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Legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 (BUR n. 10/1983)

Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica

Legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 (BUR n. 10/1983) (Abrogata)

NUOVE DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA BONIFICA.

Legge abrogata dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 (BUR n. 10/1983)

NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA BONIFICA

TITOLO I - Le opere di bonifica


Art. 1 - Regime giuridico
Le opere pubbliche di bonifica, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi naturali pubblici non classificati, che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, appartengono al demanio regionale e sono concesse per l'esecuzione al consorzio di bonifica competente e allo stesso affidate per l'esercizio, per la manutenzione e per la polizia idraulica.
Il consorzio, di bonifica competente esercita le stesse funzioni in ordine alle opere di miglioramento fondiario comuni ai più fondi.
La costruzione, l'attivazione e il ripristino di centraline idroelettriche da parte dei consorzi, al fine di sfruttare le cadenti d'acqua a favore della bonifica, sono assimilate al regime giuridico stabilito per le opere di miglioramento fondiario.
Art. 2 - Elenco delle opere
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge per ciascun consorzio e relativamente al suo territorio, è compilato, in contradditorio fra un rappresentante designato dalla Giunta regionale e uno del consorzio, l'elenco delle opere indicate all'art. 1, con la descrizione funzionale delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.
L'elenco è approvato dalla Giunta regionale e la sua intervenuta esecutività costituisce formale riconoscimento dell'affidamento al consorzio di bonifica delle opere indicate nello stato descritto.
Dall'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione del collaudo delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di competenza regionale, per stralci funzionali, comporta l'inclusione delle opere nell'elenco di cui al primo comma.
L'inclusione nell'elenco non equivale a dichiarazione di compimento del singolo lotto o di ultimazione della bonifica.
Art. 3 - Contributi
Nel quadro delineato, la Giunta regionale è autorizzata fino alla dichiarazione di compimento del singolo lotto o di ultimazione della bonifica, a concedere ai consorzi di bonifica contributi per la gestione degli impianti di sollevamento meccanico della bonifica idraulica e degli impianti di irrigazione, nonché per la esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.
Tali contributi sono concessi, sulla base del consuntivo dell'anno precedente ed entro il limite di stanziamento iscritto nel bilancio regionale, secondo il seguente ordine di priorità:
1) per la gestione degli impianti di sollevamento meccanico della bonifica idraulica costruiti in conseguenza del fenomeno bradisismico (impianti idrovori di Bresparola e Canavella prima e seconda), in misura non superiore al 90 per cento;
2) per la gestione degli impianti di sollevamento meccanico della bonifica idraulica, ricadenti nell'area delimitata a nord dal fiume Adige, dal fiume Gorzone dal fiume Brenta fino alla sua foce, a est dal mare, sud dal Po di Venezia e dal Po di Goro, a ovest dell'autostrada Venezia-Bologna, in misura non superiore al 70 per cento;
3) Per la gestione degli impianti di sollevamento di bonifica idraulica e di irrigazione, ricadenti nella parte restante del territorio regionale, nonché per gli impianti irrigui dell'intero territorio veneto, in misura non superiore al 30 per cento;
4) per gli interventi nelle spese di manutenzione dei canali artificiali e dei corsi d'acqua naturali, che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, nella misura massima del 35 per cento per quelli ricadenti nell'area indicata al punto 2) e nella misura massima del 25 per cento per quelli ricadenti nella parte restante del territorio regionale.
I contributi saranno concessi secondo le ulteriori modalità indicate in via amministrativa dalla Giunta regionale a norma dell'art. 32, lettera g) dello Statuto pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 4 - Piano di emergenza
Allo scopo di coordinare gli interventi di emergenza conseguenti a situazioni di calamità naturali e di eccezionali avversità atmosferiche, i consorzi di bonifica, in quanto concessionari delle opere pubbliche di bonifica regionali, sono tenuti a predisporre per il comprensorio di pertinenza un piano di emergenza.
Il piano di cui al comma precedente, dovrà contenere gli elementi necessari per stabilire l'ubicazione, la potenzialità e lo stato di efficienza delle strutture di bonifica e indicare l'apparato organizzativo preposto al loro funzionamento, nonché la reperibilità del personale addetto.
Il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica - e ogni suo eventuale aggiornamento - dovrà essere trasmesso alla Giunta regionale ai fini di assicurare, in caso di emergenza, i necessari collegamenti e coordinamenti dei servizi regionali con gli altri organismi statali e locali competenti.
Art. 5 - Interventi di somma urgenza
Lo stanziamento per la concessione dei contributi, previsti dall'articolo 3 della presente legge, potrà essere utilizzato, nel limite massimo del 15 per cento, per le spese di pronto intervento in relazione alle opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, in anticipazione dei fondi assegnabili dallo Stato alla Regione del Veneto per lo stesso titolo in base alle leggi vigenti.
Nei casi in cui le opere di pronto intervento siano urgenti e inderogabili, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, lettera d), della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , può immediatamente consentire l'esecuzione ai consorzi competenti.
In caso di mancato accoglimento della proposta regionale di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso oppure nell'eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate della Regione, la Regione integrerà, fino al limite massimo indicato al primo comma, il finanziamento per gli interventi di cui al presente articolo; le somme reintegrate saranno aggiunte, per l'esercizio di competenza, allo stanziamento di spesa per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 3.

