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Legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 (BUR n. 8/1999)

Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta

Legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 (BUR n. 8/1999) (Abrogata)

SOSTEGNO, SALVAGUARDIA E DIFFUSIONE DELLA VOGA ALLA VENETA

Legge abrogata da lettera i), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 (BUR n. 8/1999)

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO, LA SALVAGUARDIA E LA DIFFUSIONE DELLA VOGA ALLA VENETA



Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, nell’ambito della sua azione di tutela delle tradizioni e dei valori culturali della storia e della civiltà del Veneto, sostiene ed incentiva la pratica della voga alla veneta come disciplina sportiva, espressione di una radicata e diffusa tradizione culturale popolare.
Art. 2 - Beneficiari.

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta regionale sostiene annualmente mediante contributi le attività svolte dalle società remiere, dai circoli e dalle associazioni con sede nel Veneto aventi per oggetto esclusivo o prevalente la pratica, l’insegnamento e la diffusione della voga alla veneta.
Art. 3 - Criteri di assegnazione dei contributi.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento determina l’entità massima del contributo nonché i relativi criteri di assegnazione privilegiando comunque:
a) i progetti che contemplano l’organizzazione di corsi di voga alla veneta, con particolare riguardo a quelli rivolti ai giovani;
b) i progetti riguardanti iniziative culturali inerenti alla voga alla veneta;
c) i progetti di organizzazione di regate.
2. Il dirigente della struttura regionale competente provvede alla erogazione del contributo sulla base di idonea documentazione della spesa.
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande.

1. Per beneficiare del contributo di cui all’articolo 2, i soggetti interessati devono presentare alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno una domanda corredata da:
a) i progetti indicanti le attività di cui all’articolo 3;
b) l’atto costitutivo;
c) una apposita relazione indicante:
1) il numero degli associati;
2) le regate alle quali il richiedente ha concorso negli ultimi tre anni, col numero dei partecipanti e i risultati conseguiti;
3) l’attività svolta nell’anno precedente.
Art. 5 - Norma transitoria.

1. Per l’anno 1999 la Giunta regionale determina i criteri di assegnazione di cui all’articolo 3 entro il 15 febbraio.
2. I soggetti interessati devono presentare le relative domande entro il 15 aprile.
Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in lire 400 milioni per l’anno 1999, si fa fronte, a norma del comma 5 dell’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 , mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, del capitolo n. 80210 denominato “Fondo globale spese correnti”, partita n. 6, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 1998. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito il capitolo n. 73216, denominato “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”, con lo stanziamento di lire 400 milioni.
2. Per gli anni successivi al 1999 si provvede ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.



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