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Legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 (BUR n. 78/1996)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996

Sommario: Legge Regionale 28/1996
S O M M A R I O
Legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 (BUR n. 78/1996)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1996.

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" e successive modificazioni.

1. La tabella A, allegata alla legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. ( 1)

Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche e integrazioni.

(Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dalla legge regionale 9 aprile 1996, n. 11 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 2)
3. Al comma 2 dell' articolo 95 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3 , è aggiunta la seguente frase: "Per gli incarichi da affidare ai funzionari provvede il dirigente responsabile del Dipartimento ove sono assegnati, d'intesa con il Dipartimento per il personale".
4. Alla fine dell' articolo 104 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 3)
5. Nel comma 1 dell' articolo 105 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dall'articolo 42, comma 5, della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , le parole "su autorizzazione del Dirigente del Dipartimento per il personale", sono soppresse.
6. Il comma 8 dell' articolo 106 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dall'articolo 42, comma 6, della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 4)
7. Al comma 1 dell' articolo 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , dopo la parola "attestato" sono inserite le parole "o una medaglia".
8. Dopo il comma 1 dell' articolo 124 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 5)
9. L'articolo 125, comma 1, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così sostituito:
omissis ( 6)
10. A decorrere dalla data di approvazione del Regolamento di cui al comma 1 bis dell'articolo 124 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 ( 7) come modificato dal comma 8 del presente articolo, sono abrogati gli articoli 122, 123, 125, 126 e 127 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
11. Dopo l' articolo 157 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è inserito il seguente:
"Art. 157 bis - Assunzioni di personale a tempo determinato per la realizzazione di progetti obiettivo ex articolo 7, comma 6, della legge n. 554/1988.
omissis ( 8)
12. Nel comma 1 dell' articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 novembre 1995, n. 43 , le parole "di viaggio" sono sostituite dalla parola "sostenute" e dopo la parola "Regione" sono inserite le parole "con qualifica dirigenziale".

Art. 3 - Quota associativa all'Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali.

1. Limitatamente all'anno 1996 la quota di associazione all'ISAPREL, di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 , come da ultimo modificata dall'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 , è elevata di 36 milioni di lire (capitolo n. 7400). ( 9)

Art. 4 - Modifica alla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e controllo sugli enti amministrativi regionali".

1. Nel comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 , le parole "il Segretario generale della programmazione" sono sostituite dalle parole "il dirigente del Dipartimento per la funzione di controllo".

Art. 5 - Contributo straordinario a favore del settore zootecnico.

omissis ( 10)

Art. 6 - Modifica della legge regionale 21 aprile 1995, n. 36 "Promozione e sviluppo dei parchi scientifici nella Regione Veneto".

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 36 , è aggiunto il seguente articolo 9 bis:
"Articolo 9 bis - Parco scientifico tecnologico “Agripolis”.
omissis ( 11)
2. Per l'anno 1996 il contributo straordinario all'ESAV, di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 21 aprile 1995, n. 36 , come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è stabilito in lire 500.000.000 (capitolo n. 12314).

Art. 7 - Sanzioni amministrative in materia di quote latte.

1. Le sanzioni amministrative in materia di quote latte, di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, al DPR 23 dicembre 1993, n. 569 e regolamento CEE 9 marzo 1993, n. 536, sono tacitamente condonate qualora non superino l'importo di lire 50.000.
2. La disposizione del comma 1 viene applicata anche ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 - Legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 "Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto". Contributi alla forestazione.

1. Le disposizioni dettate dall' articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 , recante norme per la tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto, sono sospese e si applicano a partire dal 1° ottobre 1997.

Art. 9 - Credito agevolato alle imprese artigiane.

1. Le somme già destinate, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 "Interventi per finanziamenti agevolati a imprese artigiane", che risultano disponibili, sono destinate alla costituzione di un fondo per abbattere il tasso a carico delle imprese artigiane su operazioni di consolidamento del debito a breve e su finanziamenti dell'export, accordati dalle banche con gli interventi finanziari della Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane spa. ( 12)
2. Per la gestione degli interventi di cui al fondo previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane spa.
3. Al fine di favorire l'informazione, a tutte le imprese artigiane, singole o associate, la Giunta regionale con proprio atto provvede a divulgare, attraverso gli organi di stampa, i termini e le modalità per accedere ai finanziamento di cui al fondo previsto al comma 1.

Art. 10 - Interventi straordinari in favore di attività commerciali.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare 450.000.000 di lire a favore della Cooperativa di Garanzia Collettiva FIDI scrl di Rovigo - FIDICOM, al fine di estinguere le posizioni a contenzioso o in sofferenza a carico della stessa Cooperativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Istituti di Credito convenzionati con la Cooperativa nonché per incrementare, con eventuali residui del finanziamento, il fondo rischi della stessa, a condizione che:
a) la garanzia prestata non superi il cinquanta per cento del prestito ottenuto dal socio;
b) la convenzione tra Istituto di Credito e Cooperativa contenga specifiche clausole che prevedano che, in caso di insolvenza del socio, l'utilizzo del fondo possa avvenire solo dopo che siano state espletate tutte le azioni di rivalsa nei riguardi della ditta insolvente.
2. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge le concessioni di garanzia, approvate dalla Cooperativa, hanno corso esclusivamente dopo l'acquisizione del parere favorevole della Veneto Sviluppo spa che si rende garante, per la quota a carico della Cooperativa, dell'operazione nei riguardi degli Istituti di Credito, previa convenzione con la Cooperativa stessa (capitolo n. 32024).

Art. 11 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 9 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati a imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni.

1. All' articolo 9 della legge regionale 9 settembre 1993, n. 48 , dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
omissis ( 13)

Art. 12 - Modifica della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 "Nuove norme in materia di associazionismo artigiano" e successive modificazioni e integrazioni.

1. I commi 2 e 3 dell' articolo 5 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 , modificati dall'articolo 2 della legge regionale 24 settembre 1994, n. 43 , sono così sostituiti:
omissis ( 14)
2. Dopo il comma 2 dell' articolo 13 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è inserito il seguente comma:
omissis ( 15)

Art. 13 - Contributo straordinario al C.Re.A.-

1. Al Centro regionale animazione economica - C.Re.A. -, costituito dall'Istituto veneto per il lavoro e dall'Ente confederale istruzione professionale artigianale di cui all' articolo 14 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 , è erogato un contributo straordinario per l'anno corrente di lire 300.000.000 (capitolo n. 21468).

Art. 14 - Introduzione dell'articolo 8 ter nella legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni.

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , è inserito il seguente:
" Art. 8 ter - Interventi a favore della nuova imprenditorialità artigiana e alle imprese operanti in settori di particolare tensione occupazionale.
omissis ( 16)
2. Per l'anno 1996, per gli interventi di cui all'articolo 8/ter della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è stanziato l'importo di lire 2.700.000.000 (capitolo n. 21016).

