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Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 (BUR n. 8/1990)

Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 (BUR n. 8/1990) (Abrogata)

ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO.

Legge abrogata da comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 10/1990
S O M M A R I O
Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 (BUR n. 8/1990)

ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO.

Titolo I
Programmazione degli interventi

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. La Regione del Veneto, allo scopo di concorrere a realizzare il diritto al lavoro sancito dall'articolo 4 della Costituzione e di curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori ai sensi degli articoli 35 e 38 della Costituzione, nell'ambito delle proprie competenze, in armonia con la legge statale n. 845 del 1978, con il Programma Regionale di Sviluppo, con gli indirizzi della Comunità Economica Europea e con gli interventi dello Stato ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettua azioni di formazione professionale, organizza servizi per l'informazione e l'orientamento al lavoro, svolge attività di osservazione del mercato del lavoro, sostiene l'occupazione con misure di politica attiva del lavoro.
2. Gli interventi di cui al comma 1 mirano a realizzare un servizio alla persona, a promuovere l'occupazione e a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale. Inoltre, essi sono specificamente orientati a favorire l'accesso al lavoro dei disabili e di coloro che si trovano in condizioni di particolare debolezza sul mercato del lavoro.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono adottati in un quadro programmatico unitario, secondo le modalità previste dalla presente legge, con la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali, culturali e produttive, rispettando e valorizzando il pluralismo degli apporti.
4. Le azioni formative costituiscono un servizio di interesse pubblico e sono definite e realizzate in maniera integrata con il sistema scolastico e con quello produttivo, nella prospettiva della formazione continua e ricorrente.
5. Nel processo di programmazione, la Regione adotta come modalità ordinaria la valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi.
Art. 2 - Programma triennale.

1. La Regione adotta un programma triennale di tutti gli interventi promossi o finanziati dalla Regione in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione.
2. Nel programma triennale sono stabiliti:
a) gli obiettivi degli interventi in riferimento al programma regionale di sviluppo;
b) le tipologie delle azioni di formazione professionale e le relative priorità;
c) gli interventi in materia di informazione e orientamento al lavoro, nonché le iniziative non ricorrenti dell'Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità di cui all'articolo 5;
d) gli interventi regionali di politica del lavoro articolati per progetti;
e) l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi;
f) le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse iniziative.
3. Il programma triennale è presentato dalla Giunta regionale all'approvazione del Consiglio regionale, previo parere della Commissione regionale per l'impiego.
4. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, attua il programma triennale attraverso la predisposizione di piani annuali all'interno dei quali può prevedere variazioni che non incidano sulle scelte fondamentali del programma.
5. Al termine di ogni triennio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale con la nuova proposta di programma una relazione sui risultati di quello precedente.
Art. 3 - Gabinetto economico.

