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Legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 (BUR n. 28/1998)
Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36
Sommario
“Legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 (BUR n. 28/1998) - Testo vigente”
S O M M A R I O
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36.
Legge abrogata da lett. a), comma 1, articolo 14, della
legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 (BUR n. 28/1998) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 (BUR n. 28/1998)
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36.
- CAPO I Norme generali
- CAPO II Forme di cooperazione e Autorità d’ambito
- CAPO III Programmazione, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato
- Art. 7 - Organizzazione del servizio idrico integrato.
- Art. 8 - Regime di salvaguardia.
- Art. 9 - Criteri per il razionale utilizzo delle risorse idriche.
- Art. 10 - Rapporti tra Autorità d’ambito e soggetti gestori.
- Art. 11 - Cessazione delle gestioni esistenti non salvaguardate.
- Art. 12 - Tariffa.
- Art. 13 - Programma pluriennale degli interventi.
- CAPO IV Programmazione regionale
- CAPO V Controllo e partecipazione degli utenti
- CAPO VI Norme transitorie e finanziarie
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36.
CAPO I
Norme generali
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge individua gli ambiti territoriali ottimali, disciplina le forme ed i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi ed i soggetti gestori dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione e rigenerazione delle acque reflue, al fine dell’istituzione e dell’organizzazione dei servizi idrici integrati, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
2. I Comuni e le Province operano secondo criteri di solidarietà, salvaguardia e risparmio delle risorse idriche e di priorità degli usi legati al consumo umano, assicurando una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Art. 2 - Individuazione degli ambiti territoriali ottimali.
1. Nel rispetto dei principi della legge n. 36/1994 e del principio di un autonomo approvvigionamento idropotabile, il territorio della Regione Veneto è suddiviso in otto ambiti territoriali ottimali, delimitati come da cartografia e relativi elenchi allegati alla presente legge (allegato A) e denominati:
a) Alto veneto;
b) Veneto orientale;
c) Laguna di Venezia;
d) Brenta
e) Bacchiglione;
f) Polesine;
g) Veronese;
h) Valle del Chiampo.
2. Alle modifiche della delimitazione degli ambiti di cui al comma 1 provvede il Consiglio regionale con propria deliberazione, sentite le Province, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e le Autorità d’ambito interessate.
3. Al fine della migliore gestione ambientale del lago di Garda, la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento, può inserire i comuni dell’area del Garda ricadenti nell’ambito Veronese in apposito ambito interregionale.
4. Al fine di garantire un autonomo approvvigionamento idropotabile, la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la Regione Friuli-Venezia Giulia, può inserire i comuni dell’area del Livenza ricadenti nell’ambito Veneto Orientale in apposito ambito interregionale.
2. Alle modifiche della delimitazione degli ambiti di cui al comma 1 provvede il Consiglio regionale con propria deliberazione, sentite le Province, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e le Autorità d’ambito interessate.
3. Al fine della migliore gestione ambientale del lago di Garda, la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento, può inserire i comuni dell’area del Garda ricadenti nell’ambito Veronese in apposito ambito interregionale.
4. Al fine di garantire un autonomo approvvigionamento idropotabile, la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la Regione Friuli-Venezia Giulia, può inserire i comuni dell’area del Livenza ricadenti nell’ambito Veneto Orientale in apposito ambito interregionale.
CAPO II
Forme di cooperazione e Autorità d’ambito
Art. 3 - Forme e modi della cooperazione ed istituzione dell’Autorità d’ambito.
1. Al fine di garantire la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i Comuni e le Province ricadenti in ciascun ambito istituiscono l’Autorità d’ambito, utilizzando una delle seguenti forme di cooperazione:
a) convenzione ai sensi dell’articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni;
b) consorzio ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 142/1990.
2. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera a) del comma 1, la convenzione per la cooperazione è definita secondo lo schema allegato alla presente legge (allegato B).
3. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera b) del comma 1, la convenzione per la cooperazione e lo statuto sono definiti secondo gli schemi allegati alla presente legge (allegati C e D).
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta trascorsi i quali si prescinde dal parere, può modificare gli allegati di cui ai commi 2 e 3.
5. L’Autorità d’ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il gestore del servizio anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione.
6. L’Autorità d’ambito non può svolgere attività di gestione del servizio idrico integrato.
2. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera a) del comma 1, la convenzione per la cooperazione è definita secondo lo schema allegato alla presente legge (allegato B).
3. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera b) del comma 1, la convenzione per la cooperazione e lo statuto sono definiti secondo gli schemi allegati alla presente legge (allegati C e D).
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta trascorsi i quali si prescinde dal parere, può modificare gli allegati di cui ai commi 2 e 3.
5. L’Autorità d’ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il gestore del servizio anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione.
6. L’Autorità d’ambito non può svolgere attività di gestione del servizio idrico integrato.
Art. 4 - Individuazione della forma di cooperazione.
1. Ai fini del presente articolo, la consultazione tra gli enti locali partecipanti all’ambito avviene mediante la conferenza d’ambito.
2. La conferenza d’ambito è composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell’ambito ed è convocata e presieduta dal presidente della Provincia col maggior numero di abitanti residenti nei comuni dell’ambito, come indicato nell’allegato A.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i Comuni e le Province ricadenti in ciascun ambito provvedono, attraverso la conferenza d’ambito, ad individuare la forma di cooperazione nonché ad approvare lo schema di convenzione di cui al comma 2 ovvero al comma 3 dell’articolo 3.
4. La rappresentanza in seno alla conferenza d’ambito spetta ai sindaci dei Comuni partecipanti all’ambito o ai loro delegati, ed è determinata in ragione alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ISTAT.
5. La conferenza d’ambito è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 4 che di numero degli enti di cui al comma 2; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.
6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 4 che di numero degli enti di cui al comma 2; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.
7. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale provvede, previa diffida, in via sostitutiva, adottando come obbligatoria la forma di cooperazione che abbia ottenuto nella conferenza la maggioranza in termini di numero di abitanti e di numero di enti rappresentati, ovvero, negli altri casi, adottando la forma di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3.
8. Nei sessanta giorni successivi alla deliberazione della conferenza prevista al comma 3, ovvero alla deliberazione della Giunta regionale prevista al comma 7, ciascun ente locale provvede all’approvazione della convenzione, nelle forme e nei modi previsti dal proprio statuto, individuando altresì il soggetto autorizzato alla stipula della medesima; la convenzione istitutiva dell’autorità d’ambito viene stipulata nei successivi trenta giorni.
9. In caso di inadempimento all’obbligo di cui al comma 8 da parte del Comune, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il presidente della Provincia competente per territorio.
10. In caso di inadempimento all’obbligo di cui al comma 8 da parte della Provincia e in caso di inerzia del presidente della Provincia in ordine al comma 9, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale.
Art. 5 - Ordinamento dell’Autorità d’ambito.
1. L’Autorità d’ambito di cui al comma 1 dell’articolo 3 ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. L’ordinamento dell’Autorità d’ambito è stabilito dalla convenzione di cui al comma 2 dell’articolo 3, ovvero dallo statuto di cui al comma 3 dell’articolo 3, nonchè dalle disposizioni del presente articolo.
3. Nel caso in cui l’Autorità d’ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3, nella convenzione di cui al comma 2 dell’articolo 3 è indicato l’ente locale responsabile del coordinamento.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, gli organi dell’Autorità sono:
a) l’assemblea d’ambito, composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell’ambito;
b) il presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, individuato nella persona del presidente della provincia o del sindaco del comune, responsabile del coordinamento;
c) il comitato istituzionale, presieduto dal presidente dell’Autorità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall’assemblea fra i suoi componenti;
d) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell’Autorità.
5. Nel caso in cui l’Autorità d’ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3, gli organi dell’Autorità sono:
5. Nel caso in cui l’Autorità d’ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3, gli organi dell’Autorità sono:
a) l’assemblea, composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell’ambito;
b) il presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall’assemblea fra i suoi componenti;
c) il consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell’Autorità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall’assemblea fra i suoi componenti;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell’Autorità.
6. La rappresentanza in seno all’assemblea d’ambito spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all’ambito o agli assessori loro delegati, ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ISTAT.
7. L’assemblea prevista al comma 4 e al comma 5:
6. La rappresentanza in seno all’assemblea d’ambito spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all’ambito o agli assessori loro delegati, ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ISTAT.
7. L’assemblea prevista al comma 4 e al comma 5:
a) elegge il presidente dell’Autorità d’ambito e il collegio dei revisori nel caso previsto al comma 5, elegge rispettivamente il comitato istituzionale o il consiglio di amministrazione e nomina il direttore;
b) approva l’organizzazione, sceglie la forma di gestione del servizio idrico integrato e individua le gestioni da salvaguardare o mantenere, determinandone la durata;
c) approva i programmi di intervento, i modelli organizzativi ed i relativi piani finanziari assicurandone il coordinamento e l’integrazione;
d) approva la convenzione e relativo disciplinare regolante i rapporti tra gli enti locali ed il soggetto gestore;
e) approva le tariffe ed i relativi aggiornamenti;
f) approva le norme per il proprio funzionamento nonché per il funzionamento della struttura operativa;
g) propone eventuali modifiche dei confini dell’ambito.
h) approva i bilanci previsionali e consuntivi dell’Autorità d’ambito.
8. L’assemblea prevista al comma 4 e al comma 5 è valida:
8. L’assemblea prevista al comma 4 e al comma 5 è valida:
a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione dei presenti in termini di numero degli enti;
b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione dei presenti in termini di numero degli enti.
9. Le deliberazioni dell’assemblea relative alle lettere b), c), d), e) del comma 7 sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione delle maggioranze in termini di numero degli enti.
10. Gli atti non compresi nel comma 7 competono al presidente dell’Autorità, al comitato istituzionale di cui al comma 4 o al consiglio di cui al comma 5 e al direttore, secondo quanto stabilito dalla convenzione di cui al comma 2 dell’articolo 3 o dallo statuto di cui al comma 3 dell’articolo 3.
9. Le deliberazioni dell’assemblea relative alle lettere b), c), d), e) del comma 7 sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione delle maggioranze in termini di numero degli enti.
10. Gli atti non compresi nel comma 7 competono al presidente dell’Autorità, al comitato istituzionale di cui al comma 4 o al consiglio di cui al comma 5 e al direttore, secondo quanto stabilito dalla convenzione di cui al comma 2 dell’articolo 3 o dallo statuto di cui al comma 3 dell’articolo 3.
Art. 6 - Organizzazione e funzionamento dell’Autorità d’ambito.
1. Per l’espletamento delle proprie funzioni ed attività l’Autorità d’ambito si dota di una struttura operativa alle dipendenze del direttore; può inoltre avvalersi di uffici e servizi dei Comuni e delle Province partecipanti all’ambito, messi a disposizione a tale fine.
2. Le modalità di organizzazione sono determinate dalla convenzione di cui al comma 2 dell’articolo 3 o dallo statuto di cui al comma 3 dell’articolo 3.
3. Le spese di funzionamento dell’Autorità d’ambito sono a carico degli enti locali ricadenti nell’ambito, proporzionalmente al numero degli abitanti residenti.
4. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire l’avvio dell’attività, la Regione assicura alle Autorità d’ambito, dietro loro documentata richiesta, un contributo finanziario determinato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
CAPO III
Programmazione, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato
Art. 7 - Organizzazione del servizio idrico integrato.
1. Gli enti locali partecipanti all’ambito, attraverso la forma di cooperazione individuata ai sensi del comma 1 dell’articolo 3, organizzano il servizio idrico integrato al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 10 della legge n. 36/1994, l’Autorità d’ambito, provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato con un unico gestore.
3. Le concessioni previste al comma 3 dell’articolo 10 della legge n. 36/1994 non possono essere prorogate o rinnovate.
4. Per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell’ambito e di qualità del servizio prestato all’utenza, l’Autorità d’ambito può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 9.
5. Nel caso di cui al comma 4, ciascun soggetto gestore, con l’esclusione delle concessioni mantenute, deve provvedere, per la porzione di territorio servita, alla gestione di tutte le fasi del servizio idrico integrato.
6. Nel caso di cui al comma 4, l’Autorità d’ambito individua il soggetto cui compete il compito di coordinamento fra gli enti gestori ed adotta ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni.
7. Entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione di cui all’articolo 4, l’Autorità d’ambito approva l’organizzazione del servizio idrico integrato, individuando, per le gestioni non salvaguardate o mantenute, le forme di gestione del servizio da scegliersi tra le seguenti, previste dalla legge n. 142/1990: concessione a terzi, azienda speciale, società per azioni, società a responsabilità limitata.
8. Nel caso in cui la forma di gestione prescelta sia la concessione, il soggetto gestore del servizio idrico integrato è individuato mediante procedure concorsuali di evidenza pubblica di cui alla normativa vigente.
9. Qualora non si pervenga all’approvazione dell’organizzazione del servizio idrico integrato entro il termine di cui al comma 7, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in luogo dell’Autorità d’ambito inadempiente.
Art. 8 - Regime di salvaguardia.
1. L’Autorità d’ambito, in attuazione del comma 4 dell’articolo 9 della legge n. 36/1994, ove lo ritenesse rispondente agli interessi generali dell’ambito, può prevedere, su domanda degli enti locali proprietari, che l’organizzazione del servizio idrico integrato di cui all’articolo 7 preveda anche la salvaguardia di una o più delle gestioni esistenti.
2. Al fine di assicurare il razionale utilizzo delle risorse idriche la salvaguardia deve avere carattere di temporaneità.
3. In caso di applicazione del comma 1 l’Autorità d’ambito:
a) individua le gestioni da salvaguardare;
b) definisce la durata della salvaguardia tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 9;
c) programma l’organizzazione e la gestione del servizio idrico a regime;
4. La salvaguardia delle gestioni esistenti non deve comportare pregiudizio per l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione complessiva dell’ambito, né comportare una significativa differenziazione tra le tariffe applicate alle utenze.
5. Ciascun ente gestore salvaguardato entro diciotto mesi dalla stipula della convenzione di cui all’articolo 10 deve provvedere, per la porzione di territorio servita, all’intera gestione del servizio idrico integrato così come definito dall’articolo 4, comma 1, lettera f) della legge n. 36/1994.
6. Per assicurare, anche per la durata della salvaguardia, una gestione del servizio idrico integrato rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità su tutto il territorio di competenza, l’Autorità d’ambito può apportare le necessarie modifiche alla porzione di territorio servito dagli enti gestori salvaguardati, ricomprendendovi anche ulteriori comuni.
7. Non sono ammesse alla salvaguardia le gestioni in economia.
8. L’ente salvaguardato, con la stipula della convenzione di cui all’articolo 10, cessa di svolgere le funzioni e le competenze attribuite all’Autorità d’ambito dalla presente legge.
4. La salvaguardia delle gestioni esistenti non deve comportare pregiudizio per l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione complessiva dell’ambito, né comportare una significativa differenziazione tra le tariffe applicate alle utenze.
5. Ciascun ente gestore salvaguardato entro diciotto mesi dalla stipula della convenzione di cui all’articolo 10 deve provvedere, per la porzione di territorio servita, all’intera gestione del servizio idrico integrato così come definito dall’articolo 4, comma 1, lettera f) della legge n. 36/1994.
6. Per assicurare, anche per la durata della salvaguardia, una gestione del servizio idrico integrato rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità su tutto il territorio di competenza, l’Autorità d’ambito può apportare le necessarie modifiche alla porzione di territorio servito dagli enti gestori salvaguardati, ricomprendendovi anche ulteriori comuni.
7. Non sono ammesse alla salvaguardia le gestioni in economia.
8. L’ente salvaguardato, con la stipula della convenzione di cui all’articolo 10, cessa di svolgere le funzioni e le competenze attribuite all’Autorità d’ambito dalla presente legge.
Art. 9 - Criteri per il razionale utilizzo delle risorse idriche.
1. Al fine di garantire il razionale utilizzo delle risorse idriche e di assicurare una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità nell’intero territorio regionale, le Autorità d’ambito organizzano il servizio idrico integrato di cui all’articolo 7 e disciplinano il regime di salvaguardia di cui all’articolo 8, tenuto conto anche dei criteri di cui al presente articolo.
2. Nel caso di applicazione del comma 4 dell’articolo 7, al fine di garantire adeguate caratteristiche di efficienza, efficacia ed economicità della gestione e di qualità del servizio prestato all’utenza, ciascun soggetto gestore, con l’esclusione delle concessioni mantenute, serve parti geograficamente omogenee dell’ambito territoriale ottimale con almeno 200.000 abitanti residenti.
3. Nei territori montani, in considerazione delle particolari caratteristiche locali connesse con le peculiarità del territorio, in deroga a quanto previsto dal comma 2, l’Autorità d’ambito può provvedere, per la fase temporale della salvaguardia, alla gestione del servizio idrico integrato con soggetti gestori aventi scala territoriale corrispondente a quella delle Comunità montane.
4. Gli enti gestori oggetto della salvaguardia di cui al comma 4 dell’articolo 9 della legge n. 36/1994 devono essere in possesso, alla data dell’entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti minimi:
a) essere una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o un’azienda speciale o un consorzio, di cui agli articoli 22, 23 e 25 della legge n. 142/1990;
b) gestire il servizio di acquedotto o di fognatura o di depurazione direttamente con una struttura di personale e mezzi organizzata per lo svolgimento delle funzioni e delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo;
c) avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza, valutati, basandosi su dati, indici e parametri desumibili da documenti ufficiali relativi agli ultimi tre esercizi dell’ente;
d) aver soddisfatto, nell’esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, ad almeno una delle seguenti condizioni:
1) aver fornito il servizio di acquedotto o di fognatura, ad almeno 25.000 abitanti residenti;
2) aver erogato almeno 2,5 milioni di metri cubi annui di acqua potabile;
3) essere dotati di almeno un impianto di depurazione il cui esercizio risulti complessivamente autorizzato per almeno 50.000 abitanti equivalenti;
e) aver rispettato, nell’esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, i livelli minimi dei servizi, così come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996.
5. L’Autorità d’ambito persegue l’obiettivo di superare la fase temporanea della salvaguardia e di addivenire alla gestione a regime del servizio idrico integrato entro quattro anni dalla stipula della convenzione di cui all’articolo 10.
5. L’Autorità d’ambito persegue l’obiettivo di superare la fase temporanea della salvaguardia e di addivenire alla gestione a regime del servizio idrico integrato entro quattro anni dalla stipula della convenzione di cui all’articolo 10.
Art. 10 - Rapporti tra Autorità d’ambito e soggetti gestori.
1. I rapporti tra Autorità d’ambito e soggetti gestori di ciascun ambito sono regolati da una convenzione di gestione e relativo disciplinare.
2. Al fine di cui al comma 1, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, approva una convenzione tipo e relativo disciplinare.
3. La Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un commissario straordinario qualora non si sia pervenuti alla stipula delle convenzioni con i soggetti gestori entro un anno dalla definizione dell’organizzazione del servizio idrico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 7, termine prorogabile una sola volta e per non più di ulteriori sei mesi dalla Giunta regionale, su motivata richiesta della Autorità d’ambito.
Art. 11 - Cessazione delle gestioni esistenti non salvaguardate.
1. Entro sessanta giorni dal subentro dei nuovi soggetti gestori, gli enti locali proprietari partecipanti all’ambito provvedono allo scioglimento delle gestioni non salvaguardate.
2. In caso di inadempimento da parte degli enti locali proprietari, provvede, previa diffida, l’Autorità d’ambito competente.
Art. 12 - Tariffa.
1. La tariffa è determinata dall’Autorità d’ambito sulla scorta dei criteri e metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° agosto 1996; essa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è unica per ciascuna gestione.
2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio e il razionale utilizzo della risorsa, l’Autorità d’ambito può articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologia d’utenza, per scaglioni di reddito, nonché per fasce progressive di consumo.
Art. 13 - Programma pluriennale degli interventi.
1. Al fine della predisposizione del programma degli interventi di cui al comma 3 dell’articolo 11 della legge n. 36/1994, gli enti locali partecipanti all’ambito, entro sessanta giorni dalla costituzione dell’Autorità d’ambito, operano la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione esistenti.
2. Trascorso inutilmente il termine previsto al comma 1, alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti provvede in via sostitutiva, previa diffida, l’Autorità d’ambito.
3. L’Autorità d’ambito, sulla base della ricognizione delle opere presentata dagli enti locali partecipanti all’ambito, entro centottanta giorni dalla costituzione dell’Autorità d’ambito, approva il programma pluriennale degli interventi articolato per gestioni ed il relativo piano finanziario, individuando altresì le risorse finanziarie da destinare all’attuazione del programma medesimo.
4. Il programma pluriennale degli interventi di ciascun ambito è sottoposto, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come da ultimo modificato dall’articolo 48 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , e dell’articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 , al parere della commissione tecnica regionale, riunita in seduta congiunta delle sezioni opere pubbliche ed ambiente.
5. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta trascorsi i quali si prescinde da parere, emana i criteri, gli indirizzi e le priorità per la predisposizione dei programmi pluriennali di intervento.
6. Decorso un anno dalla costituzione dell’Autorità d’ambito la concessione di eventuali contributi da parte della Regione per la realizzazione di opere acquedottistiche, fognarie o di depurazione è subordinata all’approvazione del programma degli interventi da parte dell’Autorità d’ambito.
CAPO IV
Programmazione regionale
Art. 14 - Modello strutturale degli acquedotti.
1. Al fine di coordinare su scala regionale le azioni delle Autorità d’ambito, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nonché le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge n. 183/1989, approva, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il modello strutturale degli acquedotti del Veneto.
2. Nella definizione dei programmi pluriennali di intervento previsti all’articolo 13 le Autorità d’ambito si adeguano al modello strutturale di cui al comma 1.
3. Il modello strutturale di cui al comma 1 individua gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell’intero territorio regionale nonché criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde.
Art. 15 - Modifiche al piano regionale di risanamento delle acque.
1. Le disposizioni della presente legge sostituiscono le previsioni incompatibili del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con provvedimento del Consiglio regionale 1° settembre 1989, n. 962, e in particolare le disposizioni degli articoli 3, 4 e 22 delle norme tecniche di attuazione, relative alla individuazione ed organizzazione degli ambiti territoriali.