Art. 15 - Contributo straordinario ai consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 443/1985 per la qualificazione delle attività artigiane di autotrasporto.

1. Agli autoparchi già finanziati ai sensi della legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 ( 17) "Intervento per la qualificazione delle attività artigiane di autotrasporto", è concesso un ulteriore contributo straordinario di:
a) lire 400.000.000 a favore dell’"Autoparco Servizi Autotrasportatori Polesani" di Porto Viro (ex Contarina) (ASAP);
b) lire 300.000.000 a favore del "Consorzio Gestione Servizi Autoparco Veneto Orientale" (SAVO) di Portogruaro;
c) lire 300.000.000 a favore dell’"Autotrasporto Montecchio Maggiore scarl" di Montecchio Maggiore.
2. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono determinate dalla Giunta regionale con apposito provvedimento (capitolo n. 21044).

Art. 16 - Applicazione dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le località abitate aventi meno di cinquecento abitanti residenti, comprese nei Comuni montani con più di mille abitanti residenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.

Art. 17 - Modifica alla legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 "Istituzione della consulta per la cooperazione e provvidenze per favorire lo sviluppo del movimento cooperativo".

omissis ( 18)

Art. 18 - Partecipazione regionale alla società "Autovie Venete" spa di Trieste ed alla società "Autostrada Brescia - Padova" spa di Verona.

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere quote di capitale sociale della società "Autovie Venete" spa di Trieste, fino all'importo massimo di lire 2.402.000.000 (capitolo n. 20022).
2. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire quote del capitale sociale della società "Autostrada Brescia - Padova" spa con sede a Verona, fino all'importo massimo di lire 100.000.000.000 (capitolo n. 45256).

Art. 19 - Viabilità comunale.

1. Il termine previsto dall' articolo 9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", è stabilito in centottanta giorni limitatamente agli interventi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e già ammessi a contributo per l'esercizio 1995.

Art. 20 - Contributo straordinario alle Aziende di promozione turistica n. 1 Dolomiti, n. 6 Venezia, n. 9 Terme Euganee e n. 12 Garda.

omissis ( 19)

Art. 21 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. I commi 2 e 3 dell' articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , sono sostituiti dai seguenti:
omissis ( 20)
2. Alla lettera d) del comma 1 dell' articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , il periodo: "Tale obbligo non sussiste in caso di utilizzazione industriale dell'acqua relativamente alle ricerche farmacologiche e cliniche" è soppresso.
3. Il comma 4 dell' articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è soppresso.
4. I commi 4, 5 e 6 dell' articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , sono soppressi.
5. Alla lettera d) del comma 1 dell' articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , sono soppresse le parole "e industriale dell'acqua".

Art. 22 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni e integrazioni.

omissis ( 21)

Art. 23 - Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1983, n. 50 "Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle Unità locali socio sanitarie".

1. Al primo comma dell' articolo 33 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50 , l'espressione "dal coordinatore del Dipartimento regionale della sanità a ciò delegato" è sostituita dall'espressione "dal direttore generale dell'Azienda sanitaria".

Art. 24 - Modifica dell'articolo 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni e integrazioni.

omissis ( 22)

Art. 25 - Modifica dell'articolo 61 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche in zone classificate sismiche" e successive modificazioni ed integrazioni.

omissis ( 23)

Art. 26 - Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42, 16 aprile 1985, n. 33 e 1 settembre 1993, n. 47 e loro successive modifiche e integrazioni.

omissis ( 24)
2. Il comma 5 dell' articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente", come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11 è così sostituito:
omissis ( 25)
omissis ( 26)

Art. 27 - Istituzione del fondo di rotazione per l'ambiente.

1. Al fine di dar corso agli interventi previsti nel Piano triennale per la tutela dell'ambiente (PTTA) 1994-1996, nelle more dei trasferimenti dal Ministero dell'ambiente alla Regione Veneto delle risorse ivi previste, nonché agli interventi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia, viene istituito un fondo di rotazione per il completamento delle fasi progettuali delle opere previste, pari a lire 1.500.000.000. Le relative modalità di accesso sono stabilite dalla Giunta regionale (capitolo n 50158).

Art. 28 - Modifica all'articolo 48 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione".

1. Nel comma 1 dell' articolo 48 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , la parola "quarto" è sostituita dalla parola "quinto".

Art. 29 - Contributo al comune di Velo d'Astico per la realizzazione del Ponte "Schiri"(articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32 ).

1. Il contributo di lire 300 milioni, concesso al comune di Velo d'Astico, di cui all' articolo 13 della legge regionale 1989, n. 32 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989", per la realizzazione di un nuovo Ponte "Schiri" può essere impiegato nella riparazione del ponte esistente (capitolo n. 45216).
2. Per la riparazione del ponte, il comune di Velo d'Astico può incaricare la Comunità montana Alto Astico e Posina, di cui fa parte. In tal caso, i contributi di cui al comma 1 sono direttamente erogati alla Comunità stessa, secondo le procedure della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche e integrazioni. ( 27)

Art. 30 - Modifica della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione con i DPR 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11".

1. La lettera h) del punto 8) del comma terzo dell' articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 , è abrogata.
2. Nel punto 4) del comma primo dell' articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 , dopo il primo trattino è aggiunto il seguente:
omissis ( 28)

Art. 31 - Interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".

omissis ( 29)

Art. 32 - Proroga dei termini per la trasmissione di strumenti urbanistici redatti col contributo regionale.

1. Gli strumenti urbanistici per la redazione dei quali la Regione ha concesso un contributo ai sensi delle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 48; 2 aprile 1985, n. 30; 28 gennaio 1986, n. 5; 24 febbraio 1987, n. 6; 6 settembre 1988, n. 43, devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale entro il termine del 31 dicembre 1996.
2. Gli strumenti urbanistici, per la redazione dei quali la Regione ha concesso un contributo ai sensi delle leggi regionali 6 settembre 1991, n. 20; 28 gennaio 1992, n. 12; 26 gennaio 1994, n. 11, devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale per l'approvazione entro il termine del 30 giugno 1998.
3. Nel caso di contributi integrativi di altri precedentemente concessi allo stesso titolo è applicabile il termine di trasmissione più favorevole per l'Ente locale.
4. Entro il termine di cui ai commi precedenti, nel caso di contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici attuativi, al Presidente della Giunta regionale vanno trasmessi gli strumenti approvati.
5. L'inosservanza del termine di cui ai commi precedenti comporta la decadenza dei contributi con l'obbligo per l'Ente locale di restituire la parte già erogata dalla Regione, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale."

