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Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 47/1974)

Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi

Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 47/1974)

NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA E DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI. (1)

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1 (2)

La presente legge detta le norme per garantire la conservazione e l’incremento del patrimonio naturale esistente nell’ambito dei territori classificati montani o comprensori di bonifica montana o comunque nei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico della Regione rivolte in particolare a:
a) conservare l’equilibrio delle biocenosi, indispensabile alla sopravvivenza degli ecosistemi terrestri e propri delle zone boschive montane e pedemontane e ad evitare la riduzione e l’estinzione di alcune specie della fauna inferiore;
b) tutelare la flora nell’ambito del territorio della regione;
c) omissis ( 3).

Art. 2

La Giunta Regionale è autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, iniziative di sensibilizzazione e propaganda dei valori naturalistici ed ambientali del territorio veneto, anche attraverso l’erogazione di contributi a Comuni, Comunità montane, Associazioni ed Enti che ne assumano direttamente l’iniziativa.

Titolo II
Tutela di alcune specie della fauna inferiore

Art. 3

E' vietato distruggere, disperdere, alterare nidi di formiche del tipo rufa o asportarne uova, larve, adulti.
E', altresí, vietato nel territorio della regione commerciare e vendere nidi di formiche del tipo rufa, nonchè uova, larve, adulti di tali specie.

Art. 4

La raccolta di nidi di formiche del tipo rufa, di uova, di larve, adulti per scopi scientifici o didattici può essere autorizzata dal competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, fatto salvo il benestare del proprietario del fondo.
La richiesta di autorizzazione va indirizzata all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e deve specificare lo scopo della raccolta.
L’autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.

Art. 5

E' vietata durante tutto l’anno nel territorio regionale la cattura di uova e girini di tutte le specie di Anfibi.
La cattura di tutte le specie del genere Rana, L. (rana) è consentita dal 1° maggio al 1° marzo. La cattura di tutta la specie del genere Helix L. (lumaca con chiocciola) è consentita solo dal 1° luglio al 31 marzo.
Nei suddetti periodi la cattura di rane adulte e lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona e per genere, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.
E' comunque vietata in tutto il periodo dell’anno la cattura di lumache e rane durante la notte da un' ora dopo il tramonto a un' ora prima della levata del sole.

Titolo III
Tutela della flora

Art. 6

Sono considerate protette tutte le specie di muschi, di licheni, di erbe e di arbusti che hanno diffusione naturale e spontanea in tutti i territori classificati montani o in territori classificati comprensori di bonifica montana o comunque sottoposti al vincolo idrogeologico della regione.

