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Legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 (BUR n. 60/1980)

Legge generale per gli interventi nel settore primario

Sommario: Legge Regionale 88/1980
S O M M A R I O
Legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 (BUR n. 60/1980)

LEGGE GENERALE PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO. (1) (2)

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1 - (Finalità).

omissis ( 3)

Art. 2 - (Approvazione del progetto agricolo alimentare)

omissis ( 4)

Art. 3 - (Criteri generali)

omissis ( 5)

Titolo II
Criteri e modalità per la concessione delle provvidenze

Art. 4 - (Beneficiari)

omissis ( 6)

Art. 5 - (Priorità)

omissis ( 7)

Art. 6 - (Norme procedurali)

omissis ( 8)

Art. 7 - (Concessione dei benefici)

omissis ( 9)

Art. 8 - (Pubblicità degli atti amministrativi)

omissis ( 10)

Titolo III
Piani zonali di sviluppo agricolo

Art. 9 - (Ambito territoriale dei piani zonali di sviluppo agricolo)

omissis ( 11)

Art. 10 - (Contenuto del piano zonale di sviluppo agricolo)

omissis ( 12)

Art. 11 - (Formazione ed approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo)

omissis ( 13)

Art. 12 - (Compiti del Comitato Consultivo Comprensoriale)

omissis ( 14)

Art. 13 - (Piano zonale di sviluppo agricolo e piani di altri enti pubblici)

omissis ( 15)

Art. 14 -(Piano zonale di sviluppo agricolo e strumenti urbanistici)

omissis ( 16)

Art. 15 - (Durata e modificazioni al contenuto del piano zonale di sviluppo agricolo)

omissis ( 17)

Art. 16 -(Attribuzione dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste ai Comprensori ed alle Comunità Montane)

omissis ( 18)

Art. 17 -(Finanziamento del piano zonale di sviluppo agricolo)

omissis ( 19)

Art. 18 - (Norme transitorie per l’adozione e la gestione dei piani)

omissis ( 20)

Titolo IV
Ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, valorizzazione e qualificazione della professionalità agricola

Art. 19 - (Carattere del Servizio di Assistenza tecnica in agricoltura)

omissis ( 21)

Art. 20 - (Ricerca e sperimentazione).

omissis ( 22)

Art. 21 - (Assistenza tecnica polivalente).

omissis ( 23)

Art. 22 - (Assistenza tecnica specializzata)

omissis ( 24)

Art. 23 - (“Centro Scientifico Didattico per l’Assistenza tecnica in agricoltura” e Centri per l’assistenza tecnica).

omissis ( 25)

Art. 24 - (Assistenza tecnica da parte di Cooperative e Associazioni dei produttori)

omissis ( 26)

Art. 25 - (Personale tecnico e dirigente per la Cooperazione e l’Associazionismo).

omissis ( 27)

Art. 26 - (Valorizzazione delle produzioni).

omissis ( 28)

Titolo V
Infrastrutture e strutture interaziendali per il miglioramento delle condizioni di produzione e per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche

Sezione I

Art. 27 - (Interventi per l’irrigazione e la bonifica).

omissis ( 29)

Art. 28 - (Interventi per l’approvvigionamento idrico, l'elettrificazione e la viabilità rurale). (30)

Allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi nel settore delle infrastrutture rurali, in armonia con i piani zonali di sviluppo agricolo, la Giunta regionale o i Comprensori e le Comunità Montane, nei casi previsti dal precedente art. 16, possono concedere:
a) sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l’esecuzione di opere di approvvigionamento di acqua potabile, nell’interesse di una pluralità di aziende agricole;
b) sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l’adduzione e la distribuzione di energia elettrica per uso agricolo e domestico, con preferenza per le opere a servizio di una pluralità di aziende agricole; ( 31)
c) sussidi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione e il riattamento di strade vicinali e interpoderali nell’interesse di una pluralità di aziende agricole.
Le provvidenze di cui al punto c) del comma precedente saranno accordate prioritariamente alle iniziative ricadenti in zone agricole riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria ed i relativi sussidi potranno essere elevati fino al 75 per cento.

Sezione II

Art. 29 - (Strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche).

omissis ( 32)

Sezione III

Art. 30 - (Provvidenze integrative del concorso del Fondo Europeo Agricolo di orientamento e garanzia Sezione orientamento).

omissis ( 33)

Art. 31 - (Mutui integrativi per impianti collettivi e per opere infrastrutturali).

omissis ( 34)

Titolo VI
Interventi settoriali

Sezione I

Art. 32 - (Interventi sulle unità produttive per il miglioramento e l’ammodernamento delle strutture fondiarie).

Allo scopo di consentire alle unità produttive il miglioramento e l’ammodernamento delle strutture fondiarie può essere concesso, ad aziende agricole singole od associate, un concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui contratti ai termini dell’art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il concorso regionale nel pagamento degli interessi su tali mutui - della durata massima di anni venti per l’ammortamento e di anni due per il preammortamento - sarà concesso in conformità di quanto stabilito dal successivo art. 65.
Le provvidenze di cui al primo comma dovranno:
1) incentivare le iniziative che consentono di elevare i livelli di produttività delle imprese agricole mediante la realizzazione di opere intese a valorizzare le risorse offerte dal territorio e ad assicurare all’azienda la struttura e l’organizzazione rispondenti ad una economia di mercato;
2) favorire le iniziative volte a migliorare le condizioni di vita in campagna con particolare riguardo ai territori più sfavoriti, soprattutto mediante interventi che riguardino le abitazioni dei coltivatori diretti e degli altri lavoratori manuali della terra.
Le agevolazioni creditizie, pertanto, saranno concesse in via prioritaria per le opere riguardanti:
a) le opere di cui alla lett. b) dell’art. 27 per le quali provvedono direttamente i privati;
b) le sistemazioni idraulico - agrarie che rappresentano il presupposto fondamentale per il miglioramento delle condizioni di produzione sotto il profilo agronomico e per una razionale ed economica attuazione sia della irrigazione che della meccanizzazione delle operazioni colturali;
c) la costituzione, l’ammodernamento ed il potenziamento delle strutture zootecniche in aziende nelle quali sussistano i presupposti per l’esercizio di una razionale ed economica attività zootecnica, in armonia con gli indirizzi stabiliti per lo sviluppo delle produzioni zootecniche della zona;
d) la costruzione, l’ampliamento, il radicale riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, semprechè i medesimi si dedichino abitualmente e direttamente alla coltivazione del fondo e la maggior parte dei membri della famiglia esplichino prevalentemente attività agricola. ( 35)
Quando la spesa preventivata non supera i 30 milioni di lire, in alternativa con le suddette provvidenze, per la realizzazione delle opere previste dalla lett. d) del precedente comma, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 50 per cento per le aziende che ricadono in zone agricole riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria, con priorità alle aziende che, per la loro formazione, hanno beneficiato delle provvidenze creditizie in materia di proprietà contadina.( 36)

Sezione II

Art. 33 - (Migliore utilizzazione dei foraggi e recupero dei terreni abbandonati o marginali)

omissis ( 37)

Art. 34 - (Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico).

omissis ( 38)

Art. 35 -(Provvidenze per lo sviluppo ed il sostegno della base riproduttiva animale).

omissis ( 39)

Art. 36 - (Provvidenze per lo sviluppo del patrimonio zootecnico).

omissis ( 40)

Art. 37 - (Anticipazione di fondi per il pagamento delle spese di attuazione dei regolamenti comunitari concernenti premi di nascita vitelli)

omissis ( 41)

Art. 38 - (Interventi per l’igiene ed il miglioramento qualitativo del latte).

omissis ( 42)

Art. 39 - (Interventi particolari in zootecnia).

omissis ( 43)

Sezione III

Art. 40 - (Miglioramento della fertilità delle bovine)

omissis ( 44)

Art. 41 - (Lotta contro la mortalità neonatale dei vitelli)

omissis ( 45)

Art. 42 - (Lotta e profilassi delle mastiti bovine).

omissis ( 46)

Sezione IV

Art. 43 - (Interventi per il miglioramento e la valorizzazione dell’ortoflorofrutticoltura, dell’olivicoltura e della vitivinicoltura).

omissis ( 47)

Art. 44 - (Difesa attiva delle colture arboree di pregio)

omissis ( 48)

Art. 45 - (Istituzione e tenuta del catasto frutticolo e viticolo).

omissis ( 49)

Sezione V

Art. 46 - (Interventi nelle aree di collina e montagna)

omissis ( 50)

Art. 47 - (Sviluppo delle iniziative agrituristiche).

omissis ( 51)

Art. 48 - (Valorizzazione dell’ambiente rurale)

omissis ( 52)

Titolo VII
Interventi per favorire l’esercizio delle imprese agricole singole ed associate

Art. 49 - (Credito di conduzione).

omissis ( 53)

Art. 50 - (Interventi a favore di enti ed organismi associativi a sostegno della loro gestione e per la valorizzazione e la difesa della produzione).

omissis ( 54)

Art. 51 - (Prestiti agevolati per lo sviluppo e l’adeguamento della meccanizzazione agricola).

omissis ( 55)

Titolo VIII
Pesca, Acquacoltura e Itticoltura

Sezione I

Art. 52 - (Interventi nel settore della pesca).

omissis ( 56)

Art. 53 - (Interventi per lo sviluppo dell’acquacoltura e della itticoltura).

omissis ( 57)

Art. 54 - (Interventi per il potenziamento delle strutture di valorizzazione dei prodotti ittici).

omissis ( 58)

Art. 55 - (Iniziative promozionali e di valorizzazione dei prodotti ittici)

omissis ( 59)

Sezione II

Art. 56 - (Istituzione del “Centro regionale per la tutela e la sperimentazione della pesca e dell’acquacoltura”).

omissis ( 60)

Titolo VIII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 57 - (Istituzione del nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare). (61) (62)

E' istituito nell’ambito della struttura del Dipartimento per l’Agricoltura, il nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare.
I compiti assegnati al nucleo ispettori sono i seguenti:
a) applicazione dei regolamenti della Comunità Economica Europea e delle norme statali relative agli interventi per la regolazione dei mercati agricoli;
b) controllo sulla qualità dei prodotti agricoli e delle sostanze ad uso agrario;
c) controllo dell’applicazione delle norme relative alla fecondazione animale naturale e artificiale;
d) controllo delle produzioni di sementi;
e) collaborazione con gli Organi dello Stato e degli Enti demandati alla repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli;
f) adempimento di mansioni di vigilanza e ispezione nel settore dell'agricoltura per funzioni comunque attribuite o delegate alla Regione.
I requisiti per appartenere al nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare sono quelli richiesti dalla vigente normativa per i dipendenti regionali con qualifica funzionale di istruttore direttivo, purchè in possesso di diploma di perito agrario.( 63)
La dotazione organica del nucleo è determinata in 50 unità complessive. Nell’ambito del livello funzionale di collaboratore del ruolo unico del personale regionale è istituita la mansione di ispettore di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare, che è svolta esclusivamente dagli appartenenti al nucleo di cui alla presente legge.
(omissis) ( 64)
La Giunta Regionale provvederà ad ottenere le previste autorizzazioni da parte delle Autorità competenti affinchè gli appartenenti al nucleo possano espletare la loro attività.
A ciascun appartenente al nucleo regionale ispettori verrà rilasciato da parte del Presidente della Giunta Regionale un apposito tesserino di riconoscimento, il cui modello sarà approvato con decreto del Presidente medesimo.

Art. 58 - (Riordino istituzionale dei Consorzi di Bonifica)

Allo scopo di coordinare le attività pubbliche e private di sistemazione, difesa ed uso agricolo delle acque e della terra nell’ambito dei comprensori di bonifica, ai fini della trasformazione del regime fondiario, quale condizione necessaria dell’organizzazione, dello sviluppo e del potenziamento dell’ordinamento produttivo e dell’impresa agricola, nonchè per l'assetto del territorio rurale, sono soppressi i Consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di miglioramento fondiario, rientranti nella sfera di competenza della Regione.
I predetti consorzi continuano ad operare dopo l’entrata in vigore della presente legge sino al momento del loro scioglimento da parte della Giunta regionale.
I Consorzi di Bonifica esercitano le funzioni degli Enti soppressi, tenendo distinte le relative gestioni e sotto l’osservanza e con i benefici delle leggi che disciplinano i singoli settori di intervento.
Il patrimonio, come pure il relativo personale, degli Enti disciolti è trasferito ai Consorzi di Bonifica. Qualora il territorio dei Consorzi soppressi ricada in più comprensori consortili di bonifica, il patrimonio viene ripartito in ragione della contribuenza gravante sugli immobili inclusi nel perimetro dei Consorzi disciolti.
omissis ( 65)

Art. 59 - (Ordinamento dei compiti gestionali dei Consorzi di Bonifica).

omissis ( 66)

Art. 60 - (Calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale).

omissis ( 67)

Art. 61 - (Comitati per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l’agricoltura).

omissis ( 68)

Art. 62 - (Compenso alle organizzazioni ed associazioni operanti nel settore dell’assistenza agli utenti di motori agricoli).

omissis ( 69)

Art. 63 - (Agevolazioni tributarie)

omissis ( 70)

Art. 64 - (Fondo interbancario di garanzia)

omissis ( 71)

Art. 65 - (Determinazione del concorso regionale negli interessi per le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio).

omissis ( 72)

Art. 66 - (Gestione delle spese per gli interventi)

omissis ( 73)

Art. 67 - (Modificazioni del progetto agricolo alimentare)

omissis ( 74)

Art. 68 - (Disposizioni transitorie per l’applicazione delle altre leggi regionali vigenti in materia)

omissis ( 75)

Art. 69 - (Attività surrogatoria della Giunta regionale)

omissis ( 76)

Titolo IX
Autorizzazioni di spesa

Art. 70 - (Autorizzazioni di spesa)

omissis ( 77)

Art. 71 - (Copertura finanziaria)

omissis ( 78)

Art. 72 - (Variazioni di bilancio)

omissis ( 79)

Art. 73

omissis ( 80)


Note

( 1) La Corte costituzionale con sentenza n. 993/1988 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera b) del primo comma dell’articolo 39
( 2) Vedi anche la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 , che ha istituito l'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto-Agricoltura sopprimendo contestualmente l'ESAV, l'Azienda regionale foreste e l'Istituto lattiero caseario di Thiene, nonché la legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 che ha ridisciplinato in parte la materia del Titolo IV°.
( 3) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 4) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 5) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 6) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 7) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 8) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato dall’art. 11 legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 e dall’art. 28 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 .
( 9) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 10) Articolo abrogato dal comma 1 art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43
( 11) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 12) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 13) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 14) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 15) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 16) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 17) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 18) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 19) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 20) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 21) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 22) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 23) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato dall’art. 1 legge regionale 7 settembre 1982, n. 39 ; vedi art. 9 legge regionale 1 agosto 1986, n. 34
( 24) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 25) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato dalla legge regionale 15 maggio 1981, n. 23 e dall’art. 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 39 .
( 26) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 27) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 28) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 29) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 30) Vedi art. 22 lett. c), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 ; vedi anche art.4 legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 . L’art. 7 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 dispone termini da osservare a pena di decadenza per il completamento di procedimenti di spesa fissandoli rispettivamente al 30 giugno 1999 per i contributi concessi entro il 31.12.1989 ed il 30.06.2000per quelli concessi tra il 1° gennaio 1990 ed il 31.12.1992.
( 31) A norma del terzo comma dell’art. 11 legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 , gli interventi di elettrificazione possono essere eseguiti prescindendo dall’autorizzazione preventiva, purchè successivamente alla presentazione della richiesta di concessione dei benefici. Vedi altresì ultimo comma art. 11, citato.
( 32) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 33) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 34) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato dall’art. 29 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 .
( 35) Lettera già sostituita dall’art. 11 legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 così modificata dall’art. 2, comma terzo legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 ; vedi anche art.4 comma 1, lettera b della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1
( 36) Vedi art. 4, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1
( 37) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato dall'art. 8 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 5 .
( 38) Articolo che deve intendersi quale norma ad effetti esauriti, anche per effetto del completamento della procedura di notifica con avvenuta acquisizione del parere favorevole della Commissione europea sulla nuova disciplina della materia recata dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 . Si segnala inoltre che l’art. 1, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , dispone l’abrogazione espressa del presente articolo dalla data di pubblicazione nel BUR dell’avviso in ordine alla avvenuta acquisizione del sopracitato parere di compatibilità.
( 39) Articolo che deve intendersi quale norma ad effetti esauriti, anche per effetto del completamento della procedura di notifica con avvenuta acquisizione del parere favorevole della Commissione europea sulla nuova disciplina della materia recata dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 . Si segnala inoltre che l’art. 1, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , dispone l’abrogazione espressa del presente articolo dalla data di pubblicazione nel BUR dell’avviso in ordine alla avvenuta acquisizione del sopracitato parere di compatibilità.
( 40) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 41) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 42) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 43) Articolo che deve intendersi quale norma ad effetti esauriti, anche per effetto del completamento della procedura di notifica con avvenuta acquisizione del parere favorevole della Commissione europea sulla nuova disciplina della materia recata dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 . Si segnala inoltre che l’art. 1, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , dispone l’abrogazione espressa del presente articolo dalla data di pubblicazione nel BUR dell’avviso in ordine alla avvenuta acquisizione del sopracitato parere di compatibilità. In precedenza articolo modificato dall’art. 2 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 ; dall’art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1989, n. 1 e dall’art. 8 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 : si segnala infine che l’articolo è stato oggetto in relazione alla lett. b) del primo comma della dichiarazione di illegittimità costituzionale operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 993/1988.
( 44) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 45) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 46) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 47) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 48) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 49) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 50) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 51) Articolo abrogato dall’art. 18 legge regionale 15 luglio 1986, n. 31 (abrogata da art. 20 legge regionale 18 luglio 1991, n. 15 a sua volta abrogata da art. 23 legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 ).
( 52) Articolo abrogato dall’art. 18 legge regionale 15 luglio 1986, n. 31 (abrogata da art. 20 legge regionale 18 luglio 1991, n. 15 a sua volta abrogata da art. 23 legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 ).
( 53) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 54) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato dall’art. 3 legge regionale 30 aprile 1981, n. 20 , dall’art. 3 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 10 , e dall'art. 27 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48
( 55) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 56) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 57) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 58) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
( 59) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 60) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 61) Vedi ora anche quanto disposto dal regolamento 28 dicembre 2018, n. 5 recante la disciplina del servizio regionale di vigilanza.
( 63) Comma cosi modificato da art. 4, comma 1, legge regionale 26 luglio 1991, n. 16
( 64) Comma abrogato da art. 189, comma 2, legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 65) Il comma che modificava gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 26, 27, della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è stato abrogato dalla lett. a) comma 1 dell’art. 45 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 che ha ridisciplinato la materia.
( 66) Articolo abrogato dall’art. 18 legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 .
( 67) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 68) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 69) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 70) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 71) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 72) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 73) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato da art. 12 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
( 74) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 75) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 76) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 77) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 78) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 79) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 80) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 88/1980
S O M M A R I O
Legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 (BUR n. 60/1980)

LEGGE GENERALE PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO. (1)



Titolo I
Disposizioni generali


Art. 1 - Finalità
La Regione Veneto con la presente legge, al fine di incentivare lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche, di potenziare l’impresa diretto-coltivatrice a conduzione familiare, di elevare la produttività delle aziende, di mantenere e consolidare i livelli occupazionali, di promuovere l’ulteriore sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo agricolo e di migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza delle popolazioni rurali, con particolare riguardo alle zone svantaggiate:
- disciplina organicamente gli interventi di competenza regionale in materia di agricoltura non specificamente contemplati dalla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 “ Norme per l’attuazione nella Regione Veneto delle direttive della Comunità Economica Europea per la riforma dell’agricoltura ” e successive modificazioni, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal Programma Regionale di Sviluppo e dal progetto agricolo alimentare di cui all’art. 2 della presente legge, in armonia con la programmazione nazionale e la politica agricola comunitaria;
- dispone il finanziamento degli interventi stessi, per il periodo 1979-82, in correlazione al Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) secondo gli scopi e le modalità stabiliti dai successivi articoli.
Art. 2 - Approvazione del progetto agricolo alimentare
E' approvato il progetto agricolo alimentare per il periodo 1979-82, allegato alla presente legge, con efficacia vincolante per l’attività della Regione, degli Enti ed Aziende regionali nel settore agricolo e con funzioni di indirizzo e di coordinamento per gli Enti locali, relativamente alle funzioni ad essi delegate dalla Regione.
Art. 3 - Criteri generali
Per essere ammesse ai benefici della presente legge, le iniziative devono essere in armonia con la programmazione regionale, con i piani zonali di sviluppo agricolo, di cui al titolo terzo della presente legge, e con i piani delle Comunità Montane, ove esistenti.
Gli investimenti agrari e fondiari devono essere inseriti nell’ambito di un piano aziendale od interaziendale, formato secondo i criteri che verranno stabiliti dalla Giunta regionale, tenendo in considerazione lo stato attuale dell’azienda, la tipologia degli interventi nonchè gli obiettivi produttivi e occupazionali. La presentazione di tale piano è condizione indispensabile per fruire dei benefici della presente legge.
La Giunta regionale, nel fissare tali criteri, dovrà attenersi al principio che le iniziative previste abbiano idonei requisiti di validità economica e siano commisurate alle effettive necessità delle aziende ed alle loro concrete possibilità di sviluppo in ordine alle varie realtà ambientali.
Sono, inoltre, ammesse ai benefici previsti dalla presente legge anche le iniziative comprese nei piani aziendali od interaziendali di cui alla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 , non finanziabili per carenza di fondi disponibili in bilancio relativi alla legge medesima.
Le strutture e le dotazioni, oggetto dei benefici di cui alla presente legge, non possono essere alienate o distolte, pena la decadenza, dall’impiego e dalla destinazione previsti, nei termini che verranno stabiliti nel provvedimento di concessione dei benefici medesimi.
I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con le provvidenze concesse, per gli stessi scopi, dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti se non in quanto previsto da specifiche norme di legge.
Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 e di quanto disposto dalla presente legge, la Giunta regionale determina i criteri ed i limiti della spesa per ogni tipo di intervento.
L’Amministrazione competente effettuerà i necessari accertamenti tecnico - amministrativi, al fine di verificare l’utilizzazione dei finanziamenti per gli scopi prefissati. La mancata o diversa utilizzazione di detti finanziamenti comporterà la revoca degli stessi.


Titolo II
Criteri e modalità per la concessione delle provvidenze


Art. 4 - Beneficiari
Fatte salve le disposizioni particolari previste nei successivi articoli, possono fruire delle provvidenze previste dalla presente legge i seguenti soggetti:
1) le imprese familiari diretto-coltivatrici, singole od associate;
2) le cooperative agricole ed i loro consorzi, costituiti prevalentemente da coltivatori diretti proprietari od affittuari, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti, ivi comprese quelle costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285;
3) le altre cooperative agricole, loro consorzi, nonchè associazioni di produttori agricoli;
4) le società promosse da imprese familiari diretto - coltivatrici per l’esercizio dell’agricoltura, costituite con atto pubblico registrato presso la Cancelleria del Tribunale competente per territorio;
5) le Associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia;
6) gli imprenditori non coltivatori diretti, singoli od associati, che esercitino l’attività agricola a titolo principale ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 ;
7) gli Istituti, gli Enti e gli Organismi operanti nell’ambito della Regione aventi per scopo la ricerca, la sperimentazione e la divulgazione nel settore agricolo, zootecnico e forestale;
8) i Consorzi di Bonifica;
9) le Comunità Montane, i Comuni singoli od associati ed i loro Consorzi, nonchè altri Enti in quanto ad essi assimilabili.
Art. 5 - Priorità
Nella concessione dei benefici previsti dalla presente legge verrà accordata priorità alle iniziative da realizzarsi nelle zone delimitate ai sensi dell’art. 1, lett. c), della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 .
La concessione delle provvidenze previste dalla presente legge dovrà, comunque, rispettare il seguente ordine di precedenza:
1) imprese familiari diretto-coltivatrici, singole od associate, cooperative costituite prevalentemente da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, ivi comprese quelle costituite ai sensi dell’art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285;
2) cooperative agricole o loro consorzi non rientranti tra quelle comprese nel numero precedente;
3) Associazioni dei produttori riconosciute ai sensi delle leggi vigenti in materia;
4) imprenditori non coltivatori diretti, singoli od associati, che esercitino l’attività agricola a titolo principale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 .
A parità di condizioni verrà data preferenza:
a) ai beneficiari che presentino un piano aziendale o interaziendale di sviluppo ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 ;
b) ai beneficiari che si impegnino a tenere la contabilità aziendale ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 .
Nel rispetto della precedenza riguardante le imprese familiari diretto-coltivatrici, di cui al punto 1) del secondo comma, verranno preferite quelle tra i cui componenti vi siano giovani coltivatori, riconosciuti tali ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 .
Le priorità, le precedenze e le preferenze di cui al presente articolo si esplicano salvo quanto non diversamente disposto nei successivi articoli.
Art. 6 - Norme procedurali
La realizzazione delle iniziative inserite in un piano aziendale o interaziendale, formulato ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 , o del secondo comma dell’art. 3 della presente legge, può avere luogo anche prima del provvedimento di concessione delle provvidenze, purchè sia iniziata successivamente alla approvazione del piano.
La realizzazione delle iniziative inserite in un piano aziendale o interaziendale non ancora approvato, può aver luogo previa autorizzazione provvisoria da parte dell’Amministrazione competente.
Le autorizzazioni provvisorie di competenza dell’Amministrazione regionale sono rilasciate dal Coordinatore del Dipartimento competente.
L’acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzature agricole è consentito anche prescindendo dall’autorizzazione provvisoria, purchè successivo alla presentazione della domanda diretta ad ottenere le relative provvidenze.
L’anticipata realizzazione delle iniziative di cui ai commi precedenti non comporta alcun obbligo di finanziamento da parte dell’Amministrazione competente nè da diritto a precedenze o priorità.
Per le iniziative riguardanti le strutture a carattere collettivo e le infrastrutture aventi natura di miglioramento fondiario, la Giunta regionale determina, per ciascun settore d'intervento, le opere da ammettere alle provvidenze, l’importo massimo della spesa ritenuta ammissibile e le misure dei benefici, nonchè i termini e le condizioni nei quali le ditte beneficiarie sono tenute a presentare i progetti definitivi per il perfezionamento dell’istruttoria tecnico-economica e la conseguente assunzione dei provvedimenti di concessione.
Ad avvenuto perfezionamento dell’istruttoria di cui al comma precedente potrà essere concessa l’autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori nei modi precisati nei commi precedenti.
I contributi in conto capitale previsti dalla presente legge relativi alle opere collettive ed infrastrutturali possono essere erogati anche mediante acconti, nei termini stabiliti dai provvedimenti di concessione.
Tra le spese riconosciute ai fini del finanziamento potranno essere incluse le aliquote per spese generali, imprevisti e altri oneri da sostenersi in dipendenza della particolare natura delle opere da realizzare.
Le varianti alle iniziative - ammesse ai benefici contributivi e/o creditizi, di cui alla presente legge, eccettuate quelle soggette alla disciplina delle opere pubbliche - che non alterando, per le loro caratteristiche la natura e le finalità delle iniziative stesse, consentano più idonee soluzioni tecnico-economiche, possono essere eseguite senza formale approvazione, nei limiti dell’impegno di spesa assunto, ai fini della concessione dei succitati benefici.
Le varianti di cui al precedente comma, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, potranno essere approvate in sede consuntiva, dall’incaricato all’accertamento di avvenuta esecuzione della iniziativa.
Le varianti che non soddisfano i presupposti previsti dai precedenti commi devono essere approvate, anche ai fini dell’intervento finanziario, dall’Amministrazione che ha disposto - relativamente all’iniziativa considerata - la concessione delle predette agevolazioni e con le medesime procedure.
I progetti relativi all’attuazione di programmi di bonifica sono approvati dalla Giunta Regionale sentito il parere della Commissione Tecnica Regionale, per quanto di sua competenza, o della Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici per tutti gli altri progetti.
La Giunta Regionale, con proprie deliberazioni, provvede a stabilire le procedure per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge e determina, altresí, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per la concessione delle provvidenze da essa previste.
Art. 7 - Concessione dei benefici
Successivamente alla approvazione dei piani zonali, la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, fatto salvo quanto specificatamente disposto nei singoli articoli, è deliberata dai Consigli di Comprensorio o dai Consigli delle Comunità Montane territorialmente competenti.
Per quanto riguarda gli interventi creditizi previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 , le attribuzioni dei Consigli di Comprensorio e dei Consigli delle Comunità Montane sono estese fino alla concessione dei nulla osta, rimanendo affidata alla competenza della Giunta Regionale la sola assunzione dei provvedimenti formali di concessione del concorso regionale negli interessi.
Art. 8 - Pubblicità degli atti amministrativi
I provvedimenti di concessione dei benefici in materia di agricoltura e foreste, pesca e itticoltura, sono pubblicati, distintamente secondo l'oggetto dell'intervento, con l'indicazione del nominativo dei beneficiari e della spesa a carico dell'Amministrazione.
La pubblicazione di cui al comma precedente viene eseguita, per i provvedimenti dei Consigli di Comprensorio e dei Consigli delle Comunità Montane, mediante affissione nell'albo pretorio dei Comuni e, per le deliberazioni della Giunta Regionale, mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
La Giunta regionale pubblicherà una sintesi annuale degli interventi finanziati, per settore e per Comprensorio.


Titolo III
Piani zonali di sviluppo agricolo


Art. 9 - Ambito territoriale dei piani zonali di sviluppo agricolo
L'ambito territoriale del piano zonale di sviluppo agricolo è una area vasta formata da uno o più comprensori di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 , definita con riferimento alle necessarie politiche di riequilibrio e di sviluppo a livello sociale, produttivo e territoriale.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (ESAV) presenta alla Giunta regionale proposte per la delimitazione degli ambiti territoriali di cui al comma precedente. Sono escluse dalle proposte formulate dall’ESAV le seguenti aree, già individuate dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) per le quali il processo di elaborazione, adozione, approvazione dei relativi piani di zona deve ritenersi prioritario.
1) Delta (Adria-Chioggia): comprensorio n. 49 (Adria-Chioggia);
2) Noventa Vicentina - Montagnana - Legnago: comprensorio n. 40 (Lonigo-Noventa Vicentina); comprensorio n. 41 (Este - Montagnana); comprensorio n. 45 (Legnago);
3) Portogruaro - S. Donà di Piave - Oderzo: comprensorio n. 15 (Oderzo): comprensorio n. 21 (Portogruaro); comprensorio n. 24 (S. Donà di Piave);
4) Feltrino - Val Belluna: comprensorio n. 6 (Alpago); comprensorio n. 7 (Bellunese); comprensorio n. 8 (Feltrino);
La Giunta Regionale, entro i successivi 30 giorni, trasmette le proposte di delimitazione al Consiglio Regionale che le approva, entro 60 giorni dal ricevimento, sentito il parere dei Consigli di Comprensorio o delle Comunità Montane interessati.
Art. 10 - Contenuto del piano zonale di sviluppo agricolo
Il piano zonale di sviluppo agricolo costituisce lo strumento di individuazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative di sviluppo agricolo a livello comprensoriale o intercomprensoriale, in rapporto alle concrete possibilità di sviluppo degli altri settori ed in armonia con le indicazioni della programmazione nazionale e regionale.
A tal fine il piano zonale individua le azioni e determina le direttive di intervento in merito:
- alla utilizzazione prioritaria ed alla tutela delle risorse naturali, con riferimento alle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, particolarmente delle acque e del suolo, per il miglioramento delle produzioni agricole e forestali e per la difesa degli insediamenti produttivi e abitativi;
- alla realizzazione di interventi intesi alla ristrutturazione aziendale nell’ambito dei piani aziendali di sviluppo, alla promozione della professionalità e imprenditorialità agricola e della cooperazione, alla formazione di strutture di mercato ed alla valorizzazione delle produzioni;
- alla individuazione delle iniziative di orientamento e sostegno dei settori produttivi, anche in stretto coordinamento con i progetti di settore previsti dal PRS;
- al coordinamento dell’attività degli enti operanti in campo agricolo;
- al coordinamento dei provvedimenti intersettoriali pubblici che agiscono sull’impegno delle risorse stesse;
- allo sviluppo quantitativo e qualitativo della occupazione nel settore agricolo unitamente al suo riequilibrio territoriale, in relazione anche alle connessioni esistenti con i settori della conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- alla sperimentazione e all’assistenza tecnica.
Il piano dovrà tenere presente anche gli obiettivi dei settori extra-agricoli.
Il piano dovrà, altresí, contenere il quadro degli interventi necessari, specificando le priorità di attuazione degli stessi e le relative previsioni finanziarie.
Art. 11 - Formazione ed approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo
Entro 180 giorni dalla approvazione della delimitazione territoriale del piano zonale di sviluppo agricolo, di cui al precedente art. 9, l’ESAV, osservando le priorità fissate dal P.R.S. e le modalità stabilite dalla Giunta Regionale, predispone, per ciascun ambito territoriale, una proposta di piano zonale, con la collaborazione dei Comitati Consultivi Comprensoriali di cui all’art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 .
La proposta di piano zonale di sviluppo agricolo di cui al comma precedente, munita del parere dei Comitati Consultivi Comprensoriali, viene inviata ai Comprensori ed alle Comunità Montane, ricadenti nell’area oggetto del piano. I Comprensori provvederanno, in seduta congiunta, convocata dal Presidente della Giunta Regionale, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della proposta, ad adottare il piano zonale di sviluppo agricolo.
Qualora i Consigli di Comprensorio in seduta congiunta non ritengano di accogliere la proposta di piano formulata ai sensi del primo comma, ne dispongono mediante delibera motivata la restituzione all’ESAV che provvede alla loro rielaborazione entro 60 giorni.
Il piano adottato viene inviato alla Giunta Regionale e viene approvato dal Consiglio Regionale, verificata la rispondenza al P.R.S. e agli strumenti di programmazione. In caso di mancata adozione di piani zonali di sviluppo nel termine previsto dal secondo comma da parte dei Consigli di Comprensorio, la Giunta Regionale assegna un ulteriore termine di 30 giorni, scaduto il quale, richiesti gli atti all’ESAV, propone al Consiglio Regionale l’approvazione della proposta di piano elaborata ai sensi del primo comma.
Art. 12 - Compiti del Comitato Consultivo Comprensoriale
Il Comitato Consultivo Comprensoriale, costituito a norma dell’art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 , in ciascun Comprensorio o Comunità Montana, è organo di consultazione e di partecipazione permanente alla programmazione agricola del Comprensorio o della Comunità Montana.
La composizione del predetto Comitato è modificata, elevando dal 1 a 3 il numero dei membri esperti in rappresentanza dei lavoratori agricoli dipendenti. Il Comitato viene, inoltre, integrato con la partecipazione di un esperto designato dal Consorzio di bonifica nel cui Comprensorio ricade, in tutto o in parte, l’area cui si riferisce il piano zonale di sviluppo agricolo di competenza del Comitato medesimo.
Oltre ai compiti previsti dall’art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 , e dall’art. 11 della presente legge, spetta al Comitato Consultivo Comprensoriale:
a) avanzare proposte circa l’attuazione del piano zonale di sviluppo agricolo;
b) esprimere pareri sugli stralci annuali del piano;
c) esprimere ogni altro parere che sia richiesto dalla Regione, dalla Comunità Montana o dal Comprensorio.
Ai componenti il Comitato Consultivo Comprensoriale, ove spetti, è attribuita per la partecipazione alle sedute l’indennità prevista dall’art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .
Art. 13 - Piano zonale di sviluppo agricolo e piani di altri enti pubblici
Al piano zonale di sviluppo agricolo devono adeguarsi i piani di tutti gli enti comunque operanti nel settore agricolo nell’area cui il piano si riferisce, ivi compresi i piani di sviluppo economico-sociale disciplinati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai piani già adottati o in fase di attuazione con la esclusione delle sole opere in corso di esecuzione.
Art. 14 - Piano zonale di sviluppo agricolo e strumenti urbanistici
I Comuni debbono adeguare i propri strumenti urbanistici tenendo conto delle scelte territoriali indicate nel piano zonale di sviluppo agricolo.
Il coordinamento tra il piano zonale di sviluppo agricolo e strumenti urbanistici dei Comuni ricadenti nei Comprensori, compresi nell’area oggetto del piano zonale, avviene a livello del piano territoriale di coordinamento delle Comunità Montane e del piano territoriale comprensoriale.
Art. 15 - Durata e modificazioni al contenuto del piano zonale di sviluppo agricolo
I piani zonali di sviluppo agricolo dovranno avere la durata di cinque anni. Durante il periodo di validità del piano, esso potrà essere modificato con le stesse procedure di formazione ed approvazione previste negli articoli precedenti.
Sulla base del piano zonale di sviluppo agricolo approvato, i Consigli di Comprensorio ricadenti nell’area di piano, riuniti in seduta comune, dovranno deliberare la formazione di programmi stralcio annuali, relativamente agli interventi previsti per ciascuna area comprensoriale, cui dovrà accompagnarsi una relazione contenente la valutazione dell’azione svolta sulla base del precedente programma stralcio e le eventuali proposte di modifica del piano.
Art. 16 - Attribuzione dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste ai Comprensori ed alle Comunità Montane
Nei termini di quanto previsto dal precedente art. 7, ai Comprensori e alle Comunità Montane per i territori classificati montani è attribuito l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'attuazione del piano zonale di sviluppo agricolo, relativamente agli interventi sulle aziende agricole singole o associate e sulle infrastrutture civili di esclusivo interesse comprensoriale a servizio delle zone agricole.
I Comprensori e le Comunità Montane si avvarranno, per l’espletamento delle funzioni ad essi attribuite, degli uffici periferici della Regione per l’istruttoria ed il controllo tecnico amministrativo degli interventi previsti dal piano.
Art. 17 -Finanziamento del piano zonale di sviluppo agricolo
La dotazione finanziaria per l’attuazione degli interventi relativi alle funzioni attribuite ai Comprensori ed alle Comunità Montane è ripartita tra gli stessi con provvedimento del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, con riferimento ai programmi stralcio annuali ed alle priorità della programmazione regionale.
Alle quattro aree di cui all’art. 9 viene riservato per l’attuazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, ad incremento dei fondi che saranno assegnati in base ai programmi stralcio annuali, una somma pari al 10 per cento dei fondi regionali destinati al settore primario.
Art. 18 - Norme transitorie per l’adozione e la gestione dei piani
Qualora i Consigli di Comprensorio non siano costituiti, in tutto o in parte, nelle aree oggetto dei piani zonali di sviluppo agricolo, il piano stesso verrà adottato, nei termini previsti dall’articolo 11 della presente legge, dalla Giunta Regionale, sentiti i Consigli di Comprensorio esistenti, le Comunità Montane e i Consigli Comunali ricadenti nei comprensori ove non siano stati costituiti i relativi Consigli.


