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Legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 (BUR n. 12/1973)

Funzionamento delle Comunità Montane

Legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 (BUR n. 12/1973) (Abrogata)

FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Legge abrogata dall’articolo 24, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 (BUR n. 12/1973)

FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE

Art. 1
La presente legge disciplina l'attività delle Comunità Montane del territorio della Regione Veneta secondo i principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.
Art. 2
La Comunità Montana è retta da uno Statuto che dovrà stabilire fra l'altro:
a) le funzioni della Comunità in relazione alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché quelle perseguibili in applicazione di altre leggi comunque interessanti lo sviluppo economico e sociale del territorio montano;
b) la sede e la denominazione della Comunità;
c) la ripartizione delle attribuzioni fra il Consiglio, Giunta e Presidente quali organi della Comunità e la loro durata in carica;
d) il numero dei componenti la Giunta, oltre al Presidente;
e) i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti gli organi della Comunità;
f) l'indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della Comunità nonché le norme per la disciplina dell'uso dei beni di cui all'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e le altre norme di carattere finanziario e la nomina del tesoriere;
g) il numero dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti da scegliersi in seno al Consiglio e le modalità per la loro elezione;
h) le norme e i termini per la compilazione ed approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione;
i) le norme generali da osservare nella redazione e approvazione dei Regolamenti per l'organizzazione degli uffici e del personale della Comunità;
l) le norme intese a promuovere la partecipazione dei cittadini, di enti ed organizzazioni operanti nel territorio della Comunità.
La Comunità Montana può essere soggetto di delega amministrativa.
Art. 3
Lo Statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Comunità, entro sei mesi dalla data di costituzione della Comunità stessa.
Entro otto giorni dalla adozione, la delibera è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo di ogni Comune appartenente alla Comunità. Non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione, ciascun cittadino iscritto alle liste elettorali dei Comuni ricadenti nel territorio della Comunità può formulare osservazioni o proposte.
Il Consiglio della Comunità si pronuncia in merito.
Lo statuto è approvato, entro sessanta giorni dal suo ricevimento con decreto del Presidente della Giunta su conforme parere del Consiglio Regionale.
Ogni successiva modificazione dello Statuto è deliberata con l'osservanza delle predette modalità.
Art. 4
Il Consiglio della Comunità montana è composto da tre rappresentanti per Comune, di cui due della maggioranza ed uno della minoranza, eletti da ciascun Consiglio Comunale fra i Consiglieri designati, rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza.
I rappresentanti dei Comuni retti da Commissari durano in carica fino alla nomina dei rappresentanti da parte dei ricostituiti Consigli Comunali.
La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità Montana. La Giunta ed il Presidente sono eletti dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.
Art. 5
Ciascuna Comunità Montana programma i propri interventi mediante la adozione di un piano generale di sviluppo e di programmi annuali in base alle indicazioni del piano regionale.
In armonia con l'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il piano generale di sviluppo deve contenere:
a) gli obiettivi fondamentali, che la Comunità intende perseguire;
b) la individuazione, per ogni settore, del tipo di interventi, del presumibile costo degli investimenti, della misura degli eventuali incentivi a favore degli operatori pubblici e privati;
c) il piano territoriale di coordinamento, nel quale siano stabilite le direttive da seguire nel territorio della comunità in rapporto:
1. alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;
2. alle località da scegliere come le sedi di nuovi nuclei edilizi o di impianti di particolare natura ed importanza;
3. alla rete delle principali linee di comunicazione esistenti ed in programma.

