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Legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 (BUR n. 38/1995)

Interventi regionali per i veneti nel mondo.

Legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 (BUR n. 38/1995) (Abrogata)

INTERVENTI REGIONALI PER I VENETI NEL MONDO

Legge abrogata dalla legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 (BUR n. 38/1995)

INTERVENTI REGIONALI PER I VENETI NEL MONDO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto opera per sviluppare le relazioni con le comunità di origine veneta all'estero, promuovendo, nello spirito degli indirizzi emanati dall'ONU, in armonia con le direttive dell'Unione europea (UE), nel rispetto della legislazione statale e mediante il coordinamento con le altre Regioni:
a) iniziative dirette a conservare e a tutelare il valore della identità veneta e a rinsaldare i rapporti con la Regione;
b) interventi finalizzati a sviluppare relazioni economiche e a valorizzare le professionalità attraverso il processo formativo;
c) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori di origine veneta e delle loro famiglie;
d) agevolazioni ai Veneti che rimpatriano e alle loro famiglie.

Art. 2 - Destinatari degli interventi.

1. Sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore a cinque anni consecutivi, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a mesi sei, o che siano rientrati nel Veneto da non più di due anni.
2. Sono, altresì, destinatari degli interventi previsti nella presente legge, purché residenti all'estero, i familiari conviventi di cittadini di origine veneta, il coniuge superstite, nonché i loro discendenti.
3. La permanenza all'estero deve risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazione o da documenti ufficiali rilasciati da autorità e da enti stranieri o italiani, o copia conforme all'originale degli stessi.
4. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

Art. 3 - Iniziative e interventi.

1. Le iniziative e gli interventi destinati ai soggetti di cui all'articolo 2, tendono a:
a) assumere, sostenere e sviluppare iniziative e attività culturali;
b) curare e sostenere la diffusione fra le comunità dei Veneti all'estero di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico;
c) effettuare e sostenere studi, indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio;
d) favorire la formazione e la riqualificazione professionale;
e) favorire il reinserimento dei rimpatriati nella vita sociale e nelle attività di lavoro;
f) agevolare l'inserimento dei rimpatriati nell'ordinamento scolastico nazionale, sostenendo iniziative miranti al riconoscimento degli studi compiuti all'estero;
g) organizzare nel territorio regionale corsi di formazione-lavoro, di soggiorni culturali, nonché iniziative di turismo sociale e di interscambio;
h) concorrere con i comuni nell'assistenza ai rimpatriati e alle loro famiglie;
i) riconoscere le associazioni che operano a favore dei Veneti all'estero e sostenerne le attività;
l) prevedere riconoscimenti per i Veneti all'estero.
2. Per i cittadini di origine veneta di cui al comma 1 dell'articolo 2, rimpatriati, sono previsti interventi per l'acquisto o per la costruzione nel territorio regionale di un alloggio avente caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica o per interventi di sistemazione di un immobile da destinare ad abitazione del proprio nucleo familiare nel territorio regionale.
3. La Regione concorre altresì a sostenere iniziative culturali per i cittadini di origine veneta residenti in altre regioni italiane.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione delle singole iniziative previste nel presente articolo e per la eventuale concessione del contributo.
5. Per la realizzazione di attività promozionali all'estero intese a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale la Regione provvede ad acquisire l'intesa con il Governo nazionale, nello spirito del coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e nel rispetto degli indirizzi previsti dal DPR 31 marzo 1994.

Art. 4 - Piano triennale e programma annuale degli interventi.

1. La Giunta regionale, entro il mese di ottobre, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il piano di massima degli interventi da perseguire nel triennio successivo contenente gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità tra gli interventi di cui all'articolo 3 e approva il programma degli interventi da realizzarsi nell'anno successivo.
2. La Giunta regionale, contestualmente alla presentazione del piano triennale, invia al Consiglio una relazione sull'attività svolta nel triennio precedente.

Art. 5 - Conferenza dei Veneti nel mondo.

