presidenza e, se invitati, i presidenti delle commissioni.
3. Alle riunioni della Conferenza partecipa, se nominato, il portavoce dell’opposizione di cui all’12345#art47articolo 47, comma 1, lettera h), dello Statuto.
4. In caso di impossibilità a partecipare, il presidente del gruppo consiliare è sostituito dal vicepresidente ovvero da altro consigliere dello stesso gruppo all’uopo designato.
5. I voti a disposizione di ciascun presidente di gruppo corrispondono ai voti spettanti in Consiglio al gruppo stesso. Il Presidente del Consiglio regionale, i membri dell’Ufficio di presidenza, il rappresentante della Giunta regionale, il portavoce dell’opposizione, qualora non sia presidente di gruppo, e i presidenti delle commissioni non votano.
 
Art. 38 - Convocazione della Conferenza.
1. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ogniqualvolta lo ritenga utile almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza, per programmare lo svolgimento delle attività e dei lavori del Consiglio, nonché per esaminare ogni altra questione riguardante l’organizzazione, il funzionamento e i procedimenti del Consiglio regionale.
2. La Conferenza è convocata, inoltre, su richiesta del Presidente della Giunta, o di uno o più presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a un quinto dei componenti del Consiglio.
 

TITOLO II - Programmazione dei lavori e procedimenti

 

CAPO I - Programmazione

 
Art. 39 - Programma dei lavori.
1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari approva il programma dei lavori del Consiglio, sulla base delle proposte della Giunta regionale e dei gruppi, relativo ad un periodo di tre mesi.
3. Le proposte della Giunta regionale e dei gruppi devono riferirsi a provvedimenti già assegnati alle commissioni consiliari e sono trasmesse al Presidente del Consiglio entro il giorno precedente a quello della riunione.
4. Il programma contiene l’elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare, con l’indicazione dell’ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l’esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.
5. Un quinto dei provvedimenti inseriti nel programma è riservato alle proposte delle minoranze.
6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nella Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio.
7. Il programma diviene definitivo dopo la comunicazione ai consiglieri.
 
Art. 40 - Calendario dei lavori.
1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari approva il calendario dei lavori del Consiglio, sulla base delle proposte della Giunta regionale e dei gruppi e nel rispetto del programma dei lavori.
2. Il calendario stabilisce per un periodo di un mese le date delle sedute consiliari in cui si prevede la trattazione degli argomenti inseriti nel programma, con l’indicazione del tempo da dedicare in assemblea a ciascuno di essi in rapporto alla loro complessità e al relativo rilievo politico-istituzionale, nonché con esplicita indicazione della data di inizio della trattazione.
3. Un quinto dei provvedimenti inseriti nel calendario è riservato alle proposte delle minoranze.
4. Il calendario è approvato con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nella Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari non si raggiunga tale maggioranza, il calendario è predisposto dal Presidente del Consiglio.
5. Il calendario è redatto in modo da garantire l’esaurimento dei punti.
 
Art. 41 - Inserimenti obbligatori e modifiche al programma e al calendario dei lavori.
1. Per l’esame e l’approvazione di eventuali proposte di modifica al programma e al calendario definitivi, richieste dalla Giunta regionale o da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, si applicano le procedure e le modalità previste per la loro approvazione dall’articolo 40.
2. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, il Presidente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, può inserire nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, garantendo comunque il rispetto del calendario, stabilendo, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.
3. Sono in ogni caso inseriti dal Presidente nel programma e nel calendario i provvedimenti da trattare per obbligo derivante da disposizione di legge o di Regolamento.
 
Art. 42 - Programmazione dell’attività delle commissioni.
1. Le commissioni organizzano i propri lavori sulla base di programmi predisposti dalle rispettive presidenze in modo da assicurare in via prioritaria l’esame dei progetti di legge e degli altri affari assegnati e contenuti nel programma di cui all’15rr0001.html#art39articolo 39.
2. Le relazioni delle commissioni sui progetti di legge e sugli altri provvedimenti inseriti nel programma dei lavori consiliari devono essere presentate entro sessanta giorni dall’adozione del programma, salvo che in sede di programmazione sia stato stabilito un termine diverso.
3. Le commissioni possono altresì procedere all’esame di altri affari loro assegnati e non inseriti nella programmazione e trasmetterli al Presidente del Consiglio regionale.
4. Qualora la competente commissione non abbia concluso il procedimento istruttorio nel rispetto del termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale, su richiesta del proponente o di almeno dieci consiglieri, iscrive l’argomento all’ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
5. Nel caso di cui al comma 4, l’Assemblea esamina i provvedimenti nel testo inizialmente assegnato alla commissione. Per i tempi di discussione si applicano le disposizioni di cui all’15rr0001.html#art93articolo 93, commi 1 e 2. Svolge le funzioni di relatore il presidente della commissione, ovvero, in caso di impedimento, il vicepresidente o altro consigliere incaricato dalla presidenza della commissione o, in caso di inerzia di questa, dal Presidente del Consiglio; svolge le funzioni di correlatore il proponente.
 
Art. 43 - Durata della discussione.
1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto del calendario, determina il tempo complessivo, che, salvo diversa determinazione assunta all’unanimità dalla Conferenza, non può essere inferiore al tempo di cui al comma 6, per la trattazione dei progetti di legge e delle proposte di provvedimento in materia tributaria, di bilancio, finanziaria e di programmazione, individuando i tempi per gli interventi dei relatori e della Giunta, nonché per lo svolgimento di richiami al Regolamento, e ripartendone il resto tra i gruppi.
2. Il tempo da ripartire è suddiviso tra i gruppi, per quattro decimi in misura eguale e per sei decimi in misura proporzionale alla consistenza degli stessi. Tempo aggiuntivo è riservato agli interventi che i consiglieri chiedono di svolgere a titolo individuale, comunicandolo prima dell’inizio della discussione. A ciascun intervento a titolo individuale è assegnato un tempo aggiuntivo di cinque minuti.
3. La Conferenza decide con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, il Presidente del Consiglio decide nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
4. La Conferenza, con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti del Consiglio, può determinare, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, il tempo per la trattazione anche di progetti di legge e proposte di provvedimento diversi da quelli di cui al comma 1.
5. Ciascun presidente di gruppo consiliare può chiedere, per non più di una volta nel corso della legislatura, per un provvedimento ritenuto di particolare rilievo, tra quelli di cui al comma 4, che non si provveda alla determinazione del tempo complessivo e alla sua successiva ripartizione tra i gruppi, a norma del presente articolo. Il Presidente del Consiglio è tenuto a concedere tale deroga e in tale caso si applicano per la durata degli interventi le disposizioni di cui all’15rr0001.html#art93articolo 93, commi 1 e 2.
6. Per i provvedimenti diversi da quelli di cui ai commi 1, 4 e 5, dopo trenta ore di lavoro d’aula dall’inizio della trattazione di un argomento, su richiesta di un quinto dei consiglieri, la Conferenza determina, a norma del presente articolo, il tempo complessivo per la conclusione dell’argomento, tenendo conto anche del numero degli emendamenti presentati e ammessi. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio decide nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.
7. Nella determinazione del tempo di cui al comma 6, è comunque garantita ai primi firmatari, per non più di due ore complessive, l’illustrazione degli emendamenti presentati, ammessi e non ancora esaminati, ai sensi dell’articolo 102, comma 6. Tale tempo è ripartito in ragione del numero di emendamenti che a ciascun consigliere restano da illustrare; in tale caso la seduta del Consiglio regionale non può durare più di dieci ore nell’arco della stessa giornata.
8. Nel caso in cui siano presentati emendamenti ai sensi dell’articolo 102, comma 5, il tempo complessivo fissato per la trattazione dell’argomento è rideterminato e ripartito osservando i criteri di cui al presente articolo.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti di approvazione o modifica dello Statuto, del Regolamento del Consiglio e della legge elettorale regionale.
 

CAPO II - Iniziativa delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti

 
Art. 44 - Presentazione, assegnazione e distribuzione dei progetti di legge o di regolamento e delle proposte di provvedimento.
1. L’iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali si esercita mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di progetti, redatti in articoli e corredati da una relazione che ne illustri contenuto e finalità.
2. Sono disegni di legge i progetti presentati dalla Giunta regionale; sono proposte di legge tutti gli altri progetti.
3. L’iniziativa di altri provvedimenti consiliari si esercita mediante presentazione al Presidente del Consiglio di idonee proposte corredate da relazione.
4. Per proponente del progetto di legge o di regolamento e della proposta di provvedimento di iniziativa consiliare si intende il primo consigliere firmatario.
5. Il Presidente assegna i progetti di legge o di regolamento e le proposte di provvedimento alla commissione competente, secondo quanto previsto dall’articolo 26.
 
Art. 45 - Improcedibilità delle proposte di legge prive di copertura finanziaria.
1. Il Presidente del Consiglio regionale richiede il parere della Prima commissione allorquando una proposta di legge, per le disposizioni contenute nel testo del proponente o per le modifiche che si intendessero ad esse apportare, implichi nuovi o maggiori oneri finanziari.
2. In caso di parere negativo della Prima commissione ai sensi del comma 1, ovvero qualora il testo non sia stato riformulato sulla base delle condizioni formulate nel parere stesso, il Presidente del Consiglio regionale ne dichiara l’improcedibilità.
 