Titolo IV
Ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, valorizzazione e qualificazione della professionalità agricola


Art. 19 - Carattere del Servizio di Assistenza tecnica in agricoltura
Il Servizio di Assistenza tecnica in agricoltura è prestato sulla base di programmi di durata triennale, articolati per piani annuali.
Il Servizio è diretto:
- a promuovere l’incremento della produttività agricola;
- ad attuare gli indirizzi di politica agricola regionale;
- a migliorare le capacità professionali tecniche ed economiche degli operatori agricoli, nonchè aggiornarli sulla evoluzione del progresso tecnico;
- ad assistere gli imprenditori agricoli nella gestione dell’impresa e quindi promuovere un miglioramento dei redditi aziendali.
Esso si esplicherà secondo le sotto indicate attività:
a) ricerca finalizzata al miglioramento della produttività nel settore primario;
b) sperimentazione e dimostrazione per introdurre nella realtà agricola i nuovi ritrovati tecnici;
c) produzione di mezzi informativi e di strumenti audio-visivi;
d) assistenza tecnica polivalente, per la diffusione dell’informazione tecnico-scientifica e l’assistenza alla gestione;
e) assistenza tecnica specialistica.
Art. 20 - Ricerca e sperimentazione
Per l’attività di ricerca e sperimentazione l’Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) sottopone all’approvazione della Giunta Regionale organici programmi formulati secondo quanto previsto all’art. 19.
L’attività di ricerca potrà essere svolta da Stazioni ed Istituti Sperimentali, da Istituti Universitari, nonchè da altri Centri riconosciuti idonei dalla Giunta Regionale, anche in collaborazione con l’E.S.A.V.
L’attività di sperimentazione è svolta principalmente dall’E.S.A.V., il quale si avvarrà, oltre che delle proprie strutture, della collaborazione dei Gruppi e dei Centri per l’assistenza tecnica. Subordinatamente, l’attività di sperimentazione potrà essere affidata dalla Giunta ad idonei Istituti, che svolgono la loro attività nel Veneto.
Nell’ambito dei programmi di cui al I comma, la Giunta Regionale promuove, affidandone la gestione all’E.S.A.V., la realizzazione di “ aziende pilota ” nel settore agricolo e dell’acquacoltura.
L’affidamento della attività di ricerca e sperimentazione agli Istituti riconosciuti dalla Giunta Regionale, viene effettuato mediante convenzioni, nelle quali verrà precisato:
- l’oggetto della ricerca e i termini della stessa;
- l’obbligo della consegna e la possibilità, per la Regione, di utilizzare i risultati scientifici;
- l’obbligo di produrre e consegnare alla Regione materiale immediatamente usufruibile per la divulgazione dei risultati della ricerca;
- le modalità di pagamento, tra cui il versamento del saldo dovuto per la ricerca, dopo la consegna del materiale di cui al punto precedente.
La Giunta regionale provvede al finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione sulla base di programmi annuali, approvati ai sensi del primo comma.
Per costituire un valido supporto allo sviluppo delle aree classificate montane, il 20 per cento delle somme annualmente stanziate per le iniziative di cui al presente articolo, sono riservate alla ricerca e alla sperimentazione per l’agricoltura montana.
Art. 21 - Assistenza tecnica polivalente
La Regione promuove la professionalità degli operatori agricoli favorendo la costituzione di Gruppi di base formati da imprenditori e coimprenditori per lo svolgimento di attività promozionali, dimostrative e di assistenza tecnica.
Nell’ambito degli indirizzi dati dalla Giunta Regionale, i Gruppi di base elaborano programmi triennali per l’assistenza tecnica polivalente, che verranno approvati dai Consigli di Comprensorio e dalle Comunità Montane, sentito il parere del Comitato Consultivo Comprensoriale di cui all’art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 .
Per le attività relative all’attuazione di tali programmi, possono essere concessi contributi in favore di Gruppi composti da imprenditori e coimprenditori agricoli.
I suddetti Gruppi dovranno possedere i seguenti requisiti:
- essere composti da almeno 25 imprenditori e coimprenditori agricoli, 15 nelle zone classificate montane, in rappresentanza di altrettante aziende. Possono, inoltre, far parte del Gruppo i coadiuvanti e i compartecipanti familiari, purchè sia soddisfatto il numero minimo di aziende di cui sopra;
- avere denominazione e sede propria;
- avere una durata non inferiore a 3 anni;
- costituire un fondo di dotazione iniziale non inferiore a L. 300.000;
- eleggere un Presidente quale responsabile e rappresentante del Gruppo medesimo.
Il contributo per l’attività svolta da ciascun Gruppo potrà essere concesso nella misura massima dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non potrà superare l’importo annuo di L. 2.500.000.
Ogni Gruppo deve essere assistito da un tecnico agricolo qualificato anche nel campo della gestione e della contabilità aziendale. Il tecnico non potrà prestare contemporaneamente assistenza a più di 2 Gruppi.
Qualora l’assistenza del tecnico si svolga a tempo pieno a favore di almeno 3 Gruppi e in collegamento con idonei Centri di assistenza tecnica, il limite massimo di contributo potrà essere elevato fino a L. 15.000.000.
Verrà accordata precedenza ai Gruppi costituiti in maggioranza da imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni e, a parità di condizioni, a quelli costituiti da imprenditori coltivatori diretti.
Al fine di garantire una assistenza tecnica particolarmente incisiva nelle zone classificate montane, viene riservato prioritariamente ai Gruppi attivi in tali zone almeno il 20 per cento dei fondi assegnati all’assistenza tecnica polivalente.
I Consigli di Comprensorio e le Comunità Montane effettueranno le verifiche periodiche e finali sull’attuazione delle attività finanziate.
In relazione agli obiettivi dell’assistenza tecnica in attuazione anche del Regolamento C.E.E. n. 270/79 sullo sviluppo della divulgazione, i tecnici agricoli di cui ai precedenti commi dovranno essere iscritti in apposito Registro, tenuto a cura della Giunta Regionale.
Per essere iscritti al suddetto Registro i tecnici devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- laurea in scienze agrarie o forestali;
- laurea in medicina veterinaria;
- diploma di perito agrario o di agrotecnico;
nonchè aver conseguito il titolo di divulgatore agricolo ai sensi del Regolamento CEE 270/79, oppure essere in possesso di apposita qualificazione professionale conseguita attraverso la frequenza a specifici corsi promossi dalla Regione.
Gli iscritti al Registro di cui sopra sono tenuti a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.
Art. 22 - Assistenza tecnica specializzata
L’attività di assistenza specializzata viene svolta dall’ESAV in collaborazione con Istituti ed Enti riconosciuti dalla Giunta Regionale.
Tale servizio verrà svolto a favore di:
- Gruppi e Centri per l’assistenza tecnica;
- cooperative, loro consorzi e associazioni di produttori.
Per i fini di cui sopra la Giunta regionale finanzia specifici programmi di attività formulati dall’ESAV in collaborazione con gli organismi di cui al I comma.
Per le attività di assistenza tecnica nel settore fitosanitario, l'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Verona predispone i programmi annuali di attività e provvede al coordinamento tecnico delle iniziative.
Sulla base di tali programmi, le cooperative di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e loro consorzi, le associazioni di produttori, l’ESAV, nonchè altri centri riconosciuti idonei dalla Giunta regionale possono formulare propri programmi annuali di attuazione.
La Giunta regionale approva i programmi di cui al comma precedente, concedendo, per la loro attuazione, un contributo nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 23 - “Centro Scientifico Didattico per l’Assistenza tecnica in agricoltura” e Centri per l’assistenza tecnica
A parziale modifica ed integrazione dell’art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 , l’ESAV istituirà, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nell’ambito della propria struttura amministrativa, il “Centro Scientifico Didattico per l’Assistenza tecnica in agricoltura”, con il compito di:
- proporre alla Giunta regionale la metodologia per la rilevazione contabile di cui al penultimo comma dell’art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 ;
- coordinare l’attività dei Centri contabili costituiti a norma del 2° comma dell’art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 ;
- curare e mantenere una biblioteca specializzata nel settore primario;
- curare e mantenere un Centro di documentazione e di sussidi audiovisivi;
- costituire una “ banca ” dei dati necessari ad una conoscenza generale ed a una analisi del settore primario;
- curare periodicamente un bollettino per la informazione e la divulgazione tecnico-economica;
- produrre direttamente o indirettamente sussidi informativi e didattici;
- acquisire sussidi informativi e didattici e ogni altro elemento utile all’assistenza tecnica e all’informazione socio-economica.
Una sezione di tale Centro si dedicherà in maniera specifica allo studio dell’agricoltura e dell’ambiente montano e collinare.
La Giunta regionale riconosce altri Centri preposti all’attività di assistenza Tecnica.
Per ottenere il riconoscimento i suddetti Centri devono possedere i seguenti requisiti:
- essere costituiti su base associativa da almeno trenta Gruppi di base, di cui al precedente art. 21. La costituzione deve risultare da atto redatto in forma di scrittura privata autenticata;
- essere dotati di uno statuto democratico con voto procapite;
- essere dotati di personale iscritto nell’apposito Registro regionale di cui al precedente art. 21;
- conformarsi, nella loro attività, agli indirizzi, piani e programmi regionali;
- avere una sede con attrezzature sufficienti al raggiungimento dei fini preposti;
- avere un proprio rappresentante e un organo decisionale;
- avere autonomia contabile e finanziaria.
Per assicurare la migliore diffusione dei risultati della ricerca e della sperimentazione ed il buon funzionamento dell’assistenza alla gestione aziendale i Centri dovranno servirsi esclusivamente di divulgatori iscritti al Registro regionale di cui al precedente art. 21.
La Giunta regionale può concedere, ai predetti Centri, contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque non eccedenti Lire 50.000.000 annui.
Possono, altresí, usufruire dei suddetti benefici, anche i Centri preposti all’attività di informazione socio-economica istituiti ai sensi dell’art. 38 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 nonchè i Centri contabili di cui all’art. 17 della citata legge.
Art. 24 - Assistenza tecnica da parte di Cooperative e Associazioni dei produttori
Sulla base di programmi predisposti dall’ESAV, la Giunta regionale, è autorizzata a finanziare, nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, programmi di attività promozionale e di assistenza tecnica attuati nel settore agricolo e della pesca da parte di:
- Sezioni regionali delle Associazioni Nazionali delle Cooperative;
- Cooperative e Consorzi di Cooperative;
- Associazioni dei produttori.
Art. 25 - Personale tecnico e dirigente per la Cooperazione e l’Associazionismo
Allo scopo di favorire l’avviamento di organici complessi associativi la Giunta regionale può concedere a Cooperative di produttori agricoli, ai loro Consorzi e alle Associazioni di produttori che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, della acquacoltura e della pesca, contributi in misura non superiore al 75 per cento della spesa per gli assegni fissi al personale tecnico e dirigente, nel limite di due unità per ogni Ente.
Detti contributi possono essere concessi, per una durata non superiore al triennio, ad organismi che abbiano iniziato l’attività di gestione degli impianti o che abbiano attuato una radicale trasformazione dei medesimi da non oltre 2 anni.
Art. 26 - Valorizzazione delle produzioni
Ai fini della valorizzazione delle produzioni la Giunta regionale può finanziare specifici programmi formulati dall’ESAV da realizzare in collaborazione con Consorzi di Cooperative, Associazioni dei produttori ed altri Enti ed associazioni ritenuti idonei.
Le attività di valorizzazione sono dirette:
- alla diffusione di informazioni sull’andamento del mercato;
- alla sperimentazione di nuove tecniche di trasformazione, conservazione
e confezionamento dei prodotti e alla tipicizzazione delle produzioni pregiate.


Titolo V
Infrastrutture e strutture interaziendali per il miglioramento delle condizioni di produzione e per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche
Sezione I


Art. 27 - Interventi per l’irrigazione e la bonifica
Gli interventi nel settore della bonifica, da eseguirsi ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 , riguardano:
a) per le opere pubbliche: l’ultimazione, il completamento funzionale e l’estendimento delle opere irrigue, ivi comprese le opere di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d' acqua superficiali e loro ricerca; le connesse opere idrauliche di difesa valliva e montana e quelle idraulico agrarie, nonchè il ripristino, l’adeguamento e l’ammodernamento delle esistenti opere idrauliche e irrigue;
b) per le opere di competenza privata: lo sviluppo dell’irrigazione mediante razionale impiego delle risorse idriche, con preferenza delle iniziative che si attuino in diretta complementarietà e integrazione funzionale con le opere pubbliche di bonifica e per quelle a carattere interaziendale che consentano un più economico e razionale esercizio della pratica irrigua.
Il concorso della Regione per studi e ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale di bonifica e di assetto del territorio rurale, nonchè per la compilazione del piano stesso, è stabilito nella misura del 78 per cento della relativa spesa, riservando per tali attività uno stanziamento non superiore all’1,5 per cento del complessivo stanziamento disposto per il finanziamento delle opere di irrigazione e bonifica di competenza regionale.
Per l’esecuzione delle opere di cui alla lettera b), incluse nel medesimo progetto di opere pubbliche di bonifica di cui assicurano e integrano la funzionalità, la Giunta regionale può concedere un contributo in conto capitale fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 50 per cento nei comprensori di bonifica di prima categoria o nelle zone svantaggiate, oppure un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, ai sensi dell’art. 32 della presente legge.
Art. 28 - Interventi per l’approvvigionamento idrico, l'elettrificazione e la viabilità rurale
Allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi nel settore delle infrastrutture rurali, in armonia con i piani zonali di sviluppo agricolo, la Giunta regionale o i Comprensori e le Comunità Montane, nei casi previsti dal precedente art. 16, possono concedere:
a) sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l’esecuzione di opere di approvvigionamento di acqua potabile, nell’interesse di una pluralità di aziende agricole;
b) sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l’adduzione e la distribuzione di energia elettrica per uso agricolo e domestico, con preferenza per le opere a servizio di una pluralità di aziende agricole;
c) sussidi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione e il riattamento di strade vicinali e interpoderali nell’interesse di una pluralità di aziende agricole.
Le provvidenze di cui al punto c) del comma precedente saranno accordate prioritariamente alle iniziative ricadenti in zone agricole riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria ed i relativi sussidi potranno essere elevati fino al 75 per cento.


Sezione II

Art. 29 - Strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche
Per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di impianti per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonchè di organici complessi zootecnici, comprese le relative attrezzature e pertinenze, la Giunta regionale può concedere, alle Cooperative e loro Consorzi e alle associazioni di produttori contributi in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile ed un concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui integrativi per un importo massimo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale.
In alternativa con tali provvidenze potrà essere concesso un concorso regionale nel pagamento degli interessi relativi e mutui di importo massimo pari alla spesa ammessa.
Il contributo in conto capitale e/o il concorso negli interessi non potranno superare il 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 60 per cento nelle zone montane e nelle zone svantaggiate riconosciute tali ai sensi della vigente normativa comunitaria.
Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui predetti mutui - della durata massima di anni 20 per l’ammortamento e di anni 2 per il preammortamento - contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall’art. 65 della presente legge.

Sezione III

Art. 30 - Provvidenze integrative del concorso del Fondo Europeo Agricolo di orientamento e garanzia Sezione orientamento
Al fine di consentire la partecipazione al concorso del Fondo Europeo Agricolo di orientamento e garanzia - Sezione orientamento - di cui ai Regolamenti del Consiglio dei Ministri della C.E.E. n. 17 del 5 febbraio 1964, n. 355 del 15 febbraio 1977, n. 1760 del 25 luglio 1978 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti ammessi dalla CEE al concorso medesimo le previste provvidenze contributive e creditizie.
Dette provvidenze, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale per lo specifico settore, verranno accordate con i criteri e le procedure stabilite per analoghi interventi contemplati dalla presente legge.
Art. 31 - Mutui integrativi per impianti collettivi e per opere infrastrutturali
Alle Cooperative e loro consorzi, nonchè all’ESAV, che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici realizzati con provvidenze pubbliche, contributive e/o creditizie, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui, contratti ai sensi dell’art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni per la copertura delle eventuali maggiori spese non assistite dalle predette provvidenze, purchè le opere siano state realizzate non anteriormente a tre anni dalla data di presentazione della richiesta dei benefici di cui al presente articolo.
L’importo dei mutui di cui trattasi non potrà eccedere la differenza tra la spesa sostenuta - nei limiti di quella riconosciuta ammissibile in linea tecnico-economica - e quella ammessa a fruire dei benefici pubblici.
Il concorso regionale negli interessi su tali mutui - della durata massima di anni 20 per l’ammortamento e di un anno per il preammortamento - sarà concesso in conformità a quanto previsto dall’art. 65 della presente legge.
Le provvidenze di cui ai commi precedenti, possono essere, altresí, concesse ai Consorzi di Bonifica, alle Comunità Montane, ai Comuni o ai Consorzi di utenti per la copertura delle maggiori spese sostenute nell’esecuzione di opere infrastrutturali ammesse al finanziamento del F.E.O.G.A. - Sezione Orientamento o di leggi regionali in materia agricola.
Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo gli organismi di cui al primo comma che per gli stessi scopi abbiano già beneficiato delle agevolazioni previste dall’art. 24 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 54 , o da altre leggi precedenti.


Titolo VI
Interventi settoriali
Sezione I

Art. 32 - Interventi sulle unità produttive per il miglioramento e l’ammodernamento delle strutture fondiarie
Allo scopo di consentire alle unità produttive il miglioramento e l’ammodernamento delle strutture fondiarie può essere concesso, ad aziende agricole singole od associate, un concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui contratti ai termini dell’art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il concorso regionale nel pagamento degli interessi su tali mutui - della durata massima di anni venti per l’ammortamento e di anni due per il preammortamento - sarà concesso in conformità di quanto stabilito dal successivo art. 65.
Le provvidenze di cui al primo comma dovranno:
1) incentivare le iniziative che consentono di elevare i livelli di produttività delle imprese agricole mediante la realizzazione di opere intese a valorizzare le risorse offerte dal territorio e ad assicurare all’azienda la struttura e l’organizzazione rispondenti ad una economia di mercato;
2) favorire le iniziative volte a migliorare le condizioni di vita in campagna con particolare riguardo ai territori più sfavoriti, soprattutto mediante interventi che riguardino le abitazioni dei coltivatori diretti e degli altri lavoratori manuali della terra.
Le agevolazioni creditizie, pertanto, saranno concesse in via prioritaria per le opere riguardanti:
a) le opere di cui alla lett. b) dell’art. 27 per le quali provvedono direttamente i privati;
b) le sistemazioni idraulico - agrarie che rappresentano il presupposto fondamentale per il miglioramento delle condizioni di produzione sotto il profilo agronomico e per una razionale ed economica attuazione sia della irrigazione che della meccanizzazione delle operazioni colturali;
c) la costituzione, l’ammodernamento ed il potenziamento delle strutture zootecniche in aziende nelle quali sussistano i presupposti per l’esercizio di una razionale ed economica attività zootecnica, in armonia con gli indirizzi stabiliti per lo sviluppo delle produzioni zootecniche della zona;
d) la costruzione, l’ampliamento, il radicale riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, semprechè i medesimi si dedichino abitualmente e direttamente alla coltivazione del fondo e gli altri membri della famiglia esplichino prevalentemente attività agricola.
Quando la spesa preventivata non supera i 30 milioni di lire, in alternativa con le suddette provvidenze, per la realizzazione delle opere previste dalla lett. d) del precedente comma, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 50 per cento per le aziende che ricadono in zone agricole riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria, con priorità alle aziende che, per la loro formazione, hanno beneficiato delle provvidenze creditizie in materia di proprietà contadina.

Sezione II

Art. 33 - Migliore utilizzazione dei foraggi e recupero dei terreni abbandonati o marginali
Per l’aumento e la migliore utilizzazione delle disponibilità foraggere sono previsti i seguenti incentivi:
a) ad agricoltori singoli od associati possono essere concessi sussidi <<una tantum>>, nella misura massima di L. 100.000 per ettaro, per la raccolta di foraggi da terreni non utilizzati da almeno due anni in zone collinari o classificate montane;
b) nelle predette zone, e in alternativa alle provvidenze di cui al punto a), ad agricoltori singoli od associati, che attuino il recupero e la bonifica di terreni abbandonati o mal coltivati e ne utilizzino le risorse foraggere con allevamenti da riproduzione, possono essere concessi contributi annui nella misura massima di L. 100.000 per ciascun capo allevato;
c) ad Associazioni di allevatori, a Cooperative zootecniche e a Stalle sociali, possono essere concessi dalla Giunta regionale sussidi forfettari dell’entità massima di L. 40.000 per ogni capo di giovane bestiame bovino femminile alpeggiato. L’intervento viene esteso alle iniziative già attuate nell’anno 1978, per la presenza nelle malghe di detto bestiame già verificata dagli Ispettorati Provinciali dell’agricoltura competenti per territorio.
Art. 34 - Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico
Per favorire il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo ai bovini, la Giunta regionale può concedere alle Associazioni Provinciali Allevatori finanziamenti per le attività relative alla tenuta dei Libri Genealogici ed all’effettuazione dei controlli funzionali a decorrere dall’anno 1979. La Giunta regionale potrà inoltre concedere adeguate anticipazioni sui finanziamenti statali.
L’entità dei finanziamenti sarà stabilita dalla Giunta regionale in rapporto alle spese ammesse per lo svolgimento delle predette attività e potrà essere commisurata fino al 100 per cento delle spese medesime.
Nei termini di cui al precedente comma, la quota di finanziamento per ciascuna provincia sarà determinata tenendo presenti la consistenza degli allevamenti sottoposti ai controlli e la situazione ambientale delle singole zone.
Per il sostegno e l’allargamento della base selettiva, la Giunta regionale può concedere alle aziende che partecipano all’attività di selezione - tramite le Associazioni Provinciali Allevatori - premi di entità forfettaria da stabilirsi annualmente, con una maggiorazione in misura non superiore al 50 per cento per i territori classificati montani. Detti premi verranno corrisposti annualmente, per tutte le bovine che hanno chiuso ufficialmente la lattazione nell’anno precedente, alle aziende la cui produzione media di latte ha superato la produzione media provinciale della razza, con riferimento alle suddette lattazioni.
La Giunta regionale può inoltre concedere finanziamenti all’Istituto Interregionale per il Miglioramento del Patrimonio Zootecnico, sulla base di specifici programmi predisposti dall’Istituto stesso. Detti finanziamenti sono finalizzati alle seguenti azioni:
a) attuazione - tramite le Associazioni Provinciali Allevatori - di prove di progenie e/o performance - test, a decorrere dalla campagna 1979/1980, per l’individuazione del valore genetico dei riproduttori delle varie specie in produzione zootecnica da immettere in fecondazione artificiale;
b) attuazione di iniziative volte alla preparazione ed all’aggiornamento degli operatori del settore della fecondazione artificiale;
c) concessione di contributi forfettari, con congrua maggiorazione per i territori classificati montani, per ogni certificato di fecondazione artificiale praticata con seme di riproduttori testati positivamente altrove, in mancanza di una sufficiente disponibilità nell’ambiente veneto di seme di riproduttori provati positivamente.
Art. 35 -Provvidenze per lo sviluppo ed il sostegno della base riproduttiva animale
Per concorrere allo sviluppo ed al sostegno della base riproduttiva animale possono essere concessi:
a) agli allevatori singoli od associati operanti nei territori classificati montani, sussidi dell’entità massima di lire 80.000 pro capite, per la produzione di manze gravide destinate alla riproduzione ed iscritte nei Libri Genealogici;
b) contributi nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di tori da riproduzione da parte di gestori di stazioni di monta pubblica nelle zone classificate montane, fino a che non sia in atto un efficiente servizio di interventi di fecondazione artificiale nelle singole zone suddette;
c) contributi, dell’entità massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l’acquisto di riproduttori selezionati di ambo i sessi appartenenti alle specie equina, ovina, caprina, suina e cunicola, nonchè per l’acquisto di “parents” delle specie suina e cunicola.
Le provvidenze di cui al presente articolo verranno concesse nel rispetto dei criteri stabiliti dalle normative comunitarie per lo specifico settore.
Art. 36 - Provvidenze per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
Allo scopo di promuovere lo sviluppo del patrimonio zootecnico regionale, ad imprenditori agricoli singoli o associati, a stalle sociali e loro consorzi, nonchè ad associazioni di produttori può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi relativi a prestiti contratti per i seguenti scopi:
a) acquisto di bestiame da allevamento e riproduzione e di attrezzature zootecniche necessarie per la gestione degli allevamenti;
b) acquisto di bestiame da ingrasso.
I predetti prestiti, contratti ai sensi dell’art. 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni, avranno la durata massima di cinque anni per gli scopi di cui alla lett. a) del comma precedente e di un anno per gli scopi di cui alla lett. b) del comma precedente.
Per quanto concerne gli scopi di cui alla lett. a) del primo comma del presente articolo, i prestiti sono concessi con priorità per l’acquisto di bovine idonee al miglioramento della produzione del latte.
I prestiti sono accordati con preferenza ai coltivatori diretti, alle cooperative ed alle altre forme associative di produttori.
A parità di condizioni, sarà data precedenza agli acquisti di bestiame effettuati presso centri cooperativi di svezzamento operanti nella Regione.
Il concorso regionale negli interessi sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall’art. 65 della presente legge.
La concessione dei prestiti agevolati per l’acquisto di bestiame di cui al presente articolo avverrà nel rispetto di criteri stabiliti dalla normativa comunitaria per lo specifico settore.
Art. 37 - Anticipazione di fondi per il pagamento delle spese di attuazione dei regolamenti comunitari concernenti premi di nascita vitelli
Per le spese relative all’attuazione dei Regolamenti Comunitari concernenti la corresponsione di premi per i vitelli afferenti alla Campagna di Commercializzazione della carne bovina 1977/78 nonchè di altri analoghi Regolamenti C.E.E. in materia, potranno essere predisposte, a favore delle Associazioni Provinciali Allevatori, adeguate anticipazioni reintegrabili a seguito delle introitazioni dei previsti rimborsi convenuti con l’Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.)
Art. 38 - Interventi per l’igiene ed il miglioramento qualitativo del latte
Alle cooperative, anche di servizio, ed ai loro consorzi, che provvedono al pagamento del latte secondo qualità, possono essere concessi sussidi forfettari per le spese di prelevamento, trasporto ed analisi dei campioni di latte presso i laboratori riconosciuti dalla Giunta regionale, privilegiando i maggiori oneri derivanti dalle difficoltà strutturali ed ambientali delle aziende di produzione.
Ai soggetti di cui al comma precedente possono essere concessi contributi nella misura massima del 40 per cento, con elevazione al 50 per cento nelle zone agricole riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria, sulla spesa ritenuta ammissibile per l’acquisto di vasche per la refrigerazione del latte.
Art. 39 - Interventi particolari in zootecnia
In aggiunta alle provvidenze già previste dai precedenti articoli a favore della zootecnia, vengono disposti i seguenti interventi:
a) ad allevatori singoli od associati possono essere concessi premi forfettari, dell’entità massima di L. 30.000 per ciascun vitello scolostrato, venduto e collocato presso centri cooperativi di svezzamento, la cui attività sia collegata con quella di ingrasso o allevamento. Detti premi saranno corrisposti agli aventi titolo tramite i centri di svezzamento, e l’entità degli interventi, la cui attuazione è limitata a tre anni, verrà progressivamente ridotta nell’ambito di tale periodo;
b) al fine di favorire iniziative di carattere promozionale nel settore della produzione e commercializzazione, le Amministrazioni provinciali sono delegate a proporre programmi annuali concernenti l’attuazione di mostre, mostre-mercato e di rassegne di specie animali in produzione zootecnica. La Giunta regionale provvede ad approvare ed a finanziare tali programmi, anche con la partecipazione finanziaria di Enti ed Organismi locali, affidandone la gestione alle Amministrazioni Provinciali; ( 2)
c) per una più adeguata valorizzazione del settore bachisericolo, possono essere concessi:
1) da parte della Giunta regionale, a favore di Istituti e Centri all’uopo individuati dalla Giunta medesima ed operanti con specifica qualificazione:
- finanziamenti per lo svolgimento di attività di vigilanza e di controllo sulla produzione e vendita del seme bachi, previa stipulazione di apposite convenzioni;
- contributi, fino alla misura massima dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per lo svolgimento di programmi di sperimentazione e selezione finalizzati al miglioramento genetico del seme bachi. Tali programmi dovranno essere predisposti in maniera coordinata tra i predetti Istituti o Centri ed approvati preventivamente dalla Giunta regionale;
2) a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, prestiti agevolati ai sensi del successivo art. 51 per l’acquisto di macchinari ed attrezzature mobili, ivi comprese quelle di copertura, per la razionalizzazione delle attività gelsi-bachicole;
d) al Consorzio per lo sviluppo avicolo del Veneto, costituito con deliberazione n. 54 del 21 maggio 1974 del Consiglio regionale del Veneto, la Giunta regionale può concedere - a decorrere dall’anno 1979 - sovvenzioni annuali al fine di sostenere lo svolgimento delle attività istituzionali;
e) per il proseguimento di azioni di miglioramento della produzione ippica agricola regionale, si potrà concorrere al finanziamento delle attività per il settore ippico svolte dalla regione Emilia Romagna per le spese inerenti ai servizi prestati nell'interesse della Regione del Veneto. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la Regione Emilia Romagna;
f) le Amministrazioni provinciali sono delegate a proporre programmi annuali diretti a sostenere l’allevamento equino in selezione appartenente alle razze “ Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido ” e “ Avelignese” nonchè l’allevamento del cavallo da sella effettuato nell’ambito delle aziende agricole. La Giunta regionale provvede ad approvare ed a finanziare tali programmi, affidandone la gestione alle Amministrazioni Provinciali.


Sezione III

Art. 40 - Miglioramento della fertilità delle bovine
Per la lotta contro l’infertilità delle bovine la Regione si avvale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sulla base di una convenzione stipulata tra la Giunta regionale e l’Istituto stesso.
A tal fine l’Istituto provvede ad organizzare un servizio permanente per la lotta contro l’infertilità delle bovine che attua per il tramite delle Associazioni Provinciali Allevatori e con la collaborazione delle Associazioni di razza, sviluppando ogni azione nei territori e nelle zone di maggiore concentrazione di bovine da riproduzione e di maggiore incidenza della infertilità nonchè della mortalità neonatale dei vitelli. L’azione predetta verrà svolta con particolare intensità nei confronti delle razze frisona italiana e bruna alpina.
Il servizio permanente di cui al secondo comma è esteso a tutti gli allevatori, anche non aderenti alle Associazioni di cui al comma precedente.
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - oltre ad una qualificata assistenza tecnica, sanitaria ed alimentare a livello di azienda - assicurerà:
a) la diagnosi precoce di gravidanza di tutte le bovine sottoposte a fecondazione artificiale;
b) l’istituzione di una scheda di allevamento in cui saranno riportate:
1) le caratteristiche generali dell’azienda;
2) la verifica delle condizioni di fertilità dell’allevamento e della mortalità dei vitelli;
3) le condizioni sanitarie del bestiame per ciò che riguarda eventuali malattie infettive della sfera genitale e stati dismetabolici e delle malattie riguardanti i vitelli;
4) la verifica dell’alimentazione, eseguita in relazione ad eventuali squilibri, eccessi o carenze;
5) la verifica delle condizioni ambientali;
6) l’annotazione di manifestazioni riferibili a cause genetiche;
c) il controllo della capacità riproduttiva, almeno una volta all’anno, del materiale seminale dei tori adibiti o da adibire alla monta, nonchè il controllo nei confronti della influenza bovina I.B.R. Il controllo nei confronti della I.B.R. sarà esteso anche ai tori dei centri per la fecondazione artificiale.
Per ogni singola bovina verrà redatta una scheda ginecologica nella quale dovranno essere riportati tutti i dati riguardanti la carriera riproduttiva, nonchè gli elementi che compongono la razione alimentare.
Art. 41 - Lotta contro la mortalità neonatale dei vitelli
Per la prevenzione della mortalità neonatale dei vitelli, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie redigerà e manterrà aggiornata la mappa dei germi patogeni predominanti nei vari territori della Regione, allo scopo di predisporre appositi vaccini efficaci per la vaccinazione preventiva delle bovine gravide e per la vaccinazione dei vitelli, nei primi giorni di vita, contro le malattie neonatali.
Ogni caso di mortalità, pre o post-natale, dovrà essere segnalato immediatamente da parte del veterinario all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per i necessari accertamenti. L’Istituto medesimo indicherà il tipo di vaccino da impiegare in ciascun allevamento in relazione alle cause che hanno determinato la mortalità.
La Giunta regionale può concedere finanziamenti a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per l’allestimento, il potenziamento ed il funzionamento di laboratori specificatamente finalizzati alla lotta contro l’infertilità e la mortalità neonatale dei bovini.
Art. 42 - Lotta e profilassi delle mastiti bovine
Fin quando la Regione non avrà provveduto a costituire gli organi e gli uffici destinati a svolgere funzioni in materia veterinaria in dipendenza dell’attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla legge regionale 28 giugno 1974, n. 36 , recante norme per la lotta e profilassi delle mastiti bovine, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) il primo comma dell’art. 2 è cosí sostituito:
“In ogni provincia della Regione, la Commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 è integrata dal Direttore della Sezione provinciale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, dal Presidente dell'Ordine provinciale dei Veterinari o da un suo delegato, dal Presidente dell'Associazione Provinciale Allevatori o da un suo delegato e, nelle province in cui esiste, dal Presidente del Consorzio per la Profilassi e la Polizia veterinaria o da un suo delegato. Fanno, altresì, parte della Commissione predetta i Presidenti degli Enti ed organismi associativi di cui al successivo articolo 3 bis della presente legge.
La Commissione provinciale, che rimarrà in carica fino alla scadenza della presente legge, predispone, entro il mese di marzo di ciascun anno un piano per la profilassi delle mastiti bovine secondo le direttive tecniche dello Stato e le norme applicative della presente legge di cui al Regolamento Regionale n. 1 dell'1 luglio 1976 “;
b) l’ultimo comma dell’articolo 2 è abrogato;
c) il primo ed il secondo comma dell’articolo 3 sono cosí sostituiti:
“La profilassi delle mastiti bovine avrà , in tutto il territorio della Regione carattere volontario, sarà diretta dagli Uffici Veterinari provinciali ed attuata dalle Associazioni provinciali degli Allevatori giuridicamente riconosciute.
Nelle provincie di Verona e Vicenza l'attuazione della profilassi di cui alla presente legge viene demandata ai rispettivi Consorzi provinciali per la Profilassi e la Polizia Veterinaria in collaborazione con le Associazioni provinciali degli Allevatori “;
d) dopo l’ultimo comma dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
“Nelle singole province, Enti od organismi associativi, giuridicamente riconosciuti, dietro specifica e motivata richiesta e previo parere favorevole della Commissione Regionale di cui al terzo comma dell'art. 2, possono collaborare all'attuazione della profilassi delle mastiti bovine allo scopo di estendere gli interventi in caseifici e in cooperative lattiero - casearie non previsti nei piani provinciali.
Tale collaborazione è limitata al territorio di competenza ed è subordinata alla completa adesione ed al rispetto dei piani di profilassi di cui all'art. 2 della presente legge, nonchè delle norme tecniche contenute nel Regolamento Regionale n. 1 dell'1 luglio 1976.
Allo scopo di far fronte alle spese derivanti dall'estensione degli interventi profilattici nei caseifici e nelle cooperative di cui al primo comma, gli Enti od organismi associativi dovranno provvedere, prima dell'inizio dei piani esecutivi di profilassi, ad integrare per intero i fondi regionali messi a disposizione delle Associazioni provinciali degli Allevatori o, nelle province di Verona e Vicenza, dei Consorzi provinciali per la Profilassi e la Polizia Veterinaria.
Nessun Ente ed organismo associativo può attuare, in maniera autonoma ed in contrasto con la presente legge, piani di profilassi contro le mastiti “.


Sezione IV

Art. 43 - Interventi per il miglioramento e la valorizzazione dell’ortoflorofrutticoltura, dell’olivicoltura e della vitivinicoltura
Per il miglioramento e la valorizzazione dell’ortoflorofrutticoltura, dell’olivicoltura e della vitivinicoltura sono previsti interventi cosí distinti per settori:
A) ortoflorofrutticoltura e olivicoltura
1) per la costituzione di vivai e per la costruzione o l’ammodernamento di serre, possono essere concessi, con priorità alle iniziative realizzate da Cooperative e Associazioni dei produttori, contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
2) per il rinnovo degli impianti frutticoli - limitatamente alle aree delimitate, alle specie considerate ed alle cultivars determinate nel progetto agricolo alimentare regionale - nonchè degli impianti olivicoli, possono essere concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
3) per l’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature relative alla meccanizzazione delle operazioni colturali di raccolta, al miglioramento dei processi di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti nonchè al potenziamento del trasporto dei medesimi, particolarmente in regime freddo, possono essere concessi prestiti agevolati ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 51;
4) nella concessione delle provvidenze previste dal precedente art. 29, per lo specifico settore ortoflorofrutticolo, verrà data preferenza alle iniziative riguardanti l’integrazione delle attuali strutture di mercato e centri di vendita;
5) la Giunta regionale può concedere alle Associazioni dei produttori ortofrutticoli un contributo sino al 40 per cento del costo per l’acquisizione di quote di partecipazione ad impianti industriali di trasformazione, realizzati senza l’intervento pubblico;
6) al Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara - Consorzio interregionale di interesse pubblico costituito con D.P.R. 29 maggio 1976, la Giunta regionale può concedere - a decorrere dall’anno 1979 - sovvenzioni annuali per lo svolgimento delle attività istituzionali del centro medesimo;
B) vitivinicoltura
1) per la riconversione produttiva dei vigneti e per l’esecuzione di nuovi impianti in armonia con la disciplina comunitaria per il settore - limitatamente alle zone collinari e di pianura arida individuate nel progetto agricolo alimentare regionale - possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
2) per l’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature relativi alla meccanizzazione delle operazioni colturali e di raccolta, al miglioramento dei processi di lavorazione, trasformazione e conservazione del prodotto nonchè al potenziamento del trasporto del medesimo, possono essere concessi prestiti agevolati ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 51;
3) le provvidenze previste dal precedente art. 29, per lo specifico settore, verranno concesse esclusivamente per l’adeguamento degli impianti esistenti con priorità per quelli a servizio delle zone viticole collinari e di pianura aride.
Art. 44 - Difesa attiva delle colture arboree di pregio
Ai fini di assicurare una idonea protezione delle colture arboree di pregio - con sistemi di allevamento razionali e produzioni qualificate - può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui agevolati per l’acquisto e la installazione di impianti fissi di reti antigrandine.
Il concorso regionale sui predetti mutui - della durata massima di anni dieci per l’ammortamento e di un anno per il preammortamento - sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65 della presente legge.
Art. 45 - Istituzione e tenuta del catasto frutticolo e viticolo
L’ESAV entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge istituisce e cura la tenuta del catasto frutticolo regionale nonchè del catasto viticolo regionale nell’ambito di quello nazionale.

Sezione V

Art. 46 - Interventi nelle aree di collina e montagna
Nelle aree montane e nelle aree svantaggiate di collina, al fine di costituire idonee unità agro-economiche, la Giunta Regionale, per il conseguimento della migliore produttività dei terreni coltivati ed il recupero e l’utilizzazione delle aree abbandonate o insufficientemente coltivate, promuove:
a) la realizzazione di infrastrutture, quali opere di approvvigionamento idrico, elettrodi, linee telefoniche, viabilità, secondo le indicazioni dei piani di sviluppo delle Comunità montane;
b) la costituzione di società cooperative ed associazioni di produttori e di imprese familiari.
Per la realizzazione delle iniziative di cui alla precedente lett. a) possono essere concessi contributi in conto capitale sino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Gli interventi di cui al presente articolo sono inseriti in programmi approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. I compiti di attuazione di tali programmi sono delegati alle Comunità Montane, le quali possono avvalersi degli Uffici tecnici della Regione.

Art. 47 - Sviluppo delle iniziative agrituristiche
Allo scopo di favorire la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali delle aree di interesse agrituristico, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 , possono essere concessi a favore di coltivatori diretti proprietari, affittuari, mezzadri e coloni, nonchè di conduttori di aziende agricole o silvo - pastorali che intendano praticare l'agriturismo singolarmente o in forma associata, contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque non superiore a lire 12 milioni, per l'esecuzione di lavori e per l'acquisto di attrezzature necessarie al miglioramento ricettivo dei fabbricati di abitazione esistenti nelle aziende e all'allestimento di locali per la vendita diretta dei prodotti agricoli.
I contributi di cui al precedente comma, potranno essere elevati, a favore di cooperative agrituristiche, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore a L. 20 milioni.
Art. 48 - Valorizzazione dell’ambiente rurale
La Giunta regionale può concedere un finanziamento sino al 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione dei programmi presentati dalle Comunità montane e dai Comprensori per lo sviluppo dell'ospitalità agrituristica, lo svolgimento di iniziative di propaganda e la attuazione di manifestazioni collaterali per la valorizzazione dell'ambiente rurale.
Tale contributo potrà essere elevato fino all'80 per cento, qualora l'iniziativa comporti la riutilizzazione di terre incolte nelle zone collinari e montane.