CAPO V
Controllo e partecipazione degli utenti
Art. 16 - Verifica dello stato di attuazione.
1. La Giunta regionale, verifica periodicamente lo stato di attuazione, della presente legge da parte degli enti locali interessati, nonché il funzionamento delle Assemblee d’ambito.
2. La Giunta regionale promuove ogni iniziativa utile a garantire l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 36/1994, il rispetto delle carte dei servizi adottate dai gestori, la corretta attuazione delle formule tariffarie, il continuo miglioramento della qualità nell’erogazione e gestione, anche ambientale, dei servizi idrici integrati, nonché una omogeneità di azione delle Autorità d’ambito.
3. Per le finalità del presente articolo la competente struttura regionale, mediante la costituzione e gestione di un apposito osservatorio sulla gestione delle risorse idriche, svolge le funzioni di raccolta presso gli ambiti e i soggetti gestori di dati conoscitivi sul servizio idrico integrato, nonché di elaborazione e di diffusione dei medesimi; a tal fine sono predisposte apposite linee guida per l’omogeneizzazione degli standard da adottare per la gestione dei dati.
4. Le Autorità d’ambito e i soggetti gestori sono tenuti a fornire tempestivamente tutti i dati richiesti dalla competente struttura regionale per le finalità di cui al presente articolo.
Art. 17 - Comitati consultivi degli utenti.
1. Entro centottanta giorni dalla loro costituzione, le Autorità d’ambito costituiscono comitati consultivi degli utenti per il controllo della qualità dei servizi idrici, anche prevedendone l’articolazione per gestioni.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana una direttiva contenente criteri in ordine alla composizione, costituzione e funzionamento dei comitati previsti al comma 1.
3. Ciascuna Autorità d’ambito garantisce comunque la partecipazione dei comitati previsti al comma 1 alla elaborazione della carta di servizio pubblico da parte dei soggetti gestori.
CAPO VI
Norme transitorie e finanziarie
Art. 18 - Personale.
1. Con apposita legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le forme e i modi per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici, già adibito ai servizi idrici secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 12 della legge n. 36/1994.
Art. 19 - Norme transitorie.
1. Le concessioni relative alla gestione di uno o più dei servizi idrici stipulate dopo l’entrata in vigore della legge n. 36/1994 e ritenute dall’Autorità d’ambito compatibili con gli obiettivi del servizio idrico integrato, possono essere temporaneamente mantenute per un periodo corrispondente a quello di durata della salvaguardia come prevista all’articolo 8, senza possibilità di proroga o rinnovo.
2. Gli impianti di acquedotto privati aventi carattere di servizio pubblico sono mantenuti in capo ai soggetti privati medesimi sino alla scadenza delle rispettive concessioni alla derivazione.
3. Gli impianti di cui al comma 2 sono individuati con apposito atto della Giunta regionale, sentite le competenti Autorità d’ambito.
Art. 20 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in lire 400.000.000 per l’anno 1998, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 80210 denominato “Fondo globale spese correnti”, partita n. 4 “Istituzione servizio idrico integrato”, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 1998, e contemporanea istituzione del capitolo n. 50038, denominato “Iniziative per garantire l’avvio delle attività delle autorità d’ambito di cui alla legge sull’istituzione dei servizi idrici integrati”, nel medesimo stato di previsione della spesa, con lo stanziamento di lire 400.000.000, in termini di competenza e cassa.
ALLEGATO A
(previsto dall’articolo 2, comma 1)
(previsto dall’articolo 2, comma 1)
Ambiti territoriali ottimali:
cartografia ed elenchi dei Comuni partecipanti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ALTO VENETO
cartografia ed elenchi dei Comuni partecipanti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ALTO VENETO
Provincia Codice Istat Comune abitanti
BL 25001 AGORDO 4.343
BL 25003 ALLEGHE 1.480
BL 25004 ARSIE' 2.920
BL 25005 AURONZO DI CADORE 3.801
BL 25006 BELLUNO 35.572
BL 25007 BORCA DI CADORE 686
BL 25008 CALALZO DI CADORE 2.416
BL 25023 CANALE D'AGORDO 1.285
BL 25009 CASTELLAVAZZO 1.831
BL 25010 CENCENIGHE AGORDINO 1.554
BL 25011 CESIOMAGGIORE 4.007
BL 25012 CHIES D'ALPAGO 1.631
BL 25013 CIBIANA DI CADORE 645
BL 25014 COLLE SANTA LUCIA 480
BL 25015 COMELICO SUPERIORE 2.854
BL 25016 CORTINA D'AMPEZZO 7.109
BL 25017 DANTA DI CADORE 603
BL 25018 DOMEGGE DI CADORE 2.695
BL 25019 FALCADE 2.270
BL 25020 FARRA D'ALPAGO 2.585
BL 25021 FELTRE 19.785
BL 25022 FONZASO 3.418
BL 25024 FORNO DI ZOLDO 3.118
BL 25025 GOSALDO 1.034
BL 25027 LA VALLE AGORDINA 1.197
BL 25026 LAMON 3.743
BL 25028 LENTIAI 2.801
BL 25029 LIMANA 4.165
BL 25030 LIVINALLONGO DEL COL DI LANA 1.440
BL 25031 LONGARONE 4.234
BL 25032 LORENZAGO DI CADORE 646
BL 25033 LOZZO DI CADORE 1.567
BL 25034 MEL 6.393
BL 25035 OSPITALE DI CADORE 395
BL 25036 PEDAVENA 4.177
BL 25037 PERAROLO DI CADORE 312
BL 25038 PIEVE D'ALPAGO 2.055
BL 25039 PIEVE DI CADORE 4.040
BL 25040 PONTE NELLE ALPI 7.562
BL 25041 PUOS D'ALPAGO 2.269
BL 25043 RIVAMONTE AGORDINO 739
BL 25044 ROCCA PIETORE 1.603
BL 25045 SAN GREGORIO NELLE ALPI 1.386
BL 25046 SAN NICOLO' DI COMELICO 433
BL 25047 SAN PIETRO DI CADORE 2.005
BL 25049 SAN TOMASO AGORDINO 877
BL 25051 SAN VITO DI CADORE 1.645
BL 25048 SANTA GIUSTINA 6.131
BL 25050 SANTO STEFANO DI CADORE 3.021
BL 25052 SAPPADA 1.373
BL 25053 SEDICO 8.056
BL 25054 SELVA DI CADORE 604
BL 25055 SEREN DEL GRAPPA 2.480
BL 25056 SOSPIROLO 3.365
BL 25057 SOVERZENE 414
BL 25058 SOVRAMONTE 1.818
BL 25059 TAIBON AGORDINO 1.705
BL 25060 TAMBRE 1.654
BL 25061 TRICHIANA 4.303
BL 25062 VALLADA AGORDINA 596
BL 25063 VALLE DI CADORE 2.021
BL 25065 VIGO DI CADORE 1.709
BL 25066 VODO DI CADORE 944
BL 25067 VOLTAGO AGORDINO 1.017
BL 25068 ZOLDO ALTO 1.329
BL 25069 ZOPPE' DI CADORE 312
Numero Comuni della provincia di Belluno: 66
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Belluno: 206.658
Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale: 66
Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale: 206.658
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VENETO ORIENTALE
Provincia Codice Istat Comune abitanti
BL 25002 ALANO DI PIAVE 2.521
BL 25042 QUERO 2.101
BL 25064 VAS 805
TV 26001 ALTIVOLE 5.456
TV 26002 ARCADE 3.119
TV 26003 ASOLO 6.651
TV 26004 BORSO DEL GRAPPA 3.932
TV 26005 BREDA DI PIAVE 5.516
TV 26006 CAERANO SAN MARCO 6.641
TV 26007 CAPPELLA MAGGIORE 4.171
TV 26008 CARBONERA 8.982
TV 26009 CASALE SUL SILE 7.375
TV 26010 CASIER 6.795
TV 26011 CASTELCUCCO 1.693
TV 26012 CASTELFRANCO VENETO 29.470
TV 26013 CASTELLO DI GODEGO 6.023
TV 26014 CAVASO DEL TOMBA 2.390
TV 26015 CESSALTO 3.132
TV 26016 CHIARANO 3.028
TV 26017 CIMADOLMO 3.108
TV 26018 CISON DI VALMARINO 2.401
TV 26019 CODOGNE' 4.846
TV 26020 COLLE UMBERTO 4.369
TV 26021 CONEGLIANO 35.656
TV 26022 CORDIGNANO 5.803
TV 26023 CORNUDA 5.313
TV 26024 CRESPANO DEL GRAPPA 3.902
TV 26025 CROCETTA DEL MONTELLO 5.662
TV 26026 FARRA DI SOLIGO 7.495
TV 26027 FOLLINA 3.431
TV 26028 FONTANELLE 5.080
TV 26029 FONTE 4.683
TV 26030 FREGONA 2.936
TV 26031 GAIARINE 6.276
TV 26032 GIAVERA DEL MONTELLO 3.806
TV 26033 GODEGA DI SANT'URBANO 5.862
TV 26034 GORGO AL MONTICANO 3.753
TV 26035 ISTRANA 6.916
TV 26036 LORIA 6.987
TV 26037 MANSUE' 3.941
TV 26038 MARENO DI PIAVE 7.255
TV 26039 MASER 4.730
TV 26040 MASERADA SUL PIAVE 6.328
TV 26041 MEDUNA DI LIVENZA 2.425
TV 26042 MIANE 3.322
TV 26044 MONASTIER DI TREVISO 3.424
TV 26045 MONFUMO 1.381
TV 26046 MONTEBELLUNA 25.186
TV 26048 MORIAGO DELLA BATTAGLIA 2.412
TV 26049 MOTTA DI LIVENZA 8.596
TV 26050 NERVESA DELLA BATTAGLIA 6.401
TV 26051 ODERZO 16.632
TV 26052 ORMELLE 3.619
TV 26053 ORSAGO 3.556
TV 26054 PADERNO DEL GRAPPA 1.713
TV 26055 PAESE 15.845
TV 26056 PEDEROBBA 6.517
TV 26057 PIEVE DI SOLIGO 9.393
TV 26058 PONTE DI PIAVE 6.233
TV 26059 PONZANO VENETO 7.542
TV 26060 PORTOBUFFOLE' 699
TV 26061 POSSAGNO 1.828
TV 26062 POVEGLIANO 3.514
TV 26065 REFRONTOLO 1.708