Art. 46 - Ammissibilità delle proposte di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali.
1. Sull’ammissibilità di una proposta di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali decide il Presidente del Consiglio.
 
Art. 47 - Improcedibilità.
1. Un progetto di legge respinto dal Consiglio non può essere ripresentato, nell’ambito della stessa legislatura, se non dopo un anno dalla precedente votazione.
 

CAPO III - Attività delle commissioni consiliari

 
Art. 48 - Riunione delle commissioni nelle diverse sedi.
1. Le commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
a) in sede referente, per l’esame degli argomenti sui quali devono riferire all’Assemblea;
b) in sede redigente, per l’esame dei progetti di legge o di regolamento nei casi di cui all’12345#art21articolo 21, comma 3, dello Statuto;
c) in sede consultiva, per esprimere pareri sugli argomenti assegnati ad altre commissioni e su atti di competenza della Giunta regionale;
d) per l’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all’15rr0001.html#art52articolo 52 e per la trattazione degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo di cui al titolo IV, capi II e III;
e) per lo svolgimento delle consultazioni, delle audizioni e delle attività conoscitive di cui al titolo II, capo IV;
2. Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio di propria iniziativa relazioni e risoluzioni, chiedendo al Presidente del Consiglio che siano iscritte all’ordine del giorno per la discussione in Assemblea, nonché di riunirsi per l’esame di affari che non richiedono relazioni al Consiglio o di cui ritengono opportuna la trattazione.
3. Ai fini di cui al comma 2, ciascun consigliere può presentare in commissione proposte di risoluzione dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti di competenza della commissione.
 
Art. 49 - Sede referente.
1. Su ciascun progetto di legge o di regolamento e su ciascuna proposta di provvedimento è svolto preliminarmente un dibattito di ordine generale, al quale, quando si tratta di un testo articolato, segue l’esame dei singoli articoli. Il dibattito di ordine generale è introdotto dal presidente della commissione ovvero da un consigliere indicato dalla presidenza della commissione.
2. Dopo il dibattito di ordine generale, la commissione può nominare un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione delle minoranze, al quale affida l’ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo da sottoporre al Consiglio.
3. Ciascun consigliere può trasmettere emendamenti alla commissione referente e chiedere, o essere richiesto, di poterli illustrare.
4. Le relazioni, con il testo del progetto di legge o di regolamento o della proposta di provvedimento approvato dalla commissione e proposto all’approvazione del Consiglio, unitamente a ogni altra eventuale documentazione, sono tempestivamente trasmessi al Presidente del Consiglio, il quale ne dispone la distribuzione ai consiglieri e provvede all’iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno del Consiglio, tenuto conto del calendario di cui all’15rr0001.html#art40articolo 40. Tutta la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria in commissione è tenuta a disposizione dei consiglieri sino alla conclusione dell’esame in Assemblea.
 
Art. 50 - Sede redigente.
1. Salve le eccezioni previste dall’12345#art21articolo 21, comma 4, dello Statuto, e i progetti di legge relativi ai piani pluriennali di programmazione economica e socio-sanitaria e di pianificazione urbanistica e territoriale, il Presidente del Consiglio, su richiesta della commissione competente approvata a maggioranza dei voti attribuiti in commissione e comunicata a tutti i consiglieri, iscrive all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’Assemblea le proposte di trasferimento dalla sede referente alla sede redigente di progetti di legge e di regolamento, rimanendo riservata all’Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, con preclusione di emendamenti.
2. La proposta di trasferimento in sede redigente è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio. La proposta non è sottoposta all’approvazione del Consiglio qualora almeno un quinto dei componenti del Consiglio comunichi al Presidente del Consiglio, anche in corso di seduta, l’opposizione al deferimento proposto dalla commissione competente, secondo quanto disposto dall’12345#art21articolo 21, comma 3, dello Statuto.
3. L’Assemblea può stabilire, all’atto del trasferimento, con apposito ordine del giorno, criteri informatori per la formulazione del testo degli articoli e termini per la conclusione dei lavori della commissione.
4. Fino al momento della votazione finale da parte della commissione competente, il Presidente del Consiglio sospende l’esame redigente e dispone la continuazione dei lavori in sede referente se almeno un quinto dei componenti del Consiglio gli richiede che il progetto di legge o di regolamento sia assoggettato alla procedura ordinaria di esame.
5. Nel procedimento in sede redigente si osservano le medesime norme del procedimento in sede referente in quanto compatibili.
6. Nei casi di sedute in sede redigente è assicurata la pubblicità dei lavori della commissione, anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.
 
Art. 51 - Sede consultiva.
1. Il Presidente del Consiglio può disporre che su un progetto di legge o di regolamento o su una proposta di provvedimento assegnato a una commissione sia espresso il parere di un’altra commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di quest’ultima.
2. Se una commissione, su un progetto di legge o di regolamento o su una proposta di provvedimento a essa assegnato, ritiene utile acquisire il parere di un’altra commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, può richiederlo prima di deliberare in merito, informandone il Presidente del Consiglio.
3. Se una commissione ritiene utile esprimere un parere su un progetto di legge o di regolamento o su una proposta di provvedimento assegnato ad altra commissione, ne fa domanda al Presidente del Consiglio che decide in merito.
4. La commissione consultata e la commissione competente per il merito possono effettuare, d’intesa fra loro, riunioni congiunte. La commissione consultata può partecipare alle consultazioni, alle indagini conoscitive e ai sopralluoghi disposti dalla commissione referente.
5. I pareri di cui ai commi da 1 a 4 sono espressi nel termine di quindici giorni per i progetti di legge o di regolamento e di sette giorni per ogni altro oggetto. La commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la commissione alla quale è destinato.
6. Il parere espresso è allegato alla relazione alla Assemblea o menzionato nella relazione medesima quando sia stato illustrato oralmente.
7. Quando la Giunta regionale è tenuta per legge a richiedere un parere alle commissioni consiliari in ordine a provvedimenti amministrativi di propria competenza, la relativa proposta di deliberazione è inoltrata al Presidente del Consiglio che la assegna alla commissione competente per materia, al fine dell’iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta utile.
8. Il parere è reso entro i termini stabiliti dalla legge ed è comunicato dal presidente della commissione al Presidente della Giunta, dandone informazione al Presidente del Consiglio.
 
Art. 52 - Funzioni di vigilanza e controllo.
1. Il Presidente del Consiglio assegna alle commissioni competenti per materia le rendicontazioni, le relazioni, i bilanci e ogni altra documentazione per la quale la legge prevede la trasmissione al Consiglio da parte di società, enti e strutture della Regione, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui agli 12345#art23articoli 23 e 12345#art33articolo 33 dello Statuto.
2. Al termine dell’esame, la commissione può esprimere valutazioni e osservazioni direttamente al soggetto interessato, dandone informazione al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio, ovvero disporre una relazione all’Assemblea, anche integrata con una proposta di risoluzione qualora intenda proporre indirizzi e orientamenti.
 
Art. 53 - Funzioni d’inchiesta.
1. L’Assemblea può affidare alle commissioni consiliari permanenti funzioni d’inchiesta ai sensi dell’12345#art45articolo 45, comma 1, dello Statuto, anche su proposta della commissione competente per materia.
2. Le commissioni quando procedono a una inchiesta ne predispongono il programma organizzativo e finanziario e lo sottopongono all’approvazione dell’Ufficio di presidenza.
3. Le sedute dedicate allo svolgimento dell’inchiesta possono tenersi, quando sia necessario od opportuno, fuori dalla sede del Consiglio regionale.
4. I documenti raccolti restano depositati presso la segreteria della commissione, dove ciascun commissario può esaminarli e ottenerne una copia.
5. Compiuta l’indagine, la commissione approva una relazione conclusiva. Sono sempre ammesse relazioni di minoranza.
6. Le relazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio, il quale ne cura la distribuzione ai consiglieri e, se richiesto dalla commissione, iscrive l’argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle commissioni speciali d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 45, comma 2, dello Statuto.
 
Art. 54 - Acquisizione di informazioni.
1. Le commissioni nelle materie di loro competenza si procurano informazioni, atti e documenti e convocano i funzionari della Regione o degli enti, aziende o agenzie da essa dipendenti, secondo quanto previsto dall’12345#art44articolo 44 dello Statuto.
2. Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno diritto e, se richiesti, l’obbligo di partecipare, anche con l’assistenza di esperti, ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.
3. La Giunta regionale può chiedere che le commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni, e gli assessori possono sempre chiedere di essere sentiti.
4. Alle sedute delle commissioni, oltre ai funzionari della segreteria, assistono di norma i funzionari degli uffici legislativi.
5. Le commissioni possono avvalersi della collaborazione di esperti, con le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
 

CAPO IV - Partecipazione e informazione dei cittadini

 
Art. 55 - Oggetto della partecipazione.
1. In attuazione degli 12345#art9articoli 9, 12345#art2121 e 12345#art4444 dello Statuto, il Consiglio regionale garantisce la partecipazione di tutti i cittadini, singoli e associati, all’esercizio della funzione legislativa, di programmazione e amministrativa di carattere generale della Regione.
2. La partecipazione ai processi di determinazione delle scelte legislative e amministrative ha per oggetto, in particolare:
a) i progetti di legge e di regolamento regionali;
b) le proposte di piani e programmi regionali;
c) le proposte di provvedimenti amministrativi di carattere generale.
 