1. Allo scopo di coordinare gli interventi di cui all'articolo 1 e di curarne la congruità con il Programma regionale di sviluppo, è istituito, all'interno della Giunta regionale, ferme restando le attribuzioni proprie di essa, un Comitato interassessorile per il coordinamento delle politiche formative ed occupazionali, denominato Gabinetto economico.
2. Esso è presieduto dal Presidente della Giunta regionale ed è composto dagli assessori ai quali sono affidate le materie bilancio e programmazione, formazione professionale, lavoro. Il Presidente può delegare uno degli assessori a presiedere il Gabinetto economico.
3. Partecipano alle riunioni del Gabinetto economico gli assessori regionali di volta in volta interessati.
4. Al Gabinetto economico spetta:
a) elaborare la proposta di programma triennale degli interventi di cui all'articolo 2, assicurandone la rispondenza con il Programma regionale di sviluppo;
b) sovrintendere all'attuazione del programma triennale;
c) svolgere ogni altra funzione demandatagli dalla Giunta regionale in materia di coordinamento delle politiche formative e occupazionali.
5. L'indirizzo unitario nell'espletamento dell'attività amministrativa del Gabinetto economico è assicurato da una commissione composta dal segretario generale alla programmazione, o da un suo sostituto, dal segretario regionale alle attività formative, dal segretario regionale per le attività produttive e al lavoro - settori secondario e terziario -, fatte salve le competenze della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8 .
6. Il Gabinetto s'avvale, nell'esercizio delle sue funzioni, della consulenza di un comitato tecnico scientifico composto da un numero non superiore a 7 esperti nominati dalla Giunta regionale.
7. Il Comitato tecnico scientifico è presieduto dal presidente del Gabinetto economico o da un suo delegato e dura in carica per un triennio.
8. Ai componenti spettano le indennità e il rimborso spese previsti dall'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive integrazioni e modificazioni.
9. Le funzioni di segreteria per la commissione e per il comitato sono svolte dal servizio di programmazione e valutazione di cui al successivo articolo 4.
Art. 4 - Servizio di programmazione e valutazione.
1. Al servizio di programmazione e valutazione per le politiche formative, istituito all'interno del Dipartimento per il coordinamento delle attività formative, spetta predisporre gli elementi utili:
a) alla elaborazione del programma triennale di cui all'articolo 2;
b) alla valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi attuativi, rispetto agli obiettivi formativi e occupazionali prefissati, anche sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità di cui all'articolo 5;
c) al coordinamento, alla programmazione e all'attuazione delle attività di formazione e aggiornamento del personale delle unità socio-sanitarie locali, promosse dalla Regione.
Art. 5 - Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità.

1. L'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e della professionalità è un servizio pubblico a disposizione della Regione e degli enti pubblici e privati e ha lo scopo di fornire il supporto conoscitivo necessario per l'attività prevista dagli articoli precedenti.
2. All'Osservatorio sono attribuite le seguenti funzioni:
a) rilevazione ed elaborazione dei dati sulle unità produttive e all'attività economica, sullo stato dell'occupazione e della disoccupazione, sui flussi delle forze di lavoro e della popolazione;
b) rilevazione ed elaborazione dei dati sulla popolazione scolastica e universitaria e sui connessi flussi al lavoro e alle attività di formazione professionale;
c) rilevazione ed elaborazione dei dati sulle attività in materia di informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e interventi di sostegno all'occupazione;
d) raccolta dei dati sulle dinamiche di domanda e offerta rilevabili presso le sedi delle sezioni circoscrizionali per l'impiego;
e) svolgimento di analisi, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro e sulla dinamica delle professioni, anche al fine di fornire elementi per la definizione delle politiche regionali in tema di occupazione, formazione professionale e sostegno all'occupazione;
f) pubblicazione e diffusione di dati informativi, nonché di studi e ricerche sulle materie previste nelle lettere precedenti;
g) elaborazione e pubblicazione annuale del rapporto sullo stato dell'occupazione nella Regione.
3. Per lo svolgimento delle attività dell'osservatorio, la Regione stipula una convenzione con il Ministro del lavoro, con riferimento alla legge 28 febbraio 1987, n. 56.
4. Tale struttura, che opera sulla base dei programmi indicati dal Gabinetto economico, è diretta da un dirigente regionale che risponde in via gerarchica al dirigente del Dipartimento piani e programmi.

Titolo II
L'ordinamento del sistema della formazione professionale

Art. 6 - Oggetto e finalità.

1. Con le azioni formative individuate dal programma triennale, la Regione attua un servizio di interesse pubblico teso a garantire lo sviluppo della personalità e a fornire adeguate competenze tecniche e professionali nella prospettiva della formazione continua e dell'apprendimento individualizzato.
2. Le azioni formative devono tener conto della complessità dei sistemi produttivi, dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa, del l'esigenza di mobilità lavorativa, e devono essere aperte alle possibilità di successivi aggiornamenti e perfezionamenti nell'intero arco della vita attiva.
3. Le azioni formative sono aperte, senza discriminazione di sesso, di condizioni sociali o di altro tipo, a tutti i cittadini che abbiano assolto all'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e, nel rispetto delle leggi vigenti, anche agli stranieri.
4. I requisiti e le modalità per la partecipazione alle azioni formative sono stabiliti dai progetti che regolano le singole azioni.
5. Allo scopo di realizzare i principi di parità nell'accesso al lavoro, possono essere riservate azioni formative a persone di sesso femminile e a coloro che si trovano in particolare posizione di debolezza sul mercato di lavoro.
Art. 7 - Tipologia delle azioni formative.