Titolo VII
Interventi per favorire l’esercizio delle imprese agricole singole ed associate

Art. 49 - Credito di conduzione
A favore di imprenditori agricoli, singoli ed associati, di cooperative di produttori agricoli, dei loro consorzi e delle associazioni di produttori può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione contratti ai termini dell’art. 2, n. 1, della Legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il concorso regionale sui predetti prestiti, della durata massima di un anno, sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall’art. 65 della presente legge.
I prestiti sono accordati con preferenza ai coltivatori diretti proprietari e fittavoli, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti di aziende agricole, nonchè alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ed alle stalle sociali.
Art. 50 - Interventi a favore di enti ed organismi associativi a sostegno della loro gestione e per la valorizzazione e la difesa della produzione
A favore di cooperative, anche di servizio, loro consorzi, associazioni di produttori agricoli ed altri enti particolarmente qualificati che istituzionalmente attuino iniziative o esplichino attività, per la valorizzazione e la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, può essere concesso un contributo negli interessi sui prestiti contratti per far fronte alle necessità di gestione, entro il limite del 10 per cento dell'importo di tali prestiti.
In alternativa alle provvidenze di cui al precedente comma, può essere concesso ai medesimi organismi ed enti - nei primi tre anni di attività, elevabili a cinque anni per quelli che operano prevalentemente nel settore della commercializzazione - un contributo fino ad un massimo dell’80 per cento delle spese complessive di gestione.
Le provvidenze di cui sopra saranno accordate prioritariamente ad organismi ad ampia base associativa con particolare riguardo ai consorzi di cooperative che operino, su consistenti basi territoriali, nei settori produttivi di maggior rilevanza per l’economia agricola regionale e che possiedano i necessari requisiti strutturali ed organizzativi per concorrere in maniera sostanziale al miglioramento delle condizioni di commercializzazione delle produzioni agricole e zootecniche.
A favore di cooperative agricole, loro consorzi e associazioni di produttori può essere concesso un concorso negli interessi relativi a prestiti, della durata massima di sei mesi, contratti per l’acquisto di cose utili alle aziende dei soci.
A favore di cooperative agricole, loro consorzi ed associazioni di produttori può essere concesso un concorso negli interessi su prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai soci sui prodotti agricoli e zootecnici conferiti per la conservazione, la lavorazione e vendita collettiva. Detti prestiti non potranno eccedere i tre quinti del valore attribuito ai prodotti conferiti e dovranno essere commisurati al volume effettivo delle anticipazioni e al periodo per il quale tali anticipazioni non risultano coperte dalla reintegrazione consentita dalla vendita dei prodotti sui quali sono state calcolate, che comunque, non potrà essere superiore ai 12 mesi.
In alternativa ai prestiti di cui al precedente comma, potrà essere concesso un contributo regionale negli interessi - in misura tale che il tasso a carico dei beneficiari non sia inferiore a quello stabilito per gli analoghi prestiti agrari - su finanziamenti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti.
Le agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 possono essere concesse anche ad organismi associativi di secondo grado e di gradi successivi, ai quali vengono conferiti dai propri aderenti prodotti anche già parzialmente o totalmente trasformati, sia per il completamento della lavorazione, sia per la conservazione e vendita collettiva.
I prestiti contemplati dal 4° e 5° comma saranno contratti ai termini dell’art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni; il concorso regionale su tali prestiti sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall’art. 65 della presente legge.
Art. 51 - Prestiti agevolati per lo sviluppo e l’adeguamento della meccanizzazione agricola
Per favorire lo sviluppo e l’adeguamento della meccanizzazione agricola - ai fini del miglioramento e della difesa delle produzioni sia in termini quantitativi che qualitativi, per concorrere al contenimento o alla riduzione dei costi di produzione e per consentire più idonee condizioni per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici - ad imprenditori agricoli singoli o associati, a cooperative agricole, a centri aventi per scopo l’assistenza tecnica o la formazione professionale nello specifico settore, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi relativi a prestiti per l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole.
I prestiti di cui al comma precedente - contratti ai termini dell’art. 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni - avranno una durata massima di cinque anni e il concorso regionale nel pagamento degli interessi relativi ai medesimi sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall’art. 65 della presente legge.
In armonia con gli obiettivi e le azioni individuati per i vari settori ed in correlazione con gli altri interventi per essi previsti, le agevolazioni di cui trattasi verranno inoltre accordate prioritariamente ai prestiti riguardanti l’acquisto di:
- macchine operatrici ed eventuali attrezzature ad esse connesse che migliorino sul piano tecnico le operazioni colturali e di raccolta delle colture di pregio, della barbabietola, del tabacco nonchè dei foraggi e cereali foraggeri;
- impianti ed attrezzature mobili per l’irrigazione e per la protezione delle colture di pregio.
Sarà altresí accordata priorità agli acquisti, effettuati da parte di organismi cooperativi o di associazioni di produttori, di macchinari, impianti ed attrezzature per la dotazione dei complessi da essi gestiti nonchè per la prerefrigerazione, refrigerazione, congelamento e surgelamento e di mezzi frigoriferi di trasporto ai fini di consentire più idonee condizioni nella raccolta e nella commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, lattiero caseari e delle carni.


Titolo VIII
Pesca, Acquacoltura e Itticoltura
Sezione I


Art. 52 - Interventi nel settore della pesca
Allo scopo di promuovere lo sviluppo della pesca e di favorire la stabilizzazione di unità lavorative nel settore, può essere concesso a favore di Cooperative e loro Consorzi, di Enti, di associazioni di produttori e, in via subordinata, di privati esercenti la pesca e l’acquacoltura, un concorso sugli interessi relativi a:
a) prestiti della durata massima di cinque anni, per sostituzione ed acquisto di apparati motori su scafi da pesca di potenza non superiore a 15 cv. fiscali per i motori fuoribordo e a 50 cv. fiscali per i motori entrobordo; acquisto di reti ed attrezzature per la pesca; acquisto di automezzi refrigeranti per il trasporto del pescato o attrezzi con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce allo stato vivo; acquisto di novellame da destinare a ripopolamento intensivo e semintensivo sulla base di piani finalizzati;
b) mutui della durata massima di venti anni, per costruzione, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate; impianto ed acquisto di attrezzature per spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici delle cooperative di pescatori; acquisto di impianti ed attrezzature atte ad agevolare le funzioni statistico-produttive da parte di cooperative di pescatori e loro consorzi.
L’importo massimo della spesa ammissibile ai fini della concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi è pari a:
- L. 400 milioni per le cooperative e loro consorzi, e associazioni di produttori che abbiano l’effettiva disponibilità del prodotto dei soci;
- L. 200 milioni per organismi associativi ed enti che non abbiano disponibilità del prodotto dei soci;
- L. 50 milioni per i pescatori singoli.
Per beneficiare dei suddetti finanziamenti, sia le cooperative che i singoli dovranno presentare un piano di pesca da cui risultino, tra l’altro, gli investimenti da attuare, l’impegno di lavoro dei beneficiari ed il livello di reddito a fine piano.
In alternativa al concorso sugli interessi, per le iniziative attuate da parte di pescatori di professione, sia autonomi che soci di cooperative, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e, comunque, non oltre lire sei milioni.
Il concorso regionale negli interessi sui mutui e sui prestiti previsti dal presente articolo sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall’art. 65 della presente legge.
Alla concessione dei benefici di cui al presente articolo, limitatamente alle iniziative riguardanti organismi collettivi ed enti, provvede la Giunta Regionale.
Art. 53 - Interventi per lo sviluppo dell’acquacoltura e della itticoltura
Per il miglioramento, l’incremento ed il potenziamento delle produzioni ittiche nelle acque interne e vallive del Veneto, possono essere concessi ad Enti esercenti la pesca e l’acquacoltura, a cooperative di produttori e loro consorzi, ad associazioni di produttori ed in via subordinata a produttori singoli, contributi in conto capitale fino ad un massimo del 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile per:
a) la costruzione, l’ampliamento ed il miglioramento di impianti di pescicoltura ed acquacoltura in genere;
b) l’acquisto, la sistemazione ed il potenziamento di impianti fissi e mobili di cattura, ossigenazione, stabulazione ed allevamento in valli, stagni ed altri bacini idonei all’allevamento del pesce e dei molluschi eduli;
c) la realizzazione di opere complementari destinate al miglioramento della produttività delle acque dolci e salmastre.
Il suddetto contributo può essere elevato fino ad un massimo del 50 per cento limitatamente alle cooperative che abbiano l’effettiva e totale disponibilità del prodotto dei soci i quali esercitano l’attività a tempo pieno.
Per la quota di spesa ritenuta ammissibile non coperta da contributo può essere concesso un concorso regionale sul pagamento degli interessi sui mutui integrativi.
Il concorso regionale sugli interessi su detti mutui - della durata massima di anni 20 per l’ammortamento e di anni 2 per il preammortamento - sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall’art. 65 della presente legge.
Per progetti di particolare interesse nel settore dell’acquacoltura, può essere concesso ai richiedenti, in alternativa alle provvidenze sopra indicate, un contributo pari almeno al 5 per cento e non superiore al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile, tale da consentire agli stessi di beneficiare degli interventi finanziari previsti dalle norme comunitarie.
Alla concessione dei benefici di cui al presente articolo, limitatamente alle iniziative riguardanti organismi collettivi ed enti nonchè a quelle beneficiarie degli interventi comunitari per lo specifico settore, provvede la Giunta regionale.
Art. 54 - Interventi per il potenziamento delle strutture di valorizzazione dei prodotti ittici
Per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti della pesca, della molluschicoltura, dell’acquacoltura ivi compreso l’acquisto del terreno necessario per la realizzazione degli impianti medesimi, nonchè per l’acquisto di strutture preesistenti, la Giunta Regionale può concedere a cooperative di pescatori e loro consorzi, ad Enti a carattere di mutualità e senza fini di speculazione, ad associazioni di produttori, contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed un concorso nel pagamento degli interessi su mutui integrativi per la parte di spesa non coperta dal contributo.
Il concorso regionale negli interessi su detti mutui - della durata massima di anni venti per l’ammortamento e di anni due per il preammortamento - sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall’art. 65 della presente legge.
Art. 55 - Iniziative promozionali e di valorizzazione dei prodotti ittici
La Giunta Regionale può concorrere fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per il finanziamento di programmi di attività promozionali e di valorizzazione dei prodotti attuati da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori, nonchè da Enti pubblici e da imprese a Partecipazione Statale che si dedicano all’allevamento, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Il suddetto contributo verrà concesso, in via prioritaria, per iniziative riguardanti:
a) il miglioramento delle tecniche di produzione, allevamento, lavorazione conservazione e commercializzazione;
b) l’aggiornamento di tecnici ed esperti anche attraverso incontri di studio, di seminari e di tirocini all’uopo organizzati;
c) l’informazione tecnico-economica e la divulgazione dei principi cooperativistici.


Sezione II

Art. 56 - Istituzione del “Centro regionale per la tutela e la sperimentazione della pesca e dell’acquacoltura”
L’ESAV istituirà, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nell’ambito della propria struttura amministrativa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Consiglio regionale, un Centro regionale per la tutela e la sperimentazione della pesca e dell’acquacoltura.
Il centro si articolerà nelle seguenti tre sezioni:
a) acqua salmastra e maricoltura;
b) molluschicoltura, crostacei ed alghe;
c) acque dolci.
A detto centro vengono attribuite anche le funzioni di competenza della Regione Veneto del Consorzio Obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di Idro soppresso dall’art. 1 bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, nonchè quella del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea, che viene soppresso con l’entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle funzioni di vigilanza che sono attribuite alle Provincie.
Il patrimonio e il personale dei predetti consorzi - eccettuato quello addetto alla vigilanza, che è trasferito alle Provincie -, sono trasferiti all’ESAV che li destinerà all’espletamento dei compiti affidati al Centro di cui al presente articolo.
La Giunta regionale assume i provvedimenti necessari per disciplinare la successione in favore all’ESAV.
Le entrate di ciascun consorzio, sia di carattere tributario che contributivo, ed i proventi patrimoniali sono del pari attribuiti all’ESAV, salvo una quota determinata annualmente dalla Giunta regionale da devolversi alle Provincie per l’attività di vigilanza.
Al Centro infine sono attribuite le funzioni già svolte dallo Stabilimento Ittiogenico di Brescia nel territorio della Regione Veneto.
La Giunta regionale può riconoscere altri laboratori ed Istituti sperimentali e stipulare con essi eventuali convenzioni per l’attuazione di specifici programmi di attività i quali saranno approvati dalla Giunta regionale stessa.


Titolo VIII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 57 - Istituzione del nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare
E' istituito nell’ambito della struttura del Dipartimento per l’Agricoltura, il nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare.
I compiti assegnati al nucleo ispettori sono i seguenti:
a) applicazione dei regolamenti della Comunità Economica Europea e delle norme statali relative agli interventi per la regolazione dei mercati agricoli;
b) controllo sulla qualità dei prodotti agricoli e delle sostanze ad uso agrario;
c) controllo dell’applicazione delle norme relative alla fecondazione animale naturale e artificiale;
d) controllo delle produzioni di sementi;
e) collaborazione con gli Organi dello Stato e degli Enti demandati alla repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli;
f) adempimento di mansioni di vigilanza e ispezione nel settore dell'agricoltura per funzioni comunque attribuite o delegate alla Regione.
I requisiti per appartenere al nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare sono quelli richiesti dalla vigente normativa per i dipendenti regionali appartenenti al livello di collaboratore, purchè in possesso di diploma di perito agrario.
La dotazione organica del nucleo è determinata in 50 unità complessive. Nell’ambito del livello funzionale di collaboratore del ruolo unico del personale regionale è istituita la mansione di ispettore di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare, che è svolta esclusivamente dagli appartenenti al nucleo di cui alla presente legge.
Nell'organico del personale della Regione Veneto di cui alla Tabella A) approvata all'art. 47 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , sono istituiti nuovi 50 posti del livello funzionale di Collaboratore.
La Giunta Regionale provvederà ad ottenere le previste autorizzazioni da parte delle Autorità competenti affinchè gli appartenenti al nucleo possano espletare la loro attività.
A ciascun appartenente al nucleo regionale ispettori verrà rilasciato da parte del Presidente della Giunta Regionale un apposito tesserino di riconoscimento, il cui modello sarà approvato con decreto del Presidente medesimo.
Art. 58 - Riordino istituzionale dei Consorzi di Bonifica
Allo scopo di coordinare le attività pubbliche e private di sistemazione, difesa ed uso agricolo delle acque e della terra nell’ambito dei comprensori di bonifica, ai fini della trasformazione del regime fondiario, quale condizione necessaria dell’organizzazione, dello sviluppo e del potenziamento dell’ordinamento produttivo e dell’impresa agricola, nonchè per l'assetto del territorio rurale, sono soppressi i Consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di miglioramento fondiario, rientranti nella sfera di competenza della Regione.
I predetti consorzi continuano ad operare dopo l’entrata in vigore della presente legge sino al momento del loro scioglimento da parte della Giunta regionale.
I Consorzi di Bonifica esercitano le funzioni degli Enti soppressi, tenendo distinte le relative gestioni e sotto l’osservanza e con i benefici delle leggi che disciplinano i singoli settori di intervento.
Il patrimonio, come pure il relativo personale, degli Enti disciolti è trasferito ai Consorzi di Bonifica. Qualora il territorio dei Consorzi soppressi ricada in più comprensori consortili di bonifica, il patrimonio viene ripartito in ragione della contribuenza gravante sugli immobili inclusi nel perimetro dei Consorzi disciolti.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 26, 27 e la tabella di attribuzione delle rappresentanze, di cui alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 , sono cosí sostituiti:
“ Articolo 4 - Il Consiglio è composto da 30 consiglieri eletti dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile e dagli imprenditori agricoli, paganti il contributo consortile, tra gli aventi diritto al voto.
Fanno parte del Consiglio un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta Regionale ed un rappresentante per ogni comprensorio amministrativo e comunità montana ricadenti, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile.
I rappresentanti dei comprensori amministrativi e delle comunità montane sono eletti tra i componenti dei rispettivi Consigli e possono essere sostituiti in qualsiasi momento, con le medesime procedure.
I decreti costitutivi e gli Statuti consortili possono prevedere che l' assemblea degli elettori sia ripartita in più sezioni, ciascuna competente ad eleggere una quota di consiglieri, in proporzione al complesso dei voti spettanti ai soggetti indicati nel precedente primo comma “.
“ Articolo 5 - I proprietari e gli imprenditori agricoli di cui al precedente articolo hanno diritto ad un voto e lo esercitano una sola volta e nell'ambito di una sola fascia di rappresentanza, cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.
In caso di comunione le quote di contribuenza si presumono eguali o, qualora il titolo disponga diversamente, in proporzione delle quote dei singoli partecipanti.
Per le persone giuridiche il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi rappresentanti “.
“ Articolo 6 - Le fasce di rappresentanza sono costituite nel modo seguente:
- 1^ fascia: consorziati paganti il contributo esclusivamente in riferimento ad immobili non agricoli;
- 2^ fascia: consorziati il cui onere contributivo non sia superiore a quello dell'azienda agricola familiare, massima contribuente;
- 3^ fascia: consorziati il cui onere contributivo sia superiore al massimo stabilito per la seconda fascia.
Alla individuazione dell'azienda agricola familiare di cui al comma precedente, il Consorzio procede, avuto riguardo all'ordinamento colturale prevalente nel proprio comprensorio, tenendo conto di un parametro occupazionale pari a 600 giornate lavorative annue. Il parametro occupazionale per ettaro coltura sarà determinato dalla Giunta Regionale per ogni ordinamento produttivo.
I consorziati appartenenti alla seconda e terza fascia cumulano nella loro posizione contributiva l'eventuale onere gravante su immobili non agricoli.
Salvo quanto stabilito nel precedente comma, alla prima fascia spetta una rappresentanza proporzionale alla contribuenza fino ad un massimo del venti per cento dei seggi.
Alla terza fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi, in rapporto alla contribuenza, con una graduazione decrescente, secondo la tabella allegata. Alla seconda fascia sono assegnati tutti i seggi non attribuiti alle altre due fascie.”.
“ Articolo 7 - L'elezione del Consiglio si svolge su presentazione di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia e non superiore al doppio dei seggi stessi.
Le liste dei candidati sono presentate per fascia da un numero di elettori corrispondente ad almeno il 2 per cento dei votanti di ciascuna fascia con un minimo di 6 ed un massimo di 100.
Alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sono attribuiti i 4/ 5 dei seggi spettanti alla fascia, e a quella che ha ottenuto il numero dei voti immediatamente inferiore il restante quinto dei seggi.
Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di esprimere preferenze per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ed, in mancanza o esaurite le eventuali preferenze, secondo l'ordine di lista.
In caso di parità di voti di lista i seggi vengono ripartiti in parti eguali, assegnando l'eventuale seggio dispari al candidato più anziano.
Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.
Le schede di votazione ed il verbale delle operazioni elettorali devono essere inviati alla Giunta Regionale, entro 8 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile.
La Giunta Regionale decide i ricorsi e provvede anche d'ufficio all'annullamento delle elezioni “.
“Articolo 8 - Il Consiglio è validamente costituito dai membri eletti dall'assemblea.
Alla convalida della elezione dei consiglieri provvedere il Consiglio nella prima seduta.
Il Consiglio delibera validamente con la maggioranza dei componenti elettivi e con la maggioranza dei voti dei presenti.
Il Consiglio resta in carica 5 anni. Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.
Le elezioni del Consiglio potranno avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.
Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti per la gestione interinale del Consorzio, fino all'effettivo insediamento dei nuovi organi.
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, ancorchè sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto, secondo le preferenze o l'ordine di lista.
I nuovi nominativi rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti “.
“ Articolo 9 - Il Consiglio si riunisce in prima seduta su convocazione del Presidente uscente e, comunque, entro 50 giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.
In sede di prima costituzione del Consorzio, il Consiglio delibera lo Statuto entro 90 giorni dalla data di elezione degli organi “.
“ Articolo 10 - Nella prima seduta il Consiglio elegge nel suo interno, con separate votazioni, il Presidente, il Vice - Presidente ed altri 5 componenti della Giunta, salvo che lo Statuto non preveda un numero inferiore di componenti.
Il rappresentante della Regione fa parte di diritto della Giunta.
La carica di Presidente è incompatibile con le cariche di Sindaco, di Assessore Comunale, di Presidente e Componente di Giunta di Comprensorio e di Comunità Montana, di Consigliere regionale, di Presidente di Amministrazione provinciale, di Assessore provinciale, di Presidente di Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e di Presidente di Ente Provinciale per il Turismo “.
“ Articolo 21 - La misura del concorso regionale nelle spese di esecuzione delle opere di bonifica di competenza regionale è quella stabilita dal RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nelle aree riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria, il concorso regionale nella spesa delle opere anzidette, quando non sia a totale carico della Regione, è elevato dal 78 all'88 per cento.
E' posta a totale carico della Regione la spesa occorrente per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali pubblici, prevalentemente connessi alle esigenze della bonifica “.
“ Articolo 26 - Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
- lo Statuto, con le modalità previste dal precedente articolo 12;
- i regolamenti di amministrazione;
- i piani di classifica per il riparto, provvisorio o definitivo, degli oneri di bonifica e consortili;
- la delibera che individua le fasce di rappresentanza dell'assemblea per l'elezione del Consiglio “.
“ Articolo 27 - Le deliberazioni dei Consorzi di bonifica sono atti definitivi, fatta salva la facoltà di disporre statutariamente la proponibilità nei confronti delle medesime dei rimedi amministrativi ordinari del ricorso gerarchico o dell'opposizione.
I provvedimenti consortili sono soggetti a riscontro di legittimità della Sezione provinciale di controllo, nella cui circoscrizione ricade la sede del Consorzio.
Il bilancio dei Consorzi di Bonifica, in considerazione della loro natura di Enti pubblici economici, pur non assumendo il valore ed i limiti propri del bilancio degli Enti pubblici di erogazione, deve essere integrale sia nei riguardanti finanziari che economici, esponendo tutte le entrate e le spese che presumibilmente si realizzeranno e si effettueranno nell'esercizio, nonchè il programma delle attività istituzionali e di quelle eventualmente attribuite ai Consorzi stessi per delega da parte di pubbliche amministrazioni, da realizzarsi nell'interesse e a spese dei consorziati e delle amministrazioni deleganti.
Alla copertura del disavanzo economico il Consorzio provvede con la contribuenza ordinaria, fatta salva la facoltà di ricorso ad apposito mutuo di ripiano deliberato dai quattro quinti dei componenti elettivi del Consiglio, per non più di due volte non consecutive nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.
I bilanci preventivi e i conti consuntivi dei Consorzi di Bonifica debbono essere comunicati alla Giunta Regionale.
Per quanto attiene alla competenza, al contenuto e alla forma, gli atti dei Consorzi di Bonifica sono regolati dalle vigenti leggi di bonifica, nonchè dallo Statuto e dai regolamenti di amministrazione consortili “.
TABELLA
Attribuzione rappresentanza (R) alla Fascia 3 in base alla contribuenza (C) in%
C
R
C
R
C
R
C
R
80
56
60
44
40
31
20
18
79
55
59
43
39
31
19
17
78
55
58
43
38
30
18
16
77
54
57
42
37
29
17
16
76
53
56
41
36
29
16
15
75
53
55
41
35
28
15
14
74
52
54
40
34
27
14
13
73
52
53
40
33
27
13
13
72
51
52
39
32
26
12
12
71
50
51
38
31
25
11
11
70
50
50
38
30
25
10
10
69
49
49
37
29
24
9
10
68
49
48
36
28
23
8
10
67
48
47
36
27
23
7
10
66
47
46
35
26
22
6
10
65
47
45
35
25
21
5
10
64
46
44
34
24
21
4
10
63
46
43
33
23
20
3
10
62
45
42
33
22
19


61
44
41
32
21
19


Art. 59 - Ordinamento dei compiti gestionali dei Consorzi di Bonifica
I Consorzi di Bonifica provvedono alla manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, delle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi, delle opere idrauliche e dei corsi d'acqua naturali demaniali, in quanto facenti parte integrante del sistema idraulico scolante del comprensorio di bonifica, allo scopo di assicurarne la conservazione e la migliore funzionalità ai fini generali della bonifica.
Restano ferme per le opere idrauliche ed i corsi d'acqua naturali demaniali la competenza degli uffici regionali del Genio Civile ad esercitare i poteri di polizia idraulica e l'analoga potestà dei Consorzi di Bonifica relativamente ai canali artificiali di bonifica.
La Regione concorre alle spese di gestione dei Consorzi di Bonifica concedendo finanziamenti nei limiti dello stanziamento di bilancio determinato ai sensi del comma seguente.
L'importo dello stanziamento regionale, da iscrivere nello stato di previsione di spesa di parte corrente, quale concorso nelle spese di gestione dei Consorzi di Bonifica, verrà determinato, per ciascun esercizio finanziario, a partire dall'anno 1981, nella misura massima del 40 per cento della complessiva contribuenza ordinaria dei Consorzi medesimi, resa esecutiva nell'anno precedente.
La Giunta regionale provvede a ripartire e a concedere ai Consorzi di Bonifica il concorso regionale nelle spese di gestione, nei limiti dello stanziamento di bilancio e secondo i seguenti criteri:
- 10 per cento, in relazione alla superficie del Comprensorio Consortile;
- 10 per cento, in ragione del costo dell'energia elettrica o termica, utilizzata, nell'anno precedente, per il funzionamento degli impianti di sollevamento, sia di scolo che irrigui;
- 80 per cento, in proporzione ai ruoli ordinari di contribuenza dei Consorzi di Bonifica, resi esecutivi, a norma di legge, nell'anno precedente.
Dall'ammontare dei ruoli ordinari della contribuenza, ai soli fini del presente articolo, debbono essere detratti gli eventuali rimborsi di spese effettuate per conto di singole aziende, su loro richiesta o nell'esercizio delle potestà surrogatorie di cui agli artt. 22 e 23 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 , nonchè i contributi riguardanti gli immobili non ricadenti nella Regione.
Nel comunicare i dati della contribuenza, i Consorzi di Bonifica, sotto la loro responsabilità, sono tenuti a dichiarare esplicitamente di avere operato le detrazioni di cui al comma precedente. Sono abrogate le disposizioni in materia di cui alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 30 .
Art. 60 - Calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale
Le funzioni amministrative trasferite alla Regione, ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla Giunta regionale.
Le deliberazioni con le quali viene delimitato il territorio danneggiato e viene specificato il tipo di provvidenza da applicare devono essere adottate dalla Giunta regionale di norma entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento calamitoso.
Le provvidenze di cui all’art. 3 lettere a) e b), nonchè agli artt. 4, 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni - fermo restando quanto altro da essa disposto - possono essere accordate anche prima della emanazione del Decreto Ministeriale che dichiara l’esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica e dell’assegnazione delle quote da prelevarsi dal Fondo di Solidarietà Nazionale.
La Giunta regionale può pertanto disporre anticipazioni agli aventi diritto per la concessione delle predette provvidenze, reintegrabili, a seguito delle introitazioni dei previsti finanziamenti da parte dello Stato.
In caso di mancato accoglimento della proposta regionale di dichiarazione della eccezionalità dell’evento oppure nell’eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Regione, l'onere dei benefici concessi e non reintegrati rimane a carico della Regione stessa.
La concessione dei prestiti previsti dagli artt. 5 e 7 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, sarà effettuata previo rilascio di apposito nulla-osta da parte della Giunta regionale o dei propri uffici o servizi all’uopo delegati.
Ai consorzi di produttori agricoli costituiti ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 364, potranno essere concessi contributi sugli interessi nella misura del 5 per cento dell’importo dei prestiti contratti per far fronte alle proprie necessità di gestione.
Art. 61 - Comitati per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l’agricoltura
1. E' istituito, in ogni provincia della regione, un Comitato provinciale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l’agricoltura, con le medesime funzioni già svolte dai Comitati provinciali di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.
Il Comitato provinciale, che ha sede presso l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, è composto da:
a) il Capo dell’Ispettorato Provinciale dell’agricoltura o un suo delegato, che lo presiede;
b) l’Intendente di Finanza o un suo delegato;
c) un funzionario dell’Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, designato dall’Intendente di Finanza;
d) un ufficiale del Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, designato dal Comandante;
e) il responsabile dell’Ufficio Utenti Motori Agricoli dell’IPA o un suo delegato;
f) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, designato dalle stesse;
g) un rappresentante delle Associazioni provinciali imprese di meccanizzazione agricola designato dalle stesse;
h) un rappresentante dell’Associazione nazionale commercianti petroli, designato dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura;
i) un rappresentante del Consorzio Agrario Provinciale, designato dallo stesso.
Svolte le funzioni di segretario il responsabile dell’Ufficio U.M.A. o il suo delegato.
2. E' inoltre istituito un Comitato regionale con il compito di coordinare l’attività dei Comitati provinciali e di esprimere pareri alla Giunta regionale in materia di consumi di prodotti petroliferi agevolati per l’agricoltura e di questioni interessanti l'installazione e l'esercizio dei depositi di carburanti agricoli.
Il Comitato regionale è composto da:
a) il Coordinatore del Dipartimento per l’agricoltura o un suo delegato, che lo presiede;
b) un funzionario del Dipartimento per l’Agricoltura, designato dal Coordinatore del Dipartimento stesso;
c) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, designato dalle stesse;
d) un rappresentante delle Associazioni provinciali imprese di meccanizzazione agricola designato dalla Federazione imprese di meccanizzazione agricola del Veneto;
e) un rappresentante dell’Associazione nazionale commercianti petroli, designato dalla stessa;
f) un rappresentante della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, designato dalla stessa;
g) due rappresentanti delle Società petrolifere operanti nella Regione, di cui uno designato dall’Associazione Sindacale Intersind del Veneto e l’altro dalla Federazione regionale degli industriali;
Svolge le funzioni di segretario il componente di cui al punto b) del comma precedente.
3. I comitati provinciali ed il Comitato regionale vengono costituiti mediante decreto del Presidente della Giunta regionale; le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il Presidente stesso provvede alle nomine tenendo conto delle designazioni pervenute ed i Comitati possono essere validamente insediati, purchè i membri nominati non siano inferiori ai due terzi del collegio.
I membri dei comitati durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
4. Ai membri dei Comitati di cui al presente articolo sono assegnate, ove spetti, le indennità previste dall’art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .
Art. 62 - Compenso alle organizzazioni ed associazioni operanti nel settore dell’assistenza agli utenti di motori agricoli
La Giunta regionale, al fine di potersi avvalere della collaborazione delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli e delle associazioni delle imprese di meccanizzazione agricola nel Veneto per gli adempimenti istruttori relativi all’assistenza agli utenti di motori agricoli, nell’esercizio delle funzioni trasferite dall’art. 76 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, può concedere compensi alle stesse organizzazioni sulla base delle pratiche istruite, a decorrere dal I aprile 1979.
A tal fine la Giunta regionale determina annualmente i termini, le modalità e le misure per la corresponsione dei compensi di cui al comma precedente e il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni regolanti i rapporti con le organizzazioni interessate.
Art. 63 - Agevolazioni tributarie
Per gli interventi di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni tributarie previste dalla vigente legislazione statale in materia.
Art. 64 - Fondo interbancario di garanzia
I prestiti ed i mutui agrari di cui alla presente legge sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all’art. 36, escluso l’ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 65 - Determinazione del concorso regionale negli interessi per le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio
Il concorso regionale per i prestiti ed i mutui di cui agli articoli della presente legge è ragguagliato:
- per gli interessi semplici, alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso massimo di riferimento e quelli calcolati al tasso a carico dei beneficiari;
- per l’ammortamento, alla differenza tra la rata, annua o semestrale, calcolata al tasso massimo di riferimento, e quella calcolata al tasso agevolato a carico dei mutuatari.
Per le operazioni di credito agrario il tasso massimo praticabile dagli Istituti ed Enti di credito è quello determinato ai sensi della vigente normativa statale.
Per le operazioni di credito peschereccio il tasso massimo praticabile verrà convenuto tra la Giunta regionale e gli Istituti ed Enti di credito autorizzati ad operare nel settore.
I tassi massimi di cui ai precedenti commi sono fissati al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell’eventuale provvigione per scarto cartelle.
Le misure del concorso regionale negli interessi vengono stabilite periodicamente dalla Giunta regionale con apposita deliberazione entro il limite massimo del 9 per cento elevabile al 12 per cento nei territori classificati montani, fermo restando che il tasso a carico dei beneficiari non potrà essere inferiore rispettivamente al 6 per cento ed al 4 per cento.
Per gli interventi creditizi - effettuati ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 “Norme per l’attuazione nella Regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell’agricoltura” e finanziati ai termini della presente legge - il concorso regionale negli interessi e il tasso a carico dei beneficiari vengono stabiliti entro i limiti previsti dall’art. 11 della legge regionale n. 69/78 e, comunque, in misura tale che risultino più favorevoli di almeno due punti nei confronti di quelli determinati ai sensi del comma precedente.

Art. 66 - Gestione delle spese per gli interventi
La gestione delle spese per gli interventi di cui alla presente legge viene effettuata in conformità di quanto stabilito dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il concorso regionale negli interessi sulle operazioni di credito agrario e di credito peschereccio verrà liquidato sulla base di appositi elenchi dei prestiti o dei mutui perfezionati trasmessi dagli Istituti od Enti finanziatori.
Per i mutui contemplati dalla presente legge, al fine di porre a carico dei beneficiari, già in sede di preammortamento delle operazioni, l’interesse al netto del concorso regionale, il concorso medesimo potrà essere corrisposto agli Istituti di credito finanziatori in via anticipata. A tale scopo la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti predetti.
Per consentire la finalizzazione della spesa complessivamente autorizzata con la presente legge - nell'ambito dei principi della programmazione e articolazione poliennale della spesa statuiti dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 - le somme eventualmente non impegnate sugli stanziamenti dell'esercizio finanziario di riferimento, saranno portate in aumento degli stanziamenti di competenza degli esercizi successivi.
Art. 67 - Modificazioni del progetto agricolo alimentare
La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenterà al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi eseguiti nell’anno precedente in forza della presente legge ed in correlazione con quanto previsto dal progetto agricolo alimentare.
La Giunta regionale, valutato lo stato di attuazione degli interventi, elabora e sottopone al Consiglio regionale eventuali proposte di variazione e di aggiornamento del progetto agricolo alimentare e dei conseguenti adeguamenti degli interventi ad esso ordinati, anche relativamente ai finanziamenti.
Art. 68 - Disposizioni transitorie per l’applicazione delle altre leggi regionali vigenti in materia
Le disposizioni di cui alla presente legge, a decorrere dal 150 giorno successivo a quello della sua entrata in vigore, si applicano anche per gli analoghi interventi previsti dalle altre leggi regionali vigenti in materia, con l’esclusione di quelli la cui istruttoria sia stata già formalizzata ai sensi e per gli effetti degli specifici disposti legislativi.
Potranno beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge anche le domande presentate ai sensi di altre leggi regionali, in quanto compatibili.
Art. 69 - Attività surrogatoria della Giunta regionale
Fino a quando non siano funzionanti i Consigli di Comprensorio, le competenze ad essi attribuite dalla presente legge sono esercitate dalla Giunta regionale.
In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia o di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi ai Consigli di Comprensorio o delle Comunità Montane per l’attuazione delle funzioni ad essi attribuite.