Art. 56 - Attività di informazione.
1. L’informazione ai cittadini è assicurata dal Consiglio regionale, anche su iniziativa dei gruppi, mediante, in particolare:
a) la pubblicazione di tutti i progetti di legge, di regolamento, nonché di tutte le proposte di piani, programmi e atti amministrativi di competenza dell’Assemblea sul sito internet del Consiglio;
b) la diffusione ai mezzi di comunicazione di informazioni sui processi decisionali in corso nelle commissioni consiliari e nell’Assemblea;
c) l’organizzazione di convegni e conferenze, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza.
 
Art. 57 - Modalità della partecipazione.
1. La partecipazione dei cittadini singoli e associati, fermo restando il potere di iniziativa popolare per leggi e regolamenti di cui all’12345#art20articolo 20 dello Statuto, disciplinato con legge regionale, si esplica mediante:
a) la presentazione da parte dei cittadini, singoli o associati, di pareri e proposte di modifica, per collaborare alla formazione di provvedimenti legislativi;
b) la consultazione obbligatoria dei soggetti che si siano avvalsi del diritto di cui alla lettera a), allorché ne faccia richiesta un numero di componenti la competente commissione consiliare che rappresentino un quarto dei voti attribuiti in commissione;
c) la consultazione di enti, associazioni e organizzazioni in tutti gli altri casi in cui è prevista come obbligatoria dalla legge regionale;
d) la consultazione di cittadini, singoli o associati tutte le volte in cui è ritenuta opportuna dalle commissioni consiliari, al fine di acquisire elementi utili alle loro attività.
 
Art. 58 - Forma delle consultazioni.
1. Le consultazioni di cui all’articolo 57 possono essere effettuate in forma di:
a) audizione diretta;
b) invito a esprimere per iscritto sul progetto o sulla proposta, entro un termine determinato, pareri e proposte;
c) forum e altre forme di e-democracy, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
2. Le consultazioni di cui all’articolo 57, comma 1, lettere b) e c), sono effettuate nella forma dell’audizione diretta. Negli altri casi la scelta della forma è rimessa alla decisione della commissione consiliare che effettua la consultazione.
3. L’invito per le consultazioni è diramato dal presidente della commissione consiliare competente.
4. Qualora la consultazione si svolga per audizione diretta l’invito è trasmesso almeno sette giorni prima della data fissata.
5. Gli enti con personalità giuridica partecipano all’audizione a mezzo dei loro organi rappresentativi o a mezzo di persone da questi delegate. Le altre organizzazioni e le associazioni prive di personalità giuridica partecipano a mezzo delle persone alle quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o a mezzo di persona da queste delegata.
 
Art. 59 - Conferenza regionale sulle politiche dell’economia e del lavoro.
1. In attuazione delle disposizioni di cui all’12345#art22articolo 22 dello Statuto è periodicamente convocata una Conferenza regionale sulle politiche dell’economia e del lavoro, quale strumento permanente di consultazione, analisi e indirizzo.
2. La Conferenza ha compiti di studio, di analisi, di monitoraggio delle dinamiche economiche che caratterizzano i fattori della competitività a livello regionale. La conferenza, avvalendosi anche delle strutture e agenzie regionali, formula al Consiglio regionale proposte di indirizzi e linee programmatiche in tema di strumenti e risorse a favore delle imprese e dell’occupazione.
3. La Conferenza presenta alle commissioni consiliari competenti le proprie osservazioni e proposte sui progetti di legge, regolamento, piani, programmi e provvedimenti amministrativi di carattere generale riguardanti le politiche dell’economia e del lavoro entro quindici giorni dalla loro pubblicazione nel sito internet del Consiglio regionale.
4. La Conferenza è composta da:
a) le organizzazioni maggiormente rappresentative degli interessi economici e del lavoro della Regione, individuate con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, sentite le commissioni consiliari competenti;
b) i componenti delle commissioni consiliari competenti;
c) i componenti della Giunta regionale competenti.
5. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare di volta in volta in relazione ai temi da trattare rappresentanti di altri enti e organizzazioni o tecnici ed esperti. La decisione in merito spetta al Presidente.
6. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un componente dell’Ufficio di presidenza da esso delegato.
 
Art. 60 - Petizioni.
1. Chiunque può inviare petizioni al Consiglio per chiedere provvedimenti legislativi sulle materie di competenza regionale, o per esporre comuni necessità riguardanti la Regione.
2. Le petizioni, previamente vagliate dall’Ufficio di presidenza, sono trasmesse alle commissioni competenti per materia, le quali, ove abbiano all’esame progetti di legge o proposte di provvedimento sullo stesso argomento, discutono congiuntamente le petizioni stesse.
3. Le commissioni possono riferirne al Consiglio.
 

CAPO V - Lavori delle commissioni

 
Art. 61 - Assegnazioni alle commissioni e conflitti di competenza.
1. I progetti di legge o di regolamento, le proposte di provvedimento e in generale ogni argomento su cui sia richiesta una relazione al Consiglio regionale, sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla commissione competente o con competenza prevalente o alle commissioni da lui ritenute ugualmente competenti, secondo quanto stabilito dall’15rr0001.html#art44articolo 44.
2. Se una commissione ritiene che un progetto o una proposta assegnati al suo esame non rientri nella sua competenza, oppure ritiene che appartenga alla sua competenza un argomento assegnato in sede referente all’esame di altra commissione, ne informa per gli opportuni provvedimenti il Presidente del Consiglio, che decide sentito l’Ufficio di presidenza.
 
Art. 62 - Lavori e decisioni delle commissioni.
1. Qualora il proponente del progetto di legge o di regolamento e della proposta di provvedimento di iniziativa consiliare non faccia parte della commissione referente, il presidente della commissione lo invita a partecipare ai relativi lavori.
2. Tutte le decisioni della commissione in ordine alle modalità dei propri lavori e dell’esame di progetti, proposte e ogni altro argomento assegnato sono adottate con la maggioranza di cui all’15rr0001.html#art29articolo 29, comma 4.
 
Art. 63 - Esame abbinato.
1. Se all’esame della commissione referente si trovano contemporaneamente progetti di legge o di regolamento o proposte di provvedimento, a giudizio della stessa, espresso con la maggioranza di cui all’15rr0001.html#art29articolo 29, comma 4, analoghi o vertenti su oggetto medesimo, l’esame è abbinato.
2. Non si procede ad abbinamento qualora sia già iniziato l’esame dell’articolato del progetto ovvero del testo della proposta da proporre all’approvazione del Consiglio.
3. Al termine dell’esame preliminare dei progetti o delle proposte abbinati la commissione procede alla scelta del testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.
 
Art. 64 - Sedute congiunte in sede referente e redigente.
1. In caso di assegnazione, ai sensi dell’15rr0001.html#art44articolo 44, comma 5, da parte del Presidente del Consiglio di un progetto o di una proposta e in generale di un argomento a più commissioni da lui ritenute ugualmente competenti in sede referente o redigente si procede all’esame in sedute congiunte.
2. La convocazione delle sedute è fatta congiuntamente dai presidenti delle commissioni interessate e le sedute sono presiedute alternativamente dai presidenti.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri appartenenti alle commissioni, che esprimano, anche mediante deleghe, la metà più uno dei voti complessivamente attribuiti nelle commissioni stesse.
4. Le commissioni congiunte deliberano unitariamente con la maggioranza dei voti favorevoli rappresentati dai consiglieri presenti.
 
Art. 65 - Sedute congiunte in sede consultiva.
1. Nel caso di seduta congiunta in sede consultiva di due o più commissioni, la convocazione è fatta, d’intesa tra loro, dai presidenti di ciascuna commissione.
2. Il numero legale e la maggioranza richiesta per deliberare si computano singolarmente per ciascuna commissione.
 
Art. 66 - Parere obbligatorio della Prima commissione.
1. Ciascuna commissione ha l’obbligo di acquisire il parere della Prima commissione sulla compatibilità dei progetti di legge con il diritto dell’Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti e ogni qualvolta il progetto di legge implichi entrate o spese. Il parere deve essere acquisito sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni apportate, prima del voto finale. Tale parere è dato per iscritto.
2. Qualora entro venti giorni dall’assegnazione del progetto di legge la Prima commissione non abbia risposto, si intende che non abbia trovato nulla da eccepire.
 
Art. 67 - Termini per le relazioni al Consiglio.
1. Le relazioni delle commissioni concernenti i progetti di legge o di regolamento, le proposte di provvedimento e in generale ogni argomento su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, salvo il caso previsto dall’12345#art20articolo 20, comma 6, dello Statuto, sono presentate all’assemblea entro dieci giorni dall’approvazione in commissione e comunque almeno quarantotto ore prima dell’ora fissata per la seduta del Consiglio nella quale è prevista la trattazione dell’atto.
2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, i relatori perdono la facoltà di leggere la relazione.
 
