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Legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 (BUR n. 14/1988)

Iniziative per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del Veneto

Legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 (BUR n. 14/1988) (Abrogata)

INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRO - ALIMENTARI DEL VENETO.

Legge abrogata dall’articolo 11, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 , fatta salva la sua applicazione per la disciplina dei rapporti sorti e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base a predetta legge.


SOMMARIO
Legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 (BUR n. 14/1988)

INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRO -ALIMENTARI DEL VENETO.

Art. 1 - Finalità della legge
1. Nell'ambito delle proprie finalità di sviluppo dell'agricoltura, in materia di raccolta, conservazione, trasformazione e commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici - ai sensi del primo comma dell'articolo66 del dpr n. 616/ 77 - nonchè, di promozione e valorizzazione, ai sensi della lettera r) - articolo 1 del dpr 15 gennaio 1972, n. 11, e nell'intento di favorire la più vasta diffusione degli stessi nei mercati nazionali ed esteri, la Regione promuove e organizza le attività necessarie per ottenere il riconoscimento di un marchio regionale a carattere collettivo dei prodotti agroalimentari del Veneto individuati con la denominazione "Paniere Veneto" ai sensi degli articoli 2 e seguenti del rd2 giugno 1942, n. 929.
Art. 2 - Ente regionale preposto all'attività
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra la Regione si avvale dell'Ente per lo sviluppo agricolo del Veneto (Esav), che opera in attuazione della presente legge e delle direttive che saranno emanate dalla Giunta regionale.
2. Tra i compiti dell'Ente per lo sviluppo agricolo del Veneto vi è anche quello di richiedere ai sensi degli articoli 25 e 55 del rd 21 giugno 1942, n. 292, a proprio nome, il brevetto per un apposito marchio collettivo regionale, da concedere in uso a produttori a tal fine associati.
3. L'utilizzazione del marchio verrà consentita per prodotti che, per zona di produzione, per sistema di produzione e di lavorazione, e altre intrinseche caratteristiche offrano particolari garanzie a tutela degli interessi del consumatore e dell'immagine del prodotto.
4. La registrazione del marchio avverrà a cura dell' Esav, secondo le norme di legge vigenti in materia, sia agli effetti nazionali che a quelli internazionali.
Art. 3 - Compiti dell' Esav.
1. In attuazione della presente legge, spettano al- all' Esav i seguenti compiti:
a) individuare, con delibera del proprio Comitato esecutivo e previa consultazione del Consorzio di cui all'articolo 5, i tipi di prodotto di comprovata origine veneta da ammettere al marchio e determinare i relativi disciplinari di produzione; nei disciplinari saranno previste le caratteristiche qualitative - fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali - richieste per la qualificazione del prodotto;
b) rilasciare, con delibera del Comitato esecutivo, su parere del Comitato tecnico - operativo di cui al successivo articolo 4, previa verifica della conformità del prodotto di cui alla precedente lettera a), l'autorizzazione all'uso del marchio; l'autorizzazione è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione di utilizzazione, nella quale sono stabiliti obblighi e responsabilità del richiedente;
c) vigilare sulla persistente corrispondenza dei prodotti che usufruiscono del marchio al contenuto del disciplinare di produzione, e sul rispetto della convenzione di utilizzazione;
d) sospendere e revocare con delibera del Comitato esecutivo, l'uso del marchio in caso di difformità o inadempienze. Per lo svolgimento dei controlli, da compiersi anche nei luoghi di produzione e di consumo, l'Esav potrà avvalersi, mediante convenzioni, di altri organismi a carattere pubblico.
Art. 4 - Comitato tecnico operativo
1. Presso l'Esav è costituito un Comitato tecnico operativo composto da esperti appartenenti all'Università o ad Istituti di ricerca, nominato dal Consiglio di amministrazione e così composto:
- un membro in rappresentanza dell'Esav con funzioni di Presidente;
- un esperto di legislazione alimentare;
- un esperto di marketing;
- un esperto di tecniche di controllo;
- un esperto per ciascun dei sotto settori per i quali vi siano prodotti ammessi al marchio.
2. Spettano al Comitato tecnico operativo i seguenti compiti:
a) predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Esav i disciplinari di produzione e le convenzioni di utilizzazione di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente articolo3, e curarne l'aggiornamento in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
b) effettuare l'istruttoria ed esprimere parere sulle domande di autorizzazione all'uso del marchio e sulle proposte di sospensione o revoca dell'autorizzazione;
c) svolgere controlli saltuari e periodici, presentando al Consiglio di amministrazione dell'Esav le relative relazioni e proponendo le conseguenti determinazioni che potranno anche prevedere, ove ne ricorrano i presupposti, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione;
d) assicurare l'informazione e la consulenza nei confronti del Consorzio di cui all'articolo successivo.
Art. 5 - Consorzio per la promozione dei prodotti agro - alimentari del Veneto.
1. Ferma restando la possibilità per enti e associazioni di costituirsi al fine di promuovere le procedure di legge dirette a ottenere il riconoscimento di propri marchi, l'Esav promuove la costituzione del "Consorzio per la promozione dei prodotti agro - alimentari del Veneto", formato da aziende di produzione e trasformazione, singole o associate, e disciplinato dagli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, il quale si proponga come finalità statutaria l'utilizzazione del marchio collettivo di cui al precedente articolo 2 e quindi la promozione dei prodotti agro - alimentari veneti abilitati all'uso del marchio e il controllo sull'utilizzazione del marchio stesso da parte dei propri consorziati.