Le localizzazioni degli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere contenute nello stesso piano territoriale di coordinamento.
Il piano territoriale di coordinamento deve essere riprodotto in scala non inferiore a 1:25.000 e, per le aree interessate dagli interventi, in scala non inferiore a 1:5.000.
Il piano generale di sviluppo redatto dalla Comunità Montana può riguardare l'intero territorio dei Comuni ancorchè parzialmente classificati montani.
Sulla base del piano generale di sviluppo, il Consiglio della Comunità Montana adotta ogni anno un programma annuale contenente le opere da eseguirsi e gli interventi, nonché i relativi oneri di spesa.
Il programma annuale viene trasmesso alla Regione per l'approvazione entro il 30 settembre di ogni anno.
Art. 6
Gli enti operanti nel territorio di ciascuna Comunità che per legge hanno competenza sulle materie formanti oggetto del piano generale di sviluppo, ai fini della formazione dello stesso, sono tenuti a far pervenire alle Comunità i piani e i programmi in corso di elaborazione e quelli già approvati.
Il piano generale di sviluppo e i programmi annuali sono formati, adottati e pubblicati a norma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e, entro il termine di cui al IV comma dello stesso art. 5, sono approvati dal Consiglio Regionale.
Durante l'esame per l'approvazione, il Consiglio Regionale, previa interruzione del termine di cui al precedente comma, può inviare il Consiglio della Comunità ad introdurre le modifiche eventualmente necessarie per adeguare le previsioni del piano generale di sviluppo della Comunità alle previsioni del piano regionale. La nuova decorrenza del termine ha luogo dal ricevimento delle controdeduzioni del Consiglio della Comunità.
Il piano generale di sviluppo è attuato ai sensi e per gli effetti, di cui agli artt. 6 e 8 della legge 3 dicembre 1971, 1102.
Nell'attuazione dei programmi annuali di intervento le Comunità Montane possono delegare agli enti pubblici operanti nel territorio le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.
Art. 7
Ogni Comune della Comunità, quando trattasi di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti, procede alla adozione delle conseguenti varianti senza l'obbligo della preventiva autorizzazione, di cui all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Art. 8
Dalla data di adozione del piano generale di sviluppo da parte del Consiglio della Comunità e fino all'adozione degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti in conformità allo stesso piano approvato, e comunque non oltre due anni dall'adozione del piano, il Sindaco di ogni Comune è tenuto a sospendere, con provvedimento notificato alla parte richiedente, ogni determinazione sulla domanda di licenza di costruzione in contrasto con le localizzazioni contenute nel piano di cui all'art. 5.
Eventuali varianti del piano, adottate dalla Comunità sono approvate dal Consiglio Regionale.
Art. 9
Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, ripartisce tra le Comunità Montane i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o altrimenti disponibili, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) quindici per cento in rapporto alla superficie del territorio dichiarato montano;
b) quindici per cento in rapporto alla popolazione residente nei territori montani;
c) quaranta per cento in rapporto alle condizioni economico-sociali delle popolazioni, determinate con riguardo a:
- tasso di emigrazione e tasso di variazione della popolazione;
- nuove costruzioni edilizie;
- nuovi impianti produttivi;
- distribuzione della popolazione sul territorio;
d) dieci per cento in rapporto allo stato di dissesto idrogeologico.
Il restante venti per cento verrà destinato ad interventi per la realizzazione di opere che presentino carattere di priorità.
In sede di prima applicazione, la ripartizione dei fondi verrà effettuata entro sei mesi dalla data di costituzione delle Comunità Montane; successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 10
Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, dalla presente legge o dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per i Comuni e loro Consorzi.
Art. 11
Le funzioni amministrative di vigilanza e tutela sulle Comunità Montane spettano alla Regione a norma del combinato disposto dagli artt. 1e 2 del D.P.R. 15 - 01 - 1972, n. 11.
In particolare, il controllo sugli atti delle singole Comunità è esercitato dalla Sezione del Comitato di Controllo competente sul territorio ove ha sede la Comunità stessa.
Art. 12
In sede di prima applicazione, ogni Comune della Comunità Montana provvede ad eleggere i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data di costituzione della Comunità stessa.
Nei Comuni retti da Commissario, questi provvede alla nomina dei tre rappresentanti, i quali durano in carica fino a che il ricostituito Consiglio Comunale non avrà provveduto ai sensi della presente legge.
Il Consiglio della Comunità si riunirà entro sessanta giorni dalla data di costituzione della Comunità stessa, su convocazione del Presidente della Giunta Regionale, che dovrà contenere la data, l'ordine del giorno e l'indicazione della sede di riunione.
La riunione del Consiglio sarà valida con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti; in seconda convocazione, che avrà luogo entro dieci giorni dalla prima, è sufficiente la presenza della metà dei consiglieri assegnati alla Comunità.
Il Consiglio, dopo la nomina del Presidente e del Segretario provvisori, redigerà ed approverà lo Statuto.
Non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio si riunirà nel Comune sede della Comunità, su convocazione del Presidente provvisorio, per l'elezione degli organi esecutivi della Comunità Montana.
Art. 13
Fino alla redazione del piano generale di sviluppo, gli organi della Comunità Montana elaborano ed adottano i programmi di spesa e di interventi con le stesse modalità previste per il piano predetto.
I programmi sono trasmessi alla Regione per l'approvazione.
Art. 14
Al finanziamento delle Comunità montane per l'anno 1973, si fa fronte mediante l'utilizzo dell'apposito fondo di L. 2.100.000.000 assegnato alla Regione a norma dell'art. 15 della legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102 ed iscritto al Cap.232 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1973 del Bilancio della Regione.
Per gli esercizi successivi, gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli di spesa dei rispettivi esercizi.
Art. 15
Le disposizioni della presente legge sono integrative di quelle contenute nelle leggi dello Stato attualmente in vigore per la montagna.


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