Art. 7

E' vietata la raccolta delle seguenti specie di piante o di parti di esse: ( 4)
Fam. Santalaceae
1) Osyris Alba L.
Fam. Carophyllaceae
2) Gypsophila papillosa Porta
3) gen. Dianthus L.
Fam. Nymphaceae
4) Nymphaea Alba L.
5) Nuphar Lutea (L.) Sibth & Sm
Fam. Ranunculaceae
6) Helleborus Niger L.
7) Callianthenum Kernerarum Freyn
8) Anemone narcissiflora L.
9) Anemone Sylvestris L.
10) Pulsatilla alpina (L.) Delarbre
11) Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb
12) Clematis alpina (L.) Miller
13) gen. Aquilegia L.
Fam. Paeoniaceae
14) gen. Paeonia L.
Fam. Droseraceae
15) gen. Drosera L.
Fam. Saxifragaceae
16) gen. Saxifraga L.
Fam. Rosaceae
17) Potentilla nitida L.
Fam. Leguminosae
18) Spartium junceum L.
Fam. Geraniaceae
19) Geranium argenteum L.
Fam. Rutaceae
20) Haplophyllum patavinum (L.) G. Don fil.
21) Dictamnus albus L.
Fam Anacardiaceae
22) Pistacia terebinthus L.
Fam. Aquifoliaceae
23) Ilex aquifolium L.
Fam. Thymeleaceae
24) gen. Daphne L.
Fam. Cistaceae
25) gen. Cistus L.
Fam. Trapaceae
26) Trapa natans L.
Fam. Ericaceae
27) Erica Arborea L.
28) Rhodothamnus Chamaecistus (L.) Reichenb
29) Arbustus unedo L.
Fam. Primulaceae
30) Primula spectabilis Tratt.
31) Primula auricula L.
32) Cortusa matthioli L.
Fam. Oleaceae
33) Phyllyrea latifolia L.
Fam. Gentianaceae
34) gen. Gentiana L.
Fam. Apocynaceae
35) Trachomitum venetum (L.) woodson
Fam. Boraginaceae
36) Moltkia suffruticosa (L.) Brand
37) Omphalodes verna Moench
Fam. Labiates
38) Teucrium scorodonia L.
39) Teucrium flavum L.
Fam. Scrophulariaceae
40) gen. Digitalis L.
41) gen. Pederota L.
42) gen. Pedicularis L.
Fam. Campanulaceae
43) Campanula erinus L.
44) Campanula Alpina Jacq.
45) Campanula petraea L.
46) Campanula cervicaria L.
47) Campanula Thyrsoides L.
48) Campanula morettiana Reichenb.
49) Campanula rainerii Perpenti
50) Physoplexis comosa (L.) Schur
Fam. Asteraceae (Compositae)
51) Leontopodium alpinum (L.) Cass
52) gen. Achillea L. esclusa A. millefolium L.
53) Artemisia genipi Weber
54) Artemisia laxa Fritsch
55) Artemisia nitida Bert.
56) Rhaponticum scariosum Lam.
57) Echinops ritro L. var. australis Ten.
Fam. Liliaceae
58) Asphodelus Fistulosus L.
59) gen. Lilium L.
60) Paradisea liliastrum (L.) Bertol.
61) Hemerocallis lilio-asphodelus L.
Fam. Iridaceae
62) Iris cengialti Ambrosi
63) Iris sibirica L.
64) Iris graminea L.
65) Gladiolus palustris Crantz
66) Gladiolus imbricantus L.
Fam. Typhaceae
67) Thypha minima Hoppe
Fam. Orchidaceae
68) tutte le specie

E' altresí vietata la raccolta delle seguenti specie quando sono allo stato arbustivo: ( 5)
1) Pinus cembra L.
2) gen. Betula
3) gen. Sorbus
4) gen. Quercus
5) gen. Laburnum
6) Taxus baccata L.

L’elenco di cui ai commi precedenti può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 7 bis - Raccolta per usi familiari e a carattere commerciale. (6)

1. Al fine di favorire l’offerta di prodotti naturali, promuovendo forme di offerta turistica gastronomica legata alle tradizioni popolari locali e creando opportunità di integrazione del reddito in ambito rurale e montano, sono ammesse la raccolta per usi familiari e la raccolta a carattere commerciale delle specie della flora spontanea diverse da quelle elencate all’articolo 7.
2. La raccolta per l’utilizzo commerciale è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi tramite l’affissione di apposite tabelle e può essere attuata dagli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile purché in grado di garantire la tracciabilità del prodotto raccolto ed in possesso dei requisiti fiscali ed igienico sanitari idonei alla raccolta e alla trasformazione e vendita di prodotti alimentari.
3. La raccolta per usi familiari di specie della flora spontanea allo stato fresco il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali di raccolta e di trasformazione di prodotti alimentari è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi tramite la affissione di apposite tabelle.
4. Nei territori che insistono su siti della Rete Natura 2000 le attività di raccolta si conformano alla disciplina prevista dalle misure di conservazione e dai piani di gestione.

Art. 7 ter - Disposizioni attuative. (7)

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le disposizioni attuative inerenti l’applicazione dell’articolo 7 bis, individuando, in particolare, le specie il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali di raccolta e di trasformazione di prodotti alimentari nonché i rispettivi limiti quantitativi atti a soddisfare il bisogno familiare.

Art. 8

Per ognuna delle specie della flora spontanea, diverse da quelle elencate all’articolo 7 è consentita, nel territorio regionale, la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di un chilogrammo di asparagi selvatici, di muschi e di licheni allo stato fresco e di sei assi floreali (steli fioriferi).
Nessuna limitazione è posta al proprietario ed al coltivatore diretto, proprietario o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e quelle infestanti i terreni coltivati, nonchè per quelle sfalciate per la fienagione.
Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l’estirpazione o l’asportazione della pianta o di altra parte di essa.