TITOLO II - L'organizzazione dei consorzi

Art. 6 - Rappresentanze consortili
Al secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 come modificato dallo articolo 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , i termini "comprensorio amministrativo" e "dei comprensori amministrativi" sono così rispettivamente sostituiti: "Provincia" e "delle Province".
Art. 7 - Rappresentanza nella comunione
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 , come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è così sostituito:
"In caso di comunione si considera quale rappresentante il primo intestatario della corrispondente partita catastale consortile, fatta salva la possibilità di delega congiunta ad altro intestatario conferita con atto scritto autenticato nelle forme di legge".
Art. 8 - Fasce di rappresentanza
I primi tre commi, nonché l'espressione "salvo quanto stabilito nel precedente comma" del quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 , come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , sono così sostituiti:
"Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato, i consorziati sono divisi in tre fasce, individuate in rapporto alla contribuenza della minima e della massima azienda agricola familiare.
In particolare, alla prima fascia appartengono i consorziati soggetti a un contributo inferiore a quello più basso corrisposto dalla minima azienda agricola familiare; alla seconda, i consorziati soggetti a un contributo compreso tra il limite della precedente fascia e quello più alto corrisposto dalla massima azienda agricola familiare; alla terza quelli soggetti a un contributo superiore al limite massimo stabilito per la precedente fascia.
La delibera consorziale di individuazione della minima e della massima azienda agricola familiare sarà predisposta, tenuto conto degli ordinamenti produttivi presenti nel comprensorio sulla base dei parametri occupazionali individuati dalla Giunta regionale.
Art. 9 - Controllo sugli atti
L'articolo 26 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è così sostituito:
"Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
1) lo Statuto con le modalità previste dall'articolo 12:
2) i regolamenti di amministrazione;
3) i piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica e consortili;
4) l'individuazione delle fasce di rappresentanza dell'assemblea per l'elezione del consiglio;
5) i bilanci, preventivi e consuntivi, nonché le relative variazioni;
6) la partecipazione a enti, società e associazioni;
7) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili.
Gli atti, di cui al precedente comma, si intendono approvati col decorso di 40 giorni dalla loro ricezione, fatti salvi quelli da sottoporre al parere del comitato di cui all'articolo 18, per i quali il termine decorre dalla data di emanazione del parere stesso.
Ogni altra deliberazione consortile, eccettuate quelle di mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, nonché quelle sprovviste di carattere dispositivo, è soggetta al solo controllo di legittimità e diventa esecutiva col decorso di 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto.
Entro i termini rispettivamente previsti dai precedenti commi, la Giunta regionale può annullare i provvedimenti sottoposti al suo controllo o interromperne il decorso dei relativi termini chiedendo chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
Il termine può essere interrotto una sola volta e inizia il suo nuovo decorso dalla ricezione degli atti o chiarimenti richiesti.
In ogni caso gli atti dei consorzi sono definitivi".

TITOLO III - L'organizzazione regionale

Art. 10 - Programmazione della bonifica
Il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è così modificato:
"Nel quadro del piano regionale di sviluppo, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva i piani generali per la programmazione della bonifica e dell'assetto del territorio rurale. Entro tale ambito, la Giunta regionale approva i programmi esecutivi delle opere per l'assetto dei comprensori di bonifica".