1. Per realizzare un proficuo collegamento tra la R-egione e le associazioni che perseguono le finalità della presente legge è istituita la conferenza permanente dei Veneti nel mondo.
2. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, convoca e presiede la conferenza per formulare proposte sulla programmazione e quale occasione di incontro e di confronto di esperienze tra le rappresentanze dei Veneti all'estero e quelle che nel territorio regionale operano nei settori culturale, sociale, economico e produttivo.
3. Alla Conferenza partecipano:
a) ventuno cittadini di origine veneta di cui all'articolo 2, designati, ogni qualvolta viene convocata la conferenza, dalle associazioni operanti nel Veneto e da quelle esistenti all'estero iscritte ai registri di cui al comma 2 dell'articolo 20, su nominativi proposti alle stesse dai singoli circoli o delegazioni, garantendo la presenza di almeno un rappresentante per ogni associazione e per ciascun Paese di residenza. La Giunta regionale stabilisce il numero dei soggetti per ciascun paese e il numero che le singole associazioni devono designare;
b) i presidenti, o loro delegati, delle associazioni venete iscritte al registro.
4. Partecipano, inoltre, alla conferenza fino a dieci cittadini di origine veneta residenti all'estero scelti dalla Giunta regionale tra coloro che sono particolarmente rappresentativi e operanti nelle realtà associative.
5. Alla conferenza, su indicazione della Giunta regionale, vengono invitati amministratori delle province e dei comuni, rappresentanti di enti pubblici, di organismi economici, culturali, sociali e sindacali.
6. Il Presidente del Consiglio regionale e i componenti della Commissione consiliare competente hanno titolo a partecipare alla conferenza.
7. La conferenza viene convocata in occasione della predisposizione del piano triennale e ogni qualvolta si renda necessario ai fini dell'attuazione della presente legge.
8. I partecipanti alla conferenza previsti alla lettera a) del comma 3 possono essere designati per non più di tre riunioni consecutive.

Art. 6 - Comitato permanente per i Veneti nel mondo.

1. E' istituito il comitato permanente delle associazioni Venete iscritte al registro di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 20.
2. Il comitato è composto dal Presidente della Regione, o dall'Assessore delegato, che lo convoca e lo presiede, e dai Presidente delle associazioni di cui al comma 1 o loro delegati.
3. Il comitato ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del piano triennale, del programma annuale e per la loro attuazione, nonché di agevolare l'informazione e il coordinamento tra le varie attività all'estero promosse dalla Regione o da altri enti.

Art. 7 - Attività della conferenza e del comitato.

1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni della conferenza e del comitato, nonché per il rimborso delle spese di viaggio, in aereo o in treno, per le spese di ospitalità ai partecipanti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 e al comma 2 dell'articolo 6.
2. La Giunta regionale può, altresì, autorizzare il rimborso ai componenti il comitato delle spese di viaggio, di ospitalità e di partecipazione a convegni organizzati fuori dal territorio regionale.
3. Il funzionamento della conferenza e del comitato è assicurato da personale, da strutture, da mezzi e da attrezzature tecniche e informatiche della Regione.

Art. 8 - Determinazione di criteri particolari nella leg-islazione regionale.

1. Le leggi regionali che dispongono gli interventi in materia di competenza determinano i criteri particolari per l'ammissione dei Veneti nel mondo, singoli o associati, ai benefici dalle stesse previsti.

Art. 9 - Iniziative e attività culturali.

1. La Regione, riconoscendo la cultura come strumento essenziale di civiltà e di libertà, favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e a tutelare fra i Veneti nel mondo il valore della identità del paese di origine e a rinsaldare i rapporti culturali con il Veneto.
2. Tali iniziative possono essere assunte anche in concorso con le regioni, le amministrazioni pubbliche, le istituzioni culturali e le associazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 20.

Art. 10 - Informazione.

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 , e con le modalità in essa previste, provvede:
a) all'informazione sulle proprie attività legislative e amministrative, sulla realtà economica, culturale e sociale del Veneto e su quanto sia di interesse per i Veneti nel mondo, compreso l'utilizzo dei benefici previsti dalla normativa regionale e nazionale;
b) alla diffusione, tra le comunità dei Veneti nel mondo, di quotidiani, di pubblicazioni e di materiale audiovisivo e radiofonico e di quanto risulta utile per rinsaldare e per sviluppare i rapporti culturali ed economici con la terra di origine.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere co-ntributi alle associazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 20, con le modalità nello stesso previste, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 11 - Riconoscimenti per produzioni artistiche, bibliografiche e audiovisive.

1. La Regione riconosce iniziative di particolare rilevanza sulle tematiche delle migrazioni quali: tesi di laurea, ricerche, produzioni artistiche, bibliografiche o audiovisive prodotte da cittadini residenti nel Veneto, e da Veneti residenti all'estero.

Art. 12 - Formazione e riqualificazione professionale.