2. L'Esav, una volta conseguito il brevetto per l'apposito marchio, ne autorizzerà l'uso a favore dei prodotti che siano stati individuati ai sensi della lettera a)del precedente articolo 3 e che siano stati sottoposti alla procedura di ammissione al marchio da parte del Consorzio per la promozione dei prodotti agro - alimentari del Veneto.
3. Lo Statuto del Consorzio dovrà prevedere tra l' altro, fermo restando il rispetto dell'articolo 2603 del Codice Civile:
a) lo scopo sociale, che dovrà anche concernere la promozione dei prodotti agro - alimentari del Veneto, ai sensi della presente legge;
b) la disciplina di ammissione al Consorzio stesso, di cooperative, associazioni di produttori, consorzi di cooperative e produttori singoli, in possesso dei requisiti previsti da apposito regolamento, senza discriminazioni o clausole di gradimento per chi aderisca in un momento successivo a quello costitutivo;
c) la disciplina di recesso e di esclusione;
d) la disciplina delle quote sociali e del diritto di voto;
e) l'organizzazione del Consorzio, articolata in Assemblea, Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale. I consiglieri di amministrazione debbono essere eletti tra i soci. Il numero dei componenti il Consiglio è variabile da 5 a 11. Il sistema di presentazione delle candidature e di elezione deve consentire la presenza di un rappresentante per ciascun settore produttivo fino a un massimo di 7 consiglieri, qualora nel Consorzio siano rappresentati tutti i settori produttivi;
f) la struttura tecnica per l'esecuzione dei controlli interni di qualità e provenienza;
g) la preventiva autorizzazione e accettazione a che l'Esav tramite il suo Comitato tecnico operativo possa in qualsiasi momento accedere presso i consorziati, le relative unità produttive e presso la struttura tecnica del Consorzio per i necessari controlli. Il Consorzio, ai soli fini dell'attivazione della procedura di cui all'articolo 6, sottopone il proprio Statuto all'Esav per l'approvazione.
Art. 6 - Procedura per ottenere la protezione organizzata della Regione per i prodotti del Veneto.
1. Le domande di autorizzazione all'uso del marchio regionale debitamente brevettato sono presentate all'Esav dai produttori consorziati nel Consorzio di cui all'articolo che precede, per l'esclusivo tramite del Consorzio stesso, che preventivamente ne verifica la rispondenza e la congruità agli scopi della presente legge.
2. Il Consorzio presenta per conto dei propri consorziatila domanda, cui vanno allegati:
a) la documentazione idonea a identificare il soggetto richiedente e le relative strutture produttive, secondo i modelli che saranno predisposti dall'Esav;
b) il disciplinare di produzione, nel testo predisposto dall'Esav, sottoscritto sia dal legale rappresentante della ditta richiedente, sia dal legale rappresentante del Consorzio;
c) la convenzione di utilizzazione del marchio, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della ditta richiedente e dal legale rappresentante del Consorzio;
d) ogni altra documentazione che verrà richiesta dall'Esav.
3. L'Esav, svolta l'istruttoria, sentito il parere del Comitato tecnico - operativo, autorizza l'uso del marchio.
4. Contro eventuali dinieghi è previsto ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
5. La possibilità di ricorrere alla Giunta regionale è consentita anche per il caso in cui, dopo sei mesi dal ricevimento della domanda l'Esav non si sia ancora pronunciato.
6. Su proposta del Comitato tecnico - operativo, l'Esav può revocare l'autorizzazione o sospenderla per un tempo determinato, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno e comunque fino alla rimozione della causa di sospensione.
7. Avverso la revoca o la sospensione è pure data facoltà di ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
8. I presupposti della revoca e della sospensione sono descritti nella convenzione di utilizzazione e vengono preventivamente contestati dall'Esav al Consorzio che ne curerà la trasmissione al produttore interessato.
Art. 7 - Le Commissioni provinciali
1. Sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, presso le Camere di Commercio di ciascuna provincia le Commissioni provinciali con il compito di vigilare sulla rispondenza dei prodotti agli standards qualitativi prescritti nei disciplinari di produzione, con particolare riferimento al momento della distribuzione e consumo finali e di riferire al Comitato tecnico - operativo dell'Esav.
2. Le Commissioni provinciali sono costituite da:
- un rappresentante la Camera di Commercio con funzione di Presidente;
- un rappresentante l'Amministrazione provinciale;
- tre rappresentanti dei produttori agricoli indicati dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- due rappresentanti del settore agroindustriale;
- due rappresentanti della cooperazione agricola, designati dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- due rappresentanti dei consumatori, designati dalle Associazioni per la difesa dei consumatori, riconosciute ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 .
Art. 8 - Intervento regionale
1. Per le finalità , di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a effettuare - direttamente o avvalendosi dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto - ricerche, studi e indagini finalizzati alla qualificazione delle produzioni agro - alimentari e a predisporre programmi annuali di iniziative in tema di riconoscimento e qualificazione delle produzioni agro - alimentari venete.
2. La Giunta regionale è autorizzata, a norma dell'articolo 32, lettera g) dello Statuto, a emanare disposizioni esecutive per l'attuazione della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 5, n. 3.
Art. 9 - Norma transitoria
1. Per tre esercizi finanziari consecutivi a partire da quello di approvazione della presente legge, la Giunta regionale può deliberare il finanziamento di iniziative di promozione, qualificazione e riconoscimento delle produzioni agro - alimentari, anche su iniziativa del Consorzio di cui al precedente articolo 5, i finanziamenti potranno essere finalizzati altresì alla realizzazione e all'esercizio delle strutture necessarie per i controlli.
Art. 10 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante gli stanziamenti all'uopo previsti al capitolo 30020 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e successivi.



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