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Legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 (BUR n. 30/1995)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 in tema di tutela dell'ambiente

Sommario: Legge Regionale 15/1995
S O M M A R I O
Legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 (BUR n. 30/1995)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, n. 33 IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 1 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .

1. L’ articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 , è così sostituito:
(omissis) ( 1)

Art. 2 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .

1. L’ articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 , è così sostituito:
(omissis) ( 2)

Art. 3 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .

1. L’ articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 , è così sostituito:
(omissis) ( 3)

Art. 4 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. La lettera a) del punto 1) del primo comma dell' articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è così sostituita:
(omissis) ( 4)
2. La lettera c) del punto 1) del primo comma dell' articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è così sostituita:
(omissis) ( 5)
3. La lettera e) del punto 1) del primo comma dell' articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è così sostituita:
(omissis) ( 6)
4. Nella lettera b) del punto 1) del primo comma dell' articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , le parole “lettera c)” sono sostituite dalle parole “lettera b)”.

Art. 5 - Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .

1. La lettera a) del primo comma dell' articolo 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 , è così sostituita:
(omissis) ( 7)

Art. 6 - Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. L’ articolo 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è così sostituito:
(omissis) ( 8)

Art. 7 - Modifica all’articolo 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .

1. Il settimo comma dell’ articolo 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 , è sostituito dal seguente:
(omissis) ( 9)
2. All’ articolo 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 , è aggiunto il comma seguente:
(omissis) ( 10)

Art. 8 - Modifica dell’articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .

1. L’ articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è così sostituito:
(omissis) ( 11)

Art. 9 - Modifica dell’articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. L’ articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è così sostituito:
(omissis) ( 12)

Art. 10 - Modifica dell’articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , ed abrogazioni conseguenti.

1. L’ articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è così sostituito:
(omissis) ( 13)
2. L'articolo 32 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 ed il relativo elenco integrativo della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , sono abrogati.

Art. 11 - Modifica dell’articolo 60 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. Il terzo comma dell’ articolo 60 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
(omissis) ( 14)
2. Nell’ articolo 60 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole “adottare” e “adottarlo” sono sostituite rispettivamente dalle parole “approvare” e “approvarlo”.
3. Nel quarto comma dell’articolo 60 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono eliminate le seguenti parole: “, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale,”.

Art. 12 - Modifica dell’articolo 62 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

(omissis) ( 15)

Art. 13 - Procedure relative alle opere di fognatura e agli impianti di depurazione.

1. Le opere di fognatura e gli impianti di depurazione di potenzialità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti, ancorchè finanziati in tutto o in parte dalla Regione con fondi propri ovvero con fondi comunitari o statali, anche derivanti dalla legislazione speciale per Venezia, rientrano nella esclusiva competenza degli enti locali interessati.
2. Fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell' articolo 11 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 in merito alla individuazione degli organi consultivi, per l'approvazione dei progetti e la gestione tecnico amministrativa dei lavori si applicano gli articoli 13 e 18 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . ( 16)
3. Il parere della Commissione tecnica regionale - sezione ambiente sulle reti di fognatura va espresso sui progetti generali, nonché sui progetti di stralci esecutivi la cui difformità dai progetti generali approvati sia sostanzialmente modificativa delle caratteristiche funzionali dell'opera.
4. Il parere della Commissione tecnica regionale - sezione ambiente sui progetti di stralci esecutivi difformi ai sensi del comma 3 deve essere reso entro sessanta giorni, trascorsi inutilmente i quali il parere si intende favorevole.
5. E' abrogato l'articolo 28 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .

Art. 14 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .

1. L'articolo 17 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 è così sostituito:
(omissis) ( 17)

Art. 15 - Scarichi già autorizzati.

1. Per gli impianti di depurazione dotati di autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non è richiesta alcuna ulteriore autorizzazione.

Art. 16 - Norma transitoria.

1. Le Province esercitano le nuove funzioni previste dalla presente legge a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della medesima.