Art. 9

L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste autorizza la raccolta di piante protette, o di parte di esse, ivi comprese quelle elencate all’articolo 7 della presente legge, soltanto ed esclusivamente per scopi scientifici e didattici, fatto salvo il benestare del proprietario del fondo.
La richiesta di autorizzazione va rivolta all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, competente per territorio e deve specificare lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone per le quali si chiede l’autorizzazione.
L’autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.

Art. 10

E' vietato commerciare nel territorio regionale le piante spontanee o parti di esse.

Art. 11

Il divieto e le limitazioni previsti agli articoli 7, 7 bis, ( 8) 8 e 10 della presente legge escludono le piante protette che provengono da colture effettuate in giardino e in stabilimenti o serre.
Tali piante e fiori, se posti in commercio, devono essere accompagnati da certificato di provenienza redatto dal produttore.

Titolo IV
Disciplina della raccolta dei funghi

Art. 12

omissis ( 9)

Art. 13

omissis ( 10)

Art. 14

omissis ( 11)

Art. 15

omissis ( 12)

Titolo V
Accertamento delle violazioni. Organi e procedure

Art. 16

Sono incaricati dell’osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, nonchè gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, e i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi e gli agenti giurati designati da Enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell’ambiente, su autorizzazione della Giunta Regionale. ( 13)
Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall’articolo 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Pretore.
Con regolamento di esecuzione alla presente legge saranno stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al RD 26 settembre 1935, n. 1952.

Art. 17

Per la inosservanza delle disposizioni della presente legge, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 3 e 5;
b) omissis ( 14)
c) da L. 10.000 a L. 60.000 per la violazione ai divieti di cui agli articoli 8; ( 15)
d) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai vincoli di cui all’ articolo 7;
e) da L. 25.000 a L. 150.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 10; ( 16)
e bis) da euro 100,00 a euro 250,00 per le violazioni ai divieti e ai vincoli di cui all’articolo 7 bis, comma 3. ( 17)
Nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) nonché nei casi di cui alla lettera e bis) ( 18) del primo comma si applica inoltre la confisca amministrativa delle specie della fauna inferiore e della flora tutelate dalla presente legge. ( 19)
Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona incaricata della direzione o vigilanza, o rivestita dell’autorità è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria.

Art. 18

(omissis) ( 20)

Titolo VI
Disposizione finanziaria

Art. 19

Omissis ( 21)

Art. 20

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


Note

( 1) Titolo modificato da comma 2 art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , a sua volta abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 3) Lettera abrogata da comma 1 art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , a sua volta abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 4) Elenco così sostituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1475 del 2 settembre 1982, pubblicato nel BUR n. 17/1982 adottato ai sensi dell’ultimo comma del presente articolo.
( 5) Elenco così sostituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1475 del 2 settembre 1982, pubblicato nel BUR n. 17/1982 adottato ai sensi dell’ultimo comma del presente articolo.
( 6) Articolo inserito da lett. a) comma 1 art. 38 legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
( 7) Articolo inserito da comma 1 art. 19 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 .
( 8) Comma così modificato da lett. b) comma 1 art. 38 legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che ha aggiunto dopo le parole “agli articoli 7,” le parole “7 bis,”.
( 9) Articolo abrogato per effetto dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , a sua volta abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 10) Articolo abrogato per effetto dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , a sua volta abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 11) Articolo abrogato per effetto dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , a sua volta abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 12) Articolo abrogato per effetto dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , a sua volta abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 13) Vedi anche art. 8, legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 e art. 12 comma 1 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 14) Lettera abrogata da art. 9, legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 .
( 15) Lettera modificata da art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , a sua volta abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 16) Lettera così modificata da art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , a sua volta abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 . In precedenza la lettera era stata modificata da art. 1 legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 .
( 17) Lettera inserita da lett. c) comma 1 art. 38 legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
( 18) Comma così modificato da lett. d) comma 1 art. 38 legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che ha aggiunto dopo le parole “Nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e)” le parole “nonché nei casi di cui alla lettera e bis)”.
( 19) Comma introdotto da art. 1 legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 e successivamente modificato per effetto dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 20) Articolo abrogato da art. 3, legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 , che dispone anche in ordine alla disciplina per l’irrogazione della sanzioni rinviando alla legge regionale 18 gennaio 1977, n. 10 , con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. L’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 , come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 15 , dispone: "Articolo 4
1. Le funzioni di vigilanza e l’accertamento delle violazione in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell’articolo 69 del Dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal Dipartimento per le foreste e l’economia montana nonchè, per il territorio di propria competenza, dall’Azienda regionale delle foreste.
2. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste, dei servizi forestali e dell’Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 221 del codice di procedura penale.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa”.
( 21) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 47/1974)

NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA E DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI.

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
La presente legge detta le norme per garantire la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito dei territori classificati montani o comprensori di bonifica montana o comunque nei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico della Regione rivolte in particolare a:
a) conservare l'equilibrio delle biocenosi, indispensabile alla sopravvivenza degli ecosistemi terrestri e propri delle zone boschive montane e pedemontane e ad evitare la riduzione e l'estinzione di alcune specie della fauna inferiore;
b) tutelare la flora nell'ambito del territorio della regione;
c) conservare agli ecosistemi terrestri i benefici derivanti dalla presenza di funghi, difendendone la propagazione ed evitando la distruzione della specie.
Art. 2
La Giunta Regionale è autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, iniziative di sensibilizzazione e propaganda dei valori naturalistici ed ambientali del territorio veneto, anche attraverso l'erogazione di contributi a Comuni, Comunità montane, Associazioni ed Enti che ne assumano direttamente l'iniziativa.

Titolo II
Tutela di alcune specie della fauna inferiore

Art. 3
E' vietato distruggere, disperdere, alterare nidi di formiche del tipo rufa o asportarne uova, larve, adulti.
E', altresì, vietato nel territorio della regione commerciare e vendere nidi di formiche del tipo rufa, nonchè uova, larve, adulti di tali specie.
Art. 4
La raccolta di nidi di formiche del tipo rufa, di uova, di larve, adulti per scopi scientifici o didattici può essere autorizzata dal competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, fatto salvo il benestare del proprietario del fondo.
La richiesta di autorizzazione va indirizzata all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e deve specificare lo scopo della raccolta.
L'autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.
Art. 5
E' vietata durante tutto l'anno nel territorio regionale la cattura di uova e girini di tutte le specie di Anfibi.
La cattura di tutte le specie del genere Rana, L. (rana) è consentita dal 1° maggio al 1° marzo. La cattura di tutta la specie del genere Helix L. (lumaca con chiocciola) è consentita solo dal 1° luglio al 31 marzo.
Nei suddetti periodi la cattura di rane adulte e lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona e per genere, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.
E' comunque vietata in tutto il periodo dell'anno la cattura di lumache e rane durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

Titolo III
Tutela della flora

Art. 6
Sono considerate protette tutte le specie di muschi, di licheni, di erbe e di arbusti che hanno diffusione naturale e spontanea in tutti i territori classificati montani o in territori classificati comprensori di bonifica montana o comunque sottoposti al vincolo idrogeologico della regione.
Art. 7
E' vietata la raccolta delle seguenti specie di piante o di parti di esse:
1. Anemone
alpina, I.
Anemone montana, Hoppe
Anemone narcissiflora
- Anemone alpina
- Pulsatilla montana
- Narcisino
2. Apocinum venetum L.


3. Aquilegia
specie plures
atrata, K. Kosk
thalictrifolia
Schott e K.
alpina L.
einseleana, F.W.

- Aquilegia

- Aquilegia azzurra
- Amor nascosto
- Aquilegia minore
4. Arbutus
unedo L.
- Corbezzolo
5. Artemisia
genepì , H.
laxa, F
- Genepì nero
- Genepì bianco
6. Asphodelus albus, Mill

- Asfodelo
7. Cypridedium Calceolus, L.

