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Legge regionale 22 maggio 1984, n. 24 (BUR n. 24/1984)
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60: Provvidenze a favore delle iniziative per la valorizzazione della cultura ladina
Sommario
“Legge regionale 22 maggio 1984, n. 24 (BUR n. 24/1984) - Testo vigente”
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1983, n. 60 : PROVVIDENZE A FAVORE DELLE INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA LADINA
Espressamente abrogata dall'art. 7 della
L.R. n. 73/1994
SOMMARIO
- Legge regionale 22 maggio 1984, n. 24 (BUR n. 24/1984) (Abrogata)
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1983, n. 60 : PROVVIDENZE A FAVORE DELLE INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA LADINA
Sommario
“Legge regionale 22 maggio 1984, n. 24 (BUR n. 24/1984) - Testo storico”
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1983, n. 60 : PROVVIDENZE A FAVORE DELLE INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA LADINA
Articolo unico
L'articolo 3 della
legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60 : "Provvidenze a favore delle iniziative per la valorizzazione della cultura ladina" viene così sostituito:
"La gestione del contributo annuale viene assicurata da un Comitato così costituito:
- due rappresentanti dell'Union dei Ladins da Fodom";
- due rappresentanti della "Union dei Ladins di Ampezzo";
- due rappresentanti del Consiglio comunale di Livinallongo di Col di Lana;
- un rappresentante del Consiglio comunale di Cortina d'Ampezzo;
- un rappresentante delle Regole d'Ampezzo designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente stesso;
- quattro rappresentanti della "Unione Generale dei Ladini Bellunesi" garantendo una rappresentanza delle comunità interessati;
- dal rappresentante della Associazione tra le Unioni culturali dei Ladini Dolomitici della Regione del Veneto.
Il Comitato rimane in carica per la durata di anni cinque".
"La gestione del contributo annuale viene assicurata da un Comitato così costituito:
- due rappresentanti dell'Union dei Ladins da Fodom";
- due rappresentanti della "Union dei Ladins di Ampezzo";
- due rappresentanti del Consiglio comunale di Livinallongo di Col di Lana;
- un rappresentante del Consiglio comunale di Cortina d'Ampezzo;
- un rappresentante delle Regole d'Ampezzo designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente stesso;
- quattro rappresentanti della "Unione Generale dei Ladini Bellunesi" garantendo una rappresentanza delle comunità interessati;
- dal rappresentante della Associazione tra le Unioni culturali dei Ladini Dolomitici della Regione del Veneto.
Il Comitato rimane in carica per la durata di anni cinque".
SOMMARIO
- Legge regionale 22 maggio 1984, n. 24 (BUR n. 24/1984) (Novellazione)
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1983, n. 60 : PROVVIDENZE A FAVORE DELLE INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA LADINA