Art. 68 - Nomina dei relatori.
1. Per ogni progetto di legge o di regolamento, nonché per ogni proposta di provvedimento amministrativo e in generale per ogni argomento su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, al termine dei lavori, la commissione, o le commissioni congiuntamente nel caso di cui all’15rr0001.html#art64articolo 64, designano un relatore e, ove richiesto, un correlatore, che riferiscono in Consiglio.
2. In caso di voto non unanime, il correlatore è individuato tra coloro che non hanno espresso voto favorevole.
 
Art. 69 - Esame del bilancio.
1. I progetti di bilancio e di legge finanziaria della Regione sono sottoposti all’esame delle commissioni permanenti che riferiscono, entro quindici giorni dall’assegnazione, alla Prima commissione nelle materie di loro competenza.
2. Entro trenta giorni dall’assegnazione, la Prima commissione presenta la relazione al Consiglio.
3. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 2, i progetti di bilancio e di legge finanziaria sono iscritti all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discussi nel testo presentato. In tale caso relatore e correlatore sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
 

TITOLO III - Lavori dell’Assemblea

 

CAPO I - Svolgimento delle sedute

 
Art. 70 - Convocazione del Consiglio.
1. Il Consiglio regionale si riunisce di norma nella propria sede; può riunirsi fuori dalla propria sede per decisione presa dall’Ufficio di presidenza all’unanimità dei suoi componenti o su deliberazione del Consiglio approvata a maggioranza dei componenti.
2. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria o straordinaria, secondo quanto previsto dall’12345#art49articolo 49 dello Statuto.
3. Quando la convocazione sia richiesta dal Presidente della Giunta o da un quarto dei consiglieri, il Presidente del Consiglio dispone la convocazione entro cinque giorni dalla richiesta in modo che la seduta abbia luogo non oltre quindici giorni dalla richiesta medesima.
4. Qualora il Presidente del Consiglio non disponga la convocazione nel termine di cui al comma 3, la convocazione è disposta, entro cinque giorni, dal vicepresidente di cui all’15rr0001.html#art15articolo 15, comma 2, e, in caso di sua inadempienza o assenza dall’altro vicepresidente.
5. Qualora la convocazione non sia disposta ai sensi dei commi 3 e 4, il Consiglio si riunisce di diritto, ai sensi dell’12345#art49articolo 49, comma 3, secondo periodo, dello Statuto, alle ore dodici del quinto giorno non festivo immediatamente successivo allo scadere del termine di cui al comma 3; l’avviso di convocazione è diramato dal Segretario generale.
 
Art. 71 - Ordine del giorno del Consiglio.
1. Il Presidente del Consiglio pone all’ordine del giorno delle sedute consiliari tutti gli argomenti per i quali si sia conclusa la fase istruttoria, nel rispetto del programma e del calendario approvati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
2. Il Consiglio in corso di seduta, può deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri di proseguire i lavori oltre la mezzanotte. Sulla richiesta di proseguimento possono parlare un oratore a favore e uno contro, ciascuno per non più di tre minuti.
3. Il Consiglio tratta tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Può deliberare di aggiornare la seduta ad altra data per proseguire i lavori sino a esaurimento dell’ordine del giorno; in tale caso i lavori non possono proseguire oltre la mezzanotte.
4. I testi dei progetti e delle proposte licenziati dalle commissioni in sede referente, con l’attestazione dell’esito della votazione in tale sede conseguita sono distribuiti ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta consiliare. In caso di convocazione del Consiglio con la procedura d’urgenza di cui all’12345#art49articolo 49, comma 2, dello Statuto il termine non può essere ridotto a meno di quarantotto ore.
5. Il termine di cui al comma 4, secondo periodo, può essere ulteriormente ridotto solo nel caso non vi sia opposizione da parte di alcun gruppo consiliare.
6. Il Consiglio non può discutere, né deliberare su argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
7. Eventuali variazioni in corso di seduta dell’ordine di discussione degli argomenti calendarizzati, nonché dei tempi assegnati a ciascun gruppo in caso di contingentamento, possono essere apportate con le stesse modalità di cui all’15rr0001.html#art40articolo 40.
 
Art. 72 - Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta.
1. Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta o un componente della Giunta da lui delegato possono fare comunicazioni all’Assemblea in ogni momento della seduta consiliare su argomenti non iscritti all’ordine del giorno. La durata di tali comunicazioni non può superare di norma i venti minuti, salva diversa decisione del Presidente del Consiglio.
2. Qualora vi sia richiesta di discussione su tali comunicazioni si provvede alla relativa iscrizione all’ordine del giorno della seduta successiva, salvo diverso avviso dell’assemblea che può deliberare di procedere immediatamente alla discussione. Sulla richiesta di discussione immediata possono parlare un oratore a favore e uno contro, ciascuno per non più di tre minuti. La durata degli interventi è stabilita dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
3. La discussione può chiudersi con una risoluzione.
 
Art. 73 - Sedute pubbliche e segrete.
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il Consiglio si riunisce in seduta segreta quando vi sia la richiesta del Presidente del Consiglio, sentito l’Ufficio di presidenza, o di almeno dieci consiglieri o quando si tratti di questioni riguardanti persone.
 
Art. 74 - Ammissione del pubblico.
1. Nessuna persona estranea al Consiglio e ai servizi relativi può introdursi nella sede ove siedono i consiglieri.
2. Il pubblico può assistere alle sedute; qualora lo ritenga opportuno, l’Ufficio di presidenza può disciplinare l’ammissione del pubblico mediante apposito invito. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
3. I commessi sono incaricati di vigilare sulla osservanza dei regolamenti e di provvedere, su ordine del Presidente, all’allontanamento di chiunque abbia turbato l’ordine.
4. Il Presidente, nel caso di disordini, può altresì ordinare lo sgombero dei settori riservati al pubblico.
 
Art. 75 - Apertura e chiusura della seduta.
1. Il Presidente apre la seduta; la chiude annunciando il giorno e l’ora della seduta seguente o l’eventuale convocazione a domicilio.
2. La seduta inizia con l’approvazione del processo verbale.
 
Art. 76 - Congedi.
1. Nessun consigliere può astenersi dall’intervenire alla seduta se non abbia ottenuto congedo.
2. I congedi possono essere richiesti al Presidente del Consiglio per i seguenti motivi:
a) malattia o gravi motivi di famiglia;
b) missione per conto del Consiglio o della Giunta o altri motivi istituzionali;
c) motivato impedimento.
3. Le cause di cui al comma 2, lettera a) e c), sono documentate mediante autocertificazione del consigliere, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
4. La missioni e i motivi istituzionali di cui al comma 2, lettera b), sono documentate esclusivamente mediante attestazione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio.
5. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all’annuncio dato dal Presidente del Consiglio all’inizio della seduta. Nel caso di opposizione, il Consiglio delibera senza discussione.
6. I nomi dei consiglieri che non partecipano a oltre tre sedute consecutive del Consiglio, senza aver ottenuto regolare congedo, sono annunciati dal Presidente del Consiglio in assemblea. Il Presidente, nei casi più gravi, può richiedere all’assemblea di deliberare che i nomi degli assenti siano pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel sito internet del Consiglio.
7. Lo stesso obbligo di partecipazione e le modalità per ottenere il congedo si applicano anche per le sedute delle commissioni consiliari, intendendosi sostituiti il presidente della commissione al Presidente del Consiglio e la commissione competente al Consiglio stesso.
 
Art. 77 - Posti riservati in aula.
1. Nell’aula consiliare vi sono posti riservati al Presidente del Consiglio regionale, agli altri componenti dell’Ufficio di presidenza, al Presidente della Giunta regionale, agli assessori e ai consiglieri regionali.
 
Art. 78 - Diritto di parola.
1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.
 
Art. 79 - Richiami all’ordine e censure ai consiglieri.
1. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba con il suo contegno la libertà della discussione e l’ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo.
2. Dopo il secondo richiamo all’ordine, avvenuto nella stessa seduta, o qualora un consigliere provochi tumulti o disordini, o trascenda a vie di fatto, il Presidente può espellere il consigliere dall’aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, deliberarne la censura. La censura comporta, oltre all’esclusione immediata dall’aula, l’interdizione a partecipare ai lavori del Consiglio e delle commissioni per un termine da due a cinque giorni.
3. Se il consigliere si rifiuta di ottemperare all’invito del Presidente a lasciare l’aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai consiglieri segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
4. Ove il consigliere censurato tenti di rientrare nell’aula prima che sia trascorso il termine prescritto, la durata dell’esclusione è raddoppiata.
5. Per i fatti di eccezionale gravità che si svolgono nell’ambito della sede del Consiglio, ma fuori dell’aula consiliare, il Presidente, sentito l’Ufficio di presidenza, può proporre all’assemblea le sanzioni di cui al comma 2.
 
Art. 80 - Tumulto in aula.
1. Qualora sorga tumulto in aula e nonostante il richiamo del Presidente il tumulto continui, il Presidente sospende la seduta o, secondo l’opportunità, la scioglie.
2. In quest’ultimo caso, salvo diversa disposizione del Presidente, il Consiglio s’intende convocato a domicilio.
 