Art. 33 - Opere fognarie.

omissis ( 30)

Art. 34 - Modifica della legge regionale 7 ottobre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni.

omissis ( 31)
2. All' articolo 33 della legge regionale 7 ottobre 1982, n. 44 , dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 32)

Art. 35 - Contributo straordinario al comune di Chioggia per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Brenta ed Adige.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 "Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991 - 1993 per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi Adige e Brenta", per l’anno 1996 è autorizzato un ulteriore contributo straordinario di 500.000.000 di lire per consentire al comune di Chioggia la completa realizzazione delle opere (capitolo n. 53042).

Art. 36 - Contributo straordinario per l'avvio degli interventi previsti dal Piano per la razionalizzazione e sistemazione del Nodo idraulico di Padova.

omissis ( 33)

Art. 37 - Contributo straordinario per l'avvio degli interventi previsti dall'accordo quadro per l'attivazione dell'acquedotto dell'Astico.

omissis ( 34)

Art. 38 - Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 "Disciplina dei laboratori privati di analisi chimiche e di analisi veterinarie" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al comma secondo dell' articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 , come modificato dall'articolo 42, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , le parole "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "dipartimento competente".
2. Al comma terzo dell' articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 , come modificato dall'articolo 42, comma 2 - lettera a), della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , le parole "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "dirigente del dipartimento competente".
3. All'ultimo comma dell' articolo 21 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 , come modificato dall'articolo 45 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , le parole "Dirigente del Dipartimento per i servizi veterinari" sono sostituite dalle parole "dirigente del dipartimento competente".

Art. 39 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e successive modifiche e integrazioni.

1. Al secondo comma dell' articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , come modificato dal comma 9 dell'articolo 42 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , è soppressa l'espressione ", su conforme parere della Giunta regionale".

Art. 40 - Modifica della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 "Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educativo-assistenziali".

omissis ( 35)

Art. 41 - Modifica della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" e successive modifiche e integrazioni.

1. L' articolo 48 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 7 , è sostituito dal seguente:
"Art. 48 - Norme per l'erogazione dei contributi.
omissis ( 36)

Art. 42 - Modifica della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 4 "Celebrazione nel Veneto del cinquantesimo anniversario della liberazione nazionale".

omissis ( 37)

Art. 43 - Concessione di un contributo straordinario alla Comunità ebraica di Venezia per la conservazione e valorizzazione dell'antico cimitero di S. Nicolò del Lido.

omissis ( 38)

Art. 44 - Contributo straordinario a favore del comune di Recoaro Terme (VI).

omissis ( 39)

Art. 45 - Ulteriori modifiche e integrazioni delle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9, 14 marzo 1975, n. 26 e 28 dicembre 1993, n. 55, e loro successive modifiche e integrazioni in tema di assegno vitalizio, assegno di reversibilità e assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali.

1. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali, oltre alle indennità previste dalla legislazione regionale in vigore, è comprensivo dell'assegno vitalizio, dell'assegno di reversibilità e dell'assegno di fine mandato disciplinati dalle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9, 28 dicembre 1993, n. 55, 14 marzo 1975, n. 26, e loro successive modifiche e integrazioni e dal regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4 .
2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo continuano ad applicarsi le leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9, 14 marzo 1975, n. 26, e la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e loro successive modifiche e integrazioni e il Regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4 .
3. A decorrere dal 1° dicembre 1996 la Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali della Regione Veneto, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modifiche e integrazioni è soppressa. Tutte le funzioni della Cassa, comprese quelle di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 , e successive modifiche e integrazioni, tutte le attività e le passività sono trasferite al bilancio regionale. Entro il 30 novembre 1996 il Consiglio di amministrazione della Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell’attività e alla definizione dello stato patrimoniale della Cassa. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione della Cassa sono trasferite al bilancio della Regione.
4. A decorrere dal 1° dicembre 1996 le spese per la corresponsione dell’assegno vitalizio, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modifiche e integrazioni, nonché dell’assegno di reversibilità e del contributo di cui all’ articolo 19 della medesima legge, dell’assegno di fine mandato di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 , e loro successive modifiche e integrazioni e alla disciplina integrativa di cui alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 , e in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni della Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali sono a carico del bilancio regionale.
5. omissis ( 40)
6. A decorrere dal 1° dicembre 1996 i contributi obbligatori di cui all’ articolo 8 lettera a) legge regionale n. 9/1973, e successive modifiche e integrazioni e i contributi volontari di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge e all’ articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 , sono versati nel capitolo di entrata di nuova istituzione - capitolo n. 8378 avente la seguente denominazione "Contributi a carico dei consiglieri regionali di cui agli articoli 8, 12 e 13 della legge regionale n. 9/1973 successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 5 della legge regionale n. 55/1993 ".
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo a partire dall'anno 1996 si fa fronte con i fondi iscritti al capitolo n. 10 del bilancio di previsione.

Art. 46 - Modifica della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335" (legge regionale di contabilità) e successive modificazioni ed integrazioni.

omissis ( 41)

Art. 47 - Personale regionale.

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)

Art. 48 - Contributo straordinario al Comune di Gazzo Padovano.

omissis ( 42)

Art. 49 - Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 9 “Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modifiche” e interpretazione autentica di disposizioni della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia” e successive modifiche e integrazioni.

1. I termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 9 sono prorogati rispettivamente al 28 febbraio ed al 1° marzo 1997.
2. Ai sensi del combinato disposto dell’ articolo 13 e degli articoli 18 e 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , come modificati dalla legge regionale 7 maggio 1996, n. 13 , il requisito dell’iscrizione al ruolo per le imprese societarie deve intendersi soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa.

Art. 50 - Dichiarazione d'urgenza.

(Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo)


ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1996, n. 28
omissis


Note

( 1) Si omette la Tabella A allegata.
( 2) Articolo abrogato dalla lettera a) comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 . In precedenza testo riportato nell’art. 44 legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
( 3) Testo riportato nell’art. 104 legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
( 4) Testo riportato nell’art. 106 legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
( 5) Testo riportato nell’art. 124 legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
( 6) Articolo abrogato a decorrere dell’entrata in vigore del regolamento regionale 10 maggio 1999, n. 3 di cui al comma 1 bis dell'art. 124 come modificato dal comma 8 art. 2 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 .
( 7) Per errore materiale la data pubblicata sul BUR, 10 gennaio, è errata perché trattasi della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
( 8) Testo riportato nell’art. 157 legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
( 9) La legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 è stata abrogata a decorrere dal 1 gennaio 1999 dall'art. 1 comma 1 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 25 .
( 10) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre l’art. 36 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , finanziato dal presente articolo, è stato abrogato dall’art. 1, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , con la decorrenza ivi prevista. In precedenza modificato dall’art. 41, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 11) Testo riportato nella legge regionale 21 aprile 1995, n. 36
( 12) La legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 è stata abrogata dall’art. 19 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , che ha ridisciplinato la materia.
( 13) Testo riportato nell’art. 9 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48
( 14) Testo riportato nell’art. 5 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35
( 15) Testo riportato nell’art. 13 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35
( 16) Testo riportato nella legge regionale 6 settembre 1993, n. 48
( 17) La legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 è stata abrogata dall’art. 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 che ha ridisciplinato la materia.
( 18) Articolo abrogato da art. 14 legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 .
( 19) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , che ha ridisciplinato la materia.
( 20) Testo riportato nell'art. 7 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 21) Articolo abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 operata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 con le modalità e la decorrenza ivi previste.
( 22) Articolo abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 operata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 con le modalità e la decorrenza ivi previste.
( 23) Articolo abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 operata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 con le modalità e la decorrenza ivi previste.
( 24) Comma abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 operata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 con le modalità e la decorrenza ivi previste..
( 25) Testo riportato nell’art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
( 26) Comma abrogato per effetto dell’abrogazione della legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 operata dall’art. 49, comma 1 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 con le modalità e la decorrenza ivi previste.
( 27) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 28) Testo riportato nell’art. 3 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12
( 29) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge.
( 30) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 29 giugno 1981, n. 30 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall’art. 1, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
( 31) Articolo abrogato da lett. i) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 32) Testo riportato nell’art. 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44
( 33) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 29 giugno 1981, n. 30 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall’art. 1, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
( 34) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 35) Articolo che modificava l’art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 operata dall’art. 36, comma 8, lett. c) della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 36) Testo riportato nell’art. 48 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50
( 37) Articolo che modificava gli articoli 3 e 5 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 4 , abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 4 , operata dall’art. 103 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 38) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 39) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 40) Comma abrogato dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 .
( 41) Articolo abrogato da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002.
( 42) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 28/1996
S O M M A R I O
Legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 (BUR n. 78/1996)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1996



Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" e successive modificazioni.

1. La tabella A, allegata alla legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche e integrazioni.

(Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dalla legge regionale 9 aprile 1996, n. 11 , è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Alla ammissione e alla esclusione dei concorrenti provvede con proprio provvedimento il dirigente responsabile del Dipartimento per il personale.".
3. Al comma 2 dell'articolo 95 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3 , è aggiunta la seguente frase: "Per gli incarichi da affidare ai funzionari provvede il dirigente responsabile del Dipartimento ove sono assegnati, d'intesa con il Dipartimento per il personale".
4. Alla fine dell'articolo 104 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è aggiunto il seguente comma:
"17 bis. Ai dipendenti regionali non si applica l'articolo 14, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.".
5. Nel comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dall'articolo 42, comma 5, della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , le parole "su autorizzazione del Dirigente del Dipartimento per il personale", sono soppresse.
6. Il comma 8 dell'articolo 106 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dall'articolo 42, comma 6, della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , è sostituito dal seguente:
"8. L'autorizzazione è data dal Dirigente che dispone la missione in conformità agli indirizzi della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio.".
7. Al comma 1 dell'articolo 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , dopo la parola "attestato" sono inserite le parole "o una medaglia".
8. Dopo il comma 1 dell'articolo 124 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Un apposito regolamento disciplina il procedimento diretto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata e alla concessione dell'equo indennizzo.".
9. L'articolo 125, comma 1, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così sostituito:
"1. Il dirigente responsabile del Dipartimento per il personale, con proprio provvedimento, tenuto conto delle risultanze istruttorie del competente Ufficio regionale, provvede al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla liquidazione dell'equo indennizzo in conformità alla tabella 1) allegata alla presente legge.".
10. A decorrere dalla data di approvazione del Regolamento di cui al comma 1 bis dell'articolo 124 della legge regionale 10 gennaio 1991, ( 1) come modificato dal comma 8 del presente articolo, sono abrogati gli articoli 122, 123, 125, 126 e 127 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
11. Dopo l'articolo 157 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è inserito il seguente:
"Art. 157 bis - Assunzioni di personale a tempo determinato per la realizzazione di progetti obiettivo ex articolo 7, comma 6, della legge n. 554/1988.
1. Per le assunzioni a tempo determinato previste dall'articolo 16 - comma 1 - lettera c) - del C.C.N.L. 1994/97 e dirette alla realizzazione di specifici progetti-obiettivo di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono utilizzate, prioritariamente le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici per il reclutamento di personale corrispondente.".
12. Nel comma 1 dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 novembre 1995, n. 43 , le parole "di viaggio" sono sostituite dalla parola "sostenute" e dopo la parola "Regione" sono inserite le parole "con qualifica dirigenziale".
Art. 3 - Quota associativa all'Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali.

1. Limitatamente all'anno 1996 la quota di associazione all'ISAPREL, di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 , come da ultimo modificata dall'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 , è elevata di 36 milioni di lire (capitolo n. 7400).
Art. 4 - Modifica alla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e controllo sugli enti amministrativi regionali".

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 , le parole "il Segretario generale della programmazione" sono sostituite dalle parole "il dirigente del Dipartimento per la funzione di controllo".
Art. 5 - Contributo straordinario a favore del settore zootecnico.
1. In conseguenza dell'eccezionale stato di crisi che ha colpito il settore zootecnico, è autorizzata la spesa di lire 20.000.000.000 per i seguenti interventi (capitolo n. 11484):
a) concorso nel pagamento degli interessi su prestiti di conduzione (articolo 49 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 );
b) concorso nel pagamento degli interessi su prestiti per l'acquisto di bestiame da ingrasso (articolo 36, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 );
c) contributi per l'attuazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controllo di qualità, riconversione e qualificazione della produzione (articolo 8 della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 ).
2. La Giunta regionale dispone, con propri atti, la destinazione di fondi per ciascun intervento, ai sensi della normativa di cui al comma 1.
Art. 6 - Modifica della legge regionale 21 aprile 1995, n. 36 "Promozione e sviluppo dei parchi scientifici nella Regione Veneto".

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 36 , è aggiunto il seguente articolo 9 bis:
"Articolo 9 bis - Parco scientifico tecnologico “Agripolis”.
1. Al fine di favorire lo sviluppo del Parco scientifico tecnologico "Agripolis" di Legnaro (PD), la Regione del Veneto assegna all'ESAV un contributo straordinario per partecipare, sia in conto capitale che quale contributo del socio, alla costituenda società consortile di gestione preposta alla promozione ed al coordinamento delle iniziative di avvio e finanziamento del Parco stesso.
2. La partecipazione dell'ESAV avviene con le modalità e secondo le direttive e i programmi approvati dalla Regione.".
2. Per l'anno 1996 il contributo straordinario all'ESAV, di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 21 aprile 1995, n. 36 , come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è stabilito in lire 500.000.000 (capitolo n. 12314).
Art. 7 - Sanzioni amministrative in materia di quote latte.

1. Le sanzioni amministrative in materia di quote latte, di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, al DPR 23 dicembre 1993, n. 569 e regolamento CEE 9 marzo 1993, n. 536, sono tacitamente condonate qualora non superino l'importo di lire 50.000.
2. La disposizione del comma 1 viene applicata anche ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8 - Legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 "Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto" . Contributi alla forestazione.

1. Le disposizioni dettate dall'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 , recante norme per la tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto, sono sospese e si applicano a partire dal 1° ottobre 1997.
Art. 9 - Credito agevolato alle imprese artigiane.

1. Le somme già destinate, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 "Interventi per finanziamenti agevolati a imprese artigiane", che risultano disponibili, sono destinate alla costituzione di un fondo per abbattere il tasso a carico delle imprese artigiane su operazioni di consolidamento del debito a breve e su finanziamenti dell'export, accordati dalle banche con gli interventi finanziari della Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane spa.
2. Per la gestione degli interventi di cui al fondo previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane spa.
3. Al fine di favorire l'informazione, a tutte le imprese artigiane, singole o associate, la Giunta regionale con proprio atto provvede a divulgare, attraverso gli organi di stampa, i termini e le modalità per accedere ai finanziamento di cui al fondo previsto al comma 1.
Art. 10 - Interventi straordinari in favore di attività commerciali.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare 450.000.000 di lire a favore della Cooperativa di Garanzia Collettiva FIDI scrl di Rovigo - FIDICOM, al fine di estinguere le posizioni a contenzioso o in sofferenza a carico della stessa Cooperativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Istituti di Credito convenzionati con la Cooperativa nonché per incrementare, con eventuali residui del finanziamento, il fondo rischi della stessa, a condizione che:
a) la garanzia prestata non superi il cinquanta per cento del prestito ottenuto dal socio;
b) la convenzione tra Istituto di Credito e Cooperativa contenga specifiche clausole che prevedano che , in caso di insolvenza del socio, l'utilizzo del fondo possa avvenire solo dopo che siano state espletate tutte le azioni di rivalsa nei riguardi della ditta insolvente.
2. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge le concessioni di garanzia, approvate dalla Cooperativa, hanno corso esclusivamente dopo l'acquisizione del parere favorevole della Veneto Sviluppo spa che si rende garante, per la quota a carico della Cooperativa, dell'operazione nei riguardi degli Istituti di Credito, previa convenzione con la Cooperativa stessa (capitolo n. 32024).
Art. 11 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 9 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati a imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni.

1. All'articolo 9 della legge regionale 9 settembre 1993, n. 48 , dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. Ogni impresa può essere ammessa a uno o più contributi previsti nel presente articolo. Non possono essere assegnati contributi, finanziamenti inferiori ai 50 milioni o, singolarmente o cumulativamente, superiori ai 500 milioni.
3 ter. Le imprese che, a mezzo di uno o più contributi, abbiano ottenuto i benefici previsti nel presente articolo, per finanziamenti pari a lire 500 milioni, non possono beneficiare di ulteriori contributi,ai sensi del presente articolo, se non trascorsi 48 mesi dall'ultima erogazione.".
Art. 12 - Modifica della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 "Nuove norme in materia di associazionismo artigiano" e successive modificazioni e integrazioni.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 , modificati dall'articolo 2 della legge regionale 24 settembre 1994, n. 43 , sono così sostituiti:
"2. La Giunta regionale stabilisce con propria delibera le aree e i settori che di anno in anno beneficiano del contributo regionale.
3. Le domande di contributo saranno indirizzate al Presidente della Giunta regionale nei termini stabiliti dalla Giunta medesima con la delibera di indicazione dei settori beneficiari degli interventi previsti.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è inserito il seguente comma:
"2 bis. Il contributo è annualmente ripartito tra i centri di assistenza beneficiari sulla base del numero dei consorzi associati.".
Art. 13 - Contributo straordinario al C.Re.A.-

1. Al Centro regionale animazione economica - C.Re.A. -, costituito dall'Istituto veneto per il lavoro e dall'Ente confederale istruzione professionale artigianale di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 , è erogato un contributo straordinario per l'anno corrente di lire 300.000.000 (capitolo n. 21468).
Art. 14 - Introduzione dell'articolo 8 ter nella legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni.
1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , è inserito il seguente:
"Art. 8 ter - Interventi a favore della nuova imprenditorialità artigiana e alle imprese operanti in settori di particolare tensione occupazionale.
1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuove imprenditorialità nel settore artigiano e di garantire risorse finanziarie a favore di imprese operanti in settori ed aree di particolare tensione occupazionale, la Regione interviene finanziariamente a favore dei Consorzi regionali di cui alla lettera e), comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 8 bis.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono regolati con apposita convenzione tra la Regione Veneto e gli organismi di garanzia interessati, ivi comprese le relative modalità attuative, e sono soggetti ai limiti di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale, con propria determinazione, individua di anno in anno, le tipologie delle imprese beneficiarie del contributo.".
2. Per l'anno 1996, per gli interventi di cui all'articolo 8/ter della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è stanziato l'importo di lire 2.700.000.000 (capitolo n. 21016).
Art. 15 - Contributo straordinario ai consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 443/1985 per la qualificazione delle attività artigiane di autotrasporto.
1. Agli autoparchi già finanziati ai sensi della legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 "Intervento per la qualificazione delle attività artigiane di autotrasporto", è concesso un ulteriore contributo straordinario di:
a) lire 400.000.000 a favore dell' "Autoparco Servizi Autotrasportatori Polesani" di Porto Viro (ex Contarina) (ASAP);
b) lire 300.000.000 a favore del "Consorzio Gestione Servizi Autoparco Veneto Orientale" (SAVO) di Portogruaro;
c) lire 300.000.000 a favore dell' "Autotrasporto Montecchio Maggiore scarl" di Montecchio Maggiore.
2. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono determinate dalla Giunta regionale con apposito provvedimento (capitolo n. 21044).
Art. 16 - Applicazione dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le località abitate aventi meno di cinquecento abitanti residenti, comprese nei Comuni montani con più di mille abitanti residenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.
Art. 17 - Modifica alla legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 "Istituzione della consulta per la cooperazione e provvidenze per favorire lo sviluppo del movimento cooperativo".
1. L'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 , è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
1. Gli stanziamenti annuali per i contributi di cui al precedente articolo sono ripartiti tra le sezioni regionali per la realizzazione di specifici progetti operativi proposti da ciascuna sezione regionale sulla base delle domande presentate, corredate da idonea relazione di attività.
2. I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale anche successivamente al termine di cui al successivo articolo 9, quando eventuali disponibilità di bilancio lo consentono.
3. L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente del competente dipartimento in misura non superiore al novanta per cento delle spese documentate, relative alla completa attuazione di ciascun progetto operativo. Sono concedibili anche anticipazioni, nella misura massima del quaranta per cento del contributo assegnato a fronte di fidejussione bancaria o assicurativa.".
Art. 18 - Partecipazione regionale alla società "Autovie Venete" spa di Trieste ed alla società "Autostrada Brescia - Padova" spa di Verona.