- Pianella della Madonna o Scarpetta di Venere
8. Convallaria
majalis L
- Mughetto
9. Cotoneaster
piracantha Spach
- Cotognastro
10. Daphne, L.
tutte le specie
- Mezereo o Fior di stecco
Dafne striata o Dafne nano
11. Dictamnus albus, L.

- Limonella o Frassinella
12. Diospyros Lotus, L.

- Loto d' Italia
13. Erithronium dens canis, L.

- Dente di cane
14. Genziana lutea, L.
acaulis, I
punctata, L
- Genziana maggiore
- Genziana
- Genziana punteggiata
15. Gladiolus paluster, Gaud.

- Gladiolo di palude
16. Haplophyllum Patavium

- Ruta patavina
17. Helleborus niger, L.

- Rosa di Natale
18. Hemerocallis Flava, L.

- Giglio giallo
19. Ilex Aquifolium, L.

- Agrifoglio
20. Leucojum vernum, L.

- Campanellino, falso bucaneve
21. Leontopodium alpinum, Cass.

- Stella alpina, Edelweiss
22. Lilium bulbiferum, L.
martagon, L.
carniolicum, Bernh
- Giglio rosso
- Giglio martagone
- Riccio di dama
23. Narcissus poeticus, L.

- Narciso
24. Nicritella rubra Rich
nigra, Rchb
- Nigritella
- Nigritella, Morettina
25. Nynphaea alba, L.

- Ninfea bianca
26. Nuphar luteum, S. et S.

- Nannufaro, Ninfea gialla
27. Opuntia Vulgaris, Mill.

- Fico d'india nano
28. Paeonia officinalis, L.

- Peonia
29. Phyteuma comosum, L.

- Raponzolo di roccia
30. Primula auricola, L.
spectabilis, Tratt.
- Primola auricola
- Orecchie d' orso
- Primola vistosa
31. Rhododendron ferrugineum, L.

- Rododendro ferrugineo o Rosa delle Alpi
32. Rhododendron hirsutum, L.

- Rododendro
33. Spartium junceum L.

- Ginestra
34. Thipha, L.
tutte le specie
- Mazzasorda, Stiancia, Pagafrati
35. Trapa natans L.

- Castagna d' acqua
E' altresì vietata la raccolta delle seguenti specie quando sono allo stato arbustivo:
Betulla alba L.
- Betulla
Fagus silvatica L.
- Faggio
Quercus ilex L.
- Leccio
L'elenco di cui ai commi precedenti può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Art. 8
Per ognuna delle specie della flora spontanea, diverse da quelle elencate all'articolo 7 è consentita, nel territorio regionale, la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di un chilogrammo di asparagi selvatici, di muschi e di licheni allo stato fresco e di sei assi floreali (steli fioriferi).
Nessuna limitazione è posta al proprietario ed al coltivatore diretto, proprietario o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e quelle infestanti i terreni coltivati, nonchè per quelle sfalciate per la fienagione.
Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l'estirpazione o l'asportazione della pianta o di altra parte di essa.
Art. 9
L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste autorizza la raccolta di piante protette, o di parte di esse, ivi comprese quelle elencate all'articolo 7 della presente legge, soltanto
ed esclusivamente per scopi scientifici e didattici, fatto salvo in benestare del proprietario del fondo.
La richiesta di autorizzazione va rivolta all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, competente per territorio e deve specificare lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione.
L'autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.
Art. 10
E' vietato commerciare nel territorio regionale le piante spontanee o parti di esse.
Art. 11
Il divieto e le limitazioni previsti agli articoli 7, 8 e 10 della presente legge escludono le piante protette che provengono da colture effettuate in giardino e in stabilimenti o serre.
Tali piante e fiori, se posti in commercio, devono essere accompagnati da certificato di provenienza redatto dal produttore.