Note

( 1) Vedi testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 2) Vedi testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 3) Vedi testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 4) Vedi testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 5) Vedi testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 6) Vedi testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 7) Vedi testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 8) Vedi testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 9) Vedi testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 10) Vedi testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 11) Vedi testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 12) Vedi testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 13) Vedi testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 14) Vedi testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 15) Articolo abrogato per effetto della abrogazione dell’art. 62 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 operata da art. 54 comma 2 legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 16) Legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall’art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 17) Articolo abrogato per effetto dell’abrogazione dell’art. 17 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 operata con la decorrenza ed i limiti ivi previsti dal comma 2 dell'art. 61 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 15/1995
S O M M A R I O
Legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 (BUR n. 30/1995) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, n. 33 IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE



Art. 1 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .

1. L’ articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 , è così sostituito:
Art. 4 - Competenze della Regione.
Le funzioni regionali, nel quadro dell' ordinamento statale richiamato dall' articolo 1 e a norma della presente legge, consistono principalmente in:
1) attività di acquisizione ed elaborazione di dati, interessanti la tutela dell' ambiente, mediante i quali la Regione, con l' apporto delle Province e dei Comuni, acquisisce lo stato di fatto;
2) attività di programmazione, mediante le quali la Regione approva:
a) il piano regionale dell' ambiente, in cui l' individuazione delle zone di protezione e di intervento, nonchè dei beni da risanare, è operata con criteri unitari e secondo azioni programmatiche;
b) i piani regionali dei singoli settori dell' atmosfera, delle acque, del suolo, come specificazione settoriale delle scelte e delle compatibilità generali previste all' interno del piano di cui alla precedente lettera a);
3) attività di realizzazione di singole opere:
a) direttamente o in concessione, in quanto di propria competenza;
b) mediante concessione di contributi agli enti locali, per quanto di loro competenza;
4) attività di indirizzo e coordinamento, mediante le quali la Regione emana direttive in materia ambientale e provvede a:
a) coordinare le reti e i sistemi provinciali e comunali di rilevamento e controllo, qualitativo e quantitativo dell' inquinamento atmosferico e dei corpi idrici, in collaborazione anche col servizio idrografico italiano nonchè della qualità e quantità dei rifiuti prodotti;
b) coordinare le operazioni di rilevamento per la redazione della mappa degli scarichi, nonchè per la determinazione delle caratteristiche delle acque superficiali, anche ai fini della potabilizzazione e dell' uso balneare;
c) favorire l' uniformità nello sviluppo tecnologico e gestionale degli impianti e dei servizi, a mezzo di direttive della Giunta regionale per il progressivo adeguamento all' evoluzione delle migliori tecnologie disponibili ed economicamente praticabili;
d) stabilire i criteri cui i Comuni debbono attenersi per la elaborazione dei piani di risanamento acustico;
5) attività di controllo mediante le quali la Regione:
a) valuta la compatibilità ambientale degli impianti di prima categoria di cui all' articolo 35 nonchè delle opere di cui all' articolo 29 bis e fornisce al Ministero dell' ambiente il parere di cui all' articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) approva i progetti relativi agli impianti di prima categoria di cui all' articolo 35 nonchè le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località ;
c) autorizza le attività sperimentali di depurazione e trattamento; d) esercita l' alta vigilanza sui servizi e sugli impianti pubblici e privati in materia di tutela dell' ambiente, nelle forme previste dalla presente legge;
e) approva i progetti relativi alla bonifica ambientale dei siti degradati o contaminati da qualunque tipologia di rifiuto, unicamente nel caso in cui l' intervento stesso comporti l' allestimento di discariche classificate come impianti di prima categoria, ai sensi dell' articolo 35, che prevedano apporto di ulteriori rifiuti.".
Art. 2 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .

1. L’ articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 , è così sostituito:
Art. 5 - Competenze della Provincia.
Le attività della Provincia, nel quadro dell' ordinamento statale richiamato all' articolo 1 e delle funzioni a essa delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:
1) rilevamento ed elaborazione di dati ambientali di interesse provinciale, nell' ambito del coordinamento regionale di cui all' articolo 4, primo comma, punto 4, lettera a), segnalando altresì alla Regione e ai Comuni le situazioni richiedenti provvedimenti di loro competenza;
2) esercizio delegato del controllo preventivo:
a) approvando i progetti degli impianti di seconda categoria di cui all' articolo 49, primo comma, lettera a), le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località e rilasciando le relative autorizzazioni all' esercizio; nonchè autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all' articolo 49, primo comma, lettera c);
b) autorizzando gli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità , di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15 di detto decreto;
c) rilasciando l' autorizzazione all' esercizio dell' attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani e speciali non tossici e nocivi prodotti da terzi. Per le imprese di trasporto prive di sedi operative nella Regione Veneto, è riconosciuta valida l' autorizzazione rilasciata dalla Regione competente per territorio;
d) rilasciando l' autorizzazione all' esercizio dell' attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali tossici e nocivi.Per le imprese prive di sede operativa nella Regione Veneto, competente al rilascio dell' autorizzazione è il Presidente della Provincia ove avviene il deposito o il prelievo;
e) autorizzando gli scarichi nelle unità geologiche profonde e nelle acque costiere marine;
f) approvando i piani di concimazione relativi allo spargimento dei liquami zootecnici sul suolo agricolo;
g) autorizzando l' utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature, di quelli ad essi assimilabili, nonchè di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l' utilità ai fini agronomici; l' autorizzazione non è richiesta a chi esercita il trasporto e lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da propri pozzi neri al fine di fertilizzare i propri terreni;
h) rilasciando le autorizzazioni per le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo, come materia prima o come fonte di energia, di residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o di combustione, ad esclusione delle operazioni assoggettate al solo obbligo di comunicazione;
i) ricevendo e valutando le comunicazioni presentate dai soggetti che intendono effettuare trattamento, stoccaggio o riutilizzo dei residui assoggettati al regime semplificato previsto per il riutilizzo, per materia prima o come fonte di energia, di residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione;
l) rilasciando le autorizzazioni all' esercizio degli impianti di prima categoria di cui all' articolo 35;
m) approvando i progetti relativi alla bonifica ambientale dei siti degradati o contaminati da qualunque tipologia di rifiuto che non consistano nel solo asporto dei materiali inquinanti e nella rimessa in pristino del sito stesso e ad eccezione di quelli indicati all' articolo 4, primo comma, punto 5, lettera e);
3) esercizio del controllo successivo su:
a) le caratteristiche degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti produttivi non recapitanti in pubbliche fognature;
b) il regolare funzionamento degli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti, nonchè dei residui riutilizzabili;
c) il regolare funzionamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
d) l' applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell' acqua;
4) formazione e aggiornamento del catasto:
a) degli insediamenti produttivi e di quelli assimilati;
b) delle fonti fisse di emissione nell' atmosfera, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;
c) di tutti gli scarichi, pubblici e privati, sversanti nei corpi idrici superficiali;
d) delle fonti di produzione di rifiuti e privati, sversanti nei tossici e nocivi;
5) raccolta ed elaborazione di dati inerenti le operazioni di competenza propria o delegata, con particolare riferimento a quelli inerenti la produzione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.".
Art. 3 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .

1. L’ articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 , è così sostituito:
Art. 6 - Competenze del Comune.
Le attività del Comune, nel quadro dell' ordinamento statale richiamato dall' articolo 1 e delle funzioni a esso delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:
1) installazione e gestione, nell' ambito del coordinamento regionale di cui all' articolo 4, primo comma, punto 4, lettera a), dei sistemi integrativi di rilevamento e controllo sulle emissioni di fumi, polveri, gas e odori, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;
2) organizzazione e gestione dei servizi pubblici d' acquedotto, di fognatura e di depurazione delle acque, nonchè di smaltimento dei rifiuti urbani, adottando allo scopo appositi regolamenti e provvedendo alla rilevazione annuale dei relativi dati;
3) approvazione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei piani di risanamento acustico;
4) esercizio del controllo preventivo mediante:
a) rilascio dei pareri di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, articolo 7, comma 4;
b) autorizzazione all' attivazione degli scarichi degli insediamenti civili sversanti nella pubblica fognatura, sul suolo o in un corpo idrico superficiale, con esclusione delle acque costiere marine, e degli scarichi degli insediamenti produttivi sversanti nella pubblica fognatura, ancorchè sottoposti a depurazione mediante gli impianti di cui all' articolo 49, primo comma, lettera b);
c) prescrizione, previo parere della commissione tecnica provinciale per l' ambiente, dell' installazione di eventuali strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica;
5) esercizio del controllo successivo:
a) sull' inquinamento atmosferico, proveniente dagli impianti termici destinati esclusivamente a riscaldamento o da veicoli a motore in circolazione;
b) sull' installazione e funzionamento dei sistemi di misura dell' acqua prelevata dai titolari di approvvigionamenti idrici autonomi;
c) su tutti gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura e su tutti gli scarichi provenienti da insediamenti civili;
d) sull' inquinamento ambientale prodotto da vibrazioni e rumori, anche generati da veicoli e natanti in circolazione, nonchè da radiazioni elettromagnetiche.".
Art. 4 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. La lettera a) del punto 1) del primo comma dell' articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è così sostituita:
a) i progetti di impianti sottoposti ad autorizzazione ministeriale ai sensi della vigente normativa in materia di emissioni nell' atmosfera; ".
2. La lettera c) del punto 1) del primo comma dell' articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è così sostituita:
c) i requisiti delle imprese private esercenti per conto terzi; ".
3. La lettera e) del punto 1) del primo comma dell' articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è così sostituita:
" e) i regolamenti tipo dei servizi pubblici di fognatura e di smaltimento dei rifiuti, predisposti dalla Giunta regionale; ".
4. Nella lettera b) del punto 1) del primo comma dell' articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , le parole “lettera c)” sono sostituite dalle parole “lettera b)”.
Art. 5 - Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .

1. La lettera a) del primo comma dell' articolo 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 , è così sostituita:
a) gli impianti, sia pubblici che privati, di trattamento, di stoccaggio provvisorio e di stoccaggio definitivo dei rifiuti, diversi da quelli previsti all' articolo 49 come impianti di seconda categoria, nonchè gli impianti di depurazione di reflui, pubblici e privati, esercenti per conto terzi, ad esclusione degli stoccaggi provvisori dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, presso il produttore;”.
Art. 6 - Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. L’ articolo 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è così sostituito:
Art. 42 - Controllo preventivo.
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , sulla progettazione, approvazione, realizzazione e collaudo delle opere pubbliche, la realizzazione degli impianti di prima categoria e dei centri polifunzionali, nonchè le eventuali variazioni per ampliamenti o ristrutturazioni, sono soggette all' approvazione del progetto da parte del Presidente della Regione o da un suo delegato.
Il progetto dell' impianto viene presentato alla Regione, alla Provincia e al Comune.
Il Comune può far pervenire le proprie osservazioni alla Regione entro trenta giorni dal ricevimento.
Il progetto è approvato sentito il parere della competente commissione, di cui all' articolo 12.
Il provvedimento di approvazione, salvo espressa limitazione nello stesso contenuta, produce gli effetti sostitutivi di cui all' articolo 3 bis del decreto - legge 31 agosto 1987, n. 367, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ed abilita alla realizzazione dell' impianto progettato ed al suo esercizio provvisorio con le modalità previste dall' articolo 44.".
Art. 7 - Modifica all’articolo 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .

1. Il settimo comma dell’ articolo 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 , è sostituito dal seguente:
" L' autorizzazione all' esercizio vale anche quale autorizzazione definitiva all' attivazione degli eventuali scarichi idrici.".
2. All’ articolo 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 , è aggiunto il comma seguente:
" In deroga a quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, le opere di stoccaggio, sia provvisorio che definitivo, anche annesse ad impianti di trattamento, debbono essere collaudate prima dell' avvio dell' esercizio provvisorio. Il relativo certificato di collaudo è trasmesso unitamente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui al primo comma. Il provvedimento di approvazione del progetto può specificare ulteriori componenti che debbono essere collaudate prima dell' avvio dell' esercizio.".
Art. 8 - Modifica dell’articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .
1. L’ articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è così sostituito:
Art. 49 - Realizzazione ed esercizio degli impianti.
Sono considerati impianti di seconda categoria:
a) le discariche per rifiuti inerti di cui al paragrafo 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 nonchè gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali non tossici e nocivi per proprio conto;
b) gli impianti di depurazione privati per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi, per la depurazione di reflui ivi prodotti, con scarico diretto nelle pubbliche fognature;
c) gli impianti:
1) di depurazione gestiti da Comuni, Comunità montane, loro consorzi anche misti con imprese private, nelle forme di cui all' articolo 7, terzo comma, di potenzialità inferiore a mille abitanti equivalenti, che trattino gli effluenti dei sistemi fognari;
2) di depurazione gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti con scarico diretto in acque superficiali o sotterranee, sul suolo o nel sottosuolo;
3) di stoccaggio di rifiuti urbani pericolosi, gestiti da Comuni, Comunità montane, loro consorzi anche misti con imprese private, nelle forme di cui all' articolo 7, terzo comma, nonchè quelli connessi e funzionali al sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
La realizzazione degli impianti di cui alla lettera a) del primo comma è subordinata all' approvazione de progetto, previo parere della commissione tecnica provinciale per l' ambiente, da parte del Presidente della Provincia, ai sensi dell' articolo 5, e secondo le procedure di cui all' articolo 42. L' avvio di tali impianti è assoggettato alla procedura di cui all' articolo 44.
Gli impianti di cui al primo comma, lettere b) e c), sono soggetti ad autorizzazione preventiva rilasciata dalla competente autorità di vigilanza, di cui all' articolo 50, su presentazione del progetto. L' avvio degli impianti è subordinato alla presentazione, all' autorità di vigilanza, del certificato di regolare esecuzione dell' opera rilasciato dal direttore dei lavori.
L' autorizzazione preventiva di cui al terzo comma costituisce anche autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa vigente.".
Art. 9 - Modifica dell’articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. L’ articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è così sostituito:
Art. 54 - Laboratori privati.
Per lo svolgimento delle analisi fisiche, chimiche e biologiche delle emissioni, degli scarichi, dei rifiuti e dei residui riutilizzabili, nell' ambito di procedimenti tecnici previsti dalla presente legge i laboratori privati devono essere accreditati ai sensi delle norme UNI - EN serie 45.000.
Dal 1 gennaio 1997, ai fini dello svolgimento delle analisi di cui al primo comma, sono riconosciuti validi solo i certificati analitici rilasciati dai laboratori accreditati che abbiano preventivamente comunicato al Presidente della Giunta regionale l' avvenuto accreditamento.".
Art. 10 - Modifica dell’articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , ed abrogazioni conseguenti.

1. L’ articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è così sostituito:
Art. 58 - Tutela dell' atmosfera.
La tutela dell' atmosfera, a norma della legislazione statale in materia nonchè della presente legge, è perseguita con azioni speciali anche di carattere preventivo, rivolte:
1) contro inquinamenti atmosferici, quali fumi, polveri, gas e odori;
2) contro altri inquinanti, quali rumori, vibrazioni e radiazioni non ionizzanti a recare pregiudizio, diretto o indiretto, alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati.
E' delegato alle Province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale previste dalla normativa statale vigente in materia, salvo che per gli impianti i cui progetti sono sottoposti ad approvazione regionale in base alla presente legge, nonchè per gli impianti ricadenti nelle aree individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 4 del dpr 24 maggio 1988, n. 203.
Resta di competenza regionale l' espressione dei pareri previsti dalla legislazione statale vigente in materia per il rilascio delle autorizzazioni di competenza ministeriale.".
2. L'articolo 32 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 ed il relativo elenco integrativo della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , sono abrogati.
Art. 11 - Modifica dell’articolo 60 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. Il terzo comma dell’ articolo 60 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
Il regolamento è approvato dall' ente di cui al primo comma, sulla base del regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale.".
2. Nell’ articolo 60 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole “adottare” e “adottarlo” sono sostituite rispettivamente dalle parole “approvare” e “approvarlo”.
3. Nel quarto comma dell’articolo 60 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono eliminate le seguenti parole: “, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale,”.
Art. 12 - Modifica dell’articolo 62 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. Nel terzo comma dell’articolo 62 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole “punto 3) dell’articolo 6” sono sostituite dalle parole “punto 4) dell’articolo 6”.
2. Il quarto comma dell’articolo 62 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
Il regolamento è approvato dall' ente di cui al primo comma, cui è affidata la gestione del servizio, sulla base del regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale.".
Art. 13 - Procedure relative alle opere di fognatura e agli impianti di depurazione.