TV 26067 REVINE LAGO 2.016
TV 26068 RIESE PIO X 8.342
TV 26069 RONCADE 11.518
TV 26070 SALGAREDA 4.634
TV 26071 SAN BIAGIO DI CALLALTA 10.780
TV 26072 SAN FIOR 5.467
TV 26073 SAN PIETRO DI FELETTO 4.278
TV 26074 SAN POLO DI PIAVE 4.053
TV 26076 SAN VENDEMIANO 8.140
TV 26077 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 5.386
TV 26075 SANTA LUCIA DI PIAVE 6.530
TV 26078 SARMEDE 2.886
TV 26079 SEGUSINO 2.019
TV 26080 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 5.542
TV 26081 SILEA 8.671
TV 26082 SPRESIANO 8.658
TV 26083 SUSEGANA 9.660
TV 26084 TARZO 4.382
TV 26085 TREVIGNANO 8.254
TV 26086 TREVISO 83.598
TV 26087 VALDOBBIADENE 10.748
TV 26088 VAZZOLA 5.636
TV 26089 VEDELAGO 13.011
TV 26090 VIDOR 2.961
TV 26091 VILLORBA 15.463
TV 26092 VITTORIO VENETO 29.231
TV 26093 VOLPAGO DEL MONTELLO 8.548
TV 26094 ZENSON DI PIAVE 1.568
VE 27001 ANNONE VENETO 3.238
VE 27005 CAORLE 11.136
VE 27007 CEGGIA 5.024
VE 27009 CINTO CAOMAGGIORE 3.137
VE 27011 CONCORDIA SAGITTARIA 10.558
VE 27013 ERACLEA 11.841
VE 27015 FOSSALTA DI PIAVE 3.832
VE 27016 FOSSALTA DI PORTOGRUARO 5.681
VE 27018 GRUARO 2.705
VE 27019 JESOLO 22.151
VE 27020 MARCON 10.551
VE 27022 MEOLO 5.241
VE 27025 MUSILE DI PIAVE 9.740
VE 27027 NOVENTA DI PIAVE 5.733
VE 27029 PORTOGRUARO 24.760
VE 27030 PRAMAGGIORE 3.467
VE 27031 QUARTO D'ALTINO 6.234
VE 27033 SAN DONA' DI PIAVE 33.446
VE 27034 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 11.916
VE 27036 SAN STINO DI LIVENZA 11.476
VE 27040 TEGLIO VENETO 1.964
VE 27041 TORRE DI MOSTO 3.783
VI 24070 MUSSOLENTE 6.059
Numero Comuni della Provincia di Belluno: 3
abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Belluno: 5.427
Numero Comuni della Provincia di Treviso: 89
abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Treviso: 678.839
Numero Comuni della Provincia di Venezia: 22
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Venezia: 207.614
Numero Comuni della Provincia di Vicenza: 1
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Vicenza: 6.059
Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale: 115
Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale: 897.939
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE LAGUNA DI VENEZIA
Provincia Codice Istat Comune abitanti
TV 26043 MOGLIANO VENETO 25.420
TV 26047 MORGANO 3.449
TV 26063 PREGANZIOL 13.141
TV 26064 QUINTO DI TREVISO 9.054
TV 26095 ZERO BRANCO 7.725
VE 27002 CAMPAGNA LUPIA 6.065
VE 27003 CAMPOLONGO MAGGIORE 8.952
VE 27004 CAMPONOGARA 9.756
VE 27008 CHIOGGIA 53.179
VE 27012 DOLO 13.723
VE 27014 FIESSO D'ARTICO 5.855
VE 27017 FOSSO' 5.331
VE 27021 MARTELLAGO 18.587
VE 27023 MIRA 36.432
VE 27024 MIRANO 25.792
VE 27026 NOALE 13.363
VE 27028 PIANIGA 8.895
VE 27032 SALZANO 10.997
VE 27035 SANTA MARIA DI SALA 11.072
VE 27037 SCORZE' 15.657
VE 27038 SPINEA 24.905
VE 27039 STRA' 6.710
VE 27042 VENEZIA 309.422
VE 27043 VIGONOVO 7.581
Numero Comuni della Provincia di Treviso: 5
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Treviso: 58.789
Numero Comuni della Provincia di Venezia: 19
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Venezia: 592.274
Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale: 24
Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale: 651.063
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE POLESINE
Provincia Codice Istat Comune abitanti
RO 29001 ADRIA 21.225
RO 29002 ARIANO POLESINE 5.239
RO 29003 ARQUA' POLESINE 2.909
RO 29004 BADIA POLESINE 10.172
RO 29005 BAGNOLO DI PO 1.483
RO 29006 BERGANTINO 2.839
RO 29007 BOSARO 1.216
RO 29008 CALTO 872
RO 29009 CANARO 2.782
RO 29010 CANDA 1.029
RO 29011 CASTELGUGLIELMO 1.965
RO 29012 CASTELMASSA 4.724
RO 29013 CASTELNOVO BARIANO 3.205
RO 29014 CENESELLI 2.097
RO 29015 CEREGNANO 4.085
RO 29017 CORBOLA 2.630
RO 29018 COSTA DI ROVIGO 3.060
RO 29019 CRESPINO 2.375
RO 29021 FICAROLO 2.900
RO 29022 FIESSO UMBERTIANO 4.135
RO 29023 FRASSINELLE POLESINE 1.751
RO 29024 FRATTA POLESINE 2.960
RO 29025 GAIBA 1.105
RO 29026 GAVELLO 1.728
RO 29027 GIACCIANO CON BARUCHELLA 2.462
RO 29028 GUARDA VENETA 1.224
RO 29029 LENDINARA 12.520
RO 29030 LOREO 3.785
RO 29031 LUSIA 3.584
RO 29032 MELARA 2.055
RO 29033 OCCHIOBELLO 9.190
RO 29034 PAPOZZE 1.873
RO 29035 PETTORAZZA GRIMANI 1.668
RO 29036 PINCARA 1.357
RO 29037 POLESELLA 3.709
RO 29038 PONTECCHIO POLESINE 1.372
RO 29039 PORTO TOLLE 11.070
RO 29052 PORTO VIRO 14.111
RO 29040 ROSOLINA 5.675
RO 29041 ROVIGO 52.472
RO 29042 SALARA 1.321
RO 29043 SAN BELLINO 1.243
RO 29044 SAN MARTINO DI VENEZZE 4.011
RO 29045 STIENTA 3.004
RO 29046 TAGLIO DI PO 8.538
RO 29047 TRECENTA 3.458
RO 29048 VILLADOSE 5.269
RO 29049 VILLAMARZANA 1.197
RO 29050 VILLANOVA DEL GHEBBO 2.245
RO 29051 VILLANOVA MARCHESANA 1.105
VE 27006 CAVARZERE 16.806
VR 23020 CASTAGNARO 4.319
Numero Comuni della Provincia di Rovigo: 50
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Rovigo: 248.004
Numero Comuni della Provincia di Venezia: 1
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Venezia: 16.806
Numero Comuni della Provincia di Verona: 1
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Verona: 4.319
Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale: 52
Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale: 269.129
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VERONESE
Provincia Codice Istat Comune abitanti
VR 23001 AFFI 1.454
VR 23002 ALBAREDO D'ADIGE 4.952
VR 23003 ANGIARI 1.728
VR 23004 ARCOLE 4.633
VR 23005 BADIA CALAVENA 2.186
VR 23006 BARDOLINO 6.025
VR 23007 BELFIORE 2.623
VR 23008 BEVILACQUA 1.583
VR 23009 BONAVIGO 1.967
VR 23010 BOSCHI SANT'ANNA 1.284
VR 23011 BOSCO CHIESANUOVA 3.033
VR 23012 BOVOLONE 12.953
VR 23013 BRENTINO BELLUNO 1.239
VR 23014 BRENZONE 2.284
VR 23015 BUSSOLENGO 14.453
VR 23016 BUTTAPIETRA 4.445
VR 23017 CALDIERO 4.798
VR 23018 CAPRINO VERONESE 6.952
VR 23019 CASALEONE 6.136
VR 23021 CASTEL D'AZZANO 9.329
VR 23022 CASTELNUOVO DEL GARDA 7.911
VR 23023 CAVAION VERONESE 3.414
VR 23024 CAZZANO DI TRAMIGNA 1.241
VR 23025 CEREA 14.632
VR 23026 CERRO VERONESE 1.495
VR 23027 COLOGNA VENETA 7.446
VR 23028 COLOGNOLA AI COLLI 6.606
VR 23029 CONCAMARISE 1.078
VR 23030 COSTERMANO 2.385
VR 23031 DOLCE' 2.151
VR 23032 ERBE' 1.581
VR 23033 ERBEZZO 783
VR 23034 FERRARA DI MONTE BALDO 167
VR 23035 FUMANE 3.425
VR 23036 GARDA 3.442
VR 23037 GAZZO VERONESE 5.798
VR 23038 GREZZANA 9.360
VR 23039 ILLASI 4.527
VR 23040 ISOLA DELLA SCALA 10.413
VR 23041 ISOLA RIZZA 2.711
VR 23042 LAVAGNO 4.990
VR 23043 LAZISE 5.490
VR 23044 LEGNAGO 26.271
VR 23045 MALCESINE 3.398
VR 23046 MARANO DI VALPOLICELLA 2.538
VR 23047 MEZZANE DI SOTTO 1.789
VR 23048 MINERBE 4.618
VR 23049 MONTECCHIA DI CROSARA 3.909
VR 23050 MONTEFORTE D'ALPONE 6.646
VR 23051 MOZZECANE 4.291
VR 23052 NEGRAR 13.158
VR 23053 NOGARA 7.711
VR 23054 NOGAROLE ROCCA 2.676
VR 23055 OPPEANO 6.971
VR 23056 PALU' 1.089
VR 23057 PASTRENGO 2.320
VR 23058 PESCANTINA 9.777
VR 23059 PESCHIERA DEL GARDA 8.470
VR 23060 POVEGLIANO VERONESE 5.709
VR 23061 PRESSANA 2.405
VR 23062 RIVOLI VERONESE 1.741
VR 23063 RONCA' 3.292
VR 23064 RONCO ALL'ADIGE 5.627
VR 23065 ROVERCHIARA 2.587
VR 23067 ROVERE' VERONESE 1.993
VR 23066 ROVEREDO DI GUA' 1.229
VR 23068 SALIZZOLE 3.741
VR 23069 SAN BONIFACIO 15.647
VR 23070 SAN GIOVANNI ILARIONE 4.638
VR 23071 SAN GIOVANNI LUPATOTO 20.132
VR 23073 SAN MARTINO BUON ALBERGO 13.256
VR 23074 SAN MAURO DI SALINE 535
VR 23075 SAN PIETRO DI MORUBIO 2.884
VR 23076 SAN PIETRO IN CARIANO 10.861
VR 23079 SAN ZENO DI MONTAGNA 1.108
VR 23072 SANGUINETTO 4.205
VR 23077 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 9.137
VR 23078 SANT'ANNA D'ALFAEDO 2.483
VR 23080 SELVA DI PROGNO 1.017
VR 23081 SOAVE 6.015
VR 23082 SOMMACAMPAGNA 10.888
VR 23083 SONA 12.577
VR 23084 SORGA' 3.004
VR 23085 TERRAZZO 2.551
VR 23086 TORRI DEL BENACO 2.474
VR 23087 TREGNAGO 4.656
VR 23088 TREVENZUOLO 2.353
VR 23089 VALEGGIO SUL MINCIO 9.329
VR 23090 VELO VERONESE 824
VR 23091 VERONA 255.824
VR 23092 VERONELLA 3.442
VR 23093 VESTENANOVA 2.493
VR 23094 VIGASIO 6.050
VR 23095 VILLA BARTOLOMEA 5.416
VR 23096 VILLAFRANCA DI VERONA 27.036
VR 23097 ZEVIO 10.168
VR 23098 ZIMELLA 3.962
Numero Comuni della Provincia di Verona: 97