Art. 81 - Poteri di polizia.
1. I poteri di polizia del Consiglio spettano al Consiglio stesso e sono esercitati a suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari.
2. La forza pubblica non può entrare nella sede del Consiglio regionale se non autorizzata dal Presidente.
3. Essa non può entrare nell’aula consiliare, se non dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta e sempre dietro richiesta del Presidente.
 
Art. 82 - Denuncia per oltraggio.
1. In caso di oltraggio fatto al Consiglio o a qualunque dei suoi membri nell’esercizio delle loro funzioni, il Presidente provvede a denunciare l’autore all’autorità giudiziaria competente.
 
Art. 83 - Processo verbale e resoconti.
1. Salvo quanto disposto dai commi 5 e 6, di ogni seduta del Consiglio si redige, a cura dei competenti uffici consiliari, il processo verbale.
2. Il processo verbale, che attesta soltanto la formazione delle deliberazioni e degli atti del Consiglio, si intende approvato se, all’inizio della seduta successiva alla distribuzione del testo, nessuno chiede di fare osservazioni; occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola, se non a chi intenda proporvi una rettifica o chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale. L’intervento non può superare i tre minuti.
4. Il processo verbale, dopo l’approvazione, è sottoscritto dal Presidente e da uno dei consiglieri segretari, è raccolto e conservato nell’archivio del Consiglio e pubblicato nel sito internet del Consiglio. Qualora, in sede di approvazione, siano state apportate rettifiche al processo verbale, ai consiglieri è distribuito il nuovo testo approvato.
5. Il processo verbale delle sedute segrete è redatto dai consiglieri segretari.
6. Il Consiglio può, tuttavia, deliberare che non vi sia processo verbale della seduta segreta.
7. Di ogni seduta pubblica è, altresì, redatto il resoconto integrale consistente nella trascrizione di tutti gli atti e interventi, effettuata con l’ausilio della registrazione su supporto magnetico o di altre metodiche. Il resoconto è raccolto e conservato nell’archivio del Consiglio e pubblicato nel sito internet dello stesso.
 

CAPO II - Numero legale, deliberazioni e votazioni

 
Art. 84 - Legalità delle sedute.
1. I lavori del Consiglio si svolgono con qualsiasi numero di consiglieri presenti. Il Presidente verifica, di propria iniziativa o su richiesta, l’esistenza del numero legale, quando il Consiglio stia per procedere a votazioni che non riguardino il processo verbale o questioni procedurali.
2. Il Consiglio è in numero legale quando sia presente la maggioranza dei componenti, esclusi dal computo i consiglieri posti in congedo ai sensi dell’articolo 76, salvi i casi in cui sia prevista espressamente dallo Statuto la presenza di un maggior numero di consiglieri.
3. Agli effetti di cui al comma 2, i consiglieri sono considerati in congedo entro il numero massimo di un decimo () dei componenti.
4. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta, con un intervallo di tempo non minore di dieci minuti e non superiore a sessanta, oppure scioglierla; in quest’ultimo caso il Consiglio si intende convocato a domicilio, salvo diverse disposizioni del Presidente.
 
Art. 85 - Validità delle deliberazioni.
1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la presenza di consiglieri prevista dall’articolo 84 e, salvo diverse disposizioni statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, secondo quanto prescritto dall’12345#art50articolo 50, comma 3, dello Statuto.
2. Sono compresi fra i votanti, oltre ai consiglieri che abbiano espresso voto favorevole o contrario, anche i consiglieri che abbiano dichiarato l’astensione o che abbiano votato scheda bianca.
3. I consiglieri presenti nell’aula che non partecipano a una votazione sono considerati astenuti, al pari di coloro che lo dichiarano, e si computano nel numero necessario per la legalità della seduta.
4. Quando si debba procedere alla nomina degli amministratori degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali, regionali e locali, è sufficiente la maggioranza semplice.
5. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
 
Art. 86 - Modalità di votazione.
1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto.
2. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico che assicura l’identificazione del consigliere, salvo che, per la sola votazione finale, tre consiglieri chiedano la votazione per appello nominale.
3. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, salvo che tutti i gruppi non richiedano la votazione per alzata di mano.
4. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano deponendo nell’urna apposita scheda o mediante procedimento elettronico.
5. Il voto a scrutinio segreto avviene nei soli casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge e nelle questioni riguardanti persone, salva, per queste ultime, diversa esplicita disposizione statutaria o legislativa.
 
Art. 87 - Votazione per appello nominale.
1. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del sì e del no ed estrae a sorte il nome di un consigliere.
2. L’appello nominale comincia dal nome estratto, per continuare in ordine alfabetico e riprende poi nello stesso ordine fino al nome del consigliere che precede quello estratto a sorte.
3. Esaurito l’appello si procede a un nuovo appello dei consiglieri risultati assenti.
4. I consiglieri segretari tengono nota del voto espresso da ciascun consigliere; il Presidente ne proclama il risultato.
 
Art. 88 - Votazione a scrutinio segreto.
1. I consiglieri prima della votazione a scrutinio segreto possono dichiarare di astenersi, dandone una spiegazione per un tempo non superiore a tre minuti.
2. I consiglieri segretari prendono nota delle astensioni.
 
Art. 89 - Annullamento e rinnovazione delle votazioni.
1. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze e sentiti i consiglieri segretari, può annullarle e disporne l’immediata rinnovazione.
 
Art. 90 - Divieto di parola durante le operazioni di voto.
1. In corso di votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che il Presidente, apprezzate le circostanze, non ritenga di annullare la votazione.
 
Art. 91 - Proclamazione del risultato della votazione.
1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula: «Il Consiglio approva» o «Il Consiglio non approva».
 
Art. 92 - Designazioni e nomine.
1. Le designazioni e le nomine di competenza del Consiglio regionale avvengono a scrutinio segreto.
2. Nei casi in cui il Consiglio debba procedere alla designazione o alla nomina di non più di due persone, sono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito uguale numero di voti, si procede al ballottaggio fra essi; persistendo la parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Nei casi in cui il Consiglio debba procedere alla designazione o alla nomina di più di due persone e la legge preveda una riserva dei posti a favore delle minoranze, ciascun consigliere vota per non più dei due terzi dei candidati da eleggere; le schede di votazione sono predisposte in modo da evidenziare il limite di voto. I candidati delle minoranze risultano eletti nell’ordine dei voti riportati fino a raggiungere la riserva dei posti. Fatto salvo quanto disposto sulla riserva dei posti a favore delle minoranze, risultano eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità si applicano le disposizioni previste dal comma 2.
 

CAPO III - Svolgimento della discussione

 
Art. 93 - Durata degli interventi.
1. Salvo quanto disposto dall’15rr0001.html#art43articolo 43, la durata di ciascun intervento non può superare i dieci minuti. In ogni caso, al relatore, al correlatore e al primo oratore per ciascun gruppo sono attribuiti venti minuti. I singoli interventi su articoli ed emendamenti non possono superare rispettivamente i dieci ed i cinque minuti. Su ciascun articolo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti a un consigliere per gruppo.
2. Prima della votazione finale è consentita una dichiarazione di voto a un consigliere per gruppo, per non più di dieci minuti, e ai consiglieri che intendono esprimere una valutazione diversa rispetto a quella dichiarata dal proprio gruppo, per non più di tre minuti.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso di tempo contingentato ai sensi dell’articolo 43, quando il tempo assegnato al gruppo sia stato esaurito.
4. Il consigliere che, nei limiti di tempo sopra indicati, riassuma oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti.
5. Superati i limiti di tempo prescritti il Presidente invita l’oratore a concludere e, ove questi non lo faccia, gli interdice la parola.
6. Il Presidente interdice, altresì, la parola all’oratore che, richiamato due volte alla questione, seguita a discostarsene.
7. Nessun discorso può essere rimandato per la sua continuazione ad altra seduta.
 
Art. 94 - Iscrizione a parlare.
1. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i consiglieri si iscrivono a parlare di norma tramite i rispettivi presidenti di gruppo.
2. Quando un gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli ai sensi e con le modalità di cui all’15rr0001.html#art43articolo 43, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola.
3. I consiglieri che intendano svolgere un intervento a titolo individuale hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente per il tempo loro assegnato ai sensi dell’articolo 43.
4. Il Presidente dà la parola secondo l’ordine di presentazione delle domande, salva l’opportunità di alternare per quanto possibile gli oratori favorevoli e quelli contrari, previa comunicazione ai consiglieri.
5. I consiglieri che non siano presenti nell’aula quando è il loro turno decadono dal diritto di parola.
6. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione dello stesso argomento, tranne che per richiami al Regolamento, per interventi sull’ordine dei lavori, per proporre questioni di carattere pregiudiziale o sospensivo, oppure per fatto personale. In quest’ultimo caso la parola viene data alla fine dell’argomento e comunque prima della fine della seduta.
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica, in regime di tempo contingentato ai sensi dell’articolo 43, solo per le dichiarazioni di voto. Nelle restanti fasi della discussione la regolazione degli interventi dei consiglieri è in capo al presidente del gruppo consiliare di appartenenza ai sensi del comma 1.
 