1. Le azioni formative che possono essere inserite nel programma triennale vanno individuate nell'ambito della seguente tipologia:
a) azioni formative di durata anche pluriennale rivolte ai giovani e miranti alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione o al perfezionamento professionale in vista di un successivo sbocco occupazionale, in tutti i settori lavorativi e per qualsiasi ruolo professionale. Dette azioni, sulla base della specificità dei programmi, costituiscono crediti formativi spendibili nel sistema scolastico;
b) azioni formative rivolte ai ruoli manageriali e imprenditoriali, nel lavoro subordinato o autonomo;
c) azioni formative rivolte al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazioni, regolati dalla normativa statale, nonché quelle destinate alle seguenti categorie di utenti:
1) lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia;
2) soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali non idonei a partecipare ad azioni formative non specificatamente ad essi rivolte;
3) detenuti, per le azioni formative realizzate in collaborazione con il Ministero di grazia e giustizia;
4) addetti alle forze armate, per le azioni effettuate in collaborazione con il Ministero della difesa;
d) azioni formative destinate a disoccupati, a lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità, agli emigrati o agli emigrati di ritorno, agli immigrati, da organizzare anche su richiesta della Commissione regionale per l'impiego;
e) azioni formative dirette a specifiche occasioni di impiego, ivi comprese quelle attivate con l'intervento del Fondo sociale europeo, da realizzare con apposite convenzioni anche ai sensi dell'articolo 17 legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché azioni di riqualificazione, riconversione, perfezionamento e aggiornamento professionale di lavoratori dipendenti o autonomi;
f) azioni formative destinate ai titolari dei contratti di formazione lavoro o dei contratti di apprendistato;
g) azioni formative specificamente rivolte a promuovere l'interazione con il sistema scolastico, ivi compresi itinerari sperimentali volti a consentire la spendibilità dell'obbligo scolastico entro il sistema formativo, nei limiti di quanto previsto dalle leggi statali vigenti;
h) ogni altra attività collegata con la formazione professionale, ivi comprese la formazione continua degli operatori del settore, la sperimentazione didattica e organizzativa, la produzione e diffusione di materiale didattico, lo svolgimento di studi e ricerche sulla formazione professionale e le relative pubblicazioni, la produzione e diffusione di sussidi audiovisivi e di supporti informatici, l'organizzazione e la partecipazione a convegni e seminari di studio, nonché ogni iniziativa in materia di formazione professionale intrapresa in collaborazione con l' agenzia per l'impiego.
Art. 8 - Progettazione dell'azione formativa.

1. Ciascuna azione formativa, ivi comprese quelle di carattere ricorrente, deve essere predisposta mediante l'elaborazione di un apposito progetto che indichi:
a) il raccordo con la domanda formativa del territorio e le relative possibilità occupazionali;
b) i requisiti di partecipazione, le modalità di selezione e le eventuali azioni di orientamento richieste;
c) gli obiettivi che si intendono raggiungere;
d) le risorse necessarie, anche in termini di personale;
e) le attività didattiche e valutative (continue e finali) previste e la loro articolazione;
f) eventuali forme di alternanza formazione-lavoro presenti;
g) il piano dei costi.
Art. 9 - Attuazione delle azioni formative.