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere quote di capitale sociale della società "Autovie Venete" spa di Trieste, fino all'importo massimo di lire 2.402.000.000 (capitolo n. 20022).
2. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire quote del capitale sociale della società "Autostrada Brescia - Padova" spa con sede a Verona, fino all'importo massimo di lire 100.000.000.000 (capitolo n. 45256).
Art. 19 - Viabilità comunale.

1. Il termine previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", è stabilito in centottanta giorni limitatamente agli interventi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e già ammessi a contributo per l'esercizio 1995.
Art. 20 - Contributo straordinario alle Aziende di promozione turistica n. 1 Dolomiti, n. 6 Venezia, n. 9 Terme Euganee e n. 12 Garda.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario a favore dell'Azienda di promozione turistica n. 6 Venezia fino all'importo massimo di lire 60.000.000 da destinare alla sottoscrizione di quote di capitale sociale della "Società Casinò Municipale di Venezia spa" con sede a Venezia.
2. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale concede un contributo straordinario di lire 200.000.000 all'Azienda di promozione turistica n. 1 Dolomiti e di lire 500.000.000 all'Azienda di promozione turistica n. 9 Terme Euganee, finalizzati alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di proprietà delle aziende.
3. Ad integrazione di quanto già assegnato ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , la Giunta regionale concede un contributo straordinario di lire 300.000.000 all'Azienda di promozione turistica n. 12 Garda. Il contributo straordinario complessivo per l'anno 1996 va destinato, non solo all'acquisto, ma anche al restauro dell'immobile da destinare a sede dell'Azienda stessa.
4. Le modalità di erogazione dei contributi sono determinate con provvedimento della Giunta regionale (capitolo n. 31048).
Art. 21 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , sono sostituiti dai seguenti:
"2. Sono acque minerali quelle che vengono utilizzate, per le loro proprietà igienico-speciali, sia per bevande sia per usi curativi.
3. Sono acque termali quelle che vengono utilizzate unicamente per usi terapeutici.”.
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , il periodo: "Tale obbligo non sussiste in caso di utilizzazione industriale dell'acqua relativamente alle ricerche farmacologiche e cliniche" è soppresso .
3. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è soppresso.
4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , sono soppressi.
5. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , sono soppresse le parole "e industriale dell'acqua".
Art. 22 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Il quinto comma dell'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come da ultimo modificato dall’articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , è sostituito dal seguente:
"L'accreditamento dei primi due acconti o dell'acconto unico può essere effettuato su appositi conti speciali vincolati, a favore del legale rappresentante dell'ente beneficiario, secondo le modalità previste dall'articolo 95 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni e integrazioni.".
Art. 23 - Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1983, n. 50 "Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle Unità locali socio sanitarie".

1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50 , l'espressione "dal coordinatore del Dipartimento regionale della sanità a ciò delegato" è sostituita dall'espressione "dal direttore generale dell'Azienda sanitaria".
2. L'articolo 34 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50 , è abrogato.
Art. 24 - Modifica dell'articolo 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni e integrazioni.

1. L'articolo 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come da ultimo modificato dall'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , è sostituito dal seguente:
"Art. 58 - Determinazione del contributo definitivo.
1. Per opere fruenti di contributi regionali in conto capitale e/o interessi, nonché per opere di competenza affidate in concessione a soggetti pubblici, la determinazione del contributo definitivo e la relativa liquidazione è disposta con decreto del dirigente del dipartimento interessato, sulla base della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 6.".
Art. 25 - Modifica dell'articolo 61 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche in zone classificate sismiche" e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Il comma 4 dell'articolo 61 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come modificato dal comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , è così sostituito:
"4. I dirigenti degli Uffici regionali del Genio civile provvedono ad effettuare il controllo dei progetti con il metodo a campione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.".
Art. 26 - Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42, 16 aprile 1985, n. 33 e 1° settembre 1993, n. 47 e loro successive modifiche e integrazioni.

1. Il comma 10 dell'articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11 "Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni" è così sostituito:
"10. Il Segretario regionale per il territorio è Vicepresidente della Commissione tecnica regionale e delle sue sezioni e, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dall'Assistente competente per l'area o dal Dirigente generale del Dipartimento competente per materia.".
2. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente", come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11 è così sostituito:
"5. Il Segretario regionale per il territorio è Vicepresidente della sezione e in caso di assenza o impedimento può essere sostituito dall'Assistente competente per l'area o dal Dirigente generale del Dipartimento per l'ambiente.".
3. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 "Disposizioni in materia di urbanistica" come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 , è così sostituito:
"1. Il Comitato è presieduto da un membro della Giunta regionale, nominato dal Presidente della Giunta, e composto dal Dirigente della Segreteria regionale per il territorio, con funzione di Vicepresidente, dal Dirigente del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali, da un funzionario del Dipartimento per i lavori pubblici e da un funzionario del Dipartimento per gli affari legislativi, nominati dalla Giunta regionale. Il Segretario regionale per il territorio, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito, nelle funzioni di Vicepresidente, dal Dirigente generale del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali.".
Art. 27 - Istituzione del fondo di rotazione per l'ambiente.

1. Al fine di dar corso agli interventi previsti nel Piano triennale per la tutela dell'ambiente (PTTA) 1994-1996, nelle more dei trasferimenti dal Ministero dell'ambiente alla Regione Veneto delle risorse ivi previste, nonché agli interventi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia, viene istituito un fondo di rotazione per il completamento delle fasi progettuali delle opere previste, pari a lire 1.500.000.000. Le relative modalità di accesso sono stabilite dalla Giunta regionale (capitolo n 50158).
Art. 28 - Modifica all'articolo 48 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione".

1. Nel comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , la parola "quarto" è sostituita dalla parola "quinto".
Art. 29 - Contributo al comune di Velo d'Astico per la realizzazione del Ponte "Schiri"(articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32 ).

1. Il contributo di lire 300 milioni, concesso al comune di Velo d'Astico, di cui all'articolo 13 della legge regionale 1989, n. 32 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989", per la realizzazione di un nuovo Ponte "Schiri" può essere impiegato nella riparazione del ponte esistente (capitolo n. 45216) .
2. Per la riparazione del ponte, il comune di Velo d'Astico può incaricare la Comunità montana Alto Astico e Posina, di cui fa parte. In tal caso, i contributi di cui al comma 1 sono direttamente erogati alla Comunità stessa, secondo le procedure della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche e integrazioni .
Art. 30 - Modifica della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione con i DPR 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11".

