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Legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 (BUR n. 13/1975)

Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali

Legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 (BUR n. 13/1975) (Abrogata)

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI FORESTALI

Legge abrogata dall’articolo 10, della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 (BUR n. 13/1975)

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI FORESTALI


Art. 1
La Regione, nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, favorisce la protezione e conservazione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea in genere e concorre, con propri stanziamenti, all'opera di prevenzione ed estinzione degli incendi forestali.
Art. 2
Sono considerati mezzi ed opere per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:
a) la propaganda nella scuola attuata di intesa con le autorità scolastiche e quella diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica;
b) l'impiego delle essenze meno combustibili nei rimboschimenti, compatibilmente con le esigenze stazionali;
c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;
d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo;
e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili nonché pompe, motori ed impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;
f) le torri ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;
g) gli apparecchi di segnalazione e comunicazione, fissi e mobili;
h) i mezzi di trasporto necessari;
i) la creazione di aree attrezzate per gli escursionisti;
l) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo, ivi compreso l'uso di mezzi aerei mediante convenzione con Enti pubblici e privati.
Art. 3
La Giunta regionale approva gli interventi relativi alla realizzazione delle iniziative, all'esecuzione delle opere e all'acquisto dei mezzi indicati al precedente art. 2.
La realizzazione delle opere e l'impiego dei mezzi e loro manutenzione sono affidati al Dipartimento regionale per le Foreste e l'Economia Montana, che può avvalersi della collaborazione delle Comunità Montane.
Art. 4
La Regione, per il pronto intervento, può utilizzare, oltre al personale del Corpo Forestale dello Stato e a quello assunto in via temporanea dallo stesso e dalle Comunità Montane, anche il personale di Associazioni naturalistiche e le Guardie boschive dipendenti dai Comuni e dai Consorzi forestali.
Le Regione stipula apposita polizza assicurativa contro gli infortuni a favore del personale che interviene nelle operazioni di spegnimento.
La Regione corrisponde al personale volontario, a quello assunto temporaneamente e alle persone obbligate ai sensi dell'art. 33 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, la retribuzione giornaliera secondo le tariffe sindacali vigenti e se dovuta anche la trasferta.
Art. 5
Il Corpo Forestale dello Stato coordina le operazioni di sorveglianza, di avvistamento e di spegnimento degli incendi.
Per un migliore espletamento dei compiti di cui al precedente comma, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, delimita nell'ambito del territorio regionale i distretti antincendio, dotandoli di mezzi ed attrezzature idonee.
Il Dipartimento regionale per le Foreste e l'Economia Montana cura la preparazione tecnica del personale e provvede alla elaborazione ed all'aggiornamento di apposita cartografia.
Art. 6
Il Dipartimento regionale per le Foreste e l'Economia Montana stabilisce i periodi di maggiore pericolosità, informandone gli Enti ed Uffici interessati. Nei suddetti periodi sono vietati in tutti i terreni boscati, cespugliati e a vegetazione spontanea, ed entro la distanza di cento metri, le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio; a tale fine si applicano le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.
E' vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo nelle zone boscate i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio e devono mantenere, in linea di massima, il preesistenti tipo di bosco.
E' vietato il pascolo fino alla completa rinnovazione del bosco.
Art. 7
La Regione provvede alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, ricadenti nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, assumendo l'onere a proprio carico, nei limiti dello stanziamento previsto dalla presente legge, salvo recupero della spesa a carico dei responsabili individuati.
Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma del precedente comma, non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennità al proprietario.
Art. 8
Le sanzioni e le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, sono quelle specificatamente previste dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950, nonché dalle altre leggi dello Stato vigenti in materia.
Art. 9
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni, cui si fa fronte per l'esercizio 1975 mediante utilizzazione della somma di pari importo all'uopo iscritta al cap. 5300 del bilancio di previsione per l'esercizio 1975.
Nel bilancio 1975 è iscritto il cap. 4312 dal titolo "Provvedimenti per la prevenzione e la estinzione degli incendi forestali", con lo stanziamento di lire 100 milioni.
Al bilancio di spesa della Regione - esercizio 1975 - sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione:
Cap. 5300 Partita "Interventi per la prevenzione e la estinzione degli incendi boschivi"


L. 100 milioni
in aumento:
cap. 4312 "Provvedimenti per la prevenzione e la estinzione degli incendi forestali"


L. 100 milioni
Per gli anni successivi l'onere graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo ala sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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