crv_sgo_leggi

Legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 (BUR n. 11/1984)

Norme per la subdelega alle Province delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali

Legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 (BUR n. 11/1984) (Abrogata)

NORME PER LA SUB DELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI CONCERNENTI LA MATERIA DEI BENI AMBIENTALI

Legge abrogata dall’articolo 11, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 (BUR n. 11/1984)

NORME PER LA SUBDELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI CONCERNENTI LA MATERIA DEI BENI AMBIENTALI

Art. 1
Sono subdelegate alle province le funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali di cui all'art. 82 del dpr 24 luglio 1977, n. 616.
La subdelega riguarda le funzioni amministrative concernenti:
a) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
b) l'apertura di strade e cave;
c) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
d) l'adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;
e) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative;
f) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.
Sono escluse dalla subdelega le funzioni amministrative concernenti l'individuazione delle bellezze naturali di cui alla lett. a) dell'art. 82 del dpr 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 2
Sono istituite Commissioni consultive provinciali per i beni ambientali, con il compito di formulare pareri obbligatori sugli atti da emanarsi dagli organi dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio delle funzioni subdelegate.
Le Commissioni consultive provinciali per i beni ambientali sono nominate con deliberazione della giunta provinciale e sono composte:
a) dal presidente della giunta provinciale, o da un assessore delegato, che le presiede;
b) da cinque membri, esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente, nominati dal consiglio provinciale, con voto limitato a tre;
c) da un funzionario del Dipartimento regionale per l'urbanistica e i beni ambientali designato dalla Giunta regionale sentito il segretario regionale per il territorio.
Funge da segretario un impiegato nominato dalla giunta provinciale.
Le Commissioni durano in carica fino alla sostituzione del consiglio provinciale, i membri possono essere confermati.
La durata in carica delle Commissioni è prorogata fino all'avvenuta nomina dei nuovi componenti.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti.
Le Commissioni devono essere nominate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Le Commissioni di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 31 del dpr 3 dicembre 1975, n. 805, continuano a funzionare nell'attuale composizione fino al 31 luglio 1985, e comunque fino alla loro sostituzione. Successivamente a tale data, esse sono nominate con deliberazione della giunta provinciale e sono composte da:
a) il presidente della giunta provinciale, che le presiede;
b) il soprintendente per i beni ambientali e architettonici;
c) il soprintendente per i beni archeologici;
d) cinque esperti nominati dal consiglio provinciale con voto limitato a tre;
e) il dirigente del Dipartimento regionale per l'urbanistica e i bei ambientali, o un funzionario del proprio ufficio, da lui delegato.
Funge da segretario un impiegato nominato dalla giunta provinciale.
Le Commissioni durano in carica fino alla scadenza del consiglio provinciale, i membri possono essere confermati.
L'approvazione, la revoca e la modifica dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono adottati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, formulata dopo aver acquisito gli atti trasmessi dalla Commissione di cui al primo comma.
Art. 4
I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni subdelegate di cui alle lett. b) e f) dell'art. 1 sono adottati dalla giunta provinciale. I restanti provvedimenti relativi alle funzioni subdelegate con la presente legge sono di competenza del presidente della giunta provinciale.
Nell'esercizio delle funzioni subdelegate, gli organi dell'amministrazione provinciale devono osservare le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento impartiti dalla Giunta regionale e le istruzioni e direttive statali comunicate dal Presidente della Giunta regionale, in qualità di dirigente delle funzioni amministrative regionali delegate.
Le amministrazioni provinciali sono altresì tenute a fornire ogni notizia e informazione relativa alle funzioni subdelegate.
La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale, poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni subdelegate.
In caso di accertato inadempimento, persistente inerzia o di inosservanza delle direttive stati e regionali da parte delle amministrazioni provinciali subdelegate, salvi i provvedimenti sostituitivi di competenza dei Comitati regionali di controllo ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , la Giunta regionale promuove, previa formale diffida, l'adozione del provvedimento di revoca della subdelega.
Art. 5
Per il rimborso delle spese relative all'esercizio delle funzioni subdelegate la Giunta regionale ripartisce tra le amministrazioni provinciali un fondo, la cui entità è stabilita annualmente con la legge di bilancio, tenuto conto del solo costo del personale trasferito.
La Regione provvederà altresì a ripartire fra le amministrazioni provinciali le somme eventualmente assegnate dallo Stato per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, fatto salvo i recupero da parte della Regione stessa delle spese rimborsate alle amministrazioni provinciali per il personale trasferito a norma del primo comma.
Art. 6
Le commissioni consultive di cui all'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 41 , continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina delle commissioni di cui all'art. 2 della presente legge.
Art. 7
Gli uffici per i beni ambientali, istituiti dalla legge regionale 4 agosto 1978, n. 41 , presso gli uffici del Genio civile regionale di ciascuna provincia, sono trasferiti alle rispettive amministrazioni provinciali.
Il trasferimento ha effetto, per ciascun ufficio, dalla data di trasmissione degli atti relativi alle funzioni subdelegate.
La Giunta regionale è autorizzata a mettere a disposizione delle province il personale necessario per l'espletamento delle funzioni subdelegate.
Con successiva legge sarà individuato il contingente numerico di personale regionale da trasferire, sarà prevista la conseguente cancellazione del ruolo regionale e sarà disposto l'inquadramento nel ruolo dell'ente di destinazione.
Art. 8


SOMMARIO