Titolo IX
Disposizioni finanziarie

Art. 70 - Autorizzazioni di spesa
Per gli interventi recati dalla presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa complessive per il triennio 1980-1982:

- Art. 20 L. 2.400 milioni, di cui L. 400 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 21 L. 3.000 milioni, di cui L. 1.000 per l’esercizio 1980;
- Art. 22 III comma L. 3.500 milioni, di cui L. 1.500 per l’esercizio 1980;
- Art. 22 VI comma L. 750 milioni, di cui L. 250 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 23 L. 3.000 milioni, di cui L. 1.500 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 24 L. 900 milioni, di cui L. 400 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 25 L. 600 milioni, di cui L. 400 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 27 L.61.000 milioni, di cui L.20.300 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 28 L. 5.500 milioni, di cui L. 1.500 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 32 V comma L. 4.000 milioni per contributi in unica soluzione, di cui L. 1.000 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 33 L. 1.300 milioni, di cui L. 500 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 34 IV e V comma e art. 35 L. 5.350 milioni di cui L. 1.400 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 36, lett. a) L. 1.272 milioni quale limite di impegno su prestiti quinquennali, di cui L. 72 milioni per l’esercizio 1980 e L. 600 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982;
- Art. 38 L. 1.800 milioni, di cui L. 800 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 39, lett. a) L. 300 milioni, di cui L. 100 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 39, lett. b) L. 300 milioni, di cui L. 150 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 39, lett. c) L. 300 milioni, di cui L. 100 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 39, lett. d) L. 300 milioni, di cui L. 150 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 39, lett. e) e f) L. 600 milioni, di cui L. 100 milioni per l’esercizio 1980;
- Artt. 40 e 41 L. 5.694 milioni, di cui L. 1.898 per l’esercizio 1980;
- Art. 42 L. 440 milioni, di cui L. 300 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 43 I comma lett. a) punto 1) L. 1.400 milioni, di cui L. 600 per l’esercizio 1980;
- Art. 43 I comma lett. a) punto 2) L. 3.817 milioni, di cui L. 1.383 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 43 I comma lett. a) punto 5) L. 570 milioni di cui L. 285 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 43 I comma lett. a) punto 6) L. 950 milioni di cui L. 475 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 43 I comma lett. b) punto 1) L. 1.562 milioni di cui L. 536 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 44 L. 900 milioni quale limite d' impegno complessivo su mutui decennali più un anno di preammortamento con un limite annuale di L. 300 milioni per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio;
- Art. 45 L. 60 milioni di cui L. 30 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 46 L. 13.947 milioni di cui L. 4.649 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 47 L. 2.000 milioni di cui L. 1.000 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 48 L. 200 milioni di cui L. 100 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 50 IV comma L. 1.800 milioni di cui L. 200 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 52 I comma lett. a) L. 500 milioni quale limite d' impegno complessivo su prestiti quinquennali di cui L. 100 milioni per l'esercizio 1980 e L. 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982;
- Art. 52 I comma lett. b) e art. 54 L. 1.400 milioni quale limite d' impegno complessivo su mutui ventennali più 2 anni di preammortamento, di cui L. 400 milioni per l’esercizio 1980 e L. 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982;
- Art. 52 IV comma L. 573 milioni di cui L. 173 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 53 I comma L. 1.944 milioni di cui L. 42 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 53 III comma L. 1.590 milioni quale limite d'impegno complessivo su mutui ventennali più 2 anni di preammortamento, di cui L. 230 milioni per l’esercizio 1980 e L. 680 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982;
- Art. 54 I comma L. 1.300 milioni di cui L. 500 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 55 L. 500 milioni di cui L. 200 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 56 L. 100 milioni di cui L. 40 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 60 IV comma L. 6.959 milioni cosí ripartiti:
- L. 3.359 milioni per l’attuazione degli interventi previsti dagli artt. 3, 4 e 5 della legge 364/ 1970, di cui L. 1.359 per l'esercizio 1980;
- L. 600 milioni quale limite d'impegno complessivo su prestiti quinquennali per l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 5 - II comma della legge 364/ 1970, con un limite d'impegno annuo di L. 200 milioni per ciascuno degli esercizi del triennio 19801982;
- L. 3.000 milioni quale limite d impegno complessivo su prestiti quinquennali per l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 7 della legge 364/ 1970, con un limite d'impegno annuo di L. 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi del triennio 1980-1982;
- Art. 60 VII comma L. 300 milioni di cui L. 100 milioni per l’esercizio 1980;
- Art. 62 L. 400 milioni di cui L. 200 milioni per l’esercizio 1980.
Per gli esercizi 1981 e 1982 sono altresí disposte le seguenti autorizzazioni complessive di spesa:
- Art. 26 L. 600 milioni di cui L. 300 milioni per l’esercizio 1981;
- Artt. 29 e 30 L. 8.000 milioni per contributi in unica soluzione, di cui L. 4.000 milioni per l’esercizio 1981;
- Artt. 29, 30, 31 e 32 L. 535 milioni quale limite d'impegno complessivo su mutui ventennali più 2 anni di preammortamento, di cui L. 215 milioni per l’esercizio 1981 e 320 milioni per l’esercizio 1982;
- Art. 36 lett. b) L. 4.000 milioni di cui L. 2.000 milioni per l’esercizio 1981;
- Art. 49 L. 11.000 milioni di cui L. 6.000 milioni per l’esercizio 1981;
- Art. 50 I e II comma L. 4.000 milioni di cui L. 2.000 milioni per l’esercizio 1981;
- Art. 50 V e VI comma L. 10.000 milioni di cui L. 5.000 milioni per l’esercizio 1981;
- Art. 51 L. 4.000 milioni quale limite d'impegno complessivo su prestiti quinquennali, con una quota annuale di L. 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982.
Le quote annuali di spesa, escluse quelle attinenti a limiti d'impegno, degli esercizi 1981 e 1982, relativamente agli interventi di cui al I comma del presente articolo, e quelle dell’esercizio 1982, relativamente agli interventi di cui al II comma del presente articolo, saranno fissate con legge di bilancio.
Gli oneri derivanti dal disposto del precedente art. 57, quantificati in L. 90 milioni per l’esercizio 1980 saranno imputati al cap. 192019065: “ Stipendi e assegni al personale ed oneri relativi ” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1980. Per gli esercizi successivi la spesa farà carico al corrispondente capitolo.
Ai fini dell’accelerazione dei processi di spesa, la Giunta regionale è autorizzata a dar corso alle procedure ed agli adempimenti necessari per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge entro i limiti disposti dall’art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 71 - Copertura finanziaria
Alla copertura degli oneri previsti dal I comma del precedente articolo si provvede:
a) per l’esercizio 1980 (onere complessivo di L. 47.922 milioni):
- in quanto a L. 16.754 milioni mediante riduzione del capitolo 196219760 “ Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo ” (Partite: “ Progetto agricolo alimentare ” limitatamente a L. 8.664 milioni “Opere di irrigazione”, “Potenziamento sistema produttivo agricolo” e “Interventi straordinari per opere di bonifica”) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1980;
- in quanto a L. 31.168 milioni mediante utilizzazione parziale della quota 1980 delle previste assegnazioni statali in forza della legge n. 984/1977;
b) per gli esercizi successivi al 1980:
- in quanto ai limiti d'impegno: per la quota a carico del bilancio regionale pari a L. 4.672 milioni per l’esercizio 1981 e L. 6.572 milioni per gli esercizi 1982 e successivi -mediante imputazione alla spesa programmata della categoria Ia del titolo VII del bilancio pluriennale 1980-1982; per le quote residue pari a L. 2.110 milioni per il 1981 e L. 3.690 milioni per gli esercizi 1982 e successivi mediante le previste assegnazioni statali in forza della legge n. 984/1977;
- in quanto alle spese relative ad altri interventi mediante utilizzazione delle previste assegnazioni statali in forza delle leggi nn. 894 e 403 del 1977.
Alla copertura degli oneri previsti dal II comma del precedente articolo si provvede:
a) per l’esercizio 1981 (onere complessivo L. 21.515 milioni):
- in quanto a L. 6.691 milioni mediante utilizzazione delle spese programmate di cui alla categoria I del titolo I e alla categoria Ia titolo VII del bilancio pluriennale 1980-1982;
- in quanto a complessive L. 14.824 milioni mediante utilizzazione delle assegnazioni statali in forza della legge n. 984/1977 (L. 2.345 milioni) e della legge 403/77 (L. 12.479 milioni);
b) per gli esercizi successivi al 1981:
- in quanto ai limiti d'impegno:
- per la quota a carico del bilancio regionale: pari a L. 2.080 milioni mediante utilizzazione della residua quota della spesa programmata dalla categoria Ia del titolo VII del bilancio pluriennale 19801982;
- per le quote residue: pari a L. 2.455 milioni mediante utilizzazione delle previste assegnazioni della legge n. 984/1977, per L. 834 milioni, e della legge 403/1977 per L. 1.621 milioni;
- in quanto alle spese relative ad altri interventi mediante utilizzazione delle previste assegnazioni in forza della legge n. 984/1977.
Per le anticipazioni previste dagli artt. 34 - I comma e 37, che si stabiliscono rispettivamente in L. 1.500 milioni e L. 700 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982, mediante l’iscrizione di entrate per pari importo a fronte delle anticipazioni di cassa a valere sulle corrispondenti assegnazioni statali per gli scopi specifici.
Art. 72 - Variazioni di bilancio
Al bilancio per l’esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione dell’Entrata

Competenza
Cassa
Variazioni in aumento:


Cap. 021002019 - Assegnazioni sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 “Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia,della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani







L. 31.168.000.000







L. 31.168.000.000

--------------------
--------------------

L. 31.168.000.000
L. 31.168.000.000

Stato di previsione di Spesa

Competenza
Cassa
Variazioni in diminuzione


Cap. 196219760
L. 16.754.000.000
-----
Fondo finale di cassa
-----
L. 16.754.000.000

--------------------
--------------------

L. 16.754.000.000
L. 16.754.000.000
Variazione in aumento:


Cap. 071007017 - “ Finanziamento dei programmi di ricerca e sperimentazione ” (capitolo di nuova istituzione)


L. 400.000.000


L. 400.000.000
Cap. 071007018 -“ Contributi per la assistenza polivalente ” (capitolodi nuova istituzione)


L. 1.000.000.000


L. 1.000.000.000
Cap. 07007019 - “ Finanziamento programmi di assistenza tecnica specializzata” (capitolo di nuova istituzione)


L. 900.000.000


L. 900.000.000
Cap. 071007020 - “ Finanziamento programmi di assistenza tecnica specializzata”. Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)




L. 600.000.000




L. 600.000.000
Cap. 071007021 - “ Programmi di assistenza tecnica nel settore
fitosanitario”(capitolo di nuova istituzione)


L. 170.000.000


L. 170.000.000
Cap. 071007022 - “ Programmi di assistenza tecnica nel settore fitosanitario”- Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)




L. 80.000.000




L. 80.000.000
Cap. 071007023 - “ Finanziamento programmi di assistenza tecnica da parte di Cooperative ed associazioni di produttori ” (capitolo di nuova istituzione)



L. 400.000.000



L. 400.000.000
Cap. 071007024 - “ Contributi a favore di cooperative di produttori agricoli, loro Consorzi e alle Associazioni di produttori per il personale tecnico e dirigente ” (capitolo di nuova istituzione)




L. 400.000.000




L. 400.000.000
Cap. 071007025 - “ Contributi a Centri e Servizi per l'assistenza tecnica, l’informazione socioeconomica e la contabilità aziendale ” (capitolo di nuova istituzione)



L. 1.500.000.000



L. 1.500.000.000
Cap. 071007026 - “Contributi per la realizzazione di opere di irrigazione e di bonifica ” (capitolo di nuova istituzione)


L. 2.700.000.000


L. 2.700.000.000
Cap. 071007027 - “Contributi per la realizzazione di opere di irrigazione e di bonifica ” Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)




L. 17.600.000.000




L. 17.600.000.000
Cap. 071007028 - “Contributi per l'approvvigionamento idrico, l’elettrificazione e la viabilità rurale ” (capitolo di nuova istituzione)



L. 1.500.000.000



L. 1.500.000.000
Cap. 071007029 - “Contributi per la costruzione,l’ampliamento e il riattamento di fabbricati rurali ” (capitolo di nuova istituzione)



L. 1.000.000.000



L. 1.000.000.000
Cap. 071007030 -“ Contributi per la costituzione di vivai e per la costruzione o l’ammodernamento di serre” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)





L. 600.000.000





L. 600.000.000
Cap. 071007031 - “Contributi per rinnovo degli impianti frutticoli e olivicoli ” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 - (capitolo di nuova istituzione)




L. 1.383.000.000




L. 1.383.000.000
Cap. 071007032 - “ Contributo a favore delle associazioni di produttori ortofrutticoli per l’acquisizione di quote di partecipazione ad impianti industriali di trasformazione ”- Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)






L. 285.000.000






L. 285.000.000
Cap. 071007033 - “Sovvenzioni al Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara - Consorzio Interregionale”- Somma finanziata con assegnazione di cui alla legge n. 984/ 1977 -(capitolo di nuova istituzione)




L. 475.000.000




L. 475.000.000
Cap. 071007034 - “Contributi per la riconversione produttiva dei vigneti e per la esecuzione di nuovi impianti” -Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)





L. 536.000.000





L. 536.000.000
Cap. 071007035 - “Concorso negli interessi relativi a mutui agevolati per l’acquisto e la installazione di impianti fissi di reti antigrandine ” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n.984/1977 (capitolo di nuova istituzione)





L. 300.000.000





L. 300.000.000
Cap. 071007036 - “ Istituzione e tenuta del catasto regionale frutticolo e viticolo” (capitolo di nuova istituzione)


L. 30.000.000


L. 30.000.000
Cap. 071007037 - “Contributi per la realizzazione di infrastrutture nelle aree di collina e di montagna” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)




L. 4.649.000.000




L. 4.649.000.000
Cap. 071007038 - “Contributi per lo sviluppo delle iniziative agrituristiche” (capitolo di nuova istituzione)


L. 1.000.000.000


L. 1.000.000.000
Cap. 071007039 - “Contributi per la valorizzazione dell’ambiente rurale ” (capitolo di nuova istituzione)


L. 100.000.000


L. 100.000.000
Cap. 071007040 - “ Contributi in conto interessi sui prestiti contratti per l'acquisto di cose utili alle aziende dei soci di Cooperative Agricole, loro Consorzi ed associazioni di produttori ” (capitolo di nuova istituzione)




L. 200.000.000




L. 200.000.000
Cap. 071007042 - “ Compensi alle organizzazioni ed associazioni operanti nel settore dell’assistenza agli utenti di motori agricoli ” (capitolo di nuova istituzione)



L. 200.000.000



L. 200.000.000
Cap. 072007106 - “Contributi per l’utilizzazione dei foraggi e per il recupero dei terreni abbandonati” (capitolo di nuova istituzione)



L. 260.000.000



L. 260.000.000
Cap. 072007107 - “Contributi per l’utilizzazione di foraggi e per il recupero dei terreni abbandonati” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)




L. 240.000.000




L. 240.000.000
Cap. 072007108 - “Contributi per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)




L. 1.400.000.000




L. 1.400.000.000
Cap. 072007109 - “Concorso negli interessi su prestiti per l’acquisto di bestiame da allevamento e riproduzione, nonchè di attrezzature zootecniche” - (capitolo di nuova istituzione)




L. 72.000.000




L. 72.000.000
Cap. 072007110 - “Interventi per l’igiene e il miglioramento qualitativo del latte” (capitolo di nuova istituzione)


L. 250.000.000


L. 250.000.000
Cap. 072007111 - “Interventi per l’igiene e il miglioramento qualitativo del latte ” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)




L. 550.000.000




L. 550.000.000
Cap. 072007112 -Premi forfettari per vitelli venduti e collocati presso centri cooperativi di svezzamento ” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)




L. 100.000.000




L. 100.000.000
Cap. 072007113 - “Programmi per iniziative di carattere promozionale nel settore zootecnico” (capitolo di nuova istituzione)


L. 50.000.000


L. 50.000.000
Cap. 072007114 - “ Programmi per iniziative di carattere promozionale nel settore zootecnico” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n.984/1977 -(capitolo di nuova istituzione)




L. 100.000.000




L. 100.000.000
Cap. 072007115 -“ Interventi per la valorizzazione del settore bachisercolo” (capitolo di nuova istituzione)


L. 100.000.000


L. 100.000.000
Cap. 072007116 - “Sovvenzione al Consorzio per lo sviluppo Avicolo del Veneto” (capitolo di nuova istituzione)


L. 150.000.000


L. 150.000.000
Cap. 072007117 - “Interventi per lo sviluppo e il miglioramento dell’allevamento equino ” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/ 1977 - (capitolo di nuova istituzione)




L. 100.000.000




L. 100.000.000
Cap. 072007118 - “ Miglioramento della fertilità delle bovine, e lotta contro la mortalità neonatale dei vitelli” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge 984/ 1977 - (capitolo di nuova istituzione)





L. 1.898.000.000





L. 1.898.000.000
Cap. 072007119 - “ Lotta e profilassi delle mastiti bovine” (capitolo di nuova istituzione)


L. 300.000.000


L. 300.000.000
Istituzione cat. III del titolo VIII “Sviluppo del settore della pesca, dell’agricoltura e della itticoltura ”
Cap. 073007300 - “Concorso negli interessi su prestiti per acquisto e sostituzione di attrezzature per la pesca ” (capitolo di nuova istituzione)






L. 100.000.000






L. 100.000.000
Cap. 073007301 - “Concorso negli interessi su mutui per costruzione, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca, nonchè per attrezzature per lo sviluppo dell’acquacoltura e della itticoltura ” (capitolo di nuova istituzione)





L. 400.000.000





L. 400.000.000
Cap. 073007302 - “ Contributi in unica soluzione per l’acquisto e miglioramento di attrezzature per la pesca” (capitolo di nuova istituzione)



L. 173.000.000



L. 173.000.000
Cap. 073007303 - “Contributi per lo sviluppo dell’acquacoltura e dell’itticoltura ” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 - (capitolo di nuova istituzione)




L. 42.000.000




L. 42.000.000
Cap. 073007304 - “Concorso negli interessi su mutui per lo sviluppo dell’acquacoltura e dell’itticoltura ” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 - (capitolo di nuova istituzione)




L. 230.000.000




L. 230.000.000
Cap. 073007305 - “ Contributi in unica soluzione per il potenziamento delle strutture per la valorizzazione dei prodotti ittici ” (capitolo di nuova istituzione)



L. 500.000.000



L. 500.000.000
Cap. 073007306 - “Programmi per iniziative promozionali e di valorizzazione di prodotti ittici” (capitolo di nuova istituzione)


L. 200.000.000


L. 200.000.000
Cap. 073007307 - “ Spese per il funzionamento del Centro regionale per la tutela e la sperimentazione della pesca e dell’acquacoltura ” (capitolo di nuova istituzione)




L. 40.000.000




L. 40.000.000
Cap. 011201190 -“Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio previsti dall’art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 ”


L. 1.000.000.000


L. 1.000.000.000
Cap. 011201195 -“Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio previsti dall’art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 ”


L. 200.000.000


L. 200.000.000
Cap. 011201196 -“ Provvidenze a favore dei Consorzi di Difesa ”

L. 100.000.000

L. 100.000.000
Cap. 011201200 - “Contributi in conto capitale per ripristino strutture fondiarie e ricostituzione di capitali di conduzione ”


L. 1.359.000.000


L. 1.359.000.000

------------------
------------------

L. 47.922.000.000
L. 47.922.000.000
Art. 73
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

ALLEGATO 1:
PROGETTO AGRICOLO - ALIMENTARE(periodo 1979- 1982)

Allegato di cui all'articolo 2 della <<LEGGE GENERALE PER LI INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO>>

Con il presente documento la Regione intende attuare l'impegno assunto nel <<Programma regionale di sviluppo>>, di cui alla legge 2 febbraio 1979, n. 11 di darsi un <<Progetto agricolo - alimentare>>, quale strumento operativo per l'intervento in agricoltura secondo l'impostazione programmatica di <<piano - processo>> affermata dallo stesso PRS. Uno strumento operativo nell'ambito della politica di programmazione richiede, infatti, una continua verifica del suo stato di attuazione, onde poter adattare strumenti e obiettivi intermedi rispetto a quelli di fondo che il PRS ha individuato nello sviluppo produttivo e strutturale della nostra agricoltura in presenza di un prevedibile mantenimento dei livelli occupazionali.
A conferma del carattere operativo del <<Progetto>>, la <<Legge quadro>> per il settore agricolo, altro impegno assunto nel PRS, che viene presentata contestualmente al <<Progetto>> e che all'art. 2 lo approva, ne diventa la legge di attuazione, con ciò non contraddicendo i principi normativi generali, che la caratterizzano, ma costituendo questi i punti di riferimento certi entro i quali si pongono gli interventi settoriali, che lo attuano.
La <<Legge quadro>> pur rappresentando sostanzialmente lo strumento base per l'attuazione della politica agricola regionale, costituisce altresì un indispensabile riferimento per gli altri interventi riguardanti il settore primario e stabilisce i presupposti per un armonico componimento sul territorio dei processi programmatori di tale settore con quello degli altri settori produttivi.
<<Progetto agricolo - alimentare>> e <<legge quadro>> sono, quindi due strumenti programmatori inscindibili fra loro. Il primo individua le linee di fondo degli interventi finalizzandoli a precisi obiettivi settoriali e territoriali; la <<legge quadro>> concretizza, invece, gli strumenti e le procedure che le attuano e, nel momento stesso in cui ripartisce i fondi tra i diversi tipi di intervento, ne definisce le priorità in un quadro di compatibilità finanziaria, che è la sola entro la quale la Regione può realisticamente operare.
Non bisogna dimenticare che le Regioni nel settore agricolo operano sia con fondi propri sia con fondi derivati da leggi speciali dello Stato, tra cui può comprendersi anche la legge 27 dicembre 1977, n. 984, che generalmente vengono assegnati per capitoli vincolati di spesa. Questo costituisce un grave vincolo alla libertà programmatoria delle Regioni, che le procedure di programmazione concertata tra Stato e Regioni introdotte dalla legge 984 non sembrano aver eliminato; tanto più grave, perché anche in presenza di stanziamenti pluriennali, l'assegnazione dei fondi da parte dello Stato avviene a scadenze annuali e quasi sempre molto in ritardo.
L'articolo 69 della legge quadro, prevedendo la presentazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del <<Progetto>>, introduce, quindi, un meccanismo di revisione degli interventi e delle priorità, rispetto ai quali i fondi di competenza regionali costituiranno lo strumento strategico per adattarli all'evolversi delle condizioni obiettive.
Come non bastasse, l'importanza della <<legge quadro>> è sottolineata dal fatto che essa disciplina le procedure di formazione e approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, raccordando la programmazione regionale in agricoltura, espressa dal <<Progetto>>, con quelle che dovranno essere le sue articolazioni territoriali a livello di Comprensorio e di Comunità Montana.
Il <<Progetto agricolo - alimentare>> si inserisce, poi, nelle procedure della programmazione per il settore agricolo previste dalla legge nazionale n. 984; infatti, secondo gli artt. 3 e 5 della legge le Regioni devono predisporre propri programmi, i quali non potranno che raccordarsi con il Piano nazionale (a questo proposito, si veda il volume <<Indirizzi e obiettivi di carattere generale>> dello <<Schema di piano agricolo nazionale>>).
Proprio per questo necessario coordinamento, oltre che per ragioni obiettive, il <<Progetto agricolo alimentare>> della Regione Veneto si articola nei principali settori previsti dallo <<Schema di piano agricolo nazionale>> e precisamente esso comprende i seguenti sub - progetti:
- zootecnia;
- pesca e acquacoltura;
- ortoflorofrutticoltura;
- vitivinicoltura;
- colture per trasformazione industriale (barbabietola e tabacco);
- territori di collina e montagna;
- irrigazione;
- ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica.
Il <<Progetto>> non comprende il settore della forestazione, che pure fa parte dello <<Schema di piano agricolo nazionale>>, poichè gli verrà dato spazio adeguato agli interventi che richiede nello specifico <<Progetto montagna>>, che la Regione predisporrà , secondo l'impegno assunto nel PRS.
Comprende, invece, l'assistenza tecnica, poichè non è più procastinabile una disciplina organica di tale settore, d'altra parte prevista dall' <<Azione: Valorizzazione e qualificazione della professionalità agricola>> del PRS, e viene dato ampio spazio alla pesca e acquacoltura, data la rilevanza che tale settore ha nel Veneto.
Alcune colture, come quelle mediterranee (olivicoltura) non sono prese in considerazione dal <<Progetto>> per il loro limitato peso a fini programmatici. Ciò non vieta che la legge preveda qualche intervento a favore dell'esistente, anche se ciò si pone all'ultimo posto nella scala delle priorità .
La Regione Veneto ha scelto di formulare il proprio programma per il settore agricolo nella forma di <<Progetto agricolo - alimentare>>, poichè tale documento estende l'intervento programmatorio a tutta la catena di produzione di ciascuno dei settori interessati.
Le iniziative regionali concernono, infatti, tanto il momento produttivo, quanto quello della trasformazione e del collocamento del prodotto sul mercato, realizzando un approccio globale ai problemi di sviluppo di ciascun settore, così da diminuire le eventuali strozzature e rigidità che si trovano a monte e a valle dei singoli interventi.
L'attuazione coordinata delle azioni, di cui si compone ciascun sub - progetto, dovrà permettere, poi, di raggiungere gli obiettivi di fondo assegnati dal PRS al settore agricolo che, come accennato, sono lo sviluppo produttivo e strutturale del settore e il mantenimento dei livelli occupazionali.
Il piano Economico Regionale 1966- 70 aveva previsto uno sviluppo della produzione lorda vendibile in termini reali ad un saggio medio annuo composto del 2,5% e una riduzione dell'occupazione agricola ad un tasso del 3,5% all'anno. In realtà, nessuna delle due previsioni si è realizzata: la prima in senso positivo, poichè la produzione lorda vendibile è aumentata a un saggio del 3,8%, la seconda in senso negativo, poichè gli occupati in agricoltura sono diminuite del 7,9%.
Questi dati sono l'espressione della forte immissione di progresso tecnico che ha conosciuto l'agricoltura negli anni sessanta e del proseguimento in quegli anni dell'esodo dal settore agricolo verso altri settori, in una sorta di riequilibrio intersettoriale spontaneo.
Tra il 1970 e il 1978 l'evoluzione della produzione lorda vendibile ha subito, invece, un rallentamento, aumentando complessivamente in termini reali del 16%; come pure è diminuito l'esodo, essendo passati gli occupati in agricoltura da 254.000 nel 1970 a 209.000 nel 1978 (-18%), tanto più che tra il 1977 e il 1978 si è dovuto registrare un rientro nel settore di circa 3.000 unità .
Questo rallentamento è da attribuire, per la produzione lorda vendibile, ad una minore immissione di progresso tecnico in agricoltura oppure al minore effetto che l'immissione di progresso tecnico ha avuto su una agricoltura già evoluta, quale è l'agricoltura veneta negli anni settanta. Un'altra interpretazione è, che alla continua introduzione di innovazioni biologiche, chimiche e meccaniche in un'agricoltura, che aveva raggiunto già elevati livelli produttivi, è mancato il contributo sinergico di altre innovazioni quali sono quelle organizzative.
Queste ultime si acquistano soprattutto attraverso l'intervento pubblico nel settore della formazione professionale e dell'assistenza tecnica. Ed è su questi due settori, accanto a quelli della ricerca e della sperimentazione, che la Regione Veneto vuole, in particolare, concentrare i suoi sforzi nel periodo di operatività del <<Progetto>>.
La Regione ritiene, quindi, di poter assumere come realistica l'ipotesi di un tasso medio composto di incremento della produzione lorda vendibile, nel periodo 1979/ 82, del 2% all'anno, ponendosi a un livello leggermente più basso rispetto all'obiettivo (+2,5%) adottato dal documento del MAF, <<Indicazioni per un piano agricolo alimentare>>, poichè gli interventi regionali nel periodo di operatività del <<Progetto>>, saranno diretti soprattutto a migliorare le strutture e il potenziale produttivo dell'agricoltura veneta.
Al raggiungimento di questi risultati produttivi concorrerà anche il recupero di aree marginali e abbandonate.
Poichè il rientro di forze attive in agricoltura non deve ritenersi stabile, è probabile che nei prossimi anni si verifichi una nuova uscita di coloro che sono ritornati temporaneamente.
Si può stimare, tuttavia, che, qualora si realizzino le azioni previste dal <<Progetto>> sarà possibile stabilizzare gli occupati nel settore sui livelli precedenti al rientro.
Più che garantire il mantenimento dei livelli occupazionali in agricoltura è necessario, però, migliorare la struttura per età degli attivi, poichè il loro continuo invecchiamento non esaurisca le fonti di ricambio di tale popolazione.
I giovani restano in agricoltura soltanto se possono disporre di sicure garanzie di reddito e professionali e la Regione con il <<Progetto agricolo - alimentare>> vuole contribuire fattivamente a realizzare queste garanzie.

1.SUB _ PROGETTO Zootecnia
Il Veneto, per quanto riguarda il settore zootecnico, dispone ancora di un potenziale di risorse da sfruttare, per cui è possibile attuare una politica per il potenziamento, la qualificazione e la valorizzazione del settore.
Gli interventi regionali devono, tuttavia, venire differenziati a livello territoriale poichè nel Veneto lo sviluppo zootecnico si prospetta come una scelta alternativa ad altre produzioni in rapporto alle potenzialità dei diversi ambienti. In estrema sintesi, si possono individuare sotto il profilo zootecnico quattro zone:
1) zona di alta pianura irrigua, tradizionalmente dedita ai prati stabili e alla foraggicoltura da vicenda, con vocazione all'allevamento bovino da latte;
2) zona di pianura dedita alla maiscoltura, con vocazione all'allevamento bovino da carne e alla suinicoltura, zona nella quale sarà opportuno prevedere centri di svezzamento dei vitelli nati nella zona montana (di cui al punto 4), il cui acquisto e allevamento sarà opportuno agevolare;
3) zona collinare pedemontana, in cui lo sviluppo degli allevamenti minori può costituire una valida alternativa (quali avicoltura, itticoltura, coniglicoltura, ovi-caprini-coltura, ecc.);
4) zona montana, nella quale alla linea latte è destinata ad aggiungersi la linea vacca da incrocio vitello da ristallo, onde stabilire un vantaggioso rapporto di integrazione con gli allevamenti e le risorse della pianura e dove gli allevamenti minori di cui al punto 3 potranno utilmente essere incrementati e ulteriormente diffusi.
Tenuto conto di questa premessa, gli obiettivi di potenziamento, di qualificazione e di valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali devono essere raggiunti attraverso soluzioni organizzative che esaltino lo spirito imprenditoriale e pongano gli operatori agricoli nelle condizioni di agire: singolarmente, quando le capacità aziendali siano tali da permettere la conduzione di allevamenti razionali ed economicamente validi, mediante accordi di integrazione interaziendale con imprese limitrofe, aderendo a complessi cooperativi ed associativi in grado di attivare allevamenti intensivi collegati con organizzazioni associate per la produzione ed il collocamento sul mercato.
A questi vari livelli organizzativi le scelte degli imprenditori dovranno essere affiancate e sostenute da apposite azioni programmatiche regionali, alcune di carattere generale e altre specifiche a ciascuna specie allevata.

1.1. AZIONE: Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico.
Per elevare la produttività degli animali allevati s'impone l'estendimento e l'intensificazione del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico attraverso la selezione e le attività collegate: prove di progenie, perfomance - test, fecondazione artificiale e servizio di vigilanza sulla riproduzione animale.
Per quanto si riferisce all'allevamento bovino da latte, nel 1978 su circa 430.000 vacche allevate in regione risultavano controllati soltanto 49.500 capi, pari all'11,5% del patrimonio di fattrici del Veneto. E' questa una percentuale insufficiente, perchè la conseguente attività di selezione possa portare ad un miglioramento massale, dal punto di vista sia produttivo che della progenie, del nostro patrimonio bovino, per cui obiettivo del Progetto è di aumentare il numero delle bovine sottoposte ai controlli funzionali attraverso una serie di interventi diretti a sostenere l'attività delle APA e a incentivare gli allevatori a partecipare all'azione di miglioramento genetico.
Protagonista di questa azione sono, infatti, le Associazioni Provinciali Allevatori, che operano in collaborazione con l'Associazione Italiana Allevatori e le Associazioni Nazionali di razza, perchè ad esse spetta, su specifico affidamento da parte dello Stato, la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali.
Gli interventi previsti, in particolare un sistema di premi a favore di quelle aziende che partecipano all'attività di selezione, consentono di porre realisticamente come obiettivo per il 1982 un aumento degli allevamenti aderenti ai controlli da 3.650 nel 1979 a 4.000, che in presenza di un continuo aumento dei capi mediamente presenti in ciascun allevamento, come è stato possibile constatare negli anni decorsi, permette di ipotizzare uno sviluppo del numero delle bovine sottoposte a controllo funzionale dalle attuali 49.500 a 72.000 che, rapportate ad una consistenza regionale delle vacche pressochè invariata, ne rappresenterebbero circa il 17%. Lo <<Schema di piano agricolo nazionale>> nel volume <<Indirizzi ed obiettivi di carattere generale>> pone per questa azione un obiettivo del 30%, ma la Regione Veneto ritiene che, in relazione al tempo intercorrente da qui all' 82 e allo stato dell'organizzazione dei servizi per i controlli funzionali oggi presente, sia più conveniente mantenere un obiettivo minore, anche se dovrà essere fatto ogni sforzo per raggiungere traguardi più avanzati, che in ogni caso dovranno essere fatti propri per gli anni successivi all'82.
Per rendere più efficace e rapida l'azione selettiva, che interessa tutte le specie animali in allevamento zootecnico e non soltanto quella bovina, si rende indispensabile l'utilizzazione di riproduttori testati con esito positivo e la diffusione della fecondazione artificiale.
Le attività relative al testaggio dei riproduttori ed alla gestione coordinata della FA in ambito regionale sono affidate all'Istituto Interregionale per il Miglioramento del Patrimonio Zootecnico SpA (Intermizoo) che si avvale della collaborazione del Consorzio Interprovinciale Produzione Seme Animale( CIPSA) e delle Associazioni Provinciali Allevatori, anche al fine di gestire il servizio di fecondazione artificiale nel Veneto in forma unitaria.
Occorrerà che tali strutture possano avvalersi di competenze specialistiche nel campo della genetica.
Attualmente nel Veneto viene inseminato artificialmente circa il 45% delle bovine, percentuale, fra le più alte d'Italia, tuttavia, è essenziale raggiungere il livello medio comunitario del 70%, per riuscire a indurre, attraverso questa azione, congiunta a quella rivolta ai controlli funzionali e all'attività di assistenza da essi suggerita, un miglioramento massale del patrimonio bovino regionale.
Il perseguimento di questo obiettivo renderà necessario nei prossimi anni l'aumento del <<parco tori>>, fatto che, in attesa di poter disporre di soggetti provenienti dalle prove di progenie e di performance, comporterà l'acquisto di un certo numero di capi da aggiungere a quelli già in attività . In Parte, si potrà far fronte a queste necessità anche con l'acquisto fuori regione o all'estero di seme di tori miglioratori.
E' noto che, in relazione all'attuale assetto organizzativo del servizio di FA e alle specifiche attività operative, la fascia montana e parte di quella collinare presentano le più basse percentuali di fecondazione artificiale, con grave danno nei riflessi del miglioramento in quanto i tori impiegati nella monta naturale, posseggono mediamente caratteristiche genetiche inferiori rispetto a quelli impiegati nei Centri di FA Per soddisfare le esigenze di queste zone è da prevedere, quindi, un estendimento della FA anche ricorrendo all'attività di operatori pratici abilitati a seguito di appositi corsi, nonchè, fino a quando non sarà in atto un efficiente servizio di FA, il permanere di stazioni pubbliche di monta naturale, in ogni caso dotate di tori di elevata qualità .
Per diffondere la fecondazione artificiale con seme di riproduttori testati verranno, inoltre, concessi contributi regionali sul costo del servizio, congruamente maggiorati per i territori montani.

1.2. AZIONE: Profilassi delle malattie infettive e diffusive e lotta alla infertilità degli animali.
Poichè obiettivo prioritario di questo sub - progetto è lo incremento del patrimonio zootecnico, esso può e deve essere realizzato attuando una estesa profilassi dell'infertilità e della mortalità neo - natale delle varie specie animali, con particolare riguardo alla specie bovina.
L'organizzazione di tale profilassi sarà affidata, secondo anche le direttive del MAF, all'Associazione Regionale Allevatori Veneti( ARAV, la quale opererà con propri tecnici a livello di tutti gli allevamenti da riproduzione in selezione, delle cooperative zootecniche e di allevatori singoli o associati.
La necessità di rare continuità nel tempo all'azione di profilassi e di lotta contro l'infertilità e la mortalità neonatale della specie bovina, impone che essa venga affidata alla stessa organizzazione che è incaricata del coordinamento del fondo di corresponsabilità, l'ARAV appunto, potendo questa far confluire nell'unico scopo - la qualità del latte- ogni altra iniziativa profilattica: dall'alimentazione alla profilassi delle mastici bovine.
L'azione per la profilassi e la lotta contro l'infertilità e la mortalità neonatale ha i suoi epicentri in laboratorio e in azienda.
Nel Veneto esiste una istituzione di alto livello scientifico e tecnico come l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, del quale la Regione intende avvalersi sia per le indagini diagnostiche delle varie forme morbose, sia per le azioni profilattiche di massa.
E' necessario poi, che il veterinario e lo zootecnico entrino insieme nell'azienda per portare all'allevatore il contributo di una ricerca approfondita sulle possibili cause che possono determinare fenomeni morbosi, infertilità e mortalità neonatale.
A tal fine dovrà essere data attuazione a un piano di accertamenti e di interventi profilattici che possono indicativamente venire così individuati:
a) diagnosi precoce della gravidanza nelle bovine;
b) diagnosi dell' ipofertilità negli allevamenti in cui tale fenomeno si verifica attraverso l'esame di vari fattori (infettivi, alimentari, metabolici, manageriali);
c) controllo almeno annuale del materiale seminale di tutti i tori adibito o da adibire alla fecondazione naturale;
d) prevenzione della mortalità neonatale e incremento della vivinatalità mediante azioni sistematiche di controllo all'importazione delle madri e di vaccinazione dei neonati.
Per poter seguire costantemente l'attuazione di tale piano uno strumento di estremo interesse sanitario e statistico è la scheda di allevamento, la cui compilazione viene affidata all'ARAV e attraverso la quale sarà possibile conoscere facilmente la situazione anamnestica di ciascun allevamento, gli interventi immunizzanti praticati, la situazione riguardante l'infertilità delle bovine, i casi di malattie infettive, ecc.
Il successo del piano dipenderà più che dall'intervento pubblico dalla adesione e collaborazione degli allevatori, per cui si ritiene opportuno il loro concorso, sia pure parziale, alla copertura dei costi sostenuti per alcuni interventi, al fine di assicurare una partecipazione responsabile e continua nel tempo al programma di accertamenti e interventi profilattici che la Regione intende attuare.
In particolare, per quanto riguarda la lotta e profilassi delle mastiti, la Regione Veneto ha già posto delle valide premesse con la legge 28 giugno 1974, n. 36, alla quale dovranno, tuttavia, essere portate delle modifiche e integrazioni per poter aumentare l'incisività degli interventi e ottenere una più larga e attiva partecipazione degli organismi associativi degli allevatori.
Il programma che è stato illustrato, dovrà essere esteso anche alle altre specie animali, per le quali ha ancora largo spazio la lotta alle malattie infettive e diffusive. Per gli ovini obiettivo da perseguire è che tutti gli allevamenti siano immuni da tubercolosi e brucellosi, mentre per i suini dovranno proseguire le campagne di vaccinazione contro la peste suina classica.