1. La Regione, nell'ambito dei programmi di formazione professionale e in concorso con i piani nazionali e comunitari, assume iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei Veneti che rimpatriano.
2. La gestione di tali iniziative potrà essere affidata, oltre che agli enti che istituzionalmente effettuano corsi di formazione professionale, anche alle associazioni operanti nella Regione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, nonché di quelli previsti all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e all'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 .
3. Le procedure per le iniziative indicate nel presente articolo devono essere conformi a quelle previste per ottenere gli interventi degli organi comunitari.

Art. 13 - Inserimento scolastico.

1. Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei Veneti rimpatriati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari o con associazioni ed enti che operano nel settore dell'istruzione, promuove:
a) corsi di orientamento, di formazione linguistica e di inserimento;
b) incontri, convegni, seminari per gli operatori impegnati nelle attività di cui alla precedente lettera a);
c) iniziative per garantire il diritto allo studio.

Art. 14 - Corsi di aggiornamento e di qualificazione.

1. La Regione promuove, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni, iniziative tendenti a realizzare corsi di aggiornamento culturale e di qualificazione al lavoro per i veneti residenti all'estero, nonché corsi di aggiornamento culturale e sociale effettuati, anche con forme residenziali, nel Veneto o all'estero.

Art. 15 - Attività promozionali all'estero.

1. La Regione provvede ad agevolare forme diverse di attività promozionali nei settori produttivi organizzate all'estero, ai sensi della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, ricercando la collaborazione e il concorso delle istituzioni venete e delle comunità venete all'estero, nel rispetto dell'articolo 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
2. Le associazioni di cui all'articolo 20 possono proporre iniziative di carattere culturale, economico e turistico da realizzarsi con il concorso della Regione.

Art. 16 - Soggiorni, scambi, turismo sociale.

1. La Regione del Veneto, anche in collaborazione con altre regioni, con enti e con organismi pubblici e privati, promuove e favorisce:
a) l'organizzazione di soggiorni culturali nella Regione per i Veneti all'estero e i loro discendenti;
b) iniziative di turismo sociale al fine di consentire la conoscenza diretta del Veneto;
c) iniziative di interscambio.
2. Per le iniziative di cui al comma 1 la Giunta regionale può utilizzare le somme previste dalla legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 , nel rispetto di quanto stabilito dalla stessa.

Art. 17 - Costruzione, acquisto, sistemazione dell'a-lloggio.

1. Ai cittadini di origine veneta di cui al comma 2 dell'articolo 3 che nel territorio della Regione intendono costruire o acquistare un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica, o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento e completamento di un immobile di proprietà o in usufrutto ad uso abitativo del proprio nucleo familiare, la Regione può concedere un contributo una tantum in conto capitale o, in alternativa, un contributo nel pagamento degli interessi relativi a mutui contratti con Istituti di credito con sede principale nel Veneto di durata non superiore a quindici anni.
2. In caso di costruzione o di acquisto, il richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione nel territorio nazionale su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e non deve aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con il contributo di enti pubblici.
3. L'abitazione che viene sistemata o adeguata deve essere l'unica di proprietà del richiedente e dei componenti il nucleo familiare o l'unica sulla quale gli stessi possono esercitare i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.
4. L'alloggio non può essere destinato a uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei suoi familiari, per un periodo di dieci anni dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca dello stesso.
5. Il contributo non può essere concesso per l'acquisto o per le opere effettuate due anni prima di quello di presentazione della domanda.

Art. 18 - Interventi socio-assistenziali.

1. Ai cittadini di origine veneta di cui all'articolo 2, rientrati nel Veneto, possono essere concessi, su domanda documentata, i contributi previsti dall'articolo 15 bis della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , e successive modificazioni, da parte del comune dove viene fissata la residenza.
2. In particolare i contributi riguardano:
a) le spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo;
b) le spese di trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredo, della mobilia e di attrezzature varie;
c) le spese di prima sistemazione;
d) le spese di trasporto di salme;
e) gli importi per il riscatto ai fini previdenziali di periodi di lavoro prestato all'estero in paesi privi di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Tale contributo è finalizzato al raggiungimento dei minimi pensionistici;
f) altre situazioni di particolare bisogno.
3. Su richiesta del comune, la Giunta regionale provvede a rimborsare le spese sostenute utilizzando le somme previste dall'articolo 3, sesto comma, lettera b) della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni.

Art. 19 - Riconoscimento a cittadini di origine veneta residenti all'estero.