1. Le azioni formative sono attuate:
a) dalla Giunta regionale direttamente;
b) dagli enti od organismi di cui all'articolo 11 mediante convenzione con la Regione, anche avvalendosi degli apporti delle imprese;
c) dalle associazioni di impresa, imprese e loro consorzi, anche avvalendosi degli apporti degli enti di cui all'art. 11;
d) dagli istituti di istruzione secondaria superiore, mediante convenzione fra la Regione e le competenti autorità scolastiche;
e) dalla Regione mediante convenzione, o mediante la costituzione di appositi consorzi o società consortili, con università, centri di ricerca, istituti di formazione, camere di commercio, enti di promozione settoriale, associazioni di imprese e loro consorzi.
Art. 10 - Centri di formazione professionale.

1. I centri di formazione professionale della Regione o dipendenti dagli enti di cui all'articolo 11 sono organismi operativi destinati allo svolgimento delle azioni formative di cui all'articolo 7.
2. Nell'ambito di tali azioni i centri possono essere sede di sviluppo dell'offerta formativa, di sperimentazione didattica e organizzativa, di progettazione formativa, di assistenza e consulenza a favore delle imprese e di terzi, di verifica delle azioni intraprese.
3. I centri possono svolgere compiti di informazione e orientamento al lavoro e di osservazione del mercato del lavoro, anche al fine di realizzare una equilibrata distribuzione territoriale dei propri servizi.
4. La Giunta regionale determina la dipendenza funzionale dei centri regionali. Determina altresì i livelli di qualifica dei rispettivi organici, in rapporto a standards di prestazioni erogate dai centri stessi.
5. I criteri per la definizione degli standards di cui al precedente comma, sono individuati dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. La Regione, con apposito regolamento, determina il regime di autonomia contabile dei centri regionali di formazione professionale.
Art. 11 - Attività convenzionate con gli enti.

1. Nel rispetto di quanto previsto specificamente nella legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli enti e gli organismi di formazione professionale, anche articolati in centri autonomi, con i quali la Regione può convenzionarsi per lo svolgimento delle azioni formative in modo indiretto, devono possedere i seguenti requisiti:
a) non abbiano scopo di lucro e siano emanazione delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, della cooperazione, oppure di associazioni con finalità formative;
b) siano dotati di locali, attrezzature, strumenti didattici adeguati e di personale in possesso di professionalità coerente con i ruoli da svolgere;
c) si impegnino a conformare le loro attività alle indicazioni didattiche, organizzative ed operative della Regione, nella salvaguardia della propria proposta formativa.
2. Sulla base del progetto presentato, articolato per sedi di attività, la Giunta regionale delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare per l'effettuazione di una o più azioni formative, nelle quali:
a) sono indicate le azioni formative affidate per l'attuazione all'ente in conformità al progetto approvato;
b) è dichiarata la disponibilità ad accettare le direttive e i controlli della Giunta regionale;
c) sono indicati l'ammontare delle erogazioni finanziarie da parte della Regione, i tempi dei versamenti, le modalità di effettuazione del rendiconto;
d) sono stabilite modalità di gestione contabile-amministrativa che assicurino sia la trasparenza sia l'autonomia dell'ente nell'utilizzazione dei fondi assegnati, nonché il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
3. La stipulazione delle convenzioni per le azioni formative a carattere ricorrente non esclude la possibilità di ulteriori convenzioni con la Regione e con le imprese per la realizzazione di altre attività previste dall'articolo 7.
4. E' criterio di preferenza nell'attuazione delle azioni formative in convenzione con gli enti di cui al comma 1, la disponibilità di centri di formazione professionale dotati di strutture e risorse idonee allo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.
Art. 12 - Interazione tra il sistema di formazione professionale e quello scolastico.