1.3. AZIONE: Incremento e migliore utilizzazione della produzione di foraggi e cereali foraggeri.
La foraggicoltura del Veneto, che, ancora agli inizi degli anni ' 70 era basata in larga misura sui prati avvicendati, costituenti circa il 65% della produzione foraggera della regione, è andata modificandosi, per cui, riferendoci alla media del triennio 1976- 78, si può rilevare che gli erbai rappresentano il 32% della produzione - per circa il 70% formata da mais ceroso - mentre i prati avvicendati e quelli permanenti forniscono rispettivamente il 41% e il 22% della produzione foraggera regionale.
Poichè obiettivo primario del <<Progetto>>, così come indicato anche dallo <<Schema di Piano Agricolo Nazionale>> è l'incremento delle produzioni zootecniche, condizione essenziale per poter perseguire tale obiettivo e accertare la situazione regionale relativamente al bilancio esistente tra produzione di foraggio e cereali foraggeri e le esigenze nutritive del bestiame allevato.
Con riferimento alla produzione foraggera mediamente ottenuta nel triennio 1976- 78, si può calcolare la seguente disponibilità di UF di produzione regionale:

UF
- Colture foraggeree da granella
(000)
- Erbai monofiti
916.996
- Erbai polifiti
125.835
- Prati avvicendati
957.831
- Prati permanenti irrigui
231.922
- Prati permanenti asciutti
300.592
- Pascoli
45.162
- Produzioni accessorie
43.176
Totale disponibilità UF
2.621.514


- Mais (granella)
2.144.843
- Sorgo
151
- Orzo
85.659
- Avena
1.573
Totale disponibilità UF
2.232.226
Totale
4.853.740

Se esaminiamo ora le esigenze nutritive del bestiame presente alla fine dell' annata 1978, i consumi possono essere stimati come segue:
- bovini
- capi n. 1.396.970
UF (000)
3.446.000
- ovini
- capi n. 34.640
UF
14.600
- equini
- capi n. 18.045
UF
41.300


Totale UF
3.501.900




- suini
- capi n. 711.750
UF (000)
256.000
- avicunicoli
- capi n. 70.949.900
UF
476.000


Totale UF
732.000





Nei riguardi delle esigenze nutritive dei bovini, ovini ed equini rispetto alla produzione foraggera regionale essa può, quindi, essere stimata carente di circa 880 milioni di UF; ai foraggi devono aggiungersi, però, i mangimi concentrati, il cui consumo in una razionale alimentazione di queste specie animali può essere stimato attorno a 7.000.000 di quintali; pari a 700 milioni di UF. Il deficit alimentare di bovini, ovini ed equini risulta, pertanto, dell'ordine di 180 milioni di UF.
Le UF per il fabbisogno dei suini e avicunicoli ammontano a 732 milioni, che nell'ipotesi che siano fornite soltanto da mangime concentrato dovrebbero portare il suo consumo, compreso quello stimato per le altre specie, a più di 14 milioni di quintali.
Poichè il granoturco e l'orzo entrano nella composizione dei mangimi concentrati mediamente nella misura del 45% e del 15%, si può constatare che la produzione del mais in granella della regione è largamente eccedente il fabbisogno degli allevamenti, mentre non lo è la produzione di orzo che, rispetto alla media dell'ultimo triennio presenta una scarto di circa il 50%.
Si tratta di stime di larga massima, soprattutto se consideriamo che il consumo viene calcolato sulla consistenza degli allevamenti a fine anno, mentre è noto, ad esempio, che oltre il 30% della produzione nazionale di vitelloni in allevamenti specializzati è realizzato nel Veneto, per cui i consumi di foraggi e, particolarmente, di cereali foraggeri, sono certamente maggiori di quelli stimati.
La necessità di colmare il deficit che è stato rilevato e di aumentare la produzione foraggera della regione in relazione all'incremento delle produzioni zootecniche fanno assumere per questa azione programmatica i seguenti obiettivi:
- aumento delle rese e delle superfici investite a orzo;
- aumento delle rese e delle superfici a mais ceroso;
- aumento delle rese dei prati avvicendati;
- aumento delle rese e migliore utilizzazione dei prati permanenti e dei pascoli.
Queste ultime superfici interessano in particolar modo le zone di montagna o di collina, che sono anche le aree maggiormente colpite dall'esodo, per cui il fenomeno dei prati non più falciati o di pascoli non più utilizzati è abbastanza frequente.
Malgrado sia da prevedere una ulteriore contrazione delle superfici a foraggere permanenti, la Regione ritiene di dover incentivare gli sforzi dei produttori per un recupero di quelle aree che presentino maggiori suscettività produttive e che siano accorpate in unità aziendali di adeguate dimensioni.
A questo scopo la Regione, attraverso le Comunità Montane nelle aree di loro competenza, favorirà il sorgere di organismi cooperativi e associativi per la conduzione di terreni, che risultino abbandonati e incentiverà con premi lo sfalcio dei prati e la loro concessione in affitto ad imprese in attività .
Per quanto riguarda i pascoli, la Regione proseguirà l'azione di recupero e di valorizzazione delle malghe per la diffusione della pratica dell'alpeggio. Gli interventi diretti al risanamento e al potenziamento di queste tipiche unità fondiarie, così importanti per sviluppare una strategia organica su tutto il territorio regionale per l'incremento delle produzioni zootecniche, formano oggetto di una specifica azione del sub - progetto <<Territori di collina e montagna>>.
Parallelamente agli interventi sulle unità produttive la Regione opererà attraverso i propri organi tecnici e l'ESAV per diffondere le più idonee pratiche agronomiche, frutto di risultati della ricerca e della sperimentazione.
Anche l'aumento delle rese dei prati avvicendati richiede una razionalizzazione delle tecniche di coltivazione, particolarmente in ordine all'utilizzazione di eventuali disponibilità di acqua di irrigazione, ma ciò che appare indispensabile, è la scelta delle specie che offrono le maggiori garanzie e delle cultivars più adatte alle condizioni pedoclimatiche delle zone in cui si opera.
L'aumento delle rese e la meccanizzazione delle operazioni colturali e di raccolta consentirà certamente una riduzione del costo dell'UF ottenibile dai prati da vicenda, ma un incremento considerevole di produzioni foraggere a basso costo è possibile soltanto attraverso una ulteriore diffusione della coltivazione degli erbai e, in particolare, del mais ceroso.
Nell'ultimo triennio la superficie a mais ceroso ha già registrato un notevole incremento passando ai 58 mila ettari del 1976 agli 89 mila del 1978 (+53%): si ritiene, tuttavia, che la coltura possa estendersi ancora, soprattutto in secondo raccolto, se l'irrigazione verrà portata nelle aree maggiormente vocate e se saranno rese possibili e maggiormente note le moderne tecniche di raccolta e di conservazione.
Un incremento di altri 20.000 ettari di mais ceroso, come è realistico ipotizzare da qui all'82, permetterebbe di aumentare con questa sola coltura di circa l'8% la disponibilità di UF da colture da foraggio, per cui si ritiene che, qualora siano attuati anche gli altri interventi più su delineati, abbia un notevole fondamento l'obiettivo di portare la produzione foraggera da 2 miliardi e 600 milioni di UF a più di 3 miliardi (+15%).
Per quanto riguarda i cereali foraggeri, si deve ricordare che la superficie a mais del Veneto è stata nell'ultimo triennio mediamente pari al 30% e la produzione di granella circa il 35% di quella nazionale.
Come è noto, la vocazione maidicola della regione è stata ampiamente compresa e sfruttata dagli agricoltori veneti sia in termini di superficie investita che di tecniche colturali adottate, tanto che difficilmente potranno continuare i saggi annui di incremento che si sono registrati negli anni decorsi.
Sul piano delle rese potranno, tuttavia, essere fatti ancora dei progressi con l'allargamento dell'irrigazione e l'ulteriore diffusione delle tecniche colturali più avanzate. La ricerca e la sperimentazione devono, poi, impegnarsi nella soluzione di alcuni problemi agronomici derivanti dalla successione ininterrotta del mais sui medesimi terreni, che in alcune zone particolarmente vocate - possiamo indicare tutta la fascia meridionale della regione - rischiamo di provocare una riduzione della superficie investita, qualora si sia costretti a ritornare alla pratica della rotazione e alle lavorazioni estive dei terreni.
Come è stato già osservato a proposito del bilancio foraggero regionale, di estremo interesse risulta l'aumento della produzione di orzo.
Dopo lo spettacolare aumento della superficie investita a orzo tra il 1973 e il 1975, passata da 8.000 a 22.000 ettari, in quest'ultimo triennio la superficie si è stabilizzata sui 24.000 ettari, mentre si è rilevato che ci sarebbe ancora spazio per un raddoppio della produzione, che viene oggi mediamente ottenuta. Ciò porterebbe a una corrispondente riduzione della superficie a frumento, ma consentirebbe di realizzare, con più sicure prospettive di successo, colture di mais in secondo raccolto sia per l'utilizzazione allo stato ceroso che per la produzione di granella.
Un aumento delle disponibilità alimentari per il bestiame è anche ottenibile aumentando il reperimento e l'uso di sottoprodotti di varia natura e provenienza. Di particolare interesse, oltre ai sottoprodotti industriali (polpe di barbabietole, buccette d'uva e di pomodoro, ecc.), sono quelli di origine aziendale, che non si limitano alle sole colture cerealicole, ma possono comprendere anche i residui di altre lavorazioni aziendali (ad esempio: la potatura verde della vite). L'utilizzo di questi sottoprodotti richiede, però, l'apprestamento di apposite razioni alimentari e la diffusione di idonee tecniche di trattamento e conservazione.

1.4. AZIONI: Incremento delle produzioni bovine.
L'allevamento bovino veneto ha registrato negli anni decorsi una continua contrazione delle fattrici, correlata alla chiusura di numerose stalle e alle peggiorate condizioni di economicità della produzione del latte. Si può ricordare, che dal 1965 ad oggi il numero delle vacche è sceso di oltre 100.000 capi e che le giovenche sono passate da 118 mila unità a poco più di 90 mila nel 1971, per risalire a oltre 100 mila in questi ultimi anni in corrispondenza alle prospettive di miglioramento della situazione di mercato ipotizzata dalla legge 8 luglio 1975, n. 306.
L'incremento del patrimonio bovino della regione, particolarmente per quanto riguarda le fattrici, va ottenuto, quindi, puntando sia su una ritrovata convenienza dell'allevamento da latte, sia sulla produzione del <<vitello da ristallo>>.
In relazione al tipo di interventi da proporre si ritiene indispensabile procedere ad una ripartizione del territorio in:
- <<zone d'allevamento>>, comprendenti gli ambienti montani e collinari e l'alta pianura irrigua tradizionalmente dedita alla foraggicoltura e all'allevamento bovino da latte;
- <<zone di sfruttamento>>, includenti aree di pianura a vocazione maidicola dove le alte produzioni di queste foraggere consentono l'impostazione di programmi intensivi nel settore della carne.
Nelle <<zone di allevamento>> a causa dei tempi necessari per aumentare il patrimonio delle fattrici è necessario differenziare gli interventi a seconda della consistenza e delle caratteristiche degli allevamenti in corso.
Per esemplificare, la fascia che comprende i comprensori di Conegliano, Montebelluna, Asolo, Treviso, Bassano, Arsiero - Thiene, Schio, Valdagno, Vicenza, Piazzola sul Brenta, Camposampiero e in particolare quelli di Castelfranco e Cittadella, caratterizzata da un carico di vacche per ettaro SAU superiore alla media regionale, necessita di interventi diretti ad incentivare gli allevamenti in una struttura produttiva, in cui è nettamente prevalente la piccola proprietà diretto - coltivatrice.
Nelle Comunità Montane del Bellunese, in quelle del Vicentino e del Veronese, il basso carico di vacche allevate per ettaro SAU, in presenza di un potenziale di risorse in grado di sopportare una maggiore consistenza degli allevamenti, indica che agli interventi diretti a sostenere le stalle in attività, devono aggiungersi quelli per il recupero di risorse ora del tutto abbandonate o insufficientemente utilizzate.
Per quanto riguarda le <<zone di sfruttamento>>, lo sviluppo della coltura del mais nella bassa padovana e veronese e nelle provincie di Venezia e Rovigo, fa individuare queste aree come le più adatte. L'insediamento di allevamenti da carne dovrà, tuttavia, tener conto della presenza o della possibilità di colture alternative.
Allo scopo di stabilire un rapporto di integrazione fa <<zone di allevamento>> e <<zone di sfruttamento>>, che si concretizzerà anche con un maggior flusso di vitelli da ristallo dalle prime alle seconde, si attueranno interventi per la diffusione dell' incrocio con seme di tori di razze da carne.
A tal fine dovrà essere potenziato l'allevamento delle fattrici sia nelle stalle della fascia montana e pedemontana, dove l'indirizzo prevalente è la produzione del latte, sia promuovendo l'attuazione di allevamenti della cosidetta <<linea vacca - vitello>>, che richiedono però, una idonea assistenza tecnica specializzata e il completamento dei programmi di sperimentazione in corso.
La Regione concederà prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di fattrici e sussidi per la produzione di manze gravide e favorirà, inoltre, tramite i Comprensori e le Comunità Montane la integrazione tra aziende di diverse zone (montagna, collina, pianura), onde incentivare un maggiore e migliore sfruttamento dei prati e dei pascoli e la adozione di diete alimentari particolarmente economiche anche con l'impiego di sottoprodotti aziendali.
Per sostenere il mercato dei vitelli da ristallo di produzione indigena, contribuendo così a diffondere la pratica dell'incrocio, la Regione promuoverà il sorgere nelle zone di allevamento di <<Centri cooperativi di svezzamento>>, la cui attività sia collegata con quella di ingrasso, preferibilmente pure in forma cooperativa.
Relativamente all'allevamento bovino di carne, esso presenta nel Veneto una tipica struttura dualistica: da un lato allevamenti specializzati, di cui più del 35% hanno un potenziale produttivo di oltre 1.000 capi per ciclo, che forniscono oltre il 30% della produzione nazionale di vitelloni, dall'altro un gran numero di piccole e piccolissime stalle familiari il più delle volte ad indirizzo misto latte e carne.
Questa struttura si ripercuote negativamente sul complessivo potenziale produttivo dell'allevamento bovino da carne della nostra regione, come è possibile ricavare da uno studio dell'IRVAM (IRVAM. La produzione e la commercializzazione delle carni bovine in Italia, Vol I – La produzione, Roma 1974.) che consente di effettuare un confronto con altre regioni padane: Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.
Lo studio dimostra, come l'indirizzo da carne sia nettamente sfavorito rispetto alla produzione del latte e del vitello leggero nelle aziende al di sotto di una determinata dimensione. Infatti con riferimento ai dati del censimento 1970, nel Veneto, dove la SAU per azienda con bovini era mediamente di ettari 5,16 e la percentuale delle aziende con almeno 20 ettari era eguale al 4,2%, la produzione media annua di carni bovine per azienda era di 692 Kg., avvicinandosi a quella del Piemonte( Kg. 860), dove le aziende con almeno 20 ettari erano il 7,1% ma essendo circa la metà dei corrispondenti valori della Lombardia e dell'Emilia.
Il fatto che si tratti di dati riferiti al 1970 non diminuisce il significato di quanto è stato osservato, che peraltro trova conferma nella indagine sulle strutture delle aziende agricole condotta dall'ISTAT nel 1975, ma mette chiaramente in evidenza un limite strutturale che i nostri allevamenti incontrano a potenziare l'indirizzo da carne.
Poichè è indubbio, che l'allargamento della dimensione dell'impresa porta notevoli vantaggi di carattere operativo, produttivo ed economico, la Regione promuoverà il sorgere di allevamenti specializzati di carne, preferibilmente in forma cooperativa, ma anche individuale, quando l'alimentazione avvenga prevalentemente con foraggi aziendali.
La situazione del regime fondiario, mancando una valida legge sull'affitto, consente, infatti, di ottenere i benefici economici della dimensione ricorrendo soprattutto agli allevamenti in forma associata. Questo tipo di azienda si è dimostrata valida, oltre che per l'indirizzo lattiero basato sull'intero ciclo dell'allevamento, particolarmente per gli allevamenti intensivi da carne.
Una indagine dell'ESAV, aggiornata alla fine di febbraio 1979, ha accertato l'esistenza di 42 stalle sociali funzionanti, dotate complessivamente di 47.752 posti stalla così ripartiti: 39.371 per la carne, 2.487 per il latte, 650 per la riproduzione, e 5.254 per lo svezzamento.
Queste iniziative sono maggiormente diffuse in provincia di Verona e Rovigo dove i posti stalla sono rispettivamente 15.395 e 11.400 (56% delle poste). Le positive esperienze di molte di queste stalle, specie nel settore della carne, fanno prevedere un loro ulteriore e consistente sviluppo.
E' un genere di cooperazione che spesso non si limita alla stretta fase produttiva, ma che in molti casi diventa a sua volta elemento di promozione e concreta realizzazione di numerosi servizi collaterali. Data l'importanza di queste cooperative, particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle iniziative che, al fine di evitare rischi alla gestione, si assicurino la totalità del conferimento dei foraggi da parte dei soci e siano dotate di adeguate capacità manageriali e tecniche, anche usufruendo dell'assistenza specializzata degli esperti dell'ESAV.
Nel 1978 l'allevamento bovino, pur in presenza di notevoli difficoltà di mercato, si è mantenuto sulla linea di tendenza espansiva registratasi nell'ultimo triennio, come è dimostrato dall'aumento della consistenza regionale dei capi tra il 1977 e 1978, che ha consolidato il livello di 1.400.000 unità raggiunto nel 1976. La crescita è stata determinata, però, quasi esclusivamente da bestiame da ristallo, al quale si deve gran parte dell'aumento della produzione di carne bovina dai 2.216.000 q.li del 1976 ai 2.585.000 q.li del 1978 (+16%), tanto è vero che negli stessi anni il numero di vitelli fino ad un anno ed oltre allevati, ma non più presenti al 31 dicembre, sono stati rispettivamente 300 mila e 490 mila capi, che si può stimare fossero in gran parte di provenienza estera.
Nel Veneto, come nel resto d'Italia, l'allevamento da carne è legato all'importazione di soggetti da ristallo dall'estero, ma ciò costituisce un grave vincolo, perchè lo sviluppo e la convenienza dei nostri allevamenti dipende, oltre che dalle condizioni del mercato interno, dalle possibilità di reperimento e dai prezzi che i nostri allevatori riescono a spuntare su quei mercati al momento dell'acquisto. La Regione intende, quindi compiere ogni sforzo per favorire l'aumento del nostro patrimonio di fattrici e per migliorare i livelli di fertilità e di vivinatalità; inoltre, attraverso l'assistenza tecnica e l'erogazione di opportuni incentivi favorirà l'adozione presso gli allevamenti da carne di tecniche ed attrezzature atte a contenere i costi di produzione.
Sulla base di questo programma di interventi e fidando sulle capacità dei nostri allevatori si può ritenere che da qui all'82, sarà possibile ottenere un'ulteriore incremento della produzione di carne bovina, inferiore a quella che è stata ottenuta nel triennio precedente per una possibile riduzione della importazione di ristalli, ma il cui obiettivo può essere posto attorno al 12%.
Il numero delle vacche da latte è rimasto pressochè stazionario in questi ultimi anni attestandosi sui 415 mila capi, ciò che dimostra tutta la perplessità e la preoccupazione degli allevatori di fronte ad una situazione che sul piano normativo, legge 306, dovrebbe assicurare un equo rapporto tra costi e ricavi, ma che viene sistematicamente smentita dal mercato - senza nulla togliere agli effetti positivi provocati dalla contrattazione in sede regionale - a causa della opposta politica comunitaria e della incapacità o difficoltà gestionale dimostrata da gran parte delle imprese cooperative del settore.
Accanto a una intensa azione per far raggiungere alla cooperazione del settore lattiero - caseario un effettivo potere contrattuale, gli interventi regionali saranno diretti, soprattutto, a migliorare la produttività delle bovine, condizione prima per ridare economicità ai nostri allevamenti, attraverso le azioni già delineate nel campo della selezione e del miglioramento genetico, della profilassi e della cura delle più diffuse malattie animali e attraverso una capillare opera di assistenza tecnica.
Malgrado negli ultimi anni la produzione media per vacca sia passata da 27,4 q.li del 1976 a 29 q.li nel 1978, essa si mantiene ancora molto al di sotto dei 44,5 q.li che sono stati accertati in media per le vacche sottoposte ai controlli funzionali.
Se il programma regionale di miglioramento qualitativo del nostro patrimonio bovino raggiungerà gli obiettivi che si è prefisso, è evidente che si potranno registrare degli effetti estremamente positivi anche sulla produzione del latte. L'aumento della produzione per capo, ricreando e migliorando la economicità dei nostri allevamenti, è anche l'unica vera condizione dalla quale può dipendere l'incremento del patrimonio bovino da latte in un mercato, che per le note vicende di surplus comunitario, difficilmente potrà nel breve periodo avere segni di ripresa.
Selezione e miglioramento genetico del patrimonio bovino, cura e profilassi delle più diffuse malattie animali, assistenza tecnica agli allevamenti sono azioni lente da attuarsi, perchè richiedono la totale collaborazione degli allevatori, tuttavia, sono azioni alle quali la regione intende dare priorità assoluta. Anche la concessione di sussidi per la produzione di manze gravide e di prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di bestiame da riproduzione dovranno perseguire l'obiettivo del miglioramento e del rinnovamento del nostro patrimonio zootecnico, poichè dalle ritrovate condizioni di economicità dell'allevamento dipenderà anche l'incremento del numero delle fattrici.
Seguendo questa logica non è pensabile che nel periodo del Progetto gli interventi regionali siano in grado di provocare un aumento numerico delle attuali unità produttive, bensì una stabilizzazione delle stesse o meglio, un allargamento della loro dimensione.
Questi interventi si concentreranno nelle zone che sono state individuate come zone di <<allevamento>>, con una particolare attenzione alle zone montane dove, di fatto, non sempre esiste alternativa all'allevamento da latte, per cui esso diventa pregiudiziale anche al mantenimento dell'attività agricola, alla politica di difesa del suolo e al persistere di un giusto equilibrio uomo - ambiente. Alle piccole stalle della zona montana e pedemontana potranno, dunque, essere concessi prestiti a tasso agevolato o contributi a fondo perduto anche per il miglioramento delle strutture sotto l'aspetto funzionale ed igienico - sanitario.
Volendo porre degli obiettivi all'82, rispetto ai quali misurare lo sforzo che la Regione intende fare per incentivare l'allevamento da latte nel Veneto, si ritiene di restare nel possibile se viene ipotizzato un incremento delle vacche di 30.000 capi - obiettivo meno elevato di quello indicato dallo <<Schema di piano agricolo nazionale>> per il Veneto di 80- 100.000 fattrici - e un aumento della produzione di latte attorno al 10%.

1.5 AZIONE: Incremento della produzione suinicola.
Lo sviluppo del patrimonio suinicolo nel Veneto è stato abbastanza rapido passando da 514.000 capi nel 1973 a 690.000 capi circa nel 1978.
L'incremento di capi suini ha segnato una costante ascesa negli ultimi anni pur essendosi verificati periodi molto critici per la suinicoltura italiana e quindi anche per quella veneta, caratterizzati da situazioni di mercato decisamente sfavorevoli. La causa di ciò, non è tanto da ricercarsi in carenze di ordine tecnico o in situazioni di eccedenza dell'offerta interna sulla domanda, essendo l'Italia ancora lontana dal livello di totale autoapprovvigionamento, bensì in forme di abnorme concorrenza determinata dall'applicazione della normativa comunitaria. La concorrenza dei paesi partners favoriti dagli importi compensativi monetari, si è manifestata in forma accentuata negli anni 1977/ 78, provocando a livello nazionale una riduzione del 6,5% del patrimonio suinicolo e ben del 16,1%, se riferita al numero delle scrofe.
La suinicoltura veneta sembra aver retto meglio di quella di altre regioni all'urto della crisi e ciò grazie alla struttura della maggior parte degli allevamenti, caratterizzata da unità di medie dimensioni localizzate in aree a non elevata concentrazione produttiva, e alla specifica vocazione maidicola regionale, che consente migliori possibilità di approvvigionamento alimentare.
Anche nel Veneto si è registrata, tuttavia, nel 1978 una riduzione del 2% dei capi allevati, mentre nei due anni precedenti si erano avuti incrementi pari al 18,3% e al 2,7%.
L'indirizzo nettamente prevalente nella nostra regione è il tipico suino da salumificio, per cui le razze attualmente più rispondenti sono la Large White e la Landrace sia in purezza che tra loro incrociate. Va emergendo, però, una tendenza anche verso la produzione del <<suino magro>> del tipo da macelleria o da utilizzazione mista, in relazione alla quale è da prevedere l'introduzione di altre razze, soprattutto per incroci interraziali per la produzione di soggetti adatti.
Quest'ultimo indirizzo sarà particolarmente incoraggiato dalla Regione, onde porsi sulla linea di sviluppo indicata dallo <<Schema di piano agricolo nazionale>>, che punta soprattutto sull'espansione del settore suinicolo per realizzare gli incrementi di produzione di carne necessaria a soddisfare la domanda.
L'allevamento del suino magro verrà attuato preferibilmente presso aziende agricole in forma diretta o associata, soprattutto se a ciclo chiuso; mentre l'allevamento del tradizionale suino da salumificio verrà collegato, quando possibile, all'industria casearia per poter utilizzare il siero di lavorazione.
Nel Veneto sono attualmente allevati circa 660.000 suini e 40.000 scrofe. Per poter perseguire l'obiettivo di incremento dell'allevamento suino, che la Regione intende darsi, è necessario, perciò attivare in via prioritaria alcuni centri cooperativi per la produzione di lattonzoli, capaci di assicurare il rifornimento degli allevamenti da ingrasso.
Un notevole ostacolo alla diffusione e all'ampliamento degli allevamenti suini, quando questi raggiungano dimensioni significative, è il problema dello smaltimento delle deiezioni liquide e solide. La Regione e gli Enti Locali si impegneranno a collaborare fattivamente con gli allevatori nella ricerca delle soluzioni più efficaci a questo problema.
Accanto a queste iniziative, bisognerà diffondere gli allevamenti anche a livello della singola azienda agricola. Ciò non pare impossibile, perchè gran parte delle aziende che coltivano mais o orzo, potrebbero impiantare, come attività collaterale, un piccolo allevamento di scrofe, oppure un allevamento di suini per l'ingrasso.
Lo <<Schema di piano agricolo nazionale>> pone come obiettivo per il Veneto il mantenimento del trend registrato fino al 1977 pari a un incremento medio di 30.000 capi suini all'anno. La contrazione dell'allevamento registrata tra il 1977 e il 1978, che ha portato a una riduzione anche del numero delle scrofe di 900 capi, dimostra che se non si ricreano per l'allevatore sicure prospettive di mercato sarà difficile riprendere entro l'82 il tasso di incremento registrato nel quinquennio precedente, anche per il caratteristico andamento ciclico, che presenta strutturalmente questo tipo di allevamento.
In ogni caso la Regione concederà incentivi agli allevatori per ampliare i loro allevamenti o per costituirne di nuovi, anche se probabilmente la risposta sarà diversa da provincia a provincia.
Con riferimento al periodo 1973- 78 si può rilevare, infatti, una sostanziale stabilità dei capi allevati in provincia di Verona e Treviso, un andamento crescente nelle province di Belluno, Vicenza e Venezia, mentre nelle province di Padova e Rovigo il numero dei capi allevati si è , rispettivamente, quasi triplicato e raddoppiato.
In relazione alle cause che possono aver determinato questo diverso comportamento nelle singole province della regione (ad esempio: la presenza di colture o di allevamenti alternativi), si ritiene che le province di Padova e Rovigo siano ancora le più suscettive ad accogliere un ulteriore incremento dell' llevamento suinicolo.

1.6 AZIONE: Incremento della produzione avicola e cunicola.
L'avicoltura è il settore zootecnico che nel Veneto ha raggiunto i più alti traguardi quantitativi sia nella produzione di <<broilers>> che rappresenta il 21% di quella nazionale, sia di uova da consumo e da cova con una incidenza sulla produzione nazionale pari al 15%. Interessanti sono altresì gli allevamenti di altre specie avicole, quali il tacchino, la faraona, l'anatra e la quaglia. Nel complesso l'apporto economico della specie avicola raggiunge nel Veneto valori annui non di molto inferiori alle stesse produzioni dell'allevamento bovino.
Il settore comprendeva alla fine del 1978 un totale di quasi 20 milioni di capi avicoli in buona parte localizzati a Verona e Treviso. In queste due province è, infatti, concentrato oltre il 70% del patrimonio avicolo regionale.
Poichè già oggi i nostri consumi pro - capite di carni di pollame superano di circa un terzo quello medio della CEE, si ritiene che si debba procedere con una certa cautela a incrementare ulteriormente gli allevamenti di <<broilers>>, mentre spazio potrebbe esserci per aumentare l'offerta di uova, a condizione che con idonee campagne promozionali a livello nazionale sia possibile incrementare i consumi, che attualmente sono inferiori di kg. 3,5 a quello CEE.
Gli interventi della Regione saranno, perciò, diretti ad incoraggiare gli sforzi per la valorizzazione della produzione, nonchè per assicurare all'allevatore, attraverso la disciplina di corretti rapporti a livello interprofessionale, il riconoscimento del proprio apporto alle varie forme contrattuali di integrazione verticale, molto diffuse nella Regione.
Particolare interessamento sarà rivolto alle organizzazioni cooperative degli allevatori per la lavorazione e l'imballo delle uova da consumo e per la lavorazione e la commercializzazione delle carni.
La cunicoltura partecipa con solo il 7,5% alla formazione della PLV dell'intero settore avicunicolo regionale. Questo tipo di allevamento si presenta particolarmente interessante dato che la produzione nazionale soddisfa soltanto il 50% del fabbisogno, per cui esiste ancora un largo margine alla espansione dell'offerta.
Il settore si manifesta valido anche perchè consente l'inserimento di allevamenti di dimensione medio - piccola di carattere intensivo nelle imprese agricole familiari. E' necessario, però, assicurare a queste aziende una costante assistenza tecnica e sanitaria. Per quanto concerne la diffusione territoriale dell'allevamento, si individua come zona da privilegiare, per gli apporti aggiuntivi di reddito che può assicurare, la fascia pedemontana.

1.7. AZIONE: Incremento della produzione ovicaprina, equina e degli allevamenti minori.
L'allevamento ovino che interessa essenzialmente i territori montani ed ancora, in certi casi, forme transumanti, manifesta una sia pur lenta tendenza espansiva.
La convenienza economica dell'allevamento ovino – sostenuta dalla capacità della specie di sfruttare aree pascolive non adatte ai bovini - suggerisce l'opportunità di favorire questa tendenza.
Per tale sviluppo, si deve puntare in ogni caso su allevamenti stanziali che applichino le moderne tecniche basate sull'aumento della fecondità, della prolificità , sul miglioramento dell'alimentazione e dello stato sanitario, nonchè sulla produzione dell'agnello pesante.
L'allevamento caprino, attualmente molto ridotto nella consistenza, va impostato puntando sulla produzione del latte oltre che della carne di capretto.
Per tali allevamenti, è da prevedere l'organizzazione di aree attrezzate per il pascolo programmato, in modo da non interferire negativamente sulla forestazione.
Le tradizioni del Veneto nell'allevamento del cavallo agricolo - razze Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido ed Avelignese - e, più che la consistenza, il valore genetico degli animali allevati suggeriscono l'opportunità di proseguire in un'azione di sostegno, anche allargata al cavallo da sella allevato nell'ambito delle aziende agricole.
Dato l'interesse che l'allevamento equino in genere riveste per la produzione della carne, è da prevedere anche l'allevamento in montagna, su terreni pascolivi o di recupero, talvolta inadatti all'utilizzo da parte di altre specie animali.
Il miglioramento della popolazione equina regionale sarà collegato - oltre che alle attività dei Libri Genealogici - al servizio di monta prevalentemente curato dall'ex
Istituto di Incremento Ippico di Ferrara.
Prendendo atto della attuale ridotta consistenza, non si prevede che nel medio periodo si possano ottenere sensibili incrementi quantitativi nell'allevamento di questa specie.
L'apicoltura - che è nel Veneto in graduale espansione - costituisce un settore interessante sia per l'aiuto che ne può derivare alle colture foraggere, erbacee ed arboree (relativamente alla impollinazione), che per uno specifico apporto come attività economica.
Merita pertanto proseguire in una azione di sostegno e di incentivazione.
La bachicoltura riveste ancora un certo interesse nel Veneto, soprattutto con riguardo alla produzione semaia.
Vanno pertanto proseguite, particolarmente, la vigilanza e il controllo sanitario sulla produzione ed il commercio del seme bachi, nonchè la specifica attività di sperimentazione e selezione finalizzate al miglioramento genetico del seme medesimo.
Riveste, altresì un particolare interesse la promozione dell'allevamento elicico, come attività complementare all'agricoltura, che consente l'utilizzazione di terreni marginali e incolti.

1.8. AZIONE: Miglioramento delle condizioni di commercializzazione e trasformazione dei prodotti lattiero – caseario e delle carni.
L'eccedenza di produzione regionale in rapporto ai consumi, i connessi flussi verso altri mercati, la tradizione cooperativistica del settore con le conseguenze di carattere positivo e negativo che ne derivano, la diffusa frammentazione della produzione, costituiscono alcuni tra i fattori di maggiore importanza che sollecitano una politica di qualificazione, di difesa e di indirizzo delle produzioni lattiero - casearie del Veneto.
La produzione lattiero - casearia incide notevolmente nel contesto agricolo della Regione, rappresentando un quinto dell'intera produzione lorda vendibile ed il 40% di quella del comparto zootecnico. Si tratta, pertanto, di un settore estremamente importante per l'economia agricola regionale, anche per la stretta connessione che esso ha con lo sviluppo del patrimonio bovino.
La situazione lattiero - casearia nel Veneto è distinta nel settore della trasformazione da due diverse realtà produttive.
Una rivolta prevalentemente alla produzione di formaggi tipici locali, una seconda invece che raggruppa più linee di produzione che vanno dai formaggi più comuni, siano essi molli che semistagionati, alla preparazione del latte alimentare fresco o a lunga conservazione.
La prima realtà produttiva è rappresentata da aziende di trasformazione prevalentemente gestite in forma associata, e per talune aree della Regione anche in forma artigianale privatistica.
Dispongono di una linea produttiva prevalente, collegata in rapporto alla stagionalità e all'andamento del mercato con linee produttive secondarie diversificate.
Tali aziende utilizzano solitamente latte crudo, non trattato, e ciò è conseguente sia alle esigenze del tipo di formaggio ottenibile che, indirettamente, anche alla non elevata specializzazione degli impianti di cui dispongono.
Tali aziende numericamente elevate trasformano il latte in grana padano, montasio, asiago, piave, provolone, oltre ad altri prodotti tipici locali minori, interessando circa il 30 per cento del latte destinato all'utilizzazione industriale nel territorio regionale.
Ragioni economico - gestionali e tecnico - produttive, tenuto conto in particolare modo della frammentarietà della produzione, consigliano per tale fascia di impianti, una struttura ottimale in grado di trasformare giornalmente da un minimo di 80 q.li di latte ad un massimo di 250 q.li e ciò con particolare riferimento al perimetro di raccolta del latte, per evitare allo stesso lunghi percorsi, elevate spinte di refrigerazione, così da disporre in materia prima organoletticamente non alterata.
Un'indagine dell'ESAV riferita al 1975 ha permesso di accertare che i caseifici sociali di grandi, mede e medio -piccole dimensioni, cioè , fino a un limite inferiore di 50- 100 q.li di latte raccolto giornalmente, sono in tutto 36 su un totale di 305 impianti esistenti in regione, per cui dovrebbe essere attuata una drastica opera di fusione e di trasformazione per poter raggiungere i livelli dimensionali prima indicati.
Se ciò è consigliabile sul piano teorico, in realtà la polverizzazione degli allevamenti e la presenza di certe condizioni ambientali e sociali, particolarmente nelle zone montane, consentono anche alla piccola latteria turnaria di svolgere una propria funzione economica, costituendo l'indispensabile sbocco alla produzione di tanti piccoli allevamenti dispersi, per i quali la raccolta del latte sarebbe altrimenti troppo onerosa.
La chiusura di piccoli e piccolissimi impianti cooperativivi per poter consentire ad altri di arrivare a dimensioni economicamente valide, deve essere attuata, quindi, considerando attentamente le condizioni che devono realizzarsi perchè la produzione possa essere convogliata con certezza verso questi ultimi; in caso contrario si rischia, come già è avvenuto, che alla chiusura dei piccoli impianti cooperativi corrisponda la nascita di piccoli impianti artigiani, rendendo vano il programma di aumentare la dimensione degli altri caseifici sociali, sui quali viene a gravare, invece, il pericolo di sottoutilizzazione.
Con tale visione vanno valutati i finanziamenti che la Regione intende concedere a sostegno della ristrutturazione della rete dei caseifici sociali, anche se si ritiene, che nell'arco di un triennio si debba puntare all'accorpamento di almeno il 20% degli impianti.
Opera nel Veneto un secondo gruppo di aziende di trasformazione strutturate in forma associata, aventi media dimensione, caratterizzate, in prevalenza, dalla polivalenza delle linee di produzione sia per formaggio che per latte alimentare fresco o a lunga conservazione.
La tecnologia della produzione, l'organizzazione amministrativa e commerciale consentono a questo tipo di aziende, il superamento di molti dei problemi che invece hanno le piccole aziende operanti nel settore.
La distanza dell'impianto rispetto all'area di raccolta del latte, come pure la prolungata refrigerazione dello stesso, possono essere infatti superate, per queste aziende, dalla diversificata utilizzazione del latte nelle diverse linee produttive mediante processi di termizzazione e di pastorizzazione.
Nella realtà regionale si rende necessario, pertanto, perseguire una politica finanziaria e di investimenti che miri a favorire la crescita nel territorio regionale di alcune di queste strutture la cui potenzialità tenga conto, innanzi tutto, di una programmazione produttiva collegata a elevati quantitativi di latte, con riferimento all’area di influenza geografica i cui singoli stabilimenti insistono, conseguendo inoltre, idonei standard produttivi.
Come linea di tendenza tali strutture andrebbero collegate tra loro a livello regionale attraverso l'esistente <<Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario>> sia per esigenze di programmazione della produzione che per una più incisiva azione commerciale, favorita dall'utilizzo di un marchio regionale di qualità .
In questa linea si pone il programma che la Regione ha avviato, con la consulenza e il controllo dell'ESAV, di ristrutturazione e fusione del Consorzio Latte della Marca Trevigiana e il Consorzio Latte di Venezia. Riportare questi due Consorzi, che da soli rappresentano ben 9.424 soci, a condizioni di efficienza economico e finanziaria costituisce una esigenza non più dilazionabile, perchè il permanere di una situazione di crisi di queste strutture pregiudica la stessa immagine della cooperazione, come strumento a difesa dei reali interessi degli agricoltori.
Nella logica di disporre a livello provinciale o interprovinciale di impianti cooperativi di dimensioni tali da costituire dei veri <<poli di difesa>>, in quanto capaci di influenzare il mercato, si pone l'obiettivo di individuare strutture aventi tali caratteristiche anche nel Bellunese, nella bassa pianura Veneta e nel Vicentino.
In questo quadro deve evidentemente rientrare anche il progetto di acquisizione da parte di un costituendo organismo cooperativo agricolo degli impianti attualmente di proprietà della Ala - Zignago. Data la loro dimensione è necessario, infatti, verificarne la compatibilità nell'ambito di un complessivo e organico programma di ristrutturazione di tutta la cooperazione del settore lattiero - caseario.
La valorizzazione dell'intera produzione casearia veneta potrà conseguire positivi risultati anche attraverso una azione intesa a favorire lo stoccaggio e la stagionatura in forma associata della produzione tipica locale in appositi centri, alcuni dei quali già esistenti (ad es. Sommacampagna e Asiago), e mediante la creazione di un marchio di qualità regionale da affiancare ai singoli marchi aziendali, per poter intervenire sul mercato con una incisiva azione promozionale, che favorisca l'individuazione da parte del consumatore del tipico prodotto veneto.
Poichè la valorizzazione e la qualificazione della produzione casearia deve cominciare dalla materia prima, sarà necessario avviare concretamente il pagamento del latte secondo qualità, mediante azioni parallele allo svolgimento dello specifico programma connesso all'impiego del Fondo Comunitario di Corresponsabilità .
Sintetizzando e precisando le aree di intervento della Regione al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni di commercializzazione e trasformazione del latte di produzione regionale si possono indicare i seguenti punti:
a) Promozione del pagamento del latte secondo qualità: prevedendo sussidi forfetizzati alle Cooperative lattiero - casearie e ai centri cooperativi di raccolta latte tenendo conto delle difficoltà ambientali, per il prelevamento, trasporto e l'analisi dei campioni presso laboratori riconosciuti e contributi alle cooperative ad ampia base sociale per la provvista di idonee attrezzature per il prelevamento dei campioni di latte e per l'utilizzazione automatizzata dei risultati delle analisi di laboratorio.
b) Valorizzazione delle produzioni locali: concentrazione e ristrutturazione degli impianti di lavorazione cooperativa; incentivazione alla stagionatura e vendita in forma associata; razionalizzazione della contabilità e della relativa organizzazione amministrativa delle strutture cooperative; preparazione e aggiornamento di tecnici ed epserti di caseificazione e di organizzazione aziendale da inserire nelle strutture associative, attraverso la Latteria Didattica <<P. Marconi>> di Thiene.
c) Valorizzazione e difesa del latte veneto: organizzazione e gestione di ampie zone attraverso strutture cooperative di adeguata dimensione (poli di difesa); nonchè, organizzazione regionale consortile delle strutture associate di trasformazione per la commercializzazione qualificata dei prodotti veneti con l'utilizzazione del <<marchio regionale di garanzia>>.
Per quanto riguarda il settore della macellazione e lavorazione delle carni la realtà regionale veneta denuncia, al pari del resto del Paese, una inadeguatezza delle gestioni cooperative e la presenza di una numerosissima serie di strutture pubbliche, in gran parte obsolete e sottoutilizzate.
Prioritario si impone, quindi, il blocco della costruzione di nuovi impianti pubblici di macellazione, operando, invece, la concentrazione e l'ammodernamento di quelli esistenti sulla base di precise aree di influenza che possano assicurare la economicità del servizio. La presenza di impianti cooperativi non ancora completamente avviati( ZOCO e CALBER) o in una situazione di crisi di difficile soluzione (ad es.: il macello di S. Donà del Piave), malgrado la diretta partecipazione dell'ESAV, richiede che prima di avviare qualsiasi altra iniziativa nel settore cooperativistico, venga dato incarico all'ESAV, quale agenzia regionale per il settore agricolo, di predisporre un organico programma di rilancio di queste strutture e di recupero anche di eventuali strutture pubbliche ora sottoutilizzate (ad es.: macello di Padova), al fine di eliminare situazioni di diseconomia che pesano gravemente su qualsiasi programma di diretta partecipazione dei produttori in questo settore.
Al fine di potenziare le funzioni di intervento pubblico di queste strutture di macellazione dovrà, in ogni caso, essere prevista la loro dotazione con impianti di surgelazione tali da consentire il rapido stoccaggio della produzione nei momenti di crisi.
Anche per quanto riguarda la produzione di carne delle specie minori, in particolari situazioni di pesantezza di mercato, dovrà essere favorito il ricorso al surgelamento e allo stoccaggio - preferibilmente a beneficio di cooperative di produttori - utilizzando gli impianti esistenti nella regione.
Nel settore delle carni suine, dopo la istituzione del marchio di origine del prosciutto berico - euganeo, l'azione per la valorizzazione di questo tipico prodotto sarà diretta, soprattutto, ad affermare l'immagine con opportune campagne promozionali ed a incentivare la stagionatura preferibilmente presso impianti a carattere associativo.

