crv_sgo_leggi

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 63 (BUR n. 59/1984)

Contributi a enti locali per l'acquisto e l'adattamento di beni immobili da destinare a musei etnografici e delle culture locali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 63 (BUR n. 59/1984) (Abrogata)

CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER L’ACQUISTO E L’ADATTAMENTO DI BENI IMMOBILI DA DESTINARE A MUSEI ETNOGRAFICI E DELLE CULTURE LOCALI.

Legge abrogata dalla lett. a) comma 1 dall’articolo 40 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 63 (BUR n. 59/1984)

CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER L'ACQUISTO E L'ADATTAMENYO DI BENI IMMOBILI DA DESTINARE A MUSEI ETNOGRAFICI E DELLE CULTURE LOCALI.

Art. 1 - Finalità della legge
La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e in armonia con i principi di cui all'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , a concedere a enti locali e loro associazioni e/o consorzi fino al 70 per cento delle spese per l'acquisto, l'adattamento e il restauro di beni immobili, di rilevante interesse storico, artistico e architettonico o comunque particolarmente significativi in relazione all'uso di cui alla presente legge, al fine di destinarli a musei etnografici e delle culture locali.
A tal fine la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone un piano generale in cui sono individuate le aree della Regione nelle quali si prevede la realizzazione di detti musei.
Art. 2 - Requisiti per la concessione dei contributi
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente, gli enti locali interessati devono presentare richiesta al Presidente della Giunta regionale entro il mese di febbraio di ogni anno, con l'indicazione dell'immobile da utilizzare e del relativo prezzo di acquisto, corredato dal parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale competente, nonché con il progetto delle opere di restauro e di adattamento delle strutture e di organizzazione del museo. La domanda deve altresì contenere l'esplicito impegno degli enti locali interessati di farsi carico degli oneri di gestione del museo in parola.
La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 e tenuto conto del piano di cui al secondo comma del precedente articolo, approva i progetti presentati e le relative opere e contestualmente concede i contributi fino alla concorrenza della somma stanziata.
Art. 3 - Vincolo di destinazione
La concessione dei contributi è subordinata al vincolo di destinazione degli immobili, assunto con provvedimento formale degli enti acquirenti.
La destinazione degli immobili ai fini di cui alla presente legge deve essere assicurata per un periodo almeno ventennale.
Eventuale mutamento di destinazione successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente dovrà essere autorizzato dalla Giunta regionale.
Il mutamento di destinazione successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente dovrà essere autorizzato dalla Giunta regionale.
Il mutamento di destinazione non autorizzato comporta la restituzione del contributo regionale.

Art. 4 - Norma finanziaria
Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata una spesa di L. 800.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.
L'Amministrazione regionale fa fronte all'onere complessivo di L. 2.400.000.000 nel triennio 1984-1986 mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari suindicati e il prelievo dei medesimi importi dal Cap. 80230 - Fondo globale spese d'investimento - partita n. 11. Interventi nel settore dei beni culturali.
Art. 5 - Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazione in diminuzione
Cap. 80230 - Fondo globale per le spese d'investimento partita n. 11 "Interventi nel settore dei beni culturali".

Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
800.000.000
1984 800.000.000
Cassa
800.000.000
1985 800.000.000


1986 800.000.000

Variazione in aumento
Cap. 70184 - Contributo ad enti locali per l'acquisto e l'adattamento di beni immobili da destinare a sede di musei etnografici (C.n.i.)

Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
800.000.000
1984 800.000.000
Cassa
800.000.000
1985 800.000.000


1986 800.000.000

Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01
Cod. ISTAT 2.1.2.32.3.06.06


SOMMARIO