1. La lettera h) del punto 8) del comma terzo dell'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 , è abrogata.
2. Nel punto 4) del comma primo dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 , dopo il primo trattino è aggiunto il seguente:
"- esprimere il parere in merito alle istanze di concessione di grande derivazione, previsto dall'articolo 8 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8, e dall'articolo 91 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sentita la Commissione tecnica regionale Opere Pubbliche.".
Art. 31 - Interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 , va interpretato nel senso che il regime contrattuale ivi previsto si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale medesima.
Art. 32 - Proroga dei termini per la trasmissione di strumenti urbanistici redatti col contributo regionale.

1. Gli strumenti urbanistici per la redazione dei quali la Regione ha concesso un contributo ai sensi delle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 48; 2 aprile 1985, n. 30; 28 gennaio 1986, n. 5; 24 febbraio 1987, n. 6; 6 settembre 1988, n. 43, devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale entro il termine del 31 dicembre 1996.
2. Gli strumenti urbanistici, per la redazione dei quali la Regione ha concesso un contributo ai sensi delle leggi regionali 6 settembre 1991, n. 20; 28 gennaio 1992, n. 12; 26 gennaio 1994, n. 11, devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale per l'approvazione entro il termine del 30 giugno 1997.
3. Nel caso di contributi integrativi di altri precedentemente concessi allo stesso titolo è applicabile il termine di trasmissione più favorevole per l'Ente locale.
4. Entro il termine di cui ai commi precedenti, nel caso di contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici attuativi, al Presidente della Giunta regionale vanno trasmessi gli strumenti approvati.
5. L'inosservanza del termine di cui ai commi precedenti comporta la decadenza dei contributi con l'obbligo per l'Ente locale di restituire la parte già erogata dalla Regione, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale."
Art. 33 - Opere fognarie.

1. Nell'ambito delle finalità disposte dalla legge regionale 29 giugno 1981, n. 30 "Concessione di contributi ai Comuni, alle Comunità montane o a loro consorzi e alle Province per la realizzazione degli interventi di competenza nel settore delle opere fognarie e acquedottistiche, ai sensi dell'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650" la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 al "Consorzio per la costruzione e gestione dell'impianto di depurazione di Pederobba, Cavaso del Tomba e Possagno" per la realizzazione dei collettori di collegamento degli scarichi fognari dei centri abitati all'impianto centralizzato di depurazione (capitolo n. 50136).
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 34 - Modifica della legge regionale 7 ottobre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni.

1. Il secondo comma dell’articolo 20 della legge regionale 7 ottobre 1982, n. 44 è sostituito dal seguente:
“Le somme versate ai Comuni ai sensi del precedente comma, devono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate dall’attività di cava e per le funzioni di vigilanza di cui all’articolo 28 della presente legge.”
2. All'articolo 33 della legge regionale 7 ottobre 1982, n. 44 , dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:
"Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, compete alla Giunta provinciale, oltre all'adozione delle sanzioni pecuniarie, delle disposizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale di cui ai commi precedenti, anche la determinazione dell'eventuale maggior somma dovuta a titolo dell'indennità quantificata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali" ".
Art. 35 - Contributo straordinario al comune di Chioggia per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Brenta ed Adige.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 "Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991 - 1993 per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi Adige e Brenta", per l’anno 1996 è autorizzato un ulteriore contributo straordinario di 500.000.000 di lire per consentire al comune di Chioggia la completa realizzazione delle opere (capitolo n. 53042).
Art. 36 - Contributo straordinario per l'avvio degli interventi previsti dal Piano per la razionalizzazione e sistemazione del Nodo idraulico di Padova.
1. Per l'avvio delle opere previste dal Piano per la razionalizzazione e sistemazione del Nodo idraulico di Padova, da effettuarsi mediante accordo di programma, in corso di definizione, promosso dal Presidente della Giunta regionale e da concludersi fra Regione del Veneto, Magistrato alle Acque, Comune di Padova, Autorità di Bacino competente per territorio e Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 1996 di lire 3.000.000.000 (capitolo n. 50042).
2. Il contributo è erogato con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 37 - Contributo straordinario per l'avvio degli interventi previsti dall'accordo quadro per l'attivazione dell'acquedotto dell'Astico.
1. Per la realizzazione dell'impianto di depurazione di Castana, incluso tra gli interventi previsti dall'accordo quadro per l'attivazione dell'acquedotto dell'Astico, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per la gestione delle risorse idriche del Bacino V13 un contributo straordinario di lire 300.000.000 (capitolo n. 50044).
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.
3. Nell'ambito degli interventi connessi con l'accordo quadro per l'attivazione dell'acquedotto consortile dell'Astico, sono realizzate, a cura dell'Ufficio regionale del Genio Civile di Vicenza, le opere di recupero del serbatoio del Main per un importo di lire 250.000.000 (capitolo n. 50044).
Art. 38 - Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 "Disciplina dei laboratori privati di analisi chimiche e di analisi veterinarie" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al comma secondo dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 , come modificato dall'articolo 42, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , le parole "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "dipartimento competente".
2. Al comma terzo dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 , come modificato dall'articolo 42, comma 2 - lettera a), della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , le parole "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "dirigente del dipartimento competente".
3. All'ultimo comma dell'articolo 21 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 , come modificato dall'articolo 45 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , le parole "Dirigente del Dipartimento per i servizi veterinari" sono sostituite dalle parole "dirigente del dipartimento competente".
Art. 39 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e successive modifiche e integrazioni.

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , come modificato dal comma 9 dell'articolo 42 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , è soppressa l'espressione ", su conforme parere della Giunta regionale".
Art. 40 - Modifica della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 "Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educativo-assistenziali".

1. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 dopo la parola "ristrutturazione" vengono inserite le parole "la nuova costruzione".
2. Alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 dopo la parola "ristrutturazione" vengono inserite le parole "la nuova costruzione, l'acquisto".
Art. 41 - Modifica della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" e successive modifiche e integrazioni.

1. L'articolo 48 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 7 , è sostituito dal seguente:
"Art. 48 - Norme per l'erogazione dei contributi.
1. Per le attività di cui agli articoli 19, 36 e 42, il contributo regionale è concesso fino ad un massimo del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Il contributo concesso è vincolato alla destinazione indicata nella domanda, nei limiti di quanto ritenuto ammissibile con provvedimento della Giunta regionale.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo, i soggetti beneficiari devono, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo stesso, presentare al Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione e di impegno ad assicurare la copertura finanziaria per l'attuazione dell'attività.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare entro il secondo esercizio successivo a quello di riferimento, la documentazione di spesa, salvo proroga che la Giunta regionale può concedere per una sola volta e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, su istanza del soggetto beneficiario per eccezionali ed imprevedibili motivi, non derivanti da propria volontà e riferiti alla natura degli interventi ammessi a contributo.
5. La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta, qualora venga accertata una spesa inferiore al contributo medesimo.
6. Il beneficiario è tenuto a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno dettagliata relazione sull'esecuzione delle attività definite dal provvedimento di cui al comma 2.
7. Gli interventi effettuati con il sostegno regionale devono recarne adeguata indicazione con modalità e caratteristiche definite mediante apposito provvedimento della Giunta regionale.
8. La concessione del contributo è revocata qualora non sia rispettato quanto previsto dal comma 2.
9. La revoca o la mancata presentazione della documentazione di spesa comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal RD n. 639 del 14 aprile 1910 e successive modificazioni ed integrazioni.".
Art. 42 - Modifica della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 4 "Celebrazione nel Veneto del cinquantesimo anniversario della liberazione nazionale".

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 4 , le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite con le parole "dal dirigente del dipartimento competente".
2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 4 , le parole "della Giunta regionale" sono sostituite con le parole "del dirigente del dipartimento competente".
Art. 43 - Concessione di un contributo straordinario alla Comunità ebraica di Venezia per la conservazione e valorizzazione dell'antico cimitero di S. Nicolò del Lido.
1. La Regione del Veneto, nell'ambito degli interventi di conservazione e tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, concede alla Comunità ebraica di Venezia un contributo straordinario di lire 150.000.000 ai fini della salvaguardia e valorizzazione dell'antico cimitero ebraico di S. Nicolò del Lido di Venezia (XIV - XVII sec.).
2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato ad opere di risanamento e riordino conservativo dell'immobile e sue pertinenze ed è erogato in unica soluzione, con provvedimento della Giunta regionale, su rendicontazione delle spese sostenute, previa certificazione dell'ufficio del Genio civile di Venezia e del Dipartimento per le attività culturali di regolare esecuzione dei lavori di importo documentato almeno pari al contributo regionale (capitolo n. 70100).
Art. 44 - Contributo straordinario a favore del comune di Recoaro Terme (VI).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario a favore del comune di Recoaro Terme (VI) per l'importo di lire 1.500.000.000 da destinare alla sottoscrizione di quote di capitale della Società Recoaro Mille srl, con sede a Recoaro Terme (capitolo n. 45804).
2. Le modalità di erogazione del contributo sono determinate con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 45 - Ulteriori modifiche e integrazioni delle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9, 14 marzo 1975, n. 26 e 28 dicembre 1993, n. 55, e loro successive modifiche e integrazioni in tema di assegno vitalizio, assegno di reversibilità e assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali.

1. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali, oltre alle indennità previste dalla legislazione regionale in vigore, è comprensivo dell'assegno vitalizio, dell'assegno di reversibilità e dell'assegno di fine mandato disciplinati dalle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9, 28 dicembre 1993, n. 55, 14 marzo 1975, n. 26, e loro successive modifiche e integrazioni e dal regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4 .
2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo continuano ad applicarsi le leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9, 14 marzo 1975, n. 26, e la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e loro successive modifiche e integrazioni e il Regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4 .
3. A decorrere dal 1° dicembre 1996 la Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali della Regione Veneto, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modifiche e integrazioni è soppressa. Tutte le funzioni della Cassa, comprese quelle di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 , e successive modifiche e integrazioni, tutte le attività e le passività sono trasferite al bilancio regionale. Entro il 30 novembre 1996 il Consiglio di amministrazione della Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell’attività e alla definizione dello stato patrimoniale della Cassa. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione della Cassa sono trasferite al bilancio della Regione.
4. A decorrere dal 1° dicembre 1996 le spese per la corresponsione dell’assegno vitalizio, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modifiche e integrazioni, nonché dell’assegno di reversibilità e del contributo di cui all’articolo 19 della medesima legge, dell’assegno di fine mandato di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 , e loro successive modifiche e integrazioni e alla disciplina integrativa di cui alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 , e in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni della Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali sono a carico del bilancio regionale.
5. A decorrere dal 1° dicembre 1996 l’istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione degli assegni vitalizi, degli assegni di reversibilità, degli assegni di fine mandato e del contributo di cui all’articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , sono curate dall’Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale.
6. A decorrere dal 1° dicembre 1996 i contributi obbligatori di cui all’articolo 8 lettera a) legge regionale n. 9/1973 , e successive modifiche e integrazioni e i contributi volontari di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge e all’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 , sono versati nel capitolo di entrata di nuova istituzione - capitolo n. 8378 avente la seguente denominazione "Contributi a carico dei consiglieri regionali di cui agli articoli 8, 12 e 13 della legge regionale n. 9/1973 successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 5 della legge regionale n. 55/1993 ".
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo a partire dall'anno 1996 si fa fronte con i fondi iscritti al capitolo n. 10 del bilancio di previsione.
Art. 46 - Modifica della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335" (legge regionale di contabilità) e successive modificazioni ed integrazioni.

1. All'articolo 23 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 , dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
" 4 bis. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione per l'attuazione delle politiche comunitarie, la Giunta regionale è inoltre autorizzata ad assumere impegni pluriennali di spesa, come previsto dal successivo articolo 52, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte dai piani finanziari approvati dalla UE e dalle deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale, sia di programmazione che di cassa, fermo restando che l'autorizzazione annuale al pagamento è vincolata a quanto previsto dalle tranches dei medesimi piani finanziari e dalle delibere CIPE di cofinanziamento nazionale.".
Art. 47 - Personale regionale.

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
Art. 48 - Contributo straordinario al Comune di Gazzo Padovano.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gazzo Padovano, un contributo straordinario di lire 900.000.000, per l’anno 1996, per la sistemazione del ponte sul fiume Ceresone e l’ampliamento della strada di collegamento del ponte stesso (capitolo n. 45212).
2. Il contributo è erogato con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , e successive modifiche e integrazioni.
Art. 49 - Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 9 “Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modifiche” e interpretazione autentica di disposizioni della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia” e successive modifiche e integrazioni.

1. I termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 9 sono prorogati rispettivamente al 28 febbraio ed al 1° marzo 1997.
2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13 e degli articoli 18 e 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , come modificati dalla legge regionale 7 maggio 1996, n. 13 , il requisito dell’iscrizione al ruolo per le imprese societarie deve intendersi soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa.
Art. 50 - Dichiarazione d'urgenza.

(Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo)


SI OMETTE ALLEGATO



Note

( 1) Trattasi di un errore materiale, la data è 10 giugno.


SOMMARIO