2.SUB _ PROGETTO Pesca e Acquacoltura

L'entità della PLV e la potenzialità produttiva ed occupazionale offerte da questo settore consentono di collocarlo in posizione di rilievo tra le attività del primario nella Regione Veneto.
La produzione ittica nel 1978 è stata pari a 350.000 q.li corrispondente a circa 34 miliardi di lire; trattasi però i dati ufficiali che si stima corrispondano al 70- 80% del volume reale.
La produzione ittica è diversificata in relazione al territorio: va dalla cattura in acque marittime e dolci, all'allevamento in acque salmastre e risorgive.
L'intero settore ittico si può suddividere in vari comparti:
a) pesca professionale vagantiva in acque marittime lagunari;
b) pesca professionale vagantiva in acque dolci;
c) mitilicoltura;
d) allevamento in acque salmastre;
e) allevamento in acque dolci.
La pesca lagunare offre una PLV di 5 miliardi circa di lire per un quantitativo di 27.000 q.li circa.
Il quantitativo prodotto è in netta e costante diminuzione, così dicasi per gli addetti i quali trovano oggi più conveniente dedicarsi alla mitilicoltura.
Tale tendenza all'esodo appare irreversibile in quanto problemi di inquinamento lagunare unitamente all'impoverimento della risorsa ittica naturale non consentono di trarne adeguati redditi.
La PLV derivante dalla pesca professionale in acque dolci non è quantificabile per mancanza di dati, comunque in base alle informazioni raccolte presso gli operatori, si può affermare che è di scarsa importanza.
Notevole rilievo riveste invece l'allevamento in acque salmastre, non tanto per l'attuale livello produttivo che in relazione all'estensione valliva è scarso, quanto per gli sviluppi che si prospettano.
Anche la mitilicoltura è in continuo sviluppo; unico suo freno è dato dalle limitate estensioni di specchi acquei in concessione.
La L. 192/ 1977 ha dettato norme in materia di acque e reso obbligatoria la depurazione dei molluschi lamellibranchi prima della immissione sul mercato.
Con autorizzazione del Ministro della Sanità sono stati concessi di recente i contributi per la costruzione degli impianti di depurazione.
Resta sempre il fatto che la mitilicoltura ha assunto notevole rilievo economico e sociale, sia per il numero degli addetti che per l'entità della PLV, essendo quest'ultima sull'ordine dei 10 miliardi/ anno con sensibili possibilità di aumento.
L'allevamento in acque dolci - prevalentemente troticoltura - è attualmente il più valido e tecnologicamente avanzato tra quelli ittici; esso fornisce una PLV annua di 13 miliardi ed il quantitativo commercializzato è pari a 63.500 quintali.
Naturalmente anche in questo comparto esistono problemi, ma sono legati soprattutto alla ittiopatologia: si calcola che ogni anno il 30% della produzione vada perduto infrequenti epidemie.
Nel corso degli ultimi anni sono stati realizzati allevamenti di anguille in acque dolci: tali esperienze hanno dato buoni risultati; per ora la produzione è relativamente scarsa ma c'è ragione di credere che si svilupperà in maniera notevole se verrà assicurato l'approvvigionamento del materiale di semina.

2.1. AZIONE: Potenziamento dell'impresa nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
La pesca e l'acquacoltura sono attività economiche che presentano tuttora costi decrescenti, in quanto l'immissione di tecnologie più avanzate consentono di sviluppare in modo più che proporzionale la produttività nel settore medesimo.
E' soprattutto il caso dell'acquacoltura, sia essa tradizionale, ma soprattutto per quella realizzata in acque salmastre, ove l'acquisizione di moderne tecniche di riproduzione e di allevamento permette oggi di raggiungere livelli intensivi di produzione.
Non si deve però dimenticare la pesca intesa in senso tradizionale, la quale può e deve essere incentivata migliorando l'habitat e favorendo il ripopolamento delle principali specie ittiche.
Alla luce di tali considerazioni, occorre promuovere uno sviluppo dell'impresa tale da realizzare aziende essenzialmente autosufficienti e condotte da operatori qualificati impegnati a tempo pieno nella attività produttiva.
Per far fronte ai problemi legati alle economie di scala, nonchè per un giusto potenziamento del settore produttivo sarà, pertanto, opportuno attribuire priorità alle iniziative realizzate da Cooperative o da Associazioni dei produttori.
Al fine di verificare la validità degli investimenti a livello d'impresa potrà essere adottata, anche in questo settore la logica del piano di sviluppo aziendale, piano che deve consentire non solo l'equa remunerazione del capitale e del lavoro impegnato, ma anche una prospettiva di reddito e di professionalizzazione da raggiungere.
Secondo questa priorità e in questa logica per conseguire un corretto sviluppo dell'impresa nel settore della pesca e dell'acquacoltura, vengono individuate le seguenti azioni ed interventi:
- realizzazioni di strutture per impianti di allevamento;
- promozione di Cooperative e di Associazioni dei produttori;
- dotazione di attrezzature per la piccola pesca.
Per quanto concerne le strutture e gli impianti occorre intervenire, in via prioritaria, nel settore della itticoltura in acque salmastre e della molluschicoltura. In questi due campi sussistono le maggiori prospettive di sviluppo, sia in termini di redditività degli investimenti, come in termini di occupazione diretta e indotta.
Le possibilità d'incremento produttivo e di perfezionamento industriale della vallicoltura si imperniano nella diffusione dell'allevamento intensivo e nella trasformazione del vecchio estensivo in semiintensivo.
Attualmente un ettaro di estensivo può produrre 100 Kg., ma l'andamento oscillante della produzione rende necessario operare una media prudenziale di 50 Kg. / ha., infatti, per morie eccezionali dovute ad epidemie, ad inverni troppo freddi, ad estati troppo calde, oppure furti della totalità del prodotto, si hanno delle annate in cui la produzione è irrilevante.
Per contro l'allevamento intensivo può produrre da 100 a 200 quintali per ettaro, inoltre recenti esperimenti hanno dimostrato che è possibile produrre fino a 800- 1000 q.li / ha.di anguille.
Le possibilità di produzione sono, quindi, teoricamente eccezionali, ma bisogna tener conto dei costi di trasformazione delle valli in tal senso.
Se fosse trasformata in allevamento intensivo una superficie corrispondente a solo il 5% del totale disponibile, si potrebbe ottenere una produzione (tra pesce bianco ed anguilla) pari a circa 500.000 q.li l' anno.
La regione veneta dispone di 40 aziende vallive funzionanti, che ricoprono una superficie di circa 18.000 ha. Ciascuna di queste aziende può senza dubbio trasformare in razionale allevamento intensivo il 5% della propria superficie allestendo inoltre un buon semiintensivo dell' area residua.
Aumentare la produzione di 500.000 q.li è un risultato molto apprezzabile nell'ambito economico della regione. In termini di PLV si tratta di raggiungere un apporto corrispondente di 100- 120 miliardi.
La mano d'opera che andrebbe impiegata nella gestione di un complesso produttivo di tal genere può valutarsi in circa 200 unità, quasi tutte specializzate.
A prezzi correnti si stima che la creazione di un posto di lavoro in questo settore richieda un investimento di capitale attorno a 50/ 60 milioni. Trattasi di cifre altamente concorrenziali nei confronti del settore industriale e che, comunque, risultano competitive anche nell'ambito generale dell'economia del nostro Paese; infatti, si viene a valorizzare un complesso di risorse interne, sgravando la bilancia alimentare intorno ai 600 miliardi/ anno.
L'incremento di produzione porterà, altresì, come logica conseguenza, ad un potenziamento e miglioramento dell'industria di trasformazione e di conservazione.
In tutto il settore primario, pesca inclusa, si calcola inoltre che, ad ogni posto di lavoro conquistato a livello produttivo, corrispondano altrettanti posti di lavoro nei settori secondario e terziario. Per realizzare uno sviluppo tra le varie fasi (produzione, lavorazione, distribuzione) occorre però stabilire con chiarezza le forme di gestione degli specchi acquei, definendo anche i rapporti fra economia privata e potere pubblico.
L'impresa, sia essa privata che cooperativa od associativa, deve rispondere essenzialmente ad una logica economica in quanto non è pensabile sviluppare, a livello produttivo, una attività perennemente assistita.
Per questo le cooperative, le associazioni dei produttori e le singole imprese devono effettuare investimenti correlati alla entità di produzione e alle possibilità di assorbimento del mercato.
In merito alla promozione di cooperative sorge innanzitutto l'esigenza di un salto di qualità e di funzioni.
Attualmente le cooperative del settore peschereccio operano in prevalenza a livello di servizi assistenziali; scarso è il loro contributo per il miglioramento delle produzioni enper la qualificazione commerciale.
Per raggiungere questi due ultimi obiettivi si impone, la necessità di integrare le cooperative, ma anche i singoli produttori, in un sistema di Associazioni dei produttori che, nello spirito del regolamento 1360/ 78 CEE, si prefiggano il raggiungimento degli obiettivi della qualificazione delle produzioni e della organizzazione di mercato.
La piccola pesca vagantiva richiede soprattutto un continuo aggiornamento per quanto concerne le attrezzature, gli scafi e i nuovi metodi di pesca.
Attualmente operano nel Veneto circa 5.000 pescatori di professione e si stima che il 50- 60% di essi lavori in misura prevalente nel settore della pesca.
Sulla base delle esperienze sinora acquisite, si presume che sarà necessario rinnovare nell'arco di 4- 5 anni, le attrezzature di base del settore.
Poichè la produzione ittica non può essere intesa come una risorsa naturale, ma come un derivato di una attività pilotata dell'uomo, un adeguato sviluppo delle produttività del settore non può essere affidata soltanto alla riproduzione naturale del pesce, che è per di più compromessa pericolosamente dal peggioramento continuo dell'habitat in cui il pesce vive a causa dell'inquinamento.
A questo riguardo occorre distinguere tra attività di acquacoltura in acque salmastre, la quale va attuata avvalendosi esclusivamente di materiale ittico immesso e proveniente in larga parte da centri di riproduzione artificiale, e attività di pesca vagantiva che va incentivata attraverso il miglioramento dell'habitat, ma anche favorendo l'immissione di materiale ittico che può provenire da specifiche aziende pilota all'uopo costituite ed integrate con l'ambiente.
Occorre infine tener presente che la riproduzione e l'arricchimento del patrimonio costituisce un problema anche per il settore dei molluschi e dei crostacei.
Nel Veneto esiste già una azienda( SIRAP) che si occupa da anni della riproduzione artificiale del pesce, conseguendo lusinghieri risultati per i branzini; altre specie, quali l'orata, sono in avanzata fase di sperimentazione.
La Regione interverrà, pertanto, non solo per potenziare tale comparto, ma per favorire anche la sperimentazione ed il passaggio della fase di ricerca a quella di riproduzione industriale vera e propria, evoluzione già in parte in atto nel Veneto.

2.2. AZIONE: Valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Nel settore ittico, uno dei problemi più impellenti è costituito dalla necessità di collegare la fase produttiva al momento della distribuzione.
Gli interventi che si propongono per il raggiungimento di tale obiettivo riguardano la realizzazione di adeguate strutture a terra, le quali comprendono tutte le opere destinate alla lavorazione, trasformazione e conservazione della produzione ittica.
Queste strutture presentano attuamente notevoli carenze sotto il profilo del dimensionamento e della obsolescenza degli impianti. Inoltre, occorre potenziare il settore <<del freddo>>, poichè molto pesce non viene oggi adeguatamente valorizzato, in quanto mancano magazzini ed impianti di stoccaggio.
In primo luogo è necessario realizzare strutture per la conservazione e valorizzazione del pesce azzurro, anche se tale produzione viene effettuata attraverso la pesca costiera.
Trattasi di un intervento che porta alla stabilizzazione del mercato nel suo insieme in quanto prodotti della pesca e dell'acquacoltura possono interferire tra di loro nei momenti di surplus.
Pure nel settore della molluschicoltura, si rendono necessarie strutture complementari agli interventi già promossi ai sensi della legge n. 192.
Per quanto riguarda, infine, l'acquacoltura in acque dolci e salmastre, pur manifestandosi minori esigenze di intervento, occorre prevedere la realizzazione di impianti di stoccaggio, nonchè di particolari linee di trasformazione, come ad esempio, la marinatura delle anguille e l'affumicazione delle trote.
Nel progetto delle strutture a terra non si può, tuttavia, trascurare che esistono nel Veneto alcuni impianti, i quali possono essere aggiornati e resi più funzionali.
I nuovi impianti dovranno pertanto soddisfare i residui fabbisogni senza peraltro creare doppioni di iniziative.
Per gli impianti ex novo e per quelli da ristrutturare dovrà essere attribuita priorità di intervento alle cooperative e alle Associazioni di produttori, oltre a prevedere e a ricercare gli eventuali accordi con imprese delle Partecipazioni statali operanti nel settore.

3.SUB _ PROGETTO Ortoflorofrutticoltura

Nel settore dell'ortofrutta il contributo del Veneto al raggiungimento degli obiettivi fissati dallo <<Schema di piano agricolo nazionale>> si concretizzerà soprattutto nella qualificazione delle produzioni regionali onde acquisire una migliore posizione sul mercato interno e partecipare più attivamente alle correnti di esportazione, stante la scelta di riservare preferibilmente alle aree più vocate del meridione l'ulteriore allargamento delle superfici destinate a queste colture.
Data la diversità dei problemi del settore frutticolo ed orticolo, le azioni programmatiche regionali a livello della produzione assumeranno caratteristiche diverse, mentre confluiranno in certa misura per quanto attiene la fase della trasformazione e della commercializzazione.

3.1. AZIONE: Miglioramento qualitativo della produzione frutticola.
La coltivazione delle piante arboree da frutto nel Veneto ha avuto il suo apice agli inizi degli anni 70, ma a seguito delle note difficoltà in cui si è venuto progressivamente a trovare il settore, è cominciata la estirpazione degli impianti più obsoleti, che sono stati sostituiti solo in parte con nuovi impianti.
Dal confronto dei dati pubblicati dall'ISTAT ed elaborati dall'ESAV come media di un triennio risulta, infatti, che nel periodo 1976/ 78, rispetto a quello precedente 1973/ 75, si è avuta una diminuzione sia delle superfici investite che delle produzioni di tutte le principali specie frutticole. Che si tratti di una tendenza di fondo e non congiunturale che interessa, sia pure con diversi tassi di decremento, le principali specie frutticole fino a che non si raggiungerà un complessivo assestamento varietale e dei sistemi d'impianto, è dimostrato dal fatto che anche tra il 1977 e il 1978, malgrado l'aumento della produzione lorda vendibile del settore da 158 miliardi a 192 miliardi, la superficie investita a fruttiferi ha continuato a ridursi (melo - 1,1% pero - 5,3%).
Per la verità, i livelli di prezzo conseguiti dai frutticoltori in questi ultimi anni, in particolare per le pomacee, hanno determinato una ripresa dei nuovi impianti; resta, però, il problema della ristrutturazione di quelli esistenti, ai quali deve imputarsi la riduzione della superficie che è stata rilevata.
L'azione programmatica regionale punterà, perciò, ad ottenere una rapida ristrutturazione dei vecchi impianti, superati per tecniche di coltivazione e scelte varietali, allo scopo di migliorare qualitativamente la produzione, senza aumentare la superficie complessivamente investita. Il miglioramento qualitativo dell'offerta, concretizzandosi in una più agevole vendita del prodotto sul mercato nazionale ed estero, consentirà, inoltre, una riduzione delle perdite di commercializzazione e delle consegne agli organismi di intervento.
Per raggiungere questo obiettivo in condizioni ottimali dovrà, prima di tutto, essere condotta nell'ambito regionale una ricerca per individuare le zone a maggiore vocazione frutticola sia sotto l'aspetto agronomico che organizzativo e imprenditoriale. Tale ricerca dovrà tener conto anche della frequenza di eventuali avversità atmosferiche, che possono incidere sulla redditività della frutticoltura e dei fenomeni di stanchezza del terreno che si manifestano soprattutto nelle zone peschicole.
Sulla base di tale ricerca la Regione disporrà degli elementi necessari per indirizzare la localizzazione delle produzioni frutticole secondo le specie e le varietà da diffondere, puntando sulla specializzazione produttiva. Poichè tale azione di guida e di controllo dello sviluppo della produzione frutticola dovrà essere condotta costantemente da parte degli organi tecnici regionali, verrà realizzato il catasto – frutticolo regionale secondo gli indirizzi e le modalità già previste in sede comunitaria.
In attesa degli elementi suddetti sarà necessario, tuttavia, portare avanti con decisione, nell'ambito dei vigenti regolamenti comunitari, la ristrutturazione degli impianti frutticoli per le specie più rappresentative: melo, pero e pesco.
La Regione interverrà, quindi, per incentivare la sostituzione dei vecchi impianti con frutteti in superfici equivalenti, purchè tale operazione avvenga secondo le indicazioni degli organi tecnici regionali, sentito il parere delle Associazioni di produttori operanti nelle zone interessate.
Tenuto conto della durata media del ciclo produttivo degli impianti esistenti, dell'età dei frutteti e dell'obiettivo regionale di mantenere sui livelli attuali le produzioni frutticole, si dovrà prevedere i seguenti tassi di rinnovo per le tre specie sopracitate: melo 7%; pero 5%; pesco 10%. Sulla base di questi tassi si può stimare, quindi, che gli impianti da rinnovare interessino nel periodo di operatività del Progetto circa 6.000 ettari.
Poichè i rinnovi avverranno con impianti fitti (1.500- 2.000 piante/ ha.), il calcolo delle superfici equivalenti dovrà tener conto per ciascuna specie anche del rendimento produttivo dei nuovi impianti.
Per quanto riguarda il ciliegio, l'intervento regionale favorirà sia la ristrutturazione degli impianti esistenti che l'allargamento della superficie investita, purchè in coltura specializzata e per investimenti interessanti superfici non inferiori al mezzo ettaro.
La coltura del ciliegio nel Veneto è, infatti, quasi esclusivamente promiscua (83%) ed è sparsa nelle provincie di Verona, Vicenza e Treviso, mentre la cerasicoltura specializzata ha una importanza ancora modesta ed è concentrata nella provincia di Verona e precisamente: nella Valpolicella; nella Valpantena, nelle valli di Ilasi, dell'Alpone e del Tramigna e interessa parte della pianura dell'Alto Agno.
Le prospettive della coltura si presentano interessanti soprattutto per la domanda proveniente dall'industria di trasformazione e conserviera, per cui preferenza sarà data ai nuovi impianti di ciliegio acido.
Dato l'elevato sviluppo della domanda da parte dell'industria anche per le altre specie frutticole, l'intervento regionale si estenderà pure ai nuovi impianti di pesche percocche, di pere williams e di susine per essicazione.
Poichè gli interventi regionali non si disperdano sul territorio ma, in attesa dell'individuazione delle zone maggiormente vocate, possano concentrarsi egualmente in aree, in cui già sussistono dei presupposti per lo sviluppo della frutticoltura, verrà la delimitazione in aree e sub - aree già effettuata dagli organi tecnici regionali per l'applicazione dell'art. 16 della legge 13- 9- 1978, n. 54, di cui si riporta l'allegata cartografia, e verrà data priorità agli investimenti, sia per ristrutturazioni che nuovi impianti, effettuati da imprese agricole operanti sul mercato tramite cooperative e Associazioni di produttori.
L'elevato valore per ettaro della produzione frutticola richiede, inoltre, che la Regione intervenga per promuovere un efficace sistema di protezione dalle calamità atmosferiche.
Nelle zone in cui queste (grandine) si manifestano con frequenza e che non consentono produzioni alternative o comunque di reddito paragonabile a quelle frutticole, si evidenzia l'opportunità di finanziare la protezione attiva della produzione.
Il finanziamento sarà rivolto all'adozione di reti antigrandine solo per gli impianti che corrispondono agli indirizzi tecnici approvati dalla Regione, con preferenza per i programmi organici per aree predisposti da organismi cooperativi a favore dei propri associati.
Per la difesa passiva (assicurazione contro la grandine), verranno adottati nei confronti dei consorzi di difesa per le calamità atmosferiche opportuni interventi sussidiari a quelli già previsti dallo Stato.
Saranno attuate anche azioni nel campo dell'assistenza tecnica specializzata, della lotta antiparassitaria e dell'apicoltura, che dovrà essere sostenuta con idonei incentivi per favorire la diffusione degli apiari per le necessità di impollinazione entomofila dei frutteti. A questo scopo la Regione provvederà a dare attuazione alle norme che vietano i trattamenti insetticidi e acaricidi sulle colture frutticole durante la fioritura.
Tutto il settore ortofrutticolo richiede l'ausilio della ricerca scientifica e della sperimentazione, che la Regione promuoverà utilizzando le strutture e le istituzioni già presenti e ricorrendo, eventualmente, anche ad organismi extraregionali. In quest'ottica la Regione si farà carico di intervenire presso il Ministero dell'Agricoltura, in quanto competente, perchè acceleri la realizzazione del centro per la premolteplicazione del materiale frutticolo di piena rispondenza varietale, qualitativa e fitosanitaria, sotto il controllo dell'Osservatorio regionale per le malattie delle piante di Verona.

3.2. AZIONE: Miglioramento qualitativo e potenziamento della produzione orticola.
L'orticoltura rappresenta per il Veneto uno dei settori di maggiore interesse dell'attività primaria non solo per il ruolo assunto nel momento attuale, ma anche in prospettiva, tenuto conto delle suscettività offerte dalle diverse zone.
E' interessante osservare, che nel 1978 le colture orticole hanno concorso per il 32,5%, circa 250 miliardi, alla formazione della PLV delle colture erbacee della regione, pur essendo investito soltanto il 10,2% della superficie occupata da dette colture. Ciò significa che le colture orticole permettono grazie alle loro caratteristiche biologiche (brevi cicli colturali, intensità di coltivazione, rapide successioni, ecc.), e agli alti prezzi unitari di ottenere una elevata produttività per ettaro.
Malgrado questi favorevoli risultati non si prevede nei prossimi anni un notevole allargamento delle superfici investite a ortaggi. Infatti, anche se il settore è sostenuto da una buona domanda interna, non altrettanto buono risulta essere il flusso delle esportazioni, per cui si ritiene che l'andamento delle produzioni orticole nel Veneto seguirà tassi di incremento allineati a quelli della domanda nazionale (+1,25% nell'ultimo quinquennio), tanto più che i tempi necessari per potenziare la struttura commerciale e gli effetti dell'entrata nella Comunità di Grecia, Spagna e Portogallo fanno prevedere una contrazione delle esportazioni.
L'azione regionale dovrà perciò, puntare essenzialmente sul consolidamento e sulla qualificazione della produzione orticola veneta. Tale azione assumerà necessariamente aspetti diversi a seconda il tipo di ortaggio, poichè la domanda di questi prodotti è oltremodo differenziata da ortaggio a ortaggio, e secondo le modalità di coltivazione.
A questo scopo si ritiene di poter individuare tre particolari tipi di orticoltura:
- per l'orticoltura tradizionale con particolare riguardo a Chioggia, Lusia, Rosolina, estendentesi ai comuni confinanti, in particolare verso il Piovese, e le zone lagunari) dovranno essere stabiliti incentivi per l'attuazione di programmi di attività presentati da cooperative ed associazioni che intendono rinnovare le specie e le cultivar adottando quelle con più elevate produzioni unitarie e migliori qualità commerciali. Tali incentivi dovranno concretizzarsi in contributi per programmi di fornitura ai soci di piantine o seme selezionato;
- per l'orticoltura a pieno campo (ampia zona di coltivazione) dovranno essere concessi gli stessi incentivi previsti per l'orticoltura tradizionale a cooperative orticole, ma anche frutticole, che assistono e coordinano l'attività dei produttori sia per le produzioni destinate al consumo fresco che per quelle destinate alla trasformazione industriale. Per questo tipo di orticoltura è, inoltre, indispensabile incentivare una adeguata dotazione di macchine per la semina, il trapianto e soprattutto per la raccolta.
L'area interessata a questi interventi si estende tra i comprensori di: Verona, S. Bonifacio, Villafranca, S. Giovanni Lupatoto, Isola della Scala, Legnago, Lonigo, Noventa Vicentina, Este, Montagnana, Badia Polesine - Trecenta, Rovigo.
- per l'orticoltura di prodotti di pregio in serre e tunnels (con ampia disponibilità di localizzazione territoriale, ma che interessa particolarmente alcuni comuni delle province di Verona, Rovigo, Treviso), la Regione concederà contributi per l'acquisto di attrezzature per la costruzione di serre e tunnels ad aziende diretto - coltivatrici, specie se di modeste dimensioni.
Preferenza sarà inoltre, concessa a programmi organici di installazione di queste attrezzature predisposti e coordinati da cooperative per conto dei propri associati, quando siano collegati a specifici programmi di commercializzazione del prodotto.
Pur essendo la produzione orticola, nel suo complesso, migliorata qualitativamente nel corso degli ultimi anni, esistono ancora grosse difficoltà a livello produttivo e di mercato che possano essere superate solo promuovendo lo spirito associativo degli orticoltori, tenuto conto che cooperative e Associazioni di produttori dovrebbero essere uno strumento insostituibile per guidare le scelte produttive degli associati o per valorizzare la loro produzione sui mercati.

3.3. AZIONI: Miglioramento e potenziamento della produzione floricola.
L'apporto del valore della PLV del settore nell'ambito regionale si aggira attorno allo 0,3%, giacchè va dai 10 ai 15 miliardi all'anno.
Al di là dell'apporto economico del settore, la floricoltura acquista una particolare importanza, se viene riferita al ristretto numero di aziende ad alta specializzazione che la praticano.
Circa l'80% della produzione di fiori ornamentali del Veneto è ottenuto nelle provincie di Verona Treviso e Padova per ben il 50% soltanto in quest'ultima provincia, dove nei dintorni della città e nella zona pedecollinare e collinare hanno proliferato numerose piccole imprese.
La floricoltura veneta è indirizzata soprattutto alla produzione di piante ornamentali, mentre minori prospettive sembra avere la floricoltura a pieno campo.
In relazione ai notevoli investimenti richiesti da questo tipo di attività, la Regione interverrà con contributi per consentire alle piccole imprese coltivatrici l'acquisto delle attrezzature necessarie, soprattutto nella fase di avvio dell'attività. La concessione di tali agevolazioni sarà, tuttavia, subordinata alla valutazione da parte degli organi tecnici regionali dalla presenza di adeguate condizioni economiche e tecniche per lo sviluppo delle produzioni interessate.

3.4. AZIONE: Affermazione della produzione ortofrutticola regionale sul mercato nazionale ed estero.
Il successo dell'azione di miglioramento produttivo più sopra illustrata richiede la soluzione di problemi tecnici e di localizzazione, ma soprattutto una ordinata riorganizzazione del settore commerciale.
Ostacolo principale ad una economica distribuzione della ortofrutta è, infatti, l'elevato numero di imprese al dettaglio e la numerosa serie di intermediari per cui tra i due estremi del circuito commerciale esiste un effettivo distacco, che è causa di un forte divario nei prezzi tra produzione e consumo.
Le cooperative e le Associazioni di produttori che potrebbero correggere gran parte di queste distorsioni del mercato non sono riuscite però, fino ad oggi, nè a controllare l'offerta, nè a introdursi direttamente e con continuità sul mercato nazionale ed estero. La Regione darà attuazione, perciò, a un preciso programma di interventi per coordinare e potenziare la loro attività, anche a difesa della produttività degli investimenti pubblici largamente profusi negli impianti cooperativi, tanto che nel Veneto non sembra più necessaria la costruzione di nuovi impianti, bensì l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di quelli esistenti, al fine di assicurare una loro più economica utilizzazione.
Se consideriamo che in base all'art. 9 della legge 13 settembre 1978, n. 54, risultavano presentati a giugno 1979 domande di finanziamento da parte di cooperative ortofrutticole per complessivi 3 miliardi, che provvisoriamente erano state escluse dall'intervento regionale per mancanza di fondi, e che una indagine condotta dall'ESAV e dall'APO IV Zona presso 22 cooperative ortofrutticole sui loro programmi di investimento per il periodo 1979/ 82 ha accertato che tali programmi raggiungevano i 22 miliardi (evidentemente nei programmi sono compresi anche i precedenti 3 miliardi) si comprende quale dovrà essere l'entità dell'impegno regionale in tale settore. Interessante osservare che in tali programmi gli investimenti per attrezzature e imballi, che interessano il funzionamento corrente di tali strutture, toccano ben il 40% del totale di investimenti previsto, per cui la Regione valuterà attentamente, sulla base delle necessità di gestione dimostrate dalle singole cooperative, la opportunità di dare priorità a questo tipo di investimenti.
Incentivi saranno anche assegnati alle Associazioni di produttori ortofrutticoli che fissano e facciano rispettare norme vincolanti per gli associati: di qualità , di tipicizzazione e standardizzazione della produzione e di unificazione dei tipi di condizionamento dei singoli prodotti.
Anche per gli interventi regionali a favore delle aziende aderenti saranno interessate le Associazioni di produttori allo scopo di dare loro concrete possibilità di coordinamento e controllo degli associati. In questo modo le organizzazioni, che oggi si limitano a compiere operazioni di ritiro per conto dell'AIMA, potranno essere inserite nella strategia dell'intervento regionale.
Sul mercato esse dovranno essere in grado di attivare, attraverso le cooperative aderenti, una gamma di strumenti operativi e di politiche di vendita che dovranno consentire il controllo delle eccedenze di breve periodo, la tutela delle qualità, la differenziazione della produzione e la sua tipicizzazione, la promozione delle vendite e l'informazione di mercato.
Per la standardizzazione della produzione e l' unificazione dei tipi di condizionamento dei singoli prodotti, verrà attuato un collegamento funzionale con il <<Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara>>.
Anche sui mercati ortofrutticoli alla produzione sarà necessario ottenere una riorganizzazione e una razionalizzazione dell'attività, al fine di garantire la concentrazione e il controllo dell'offerta da parte dei produttori. A questo scopo dovranno essere dotati di sufficienti strutture, per la lavorazione e la eventuale conservazione dei prodotti, per poter assorbire gli immancabili superi di produzione, che arrivano ai mercati in determinati periodi e che provocano cadute del prezzo spesso al di sotto del limite di convenienza.
Le centrali - mercato di Chioggia, Lusia e Rosolina che ora ne sono sprovviste, saranno dotate di tali impianti e inoltre verrà favorita la loro gestione da parte di cooperative di produttori, onde superare i tradizionali sistemi di vendita generalmente controllati da intermediari.
Per sfruttare le favorevoli prospettive offerte dalla domanda di prodotti ortofrutticoli trasformati e conservati sia sul mercato nazionale che estero e, allo stesso tempo, dare maggiore stabilità al mercato, dovranno essere create le condizioni per un più facile avvio di questi prodotti all'industria.
Nel 1978 sono stati avviati alla trasformazione industriale 220 mila q.li di mele (200 mila attraverso l'APO IV zona); 36 mila q.li di pere (29 mila IV zona) e circa 10 mila q.li di pesche soltanto l'APO IV zona.
Una parte molto limitata di questa frutta è stata destinata alla produzione di conserve e sciroppati, mentre la quota maggiore è stata avviata alla distillazione, anche perchè nella nostra regione non sono molto diffuse le varietà adatte all'industria, per cui la destinazione industriale diventa una alternativa alla commercializzazione allo stato fresco a seconda degli andamenti del mercato. Tuttavia, sia in un caso che nell'altro si deve rilevare che la lavorazione è avvenuta prevalentemente presso impianti ubicati fuori regione.
Nel settore della distillazione, mentre sono sufficienti le distillerie di sottoprodotti della vinificazione presenti in regione, non lo sono quelle di frutta e patate; per quanto riguarda le industrie di trasformazione si può rilevare che, malgrado la presenza anche di aziende rinomate, la maggioranza delle industrie è di piccole dimensioni e produce prevalentemente semilavorati - ciliegie solforate, mele <<solid pack>> e frutta al naturale - invece di prodotti a più alto valore aggiunto.
Per gli ortaggi, la situazione della trasformazione industriale presso impianti ubicati in regione si presenta ancora più carente di quanto rilevato per la frutta. Basti ricordare che su circa un milione di q.li di pomodoro da industria prodotto nel Veneto, si può stimare che soltanto 50 mila q.li vengano trasformati in regione, mentre la parte rimanente viene avviata quasi per la totalità verso impianti dell'Emilia.
Anche per i piselli, i fagiolini e i cetrioli da industria si può ripetere quanto detto per il pomodoro, salvo che per i cetriolini, di cui circa il 20% della produzione viene lavorato nel Veneto come sottaceti in piccoli impianti generalmente a carattere artigianale.
Poichè oggi la produzione di ortaggi da industria ha raggiunto nel Veneto livelli tali - la produzione delle tre specie sopraccitate rappresenta rispettivamente l'11,1%, il 15,8% e il 17,3% di quella nazionale, da giustificare lo sviluppo di una industria di trasformazione a carattere regionale, l'intervento della Regione dovrà esplicarsi a due livelli: razionalizzazione della orticoltura a pieno campo destinata alla trasformazione industriale e incentivazione a industrie e a organizzazioni cooperative affinchè realizzino sul territorio regionale impianti di trasformazione.
Nel primo settore di intervento è di primaria importanza che l'azione regionale promuova la specializzazione zonale delle produzioni e favorisca l'instaurazione di più sicuri rapporti tra orticoltori e industriali, possibilmente tramite le Associazioni di produttori (contratti tipo, integrazione verticale, ecc.) A questo scopo la Regione, oltre ad esercitare la funzione disciplinatoria che le è propria, svolgerà una attiva azione di mediazione, anche predisponendo un opportuno sistema di incentivi.
Per quanto riguarda la realizzazione di impianti di trasformazione sia da parte di organismi cooperativi, che verosimilmente saranno di grado superiore al primo, che da parte dell'industria, in particolare di quella a partecipazione statale, bisogna ricordare che lo <<Schema di piano agricolo nazionale>> fa una riserva a favore dello Stato, quando si tratti di iniziative a carattere nazionale, e prevede la formulazione di un programma nazionale di coordinamento per lo sviluppo degli impianti cooperativi di trasformazione e commercializzazione.
Pur concordando, che lo sviluppo dell'industria di trasformazione non può essere affrontato con un'ottica esclusivamente regionalistica e questo è certamente il caso del Veneto, dati i rapporti ormai consolidati con le industrie ubicate nelle regioni limitrofe; non si può fare a meno di rilevare che questa riserva pone un limite all'azione programmatica della Regione e rappresenta in questo momento un grave elemento di incertezza, almeno finchè non si conosceranno i programmi e le iniziative che lo Stato intende assumere.
La Regione si impegna, pertanto, a sollecitare il Governo centrale perchè formuli al più presto i suoi programmi. In attesa di questi, tuttavia, la Regione interverrà per indirizzare nuove industrie verso la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli e favorirà la realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione, in particolare per la surgelazione, presso organismi cooperativi sulla base di programmi organici, predisposti secondo quanto stabilito dal regolamento comunitario n. 355/ 77.

4.SUB _ PROGETTO Vitivinicoltura

Le opzioni di fondo dello <<Schema di piano agricolo nazionale>> per il settore possono essere così sintetizzate:
- contenimento dei livelli di produzione globale;
- promozione e valorizzazione della qualità dei vini;
- incentivazione dei consumi, sia sul mercato nazionale che estero.
La situazione di crisi della vitivinicoltura nazionale e comunitaria, che non lascia intravvedere nel breve e medio periodo molte possibilità di superamento, conferma la bontà di queste scelte, per cui anche il Veneto punterà sul piano quantitativo al mantenimento degli attuali livelli di produzione, mentre su quello qualitativo favorirà il rinnovo varietale e indirizzerà la coltura verso i terreni maggiormente vocati.

4.1. AZIONE: Miglioramento qualitativo delle produzioni vinicole.
La produzione di uva da vino è per l'economia agricola del Veneto una attività di primaria importanza sia per la produzione lorda vendibile ottenuta che il numero delle imprese ad essa interessate.
La produzione vinicola nel 1978 ha permesso, infatti, di realizzare una PLV di 245 miliardi, che costituisce quasi l' 11% di quella del settore agricolo e l'indagine sulle strutture condotta dalla ISTAT nel 1975 ha accertato che sono oltre 125.000 le aziende interessate a tale coltura.
Per quanto riguarda le tendenze di sviluppo della produzione viticola regionale si può osservare che, accanto alla contrazione della coltura promiscua secondo un trend ormai consolidato, a partire dal 1976 si sta verificando anche una riduzione della superficie a coltura principale. Tra il 1976 e il 1977 la coltivazione principale si è ridotta, infatti, di 2.817 ettari (-3%), di cui 1671 ettari di nuovi impianti, e il 1978 ha confermato questa tendenza registrando una riduzione di altri 3.548 ettari, di cui 1873 ettari costituiti da mancati nuovi impianti.
Se si considera che il 30% dei vigneti veneti ha oltre 30 anni e che molte varietà destano preoccupazione per improduttività e basso titolo zuccherino, si può comprendere che la riduzione della superficie, qualora non sia accompagnata da un intenso rinnovo degli impianti, rischia di portare la viticoltura veneta in una situazione ben lontana da quella preconizzata dallo <<Schema di piano agricolo nazionale>> secondo il quale la prosecuzione del ridimensionamento della coltura principale dovrebbe essere compensato dal miglioramento delle rese unitarie.
Si può aggiungere ancora che, secondo una ripartizione effettuata dagli organi tecnici regionali - si veda la cartografia allegata - la superficie a vigneto, sia per i vini a DOC che per i restanti vini, è così distribuita nel Veneto.

Pianura irrigua
Pianura non irrigua
Collina
- Vigneti DOC
42%
15%
43%
- Altri vigneti
68%
6%
26%

Sulla base di questi dati e tenendo conto che la produzione di vini DOC - hl. 1445.851 contro una produzione potenziale di hl. 2.717.715 - rappresenta circa il 15% della produzione complessivamente ottenuta, si può concludere dicendo che la viticoltura veneta non solo deve affrontare un massiccio rinnovo dei propri impianti, ma questo deve avvenire contemporaneamente all'allargamento delle superfici a vini DOC e allo spostamento della coltura dalle zone meno vocate a quelle più vocate del territorio regionale.
Il permanere del blocco ai nuovi impianti, stabilito dal regolamento n. 1162/ 76, riconfermato dal regolamento n. 348/ 79 e si teme ancora prorogato, costituisce un grave ostacolo alla ristrutturazione della nostra viticoltura secondo le linee che sono state indicate.
In attesa che vengano accettate le proposte della Commissione intese a delimitare zone a diversa vocazione viticola, onde consentire un programma articolato di interventi e limitazioni, la Regione interverrà per favorire lo sviluppo della viticoltura nelle zone DOC, per le quali sono autorizzati i nuovi impianti con i vitigni previsti dai disciplinari di produzione, e per realizzare un massiccio rinnovamento della viticoltura delle zone collinari, che rappresentano l'habitat ideale per la vite.
Dato che la superficie investita a vigneto in zona collinare si può stimare si aggiri sui 35 mila ettari, l'azione di rinnovamento per essere efficace dovrà interessare mediamente da 6 e 7 mila ettari l'anno. Le misure di incoraggiamento regionale per favorire tale azione terranno conto del maggior costo di impianto del vigneto in zona collinare - 30- 40% in più rispetto agli impianti di pianura - e saranno adeguate in conseguenza. Inoltre, l'intervento regionale si esplicherà, preferibilmente, per programmi coordinati a livello interaziendale interessanti superfici viticole non inferiori a 80- 100 ettari, così da favorire la globale ristrutturazione territoriale, ivi comprese le opere infrastrutturali e per l'irrigazione.
Il tipo e il livello di questi incentivi è motivato non solo dall'obiettivo di migliorare la nostra viticoltura, ma anche dall'importanza che questa coltura assume in alcune zone collinari, dove è pressochè l'unica possibile, per cui la sua prosecuzione è indispensabile per non aggravare la già avanzata degradazione socio - ambientale della collina.
Per quanto riguarda la viticoltura di pianura per la produzione di vini non DOC, vale quanto è stato osservato in precedenza circa la necessità sia di spostare la coltura verso zone maggiormente vocate, sia di avviare un rapido rinnovamento degli impianti, ben oltre il normale tasso di rinnovo del 3,3%, per ottenere il loro ringiovanimento e un ampio miglioramento varietale.
Il permanere del blocco degli impianti e dei reimpianti da parte della Comunità rischia, invece, di provocare una riduzione netta delle superfici investite, senza che sia possibile realizzare un proporzionale rinnovamento, attraverso il quale ottenere un miglioramento delle rese ed evitare un progressivo decadimento della nostra viticoltura.
Pur volendo accettare e rispettare una rigida politica di qualità e di contenimento della produzione, la Regione ritiene indispensabile che la Comunità passi da un regime di blocco degli impianti viticoli a una disciplina differenziata per zone secondo le attuali proposte della Commissione.
Sarà impegno prioritario della Regione, appena tali proposte verranno approvate, procedere alla delimitazione delle diverse zone, ricorrendo anche alla collaborazione di Istituti specializzati. Fino a che ciò non sarà possibile, la Regione si atterrà alla delimitazione delle zone collinari effettuata dai propri organi tecnici e segnata nella cartografia riportata in appendice.
Anche per quanto riguarda le tecniche colturali e di lotta antiparassitaria è necessario un aggiornamento, soprattutto per contenere i costi di produzione in relazione alla quantità e qualità del prodotto da ottenere. A questo scopo verrà impostato un preciso programma di ricerca a livello regionale da affidare a Istituti specializzati, per ottenere delle specifiche risposte a seconda dei diversi ambienti e condizioni produttive su: varietà, cloni, portainnesti, tecniche colturali, lotta antiparassitaria e meccanizzazione.
Per il miglioramento qualitativo della nostra viticoltura si presenta, poi, di estrema importanza il programma di selezione clonale già in atto.
Da ultimo, la Regione seguirà con interesse le esperienze in corso di raccolta meccanizzata dell'uva, al fine di favorire l'acquisto di queste macchine a livello associativo e contribuire agli investimenti necessari per adattare alle modalità di impiego i sistemi di impianto della vite.