Art. 95 - Interventi della Giunta e degli assessori competenti.
1. Nella discussione dei progetti e delle proposte possono intervenire sempre in rappresentanza della Giunta il Presidente della Giunta, o in sua assenza il vicepresidente o l’assessore delegato ai rapporti con il Consiglio. Gli assessori possono intervenire in rappresentanza della Giunta quando abbiano competenza nella materia trattata o ne siano stati delegati.
2. Gli assessori che siano anche consiglieri regionali possono intervenire anche nella discussione di progetti e proposte di cui non abbiano competenza a titolo personale ovvero, nei casi disciplinati dalle disposizioni di cui all’15rr0001.html#art43articolo 43, fruendo del tempo assegnato al gruppo di appartenenza.
 
Art. 96 - Fatto personale.
1. È fatto personale l’essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
2. In questo caso, chi chiede la parola indica in cosa consiste il fatto personale. Il Presidente decide. Se il consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione.
3. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
4. In qualunque occasione siano discussi i provvedimenti adottati da precedenti giunte regionali, i consiglieri che di esse abbiano fatto parte hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione.
 
Art. 97 - Questione pregiudiziale.
1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si debba discutere perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell’oggetto, o mancano i presupposti formali e procedurali, può essere proposta da uno o più consiglieri prima o nel corso della discussione. Il tempo per l’illustrazione è di cinque minuti.
2. La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione che comunque non può proseguire finché la questione non sia stata risolta.
3. In questi casi possono parlare dopo la proposta soltanto un oratore a favore e uno contro, per non più di tre minuti ciascuno. Il Consiglio decide senza discussione.
4. L’approvazione della questione pregiudiziale comporta il rigetto e la decadenza del progetto o della proposta, con gli effetti di cui all’15rr0001.html#art47articolo 47.
 
Art. 98 - Rinvio in commissione.
1. Quando sia opportuna un’ulteriore istruttoria, anche a seguito di emendamenti presentati a singoli articoli, l’esame di un progetto di legge o di una proposta di provvedimento può essere rinviato dal Consiglio alla commissione competente su proposta di uno o più consiglieri, sentito un oratore a favore e uno contro, per non più di tre minuti.
2. Nel caso di rinvio in commissione il Consiglio può formulare indicazioni alla commissione per l’ulteriore istruttoria ed il termine entro il quale riferire nuovamente all’Assemblea.
 
Art. 99 - Richiami al Regolamento e all’ordine dei lavori.
1. I richiami riguardanti il Regolamento e gli interventi riguardanti l’ordine dei lavori, la cui durata non può eccedere i tre minuti, hanno la precedenza sulla questione principale.
2. In questi casi non possono parlare, dopo il proponente, che un oratore a favore e uno contro e per non più di due minuti ciascuno. Il Consiglio decide senza discussione.
 
Art. 100 - Discussione generale.
1. L’esame dei progetti di legge o di regolamento e delle proposte di provvedimento ha inizio con la discussione generale.
2. La discussione generale è dichiarata chiusa dal Presidente quando non vi siano più iscritti a parlare.
3. Chiusa la discussione generale, è data facoltà di parlare, nel tempo massimo di dieci minuti, ai relatori, al proponente del progetto o della proposta, al Presidente della Giunta e agli assessori competenti.
 
Art. 101 - Passaggio all’esame degli articoli.
1. Se non vi è opposizione al passaggio degli articoli, si passa all’esame e alla votazione dei singoli articoli dei progetti di legge o di regolamento.
2. In caso di opposizione al passaggio agli articoli proposta anche da un solo consigliere, il Consiglio decide, sentito un oratore a favore e uno contro, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. L’approvazione della proposta di non passaggio agli articoli comporta il rigetto e la decadenza del progetto con gli effetti di cui all’15rr0001.html#art47articolo 47.
 
Art. 102 - Presentazione di emendamenti.
1. Gli emendamenti possono essere presentati e svolti nelle commissioni.
2. Dopo la distribuzione ai consiglieri del testo del progetto o della proposta licenziata dalla commissione, ulteriori emendamenti sono presentati al Presidente del Consiglio entro le ore dodici e trenta del giorno lavorativo precedente quello dell’inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso, intendendosi per giorno lavorativo tutti i giorni esclusi quelli festivi e il sabato.
3. Copia degli emendamenti è trasmessa, anche in formato elettronico, alla commissione competente, alla Giunta regionale e ai consiglieri.
4. I relatori e la Giunta possono presentare emendamenti fino al momento della votazione dell’articolo al quale sono riferiti.
5. La facoltà di cui al comma 4 riconosciuta a relatore, correlatore e alla Giunta regionale è funzionale all’esercizio delle funzioni a essi assegnata in correlazione all’emergere, nel corso della discussione, di specifiche esigenze emendative, di natura sia tecnica che politica.
6. Ciascun consigliere può presentare subemendamenti agli emendamenti di cui al comma 4 entro il termine stabilito dal Presidente.
7. È sempre fatta salva la facoltà del Presidente di accettare, fino al momento della votazione, parziali e limitate riformulazioni degli emendamenti, proposte dai relatori o dalla Giunta regionale e accettate dai consiglieri proponenti gli emendamenti. In questo caso è posta ai voti solo la proposta riformulata.
8. Sono ammissibili solo subemendamenti parzialmente soppressivi ovvero modificativi o aggiuntivi, il cui contenuto sia in stretta correlazione con quello degli emendamenti o articoli aggiuntivi cui si riferiscono.
9. Possono presentare emendamenti a nome della Giunta il Presidente della Giunta, o in sua assenza il vicepresidente, ovvero l’assessore delegato ai rapporti con il Consiglio o l’assessore competente per materia.
10. Gli emendamenti presentati in Consiglio sono trasmessi alla commissione competente per materia. Su di essi la presidenza della commissione, integrata dal relatore e dal correlatore, esprime un parere al Consiglio.
 
Art. 103 - Emendamenti comportanti aumento di spesa o diminuzione di entrata.
1. Gli emendamenti che comportino aumento di spesa o diminuzione di entrata, sono trasmessi, appena presentati, anche alla Prima commissione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie, prima del passaggio agli articoli. La commissione può relazionare anche oralmente nel corso della seduta che è sospesa per consentire la formulazione del parere.
 
Art. 104 - Diniego di accettazione di emendamenti.
1. Il Presidente ha la facoltà di negare l’accettazione e lo svolgimento di emendamenti:
a) formulati con frasi sconvenienti;
b) aventi contenuto estraneo al testo cui si riferiscono;
c) in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello stesso procedimento;
d) privi di ogni reale portata modificativa;
e) illeggibili o non indicanti chiaramente le parti di testo da modificare;
f) manifestamente contrari ai principi costituzionali o statutari.
 
Art. 105 - Ordine di votazione degli emendamenti.
1. Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi; modificativi; aggiuntivi; testo del progetto.
2. Gli emendamenti a un emendamento sono votati prima dello stesso.
3. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all’emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto dell’entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.
4. Il Presidente può modificare l’ordine delle votazioni qualora lo reputi opportuno ai fini dell’economia o della chiarezza delle votazioni stesse.
 
Art. 106 - Ritiro di emendamenti.
1. Un emendamento ritirato dal presentatore può essere fatto proprio da altri consiglieri.
2. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporre le ragioni per un tempo non eccedente i due minuti.
3. Per presentatore si intende il primo firmatario dell’emendamento; tuttavia quando questi sia assente al momento della votazione il ritiro può essere formulato dagli altri firmatari in ordine di sottoscrizione.
 
Art. 107 - Ordini del giorno.
1. Durante la discussione generale di un progetto di legge o di regolamento o di una proposta di provvedimento, o prima che si apra, possono essere presentati per iscritto ordini del giorno che servano di istruzione alla Giunta in relazione al progetto o alla proposta in esame, ovvero che servano d’istruzione alle commissioni, nel caso di rinvio alle stesse per ulteriore esame. Gli ordini del giorno possono essere svolti nel corso della discussione generale.
2. Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente.
3. Gli ordini del giorno sono posti in votazione, anche per divisione, dopo l’approvazione dell’ultimo articolo, ma prima della dichiarazione di voto. Su ciascun ordine del giorno è consentita una dichiarazione di voto, per non più di tre minuti, a un consigliere per gruppo.
4. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano sostanzialmente emendamenti respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell’ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritiene opportuno consultare l’Assemblea, questa decide, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di due minuti.
 
Art. 108 - Votazione finale e coordinamento formale del testo approvato.
1. I progetti di legge e di regolamento, dopo l’approvazione articolo per articolo, si approvano con votazione finale.
2. Prima della votazione finale ciascun consigliere può richiamare l’attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che il progetto richiede e suggerire le conseguenti modificazioni.
3. Il Presidente del Consiglio provvede al coordinamento formale del testo approvato.
 