Art. 11 - Comitato consultivo
L'articolo 18 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 , è così sostituito:
"E' istituito il comitato consultivo regionale per la bonifica e l'assetto del territorio rurale.
Il comitato è costituito:
- dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore all'agricoltura delegato che lo presiede;
- dal dirigente la segreteria regionale del settore primario;
- dai coordinatori dei dipartimenti per la bonifica e l'assetto del territorio rurale, per l'agricoltura, per le foreste ed economia montana, per i lavori pubblici, per l'urbanistica e l'ecologia, nonché dal coordinatore della sezione legislativa;
- da un esperto nominato dall'Unione regionale veneta delle bonifiche;
- da tre esperti nelle discipline attinenti la bonifica, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
- da tre esperti in materia di bonifica designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Sono inoltre invitati, con diritto al voto, alle riunioni del comitato, nelle quali siano esaminati problemi attinenti alla loro competenza:
- il presidente del magistrato alle acque;
- il presidente del Magistrato per il Po;
- il presidente dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto.
Ogni componente del comitato può farsi sostituire da un funzionario dello stesso ufficio o ente.
Il presidente del comitato convoca, altresì, i rappresentanti dei consorzi interessati per oggetto, che partecipano con voto consultivo.
Per la validità delle adunanze del comitato è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti convocati.
I pareri del comitato sono legittimamente espressi se hanno riportato la maggioranza dei voti.
La segreteria del comitato è tenuta da un funzionario nominato dal presidente del comitato".
Art. 12 - Competenze del comitato
Il comitato consultivo regionale per la bonifica e l'assetto del territorio rurale esprime parere:
- sulla delimitazione dei comprensori di bonifica;
- sui piani generali di bonifica e di assetto del territorio rurale;
- sulla costituzione di consorzi di bonifica di secondo grado;
- sui piani di classifica per il riparto, in via provvisoria o definitiva, degli oneri di bonifica e delle spese di organizzazione e di amministrazione dei consorzi di bonifica;
- sui regolamenti di amministrazione dei consorzi di bonifica;
- sui programmi di bonifica, di irrigazione e di assetto del territorio rurale;
- su ogni altro problema attinente alla bonifica e all'assetto e tutela del territorio rurale, sottoposto al suo esame.
Art. 13 - Dipartimento per la bonifica e la tutela del territorio rurale
Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 è istituito, nell'ambito della segreteria regionale per le attività produttive, settore primario, il dipartimento per la bonifica e la tutela del territorio rurale.
Art. 14 - Norma transitoria
Allo scopo di contenere l'onerosità della contribuenza dei consorzi operanti nelle zone di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 3 della presente legge la Giunta regionale, nei limiti della autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 15, è autorizzata a concedere contributi sulla spesa sostenuta dagli anzidetti consorzi negli anni 1980, e 1981, per la gestione degli impianti idrovori e servizio della bonifica idraulica.
Art. 15 - Autorizzazione di spesa
Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 3, è disposta per le attività svolte dai consorzi di bonifica nell'anno 1982, una autorizzazione di spesa di lire 6 miliardi, da iscrivere sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.
Alla determinazione delle autorizzazioni di spesa relative ai contributi da concedersi per gli anni successivi al 1982 si provvederà annualmente con legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario successivo a quello per il quale i consorzi forniscono il rendiconto consuntivo delle spese tenute.
Per la concessione del contributo straordinario di cui al precedente articolo 14 è disposta una autorizzazione di spesa di lire 600 milioni, da iscrivere sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.
Art. 16 - Copertura finanziaria
Alla copertura dell'onere complessivo di lire 6.600 milioni previsto a carico dell'esercizio 1983, si provvederà mediante utilizzazione dell'apposita quota accantonata nel fondo globale per le spese correnti del 1983, sotto la voce "Contributi consorzi di bonifica".
Art. 17 - Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983/1986 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa

Variazioni in diminuzione:
Cap. 80210. Fondo globale per le spese correnti normali

Bilancio annuale Bilancio pluriennale

Competenza: L. 6.600.000.000 1983 L. 6.600.000.000
Cassa: L. 6.600.000.000 1984 L. 6.000.000.000
1985 L. 6.000.000.000
1986 L. 6.000.000.000

Variazione in aumento:
Cap. 10060. Contributi ai consorzi di bonifica per la gestione degli impianti di sollevamento meccanico della bonifica idraulica degli impianti di irrigazione e per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica (c.n.i.).


Bilancio annuale Bilancio pluriennale

Competenza: L. 6.000.000.000 1983 L. 6.000.000.000
Cassa: L. 6.000.000.000 1984 L. 6.000.000.000
1985 L. 6.000.000.000
1986 L. 6.000.000.000

Codice Istat 1.1.1.10.59.10.2
Titolo 02 Cat. 01 Sez. 01

Cap. 10062. Contributo straordinario ai consorzi di bonifica delle zone delimitate dall'articolo 3, punti 1 e 2 del secondo comma, per far fronte alle onerosità registrate nel 1980 e 1981 per la gestione degli impianti meccanici di sollevamento acqua (c.n.i.)


Bilancio annuale Bilancio pluriennale

Competenza: L. 6.000.000.000 1983 L. 6.000.000.000
Cassa: L. 6.000.000.000

Codice Istat 1.1.1.10.59.10.2
Titolo 02 Cat. 01 Sez. 01
Art. 18 - Abrogazione
E' abrogato l'articolo 27 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 , come modificato dall'articolo 58 delle legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 nonché l'articolo 59 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e tutte le altre norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.
Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.





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