4.2. AZIONE: Miglioramento delle condizioni di produzione e commercializzazione dei vini veneti.
Con l'azione precedente la Regione Veneto ritiene di essere perfettamente in linea con gli indirizzi generali stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore vitivinicolo, i quali, tra l'altro, si propongono di assicurare <<la ricostituzione e qualificazione dei vigneti nel rispetto dei regolamenti CEE n. 1162 e n. 3140 del 1976>>.
Soltanto se gli interventi sopra esposti avranno successo sarà realistico prevedere alla fine del periodo di Piano un aumento della produzione nazionale da 100 a 105 q.li d'uva, malgrado la riduzione della superficie investita, e un incremento del nostro flusso esportativo da 13 milioni a 17 milioni di ettolitri.
Ciò significa, però, che accanto al miglioramento qualitativo della nostra produzione vitivinicola, dovrà essere compiuto un notevole sforzo per incentivare i consumi e per migliorare la capacità di penetrazione commerciale delle nostre imprese, particolarmente sul mercato estero.
Da alcuni anni la vitivinicoltura, e non solo quella veneta, sta subendo, invece, una pesante crisi di mercato, sentita soprattutto dalle Cantine Sociali, le quali, a causa della rigidità dei loro costi di gestione, corrono pericoli di destabilizzazione, quando gli insoddisfacenti prezzi di liquidazione delle uve provocano una riduzione dei conferimenti da parte dei propri associati.
Le cause della crisi sono di ieri e di oggi, ma prima di tutto derivano dall'incapacità delle Cantine Sociali – che tuttavia nel Veneto trasformano il 50% delle uve - di controllare l'offerta e di valorizzare la produzione, per cui si è arrivati a livelli produttivi estremamente pericolosi rispetto all'entità della domanda, mentre la mancata qualificazione e differenziazione della produzione, aggravata da una cronica carenza di liquidità di gran parte delle cooperative, non consente loro di esercitare un sufficiente potere contrattuale.
Pertanto la prima scelta della Regione nel settore vitivinicolo sarà, la sospensione dei finanziamenti nel periodo di operatività del Progetto per la costruzione di nuove strutture di trasformazione di primo grado e di nuovi impianti di imbottigliamento. Tutti gli sforzi dovranno, invece, indirizzarsi alla ristrutturazione in consorzi di grado superiore per unificare a livelli dimensionali più economici le politiche di qualità, di vendita, di stoccaggio e di imbottigliamento.
Gli stessi finanziamenti a tasso agevolato per prestiti di conduzione e per la concessione di anticipazioni ai soci non dovranno essere il mezzo per prolungare da un anno all'altro la vita dell'impresa, ma strumento per permettere alla cooperativa di attuare una propria politica di gestione. Quando ciò non sia possibile per la limitata dimensione aziendale o per il sovradimensionamento degli impianti o per l'eccessivo livello dei costi di gestione o, anche, per la carenza di capacità imprenditoriali, la Regione cercherà di intervenire mediante i propri organi tecnici, in particolare attraverso l'ESAV, per consigliare e appoggiare una azione di ristrutturazione aziendale. Per facilitare la valutazione della situazione della Cantina da finanziare e dei settori su cui si dovrebbe intervenire per migliorare la gestione, la Regione proporrà uno schema tipo di bilancio e criteri uniformi per la liquidazione delle uve.
In relazione alla possibilità per alcune Cantine di aumentare il numero dei soci e per altre di fondersi, potranno essere finanziate le opere di ampliamento necessarie, mentre sarà favorito in ogni caso l'ammodernamento degli impianti e delle strutture di buona parte delle Cantine in attività .
Al fine di accertare l'ammontare degli investimenti che Cantine e Enopoli esistenti nel Veneto intendono realizzare nel periodo di operatività del Progetto, in relazione a programmi di ammodernamento e ristrutturazione degli impianti di lavorazione e trasformazione delle uve, la Regione ha affidato a una apposita commissione, composta da esperti degli organi tecnici regionali, dell'ESAV e dell'Istituto Sperimentale di Viticoltura e da rappresentanti delle Cantine sociali, l'incarico di effettuare una indagine a mezzo questionario.
I risultati di tale indagine hanno permesso di accertare che i programmi di investimento di Cantine sociali ed Enopoli si distinguono a seconda che si tratti di ristrutturare e razionalizzare gli impianti di lavorazione e trasformazione delle uve bianche o rosse, o si tratti di intervenire per ammodernare e potenziare la capacità di lavorazione della cantina.
Per quanto riguarda le uve bianche, i programmi di investimento mirano generalmente a migliorare le qualità dei vini con l'installazione di sistemi di mosto - refrigerazione, di chiarificazione mediante centrifughe e di controllo delle temperature di fermentazione. Prevedono anche la dotazione di celle frigorifere e termocondizionate per la maturazione biologica dei vini.
Per le uve rosse, i programmi riguardano, soprattutto, l'acquisto di fermentini o autovinificatori con estrazione automatica delle vinacce per accelerare l'estrazione del colore e la separazione delle vinacce. Inoltre, prevedono la dotazione di impianti di termovinificazione.
Il terzo tipo di programmi contiene, invece, progetti di investimento che vanno dalla manutenzione delle strutture, all'introduzione di nuove attrezzature o alla sostituzione di quelle obsolete, fino all'ampliamento e al potenziamento della capacità di lavorazione esistente.
L'ammontare degli investimenti necessari per realizzare detti progetti è stato valutato complessivamente in 17 miliardi, di cui 4 miliardi (2,8 per i vini bianchi e 1,3 per quelli rossi) riguardano progetti già approvati o in corso di approvazione; 11 miliardi e 600 milioni si riferiscono a prevedibili programmi di ammodernamento delle Cantine sia alle linee del bianco che del rosso: 1 miliardo e 600 milioni costituisce, invece, la spesa prevista per l'installazione di impianti di depurazione.
A parte la evidente opportunità, che l'intervento regionale sia concesso prioritariamente a quegli investimenti che sono richiesti dalla necessità di sostituire impianti obsoleti o di eliminare inconvenienti tecnici alla lavorazione delle uve o alla conservazione dei vini; è stata riconosciuta dalla Commissione una particolare priorità agli investimenti interessanti la lavorazione e trasformazione delle uve bianche, data l'importanza di questi vini nella produzione veneta e le relativamente migliori prospettive di mercato.
Nel campo degli impianti di depurazione, l'intervento regionale dovrà essere inserito in un programma complessivo che organicamente affronti la questione coinvolgendo gli enti locali.
Per quanto concerne l'installazione di nuovi impianti di imbottigliamento si osserva, che l'introduzione delle Cantine sociali nella distribuzione diretta, salvo alcuni casi, non ha dato i risultati sperati, anche perchè le Cantine operando singolarmente non riescono sempre a competere con l'iniziativa privata. Non pare utile, quindi, finanziare impianti di imbottigliamento a singole Cantine, ma favorire, invece, la utilizzazione, mediante accordi, tra più organismi di quelli esistenti e poco utilizzati.
Per quanto riguarda la concentrazione dell'offerta e lo svolgimento di efficaci azioni promozionali di vendita, si ritiene necessaria la costituzione di Consorzi provinciali o interprovinciali fra Cantine sociali. Tali Consorzi potrebbero agire come uffici per la raccolta di ordinazioni e la loro ripartizione tra gli aderenti, per l'offerta in forma unitaria e non concorrenziale del prodotto, per la tenuta della contabilità e per lo svolgimento dei servizi amministrativi.
I contributi a detti Consorzi dovrebbero essere stabiliti solo a consuntivo, sulla base di quantità o valori certi e documentati e controllabili riguardanti le operazioni effettivamente svolte.
La politica organizzativa al più alto livello, la promozione delle vendite all'estero e la gestione di un marchio di qualità dei vini veneti potrebbe essere svolta da un unico <<Centro per la valorizzazione dei vini veneti>>.
Bisognerà studiare più approfonditamente con l'apparto degli operatori l'opportunità che a detto organismo aderiscono o meno imprenditori privati, mentre sembra utile che il Centro sia organizzato con la partecipazione, oltre che delle Cantine sociali, anche degli enti pubblici interessati quali: la Regione, l'ESAV, le Province, i Comuni, le Camere di Commercio, ecc.
Il Centro, una volta costituito, potrà valutare anche la possibilità di creare sui mercati esteri di maggior interesse apposite strutture di servizio, rappresentate da impianti comuni di imbottigliamento per i vini da tavola e da apposite strutture di deposito e distribuzione.
Per finanziare l'attività del Centro si propone che gli aderenti contribuiscano in via obbligatoria in relazione al vino venduto e a quello esportato.
La Regione e gli enti pubblici, oltre a un contributo di avviamento, potranno assicurare un finanziamento annuo di importo pari al totale dei contributi riscossi dagli altri associati e garantire anche la continuità della contribuzione per un certo numero di anni.
Su questa linea si pone la recente iniziativa della Regione di costituire un comitato promotore dell'<<Unione consorzi vini veneti DOC>>, a cui aderiranno i Consorzi volontari di tutela, la Regione, l'ESAV, la Consulta per l'Agricoltura e le Foreste delle Venezie e le Camere di Commercio, con scopi di promozione sui mercati nazionali ed esteri, di controllo e sorveglianza per conto dei consorzi volontari e di rappresentanza.
L'<<Unione>>, al fine di affermare la produzione regionale, collaborerà anche alla valorizzazione e diffusione del marchio di origine della Regione Veneto, per la cui istituzione è stato già affidato uno studio alla Consulta per l'Agricoltura e le Foreste delle Venezie.
Si tratta di un primo passo certamente importante, ma l'azione di valorizzazione dei vini veneti deve estendersi anche a quelli da tavola, in particolare a quelli <<tipici>>,che costituiscono gran parte della produzione, e farsi promotrice di interventi più strettamente operativi, come quelli ipotizzati per il Centro per la valorizzazione dei vini veneti >>.
In merito ai vini DOC, non si può fare a meno di ricordare, che negli ultimi due anni il Veneto è stata la regione italiana maggiormente interessata all'esportazione di questi vini, tanto da rappresentare da solo circa il 50% delle esportazioni.
Merita certamente continuare in questa direzione, mantenendo però elevati standards qualitativi, per evitare la dequalificazione del prodotto veneto, come già è avvenuto in passato per l'immagine del vino italiano.
Il miglioramento della qualità e la moralizzazione della commercializzazione richiede, però, che siano accentuati e intensificati i controlli sulle produzioni e sui vini.
Dato che di tale funzione sono ora incaricati, per i vini DOC, i Consorzi volontari di tutela e, in generale, il Servizio per la repressione delle frodi, è necessario che detto potenziamento avvenga in forma organica onde evitare la duplicazione di incarichi.
A livello nazionale si dovrà promuovere la emanazione di norme atte a potenziare l'azione dei Consorzi di tutela dei vini DOC al fine di permettere loro, attraverso il riconoscimento della personalità giuridica, di promuovere azioni anche giudiziarie per la difesa della denominazione di origine, sia in Italia che all'estero. La stessa normativa dovrebbe prevedere l'obbligatorietà dell'iscrizione al Consorzio di tutti i produttori della zona di origine interessata e la possibilità, per il Consorzio, di applicare penalità ai produttori trasgredienti, onde evitare o limitare l'abuso del nome e il commercio di bollini.
Tra le azioni promozionali potrà essere di qualche utilità anche la costituzione di enoteche regionali al fine di svolgere una azione di indirizzo e di educazione del consumatore.
Queste iniziative non dovrebbero però essere limitate alle produzioni locali ma estese a tutti i migliori vini regionali.
Altri canali di commercializzazione che saranno attentamente seguiti e valutati sono gli accordi con imprese della grande distribuzione, in particolare quelle operanti nell'area delle PPSS.
Non si può concludere questa azione se non si ricorda, che anche per questo settore, come per quello ortofrutticolo, le iniziative regionali dirette a promuovere consorzi di II o III grado e a stabilire rapporti con le imprese a partecipazione statale incontrano al limite della riserva statale per gli interventi a carattere nazionale e debbono adeguarsi ai programmi nazionali di coordinamento, la cui assenza costituisce un notevole elemento di incertezza per l'attività programmatoria della Regione.

5.SUB _ PROGETTO Colture per la trasformazione industriale

Le colture destinate alla trasformazione industriale sono nel Veneto essenzialmente la barbabietola da zucchero e il tabacco e a queste due colture si riferiranno le azioni regionali di questo sub - progetto.

5.1. AZIONE: Miglioramento delle condizioni produttive e di trasformazione della barbabietola da zucchero.
Nel Veneto, dove la superficie a bietola si aggira attorno al 10% di quella nazionale, si è assistito in questi ultimi anni, in relazione all'aumentato livello dei prezzi e all'adozione di tecnologie che hanno permesso un notevole aumento delle rese, alla ripresa della bieticoltura attraverso un aumento delle superfici investite.
Dopo la punta registratasi nel 1975 di 36.369 ettari, praticamente confermata nel 1976, si è verificata una nuova contrazione della superficie investita a 25.391 ettari nel 1977 e a 26.351 nel 1978.
Secondo gli esperti la diminuzione delle superfici a barbabietola in questi ultimi due anni è da imputarsi essenzialmente alle avverse condizioni atmosferiche che ne hanno ostacolato le semine, riteniamo, però, che peso non lieve abbia avuto il protrarsi della situazione di conflittualità esistente a livello interprofessionale, a cui si sovrappone, come elemento determinante e causa di incertezza, il conflitto in atto tra Governo italiano e Comunità, inteso ad ottenere la modifica della disciplina di mercato per questo prodotto.
Fare proprio l'obiettivo dello <<Schema di piano agricolo nazionale>> di raggiungere un livello di investimenti tale da consentire un accettabile tasso di autoapprovigionamento, implica, quindi, che vengano forniti ai bieticoltori e agli industriali zuccherieri precisi punti di riferimento quali:
- l'aumento del contingente comunitario fissato per l' Italia, con la conservazione del prezzo più favorevole;
- la regionalizzazione del contingente, almeno in via di tendenza. Il parere della Regione sulla determinazione e sulle modifiche dei contingenti a livello zonale e per singolo zuccherificio dovrà essere reso vincolante;
- la certezza nella determinazione del prezzo pagato ai bieticoltori. Circa un terzo dell'attuale prezzo della bietola è il corrispondente di un aiuto comunitario, per cui è indispensabile che venga fatta chiarezza sulla durata di tale contributo e ottenere il pagamento tempestivo da parte della Cassa Conguaglio;
- i programmi degli industriali nel territorio regionale. La Regione dovrà cercare di concertare con gli industriali zuccherieri i piani di utilizzo e di rinnovo degli impianti o, almeno, svolgere una funzione mediatrice tra le organizzazioni professionali dei produttori e dei trasformatori.
Queste misure, in particolare la prima, sono indispensabili per lo sviluppo della nostra bieticoltura, se non si vuole restare nell'assurda situazione che la produzione di un quantitativo di zucchero corrispondente al nostro fabbisogno costituisce un onere e non un vantaggio.
A titolo esemplificativo e per quanto concerne la produzione della campagna 1978, secondo valutazioni del Consorzio Nazionale Bieticoltori la produzione nazionale di zucchero è stata di 14.930.000 q.li di zucchero (pari a circa al 92% del nostro fabbisogno) con un supero rispetto al contingente comunitario di complessivi 2.870.000 q.li. A causa di ciò è stato stimato che il settore bieticolo dovrà sostenere in termini di costo e di mancati aiuti CEE un onere di circa 25- 30 miliardi di lire.
Se si considera, che secondo studi dell'IRVAM il fabbisogno di zucchero a livello nazionale dovrebbe attestarsi nel 1983 sui 18 milioni di q.li, si comprende che non è più dilazionabile la modifica del contingente comunitario.
Al di là di questi aspetti, che trascendono in parte la competenza regionale, ma che impegnano la Regione a svolgere nei confronti del Governo centrale una intensa azione politica al fine di ottenere la modifica della regolamentazione comunitaria nel senso più su indicato, la Regione Veneto interverrà a favore della coltura al fine di realizzare quelle condizioni di economicità che consentano il suo sviluppo, almeno fino ai livelli già raggiunti nel 1975 e 1976 e sui quali potrebbe stabilizzarsi (35.000 ettari).
A questo scopo la Regione dovrà, prima di tutto, fare eseguire una indagine per accertare l'attuale situazione colturale, agronomica e fito - sanitaria della bietola, per poter impostare assieme agli industriali e alle associazioni dei bieticoltori un preciso programma di assistenza tecnica. E' noto, infatti, che la coltura subisce impreviste cadute di produzione a causa della stanchezza del terreno o per improvvisi attacchi parassitari di natura animale o vegetale che richiedono una diagnosi e una terapia tempestiva.
Questa indagine potrà, inoltre, permettere di accertare l'esistenza di condizioni agronomiche e fito - sanitarie tali da rendere conveniente la diffusione della bieticoltura anche nelle province limitrofe a quella di Rovigo, nella quale è concentrato circa due terzi della produzione regionale. A questo proposito si sottolinea l'opportunità che la barbabietola venga reintrodotta nella rotazione in successione al mais per svolgere la sua tradizionale funzione di coltura di rinnovo, onde contribuire ad evitare gli inconvenienti che si stanno manifestandosi in alcuni ambienti a causa della monocoltura prolungata del mais.
E' stato accertato, però, che all'inizio degli anni 70 l'aumento del prezzo del mais ha annullato nel Veneto l'effetto positivo del miglioramento del prezzo delle bietole. Poichè le due colture sono concorrenti sugli stessi terreni, è indispensabile, quindi, intervenire per ridurre i costi di produzione e di raccolta delle bietole fino ad ottenere un equilibrio produttivo fra le due colture.
Le esperienze finora compiute da parte delle cooperative di meccanizzazione per l'esecuzione di operazioni colturali e di raccolta si sono dimostrate positive. La Regione, perciò, interverrà per diffonderle e per sostenere quelle in attività .
Accanto agli incentivi per le cooperative, da concedersi a condizioni preferenziali, provvidenze dovranno essere previste per la meccanizzazione a livello aziendale e a mezzo delle imprese per conto terzi.
Nel Veneto operano 9 zuccherifici con una capacità di lavorazione in 50 giorni di 18.500.000 q.li di barbabietole.
In relazione alle prospettive di sviluppo della coltura e per tutelare i livelli occupazionali è indispensabile che tale capacità di lavorazione venga mantenuta anche eseguendo i necessari investimenti per l'aggiornamento tecnico degli impianti. Proprio a tutela dei livelli occupazionali è auspicabile, poi, che negli zuccherifici veneti la prima lavorazione della barbabietola venga integrata con il completamento e la diversificazione delle produzioni e con lavorazioni collaterali, come quella dei sottoprodotti per la produzionedi alimenti zootecnici.
Per poter raggiungere l'obiettivo che è stato enunciato per questa azione, è necessaria anche una maggiore responsabilizzazione dei bieticoltori al mantenimento degli attuali livelli di investimento, mantenimento che dipende in larga misura dall'azione della cooperazione non solo nella fase della meccanizzazione della coltura, ma che potrebbe estendersi a quella della trasformazione industriale.

5.2. AZIONE: Miglioramento delle condizioni produttive e di trasformazione del tabacco
Il fatto che negli ultimi 15 anni il Veneto, dalla seconda posizione sia passato alla quinta tra le regioni italiane maggiori produttrici di tabacco, non deve far ritenere che la tabacchicoltura si sia collocata in una posizione di scarso rilievo, essendo il valore complessivo della PLV, riferito al 1978, stimato attorno ai 10 miliardi.
Nel citato periodo si è verificata una contrazione della produzione, alla quale ha corrisposto una decisa qualificazione del prodotto ottenuto. Il settore, dopo aver registrato un momento di inerzia, si è posto, quindi, sulla linea evolutiva che viene proposta anche dallo <<Schema di piano agricolo nazionale>>.
Per accelerare il conseguimento di migliori livelli produttivi da parte della tabacchicoltura nel territorio regionale, sia nelle aree tradizionali - veronese - che in quelle che dispongono di caratteristiche pedoclimatiche favorevoli, in particolare per le varietà aromatiche, - Piavese, Cavarzere e zone litoranee con terreni sciolti - la Regione riserverà opportuni interventi nei diversi comparti del ciclo della tabacchicoltura.
Gli interventi regionali per favorire l'attuazione di prove di acclimatazione nei confronti delle nuove varietà di possibile introduzione nel Veneto, saranno proseguiti e resi più incentivanti.
Poichè uno dei problemi della coltura è rappresentato dalla difficoltà di reperire mano d'opera, diventa sempre più indispensabile la meccanizzazione, soprattutto nei semenzai per produrre piantine a basso costo ed atte ad essere trapiantate meccanicamente, ottenendo in tal modo il massimo attecchimento e una buona uniformità .
La raccolta del tabacco rimane, però, l'operazione più onerosa sia dal punto di vista <<lavoro>>, sia in senso assoluto rispetto a tutte le altre spese inerenti la coltivazione. Auspicabile è, perciò, l'introduzione di macchine semiautomatiche, a trampoli o a carrelli, per la raccolta.
Gli interventi regionali a favore della meccanizzazione si estenderanno anche alla lotta fito - sanitaria e alla irrigazione aziendale, soprattutto quando si tratti di programmi organici formulati a livello interaziendale. In quest'ottica tutti gli interventi regionali a favore della tabacchicoltura restano riservati prioritariamente alle forme associative, soprattutto, quando si tratti di programmi di investimento diretti a migliorare le tecniche di produzione e lavorazione del tabacco.
Si deve rilevare, però, la carenza di personale tecnico specializzato da mettere a disposizione delle strutture cooperative.
Nel Veneto si sono già diffuse macchine che provvedono a preparare sul campo i telai per gli essiccatoi e il loro caricamento su un apposito carro per il trasporto.
Anche nel campo della prima trasformazione si registra un sensibile sviluppo. Infatti, a seguito della regolamentazione comunitaria, si è verificato un processo di concentrazione del sistema della prima lavorazione, reso necessario dalla maggiore concorrenzialità europea ed anche dalle profonde innovazioni apportate ai metodi di allestimento del tabacco in colli.
Appare quanto mai urgente la riconversione degli essicatoi con creazione di nuovi centri di essiccazione a massa per il Bright. Tali nuove strutture sono costituite da celle con capacità di essicazione di un ettaro di prodotto, programmati in numero tale da soddisfare le esigenze di più aziende unite in cooperativa.
Attualmente nel Veneto esiste un solo centro di battitura e di scostolamento per il Bright che può ritenersi sufficiente.
In futuro sarà indispensabile, però, l'automazione degli impianti esistenti e l'utilizzo di energia alternativa.
E' pure urgente la necessità di un centro di commercializzazione unico per tutta la regione, per poter uniformare la produzione, la lavorazione e i prezzi.
La crescente facilità di collocamento della produzione locale sui mercati esteri, rende ipotizzabile non solo il mantenimento dei livelli attuali di coltivazione, ma anche lo sviluppo in quelle aree a sud dell'Adige, i cui terreni alluvionali sono più adatti alla coltura del tabacco.

6.SUB _ PROGETTO: Terrritori di collina e di montagna

Secondo l'obiettivo indicato dallo <<Schema di piano agricolo nazionale>> le azioni regionali per questo settore mineranno a provocare una organica rianimazione rurale del territorio, al fine di avviare consistenti meccanismi di sviluppo, che troveranno fondamento nella integrazione economica intersettoriale e nel recupero e il potenziamento delle risorse tipiche di queste aree.
Al fine della loro delimitazione viene accettata quella proposta dallo <<Schema>>, il quale individua i territori già delimitati dalla legge 1.102 e pertanto compresi fra le aree d'intervento delle Comunità montane, coll'aggiunta di quelli individuati a norma del regolamento CEE 268/ 75, escluse però le aree svantaggiate di pianura.
Occorre altresì considerare i terreni di collina che non sono compresi nelle predette delimitazioni e precisamente quelli già individuati a norma della legge 454/ 61, relativamente alla collina particolarmente depressa, e quelli delimitati ai fini della legislazione sulle aree depresse del centro - nord.
La forestazione, risorsa tipica dei territori montani, non troverà accoglimento nel presente <<Progetto>>, poichè sarà dato spazio adeguato agli interventi che richiede nello specifico <<Progetto montagna>>.

6.1. AZIONE: Recupero e valorizzazione rurale dei territori di collina e montagna.
L'obiettivo fondamentale degli interventi da attuare, nel settore in esame, consiste nel perseguire il raggiungimento di condizioni di vita atte al mantenimento delle popolazioni nelle aree di residenza e di porre le basi per un nuovo inserimento nel campo produttivo, e in particolare nel settore primario e terziario, delle forze lavorative che attualmente alimentano i fenomeni di emigrazione e pendolarismo giornaliero o periodico.
E' indubbio che il settore primario costituisce la fondamentale struttura territoriale delle aree di collina e montagna, per le sue classiche espressioni colturali, prato, pascolo e bosco, e per le sue espressioni sociali intrinseche di una società, che, sia pur ridotta numericamente, conserva ancora le peculiari caratteristiche legate alle attività agro - silvo - pastorali.
Le attività primarie possono svolgere una duplice azione di non trascurabile elemento di produzione e di occupazione e di fattore di equilibrio ecologico e ambientale.
In questa direzione occorrerà muoversi individuando come scelta prioritaria la garanzia della piena disponibilità delle aree all'agricoltura, selvicoltura e zootecnia.
Pertanto gli interventi mireranno alla:
- realizzazione di strade di penetrazione agraria, interpoderali e silvo - pastorali, anche al fine di favorire l'avvicinamento di centri e borgate rurali, il trasporto dei prodotti, l'incremento del flusso turistico, la rianimazione culturale e socio - economica delle popolazioni;
- realizzazione di elettrodotti e linee telefoniche, dotando i piccoli centri e le singole aziende del necessario fabbisogno di energia per ridurne l'isolamento;
- realizzazione di acquedotti, opere di captazione, presa e distribuzione delle acque; necessarie al soddisfacimento del fabbisogno idrico e per gli usi domestici, agricolo - zootecnico e di lavorazione dei prodotti;
- realizzazione e restaurazione di strutture da adibire allo sviluppo dell'agriturismo per consentire la ripresa ed il potenziamento delle attività artigianali nonchè commerciali, quali la creazione di centri di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti lattiero - caseari e dei prodotti secondari del bosco.
Se, da un lato, gli obiettivi sopracitati possono essere raggiunti in tempi brevi e come tali devono essere di immediata attuazione, non si può, dall'altro, dimenticare che ad essi occorre affiancare iniziative di più largo respiro e più lunga durata che permettano una soluzione globale delle carenze evidenziate nell'analisi della situazione del settore.
Ci si riferisce ai piani di accorpamento fondiario e agrario, a interventi di recupero produttivo delle terre abbandonate, a progetti di forestazione, alla promozione di iniziative cooperativistiche ed associazioniste anche a carattere familiare, a interventi di sviluppo delle produzioni agricole, zootecniche e forestali, a programmi di insediamento di piccole e medie industrie non inquinanti, e legate alle risorse, alle attività e tradizioni locali.
Tutte iniziative che tendono al collegamento economico delle attività primarie con altri settori economici, a livello di nuclei decentrati, sia in termini di integrazione di rischi e di redditi, che di investimenti di capitale.
Restano in questo ambito la gestione e manutenzione di sistemazioni idraulico - agrarie, idraulico - pascolive, idraulico - forestali, il rifornimento e la commercializzazione di prodotti alimentari, zootecnici e lattiero - caseari.

6.2. AZIONE: Recupero e valorizzazione delle malghe e dei pascoli montani.
Il concetto di malga inteso come <<unità fondiaria silvo - pastorale di superficie superiore a 10 ha. dotata di adeguate infrastrutture, costituita da pascolo, prato - pascolo e talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame e locali per la lavorazione del latte e conservazione del prodotto finito>> è premessa essenziale per una organica programmazione degli interventi rivolti a quelle unità fondiarie, che sono in possesso dei suddetti requisiti di superficie, di suddivisione, di attitudine e di struttura.
Da una indagine sulla consistenza e le caratteristiche delle malghe del Veneto, si è rilevata l'esistenza di più di 600 unità pascolive con superficie superiore ai 10 ha. e di circa 200 unità con superficie inferiore. Il tutto costituisce una superficie utile, cioè produttiva, che supera i 60.000 ettari, di cui, oltre la metà a pascolo vero e proprio, il resto è a pascolo povero, pascolo arborato e bosco quasi sempre ceduo.
Pertanto la superficie produttiva media è risultata di circa 100 ha. valore di certo non trascurabile, anche se esiste a seconda del territorio della Comunità Montana, considerata una notevole variabilità .
L'indice medio di degradazione di questi pascoli è, però, elevatissimo, lo 0,41/ ha con punte di quasi 0,50 nel bellunese e nel vicentino.
Nel territorio delle Comunità Montane dell'Alpago, del Basso Cadore, del Comelico e dell'Alto Astico, la degradazione del cotico ha registrato indici superiori persino allo 0,80/ ha. Si aggiunga, per completare il quadro, la forte percentuale di abbandono delle malghe da parte di coloro che, da generazioni, ne avevano tratto fonte di sostentamento.
I motivi che hanno determinato questa situazione sono ormai noti:
- l' emigrazione verso centri industrializzati;
- la stessa industrializzazione dei centri montani;
- il disagio, sempre meno sopportabile dai giovani, di una vita dura in ambienti climaticamente ostili, dotati di strutture abitative generalmente in pessime condizioni, si pensi, poi, alla carenza di comode vie di comunicazione fra l'alpe e il fondovalle, all'assenza di sicuri ricoveri per il bestiame, alla mancanza di acqua e di energia; insomma, tutto un insieme di cose che hanno contribuito ad accentuare lo stato di isolamento fisico ed ambientale in cui versa il personale addetto alla conduzione di una malga;
- il reddito, senza dubbio basso e certamente inferiore a quello di altre attività meno impegnative per numero di ore lavorative e per i disagi da sopportare;
- infine, il nuovo modello di vita che è andato via via affermandosi, tipico delle moderne società industrializzate, che è la maggiore causa degli squilibri esistenti nei diversi settori della produzione.
La situazione generale dell'Alpe veneta presenta, quindi, una variabilità abbastanza ampia con un comune denominatore che è dato dal forte grado di dissesto sia del cotico erboso che delle infrastrutture.
In conclusione, oltre 10.000 ha. di superficie potenzialmente produttiva, risultano abbandonati (e questa entità è destinata a crescere) e più del 40% dei pascoli montani del Veneto sono fortemente degradati, con ovvie conseguenze negative sull'assetto idrogeologico del territorio.
Occorre dunque riedificare, su nuove basi, questo tipo di economia agendo sull'incremento della produttività, sull'ampliamento della rete viabile, ove essa sia insufficiente, e sul miglioramento delle condizioni di vita degli interessati, anche attraverso forme di integrazione con le attività turistiche che ne riducono l'isolamento.
Sulla base dei dati raccolti, anche attraverso la suddetta indagine, si è pervenuti all'individuazione a larghe linee degli indirizzi produttivi attuali e futuri di 620 malghe aventi una superficie superiore ai 10 ettari.
Interventi di carattere costruttivo
A) Si dovranno realizzare strutture abitative e da lavoro e ricovero, di numero, ampiezza e tipo adeguato all'estensione, alle possibilità produttive, alla qualità del bestiame delle malghe.
B) Occorrerà dotare le malghe del fabbisogno idrico necessario per l'abbeveraggio degli animali, usi domestici del personale, la pulizia degli utensili delle attrezzature e locali del caseificio, il raffredamento del latte e la lavorazione del burro.
C) Dovrà essere assicurato un facile collegamento con i centri abitati attraverso un'adeguata viabilità. Occorrerà estendere lo sviluppo delle infrastrutture a beneficio della massima superficie ed a vantaggio del maggiore quantitativo di bestiame e maggiore numero di persone che possano usufruirne.
D) Sarà inoltre necessario provvedere allo sviluppo della elettrificazione nell'area in esame allo scopo di fornire ciascuna malga del fabbisogno energetico indispensabile per la lavorazione dei prodotti e per gli altri usi. Alternativamente ciascuna malga dovrà essere resa autonoma dal punto di vista energetico mediante installazione di gruppi elettrogeni ed il ricorso a fonti energetiche alternative.
Interventi di carattere colturale permanente
Alla base del miglioramento produttivo delle malghe, sta il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione foraggera; ciò potrà essere raggiunto sia aumentando la superficie produttiva dei pascoli, sia incrementando la produzione della superficie esistente.
A) L'aumento della superficie produttiva dei pascoli si conseguirà con interventi di emendamento del terreno dalla acidità, di prosciugamento degli acquitrini, di realizzazione di fossi di drenaggio, di decespugliamento e spietramento.
B) L'incremento della produzione della superficie esistente si conseguirà mediante il recupero della fertilità dei suoli, attraverso concimazioni, irrigazioni, lavorazioni più o meno intense della cotica, impianti artificiali di idonee specie foraggere.
Interventi di carattere zootecnico
- E' necessario regolare, nel migliore dei modi, l'uso e la pratica del miglioramento dei pascoli stimolando le diverse forme di proprietà, soprattutto quella degli Enti, ad effettuare i necessari miglioramenti fondiari.
- Si dovranno incentivare una serie di azioni, a livello di singola azienda, volte al potenziamento degli allevamenti e sostanzialmente intese a compensare i maggiori costi di produzione, dovuti all'ambiente e alle caratteristiche generali di questa attività economica che si svolge, per molta parte dell'anno, in condizioni ambientali difficili.
- Dovranno adottarsi opportune metodologie di pascolamento che riducano sensibilmente l'eccessivo sfruttamento del pascolo e lo spreco delle risorse foraggere.
- Per quelle malghe che presentino caratteristiche non idonee all'allevamento bovino si dovrà provvedere all'introduzione di idonee specie ovine; ciò rappresenta una soluzione economica notevole per le aziende caratterizzate da pascoli più sfruttati, infestati da vegetazione arbustiva, privi di risorse idriche sufficienti e dislocati su ripidi pendii.
Interventi di carattere sperimentale
Si provvederà ad individuare nel territorio regionale, nelle provincie di Belluno, Vicenza, Treviso e Verona, delle aziende silvo - pastorali che siano indicative delle diverse situazioni ambientali e sociali che abbiano, nel contempo, caratteristiche, attuali o potenziali, tali da poter svolgere la funzione di <<malga modello>> su cui avviare attività di sperimentazione e di ricerca, in collaborazione con Istituti universitari e scientifici e le Associazioni provinciali degli allevatori, che servano come base per estendere le esperienze tecnico - conoscitive a tutte le unità pascolive regionali.
Interventi di supporto
- La riorganizzazione fondiaria delle malghe sarà attuata attraverso l'accorpamento fondiario ed agrario di unità pascolive contigue con estensioni limitate e che siano in possesso, solo in parte, dei requisiti della malga come in precedenza illustrato. In proposito la Regione intende dotarsi di strumenti normativi ed operativi, che consentano il conferimento delle terre e l'organizzazione dei fattori di produzione in unità aziendali che possano avvantaggiarsi delle opportune economie di scala.
- Si potranno realizzare forme di valorizzazione della produzione delle unità silvo - pastorali, promuovendo la cooperazione e l'associazionismo, nonchè la formazione di società di imprese familiari con lo scopo di perseguire una integrazione orizzontale e verticale, dall'acquisto dei mezzi di produzione alla vendita diretta dei prodotti al consumatore, e raggiungere livelli più elevati di organizzazione, di efficienza e competitività .
- Si dovrà favorire l'agriturismo per armonizzare le attività agro - silvo - pastorali con quelle artigianali, ricreative e del tempo libero. Particolare importanza assumerà l'adattamento di parte dei fabbricati della malga da adibire all'accoglimento dei turisti. Tali iniziative produrranno come effetto, anche il decongestionamento di quel tipo di turismo che si è sviluppato su basi territoriali ristrette, interessando limitate aree montane senza le dovute cautele per il patrimonio ecologico ed ambientale.
- In relazione all'attività turistica si dovrà valorizzare la tipicizzazione dei prodotti potenziando centri di vendita locali più favoriti dal flusso turistico.

7.SUB _ PROGETTO: Irrigazione

Nello <<Schema di piano agricolo nazionale>> un ruolo di primaria importanza viene assegnato all'irrigazione, esprimendosi nei seguenti indirizzi di carattere generale:
- espansione della superficie irrigua;
- mantenimento o ripristino delle condizioni di prima efficienza degli impianti nelle aree già attrezzate;
- completamento di complessi irrigui in parte realizzati;
- riordino delle utenze, finalizzato allo sviluppo della rete irrigua e alla economicità degli impianti e servizi;
- realizzazione di nuovi complessi irrigui nelle aree in cui l'irrigazione si prospetti come fattore trainante di sviluppo nell'ambito delle priorità produttive adottate, con particolare riguardo ai territori collinari;
- rapida adozione della pratica irrigua a livello aziendale mediante l'apprestamento di idonei impianti.
In armonia con questi obiettivi la Regione Veneto intende formulare una propria programmazione del settore, concordando con lo Stato le eventuali opere riconosciute di interesse nazionale, nonchè gli studi e ricerche di rilievo sia nazionale che regionale.