TITOLO IV - Attività di controllo e di indirizzo

 

CAPO I - Prerogative e diritti del consigliere regionale

 
Art. 109 - Diritto di informazione.
1. Ogni consigliere regionale ha diritto di avere informazioni e dati e di esaminare, con congruo preavviso, gli atti e documenti concernenti l’attività della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali, ottenendone eventualmente copia, previa richiesta scritta al dirigente competente o al responsabile dell’ente, azienda o agenzia cui la richiesta si riferisce.
2. Qualora si tratti di gare d’appalto o di procedimento amministrativo non ancora concluso, e tale che ogni rivelazione possa danneggiare la Regione o terzi, il Presidente della Giunta può riservarsi di far esaminare la documentazione richiesta alla conclusione del procedimento.
3. Tutti i documenti che la Giunta regionale rende pubblici ai fini di consultazioni di soggetti terzi sono trasmessi contemporaneamente alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne dà notizia ai consiglieri e li tiene a loro disposizione.
4. Il consigliere, qualora riscontri difficoltà nell’esercizio del diritto previsto dai commi precedenti, può rivolgersi all’Ufficio di presidenza per l’immediato esame del caso e per i conseguenti provvedimenti.
 

CAPO II - Attività ispettive

 
Art. 110 - Facoltà di presentazione di interrogazioni e interpellanze.
1. Il consigliere può presentare interrogazioni e interpellanze nell’esercizio dell’attività ispettiva, che si svolge in commissione e in assemblea.
 
Art. 111 - Interrogazione.
1. L’interrogazione consiste nella domanda rivolta alla Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all’oggetto medesimo.
2. Un consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto al Presidente del Consiglio, specificando se il quesito è rivolto al Presidente della Giunta ovvero all’assessore competente per materia, nonché indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l’interrogante chiede risposta scritta.
3. Quando trattasi di interrogazione con richiesta di risposta scritta, la Giunta è tenuta a rispondere entro venti giorni dalla trasmissione dell’atto, comunicando la risposta anche al Presidente del Consiglio. Il termine è raddoppiato per le interrogazioni concernenti materie conferite agli enti locali.
4. Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio inserisce l’interrogazione nella prima seduta consiliare.
 
Art. 112 - Interrogazioni svolte in commissione.
1. Nel presentare un’interrogazione, il consigliere può dichiarare che intende ottenere risposta dalla Giunta in commissione. In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente l’interrogazione al presidente della commissione competente per materia e, contestualmente, al Presidente della Giunta. Il presidente della commissione iscrive l’interrogazione, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento, all’ordine del giorno secondo la data di presentazione.
2. Se l’interrogante non fa parte della commissione è preavvertito dell’iscrizione della sua interrogazione all’ordine del giorno almeno tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento.
3. Per le interrogazioni di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 114.
 
Art. 113 - Interpellanza.
1. L’interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Ogni interpellanza alla Giunta è presentata per iscritto al Presidente del Consiglio.
 
Art. 114 - Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze.
1. Allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze è, di norma, riservata apposita seduta salvo diverse determinazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, che può anche destinare a tal fine la prima parte di ogni seduta.
2. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione, le interrogazioni e le interpellanze sono poste, secondo l’ordine di presentazione, all’ordine del giorno della prima seduta.
3. L’elenco delle interrogazioni e interpellanze è allegato all’ordine del giorno, dando evidenza a quelle cui non è stata fornita risposta, ed è letto ad inizio seduta.
4. L’elenco delle interrogazioni e interpellanze alle quali non è stata data risposta entro la scadenza di cui al comma 2 è pubblicato mensilmente nel sito internet del Consiglio.
5. Se l’interrogante o l’interpellante non sono presenti in aula quando la Giunta si accinge a rispondere, si intende che abbiano rinunciato all’interrogazione o alla interpellanza. La predetta disposizione non si applica quando l’interrogante o l’interpellante è in congedo: in tal caso l’interrogazione o l’interpellanza sono svolte nella seduta successiva.
6. Le dichiarazioni dei consiglieri per l’illustrazione di una interpellanza e le dichiarazioni successive alla risposta della Giunta a una interrogazione o interpellanza, non possono superare i cinque minuti. La risposta della Giunta non può superare i dieci minuti.
7. Nel caso in cui l’interrogazione o l’interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento, come pure il diritto di replica, compete a uno solo degli interroganti o interpellanti e, di norma, al primo firmatario.
 
Art. 115 - Interrogazioni a risposta immediata.
1. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di particolare urgenza o attualità politica.
2. Nell’ambito della programmazione dei lavori del Consiglio lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo nei primi quarantacinque minuti di ogni seduta.
3. La Giunta regionale è tenuta a rispondere alle interrogazioni presentate entro le ore dodici del quindicesimo giorno antecedente a ciascuna seduta del Consiglio regionale.
4. Al fine di consentire risposte tempestive da parte della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, può limitare il numero di interrogazioni a risposta immediata presentabili da ciascun consigliere.
5. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Presidente della Giunta o l’assessore competente in materia per non più di tre minuti. Successivamente, l’interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.
 
Art. 116 - Atti della Giunta regionale.
1. Tutti gli atti della Giunta regionale sono messi tempestivamente a disposizione dei consiglieri regionali attraverso l’invio in posta elettronica.
 

CAPO III - Controllo della spesa e valutazione delle politiche

 
Art. 117 - Controllo della spesa.
1. Ai sensi dell’12345#art33articolo 33, comma 3, lettera o) dello Statuto, spetta al Consiglio verificare la gestione complessiva dell’attività economica e finanziaria della Regione.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Quarta commissione adotta al proprio interno modalità organizzative idonee a strutturare un controllo permanente sull’esecuzione del bilancio della Regione.
3. All’inizio della legislatura, il Presidente della Quarta commissione assegna a ciascun consigliere componente della commissione incarichi di controllo riferiti a specifici settori del bilancio regionale. Il consigliere incaricato esercita il controllo avvalendosi delle informazioni e dei documenti trasmessi dalla Giunta, nonché dagli enti istituiti ai sensi dell’12345#art60articolo 60 dello Statuto. È facoltà di ciascun consigliere incaricato svolgere specifiche missioni di controllo ovvero richiedere ai predetti soggetti relazioni e analisi dei flussi di spesa.
4. Con cadenza almeno annuale, ciascun consigliere incaricato presenta al Presidente della Quarta commissione una relazione sull’attività di controllo svolta, che viene pubblicata sul sito internet del Consiglio. Su istanza di un terzo dei membri della commissione, la relazione è svolta oralmente in commissione, con possibilità di un successivo dibattito.
 
Art. 118 - Valutazione delle politiche.
1. Ai sensi dell’12345#art23articolo 23 dello Statuto, il Consiglio provvede in via strutturale a valutare gli effetti realizzati nell’applicazione delle leggi.
2. La verifica dell’attuazione della legislazione è esercitata dalla Quarta commissione, con gli strumenti e le modalità di cui all’articolo 117. Nell’assegnazione degli incarichi di valutazione, il presidente della commissione tiene conto della ripartizione dei settori per il controllo di bilancio, con l’intento di promuovere la specializzazione di ciascun consigliere incaricato su settori organici di attività.
 

CAPO IV - Attività di indirizzo

 
Art. 119 - Facoltà di presentazione di mozioni e risoluzioni.
1. I consiglieri nell’esercizio dell’attività di indirizzo possono presentare mozioni e risoluzioni.
 
Art. 120 - Mozione.
1. Ogni consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere un intervento o un provvedimento della Giunta regionale su un determinato argomento.
2. La mozione non può essere posta all’ordine del giorno, se non sono trascorsi almeno dieci giorni dalla data di presentazione. Su richiesta del proponente, la mozione deve essere comunque discussa e votata entro novanta giorni dalla data di presentazione.
3. Tuttavia, qualora dal proponente si chieda la inserzione della mozione all’ordine del giorno, sarà seguita la procedura prevista dall’15rr0001.html#art71articolo 71. Qualora l’Assemblea decida in tal senso la mozione può essere trattata il giorno stesso.
4. Gli interventi sulla mozione non possono superare i cinque minuti. Le dichiarazioni di voto non possono superare i tre minuti.
5. Il proponente di una mozione ha una sola volta il diritto di replica, anche prima della chiusura della discussione.
6. La votazione di una mozione può farsi per divisione.
7. La mozione non può essere sottoposta a emendamenti senza il consenso del proponente.
8. Quando ciò appaia opportuno, il Consiglio, con il consenso del proponente, può disporre l’invio della mozione in commissione, perché la esamini in sede referente, assegnando un termine per la ripresentazione in aula.
 
Art. 121 - Risoluzioni.
1. Ciascun consigliere può proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti.
2. Ai sensi dell’articolo 48, le proposte di risoluzione possono essere presentate in commissione, se vertenti su specifici argomenti. Alle risoluzioni proposte in commissione si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente capo.
 
Art. 122 - Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.
1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari può disporre che interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi siano raggruppate e svolte nella medesima seduta, garantendo comunque spazi distinti all’attività ispettiva e a quella di indirizzo. Il Presidente del Consiglio stabilisce l’ordine degli interventi. Alle interrogazioni e alle interpellanze è data un’unica risposta.
2. In occasione delle determinazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari di cui all’15rr0001.html#art39articolo 39, sono individuate le risoluzioni, mozioni, nonché interpellanze e interrogazioni non ancora svolte che debbono considerarsi superate e quindi cancellate dal programma dei lavori. La cancellazione è annunciata dal Presidente del Consiglio nella prima seduta consiliare e diviene operativa, salvo opposizione del proponente.
 