Titolo IV
Disciplina della raccolta dei funghi

Art. 12
Nel territorio della regione è consentita la raccolta dei funghi spontanei soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera non superiore a due chilogrammi per persona, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.
E' altresì consentita, per scopi didattici e scientifici, la raccolta giornaliera di due esemplari per persona di ciascuna specie dei funghi non commestibili.
Al coltivatore e ai suoi familiari non è posta alcuna limitazione nella raccolta dei funghi nel terreno di sua proprietà o del quale ha il godimento.
Art. 13
In deroga a quanto previsto dal precedente articolo, il Capo dell'Ispettorato Regionale delle Foreste, qualora ricorrano particolari favorevoli condizioni di produzione, può autorizzare la raccolta giornaliera di funghi per persona superiore a due chilogrammi nel limite di cinque permessi per ogni mille ettari di terreno, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.
L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente a coloro per i quali la raccolta costituisca fonte di lavoro e di sussistenza.
Può essere altresì autorizzata la raccolta di qualsiasi specie di funghi per scopi didattici o scientifici.
La richiesta di autorizzazione va rivolta all'Ispettorato Regionale delle Foreste e deve specificare lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione.
L'autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.
Art. 14
E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente all'atto della raccolta e di trasportarli in contenitori rigidi e aerati.
E' vietato usare, nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini o altri mezzi che possono provocare danneggiamento allo stato umifero del terreno.
E' comunque vietato distruggere, calpestare e danneggiare la flora fungina.
Art. 15
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Ispettorato Regionale delle Foreste, previa deliberazione della Giunta regionale, può con proprio decreto ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.
Art. 16
Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, nonchè gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, e i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi e gli agenti giurati designati da Enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della Giunta Regionale.
Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Pretore.
Con regolamento di esecuzione alla presente legge saranno stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al RD 26 settembre 1935, n. 1952.
Art. 17
Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 60.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni, ai precedenti e all'età di chi le ha commesse, e la confisca amministrativa dei funghi e delle specie della fauna inferiore e della flora tutelate dalla presente legge.
Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona incaricata della direzione o vigilanza, o rivestita dell'autorità è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria.
Art. 18
L'originale del verbale di accertamento delle violazioni previste nella presente legge è trasmesso dal verbalizzante al Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, che determina la pena pecuniaria dovuta per l'infrazione e ne dà comunicazione al trasgressore mediante notifica da effettuarsi a mezzo di messo comunale o con lettera raccomandata AR.
La sanzione amministrativa deve essere assolta entro trenta giorni dalla data della notifica.
Se il pagamento non è effettuato entro il termine di cui al comma precedente, il Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento della violazione, provvede ad emettere ingiunzione, la quale vidimata e resa esecutoria dal Pretore territorialmente competente, sarà notificata nella forma delle citazioni da un Ufficiale giudiziario addetto alla Pretura.
Avverso l'ingiunzione ed entro trenta giorni dall'avvenuta notifica il debitore può proporre ricorso all'Autorità giudiziaria a norma del codice di procedura civile.
Art. 19
Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione per l'esercizio 1974 e seguenti al Cap. 121 che viene istituito alla Parte I - Titolo III - Categoria IV, così denominato “Entrate derivanti dalle infrazioni alla legge regionale "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi"”.
Per gli interventi previsti dall'art. 2 è autorizzata la spesa annua di lire 30 milioni, cui si fa fronte per l'esercizio 1974 mediante detrazione di pari importo dal fondo globale stanziato al Cap. 530 del bilancio di previsione per l'anno 1974.
Nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1974 è istituito, alla Parte II - Titolo I - Sezione IV - Rubrica 9, il Cap. 463 così denominato “Spese per iniziative di
sensibilizzazione e propaganda di cui all'art. 2 della legge regionale " Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi"” con lo stanziamento di lire 30 milioni.
In esecuzione del disposto dei commi II e III del presente articolo, nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1974 vengono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
Cap. 530 - partite che si riducono:
“Istituzione unità locali dei servizi sociali e sanitari”
L. 25.000.000
“ Contributi per manifestazioni, commissioni varie, convegni, congressi, studi, consulenze scientifiche e di rappresentanza di carattere ecologico”
L. 5.000.000
b) in aumento:
“ Cap. 463: “Spese per iniziative di sensibilizzazione e propaganda di cui all'art. 2 della legge regionale " Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi"”
L. 30.000.000
Gli oneri previsti per gli anni successivi faranno carico sul corrispondente capitolo di bilancio dei relativi esercizi.
Art. 20
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO