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Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (BUR n. 18/1999)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)

Sommario: Legge Regionale 7/1999
S O M M A R I O
Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (BUR n. 18/1999)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1999)

Art. 1 - Rifinanziamenti.

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell' articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 ( 1) , sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge. ( 2)

Art. 2 - Modifica della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.

omissis ( 3)
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 113 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è inserito il seguente comma 4 bis:
omissis ( 4)
3. Al comma 1 dell’articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , le parole “nonché da altri enti pubblici, anche economici operanti nel territorio regionale” sono sostituite con le parole “nonché da e verso altri enti pubblici, anche economici operanti nel territorio regionale”.

Art. 3 - Disposizioni in materia di personale dell’ISAPREL.

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 4 - Modifiche della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto agricoltura”” e successive modificazioni.

omissis ( 5)

Art. 5 - Sistemi informatici territoriali nel settore vitivinicolo.

1. La Giunta regionale, al fine di migliorare la conoscenza strutturale del potenziale viticolo, di favorire la programmazione delle produzioni, della raccolta e della trasformazione, di incentivare l’offerta qualitativa e l’efficienza della commercializzazione, interviene, a favore di cantine sociali, per la realizzazione di sistemi informatici territoriali nel settore vitivinicolo, realizzati nell’ambito di progetti coordinati
2. I sistemi informatici di cui al comma 1 devono essere realizzati secondo il seguente schema operativo:
a) rilevazione aerofotogrammetrica delle singole unità produttive vitate;
b) trasferimento ed aggiornamento delle interpretazioni su supporto cartografico digitalizzato;
c) rilevazione e gestione informatica dei dati pedologici, ambientali e agronomici di ciascuna unità vitata omogenea e loro aggiornamento;
d) acquisizione di software applicativo e dotazione informatica.
3. La misura dell’intervento regionale è ragguagliata al quaranta per cento della spesa ammessa e le procedure di concessione dell’aiuto sono definite sulla base delle condizioni di cui all’ articolo 29 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
4. Per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 1, articolato in un programma triennale, è autorizzata per l’anno 1999 la spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 12596).

Art. 6 - Disposizioni in materia di rinegoziazione di mutui agrari di miglioramento.

1. Al fine di adeguare i saggi di interesse delle operazioni di credito agrario di miglioramento alla dinamica dei mercati finanziari, alle cooperative agricole, ai loro consorzi ed alle associazioni dei produttori può essere concesso un concorso negli interessi relativi a mutui per il consolidamento di passività onerose derivanti da mutui agrari poliennali assistiti dal concorso finanziario pubblico contratti ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
2. L’importo dei mutui di cui al comma 1, della durata massima di anni dieci, è ragguagliato fino all’intero ammontare del capitale residuo in essere all’entrata in vigore della presente legge e ricomprende pure gli oneri connessi alle operazioni di rinegoziazione.
3. Le provvidenze assentite per le operazioni di consolidamento delle passività onerose cumulate con i benefici pubblici concessi relativamente allo stesso investimento strutturale e dotazionale non possono superare la misura massima di aiuto prevista dal Reg. (CE) 951/97.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, è autorizzata, per l’anno 1999, la spesa di lire 2.500 milioni (capitolo n. 11042).

Art. 7 - Modifiche della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 , “Disposizioni per l’innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994”.

omissis ( 6)
2. La norma di cui al comma 1 si applica ai procedimenti amministrativi in corso che risultano non ancora conclusi con l’adozione del provvedimento finale.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 è inserito il seguente comma 7 bis:
omissis ( 7)
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 sono inseriti i seguenti commi 2 bis, 2 ter e 2 quater:
omissis ( 8)

Art. 8 - Disposizioni transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 , “Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto”.

1. Le disposizioni dettate dall’ articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 , come da ultimo modificate dall’articolo 37 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , continuano ad essere sospese e si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.

Art. 9 - Partecipazioni societarie.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per il tramite della “Veneto Sviluppo S.p.A.”, operazioni di ricapitalizzazione delle società:
a) “Metropolitana del Veneto s.r.l.” per lire 218 milioni;
b) “Idrovie S.p.A.” fino all’importo di lire 3.200 milioni; ( 9)
c) “Mercato Agroalimentare” di Verona fino all’importo di lire 1.500 milioni (capitolo n. 20004).

Art. 10 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e successive modificazioni.

1. Il secondo comma dell’ articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , come da ultimo modificato dall’articolo 44, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 è così sostituito:
omissis ( 10)
2. Al fine di predisporre un progetto per la riorganizzazione e la razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, la Giunta regionale si avvale della società “Veneto Sviluppo S.p.A.”, assegnando per tale attività un contributo straordinario per l’anno 1999 di lire 250 milioni (capitolo n. 20002).

Art. 11 - Contributi all’Ente Padova Fiere.

1. Al fine di potenziare e qualificare il patrimonio fieristico regionale, è autorizzata la concessione all’Ente Padova Fiere di un contributo annuo di lire 1.000 milioni dal 1999 al 2008, per la realizzazione di un programma di investimenti di almeno 30.000 milioni di lire (capitolo n. 30096).
2. Sono ammesse ai contributi:
a) la realizzazione di nuove strutture espositive e di servizio nel quartiere fieristico di Padova;
b) la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale del quartiere fieristico di Padova.
3. Il programma di investimenti è approvato con deliberazione della Giunta regionale. I contributi sono disposti in modo che il totale dei contributi concessi non superi il trentacinque per cento dell’ammontare dei progetti approvati, previa valutazione ed approvazione dei relativi progetti, sentita la Commissione tecnica regionale.
4. L’erogazione dei contributi avverrà in modo che l’ammontare complessivo dei contributi erogati non superi il trentacinque per cento della spesa rendicontata.

Art. 12 - Modifiche della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 “Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo didattici”.

omissis ( 11)
2. L' articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 è così sostituito:
omissis ( 12)
3. L' articolo 12 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 è così sostituito:
omissis ( 13)
omissis ( 14)
omissis ( 15)
omissis ( 16)

Art. 13 – Modifiche della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 “Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l’occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi.

1. Nel titolo della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 , le parole “delle tasse e” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 , le parole “delle tasse e” sono soppresse.
3. L’ articolo 2 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 , è così sostituito:
omissis ( 17)
4. L’ articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 , è così sostituito:
omissis ( 18)
5. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 , le parole “delle tasse e” sono soppresse.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all’Ispettorato di Porto del lago di Garda l’importo di lire 200 milioni per consentire allo stesso la rimozione dei natanti abusivamente attraccati (capitolo n. 45192).

Art. 14 - Trasporto pubblico locale.

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 15 - Interventi nel settore del trasporto pubblico locale.

1. La Regione individua, quali soggetti destinatari degli interventi per la copertura dei disavanzi previsti dal comma 1 dell’articolo 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194, le aziende che hanno esercitato servizi di trasporto pubblico locale nel periodo compreso dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996.
2. La Giunta regionale assegna alle aziende di cui al comma 1 un contributo non inferiore al trenta per cento dei disavanzi non ripianati relativi al periodo 1994-1996 e certificati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
3. Gli Enti locali, che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di esercizio di cui al comma 2, possono procedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, al recupero delle somme anticipate che risultino in sovrapposizione agli interventi di cui al comma 2 medesimo.
4. L’eventuale contributo statale eccedente il trenta per cento dei disavanzi relativi al triennio 1994-1996 di cui al comma 2 è destinato al miglioramento del trasporto pubblico locale. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata, nel quadro degli interventi relativi alla eliminazione di passaggi a livello e all’adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade provinciali e comunali, a destinare il contributo eccedente alla realizzazione degli interventi compresi nelle tratte ferroviarie del territorio regionale. Per l’attuazione degli interventi, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e della legge regionale 30 aprile 1990, n. 40 , con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e con le Amministrazioni provinciali e comunali interessate.

Art. 16 - Disposizioni in materia di trasporti.

1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 45284 e 45288 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1999 relativi agli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , sono utilizzati per la realizzazione degli interventi prioritari del triennio 1996 – 1998 non finanziati per insufficienza di fondi, nonché al fine di attuare i finanziamenti statali ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”.
2. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza per la mobilità locale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Amministrazione Provinciale di Venezia un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per la realizzazione di un itinerario ciclabile nel tratto da Liettoli a Piove di Sacco lungo la S.P. n. 12 “Casello 9 - Piove di Sacco” (capitolo n.45284).

Art. 17 - Realizzazione di una galleria ad uso viario ed acquedottistico tra Vas e Segusino.

1. Per l’esecuzione delle opere previste dall’accordo di programma tra la Regione del Veneto, le province di Belluno e di Treviso, i comuni di Vas e Segusino e il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano per la realizzazione della galleria ad uso viario ed acquedottistico tra Vas e Segusino, dell’importo di lire 26.300 milioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Acquedotto Schievenin Alto Trevigiano con sede a Montebelluna, per l’esercizio 1999, un contributo straordinario di lire 3.715 milioni (capitolo n. 50062).
2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato con le modalità previste dall’accordo di programma.

Art. 18 - Contributo straordinario alla Parrocchia SS. Gervasio e Protasio di Venezia Mestre per la realizzazione di una struttura per anziani denominata Centro Don Vecchi Bis.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia SS. Gervasio e Protasio di Venezia Mestre un contributo straordinario per l’esercizio finanziario 1999 di lire 1.500 milioni per la realizzazione di un immobile denominato Centro Don Vecchi Bis, destinato all’accoglimento di persone anziane autosufficienti (capitolo n. 61042).
2. Le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni. ( 19)

Art. 19 - Modifica dell’articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.

1. Il comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , come modificato dall’articolo 30 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 è così sostituito:
omissis ( 20)

Art. 20 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.

omissis ( 21)

Art. 21 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1981, n. 28 “Contributi della Regione Veneto a favore dell’Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi - IRRSAE”.

1. L’ articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1981, n. 28 è così sostituito:
omissis ( 22)

Art. 22 - Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 .

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 1999, con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).

Art. 23 - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni.

1. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dopo le parole “dai soggetti previsti al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157” sono aggiunte le seguenti parole “e da operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, all’uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa”.
2. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , le parole “dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno” sono sostituite con “dal 1° novembre al 31 dicembre”.

Art. 24 - Estinzione dei crediti di importo non superiore alle 20 mila lire per imposte e tasse regionali.

1. I crediti di importo non superiore a lire 20 mila per imposte e tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione, né a quella di interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.
2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte e tasse regionali di importo non superiore a lire 20 mila, né a quello degli interessi ad esso connessi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25 - Modifica della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 : “Norme per l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po”.

1. L’ articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 è così sostituito:
omissis ( 23)
2. I piani di riconversione degli impianti di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere presentati all’ente Parco entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 26 - Modifica della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 : “Interventi regionali per sostenere e favorire l’edilizia residenziale” e successive modificazioni.

1. Al primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 le parole “30 settembre” sono sostituite dalle parole “30 aprile”.

Art. 27 - Acquisizione di un’area sul Monte Venda.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari per procedere all’acquisto dell’ex base militare del I° ROC sul Monte Venda, situata all’interno del Parco regionale dei Colli Euganei fino all’importo di lire 1.300 milioni, da assegnare in gestione allo stesso ente Parco (capitolo n. 51053). ( 24)

Art. 28 - Modifica del Piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

1. Il comma 2 dell’articolo 24 del Piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 18 febbraio 1998, n. 3 è abrogato. ( 25)

Art. 29 - Interventi relativi alla laguna del Delta del Po, alla laguna di Caorle e Programma Integrato Mediterraneo (PIM).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare, tramite apposite convenzioni, ai consorzi di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po e Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento di Portogruaro, la gestione e l’esercizio delle opere realizzate nelle lagune del Delta del Po e di Caorle con i fondi recati dal Regolamento (CEE) n. 2088/85 (PIM - Veneto).
2. Al fine di garantire l’assetto idrodinamico delle correnti di marea nelle lagune deltizie e di Caorle, nonché per garantire la funzionalità delle opere di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare specifici progetti di manutenzione presentati dai medesimi consorzi di bonifica, e a concedere contributi per la gestione dei bacini vallivo-lagunari ricadenti nei perimetri di contribuenza dei rispettivi consorzi. ( 26)
3. La Giunta regionale può autorizzare i consorzi di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po e Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento di Portogruaro a predisporre progetti di intervento nelle aree lagunari non interessate dal PIM, a valenza ambientale con ricadute sul sistema produttivo locale, nell’ambito di programmi di finanziamento comunitario e nazionale.
4. La Giunta regionale, previa richiesta di ulteriore proroga, è autorizzata, nelle more o in mancanza della decisione comunitaria, ad anticipare e finanziare la spesa consuntiva di lire 1.100 milioni sostenuta per l’ultimazione tecnico-funzionale dei progetti riguardanti la laguna di Vallona, dopo il 31 marzo 1998, non ammessa a finanziamento con la Decisione della Commissione europea C(96) 2657.
5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.200 milioni (capitolo n. 10054).
6. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 4, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.100 milioni (capitolo n. 10054).

Art. 30 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.

1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19 , dopo le parole “Sono escluse le strade adibite al pubblico transito” sono inserite le parole “e quelle a servizio delle abitazioni.”

Art. 31 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è inserito il seguente articolo 4 bis:
omissis ( 27)

Art. 32 - Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”.

omissis ( 28)

Art. 33 - Proroga del termine previsto dall’articolo 16 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento.

1. Il termine previsto dall’articolo 16, punto 1, ultimo capoverso, delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento, già fissato al 31 dicembre 1998 dall’ articolo 46 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 è prorogato al 31 dicembre 1999.

Art. 34 - Disposizioni in materia di rinegoziazione mutui.

1. L’autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui disposta dall’ articolo 16 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 è estesa, compatibilmente con le norme del settore di intervento, alle operazioni assistite da contributi o da altre forme di agevolazioni finanziarie a carico del bilancio regionale.
2. Per i mutui il cui contributo in conto interesse previsto dalla legge regionale 26 settembre 1989, n. 36 , in materia di interventi straordinari per favorire la locazione, non sia stato ancora attualizzato, il tasso di interesse di cui all’ articolo 4, comma 1, lettera d) della legge medesima, è ancorato nella misura del settanta per cento del corrispondente tasso di riferimento per il credito fondiario edilizio.

Art. 35 - Interventi di incentivazione turistico ricettiva già ammessi al finanziamento della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

1. Il comma 2 dell’ articolo 2 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 è abrogato.

Art. 36 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 “Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335” e successive modificazioni.

omissis ( 29)

Art. 37 - Disposizioni in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la Regione destina la somma di lire 3.020 milioni annui di cui alla tabella B allegata alla legge n. 449/1997, per l’attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani (capitolo n. 72072).
2. L’erogazione delle somme di cui al comma 1 sarà disciplinata a mezzo di apposita convenzione da stipularsi con l’INAIL e l’INPS. Nella medesima saranno altresì disciplinate le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli istituti, nonché le modalità di erogazione delle quote trasferibili, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

Art. 38 - Celebrazioni del 700° anniversario della nascita di Francesco Petrarca.

1. In vista del 700° anniversario della nascita del poeta Francesco Petrarca, nato in Arezzo nel 1304 e morto in Arquà Petrarca nel 1374, considerato il fondatore dei nuovi orientamenti e modi espressivi che hanno caratterizzato la nascita dell’umanesimo, la Giunta regionale è autorizzata a nominare un apposito comitato scientifico – letterario che, proponendo la valorizzazione delle opere e le ricerche sulla vita e gli studi del poeta, concorra a programmare vari eventi concernenti tale celebrazione.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comitato di cui al comma 1 un contributo annuale di lire 100 milioni per cinque anni a decorrere dal 1999 (capitolo n. 70216).
3. Con apposita deliberazione la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilirà le modalità di erogazione dei contributi.

Art. 39 - Campionati europei di hockey su prato 1999.

1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alle attività del Comitato organizzatore dei campionati europei di hockey su prato che si terranno nella città di Padova dal 1° al 12 settembre 1999.
2. Il Comitato organizzatore di cui al comma 1 deve presentare entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge il programma di attività comprensivo di eventuali iniziative già assunte che è approvato dalla Giunta regionale.
3. Con apposita deliberazione la Giunta regionale stabilirà le modalità di erogazione dei contributi.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 1999 la spesa di lire 100 milioni (capitolo n. 73092).

Art. 40 - Modifica della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.

omissis ( 30)

Art. 41 - Modifica della legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 “Modalità per la presentazione di istanze, domande o richieste all’amministrazione regionale”.

1. All’articolo unico della legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 31)

Art. 42 - Modifica della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.

1. Il comma 8 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 è così sostituito:
omissis ( 32)

Art. 43 - Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

omissis ( 33)

Art. 44 - Modifica della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 : “Interventi regionali per i veneti nel mondo”.

omissis ( 34)

Art. 45 - Modifica della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62 : “Interventi in favore della aeroportualità turistica nel Veneto”.

1. Nel primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62 , così come modificato dall’articolo 64 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 viene aggiunto l’aeroporto turistico di Rovigo.

Art. 46 - Partecipazione della Regione del Veneto al Consorzio Universitario per le Scienze motorie in Padova. (35)

1. La Regione del Veneto, al fine di sostenere finanziariamente e sotto il profilo organizzativo l’attivazione e messa a regime del Corso di laurea in Scienze motorie, partecipa al consorzio denominato Consorzio universitario per le Scienze motorie in Padova.
2. La Giunta regionale è autorizzata a versare una quota di partecipazione annua di lire 200 milioni per la realizzazione dei programmi annuali di attività per il triennio 1999-2001 (capitolo n. 72040).

Art. 47 - Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni.

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 48 - Controllo delle remunerazioni tariffarie in materia di prestazioni sanitarie.

1. Entro il 31 marzo 1999, la Giunta regionale adotta una deliberazione sul sistema di controllo della remunerazione tariffaria e del comportamento dei produttori che consenta un controllo esterno e oggettivo del sistema di produzione delle prestazioni erogate. La deliberazione riguarda l’appropriatezza dei ricoveri, i ricoveri multipli e ripetuti e la congruità dell’attività di day hospital. L’efficacia del controllo e del monitoraggio dei servizi erogati, nonché l’applicazione puntuale dei parametri e dei criteri di efficienza del sistema, sarà oggetto integrante sulla valutazione di capacità gestionale dei Direttori generali.

Art. 49 - Disposizioni per l’acquisto di elicotteri per il servizio di elisoccorso del SUEM.

1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire fino all’importo di lire 3.000 milioni per all’acquisto di elicotteri da adibire ad elisoccorso del SUEM, da affidare in gestione, mediante convenzione, al corpo dei vigili del fuoco (capitolo n. 60120).

Art. 50 - Disposizioni per il servizio di trasporto in emergenza dei neonati immaturi.

1. Al fine di normare e qualificare il servizio di trasporto in emergenza dei neonati immaturi gravi, dagli ospedali dotati della sola area funzionale materno-infantile ai centri neonatali attrezzati per la cura super intensiva dell’immaturo critico, è autorizzata, per l’anno 1999, la spesa di lire 300 milioni, da utilizzare con modalità stabilite dalla Giunta regionale (capitolo n. 60130).

[Art. 51 - Interventi culturali nell’ambito di accordi di programma con enti locali. (36)

1. Nelle more dell’applicazione della nuova disciplina in materia di attività culturali, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 1999 a partecipare ad accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro (37) per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali fino all’importo complessivo di lire 1.000 milioni (capitolo n. 70226). ]

Art. 52 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 “Disposizioni per l’uso e l’esposizione della bandiera della Regione del Veneto” e modifica dell’articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Bandiera, gonfalone e stemma della Regione”.

omissis ( 38)
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 è inserito il seguente comma 2 bis:
omissis ( 39)
3. L’ articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 è così sostituito:
omissis ( 40)
4. Per gli interventi di cui al comma 2 è autorizzata, per l’anno 1999, la spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 3490).

Art. 53 - Interventi di razionalizzazione irrigua nella collina vicentina.

1. Al fine di garantire agli agricoltori un reddito adeguato delle colture ivi presenti con conseguente recupero di aree collinari minacciate di spopolamento, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare interventi di razionalizzazione irrigua nei Comuni di Bassano del Grappa, Marostica, Pianezze S. Lorenzo, Molvena e Mason Vicentino.
2. Gli interventi sono affidati in concessione al Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta di Cittadella in più lotti, definiti a livello di progettazione esecutiva, articolati in stralci finalizzati.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata per l’anno 1999 la spesa di lire 2.000 milioni (capitolo n. 10512).

Art. 54 - Informazione sull’attività istituzionale del Consiglio regionale.

1. Per l’attivazione di un servizio radiofonico e televisivo che, in tempo reale, trasmetta sull’intero territorio regionale le sedute pubbliche del Consiglio regionale veneto, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni (capitolo n. 50).

Art. 55 - Provvidenze straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi. (41)

omissis ( 42)
2. Le spese per il trasporto ed il vitto a carico delle persone disabili gravi e gravissimi frequentanti i centri educativi occupazionali diurni (CEOD) sono a carico del fondo sociale regionale.
3. In attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale determina annualmente i criteri e le modalità di erogazione del contributo regionale alle unità locali socio sanitarie, nonché il suo ammontare, anche in concorso con i comuni.
4. Le Unità locali socio sanitarie interessate sono tenute a certificare, ad ogni effetto di legge, lo stato di beneficiario di cui ai commi 1 e 2, a redigere un elenco nominativo delle persone beneficiarie e ad aggiornarlo a seguito di qualunque variazione.

Art. 56 - Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13 “Interventi straordinari a sostegno del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13 , così come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 19 , sono inseriti i seguenti commi 2 bis e 2 ter:
omissis ( 43)

Art. 57 - Attività Promozionali per il Giubileo del 2000.

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative culturali e progetti di promozione collaterali al Giubileo determinate con le procedure per le iniziative dirette di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 , come novellata dalla legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 , fino all’importo complessivo di lire 1.000 milioni (capitolo n. 70222).

Art. 58 - Disposizioni in materia di Casa Famiglia o Comunità Famiglia.

1. La Casa Famiglia o Comunità Famiglia è una comunità residenziale appartenente ad un ente gestore riconosciuto, organizzata e modulata su modello familiare; attraverso relazioni ben individualizzate di tipo parentale, assicura alle persone accolte crescita e maturazione affettiva, educazione, assistenza, tutela e reinserimento sociale.
2. Per garantire relazioni stabili, affettivamente significative, uniche e personalizzate, tra le figure di riferimento e le persone accolte, la capacità ricettiva non supera le 12 unità. Le persone accolte, per quanto possibile, collaborano alla gestione della Casa Famiglia. La Casa Famiglia ha sede presso strutture di civile abitazione e ne rispetta i parametri abitativi. Per essa valgono, di norma, gli standards organizzativi e gestionali della Comunità Alloggio. Le accoglienze richieste dai servizi sociali o dagli organi pubblici competenti avvengono dietro la stesura di un progetto educativo personalizzato.
3. Il personale in servizio, nella Casa Famiglia, è costituito da soggetti adulti motivati che realizzano una condivisione di vita con le persone accolte. Svolgono funzioni di tipo genitoriale avvalendosi anche di collaborazioni adeguatamente formate.
4. La Casa Famiglia rientra fra le strutture educative ed assistenziali per l’attività svolta attraverso le funzioni dei propri operatori.
5. Le disposizioni previste dal presente articolo sostituiscono ed integrano per le Case Famiglia, a tutti gli effetti, quanto previsto dal Regolamento regionale n.8 del 17 gennaio 1984 ed in attesa di revisione dello stesso, costituiscono deroga per quanto attiene ai requisiti previsti al punto 2.2 del Regolamento stesso.

Art. 59 - Ammodernamento e potenziamento delle strutture dei centri di formazione professionale.

1. La Giunta regionale, nel quadro degli interventi di riordino, di gestione degli esuberi di settore, di messa a norma, ammodernamento e potenziamento delle strutture degli enti di formazione, è autorizzata a concorrere finanziariamente per un importo di lire 600 milioni al capitolo n. 72042, nell’ambito delle seguenti azioni:
a) progetto di ristrutturazione dell’Ecap di Padova così come definito con la costituzione della società consortile IRPEA-ECAP con sede in Padova: lire 100 milioni;
b) lavori di ammodernamento e/o messa a norma delle strutture dell’IRPEA di Padova: lire 100 milioni;
c) ammodernamento dotazioni strutturali ed impiantistiche e/o messa a norma delle strutture del C.F.P. Salesiano “San Zeno di Verona”: lire 200 milioni;
d) installazione ascensore presso “Istituto San Luigi” di San Donà di Piave per facilitare l’accesso agli studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione: lire 80 milioni;
e) ammodernamento dotazioni strutturali ed impiantistiche e/o messa a norma delle strutture e degli impianti del C.F.P. Cavanis di Chioggia: lire 60 milioni;
f) lavori di ammodernamento e/o messa a norma delle strutture del C.F.P.-E.N.GI.M. Patronato Leone XIII di Vicenza: lire 60 milioni.
2. Un ulteriore stanziamento di lire 500 milioni viene destinato alle azioni di adeguamento, ristrutturazioni e fusione dei centri di formazione professionale per meglio corrispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro e/o anche in qualità di cofinanziamento per le azioni previste dall’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (capitolo n 72042).

Art. 60 - Attività di formazione professionale.

1. L’ulteriore onere relativo alle azioni formative a cofinanziamento per il conseguimento della qualifica è valutato per l’anno formativo 1998-1999 in lire 1.000 milioni (capitolo n. 72040).

Art. 61 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 “Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane”.