Art. 123 - Ammissibilità delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.
1. Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni formulate con frasi ingiuriose o non conformi alla natura di tali atti; su di esse giudica inappellabilmente il Presidente del Consiglio.
 

TITOLO V - Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione e all’attuazione della normativa europea

 
Art. 124 - Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione della normativa europea e verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.
1. Alla Prima commissione sono assegnati i progetti di atti europei e i documenti europei trasmessi dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
2. I progetti di atti europei sono altresì trasmessi in sede consultiva alle commissioni competenti per materia, che possono esprimere pareri alla Prima commissione. La Prima commissione, tenuto conto di tali pareri, può approvare una risoluzione nei termini stabiliti dalla legge.
3. È chiamata a pronunciarsi l’Assemblea del Consiglio regionale su un determinato progetto di atto europeo qualora venga richiesto dalla Giunta, da un quinto dei componenti della Quarta commissione, da un decimo dei componenti dell’Assemblea o qualora la Prima commissione abbia riscontrato una violazione del principio di sussidiarietà.
4. La Prima commissione è competente altresì a verificare il rispetto del principio di sussidiarietà in tempo utile per l’eventuale esame parlamentare. Le commissioni competenti per materia possono esprimere pareri sul rispetto del principio di sussidiarietà alla Prima commissione su richiesta di quest’ultima o di propria iniziativa.
5. La Prima commissione decide sui profili di sussidiarietà con una risoluzione. La proposta di risoluzione può essere sottoposta all’Assemblea nei casi previsti nel comma 3.
6. L’Assemblea è altresì chiamata a pronunciarsi qualora il Consiglio regionale intenda proporre alla Giunta di chiedere al Governo la convocazione della Conferenza Stato-Regioni o qualora s’intenda chiedere l’apposizione della riserva d’esame in sede di Consiglio dell’Unione europea.
7. I risultati della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà sono trasmessi alle Camere, e ne è data contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e province autonome, nonché alla Giunta regionale.
8. È facoltà della Giunta regionale chiedere alle commissioni il parere sugli atti di cui al comma 1. Il parere è espresso nei termini previsti dalla legge.
9. La trasmissione di osservazioni e pareri del Consiglio regionale alla Giunta e ad altri soggetti istituzionali può avvenire in via telematica a cura della Presidenza del Consiglio regionale.
 
Art. 125 - Sessione europea e legge regionale europea.
1. I lavori del Consiglio regionale riguardanti la partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea sono organizzati in un’apposita sessione annuale, denominata sessione europea.
2. Durante la sessione, che deve concludersi entro il 31 maggio di ogni anno, devono essere esaminati il progetto di legge regionale europea, il programma legislativo della Commissione europea, la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e il rapporto sugli affari europei.
3. Il progetto di legge regionale europea, il programma legislativo della Commissione europea, la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e il rapporto sugli affari europei sono esaminati congiuntamente per le questioni di rispettiva competenza dalle commissioni permanenti che, entro quindici giorni dall’assegnazione, trasmettono un parere alla Prima commissione.
4. Entro i successivi quindici giorni la Prima commissione presenta al Consiglio una relazione unica sul programma legislativo della Commissione europea, sulla relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e sul rapporto sugli affari europei e una relazione sul progetto di legge regionale europea assieme agli emendamenti pervenuti. La procedura ordinaria è sempre adottata per l’esame e l’approvazione dei progetti di legge regionale europea.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, il progetto di legge regionale europea è iscritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso nel testo presentato. In tale caso relatore e correlatore sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
6. Al progetto di legge europea regionale non possono essere presentati emendamenti che riguardano materie estranee all’oggetto. Non si possono presentare emendamenti volti a recepire atti europei diversi da quelli originariamente previsti nel progetto di legge europea regionale, salvo nei casi in cui vi è il rischio di incorrere nell’avvio di procedure di infrazione o in sentenze di condanna.
7. Sul programma legislativo della Commissione europea, sulla relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e sul rapporto sugli affari europei, l’Assemblea del Consiglio regionale si esprime con una risoluzione tesa a fornire gli indirizzi della politica europea della Regione. Copia della risoluzione è trasmessa, in via telematica, alle Camere e al Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 

TITOLO VI - Disposizioni finali

 
Art. 126 - Consiglio delle autonomie locali.
1. Ai sensi dell’articolo 16, comma 11 dello Statuto il Consiglio regionale svolge la propria attività nelle materie di interesse per gli enti locali in stretto raccordo con il Consiglio delle autonomie locali.
2. Al Consiglio delle autonomie locali sono tempestivamente trasmesse, subito dopo la presentazione, le proposte di legge, le relazioni e tutti gli atti consiliari concernenti le funzioni degli enti locali.
3. Il Consiglio delle autonomie locali può chiedere di essere audito su provvedimenti o proposte all’esame del Consiglio, ricadenti nella sfera di competenza degli enti locali, rivolgendo apposita istanza al Presidente del Consiglio che, in raccordo con le commissioni competenti in materia, adotta gli opportuni accorgimenti.
 
Art. 127 - Mozione di sfiducia.
1. Ai sensi dell’12345#art55articolo 55, comma 1, dello Statuto, la mozione di sfiducia al Presidente della Regione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità, ne dispone l’immediata trasmissione al Presidente della Giunta e a tutti i consiglieri.
3. La mozione è iscritta al primo punto dell’ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla sua presentazione, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 1, dello Statuto.
4. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, stabilisce le modalità e la durata della discussione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.
5. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di emendamenti.
6. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se si esprime a favore la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
 
Art. 128 - Mozione di riserve.
1. Il Consiglio può esprimere riserve nei confronti di singoli componenti della Giunta regionale mediante l’approvazione di una mozione che deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità, ne dispone l’immediata trasmissione al Presidente della Giunta, al componente della Giunta nei confronti del quale sono proposte riserve, nonché a tutti i consiglieri.
3. La mozione è iscritta al primo punto dell’ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla sua presentazione, e comunque non oltre venti giorni dalla presentazione.
4. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, stabilisce le modalità e la durata della discussione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.
5. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di emendamenti.
6. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se si esprime a favore la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
7. In caso di approvazione della mozione di riserve il Presidente della Giunta comunica al Consiglio regionale, entro quindici giorni, le proprie determinazioni.
 
Art. 129 - Portavoce dell’opposizione.
1. Il portavoce dell’opposizione di cui all’12345#art47articolo 47, comma 1, lettera h), dello Statuto, qualora istituito, è designato all’unanimità dai presidenti dei gruppi consiliari di minoranza, a seguito di apposita conferenza dei presidenti medesimi.
 
Art. 130 - Nomine e designazione dei rappresentanti della minoranza.
1. Ai sensi dell’12345#art47articolo 47, comma 1, lettera g), dello Statuto, i rappresentanti della minoranza da nominare o designare da parte della Giunta regionale in enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nell’ambito delle candidature pervenute ai sensi della normativa vigente in materia, sono scelti dai presidenti dei gruppi consiliari di minoranza, a seguito di apposita conferenza dei presidenti medesimi.
2. La decisione in ordine alle scelte effettuate è comunicata in forma scritta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale la Giunta regionale deve provvedere alla nomina, al Presidente del Consiglio regionale che ne dà immediata comunicazione alla Giunta.
 
Art. 131 - Utilizzo delle tecnologie informatiche.
1. Per tutte le attività istituzionali previste dal presente Regolamento e, in particolare, per le comunicazioni, le convocazioni, le consultazioni pubbliche, l’invio di informazioni e documenti, la trasmissione di emendamenti e articoli aggiuntivi, nonché di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, sono utilizzate tecnologie informatiche e telematiche che garantiscano la provenienza e l’integrità dei testi e, laddove necessario, la data e l’orario di trasmissione degli stessi. A tal fine, possono anche essere utilizzate reti telematiche dedicate, ad accesso riservato, mediante sistemi di identificazione.
2. A ciascun consigliere regionale viene assegnato un indirizzo di posta elettronica istituzionale per la ricezione delle comunicazioni relative alle attività dell’Assemblea e delle commissioni.
3. Con provvedimento dell’Ufficio di presidenza sono specificate le modalità di utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo.
 
Art. 132 - Nomina e composizione dei membri delle deputazioni.
1. Il Presidente del Consiglio determina il numero e procede alla nomina dei membri delle deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari.
2. Le deputazioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da consigliere da esso delegato.
 
Art. 133 - Effetti della conclusione della legislatura.
1. Tutti i progetti di legge e gli altri atti il cui iter non si è perfezionato con la definitiva approvazione consiliare decadono alla conclusione della legislatura.
2. Decadono, inoltre, le petizioni presentate ai sensi dell’articolo 60, nonché gli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo di cui al Titolo IV pendenti e depositati presso gli uffici del Consiglio regionale.
3. I progetti di legge di iniziativa popolare decadono qualora entro la legislatura successiva a quella in cui sono stati presentati non si sia perfezionato il relativo iter di approvazione.
 
Art. 134 - Abrogazione.
1. Il 12345provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 Regolamento del Consiglio regionale è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
 
Art. 135 - Entrata in vigore.
1. Il presente Regolamento entra in vigore all’inizio della legislatura successiva a quella corrente ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

 

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