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Legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 (BUR n. 21/1980)

Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale

Legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 (BUR n. 21/1980)

CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA NON STATALE. (1)

Art. 1

La Regione del Veneto, considerata la fondamentale funzione sociale svolta dalla scuola materna, concede contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia ( 2) non statale.
Il contributo è destinato alla conservazione e alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi e all’acquisto di materiale didattico e d' uso.

Art. 2

1. La Giunta regionale, eroga annualmente contributi a favore dei Comuni e delle istituzioni pubbliche e private che, ai sensi della normativa statale vigente, gestiscono scuole dell’infanzia non statali, determinati prioritariamente in rapporto:
a) al numero delle sezioni funzionanti;
b) al numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti;
c) al numero di alunni disabili per i quali è indispensabile l’insegnante di sostegno specializzato. ( 3)

Art. 3

1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo di cui alla presente legge, vanno presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno. Le domande devono indicare il numero delle sezioni funzionanti, degli alunni iscritti e frequentanti nonché degli alunni disabili certificati per i quali è indispensabile la presenza dell’insegnante specializzato. ( 4)
1 bis. L’ente gestore può presentare la domanda di concessione del contributo successivamente al 31 ottobre e fino al 31 gennaio dell’anno successivo, nei casi in cui gli alunni disabili vengano iscritti ovvero ottengano la certificazione che attesta l’esigenza della presenza dell’insegnante specializzato successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1. ( 5)

Art. 4

Per l’anno 1980 le domande di cui all’art. 3 devono essere presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

omissis ( 6)

Art. 6

omissis ( 7)

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Note

( 1) Titolo così sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 2) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 3) Articolo così sostituito da art. 1 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 2 . In precedenza l’art. 2 era stato sostituito da comma 3 art. 2 legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 4) Articolo sostituito da art. 2 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 2 . In precedenza l’art. 2 comma 4 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 aveva sostituito il comma 2 dell’art. 3.
( 5) Comma aggiunto da comma 1 art. 64 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 (BUR n. 21/1980)

CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA NON STATALE


Art. 1
La Regione del Veneto, considerata la fondamentale funzione sociale svolta dalla scuola materna, concede contributi per il funzionamento della scuola materna non statale.
Il contributo è destinato alla conservazione e alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi e all’acquisto di materiale didattico e d'uso.
Art. 2
I contributi, a favore dei Comuni e delle istituzioni pubbliche e private che gestiscono scuole materne, sono erogati annualmente dalla Giunta regionale, che determina in rapporto al numero delle sezioni funzionanti, l’entità della somma per sezione.
Art. 3
Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo di cui alla presente legge, vanno presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le stesse devono essere corredate da una relazione sull’attività svolta e sullo stato di consistenza dell’edificio e degli impianti, e devono indicare il numero delle sezioni funzionanti e degli alunni frequentanti alla data della domanda.
Le domande, a convalida dei dati relativi alle sezioni e agli alunni, saranno vistate dall’Autorità Scolastica competente.
Art. 4
Per l’anno 1980 le domande di cui all’art. 3 devono essere presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, per l’esercizio 1980 la spesa di L. 2.000 milioni.
A copertura dell’onere di cui al comma precedente, si procede:
- per L. 1.200 milioni mediante riduzione del cap. 196219740 “Fondo globale spese correnti normali” (Partita: “ Sviluppo servizi sociali ”) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1980;
- per L. 800 milioni mediante riduzione del cap. 196119720 “ Fondo di riserva per spese impreviste ” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1980.
Per l’esercizio finanziario 1981 e successivi, l’ammontare dello stanziamento di spesa degli interventi di cui alla presente legge sarà determinato con la legge di bilancio.
Art. 6
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in diminuzione:

Competenza
Cassa
Cap. 196219740
L. 1.200.000.000
----
Cap. 196119720
L. 800.000.000
L. 800.000.000
Fondo finale di cassa

L. 1.200.000.000

L. 2.000.000.000
L. 2.000.000.000
Variazioni in aumento:


Cap. 042204412 - “ Contributi per il funzionamento della scuola materna ” (Capitolo di nuova istituzione)




L. 2.000.000.000




L. 2.000.000.000



Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SOMMARIO