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Legge regionale 6 agosto 1981, n. 49 (BUR n. 35/1981)
Intervento regionale per favorire la costituzione di un parco naturale nell'area dei Colli Euganei
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“Legge regionale 6 agosto 1981, n. 49 (BUR n. 35/1981) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INTERVENTO REGIONALE PER FAVORIRE LA COSTITUZIONE DI UN PARCO NATURALE NELL'AREA DEI COLLI EUGANEI
Legge abrogata dall’articolo 103, della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 6 agosto 1981, n. 49 (BUR n. 35/1981) - Testo storico”
S O M M A R I O
INTERVENTO REGIONALE PER FAVORIRE LA COSTITUZIONE DI UN PARCO NATURALE NELL'AREA DEI COLLI EUGANEI
Art. 1
Allo scopo di favorire la formazione di un parco naturale nell'area dei Colli Euganei, la Giunta regionale è autorizzata ad acquistare terreni nell'ambito delle aree di riserva naturale integrale (A4) e delle aree a parco di salvaguardia relativa a destinazione agro-silvo-pastorale (A5) individuate rispettivamente agli articoli 11 e 12 delle norme di attuazione del Piano di utilizzazione della risorsa termale ai sensi della
legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 , approvato con provvedimento del Consiglio regionale 23 aprile 1980, n. 1111.
Art. 2
I terreni acquistati sono affidati in gestione al Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei mediante una convenzione che deve prevedere:
a) per le aree di riserva naturale integrale, l'obbligo della particolare tutela prevista dall'art. 11, quarto comma delle norme di attuazione del citato Piano di utilizzazione della risorsa termale;
b) per tutte le aree, l'obbligo della manutenzione, della vigilanza e della definizione dei modi per l'utilizzo sociale dei beni affidati.
a) per le aree di riserva naturale integrale, l'obbligo della particolare tutela prevista dall'art. 11, quarto comma delle norme di attuazione del citato Piano di utilizzazione della risorsa termale;
b) per tutte le aree, l'obbligo della manutenzione, della vigilanza e della definizione dei modi per l'utilizzo sociale dei beni affidati.
Art. 3
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante prelievo di L. 200 milioni dal capitolo 196219760 "Fondo globale di investimento ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: "Fondo per la formazione del piano ambientale e per altri adempimenti preliminari di cui alla
legge regionale n. 72/1980 , recante norme per la istituzione di parchi e riserve naturali") del bilancio di previsione per l'esercizio 1981, al quale vengono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
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Variazioni in diminuzione:
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Competenza
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Cassa
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Cap. 196219760 - "Fondo globale di investimento ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: Fondo per la formazione del Piano ambientale e per altri adempimenti preliminari di cui alla
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , recante norme per la istituzione di parchi e riserve naturali)
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200.000.000 |
200.000.000 |
Variazioni in aumento:
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Cap. 033003280 - "Intervento regionale per favorire la costituzione di un parco naturale nell'area dei Colli Euganei" (Capitolo di nuova istituzione)
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200.000.000 |
200.000.000 |
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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