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Verona: 784.024
Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale: 97
Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale: 784.024
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE BACCHIGLIONE
Provincia Codice Istat Comune abitanti
PD 28001 ABANO TERME 17.735
PD 28002 AGNA 3.085
PD 28003 ALBIGNASEGO 18.070
PD 28004 ANGUILLARA VENETA 5.204
PD 28005 ARQUA' PETRARCA 1.947
PD 28031 CINTO EUGANEO 2.062
PD 28033 CODEVIGO 5.384
PD 28006 ARRE 1.977
PD 28007 ARZERGRANDE 4.040
PD 28008 BAGNOLI DI SOPRA 3.884
PD 28009 BAONE 3.104
PD 28010 BARBONA 800
PD 28012 BOARA PISANI 2.498
PD 28014 BOVOLENTA 3.088
PD 28015 BRUGINE 5.225
PD 28021 CANDIANA 2.386
PD 28022 CARCERI 1.528
PD 28026 CARTURA 4.101
PD 28027 CASALE DI SCODOSIA 5.040
PD 28028 CASALSERUGO 4.899
PD 28029 CASTELBALDO 1.813
PD 28034 CONSELVE 8.460
PD 28035 CORREZZOLA 5.195
PD 28106 DUE CARRARE 6.650
PD 28037 ESTE 17.668
PD 28043 GRANZE 1.517
PD 28044 LEGNARO 6.567
PD 28047 LOZZO ATESTINO 3.123
PD 28048 MASERA' DI PADOVA 6.457
PD 28049 MASI 1.805
PD 28051 MEGLIADINO SAN FIDENZIO 1.858
PD 28052 MEGLIADINO SAN VITALE 2.072
PD 28053 MERLARA 3.048
PD 28055 MONSELICE 17.397
PD 28056 MONTAGNANA 9.444
PD 28059 OSPEDALETTO EUGANEO 5.052
PD 28060 PADOVA 215.137
PD 28061 PERNUMIA 3.634
PD 28062 PIACENZA D'ADIGE 1.503
PD 28065 PIOVE DI SACCO 17.353
PD 28066 POLVERARA 2.271
PD 28067 PONSO 2.291
PD 28069 PONTE SAN NICOLO' 10.589
PD 28068 PONTELONGO 3.571
PD 28070 POZZONOVO 3.523
PD 28074 SALETTO 2.422
PD 28079 SAN PIETRO VIMINARIO 2.347
PD 28082 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO 6.007
PD 28083 SANT'ELENA 1.703
PD 28084 SANT'URBANO 2.454
PD 28081 SANTA MARGHERITA D'ADIGE 2.090
PD 28085 SAONARA 7.149
PD 28087 SOLESINO 7.022
PD 28088 STANGHELLA 4.580
PD 28090 TERRASSA PADOVANA 2.049
PD 28094 TRIBANO 3.813
PD 28095 URBANA 2.177
PD 28097 VESCOVANA 1.583
PD 28098 VIGHIZZOLO D'ESTE 985
PD 28102 VILLA ESTENSE 2.386
PD 28105 VO' EUGANEO 3.399
VE 27010 CONA 3.358
VI 24001 AGUGLIARO 1.249
VI 24002 ALBETTONE 1.833
VI 24003 ALONTE 870
VI 24004 ALTAVILLA VICENTINA 7.964
VI 24006 ARCUGNANO 6.023
VI 24007 ARSIERO 3.320
VI 24010 ASIGLIANO 835
VI 24011 BARBARANO 3.370
VI 24013 BOLZANO VICENTINO 4.543
VI 24014 BREGANZE 7.407
VI 24015 BRENDOLA 5.474
VI 24016 BRESSANVIDO 2.591
VI 24017 BROGLIANO 2.356
VI 24018 CALDOGNO 9.402
VI 24019 CALTRANO 2.329
VI 24020 CALVENE 1.243
VI 24021 CAMISANO VICENTINO 7.620
VI 24022 CAMPIGLIA DEI BERICI 1.742
VI 24024 CARRE' 2.812
VI 24027 CASTEGNERO 2.169
VI 24028 CASTELGOMBERTO 4.697
VI 24030 CHIUPPANO 2.391
VI 24032 COGOLLO DEL CENGIO 3.123
VI 24034 CORNEDO VICENTINO 9.504
VI 24035 COSTABISSARA 4.957
VI 24036 CREAZZO 9.953
VI 24038 DUEVILLE 12.403
VI 24040 FARA VICENTINA 3.661
VI 24044 GAMBUGLIANO 709
VI 24045 GRANCONA 1.595
VI 24046 GRISIGNANO DI ZOCCO 3.966
VI 24047 GRUMOLO DELLE ABBADESSE 3.105
VI 24048 ISOLA VICENTINA 7.046
VI 24049 LAGHI 173
VI 24050 LASTEBASSE 287
VI 24051 LONGARE 5.176
VI 24052 LONIGO 12.709
VI 24053 LUGO DI VICENZA 3.550
VI 24055 MALO 11.197
VI 24056 MARANO VICENTINO 7.898
VI 24063 MONTE DI MALO 2.640
VI 24061 MONTECCHIO MAGGIORE 19.754
VI 24062 MONTECCHIO PRECALCINO 4.239
VI 24064 MONTEGALDA 2.813
VI 24065 MONTEGALDELLA 1.555
VI 24066 MONTEVIALE 1.846
VI 24067 MONTICELLO CONTE OTTO 8.334
VI 24069 MOSSANO 1.510
VI 24071 NANTO 2.034
VI 24074 NOVENTA VICENTINA 7.929
VI 24075 ORGIANO 2.973
VI 24076 PEDEMONTE 795
VI 24078 PIOVENE ROCCHETTE 7.557
VI 24079 POIANA MAGGIORE 4.147
VI 24080 POSINA 737
VI 24083 QUINTO VICENTINO 4.109
VI 24084 RECOARO TERME 7.466
VI 24090 SALCEDO 990
VI 24092 SAN GERMANO DEI BERICI 1.017
VI 24096 SAN VITO DI LEGUZZANO 3.065
VI 24091 SANDRIGO 7.210
VI 24095 SANTORSO 5.007
VI 24097 SARCEDO 4.675
VI 24098 SAREGO 4.999
VI 24100 SCHIO 36.351
VI 24102 SOSSANO 3.851
VI 24103 SOVIZZO 4.943
VI 24105 THIENE 19.894
VI 24106 TONEZZA DEL CIMONE 661
VI 24107 TORREBELVICINO 4.892
VI 24108 TORRI DI QUARTESOLO 9.844
VI 24110 TRISSINO 7.392
VI 24111 VALDAGNO 27.449
VI 24112 VALDASTICO 1.589
VI 24113 VALLI DEL PASUBIO 3.611
VI 24115 VELO D'ASTICO 2.254
VI 24116 VICENZA 107.454
VI 24117 VILLAGA 1.786
VI 24118 VILLAVERLA 4.813
VI 24119 ZANE' 5.358
VI 24121 ZOVENCEDO 727
VI 24122 ZUGLIANO 5.527
Numero Comuni della Provincia di Padova: 61
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Padova: 506.221
Numero Comuni della Provincia di Venezia: 1
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Venezia: 3.358
Numero Comuni della Provincia di Vicenza: 82
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Vicenza: 539.049
Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale: 144
Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale: 1.048.628
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE BRENTA
Provincia Codice Istat Comune abitanti
PD 28011 BATTAGLIA TERME 4.082
PD 28013 BORGORICCO 6.019
PD 28016 CADONEGHE 13.660
PD 28020 CAMPO SAN MARTINO 5.100
PD 28017 CAMPODARSEGO 10.462
PD 28018 CAMPODORO 1.934
PD 28019 CAMPOSAMPIERO 9.399
PD 28023 CARMIGNANO DEL BRENTA 6.823
PD 28030 CERVARESE SANTA CROCE 4.343
PD 28032 CITTADELLA 18.061
PD 28036 CURTAROLO 5.930
PD 28038 FONTANIVA 7.329
PD 28039 GALLIERA VENETA 6.326
PD 28040 GALZIGNANO TERME 4.147
PD 28041 GAZZO 3.101
PD 28042 GRANTORTO 3.741
PD 28045 LIMENA 5.983
PD 28046 LOREGGIA 4.977
PD 28050 MASSANZAGO 3.543
PD 28054 MESTRINO 6.674
PD 28057 MONTEGROTTO TERME 9.929
PD 28058 NOVENTA PADOVANA 7.508
PD 28063 PIAZZOLA SUL BRENTA 10.373
PD 28064 PIOMBINO DESE 7.813
PD 28071 ROVOLON 3.834
PD 28072 RUBANO 12.573
PD 28073 SACCOLONGO 4.254
PD 28075 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE 7.115
PD 28076 SAN GIORGIO IN BOSCO 5.284
PD 28077 SAN MARTINO DI LUPARI 11.044
PD 28078 SAN PIETRO IN GU 4.223
PD 28080 SANTA GIUSTINA IN COLLE 5.804
PD 28086 SELVAZZANO DENTRO 18.809
PD 28089 TEOLO 7.715
PD 28091 TOMBOLO 6.542
PD 28092 TORREGLIA 5.709
PD 28093 TREBASELEGHE 9.454
PD 28096 VEGGIANO 2.222
PD 28099 VIGODARZERE 9.433
PD 28100 VIGONZA 16.681
PD 28101 VILLA DEL CONTE 4.846
PD 28103 VILLAFRANCA PADOVANA 6.784
PD 28104 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO 4.514
TV 26066 RESANA 6.410
VI 24009 ASIAGO 6.572
VI 24012 BASSANO DEL GRAPPA 38.871
VI 24023 CAMPOLONGO SUL BRENTA 826
VI 24025 CARTIGLIANO 3.396
VI 24026 CASSOLA 11.050
VI 24031 CISMON DEL GRAPPA 1.089
VI 24033 CONCO 2.212
VI 24039 ENEGO 2.236
VI 24041 FOZA 793
VI 24042 GALLIO 2.208
VI 24054 LUSIANA 2.801
VI 24057 MAROSTICA 12.639
VI 24058 MASON VICENTINO 2.926
VI 24059 MOLVENA 2.256
VI 24073 NOVE 4.698
VI 24077 PIANEZZE 1.826
VI 24081 POVE DEL GRAPPA 2.475
VI 24082 POZZOLEONE 2.292
VI 24085 ROANA 3.608
VI 24086 ROMANO D'EZZELINO 12.184
VI 24087 ROSA' 12.021
VI 24088 ROSSANO VENETO 6.488
VI 24089 ROTZO 600
VI 24093 SAN NAZARIO 1.652
VI 24099 SCHIAVON 2.237
VI 24101 SOLAGNA 1.519
VI 24104 TEZZE SUL BRENTA 9.463
VI 24114 VALSTAGNA 1.856
Numero Comuni della Provincia di Padova: 43
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Padova: 314.097
Numero Comuni della Provincia di Treviso: 1
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Treviso: 6.410
Numero Comuni della Provincia di Vicenza: 28
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Vicenza: 152.794
Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale: 72
Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale: 473.301
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE DEL CHIAMPO
Provincia Codice Istat Comune abitanti
VI 24005 ALTISSIMO 1.843
VI 24008 ARZIGNANO 21.107
VI 24029 CHIAMPO 11.448
VI 24037 CRESPADORO 1.243
VI 24043 GAMBELLARA 3.144
VI 24060 MONTEBELLO 5.436
VI 24068 MONTORSO VICENTINO 2.685
VI 24072 NOGAROLE VICENTINO 825
VI 24094 SAN PIETRO MUSSOLINO 1.352
VI 24120 ZERMEGHEDO 972
Numero Comuni della Provincia di Vicenza: 10
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Vicenza: 50.055
Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale: 10
Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale: 50.055
TOTALE COMUNI 580
TOTALE ABITANTI 4.380.797
CARTOGRAFIA OMESSA
ALLEGATO B
(previsto dall’articolo 3, comma 2)
(previsto dall’articolo 3, comma 2)
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione.
