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Legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 (BUR n. 14/1986)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 'Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale'

Legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 (BUR n. 14/1986) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 1982, n. 55 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE"

Legge di novellazione: vedi modifiche e integrazioni apportate alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 .


SOMMARIO
Legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 (BUR n. 14/1986) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 1982, n. 55 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE".

Art. 1 - Modifiche all' articolo 3 (Programmazione) della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
Il sesto comma dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è sostituito dai seguenti commi:
"La Giunta regionale determina, nei limiti del 7% del fondo di cui al successivo articolo 15:
a) le quote da destinare a particolari progetti pilota per attuare gli interventi ritenuti prioritari o urgenti e per realizzare modelli organizzativo - gestionali di riferimento;
b) la quota da destinare agli interventi economici straordinario eccezionali previsti dal successivo articolo 15 bis.
Nell'ambito delle attività che richiedono personale e tipologie di intervento di servizi socio - assistenziali e sanitari, la Giunta regionale determina, annualmente e per singola struttura, le quote di spesa di rilievo sanitario fornite alle persone non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali e la quota del fondo sanitario regionale per far fronte all'onere complessivo conseguente.
Le unità locali socio - sanitarie sono tenute a programmare le attività sanitarie all'interno delle strutture residenziali e ne assicurano la gestione mediante atti formali, in forme dirette o convenzionate.
Art. 2 - Modifiche all'articolo 15 (Fondo regionale per i servizi sociali) della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
Il sesto comma dell'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è così sostituito: "L'erogazione delle quote destinate agli interventi di cui alla lettera a) del sesto comma del precedente articolo 3, ha corso secondo le procedure di cui al secondo alinea del precedente quarto comma".
Art. 3 - Inserimento nel testo della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 dell'articolo 15 bis
Dopo l'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è inserito il seguente articolo 15 bis: "Art. 15 bis - Contributi ai Comuni per interventi economici straordinari o eccezionali.
La quota per interventi economici straordinari o eccezionali di cui al sesto comma, lettera b), del precedente articolo 3, è destinata a situazioni di bisogno di singoli, di famiglie, di enti e di organizzazioni assistenziali perla parte non risolvibile con le provvidenze ordinarie.
Preso atto della situazione di bisogno e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, la Giunta regionale determina l'entità e la concessione del contributo nell'ambito dei limiti prefissati dal Consiglio regionale. L'erogazione del contributo è effettuata in unica soluzione, una tantum, a favore dei Comuni, su domanda di questi o su proposte motivate dai Comuni stessi nei casi di domande presentate direttamente alla Regione.
Le somme destinate ai Comuni, per le finalità previste dal presente articolo, integrano quelle oggetto di ripartizione ai sensi del terzo comma, lettere a) e b),del precedente articolo 15."
Art. 4 - Modifiche all'articolo 16 (Gestione contabile)della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
Dopo il primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , sono inseriti i seguenti commi:
"L'eventuale saldo finanziario presunto dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, deve essere iscritto nelle entrate, nel caso di saldo positivo, nelle spese, nel caso di saldo negativo.
L'avanzo di amministrazione accertato deve essere destinato a spese correnti; la Giunta regionale può autorizzare la destinazione a spese di investimento o di sviluppo, con priorità per l'adeguamento agli standards regionali dei servizi sociali."
Art. 5 - Inserimento nel testo della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , dell'articolo 18 bis
Dopo l'articolo 18 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è inserito il seguente articolo 18 bis:
"Art. 18 bis - Pianta organica e personale.
Per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e assistenza sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 13 , come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 24 , e al primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , come modificato dall'articolo 6 della presente legge, il consiglio comunale o l'assemblea generale della comunità montana o l'assemblea dell'associazione intercomunale costituita secondo le procedure previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale approva la pianta organica e il relativo regolamento del personale dei servizi sociali, di cui all'articolo 3, lettera a), della legge regionale 7 marzo 1980, n. 13 , alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 65 e all'articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, su proposta del Comitato di gestione, nel rispetto dei criteri e delle direttive dettati dalla Giunta regionale, sentite le Organizzazioni sindacali.
La pianta organica fissa il numero dei posti previsti per le diverse qualifiche funzionali, nonchè il numero delle singole figure professionali in riferimento all'allegato a) del DPR 25 giugno 1983, n. 347.
I posti della pianta organica vengono coperti dal Comitato di gestione dell'unità locale socio - sanitaria:
a) mediante assunzione secondo le norme del DPR 25 giugno 1983, n. 347 e successive modificazioni;
b) avvalendosi di personale comandato dagli Enti locali, dalle IPAB o dalla Regione. Per l'espletamento delle funzioni di sicurezza e assistenza sociali di cui al primo comma, l'unità locale socio - sanitaria potrà avvalersi anche del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, secondo le direttive della Giunta regionale.