1. Anche in accordo con gli enti locali, gli enti economici e le associazioni di cui all'articolo 20, la Giunta regionale conferisce un attestato di riconoscimento ai cittadini di origine veneta che hanno lavorato all'estero per oltre trenta anni, o che hanno onorato il nome del Veneto nel mondo.

Art. 20 - Associazionismo.

1. La Regione riconosce le attività svolte dalle associazioni che operano a favore dei cittadini di origine veneta residenti all'estero o rimpatriati, al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra di origine e sviluppare i rapporti con la comunità veneta.
2. Presso la Giunta regionale sono istituiti distinti registri:
a) delle associazioni che hanno sede principale nella Regione e che operano da almeno cinque anni a favore dei Veneti all'estero;
b) dei circoli Veneti all'estero o in altre regioni italiane che abbiano almeno cento iscritti e che svolgano attività da almeno tre anni;
c) dei comitati o delle federazioni all'estero o in altre regioni italiane cui aderisca almeno la maggioranza dei circoli Veneti presenti nel paese o nella regione e che svolgano attività da almeno tre anni.
3. Le associazioni, i comitati o le federazioni già iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 , e legge regionale 22 giugno 1989, n. 18 , salvo verifica sui requisiti posseduti e sulle finalità perseguite, sono iscritti di diritto nel registro previsto al comma 2 del presente articolo.
4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni, ai comitati e alle federazioni iscritti al registro regionale per iniziative di cui alla presente legge.

Art. 21 - Struttura amministrativa regionale.

1. Per il raggiungimento delle finalità previste nella presente legge viene costituito nell'ambito della Segreteria generale della programmazione il coordinamento tra le strutture regionali che attuano interventi e iniziative culturali, sociali e promozionali anche di interesse dei Veneti all'estero.
2. L'attuazione degli interventi e delle iniziative previste nella presente legge, nonché il coordinamento tra le diverse strutture regionali è di competenza del dipartimento per le politiche dei flussi migratori.

Art. 22 - Norma finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri della presente legge, quantificati in lire 1.300 milioni per il 1995 e lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede:
a) quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997 mediante riduzione, per competenza e per cassa per l'anno 1995 e per sola competenza per ciascuno degli anni 1996 e 1997, dei fondi stanziati al capitolo n. 61344 denominato "Spese per iniziative culturali di inserimento scolastico, di informazione, nonché per studi e ricerche a favore di emigrati ( legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 )", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1996-1997;
b) quanto a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995-1996-1997 mediante riduzione, per competenza e per cassa per l'anno 1995 e per sola competenza per ciascuno degli anni 1996 e 1997, dei fondi stanziati al capitolo n. 61346 denominato "Contributi per iniziative culturali di inserimento scolastico, di informazione, nonché per studi e ricerche svolti dalle associazioni a favore degli emigrati (articoli 21, 22 e 23, legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 )", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1995 e bilancio pluriennale 1996-1997;
c) quanto a lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 mediante riduzione, per competenza e per cassa, per l'anno 1995 e per sola competenza per ciascuno degli anni 1996 e 1997, dei fondi stanziati al capitolo n. 61358 denominato "Spese per la consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione ( legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 , e legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 )" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1996-1997;
d) quanto a lire 500 milioni per l'anno 1995 mediante utilizzo, per competenza e per cassa, dei fondi stanziati al capitolo n. 61354 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1995 che assume la seguente nuova denominazione "Contributi in conto capitale, a favore dei Veneti rimpatriati, per l'acquisto, la costruzione o la sistemazione di immobili da destinare ad abitazione del proprio nucleo familiare nel territorio regionale".
2. Per effetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei medesimi stati di previsione è istituito il capitolo n. 61330 denominato "Interventi ed iniziative per i Veneti nel mondo e spese per la partecipazione previste dalla presente legge e dalla legge regionale n. 9/1990 ", con lo stanziamento di lire 800 milioni, per competenza e per cassa, per l'anno 1995 e di lire 800 milioni, per sola competenza, per ciascuno degli anni 1996-1997.
3. Per gli esercizi 1996 e successivi gli stanziamenti dei capitoli nn. 61330 e 61354 vengono determinati dalla legge di approvazione del bilancio annuale della Regione.

Art. 23 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate le leggi regionali:
a) 8 maggio 1980, n. 45;
b) 28 agosto 1981, n. 53;
c) 19 giugno 1984, n. 28 come modificata dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 ;
d) 22 giugno 1989, n. 18.
2. È fatto salvo il completamento dei provvedimenti amministrativi in essere sulla base delle leggi regionali di cui al comma 1.


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