1. Al fine di organizzare e gestire il servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli enti locali di cui all’articolo 2, ricadenti nell’ambito territoriale ottimale denominato “ATO (...) 1 “, convengono di cooperare in conformità dei principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.
2. In particolare la cooperazione e l’organizzazione devono assicurare:
a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti partecipanti;
b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
c) la gestione del servizio idrico integrato all’interno dell’ambito sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
d) la protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche;
e) l’unitarietà del regime tariffario all’interno delle singole gestioni dell’ambito, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
f) la definizione e l’attuazione di un programma di investimenti per l’estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici.
Art. 2 - Enti locali partecipanti.
1. In conformità alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali operata dalla Regione del Veneto con legge regionale (...), aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti enti locali, di seguito indicati come enti partecipanti:
Art. 2 - Enti locali partecipanti.
1. In conformità alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali operata dalla Regione del Veneto con legge regionale (...), aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti enti locali, di seguito indicati come enti partecipanti:
- Provincia di (...);
- Provincia di (...);
- Comune di (...);
- Comune di (...);
- (...).
Art. 3 - Costituzione dell’Autorità d’ambito, denominazione, sede, modifica.
1. Con l’approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione gli enti partecipanti costituiscono, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale (...), una Autorità d’ambito denominata “ATO (...) 1”, avente personalità giuridica di diritto pubblico con lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.
2. L’Autorità ha sede (...).
3. A seguito di una modifica dei confini dell’ambito, la presente convenzione viene modificata di conseguenza con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente.
Art. 4 - Durata.
1. La presente convenzione ha durata (...) 2 a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.
2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.
Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento.
1. Gli enti partecipanti danno atto che ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale (...) l’ente locale responsabile del coordinamento per l’ambito è [la Provincia di (...)] [il Comune di (...)].
Art. 6 - Quote di partecipazione.
1. Le quote di partecipazione all’Autorità d’ambito sono determinate in rapporto all’entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, risultante dall’ultimo censimento ISTAT, e sono aggiornate dall’Autorità d’ambito entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.
2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue:
Art. 3 - Costituzione dell’Autorità d’ambito, denominazione, sede, modifica.
1. Con l’approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione gli enti partecipanti costituiscono, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale (...), una Autorità d’ambito denominata “ATO (...) 1”, avente personalità giuridica di diritto pubblico con lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.
2. L’Autorità ha sede (...).
3. A seguito di una modifica dei confini dell’ambito, la presente convenzione viene modificata di conseguenza con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente.
Art. 4 - Durata.
1. La presente convenzione ha durata (...) 2 a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.
2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.
Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento.
1. Gli enti partecipanti danno atto che ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale (...) l’ente locale responsabile del coordinamento per l’ambito è [la Provincia di (...)] [il Comune di (...)].
Art. 6 - Quote di partecipazione.
1. Le quote di partecipazione all’Autorità d’ambito sono determinate in rapporto all’entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, risultante dall’ultimo censimento ISTAT, e sono aggiornate dall’Autorità d’ambito entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.
2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue:
- Comune di (...): (...) per cento;
- Comune di (...): (...) per cento;
- (...).
Art. 7 - Organi dell’Autorità d’ambito.
1. Sono organi dell’Autorità d’ambito:
a) l’assemblea d’ambito;
b) il comitato istituzionale;
c) il presidente;
d) il direttore.
Art. 8 - Composizione e durata dell’assemblea d’ambito.
1. L’assemblea è composta dai rappresentanti degli enti partecipanti, nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o assessori loro delegati.
2. La rappresentanza degli enti partecipanti in seno all’assemblea è determinata ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale (...).
3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l’eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.
Art. 9 - Attribuzioni dell’assemblea d’ambito.
1. L’assemblea è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Autorità d’ambito.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell’assemblea i seguenti atti fondamentali:
Art. 8 - Composizione e durata dell’assemblea d’ambito.
1. L’assemblea è composta dai rappresentanti degli enti partecipanti, nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o assessori loro delegati.
2. La rappresentanza degli enti partecipanti in seno all’assemblea è determinata ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale (...).
3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l’eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.
Art. 9 - Attribuzioni dell’assemblea d’ambito.
1. L’assemblea è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Autorità d’ambito.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell’assemblea i seguenti atti fondamentali:
a) elezione del comitato istituzionale;
b) nomina del direttore su proposta del comitato istituzionale;
c) approvazione dell’organizzazione del servizio idrico integrato, in particolare:
1) individuazione della forma di gestione del servizio medesimo;
2) individuazione degli enti gestori da salvaguardare o mantenere secondo i criteri previsti all’articolo 9 della legge regionale (...);
3) individuazione del soggetto che svolge il compito di coordinamento fra la pluralità di soggetti gestori;
d) approvazione, su proposta del comitato istituzionale, della convenzione diretta a regolare i rapporti fra l’Autorità d’ambito ed i soggetti gestori;
e) determinazione delle procedure per l’individuazione del o dei soggetti gestori del servizio idrico integrato;
f) affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
g) approvazione dei programmi pluriennali di intervento e dei relativi piani finanziari, su proposta del comitato istituzionale;
h) individuazione delle risorse finanziarie da destinare all’attuazione dei programmi pluriennali di intervento su proposta del comitato istituzionale;
i) approvazione della tariffa per ogni singola gestione dell’ambito, su proposta del comitato istituzionale;
l) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari e relative variazioni, nonché dei conti consuntivi, su proposta del comitato istituzionale;
m) presentazione alla Giunta regionale di proposte di modifiche ai confini dell’ambito;
n) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del regolamento sull’ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, su proposta del direttore.
3. L’assemblea non può svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e seguenti del comma 2 senza che il comitato istituzionale sia stato eletto.
Art. 10 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell’assemblea d’ambito.
1. Le sedute dell’assemblea d’ambito sono validamente convocate quando ricorrono le maggioranze previste al comma 8 dell’articolo 5 della legge regionale (...).
2. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate con il voto favorevole delle maggioranze determinate ai sensi del comma 9 dell’articolo 5 della legge regionale (...).
3. Le votazioni dell’assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l’assemblea depone nell’urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.
4. Delle sedute dell’assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore.
Art. 11 - Composizione, nomina e durata del comitato istituzionale.
1. Il comitato istituzionale è composto dal presidente e da numero non inferiore a tre e non superiore a sette membri eletti dall’assemblea fra i suoi componenti sulla base di liste bloccate.
2. L’elezione del comitato istituzionale deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte di tutti gli enti partecipanti.
3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l’elenco dei candidati alla carica di componente del comitato istituzionale, abbia riportato le maggioranze di cui al comma 9 dell’articolo 5 della legge regionale (...), si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. Il comitato istituzionale dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il comitato istituzionale esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo comitato, garantendo l’ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.
5. L’elezione del nuovo comitato istituzionale deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione e l’assemblea non può nel frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e seguenti del comma 2 dell’articolo 9.
6. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell’articolo 8 comporta di diritto la decadenza da componente del comitato istituzionale.
7. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato istituzionale, l’assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste ai commi 1 e 3 entro sessanta giorni dalla cessazione.
8. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell’Autorità.
9. L’assemblea d’ambito può deliberare la sfiducia al comitato istituzionale in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno (...) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea ed essere sottoscritta da almeno (...) enti partecipanti.
Art. 12 - Attribuzioni del comitato istituzionale.
1. Il comitato istituzionale è l’organo esecutivo dell’Autorità d’ambito. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all’assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.
2. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al comitato istituzionale l’adozione dei seguenti atti:
3. L’assemblea non può svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e seguenti del comma 2 senza che il comitato istituzionale sia stato eletto.
Art. 10 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell’assemblea d’ambito.
1. Le sedute dell’assemblea d’ambito sono validamente convocate quando ricorrono le maggioranze previste al comma 8 dell’articolo 5 della legge regionale (...).
2. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate con il voto favorevole delle maggioranze determinate ai sensi del comma 9 dell’articolo 5 della legge regionale (...).
3. Le votazioni dell’assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l’assemblea depone nell’urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.
4. Delle sedute dell’assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore.
Art. 11 - Composizione, nomina e durata del comitato istituzionale.
1. Il comitato istituzionale è composto dal presidente e da numero non inferiore a tre e non superiore a sette membri eletti dall’assemblea fra i suoi componenti sulla base di liste bloccate.
2. L’elezione del comitato istituzionale deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte di tutti gli enti partecipanti.
3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l’elenco dei candidati alla carica di componente del comitato istituzionale, abbia riportato le maggioranze di cui al comma 9 dell’articolo 5 della legge regionale (...), si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. Il comitato istituzionale dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il comitato istituzionale esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo comitato, garantendo l’ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.
5. L’elezione del nuovo comitato istituzionale deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione e l’assemblea non può nel frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e seguenti del comma 2 dell’articolo 9.
6. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell’articolo 8 comporta di diritto la decadenza da componente del comitato istituzionale.
7. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato istituzionale, l’assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste ai commi 1 e 3 entro sessanta giorni dalla cessazione.
8. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell’Autorità.
9. L’assemblea d’ambito può deliberare la sfiducia al comitato istituzionale in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno (...) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea ed essere sottoscritta da almeno (...) enti partecipanti.
Art. 12 - Attribuzioni del comitato istituzionale.
1. Il comitato istituzionale è l’organo esecutivo dell’Autorità d’ambito. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all’assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.
2. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al comitato istituzionale l’adozione dei seguenti atti:
a) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all’assemblea;
c) le proposte all’assemblea degli atti di cui alle lettere b), d), g), h), i) e l) del comma 2 dell’articolo 9;
d) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
e) (...).
3. Il comitato istituzionale riferisce annualmente all’assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d’impulso nei confronti dell’assemblea.
Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato istituzionale.
1. Il comitato istituzionale è presieduto dal presidente dell’Autorità d’ambito o, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato istituzionale è necessaria la presenza e il voto favorevole della metà più uno dei componenti.
3. Le sedute del comitato istituzionale non sono pubbliche.
Art. 14 - Presidente.
1. Il presidente dell’Autorità d’ambito o, in caso di assenza o impedimento, il componente del comitato istituzionale da lui delegato:
3. Il comitato istituzionale riferisce annualmente all’assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d’impulso nei confronti dell’assemblea.
Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato istituzionale.
1. Il comitato istituzionale è presieduto dal presidente dell’Autorità d’ambito o, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato istituzionale è necessaria la presenza e il voto favorevole della metà più uno dei componenti.
3. Le sedute del comitato istituzionale non sono pubbliche.
Art. 14 - Presidente.