1. Il sistema di formazione professionale è organizzato in sintonia col sistema scolastico quale risulta dalle leggi statali e dall'evoluzione degli orientamenti comunitari.
2. La Regione promuove l'integrazione di spazi, risorse e modalità di erogazione dell'offerta formativa tra il sistema di formazione professionale e quello scolastico, per garantire continuità e qualità ai percorsi personali di formazione.
3. A tale scopo, la Giunta regionale:
a) delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare con le autorità scolastiche per l'integrazione delle risorse, per la promozione di una cultura del lavoro e per lo svolgimento di attività di formazione tecnologico-scientifica nella scuola;
b) promuove progetti finalizzati allo sviluppo di un sistema di crediti formativi integrati;
c) realizza gli interventi previsti alla lettera g) dell'articolo 7.
Art. 13 - Convenzioni con le associazioni, con le imprese e loro consorzi.

1. La Giunta regionale attua le azioni formative in collaborazione con le associazioni di imprese, imprese e loro consorzi, mediante apposite convenzioni, sulla base della seguente tipologia:
a) effettuazione di periodi formativi sul lavoro nel corso delle azioni formative di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 7;
b) realizzazione di iniziative formative destinate a specifiche occasioni d'impiego, con o senza l'intervento del Fondo sociale europeo, anche ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
c) attuazione di iniziative di adattamento professionale e/o di tirocinio guidato, anche in favore dei lavoratori di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e in relazione alla previsione della lettera h) dell'articolo 5 e dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
d) lo svolgimento di azioni formative per la riqualificazione, la riconversione, l'aggiornamento o il perfezionamento dei lavoratori dipendenti;
e) l'effettuazione di azioni formative rivolte al recupero di attività artigiane marginali;
f) la realizzazione di attività volte alla formazione dei formatori operanti all'interno dell'impresa.
2. Per lo svolgimento delle azioni formative le imprese sono tenute a presentare il progetto di cui all'articolo 8. La convenzione recepisce il progetto, fissa gli oneri finanziari a carico delle due parti e determina a carico delle imprese gli obblighi di formazione e di assunzione conseguenti.
3. Per gli obblighi di formazione le imprese utilizzano le proprie risorse formative, previo accertamento della relativa adeguatezza, ovvero attivano collaborazioni con la Regione attraverso i centri di formazione regionali o con gli enti di cui all'articolo 11.
4. La convenzione stabilisce le modalità per l'accertamento dei livelli professionali raggiunti e le norme di gestione contabile amministrativa.
5. Alla convenzione può partecipare la Commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
6. Le disposizioni precedenti si applicano anche per lo svolgimento di azioni formative nei riguardi dei dipendenti degli enti locali o degli altri enti pubblici.
Art. 14 - Formazione professionale degli apprendisti.

1. Al fine di una corretta valorizzazione dell'apprendistato, nell'ambito del programma triennale, la Regione promuove particolari azioni formative fondate sull'alternanza-integrazione fra studio e lavoro e sullo sviluppo di curricula formativi da realizzare in collaborazione fra le imprese, in particolare quelle artigiane, e i centri di formazione professionale della Regione o gli enti ed organismi di cui all'articolo 11.
Art. 15 - Interventi a favore di soggetti svantaggiati.

1. La Regione promuove azioni formative specifiche a favore delle persone colpite da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali o che si trovino comunque in condizioni di svantaggio sociale.
2. Tali azioni sono organizzate per progetti, stabiliti d'intesa con le strutture regionali competenti in materia di assistenza e sanità.
3. I progetti possono prevedere speciali cicli di orientamento, ai sensi dell'articolo 21, e sono attuati:
a) favorendo l'integrazione di tali persone nelle attività rivolte ai soggetti normali;
b) ricorrendo, se necessario, ad interventi di formazione individualizzata;
c) prevedendo, se necessario, azioni formative specificamente ad esse rivolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), punto 2.
Art. 16 - Convenzioni e consorzi per attività particolari.

1. Allo scopo di promuovere interventi formativi rivolti a coloro che intraprendono un'attività di imprenditoria, o finalizzati all'acquisizione di capacità manageriali o di professionalità orientate all'innovazione, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con università, centri di ricerca, istituti di formazione, camere di commercio, enti di promozione settoriale, associazioni di imprese, imprese e loro consorzi.
Art. 17 - Centri polo.

