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Legge regionale 6 agosto 1981, n. 49 (BUR n. 35/1981)

Intervento regionale per favorire la costituzione di un parco naturale nell'area dei Colli Euganei

Legge regionale 6 agosto 1981, n. 49 (BUR n. 35/1981) (Abrogata)

INTERVENTO REGIONALE PER FAVORIRE LA COSTITUZIONE DI UN PARCO NATURALE NELL'AREA DEI COLLI EUGANEI

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 agosto 1981, n. 49 (BUR n. 35/1981)

INTERVENTO REGIONALE PER FAVORIRE LA COSTITUZIONE DI UN PARCO NATURALE NELL'AREA DEI COLLI EUGANEI

Art. 1
Allo scopo di favorire la formazione di un parco naturale nell'area dei Colli Euganei, la Giunta regionale è autorizzata ad acquistare terreni nell'ambito delle aree di riserva naturale integrale (A4) e delle aree a parco di salvaguardia relativa a destinazione agro-silvo-pastorale (A5) individuate rispettivamente agli articoli 11 e 12 delle norme di attuazione del Piano di utilizzazione della risorsa termale ai sensi della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 , approvato con provvedimento del Consiglio regionale 23 aprile 1980, n. 1111.
Art. 2
I terreni acquistati sono affidati in gestione al Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei mediante una convenzione che deve prevedere:
a) per le aree di riserva naturale integrale, l'obbligo della particolare tutela prevista dall'art. 11, quarto comma delle norme di attuazione del citato Piano di utilizzazione della risorsa termale;
b) per tutte le aree, l'obbligo della manutenzione, della vigilanza e della definizione dei modi per l'utilizzo sociale dei beni affidati.
Art. 3
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante prelievo di L. 200 milioni dal capitolo 196219760 "Fondo globale di investimento ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: "Fondo per la formazione del piano ambientale e per altri adempimenti preliminari di cui alla legge regionale n. 72/1980 , recante norme per la istituzione di parchi e riserve naturali") del bilancio di previsione per l'esercizio 1981, al quale vengono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa


Variazioni in diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 196219760 - "Fondo globale di investimento ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: Fondo per la formazione del Piano ambientale e per altri adempimenti preliminari di cui alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , recante norme per la istituzione di parchi e riserve naturali)







200.000.000







200.000.000
Variazioni in aumento:


Cap. 033003280 - "Intervento regionale per favorire la costituzione di un parco naturale nell'area dei Colli Euganei" (Capitolo di nuova istituzione)



200.000.000



200.000.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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