1. Il presidente dell’Autorità d’ambito o, in caso di assenza o impedimento, il componente del comitato istituzionale da lui delegato:
a) ha la rappresentanza legale dell’ente con facoltà di delega al direttore;
b) convoca e presiede l’Assemblea;
c) convoca e presiede il comitato istituzionale;
d) vigila sull’applicazione della convenzione nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi dell’Autorità d’ambito;
e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché‚ alla esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del comitato istituzionale.
Art. 15 - Direttore.
1. Il direttore è nominato dall’assemblea su proposta del comitato istituzionale.
2. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell’ente e in particolare:
Art. 15 - Direttore.
1. Il direttore è nominato dall’assemblea su proposta del comitato istituzionale.
2. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell’ente e in particolare:
a) assiste gli organi istituzionali dell’Autorità;
b) partecipa senza diritto di voto alle sedute dell’assemblea e del comitato istituzionale e ne redige i processi verbali;
c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
d) coordina l’attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell’Autorità;
e) cura l’attuazione delle deliberazioni degli organi dell’Autorità;
f) è responsabile dell’istruttoria dei provvedimenti;
g) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti;
h) comunica alla Regione eventuali inadempienze da parte degli enti partecipanti all’ambito;
i) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell’assemblea d’ambito agli enti partecipanti;
l) propone all’assemblea il regolamento sull’ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.
3. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge, la convenzione o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo dell’Autorità d’ambito.
4. Il direttore riferisce annualmente all’assemblea sulla propria attività.
Art. 16 - Disposizioni finanziarie.
1. I Comuni partecipanti coprono le spese di funzionamento dell’Autorità d’ambito in ragione delle quote di partecipazione.
2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti partecipanti deve avvenire entro e non oltre (...) giorni dalla data della richiesta.
3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell’assemblea entro il (...) di ogni anno.
Art. 17 - Rinvio.
1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti dell’Autorità d’ambito, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.
ALLEGATO C
(previsto dall’articolo 3, comma 3)
3. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge, la convenzione o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo dell’Autorità d’ambito.
4. Il direttore riferisce annualmente all’assemblea sulla propria attività.
Art. 16 - Disposizioni finanziarie.
1. I Comuni partecipanti coprono le spese di funzionamento dell’Autorità d’ambito in ragione delle quote di partecipazione.
2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti partecipanti deve avvenire entro e non oltre (...) giorni dalla data della richiesta.
3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell’assemblea entro il (...) di ogni anno.
Art. 17 - Rinvio.
1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti dell’Autorità d’ambito, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.
ALLEGATO C
(previsto dall’articolo 3, comma 3)
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO
TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione.
1. Al fine di organizzare e gestire il servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli enti locali di cui all’articolo 2, ricadenti nell’ambito territoriale ottimale (ATO) denominato “ATO (...) 1 “, convengono di costituire un consorzio secondo lo statuto parte integrante della presente convenzione.
2. In particolare l’organizzazione deve assicurare:
a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti partecipanti;
b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
c) la gestione del servizio idrico integrato all’interno dell’ambito sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
d) la protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche;
e) l’unitarietà del regime tariffario all’interno delle singole gestioni dell’ambito, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
f) la definizione e l’attuazione di un programma di investimenti per l’estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici.
Art. 2 - Enti locali partecipanti.
1. In conformità della individuazione degli ambiti territoriali ottimali operata dalla Regione Veneto con legge regionale (...), aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti enti locali:
Art. 2 - Enti locali partecipanti.
1. In conformità della individuazione degli ambiti territoriali ottimali operata dalla Regione Veneto con legge regionale (...), aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti enti locali:
- Provincia di (...);
- Provincia di (...);
- Comune di (...);
- Comune di (...);
- (...).
Art. 3 - Durata e modifica della convenzione.
1. La presente convenzione ha durata (...) 2 a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.
2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.
3. A seguito di una modifica dei confini dell’ambito, la presente convenzione viene modificata di conseguenza con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e stipulati con le medesime modalità della presente.
Art. 4 - Insediamento dell’assemblea d’ambito.
1. Il Presidente della Provincia col maggior numero di abitanti residenti nei comuni dell’ambito provvede a convocare e presiede l’assemblea di insediamento per l’elezione degli organi del consorzio costituito in attuazione alla presente convenzione.
ALLEGATO D
(previsto dall’articolo 3, comma 3)
Art. 3 - Durata e modifica della convenzione.
1. La presente convenzione ha durata (...) 2 a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.
2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.
3. A seguito di una modifica dei confini dell’ambito, la presente convenzione viene modificata di conseguenza con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e stipulati con le medesime modalità della presente.
Art. 4 - Insediamento dell’assemblea d’ambito.
1. Il Presidente della Provincia col maggior numero di abitanti residenti nei comuni dell’ambito provvede a convocare e presiede l’assemblea di insediamento per l’elezione degli organi del consorzio costituito in attuazione alla presente convenzione.
ALLEGATO D
(previsto dall’articolo 3, comma 3)
SCHEMA DI STATUTO DEL CONSORZIO
TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede.
1. É costituito un consorzio tra enti locali denominato “Autorità d’ambito ATO (...) 1 “, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale (...).
2. Il consorzio ha sede (...).
3. Fanno parte del consorzio i seguenti enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale denominato (...), di seguito indicati come enti consorziati”:
- Provincia di (...);
- Provincia di (...);
- Comune di (...);
- Comune di (...);
- (...).
Art. 2 - Oggetto.
1. L’Autorità d’ambito è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa ed ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo, secondo quanto disposto dall’articolo 5 della legge regionale (...).
Art. 3 - Durata.
1. La durata dell’Autorità d’ambito è stabilita per un periodo identico a quello della convenzione di cui all’articolo 3 della legge regionale (...).
2. L’Autorità d’ambito può essere sciolta anche anticipatamente solo per il venire meno della convenzione di cui (...).
Art. 4 - Quote di partecipazione.
1. Le quote di partecipazione all’Autorità d’ambito sono determinate in rapporto all’entità della popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT residente nel territorio di ciascun comune e sono aggiornate dall’Autorità d’ambito entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.
2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue:
- Comune di (...): (...) per cento;
- Comune di (...): (...) per cento;
- (...).
Art. 5 - Patrimonio dell’Autorità d’ambito.
1. L’Autorità d’ambito è dotata di proprio patrimonio costituito da:
Art. 2 - Oggetto.
1. L’Autorità d’ambito è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa ed ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo, secondo quanto disposto dall’articolo 5 della legge regionale (...).
Art. 3 - Durata.
1. La durata dell’Autorità d’ambito è stabilita per un periodo identico a quello della convenzione di cui all’articolo 3 della legge regionale (...).
2. L’Autorità d’ambito può essere sciolta anche anticipatamente solo per il venire meno della convenzione di cui (...).
Art. 4 - Quote di partecipazione.
1. Le quote di partecipazione all’Autorità d’ambito sono determinate in rapporto all’entità della popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT residente nel territorio di ciascun comune e sono aggiornate dall’Autorità d’ambito entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.
2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue:
- Comune di (...): (...) per cento;
- Comune di (...): (...) per cento;
- (...).
Art. 5 - Patrimonio dell’Autorità d’ambito.
1. L’Autorità d’ambito è dotata di proprio patrimonio costituito da:
a) fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell’ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata con il sistema di cui all’articolo 4 del presente statuto;
b) beni acquisiti dal consorzio con propri mezzi.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputabili alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall’articolo 2343 del codice civile.
3. Possono altresì essere assegnati al consorzio beni in uso, locazione, o comodato gratuito.
4. La Provincia non partecipa al fondo consortile, né al patrimonio del consorzio, ma può assegnare al consorzio beni a titolo di comodato.
5. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell’Autorità d’ambito il suo patrimonio è trasferito agli enti consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.
Art. 6 - Organi dell’Autorità d’ambito.
1. Sono organi dell’Autorità d’ambito:
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputabili alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall’articolo 2343 del codice civile.
3. Possono altresì essere assegnati al consorzio beni in uso, locazione, o comodato gratuito.
4. La Provincia non partecipa al fondo consortile, né al patrimonio del consorzio, ma può assegnare al consorzio beni a titolo di comodato.
5. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell’Autorità d’ambito il suo patrimonio è trasferito agli enti consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.
Art. 6 - Organi dell’Autorità d’ambito.
1. Sono organi dell’Autorità d’ambito:
a) l’assemblea d’ambito;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il direttore.
Art. 7 - Composizione dell’assemblea d’ambito.
1. L’assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o assessori loro delegati.
2. La rappresentanza degli enti consorziati in seno all’assemblea è determinata ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale (...).
3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l’eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.
Art. 8 - Attribuzioni dell’assemblea d’ambito.
1. L’assemblea è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Autorità d’ambito.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell’assemblea i seguenti atti fondamentali:
Art. 7 - Composizione dell’assemblea d’ambito.
1. L’assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o assessori loro delegati.
2. La rappresentanza degli enti consorziati in seno all’assemblea è determinata ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale (...).
3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l’eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.
Art. 8 - Attribuzioni dell’assemblea d’ambito.
1. L’assemblea è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Autorità d’ambito.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell’assemblea i seguenti atti fondamentali:
a) elezione del presidente, del consiglio di amministrazione, nonché del collegio dei revisori dei conti;
b) nomina del direttore su proposta del consiglio di amministrazione;
c) approvazione dell’organizzazione del servizio idrico integrato, in particolare:
1) individuazione della forma di gestione del servizio medesimo;
2) individuazione degli enti gestori da salvaguardare o mantenere secondo i criteri di cui all’articolo 9 della legge regionale (...);
3) individuazione del soggetto che svolge il compito di coordinamento fra la pluralità di soggetti gestori;
d) approvazione, su proposta del consiglio di amministrazione, della convenzione diretta a regolare i rapporti fra l’Autorità d’ambito ed i soggetti gestori;
e) determinazione delle procedure per l’individuazione dei soggetti gestori del servizio idrico integrato;
f) affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
g) approvazione dei programmi pluriennali di intervento e dei relativi piani finanziari, su proposta del consiglio di amministrazione;
h) individuazione delle risorse finanziarie da destinare all’attuazione dei programmi pluriennali di intervento, su proposta del consiglio di amministrazione;
i) approvazione della tariffa per ogni singola gestione dell’ambito, su proposta del consiglio di amministrazione;
l) determinazione del trattamento economico dei revisori dei conti;
m) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari e relative variazioni, nonché dei conti consuntivi, su proposta del consiglio di amministrazione;
n) presentazione alla Giunta regionale di proposte di modifiche ai confini dell’ambito;
o) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del regolamento sull’ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, su proposta del direttore.
Art. 9 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell’assemblea d’ambito.
1. Le sedute dell’assemblea d’ambito sono validamente convocate quando ricorrono le maggioranze previste al comma 8 dell’articolo 5 della legge regionale (...).
2. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate con il voto favorevole delle maggioranze previste al comma 9 dell’articolo 5 della legge regionale (...).
3. Le votazioni dell’assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l’assemblea depone nell’urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.
4. Delle sedute dell’assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore.
Art. 10 - Composizione, nomina e durata del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da numero non inferiore a tre e non superiore a sette membri eletti dall’assemblea fra i suoi componenti sulla base di liste bloccate.