1. Per il perseguimento degli obiettivi del programma triennale e per una più adeguata diffusione del sapere tecnologico, la Giunta regionale può promuovere la costituzione di Centri polo per la ricerca e la sperimentazione, sia direttamente che mediante apposite convenzioni. Essi hanno lo scopo di individuare e di sperimentare le implicazioni dell'innovazione tecnologica e produttiva e dell'evoluzione del mercato del lavoro per diffonderle e utilizzarle nel sistema formativo in relazione alle diverse specificità.
2. L'azione dei Centri polo deve essere coordinata con l'attività dei centri formativi pubblici e privati.
Art. 18 - Accertamento della professionalità.

1. Le attività formative ordinate all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione, si concludono con prove finali.
2. Il passaggio da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo, avviene per scrutinio.
3. La mobilità da uno ad altro ciclo formativo di tipo similare, può avvenire direttamente a seguito di colloquio.
4. Le prove finali di cui al comma 1, si svolgono dinanzi ad una commissione formata dal responsabile del centro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da uno del Ministero della pubblica istruzione, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei prestatori d'opera e dei datori di lavoro e, se si tratta di corsi per lavoratori autonomi, da un rappresentante sindacale della categoria di appartenenza.
5. La commissione è presieduta da un funzionario o da un esperto nominato dal Dipartimento per i servizi formativi.
6. Le prove intermedie e i colloqui sono valutati dal responsabile del centro e dagli insegnanti dei singoli corsi riuniti in collegio.
7. Contro le decisioni della commissione o del collegio dei docenti, è ammesso il ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 .
8. A scopo documentativo è rilasciato ai partecipanti alle azioni formative un libretto professionale nel quale sono annotate:
a) le azioni formative, iniziali e continue, alle quali hanno partecipato;
b) le conoscenze e le competenze progressivamente acquisite;
c) i livelli di professionalità successivamente conseguiti.
Art. 19 - Attività libere di formazione professionale.

1. La Giunta regionale, a richiesta degli interessati, può riconoscere singoli corsi e singole iniziative formative svolte da enti, istituzioni, associazioni, imprese o privati, operanti nell'ambito regionale, purchè:
a) i corsi e le iniziative non contrastino con le finalità e gli obiettivi previsti dai piani di formazione, di orientamento e di incentivazione al lavoro;
b) la Giunta regionale sia ammessa, attraverso i competenti Uffici, al controllo tecnico e didattico delle attività in svolgimento e svolte;
c) siano svolti programmi conformi agli indirizzi della programmazione didattica regionale;
d) sia accertata l'idoneità ambientale e tecnica delle strutture e ricorrano i requisiti di attrezzature e di personale docente ed amministrativo idonei.
2. Il riconoscimento si riferisce esclusivamente ai singoli corsi e alle singole iniziative formative e non si estende all'istituzione promotrice degli stessi.
3. Gli allievi dei corsi e quelli interessati alle iniziative previste nel presente articolo, sono ammessi a sostenere, a seguito del riconoscimento, le prove finali, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
4. Col superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione validi ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
5. Il riconoscimento dei corsi e delle iniziative formative non dà diritto ad alcun contributo da parte della Regione.

Titolo III
Informazione e orientamento al lavoro.

Art. 20 - Oggetto e finalità.

