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Legge regionale 18 aprile 1995, n. 28 (BUR n. 38/1995)

Modifiche ed integrazioni allalegge regionale 20 marzo 1990, n. 19 “Nuova disciplina per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

Legge regionale 18 aprile 1995, n. 28 (BUR n. 38/1995) (Abrogata)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1990, n. 19 "NUOVA DISCIPLINA PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA".

Legge abrogata dall'articolo 36, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 aprile 1995, n. 28 (BUR n. 38/1995) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1990, n. 19 "NUOVA DISCIPLINA PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"



Art. 1 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19 .

1. La lettera c), comma 5 dell'articolo 6 viene così sostituita:
"c) a quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 40.".
Art. 2 - Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19 .

1. La lettera D) del comma 2 dell'articolo 31 viene così sostituita:
"D) area di decadenza:
ai soggetti che rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1 e al comma 5 dell'articolo 42 si applicano i seguenti canoni:
a) canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 aumentato del venti per cento, dal momento in cui viene accertato il superamento e fino alla dichiarazione di decadenza;
b) canone ai sensi del comma 5 dell'articolo 42 della presente legge, ai soggetti decaduti dalla qualifica di assegnatari.".
Art. 3 - Modifiche e integrazioni dell'articolo 34 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19 .

1. Al comma 2 dell'articolo 34 la frase "dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale." viene sostituita dalla seguente: "trascorsi trenta giorni dall'accertamento.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 è inserito il seguente comma 2 bis:
"2 bis. L'assegnatario ha in ogni caso diritto, su specifica e documentata richiesta anche a mezzo di autocertificazione verificata dall'Ente gestore, di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'Ente gestore entro trenta giorni dall'accertamento della variazione di reddito.".
3.Il comma 3 dell'articolo 34 è abrogato.
Art. 4 - Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19 .

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41, le parole "salvo quanto indicato alla successiva lettera e)" sono sostituite con le parole "fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42".
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 41 è abrogata.
3. Al comma 4 dell'articolo 41 sono abrogate le parole ", fatta salva la gradualità indicata all'articolo 42 per gli assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera e) del comma 1".
Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19 .

1. L'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19 è così sostituito:
"Art. 42 - Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito.
1. L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi, superi per una quota maggiore del settantacinque per cento il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui alla lettera f), comma 1 dell'articolo 2. Dal momento in cui viene accertato il superamento e fino alla dichiarazione di decadenza, è dovuto un canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 aumentato del venti per cento.
2. Ai soli fini dell'invio del preavviso e della dichiarazione di decadenza, il reddito dei figli dell'assegnatario viene computato nella misura del cinquanta per cento.
3. Gli assegnatari che non producano la dichiarazione dei redditi ricevono dall'ente gestore preavviso che verrà dichiarata la decadenza dall'assegnazione se non ottemperano all'obbligo di presentazione della dichiarazione nel termine di novanta giorni.
4. L'Ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 1, pronuncia la dichiarazione di decadenza, con conseguente perdita della qualifica di assegnatario, e la comunica all'interessato entro successivi trenta giorni.
5. Gli inquilini, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, possono permanere nell'alloggio ed il canone di locazione è fissato con le modalità dell'articolo 11 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 nel caso in cui superino il limite di reddito di cui al comma 1 fino ad un massimo del triplo di quello previsto per l'assegnazione alla lettera f), comma 1 dell'articolo 2. In sede di contrattazione a livello provinciale per la definizione dei canoni di locazione, tra l'Ente gestore e le Organizzazioni sindacali degli inquilini più rappresentative a livello nazionale, si dovranno prevedere aumenti dei canoni proporzionali all'aumento del reddito.
6. Nei casi in cui il reddito del nucleo familiare superi il triplo del limite massimo per l'assegnazione di cui al comma 1, la decadenza deve essere eseguita entro dodici mesi dall'accertamento. Dalla dichiarazione di decadenza il canone di locazione viene fissato con le stesse modalità di cui al comma 5.".
Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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