2. L’elezione del consiglio di amministrazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente statuto da parte di tutti gli enti consorziati.
3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l’elenco dei candidati alla carica di componente del consiglio di amministrazione, abbia riportato le maggioranze di cui al comma 9 dell’articolo 5 della legge regionale (...), si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo consiglio, garantendo l’ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.
5. L’elezione del nuovo consiglio di amministrazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione e l’assemblea non può nel frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e seguenti del comma 2 dell’articolo 8.
6. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell’articolo 7 comporta di diritto la decadenza da componente del consiglio di amministrazione.
7. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del consiglio di amministrazione, l’assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure di cui ai commi 1 e 3 entro sessanta giorni dalla cessazione.
8. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell’Autorità.
9. L’assemblea d’ambito può deliberare la sfiducia del consiglio di amministrazione in carica solo con la contestuale elezione del nuovo consiglio. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno (...) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea ed essere sottoscritta da almeno (...) enti consorziati.
Art. 11 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione è l’organo esecutivo dell’Autorità d’ambito. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto all’assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.
2. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al consiglio di amministrazione l’adozione dei seguenti atti:
Art. 9 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell’assemblea d’ambito.
1. Le sedute dell’assemblea d’ambito sono validamente convocate quando ricorrono le maggioranze previste al comma 8 dell’articolo 5 della legge regionale (...).
2. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate con il voto favorevole delle maggioranze previste al comma 9 dell’articolo 5 della legge regionale (...).
3. Le votazioni dell’assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l’assemblea depone nell’urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.
4. Delle sedute dell’assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore.
Art. 10 - Composizione, nomina e durata del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da numero non inferiore a tre e non superiore a sette membri eletti dall’assemblea fra i suoi componenti sulla base di liste bloccate.
2. L’elezione del consiglio di amministrazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente statuto da parte di tutti gli enti consorziati.
3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l’elenco dei candidati alla carica di componente del consiglio di amministrazione, abbia riportato le maggioranze di cui al comma 9 dell’articolo 5 della legge regionale (...), si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo consiglio, garantendo l’ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.
5. L’elezione del nuovo consiglio di amministrazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione e l’assemblea non può nel frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e seguenti del comma 2 dell’articolo 8.
6. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell’articolo 7 comporta di diritto la decadenza da componente del consiglio di amministrazione.
7. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del consiglio di amministrazione, l’assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure di cui ai commi 1 e 3 entro sessanta giorni dalla cessazione.
8. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell’Autorità.
9. L’assemblea d’ambito può deliberare la sfiducia del consiglio di amministrazione in carica solo con la contestuale elezione del nuovo consiglio. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno (...) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea ed essere sottoscritta da almeno (...) enti consorziati.
Art. 11 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione è l’organo esecutivo dell’Autorità d’ambito. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto all’assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.
2. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al consiglio di amministrazione l’adozione dei seguenti atti:
a) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all’assemblea;
c) le proposte all’assemblea degli atti di cui alle lettere b), d), g), h), i), l) e m) del comma 2 dell’articolo 8;
d) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
e) (...).
3. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente all’assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d’impulso nei confronti dell’assemblea.
Art. 12 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell’Autorità d’ambito o, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza e il voto favorevole della metà più uno dei componenti.
3. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
Art. 13 - Nomina e durata del presidente.
1. Il presidente dell’Autorità d’ambito viene eletto dall’assemblea d’ambito fra i suoi componenti sulla base di candidature presentate da almeno (...) enti consorziati.
2. L’elezione del presidente deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente statuto da parte di tutti gli enti consorziati.
3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessun candidato abbia riportato le maggioranze di cui al comma 9 dell’articolo 5 della legge regionale (...), si procede a votazioni di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. Il presidente dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il presidente esercita le proprie funzioni fino alla elezione del successore, garantendo l’ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.
5. L’elezione del nuovo presidente deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione e l’assemblea non può nel frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e seguenti del comma 2 dell’articolo 8.
6. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell’articolo 7 comporta di diritto la decadenza da presidente.
7. Le dimissioni del presidente vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell’Autorità.
8. L’assemblea d’ambito può deliberare la sfiducia del presidente in carica solo con la contestuale elezione del successore; in tale caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno (...) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea ed essere sottoscritta da almeno (...) enti consorziati.
Art. 14 - Attribuzioni del presidente.
1. Il presidente dell’Autorità d’ambito o, in caso di assenza o impedimento, il componente del consiglio di amministrazione da lui delegato:
3. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente all’assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d’impulso nei confronti dell’assemblea.
Art. 12 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell’Autorità d’ambito o, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza e il voto favorevole della metà più uno dei componenti.
3. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
Art. 13 - Nomina e durata del presidente.
1. Il presidente dell’Autorità d’ambito viene eletto dall’assemblea d’ambito fra i suoi componenti sulla base di candidature presentate da almeno (...) enti consorziati.
2. L’elezione del presidente deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente statuto da parte di tutti gli enti consorziati.
3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessun candidato abbia riportato le maggioranze di cui al comma 9 dell’articolo 5 della legge regionale (...), si procede a votazioni di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. Il presidente dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il presidente esercita le proprie funzioni fino alla elezione del successore, garantendo l’ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.
5. L’elezione del nuovo presidente deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione e l’assemblea non può nel frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e seguenti del comma 2 dell’articolo 8.
6. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell’articolo 7 comporta di diritto la decadenza da presidente.
7. Le dimissioni del presidente vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell’Autorità.
8. L’assemblea d’ambito può deliberare la sfiducia del presidente in carica solo con la contestuale elezione del successore; in tale caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno (...) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea ed essere sottoscritta da almeno (...) enti consorziati.
Art. 14 - Attribuzioni del presidente.
1. Il presidente dell’Autorità d’ambito o, in caso di assenza o impedimento, il componente del consiglio di amministrazione da lui delegato:
a) ha la rappresentanza legale dell’ente con facoltà di delega al direttore;
b) convoca e presiede l’assemblea;
c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
d) vigila sull’applicazione dello statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché‚ alla esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione.
Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti.
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri.
2. I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti al registro ufficiale dei revisori dei conti.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili se non per giusta causa, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono, i consiglieri comunali facenti parte del consorzio, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, coloro che sono legati all’ente facente parte del consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali col consorzio, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.
5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.
6. Il collegio dei revisori collabora con l’assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori si riuniscono almeno ogni trimestre e possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell’assemblea d’ambito e del consiglio di amministrazione.
8. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferiscono immediatamente all’assemblea.
Art. 16 - Direttore.
1. Il direttore è nominato dall’assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell’ente e in particolare:
Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti.
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri.
2. I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti al registro ufficiale dei revisori dei conti.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili se non per giusta causa, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono, i consiglieri comunali facenti parte del consorzio, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, coloro che sono legati all’ente facente parte del consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali col consorzio, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.
5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.
6. Il collegio dei revisori collabora con l’assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori si riuniscono almeno ogni trimestre e possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell’assemblea d’ambito e del consiglio di amministrazione.
8. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferiscono immediatamente all’assemblea.
Art. 16 - Direttore.
1. Il direttore è nominato dall’assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell’ente e in particolare:
a) assiste gli organi istituzionali dell’Autorità;
b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell’assemblea e del consiglio di amministrazione e ne redige i processi verbali;
c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
d) coordina l’attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell’Autorità;
e) cura l’attuazione delle deliberazioni degli organi dell’Autorità;
f) è responsabile dell’istruttoria dei provvedimenti;
g) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti.
h) comunica alla Regione eventuali inadempienze da parte degli enti consorziati;
i) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell’assemblea d’ambito agli enti consorziati;
l) propone all’assemblea il regolamento sull’ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.
3. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge, lo statuto o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo dell’Autorità d’ambito.
4. Il direttore riferisce annualmente all’assemblea sulla propria attività.
Art. 17 - Disposizioni finanziarie.
1. I Comuni consorziati coprono le spese di funzionamento dell’Autorità d’ambito in ragione delle quote di partecipazione.
2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti consorziati deve avvenire entro e non oltre (...) giorni dalla data della richiesta.
3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell’assemblea entro il (...) di ogni anno.
Art. 18 - Rinvio.
1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, ivi compreso il controllo sugli atti dell’Autorità d’ambito, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.
3. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge, lo statuto o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo dell’Autorità d’ambito.
4. Il direttore riferisce annualmente all’assemblea sulla propria attività.
Art. 17 - Disposizioni finanziarie.
1. I Comuni consorziati coprono le spese di funzionamento dell’Autorità d’ambito in ragione delle quote di partecipazione.
2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti consorziati deve avvenire entro e non oltre (...) giorni dalla data della richiesta.
3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell’assemblea entro il (...) di ogni anno.
Art. 18 - Rinvio.
1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, ivi compreso il controllo sugli atti dell’Autorità d’ambito, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.
Note
1 ATO Alto Veneto
ATO Veneto orientale
ATO Laguna di Venezia
ATO Valle del Chiampo
ATO Polesine
ATO Veronese
ATO Bacchiglione
ATO Brenta.
2 Termine non inferiore a dieci anni e non superiore a trent’anni.
1 ATO Alto Veneto
ATO Veneto orientale
ATO Laguna di Venezia
ATO Valle del Chiampo
ATO Polesine
ATO Veronese
ATO Bacchiglione
ATO Brenta.
2 Termine non inferiore a dieci anni e non superiore a trent’anni.
1 ATO Alto Veneto
ATO Veneto orientale
ATO Laguna di Venezia
ATO Valle del Chiampo
ATO Polesine
ATO Veronese
ATO Bacchiglione
ATO Brenta.
ATO Veneto orientale
ATO Laguna di Venezia
ATO Valle del Chiampo
ATO Polesine
ATO Veronese
ATO Bacchiglione
ATO Brenta.
2 Termine non inferiore a dieci anni e non superiore a trent’anni.
1 ATO Alto Veneto
ATO Veneto orientale
ATO Laguna di Venezia
ATO Valle del Chiampo
ATO Polesine
ATO Veronese
ATO Bacchiglione
ATO Brenta.
2 Termine non inferiore a dieci anni e non superiore a trent’anni.
1 ATO Alto Veneto
ATO Veneto orientale
ATO Laguna di Venezia
ATO Valle del Chiampo
ATO Polesine
ATO Veronese
ATO Bacchiglione
ATO Brenta.
SOMMARIO
- Legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 (BUR n. 28/1998)
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36.
-
- CAPO I Norme generali
- CAPO II Forme di cooperazione e Autorità d’ambito
- CAPO III Programmazione, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato
-
- Art. 7 - Organizzazione del servizio idrico integrato.
- Art. 8 - Regime di salvaguardia.
- Art. 9 - Criteri per il razionale utilizzo delle risorse idriche.
- Art. 10 - Rapporti tra Autorità d’ambito e soggetti gestori.
- Art. 11 - Cessazione delle gestioni esistenti non salvaguardate.
- Art. 12 - Tariffa.
- Art. 13 - Programma pluriennale degli interventi.
- CAPO IV Programmazione regionale
- CAPO V Controllo e partecipazione degli utenti
- CAPO VI Norme transitorie e finanziarie