1. La Regione promuove attività di informazione e orientamento al lavoro rivolte a tutti i cittadini al fine di facilitare:
a) il diffondersi di una cultura del e sul lavoro, aperta alle evoluzioni tecnologiche e sociali e alle esigenze dello sviluppo;
b) il reperimento di informazioni pertinenti e affidabili sui profili professionali, sulle possibilità di formazione, anche continua o ricorrente, sulle dinamiche occupazionali e sulle opportunità lavorative;
c) le scelte autonome e consapevoli dei singoli in ordine al proprio inserimento nel mondo del lavoro e alla transizione tra le varie forme e i differenti livelli di attività lavorativa.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, la Giunta regionale delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare con enti pubblici e con altri enti e organismi professionalmente idonei o avvalersi dei propri centri di formazione professionale.
3. Le attività di informazione e orientamento al lavoro all'interno del sistema scolastico sono realizzate d'intesa con le competenti autorità scolastiche.
Art. 21 - Dipartimento per l'informazione e l'orientamento al lavoro e per il diritto allo studio.

1. Il Dipartimento per il diritto allo studio, di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8 , assume la denominazione di "Dipartimento per l'informazione e l'orientamento al lavoro e per il diritto allo studio''.
2. Detto dipartimento, incardinato nella Segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative, realizza, oltre ai compiti già definiti per il Dipartimento per il diritto allo studio, anche le attività di cui al precedente articolo.
3. In particolare, per quanto si riferisce all'informazione e all'orientamento al lavoro, spetta al Dipartimento, sentito il Centro di cui al successivo articolo 26, curare:
a) l'attuazione degli interventi in materia previsti dal programma triennale di cui all'articolo 2;
b) la realizzazione di servizi territoriali per l'informazione e l'orientamento al lavoro, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 11, quarto comma;
c) la promozione, direttamente o in convenzione con Enti professionalmente idonei, di uno o più centri per l'informazione e l'orientamento al lavoro con compiti di:
1) studio, ricerca e documentazione;
2) progettazione di servizi integrati e realizzazione di iniziative sperimentali;
3) formazione di specialisti e operatori del settore.
4. Lo svolgimento di ogni altra attività di informazione e orientamento al lavoro, ivi compresa la diffusione di informazioni mediante mezzi di comunicazione di massa.
Art. 22 - Cicli brevi di orientamento.
1. Nei casi di forme gravi di demotivazione al lavoro e allo studio, di disorientamento o di emarginazione, la Giunta regionale può organizzare cicli brevi di orientamento e formazione professionale, sia in vista di una scelta dei percorsi formativi e degli eventuali rientri scolastici, sia per l'acquisizione di competenze e abilità professionali immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.

Titolo IV
Interventi regionali di politica del lavoro e di promozione.

Art. 23 - Sostegno all'occupazione.

1. Al fine di promuovere, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'accesso al lavoro dei cittadini, e particolarmente dei giovani, delle donne, dei disoccupati di lunga durata, dei disabili e delle persone soggette ad emarginazione sociale, la Regione effettua interventi di politica del lavoro idonei a:
a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta del lavoro;
b) promuovere ed incrementare l'occupazione;
c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli del lavoro.
Gli interventi, organizzati in progetti, sono indicati dal programma triennale di cui all'art. 2.
2. La tipologia degli interventi è determinata nell'ambito del programma triennale e dei piani annuali di attuazione.
Art. 24 - Interventi urgenti.

1. La Giunta regionale, al di fuori del programma triennale, al fine di affrontare particolari situazioni di tensione a livello settoriale o locale, può adottare interventi di breve durata.
Art. 25 - Rapporti con l'Agenzia regionale per l'impiego.

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di politica del lavoro e per armonizzare i propri interventi con quelli dello Stato, la Giunta regionale stipula apposita convenzione con l'Agenzia regionale dell'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2. In particolare, la Regione collabora con detta agenzia relativamente alle proposte e ai programmi di politica del lavoro formulati ai sensi dell'articolo 24, lettera d) della legge citata, a mezzo del Centro regionale per le politiche del lavoro di cui al successivo articolo 26.
Art. 26 - Centro regionale per le politiche del lavoro.