7.1. AZIONE: Miglioramento della disponibilità e delle condizioni di utilizzo delle acque ad uso irriguo
Secondo una recente indagine, l'attuale situazione irrigua nel Veneto si può molto schematicamente riassumere come segue: su poco più di 990 mila ettari di SAU risultano irrigati circa 366 mila ettari (37,0%), di cui 171.473 a scorrimento od infiltrazione laterale, altri 27.004 a pioggia, ed infine 167.984 sono irrigati con interventi di soccorso.
Se invece rapportiamo la superficie irrigata complessivamente alla SAU della pianura e della collina( Ha. 852.199), escludendo quindi, quella della montagna, dove in pratica non esiste irrigazione, la proporzione diventa del 43%.
Per quanto riguarda la dotazione irrigua sul campo, questa attualmente è in media di 0,82 l. / sec. / Ha. con punte esterne di 0,46 l. / sec. / Ha. in provincia di Rovigo e di 0,94 l. / sec. / Ha. in provincia di Verona.
Il che significa che complessivamente in tutta la regione per ogni minuto secondo di irrigazione vengono consumati sul campo circa 299 mc. di acqua, che dovrebbero corrispondere a oltre 350 mc. impegnati aventi origine diversa: di derivazione da acqua superficiali oppure di estrazione da falde sotterranee.
Da una recente indagine realizzata dall'ESAV risulta che oltre 100 mc. / sec. di acqua provengono da 5.662 pozzi irrigui e la SAU complessivamente irrigata con acqua da falda ammonta a quasi 36 mila ettari, pari al 9,8% di tutta la SAU irrigata nella regione.
La presenza dei pozzi è particolarmente consistente nelle provincie di Verona, Treviso e Vicenza nelle quali è concentrato oltre il 90% della loro portata, con una disponibilità idrica alla fonte, che nelle provincie di Padova, Venezia, Verona, Vicenza si mantiene attorno a valori tra 1,6 e 2,0 l. / sec. / Ha., ma che nella provincia di Treviso raggiunge11 l. / sec. / Ha.
Questi dati, particolarmente l'ultimo, potrebbero far pensare a volumi d'acqua disponibili per l'irrigazione nella stagione secca assai più grandi di quello che in effetti sono. In realtà, i periodi di utilizzazione nell'arco della giornata e della stagione irrigua sono limitati per il verificarsi spesso del prosciugamento della falda; inoltre, l'acqua proveniente dai pozzi viene generalmente utilizzata per effettuare interventi irrigui di soccorso.
Per quanto riguarda le attuali disponibilità idriche di origine superficiale - derivazioni da fiumi e canali - un'altra indagine recentemente realizzata dall'ESAV presso gli uffici dei Geni Civili ha permesso di accertare che risulterebbero derivati per l'irrigazione complessiva circa 400 mc. / sec. di acqua.
Tale dato, risultando da un semplice censimento amministrativo delle utenze, deve essere, però, considerato con una certa prudenza. Infatti, molte delle concessioni sono di vecchia data e non sfruttate, altre più recenti non sono utilizzabili per mancanza di acqua e sono utilizzabili solo in parte; esistono persino autorizzazioni al prelievo di antichissima data, che non sono mai state regolarizzate presso il Genio Civile competente, per cui non sono quantificabili.
In base a quanto detto, appare indubbio che il programma di irrigazione a livello regionale non può che partire dalla ricognizione e dal riordino di tutte le utenze per poter disporre di nuova acqua sia sulle aree di vecchia irrigazione, dove le fonti di approvvigionamento sono spesso divenute insufficienti o inadatte, sia per poter allargare l'area irrigua nei territori limitrofi.
E' stato stimato, che per poter irrigare i circa 500 mila ettari ancora non irrigati nel Veneto occorrerebbero oltre 250 mc. / sec. di acqua. Di questi: 50 mc. / sec. si ritiene possono essere recuperati dal riordino delle vecchie irrigazioni pedemontane, 40/ 50 mc. / sec. possono provenire dal riordino delle utenze, mentre l'ulteriore dotazione di 150 mc. / sec. dovrà essere derivata da fiumi e risorgive.
Questa maggiore disponibilità di nuova acqua per completare il programma irriguo del Veneto potrà essere ottenuta in via indicativa:
- dalla regolazione della foce dell'Adige e suo bacino;
- dal Livenza, dal Sile e da altri corsi d'acqua minori del Veneto orientale;
- dalla regolazione del sistema Bacchiglione e Brenta (basso corso);
- dall' invaso dell' Onte nel Vicentino;
- dalle risorgive della destra Tagliamento (per la zona di Portogruaro).
Anche i serbatoi per la laminazione delle piene, previsti nei bacini del Brenta, del Piave e del Livenza, potranno offrire aliquote dell'accumulo d'acqua per uso irriguo.
Se la quasi totalità del fabbisogno d'acqua sembra recuperabile, è stato stimato, tuttavia, che l'estensione della irrigazione a tutto il territorio regionale e il riordino dell'area di vecchia irrigazione, richiederebbe un investimento a prezzi 1978 di oltre 1.000 miliardi.
L'entità dell'investimento, anche se stimata, è tale per cui l'attuazione del programma irriguo non può che avvenire per interventi organici e secondo delle rigide priorità, altrimenti rischia di diventare dispersiva e frammentaria.
Si ritiene, perciò , che gli indirizzi prioritari da rispettare siano i seguenti:
- Zone di vecchia irrigazione
a) manutenzione: Le iniziative di manutenzione dovranno garantire il pieno mantenimento dell'efficienza funzionale degli schemi irrigui esistenti. Dovrà quindi darsi particolare attenzione a questo aspetto, considerando tutte le esigenze connesse, per far fronte agli ordinari fenomeni che ostacolano la funzionalità degli impianti.
b) ripristini: Si darà luogo a vere e proprie azioni ricostruttive di opere che siano state distrutte o seriamente danneggiate da eventi straordinari. Ove nell'ambito di interventi di ripristino si riscontri la opportunità di effettuare adeguamenti e ammodernamenti per dar luogo all'efficienza degli impianti, essi potranno essere presi in considerazione ai fini del finanziamento dei relativi progetti.
c) adeguamenti: Le relative iniziative dovranno essere dirette a far fronte ad intervenute condizioni modificative della efficienza, abbassamento del pelo libero delle opere di presa, subsidenza, approfondimento delle falde e salsificazione delle acque.
d) ammodernamenti: I relativi interventi saranno considerati solo in via di priorità subordinata nell'ambito delle disponibilità finanziarie e, ove siano già disponibili progetti di sicura utilità, secondo le indicazioni pluriennali.
- Zone di estendimento e di nuova irrigazione
a) ultimazioni: Avranno priorità gli interventi in grado di assicurare l'immediata funzionalità agli schemi irrigui, realizzando i necessari raccordi che permettano l'effettiva disponibilità della risorsa idrica per l'impiego sul campo. La funzionalità potrà interessare singoli distretti dell'intero comprensorio servito da uno stesso impianto. Agli interventi strutturali di carattere pubblico dovrà essere collegata, laddove se ne verificano le condizioni, l'azione per completare la rete di distribuzione dell'acqua irrigua nei suoi dettagli aziendali attraverso le necessarie trasformazioni fondiarie.
b) completamenti: In via subordinata potranno essere finanziati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, i progetti necessari al completamento di singole opere indispensabili, nell'ambito dell'avanzamento di schemi già in corso di realizzazione, dando preferenza a quei progetti capaci di più immediata finalizzazione ai fini dell'estendimento della superficie irrigua.
- Avvio della gestione irrigua
Per facilitare l'utilizzazione dell'acqua, si potrà prevedere la corresponsione di contributi nelle spese di esercizio degli impianti pubblici, entro determinati limiti.
- Distribuzione dell'acqua irrigua a livello aziendale
Per rendere effettivo l'impiego dell'acqua irrigua sul campo si provvederà al finanziamento delle relative opere aziendali ed interaziendali.
Allo scopo di facilitare la realizzazione di tali opere complementari, potranno essere adottati i principi di cui alla legge n. 910/ 1966, che prevedono il trasferimento all'Ente pubblico del compito di realizzare la costruzione di opere di competenza privata, sollevando i proprietari da immediati problemi finanziari ed organizzativi e consentendo loro il rimborso graduale della spesa anticipata, al netto dei contributi a fondo perduto. Anche in tal caso al finanziamento delle anticipazioni potrà provvedersi utilizzando gli stanziamenti relativi ai settori di produzione che si avvantaggeranno della iniziativa irrigua.
Limitatamente alle zone in cui esistano le condizioni per l'immediato utilizzo dell'acqua irrigua a livello aziendale, potranno essere previste anche le misure finalizzate di assistenza tecnica.
- Zone interne, collinari e montane
Bisognerà individuare le situazioni nelle quali sia possibile intervenire con azioni di pronto effetto, intese a valorizzare le risorse naturali esistenti.
Si darà pertanto priorità ai progetti intesi a procurare il beneficio irriguo con attingimento a fonti di acqua già disponibili.
Poichè esiste un consistente portafoglio di progetti già completato e in fase di studio nel campo dell'irrigazione presso i Consorzi di Bonifica della Regione si è ritenuto necessario effettuare, con la collaborazione dell'ESAV, una indagine, al fine di accertarne la prevedibile entità fino all'82, lo stato di avanzamento e il tipo, onde individuarne il grado di priorità secondo gli indirizzi sopra espressi.
L'indagine non ha riguardato le sole opere di irrigazione, ma anche quelle di bonifica e promiscue attinenti all'irrigazione. Tutti i Consorzi hanno sottolineato, infatti, l'urgenza e l'importanza di queste ultime opere per la funzionalità e l'efficienza della stessa pratica irrigua.
Sia le prime che le seconde sono state classificate con il seguente ordine di priorità :
a) ultimazioni, completamenti;
b) ripristini, adeguamenti, ammodernamenti;
c) nuove opere;
d) studi.
I punti b) e c) di intervento possono anche essere invertiti considerando in certi casi prioritario estendere la pratica irrigua in zone dove questa manca totalmente rispetto a zone servite, sia pure in modo insoddisfacente.
I progetti sono stati, inoltre, classificati a seconda che riguardano territori già irrigati o di nuova irrigazione.
E' risultato così che l'investimento necessario per eseguire le opere previste da qui all'82 ammonterebbe a circa 200 miliardi. Con detta spesa si andrebbe a migliorare l'irrigazione per oltre 162.000 ettari e verrebbe estesa ad altri 145.000 ettari( Tabb 1 e 2).
L'evidente impossibilità di realizzare tutti i progetti previsti dai Consorzi richiede che siano rispettate le priorità prima indicate, all'interno di quelle definite dalle scelte colturali su cui poggia l'attuazione del <<Progetto agricolo alimentare>>.
1) foraggicoltura;
2) orticoltura;
3) frutticoltura (anche viticoltura);
4) cerealicoltura e bieticoltura.
SUPERFICIE IRRIGATA O DA IRRIGARE INTERESSATA AGLI INVESTIMENTI PROGETTATI DAI CONSORZI DI BONIFICADEL VENETO (1979- 1982).

Bonifica e Promiscui
Irrigazione
Totale
Provin
ce
Ultimazioni
Ripristini
Nuove opere
Ultimazioni
Ripristini
Nuove
opere


Irrig
ha
da irrig
ha
Irrig
ha
da irrig
ha
Irrig
ha
da irrig
ha
Irrig
ha
da irrig
ha
Irrig
ha
da irrig
ha
Irrig
ha
da irrig
ha
Irrig
ha
da irrig
ha
VR
350
----
11.000
----
----
----
26.500
2.000
30.000
500
----
500
67.850
3.000
VI
3.000
300
----
----
----
----
700
1.400
----
----
----
----
3.700
1.700
PD
----
----
7.500
20.500
----
----
2.200
200
16.000
9.000
----
5.000
25.700
34.700
VE
----
----
----
----
----
----
----
----
4.000
8.000
1.500
14.000
5.500
22.000
TV
----
----
----
----
----
----
7.000
2.000
2.500
2.000
----
1.700
9.500
5.700
RO
----
----
13.000
51.000
----
----
5.000
21.000
32.000
4.500
----
1.000
50.000
77.500
Tot
3.350
300
31.500
71.500
----
----
41.400
26.600
84.500
24.000
1.500
22.000
162.250
144.600
INVESTIMENTI RICHIESTI PER L' ATTUAZIONE DEIPROGETTI DEI CONSORZI DI BONIFICA DEL VENETO (1979- 1982) (MILIONI DI LIRE).
Alle cifre sottoelencate deve aggiungersi l' onere per l' attuazione di una parte del progetto LEB per L. 8.593.000.000).

Bonifica e promiscui
Irrigazione
Provin
ce
Ultimazioni
Ripristini
Nuove
opere
Ultimazioni
Ripristini
Nuove
opere
Piani e
studi
totale
VR
666
5.838
----
21.300
11.641
2.164
----
41.609
VI
990
----
----
6.490
-----
-----
----
7.480
PD
----
13.325
----
243
10.685
1.920
----
26.173
VE
----
22.181
----
994
1.806
10.310
30.000
65.291
TV
----
8.568
----
6.826
4.896
4.725
----
25.015
RO
----
10.705
----
11.238
7.393
1.208
95
30.639
Tot
1.656
60.167
----
47.091
30.421
20.397
30.095
196.207
N.B. A queste cifre deve aggiungersi l'onere per l'attuazione di una parte del progetto L.E.B. per L. 8.593.000.000


8.SUB _ PROGETTO Ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica in agricoltura

Il PRS della Regione Veneto, approvato con legge 2 febbraio 1979, n. 11, individuava come azione fondamentale per il potenziamento dell'attività agricola la valorizzazione e la qualificazione della professionalità nel settore attraverso una serie di interventi coordinati interessanti la ricerca e la sperimentazione, la formazione professionale, l'assistenza tecnica e l'informazione socio - economica.
Il settore della formazione professionale è stato già disciplinato con la specifica legge regionale, n. 59, del 13 settembre 1978. La prima applicazione della legge dimostra, però , la necessità di un maggiore coordinamento tra istruzione professionale e attività di assistenza tecnica e di divulgazione in agricoltura.
La formazione professionale in agricoltura è, infatti, qualche cosa di diverso dalla tradizionale istruzione professionale, poichè si rivolge prevalentemente a lavoratori indipendenti, i quali hanno bisogno, oltre che di migliorare e aumentare le loro cognizioni professionali, anche di una costante animazione verso maggiori livelli di imprenditorialità .
In un' ottica di sviluppo programmato dell'agricoltura non si può pensare, quindi, che i programmi di formazione professionale, di assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura non siano coordinati tra loro, anche con l'intervento dei Comprensori e delle Comunità Montane, quali unità elementari di programmazione nel settore.
A questa impostazione si rifà anche la Sezione III, <<Qualificazione professionale>>, della legge 22 ottobre 1978, n. 69, che recepisce per la Regione Veneto le direttive comunitarie sulla riforma dell'agricoltura.
L'attività di informazione socio - economica rientra, invece, nello specifico campo di attuazione della legge n. 69. Questa parte della legge non è diventata ancora operativa, tuttavia, è necessario che siano definiti i rapporti che devono sussistere tra informazione socio - economica, assistenza tecnica e divulgazione, onde evitare sovrapposizioni di funzioni, che sarebbero estremamente dannose in attività tra le quali deve sussistere un preciso rapporto di integrazione e di collaborazione.

8.1. AZIONE: Ricerca e sperimentazione
La legge nazionale n. 382 del 1975 e il successivo decreto di applicazione n. 616/ 77 hanno trasferito alle Regioni le funzioni amministrative relative alla <<ricerca e sperimentazione di interesse regionale>>.
E' certamente difficile distinguere nella ricerca, in particolare, ma anche nella sperimentazione ciò che è di interesse regionale o nazionale, ma si ritiene che lo spirito dell'art. 66 del decreto n. 616/ 77 sia quello di riservare alle Regioni quelle attività di ricerca e sperimentazione che debbono rispondere agli stimoli di una domanda prevalentemente locale, indipendentemente dal tipo di Istituto o Ente, sia esso statale, regionale, provinciale o privato presso il quale viene svolta.
Fino ad oggi la Regione Veneto ha disposto una serie di finanziamenti( LR n. 21/ 75 e LR n. 54/ 78) per la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione nei settori zootecnico, vitivinicolo, bieticolo e lattiero - caseario.
Beneficiari degli interventi regionali per la realizzazione di detti programmi sono risultati soprattutto Istituti o Centri sperimentali operanti nella nostra regione e in particolare:
- Istituti della Facoltà di Agraria dell'Università di Padova;
- Istituto sperimentale per la frutticoltura - Verona;
- Osservatorio per le Malattie delle Piante - Verona;
- Istituto di genetica e sperimentazione agraria - Lonigo;
- Latteria didattica <<P. Marconi>> - Thiene;
- Consorzio per lo sviluppo avicolo del Veneto - Rovigo;
- Istituto sperimentale per la viticoltura - Conegliano;
- Consorzio per lo sviluppo della pesca e della acquacoltura del Veneto - Rovigo;
- Centro Ittiologico Valli Venete - Chioggia;
- Istituto Zooprofilattico delle Venezie - Padova.
Oltre a questi Istituti o Enti operano, prevalentemente nel settore della sperimentazione, l'Istituto Interregionale per il Miglioramento del Patrimonio Zootecnico SpA (Intermizoo) e l'Ente di Sviluppo Agricolo per il Veneto.
Come si può rilevare, nel Veneto operano numerosi Istituti e Enti, statali, regionali, provinciali o soltanto a partecipazione regionale, nei settori della ricerca e della sperimentazione.
In relazione a questa situazione e alla esperienza fin qui acquisita si ritiene che compito precipuo della Regione sia di incentivare, garantendole i necessari mezzi, l'attività di ricerca e sperimentazione, ma soprattutto di assicurarne il coordinamento funzionale rispetto a tre precisi momenti:
- finalizzazione dei progetti di ricerca e di sperimentazione agli obiettivi della programmazione;
- controllo dell'attuazione dei progetti;
- divulgazione dei risultati della ricerca e della sperimentazione.
In ordine a questi tre momenti emerge la fondamentale importanza del ruolo che l'ESAV può svolgere, quale agenzia regionale per gli interventi nel settore primario.
All'ESAV verrà, infatti, affidato l'incarico di redigere programmi triennali, articolati per piani annuali, di ricerche e sperimentazioni, finalizzate agli obiettivi della programmazione regionale, ai quali dovranno attenersi i progetti presentati dagli Istituti o Enti riconosciuti idonei dalla Regione, nonchè l'attività di sperimentazione svolta direttamente dall'ESAV con le proprie strutture o con la collaborazione
dei Gruppi per l'Assistenza tecnica. Contestualmente al programma triennale e ai piani annuali l'ESAV predisporrà anche una relazione sui progetti di ricerca e sperimentazione conclusi e su quelli in corso, al fine di proporne il proseguimento.
Poichè sia garantito un costante collegamento tra attività di ricerca e sperimentazione e i destinatari dei risultati di detta attività, il mondo scientifico e professionale e gli organi tecnici regionali, il programma predisposto dall'ESAV, prima di essere sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale, dovrà essere corredato del parere di un <<Comitato tecnico consultivo>> appositamente costituito, presieduto dall'Assessore regionale all'agricoltura e composto da rappresentanti delle organizzazioni professionali, dei sindacati, dell'università e da esperti, sia dell'amministrazione regionale che esterni ad essa.
Il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione sarà anche garantito nella fase operativa dai rapporti di collaborazione che possono stabilirsi tra ESAV e gli Istituti e Centri presso i quali tale attività viene svolta. Una funzione molto importante, per quanto riguarda la sperimentazione dei risultati della ricerca e la loro divulgazione, verrà svolta da <<aziende pilota>> nel settore agricolo e dell'acquacoltura, la cui gestione sarà affidata all'ESAV.
Non basta, però, che la Regione sia garantita che ricerca e sperimentazione siano finalizzate agli obiettivi della programmazione nel settore agricolo, ma è indispensabile che esse diventino dei momenti attivi per il loro raggiungimento, attraverso il trasferimento dei risultati di queste attività alle unità di produzione.
Anche nel campo della divulgazione dei risultati della ricerca e della sperimentazione il ruolo dell'ESAV sarà fondamentale, sia perchè è necessario un unico centro di raccolta e coordinamento, sia perchè, essendo affidata all'ESAV l'assistenza tecnica specializzata, esso diventa il naturale divulgatore dei risultati di tali attività direttamente agli agricoltori e anche all'assistenza tecnica polivalente, alla quale dovrà essere prestato un continuo servizio di formazione e di aggiornamento.
L'ipotesi che la Regione provveda al riordino funzionale e istituzionale delle strutture operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione, direttamente o attraverso accordi con gli Enti che le hanno istituite, sembra, almeno per i prossimi anni, piuttosto prematuro, poichè non è opportuno attivare nuove strutture regionali in agricoltura, finchè quelle esistenti non saranno riordinate e esplicheranno tutte le loro potenzialità, e perchè una eventuale nuova struttura regionale dovrà tener conto della ristrutturazione e riorganizzazione degli Istituti statali di sperimentazione che è nei programmi del MAF.
La legge 27- 12- 1977 n. 984, soprattutto per quanto concerne le iniziative di competenza nazionale, stabilisce che gli interventi relativi alla ricerca e alla sperimentazione vengano individuati a livello dei singoli settori produttivi. Su
questa linea lo <<Schema di piano agricolo nazionale>> ha predisposto uno specifico programma di <<Attività di indagine, studio e ricerca>>.
Anche il <<Progetto agricolo - alimentare>> della Regione si propone, quindi, di individuare i settori nei quali dovrà impegnarsi l'attività di ricerca e sperimentazione a livello regionale per costituire un valido supporto al raggiungimento degli obiettivi da esso indicati.
Prima di passare a esaminare i diversi temi di ricerca e sperimentazione per settore produttivo, bisogna sottolineare la necessità che venga realizzata una costante concertazione tra Stato e Regione per evitare interventi ripetitivi e per stabilire un collegamento funzionale tra strutture statali e regionali, che permetta di potenziare le capacità umane e le attrezzature di cui ciascuna di esse è dotata.

ZOOTECNIA
Oltre all'attività di ricerca e sperimentazione nel settore delle colture foraggere, collocate tra quelle erbacee, al fine di realizzare l'obiettivo del miglioramento del patrimonio zootecnico, è necessario potenziare la sperimentazione nei seguenti settori:
- selezione e miglioramento genetico del patrimonio zootecnico.
A questo scopo, attraverso le prove di progenie devono essere individuati i riproduttori miglioratori:
- dal punto di vista della produzione;
- dal punto di vista della longevità ;
- dal punto di vista della resistenza alle malattie.

ZOOPROFILASSI
- Miglioramento della fertilità bovina e studio di adeguati strumenti di lotta all'infertilità ed alla ipofertilità bovina;
- prove sull'efficacia dei sistemi difensivi dell'organismo al fine di valutare la capacità a reagire agli agenti infettanti;
- studio e sperimentazione di vaccini contro le principali malattie del bovino e del suino;
- inchiesta sierologica nel campo degli agenti abortigeni delle bovine e della leucosi bovina;
- individuazione e selezione di razze bovine rustiche per ambienti montani e marginali con particolare riguardo alla razza rendena;
- prove sperimentali per la valorizzazione dei prati – pascoli montani attraverso lo sviluppo degli ovini e dei caprini;
- prove di alimentazione.
Infine, per quanto concerne le specie minori, sarà posta particolare cura allo sviluppo della coniglicoltura e della avifauna.

SETTORE LATTIERO - CASEARIO
La sperimentazione in questo campo avrà lo scopo di:
- migliorare la qualità del latte destinato sia al consumo che alla caseificazione;
- perfezionare la tecnologia di preparazione e di conservazione dei prodotti lattiero - caseari e soprattutto dei principali formaggi per i quali si richiede una standardizzazione anche ai fini della predisposizione del marchio;
- attuare prove di caseificazione e di trasformazione del latte in presenza di diversi tipi di alimentazione del bestiame.

ACQUACOLTURA

Molluschicoltura
La sperimentazione avrà lo scopo di studiare la produttività e l'accrescimento dei mitili; di migliorare le strutture esistenti con l'ampliamento del volume acqueo utile per i vivai (rimozione dei fanghi del fondale); di studiare la riproduzione artificiale di alcune specie di molluschi, di studiare la migliore tecnica nell'operazione di un impianto di depurazione delle acque in relazione alle caratteristiche chimiche dell'acqua; di studiare la possibilità di diffusione dell'allevamento delle ostriche nella laguna e le relative tecnologie.

Itticoltura
In acque dolci
- Sperimentazione volta a migliorare gli allevamenti da un punto di vista tecnologico;
- studio di modelli di riciclaggio delle acque;
- selezione e miglioramento delle specie di trote e salmonidi che partano da materiale indigeno e studio di incroci con altre specie non indigene;
- ittiopatologia.
In acque salmastre
- Studio della popolazione dei migilidi nella laguna e nelle valli venete;
- allevamento semi - intensivo dei mugilidi con particolare riferimento all' alimentazione artificiale e all'habitat;
- prove sperimentali sulla riproduzione ed ittiopatologia.
La sperimentazione, nel settore della acquacoltura e della pesca, deve essere coordinata nell'ambito di un apposito Centro Regionale da istituire, preferibilmente, in collegamento con l'ESAV (Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto).
Tale Centro dovrebbe occuparsi altresì della sperimentazione
in acque dolci (salmonidi e ciprinidi) utilizzando e riorganizzando le ex Stazioni ed aziende dell'Istituto ittiogenico e dei Consorzi tutela Pesca.
Per quanto concerne il settore delle acque salmastre, si rende necessario riconoscere come laboratorio di interesse regionale, il CIVV (Centro Ittiologico Valli Venete), affidandogli, attraverso opportune convenzioni, le azioni di sperimentazione di questo settore.
Per la molluschicoltura ed i crostacei, è opportuno riconoscere come Centro di interesse regionale il COSPAV (Consorzio per la pesca e l'acquacoltura nel Veneto) il quale dovrà essere in grado di operare con idonee strutture.
Il prospetto che segue individua, per il prossimo quadriennio, i settori di intervento, i Centri di sperimentazione e le attività sperimentali da intraprendere per lo sviluppo dell'acquacoltura nel Veneto.
Di estremo interesse per la produzione e la sperimentazione è la valorizzazione dei bacini annessi alla centrale elettrica di Porto Tolle.
A tal fine la Regione dovrebbe concorrere unitamente all' ENEL e agli organismi dei produttori, alla realizzazione di una azienda pilota che utilizzerà le acque reflue di detta Centrale.
Nel piano non si è tenuto conto della ricerca e sperimentazione nel settore della maricoltura, in quanto considerata di interesse nazionale.
RICERCA E SPERIMENTAZIONE NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL' ACQUACOLTURA
SETTORI
CENTRI
TIPO DI ATTIVITA’
Itticoltura in acque salmastre
CIVV (2)
riproduzione e ittiopatologia
fisiologia e alimentazione
habitat e ecosistema
Molluschicoltura e crostacei
COSPAV (2)
produzione
trasformazione
habitat ed ecosistema
Itticoltura in acque dolci;
Centro Regionale (1)

(1) da affidare all'ESAV, utilizzando anche le Stazioni e aziende esistenti
(2) Centri già operanti, da riconoscere di interesse regionale


COLTURE ERBACEE

Coltivazioni foraggere
Oltre all'utilizzo dei terreni incolti o insufficientemente coltivati è necessario studiare la possibilità di un incremento delle produzioni foraggere sia in pianura che in montagna.
Le azioni specifiche da intraprendere sono:
- miglioramento prati - pascoli in montagna;
- studio degli ecotipi e varietà delle principali leguminose da foraggio con riferimento all'impiego delle medesime nelle zone del Veneto;
- ricerche nel campo dei cereali foraggeri;
- prove di diversi tipi di insilaggio.

Colture cerealicole
E' importante accertare la possibilità di impiego di alcuni cereali in zona montana, soprattutto dei cereali minori da destinare ad uso zootecnico.
In particolare è necessario attuare:
- prove di confronto fra frumenti teneri e duri;
- prove di impiego del frumento, orzo e segale in montagna;
- prove di drenaggio dei terreni anche in rapporto al clima.

Orticoltura
- Patata: nel campo della patata, pur non essendo il prodotto realizzabile in Italia sempre competitivo con quello dei paesi d'oltralpe a causa degli elevati costi di produzione, questa coltura può essere estesa con profitto in pianura e soprattutto in montagna. E' necessario pertanto effettuare prove di confronto fra diverse varietà importate da vari paesi, prove di tecnica colturale e prove di riproduzione della patata da seme in zone montane.

Colture protette
In considerazione anche del fatto che nel Veneto hanno avuto notevole sviluppo le colture protette è necessario individuare varietà più idonee a produrre sotto tunnel o in ambiente condizionato e che siano più resistenti alle malattie.
In generale sembra utile per tutti i prodotti orticoli la sperimentazione di nuove tecniche di trasformazione, di conservazione, soprattutto nel campo del freddo, e di confezionamento.

Colture industriali
Per quanto concerne le colture industriali si fa riferimento soprattutto al programma che la Regione Veneto sta realizzando unitamente ad altre Regioni attraverso l'Istituto sperimentale per le Colture Industriali.
Tale programma prevede iniziative sperimentali dirette
al miglioramento genetico - produttivo della bietola.
Il predetto Istituto sperimentale ha già iniziato l'attività nel 1976 sulla base di un programma quinquennale.

FRUTTICOLTURA

Gli interventi che si rendono necessari nel settore della frutticoltura concernono in particolare:
- prove sui portainnesti con particolare riferimento ai nuovi tipi più adatti per l'ambiente e per le singole specie ai fini di razionalizzare le operazioni colturali;
- produzione di materiale di propagazione selezionato da malattie e ricorso a moderne tecniche di propagazione in vitro;
- prove sperimentali per allevamento e raccolta dei prodotti finalizzate al risparmio di energia;
- carte pedologiche soprattutto delle aree collinari ai fini di valutare ambienti idonei per lo sviluppo della frutticoltura;
- prove sperimentali ai fini di studiare la possibilità di produrre piante senza portainnesto.

VITICOLTURA - ENOLOGIA
In questo settore opera nel Veneto l' Istituto Sperimentale per la Viticoltura con sede a Conegliano, che segue già alcune iniziative sperimentali di interesse regionale.
Nell'arco del prossimo quadriennio si rende necessario approfondire le seguenti iniziative sempre in collaborazione col suddetto Istituto:
- prove volte alla riduzione dei costi di produzione ed alla razionalizzazione del piano dei lavori del vigneto;
- genetica della vite - selezione clonale per il miglioramento quali - quantitativo della produzione con particolare riferimento all'aspetto della vinificazione;
- recupero di vitigni trascurati che hanno un patrimonio genetico importante;
- premoltiplicazione del materiale clonale con la costituzione di nuclei di premoltiplicazione;
- studio di forme di allevamento meno espanse in funzione della produttività, dell'ambiente e della meccanizzazione nonchè di nuove forme di allevamento importate dall'estero e studi sulla meccanizzazione delle operazioni colturali, della vendemmia, nonchè della potatura;
- prove sulla vinificazione delle uve bianche vendemmiate a macchina ai fini di evitare uno scadimento della qualità ;
- studi sulla ristrutturazione delle cantine e sulla razionalizzazione delle operazioni di trasporto delle uve alle cantine stesse;
- prove sperimentali sulla produzione degli spumanti.

FITOPATOLOGIA
- Prove sperimentali sui residui degli antiparassitari e dei diserbanti sul terreno e sulle derrate;
- prove contro le crittogame e gli altri agenti patogeni soprattutto nei settori viticolo, orticolo e bieticolo;
- sperimentazione di nuove tecniche di intervento contro gli agenti patogeni con prodotti a bassa tossicità .

AZIENDE PILOTA E BANCA DATI
Come anello di congiunzione tra la sperimentazione e la divulgazione verranno istituite aziende pilota per i principali settori dell'agricoltura e dell'acquacoltura.
Le suddette aziende saranno gestite dall'ESAV e messe a disposizione dei Centri o Istituti sperimentali secondo le loro necessità .
In via preliminare si ritiene opportuno attivare aziende pilota in ordine ai seguenti aspetti e settori:
- produzione ed economia montana
- frutticoltura
- acquacoltura
- zootecnia.
Le prove sperimentali degli Enti pubblici possono essere svolte anche in aziende private, singole o cooperative i cui rapporti dovranno essere definiti da apposite convenzioni.
E' inoltre intenzione della Regione istituire presso l'ESAV una <<banca di dati>> per la sperimentazione e la pianificazione in agricoltura. Potranno avvalersi di tale servizio sia gli organismi regionali preposti alla sperimentazione come gli Enti ed Organizzazioni che svolgono attività di Assistenza tecnica.

8.2. AZIONE: Assistenza tecnica
In un'ottica di intervento programmato in agricoltura l'assistenza tecnica diventa molto di più di un servizio all'azienda per migliorarne i risultati produttivi, ma costituisce lo strumento essenziale per informare gli operatori sulle scelte di piano e per aggiornare continuamente le conoscenze degli enti di pianificazione sulla realtà su cui il piano va attuandosi.
Consapevole di questa importante funzione dell'assistenza tecnica il PRS, approvato con legge 2 febbraio 1979, precisa che: <<Le organizzazioni professionali agricole parteciperanno a queste attività nei modi che saranno stabiliti sotto il controllo e con il coordinamento della Regione>>.
La Regione Veneto è, quindi, convinta della bontà della scelta dell'autogestione dell'assistenza tecnica polivalente da parte delle organizzazioni professionali agricole, per lo stretto collegamento tra servizio e realtà operativa che questa garantisce, ma in ordine agli obiettivi di carattere pubblico che l'assistenza tecnica deve concorrere a soddisfare la Regione non può rinunciare a svolgere una costante azione di controllo e coordinamento di tale attività .
L'esperienza di questi anni, iniziata con legge 11 maggio 1973, n. 13, ha dimostrato la validità dei < gruppi giovani>> quale modulo organizzativo per la erogazione della assistenza tecnica. Ad una valida struttura utente del servizio, appunto <<Gruppi di base>> formati da imprenditori e coimprenditori, deve però corrispondere una altrettanto efficace struttura erogatrice dell'assistenza tecnica ed è a questo livello che si esplica, in particolare, la funzione di controllo e coordinamento della Regione.
I gruppi di imprenditori, pur fondando la loro validità sul rapporto personale che si crea tra tecnico e membri del gruppo, non possono operare isolati, ma devono essere coordinati in <<Centri per l'assistenza tecnica>>, promossi dalle organizzazioni professionali, che riunendo in una unica struttura più gruppi di imprenditori, permettano di ottenere, oltre ad una più economica utilizzazione delle attrezzature di cui il servizio deve dotarsi, anche quelle economie esterne che derivano dallo scambio di esperienze tra più gruppi e tra assistenti tecnici.
La Regione, pur rispettando l'autonomia organizzativa e gestionale di questi <<Centri>>, non può non garantirsi che i programmi di assistenza tecnica polivalente corrispondano agli indirizzi della programmazione regionale e che gli assistenti tecnici dispongano della necessaria preparazione e informazione per trasferirli in modo adeguato nella realtà operativa.
Riguardo al primo punto, la Regione delega ai Comprensori e alle Comunità Montane, quali unità elementari della programmazione e espressione di concrete realtà locali, il compito di approvare per le rispettive aree i programmi di assistenza tecnica elaborati dai <<gruppi di base>> sentito il parere dei Comitati Consultivi Comprensoriali, di cui all'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 69 . Ai Comprensori e alle Comunità Montane spetterà anche di compiere le relative verifiche periodiche e finali sull'attività svolta dai <<gruppi>>.
Per quanto concerne il secondo punto, cioè la preparazione degli assistenti tecnici, oltre ad una garanzia di natura pubblicistica, quale è l'obbligo dell'iscrizione degli assistenti tecnici in un registro regionale, la cui tenuta viene affidata alla Giunta, la Regione si farà anche carico di realizzare una struttura che assicuri un costante aggiornamento degli assistenti tecnici.
Poichè l'assistenza tecnica polivalente non può essere avulsa da quella specializzata, come dalla ricerca e dalla sperimentazione, è evidente che, essendo l'ESAV il momento unificante di queste ultime attività (si veda quanto previsto nell'Azione precedente), la struttura per la preparazione e l'aggiornamento degli assistenti tecnici non può che essere affidata all'Ente di Sviluppo. Questa struttura può essere anche concepita come articolazione regionale di quell'organismo a carattere interregionale, la cui istituzione è prevista dal regolamento CEE n. 270/ 79, per la formazione e il perfezionamento di coloro che il regolamento definisce <<divulgatori>>, al quale la Regione Veneto intende partecipare.
Con ciò la Regione Veneto intende anche chiarire che la figura del <<divulgatore>>, prevista dal regolamento n. 270/ 79, non aggiunge un altro tipo di operatore all'assistente tecnico e all'informatore socio - economico. Ritiene, invece, che la CEE, nell'ambito del programma di sviluppo e potenziamento dell'attività di assistenza tecnica del nostro Paese, abbia voluto definire quale deve essere la preparazione dell'operatore che la realizza, il quale, ponendosi in una posizione intermedia tra Ente pubblico e azienda agricola, non può essere soltanto il professionista a servizio dell'agricoltore quando questo ne richieda la consulenza, ma deve essere un operatore attivo, dotato, appunto, di una preparazione orientata alla <<divulgazione>>.
Per questo motivo, anche l'attività di informazione socio - economica, prevista dalla Sezione I, Titolo III, della legge 2 dicembre 1978, n. 69, per i compiti di animazione del mondo rurale che le sono affidati, non dovrà essere svolta in modo scoordinato rispetto a quella di assistenza tecnica, ma, pur mantenendo ben distinti i due tipi di operatore per la diversa e specifica preparazione professionale, è opportuno che ciascun <<Centro per l'assistenza tecnica>> sia dotato di un congruo numero di informatori socio - economici, oppure che venga istituito un collegamento funzionale con i <<Centri per l'informazione socio - economica>>, previsti dall'art. 38 della stessa legge.
All' ESAV sarà affidata anche l'attività di assistenza tecnica specializzata, richiedendo questa un costante collegamento con la ricerca e la sperimentazione, per poter essere sufficientemente qualificata e aggiornata.
Si possono, tuttavia, distinguere due livelli di erogazione dell'assistenza tecnica specializzata: la prima a livello di strutture già organizzate a cui aderiscono più aziende agricole - gruppi e centri per l'assistenza tecnica, cooperative e loro consorzi, Associazioni di produttori - che spetta specificatamente all'ESAV, per il tipo di consulenze richieste e la efficacia diffusiva che esse acquistano, grazie al rapporto con strutture a carattere collettivo; il secondo livello riguarda, invece, direttamente l'azienda agricola. In questo caso, l'assistenza tecnica specializzata viene erogata da cooperative, consorzi e Associazioni di produttori a favore degli agricoltori aderenti per problemi tecnici, che non sono più dell'azienda singola, ma interessano tutta la struttura collettiva.
La Regione finanzierà , perciò, programmi di assistenza tecnica formulati da questi organismi e favorirà l'assunzione presso di essi di personale tecnico e direttivo.
E' evidente che l'attività di assistenza tecnica specializzata deve anche riguardare i settori della pesca e acquacoltura e il settore dell'agriturismo.
In relazione all'importanza che assume per l'assistenza tecnica la divulgazione dei risultati della ricerca e della sperimentazione e alla necessità , che le diverse attività di questo settore dispongano di un nuovo centro di coordinamento e di informazione, presso l'ESAV verrà istituito un <<Centro Scientifico Didattico per l'Assistenza tecnica in agricoltura>>. Il <<Centro>>, oltre a proporre alla Giunta regionale la metodologia per le rilevazioni contabili da tenersi a norma dell'art. 17 della legge n. 69 e a coordinare l'attività dei Centri contabili previsti dalla stessa legge, costituirà il supporto permanente per la informazione e la formazione degli operatori dell'assistenza tecnica e per la conoscenza dell'agricoltura veneta.
Secondo uno studio della CEE riferito al 1974, contro 4,5 operatori nel settore dell'informazione e della consulenza tecnica per 1.000 attivi agricoli in Germania 5,4 in Belgio, 7,6 in Danimarca, 5,4 in Francia, 4,3 in Irlanda, 3,7 in Lussemburgo, 10,9 in Olanda, 5,7 in Inghilterra c'è solo poco più di un operatore in Italia e lo studio avverte che tale dato è sovrastimato, poichè nel calcolo è compreso anche il personale degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e degli altri Enti statali e parastatali, che di fatto svolge opera di assistenza tecnica in forma molto saltuaria.
Il Veneto non si allontana dalla media nazionale e ciò è molto grave nella prospettiva programmatica del potenziamento e della qualificazione della nostra agricoltura.
Per sviluppare l'attività di assistenza tecnica non basta, però, aumentare il numero degli operatori. Bisogna che questi siano dotati di una preparazione finalizzata al servizio che devono prestare e che siano inseriti in una organizzazione, che disponga di strutture solide ed adeguate al servizio di assistenza tecnica, che deve costituirne l'obiettivo principale.
Con la presente Azione, la Regione Veneto si propone di realizzare nel periodo di operatività del <<Progetto>> la struttura organizzativa, che è stata prima delineata.




SI OMETTONO LE PLANIMETRIE


Note

( 1) La Corte costituzionale con sentenza n. 993/1988 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 39, primo comma, lettera b).
( 2) La Corte costituzionale con sentenza n. 993/1988 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 39, primo comma, lettera b).


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