1. Le opere di fognatura e gli impianti di depurazione di potenzialità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti, ancorchè finanziati in tutto o in parte dalla Regione con fondi propri ovvero con fondi comunitari o statali, anche derivanti dalla legislazione speciale per Venezia, rientrano nella esclusiva competenza degli enti locali interessati.
2. Fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell' articolo 11 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 in merito alla individuazione degli organi consultivi, per l'approvazione dei progetti e la gestione tecnico amministrativa dei lavori si applicano gli articoli 13 e 18 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
3. Il parere della Commissione tecnica regionale - sezione ambiente sulle reti di fognatura va espresso sui progetti generali, nonché sui progetti di stralci esecutivi la cui difformità dai progetti generali approvati sia sostanzialmente modificativa delle caratteristiche funzionali dell'opera.
4. Il parere della Commissione tecnica regionale - sezione ambiente sui progetti di stralci esecutivi difformi ai sensi del comma 3 deve essere reso entro sessanta giorni, trascorsi inutilmente i quali il parere si intende favorevole.
5. E' abrogato l'articolo 28 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
Art. 14 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .

1. L'articolo 17 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 è così sostituito:
Art. 17 - Norma transitoria.
1. I termini previsti dall' articolo 16 delle Norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento, già modificati dall' articolo 19, comma 2 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 sono fissati al 31 dicembre 1996.
2. Sino all' approvazione del piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani resta efficace il piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 1988, n. 785.
3. Fino all' approvazione del piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al comma 2, le funzioni degli enti responsabili dei bacini di utenza già previsti per la provincia di Belluno dal piano regionale approvato con il provvedimento del Consiglio regionale n. 785 del 1988 sono attribuite all' amministrazione provinciale di Belluno che subentra nei rapporti giuridici in atto in capo ai singoli enti responsabili dei bacini di utenza.
4. Sino all' approvazione del piano regionale di riduzione e di smaltimento dei rifiuti speciali è consentita la realizzazione di impianti di eliminazione dei rifiuti speciali, anche tossico - nocivi, mediante stoccaggio definitivo a terra o incenerimento, esclusivamente nel caso in cui ne sia dimostrata l' effettiva necessità al fine dello smaltimento di rifiuti prodotti prevalentemente nel territorio regionale in conformità al disposto di cui alla lettera g) dell' articolo 36 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 recante " Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1993"; è fatto comunque divieto di aprire nuove discariche per rifiuti urbani o per rifiuti speciali, con esclusione degli inerti, nei comuni in cui sono in attività altre discariche per rifiuti urbani o per rifiuti speciali, salvo espresso parere favorevole del Comune interessato, sempre che nel frattempo non sia stato approvato il piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al comma 2.
5. Le autorizzazioni all' esercizio degli impianti di prima categoria rilasciate dalla Regione restano valide sino alla loro naturale scadenza. Le domande presentate alla Regione sono trasferite con tutta la documentazione alle Province di competenza entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.".
Art. 15 - Scarichi già autorizzati.

1. Per gli impianti di depurazione dotati di autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non è richiesta alcuna ulteriore autorizzazione.
Art. 16 - Norma transitoria.

1. Le Province esercitano le nuove funzioni previste dalla presente legge a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della medesima.


SOMMARIO