1. Il centro per la promozione dell'occupazione istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 assume la denominazione di "Centro regionale per le politiche del lavoro".
2. Il Centro regionale per le politiche del lavoro è una unità organizzativa operante nell'ambito della Segreteria regionale per le attività produttive dei settori secondario e terziario, la quale esercita il coordinamento tecnico, assicurando la rispondenza dell'attività del centro alla programmazione regionale.
3. Il centro svolge le seguenti funzioni:
a) l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 25 comma 2;
b) la progettazione degli interventi di politica del lavoro previsti agli articoli 2, 23 e 24;
c) la verifica dell'efficacia delle leggi nazionali e regionali per l'occupazione, la verifica dei risultati a esse conseguenti e la prospettazione di nuovi campi di intervento;
d) l'effettuazione di indagini, studi e ricerche rilevanti per gli interventi regionali di politica del lavoro;
e) la ricerca finalizzata a promuovere l'adeguamento dei sistemi formativi, produttivi e delle nuove professionalità all'evoluzione del mercato del lavoro, anche con riferimento alla sperimentazione, in collaborazione con il Dipartimento per i servizi formativi, in aree limitate del territorio;
f) l'assistenza al Gabinetto economico per gli aspetti informativi e progettuali connessi all'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 2, nonché ogni altro intervento di politica del lavoro a esso affidato dalla Giunta regionale;
g) la collaborazione con il dipartimento di cui all'articolo 21, per la promozione di attività di informazione e orientamento al lavoro.
4. Per l'espletamento dei propri compiti il Centro si avvale dell'osservatorio e del personale già previsto dall'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 . Il numero degli esperti è elevato a cinque unità.
5. Al fine di favorire la partecipazione delle forze sociali all'attuazione degli interventi di politica del lavoro il centro è affiancato da un comitato con funzioni consultive e di indirizzo. Il comitato è composto da:
a) l'assessore all'economia e lavoro che lo presiede;
b) l'assessore alla scuola e formazione professionale;
c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
d) tre rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative;
e) il segretario generale della programmazione;
f) il segretario regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative;
g) il segretario regionale alle attività produttive dei settori secondario e terziario;
h) il dirigente responsabile dell'Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità;
i) tre rappresentanti degli enti e associazioni maggiormente rappresentative dei centri di formazione professionale;
l) il dirigente del Dipartimento problemi del lavoro.
Svolge le funzioni di segretario il dirigente regionale del Servizio politiche attive del lavoro.
Art. 27 - Fondo per l'occupazione.

1. Allo scopo di assicurare i finanziamenti agli interventi di politica del lavoro previsti dal programma triennale, è istituito nel bilancio della Regione un nuovo capitolo di spesa denominato: "Fondo per la promozione dell'occupazione''. In esso confluiscono gli stanziamenti corrispondenti agli interventi regionali previsti dagli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 , nonché dal titolo II della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 .
2. Il fondo di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 assume la denominazione di "Fondo straordinario per la promozione economica''.
Art. 28 - Norma transitoria.

1. Nell'ambito del programma triennale e dei suoi aggiustamenti e integrazioni la Regione agevola con interventi finanziari i piani di ristrutturazione e riorganizzazione presentati dagli enti, riguardanti il personale, nonché gli aspetti edilizi e le attrezzature.
2. In fase di attuazione del primo programma triennale, la Regione esaminerà l'opportunità della costituzione di una società a partecipazione regionale per la gestione dei Centri polo di cui all'art. 17.
Art. 29 - Norma finanziaria.

1. All'onere presunto di lire 86.700 milioni per l'anno 1990, derivante dall'attuazione della presente legge, relativamente all'attività di formazione, si provvede con i fondi stanziati nei capitoli 72040-72041-72042 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1990, lo stanziamento dei corrispondenti capitoli verrà determinato con la legge annuale di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata con la legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 30 - Norma finale.

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana i necessari provvedimenti attuativi.
Art. 31 - Abrogazioni.

1. La legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 è abrogata fatta salva la sua applicazione per quanto riguarda il piano di formazione 1989-1990.
2. Sono altresì abrogati i commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 .


SOMMARIO