La Giunta regionale individua altresì , entro 90 giorni dalla data della presente legge, le attività socio - assistenziali di rilievo sanitario, secondo le direttive del DPCM8 agosto 1985, e con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale.
Per la gestione delle attività di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , come modificato dal precedente articolo 6, quando non si possa provvedere con personale comunale o con quello di cui al presente articolo, il Comitato di gestione, nei limiti della disponibilità di bilancio, può conferire incarichi professionali o assumere personale straordinario con rapporto di lavoro a tempo determinato ".
Art. 6 - Inserimento nel testo della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , dell'articolo 18 ter
Dopo l'articolo 18 bis della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è inserito il seguente articolo 18 ter: "Art. 18 ter - Settori sociali: responsabilità . Coordinamento dell'area dei servizi sociali.
Le attività di sicurezza e assistenza sociale si esplicano attraverso i settori indicati al primo comma, lettere b1) e c1), dell'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 13 , come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 24 .
Le funzioni di responsabile di settore sono affidate, con deliberazione del Comitato di gestione dell'unità locale socio - sanitaria, a personale con qualifica dirigenziale della stessa unità locale o a personale dirigente di enti pubblici locali.
Il personale di cui al comma precedente deve possedere documentata esperienza, almeno quinquennale, inattività direttiva nell'area dei servizi sociali.
Al coordinatore dei servizi sociali è attribuita l'indennità prevista dalla normativa vigente per i coordinatori amministrativo e sanitario dell'unità locale socio - sanitaria.
Il singolo responsabile di settore sociale, in riferimento all'area di rispettiva competenza, dirige e coordinai presidi o i servizi dei distretti per l'attuazione dei programmi, dei progetti - obiettivo e delle previsioni di bilancio."
Art. 7 - Inserimento nel testo della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , dell'articolo 18 quater
Dopo l' articolo 18 ter della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è inserito il seguente articolo 18 quater: "Art. 18 quater - Oneri finanziari.
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 18 bis si fa fronte con la quota messa a disposizione dai comuni e determinata dal consiglio comunale o dall'assemblea generale della comunità montana o dall'assemblea dell' associazione intercomunale costituita secondo le procedure previste dall' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale, nonchè con i trasferimenti regionali per la gestione dei servizi sociali previsti nel programma triennale di cui al precedente articolo 3.
I comuni dovranno iscrivere, nei rispettivi bilanci annuali, la quota di cui al comma precedente, determinata dal consiglio comunale o dall'assemblea generale della comunità montana o dall'assemblea dell'associazione intercomunale costituita secondo le procedure previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale. Il tesoriere è autorizzato a effettuare i relativi trasferimenti.
Gli incarichi professionali e le straordinarie assunzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 18 bis sono disposti dal Comitato di gestione dell'unità locale socio - sanitaria d'intesa con il comune interessato, il quale concorre ai conseguenti oneri finanziari."
Art. 8 - Modifica dell'articolo 19 (Formazione professionale del personale addetto ai servizi socio - assistenziali)
L'articolo 19 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è così sostituito:
"La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con riferimento al programma triennale socio - assistenziale approva il progetto - obiettivo di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale che opera nell'ambito dei servizi socio - assistenziali nonchè il programma di particolari corsi di specializzazione socio - assistenziale post - laurea.
Per la realizzazione dei programmi, di cui al precedente comma, la Giunta regionale si avvale delle scuole di formazione delle unità locali socio - sanitarie e inoltre è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti e istituzioni, pubblici e privati che operino stabilmente, anche se in via non esclusiva, nel settore dell'educazione e della formazione."
Art. 9 - Modifiche all'articolo 23 (Istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza) della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
Alla fine del periodo di cui al n. 2 del primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , il punto e virgola è sostituito con il punto. Dopo tale periodo è aggiunto il seguente:
"Fermi restando i controlli previsti dalla normativa vigente, ai fini della necessaria valutazione sulla determinazione delle rette a carico degli ospiti in strutture residenziali, le istituzioni pubbliche nonchè le private in convenzione sono tenute a fornire i dati gestionali e patrimoniali con le modalità e le scadenze che la Giunta regionale si riserva di determinare."
Art. 10 - Norma transitoria
In deroga a quanto previsto dall'articolo 18 ter della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , nel primo triennio di applicazione della presente legge, ai posti di responsabili dei settori b1) e c1) di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 13 , come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 24 , è consentito l'accesso a personale che si trovi in una delle seguenti situazioni:
- personale direttivo di enti pubblici locali già responsabile dei servizi sociali con incarico formalmente attribuito da almeno quattro anni;
- assistenti sociali con almeno otto anni di effettivo servizio prestato, nella qualifica, presso pubbliche amministrazioni.
Art. 11 - Abrogazione di norme
Sono abrogati l'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e l'articolo 1 della legge regionale 19 marzo 1985, n. 27 "Modifiche e integrazioni della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 " Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale."
Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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