1. Nella lettera h) dell’articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , così come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 , alla fine sono aggiunte le seguenti frasi:
omissis ( 44)

Art. 62 - Disposizioni per la presentazione di progetti immediatamente cantierabili sui programmi Leader II, Interreg II e Spazio Alpino

1. Al fine del migliore utilizzo delle risorse dell’Unione Europea, le amministrazioni pubbliche interessate possono presentare alla Regione progetti, immediatamente cantierabili, relativi ai programmi comunitari Leader II, Interreg II e Spazio Alpino.
2. La spesa necessaria per la progettazione esecutiva, di cui all’articolo 16, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, dei progetti di cui al comma 1, è finanziata con i fondi di cui all’ articolo 41 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i termini e le modalità per la presentazione dei progetti alla Regione.
4. L’ammissione del progetto al finanziamento comunitario costituisce integrazione del programma triennale di cui all’articolo 14 della legge n. 109/1994, come sostituito dall’articolo 4 della legge n. 415/1998.
5. Le amministrazioni interessate provvedono ad approvare la quota a proprio carico della spesa necessaria per la realizzazione delle opere, nella prima seduta successiva alla comunicazione dell’ammissione del progetto al finanziamento di cui al comma 1.

Art. 63 – Contributo straordinario al Club Alpino Italiano per il completamento del Centro polifunzionale Bruno Crepaz di Belluno.

1. Per agevolare il completamento del centro polifunzionale Bruno Crepaz al Passo Pordoi, in provincia di Belluno, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 1999, un contributo straordinario di lire 300 milioni in favore del Club Alpino Italiano, proprietario del fabbricato, con le modalità stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni (capitolo n. 51070). ( 45)

Art. 64 - Contributi straordinari a favore di interventi in materia di opere pubbliche.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cassola in provincia di Vicenza un contributo straordinario di lire 360 milioni per la costruzione e l’adeguamento di strutture assistenziali (capitolo n. 61044).

Art. 65 - Contributo straordinario all’associazione AGAPE.

1. Tenuto conto delle finalità sociali che persegue, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario all’associazione AGAPE di Venezia per l’anno 1999 di lire 270 milioni.
2. Con apposita deliberazione la Giunta regionale determina le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 (capitolo n. 61490).

Art. 66 - Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 14 quater della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 , come introdotto dall’articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 1 è inserito il seguente comma 2 ter:
omissis ( 46)

Art. 67 - Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2078/92.

1. In relazione agli obblighi previsti all’articolo 16 del regolamento (CE) n.746/96 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2078/92, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere al monitoraggio ed alla valutazione degli effetti socioeconomici, agricoli ed ambientali dell’attuazione del Programma Pluriennale regionale relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze dell’ambiente e la cura dello spazio naturale.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 10084).

Art. 68 - Utilizzo delle somme assegnate al Consorzio per lo Sviluppo economico e sociale del Polesine per interventi straordinari per lo sviluppo dell’area polesana, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 .

1. Il Consorzio per lo Sviluppo economico e sociale del Polesine è autorizzato ad utilizzare le somme allo stesso già erogate ai sensi dell’ articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 , con le modalità previste dal medesimo articolo, per la concessione di contributi a favore dei consorzi, delle cooperative e degli organismi di garanzia dell’artigianato e dell’industria aventi i requisiti previsti dalle leggi regionali di settore e sede legale nella provincia di Rovigo.
2. Ai benefici previsti dal presente articolo possono accedere esclusivamente le imprese rientranti nella definizione comunitaria di piccola e media impresa.
3. Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regime “de minimis”.
4. Al Consorzio per lo Sviluppo economico e sociale spetta la vigilanza sul corretto utilizzo delle somme trasferite ai soggetti di cui al comma 1.

Art. 69 - Disposizioni in materia di manutenzione e gestione delle linee navigabili.

1. Alla società Idrovie S.p.A., società a prevalente capitale regionale, sono demandate le funzioni relative alla manutenzione e gestione delle linee navigabili ricadenti nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare le procedure di conferimento delle funzioni di cui al comma 1, nonché al trasferimento del personale necessario all’esercizio delle stesse.
2 bis. Al personale trasferito ai sensi del comma 2 è riconosciuto il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro presso l’amministrazione regionale in caso di diversa allocazione delle funzioni di cui al comma 1. ( 47)
3. Gli stanziamenti relativi agli oneri per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, da determinarsi annualmente con legge di bilancio, vengono definiti in relazione alle spese ricorrenti sostenute nel bilancio per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e in relazione al costo del personale regionale trasferito. ( 48)

Art. 70 - Completamento degli interventi finanziari dell’anno 1998 nel settore delle opere pubbliche.

1. Lo stanziamento di 14.700 milioni, autorizzato sul capitolo n. 45336 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1999, è destinato all’ulteriore soddisfacimento delle domande di finanziamento ammesse per l’anno 1998 per gli interventi in materia di sostegno del settore delle opere pubbliche di cui all’ articolo 11 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .

Art. 71 - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 “Provvedimenti per il sostegno dei soci fidejussori di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica veneta, di cui al piano straordinario regionale ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49 ”.

1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 dopo le parole “per attuazione degli interventi” sono inserite le parole “sentita la competente Commissione consiliare”.
2. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 è inserito il seguente articolo 1 bis:
omissis ( 49)
3. Per l’attuazione degli interventi di cui all’ articolo 1 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 come introdotto dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi (capitolo n. 11490).

Art. 72 - Disposizioni integrative dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” in materia di gruppo consiliare misto.

1. Il comma 3 bis dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , così come inserito dall’articolo 39 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 è così sostituito:
omissis ( 50)

Art. 73 - Contributo straordinario al Comune di San Martino di Lupari (Padova) per la sistemazione dell’area esterna degli impianti sportivi del capoluogo.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Martino di Lupari (Padova) un contributo straordinario per l’esercizio finanziario 1999 di lire 350 milioni per la sistemazione dell’area esterna degli impianti sportivi del capoluogo (capitolo n. 45338).

Art. 74 - Contributo straordinario al Comune di Possagno (Treviso).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Possagno un contributo straordinario di lire 200 milioni per la ristrutturazione dell’asilo infantile “SOCAL-CUNIAL” (capitolo n. 45338)

Art. 75 - Contributo straordinario al Comune di Cittadella (Padova).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cittadella un contributo straordinario di lire 200 milioni per il recupero sia dal punto di vista strutturale che architettonico della torre merlata adiacente all’edificio denominato Villa Rina (Malfatti) costruito tra il XVII e il XVIII secolo, in località Borgo Treviso, al fine di poterla restituire alla collettività inserendo nell’edificio delle funzioni di supporto alla biblioteca comunale, in fase di ristrutturazione, che avrà sede all’interno della villa (capitolo n. 45338)

Art. 76 - Interventi per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale per l’anno 1999.

1. Ai sensi dell’ articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 , per il sostegno del Corso di laurea in Scienze dell’educazione, attivato a Portogruaro dalle Università di Padova e Trieste, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Portogruaro, per l’anno accademico 1998/1999, un contributo di lire 200 milioni (capitolo n. 20006).

Art. 77 - Contributo straordinario alla Comunità Montana del Grappa per l’acquisto della malga “Val delle Foglie”.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore della Comunità Montana del Grappa un contributo straordinario di lire 300 milioni quale concorso regionale nell’acquisto della malga denominata “Val delle Foglie” in Comune di Borso del Grappa per le finalità e gli indirizzi indicati dalla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 (capitolo n. 14232).

Art. 78 - Gruppo tecnico di consulenza in materia di revisione dello statuto.

1. La Commissione per lo statuto e per il regolamento del Consiglio regionale, istituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 1 del 5 luglio 1995, può avvalersi, per la revisione dello statuto, di un Gruppo tecnico di supporto e di consulenza istituito dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la conferenza dei capigruppo. A tal fine è riservato, per l’anno 1999, l’importo di lire 200 milioni (capitolo n. 40).

Art. 79 - Contributo straordinario al Comune di Caldiero (Verona).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di lire 100 milioni al Comune di Caldiero per le spese di ricerca e progettazione di nuove strutture termali e del tempo libero da realizzarsi nell’area termale (capitolo n. 45338).

Art. 80 - Campionati italiani di sci nordico 1999.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo al Comitato organizzatore dei campionati italiani di sci nordico, che si terranno a Boscochiesanuova nel mese di gennaio 1999, di lire 60 milioni per l’anno 1999 (capitolo n. 73002).

Art. 81 - Modifiche della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.

omissis ( 51)

Art. 82 - Contributo straordinario ad associazioni che perseguono finalità sociali.

1. In considerazione delle finalità sociali che perseguono, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle seguenti associazioni:
a) Associazione Handicappati di Treviso: lire 90 milioni;
b) Associazione Noi e il cancro - Volontà di vivere di Padova: lire 200 milioni;
c) Fraternita di Misericordia di Longarone (Belluno) e Associazione di volontariato SEAS di Comelico Superiore (Belluno): lire 120 milioni;
d) Ente Nazionale Sordomuti di Verona (ENS): lire 70 milioni;
e) Associazione Genitori Bambini Down di Verona: lire 40 milioni.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai seguenti enti un contributo straordinario per la costruzione e l’adeguamento di strutture assistenziali:
a) IPAB F. Lampertico di Montegalda (Vicenza): lire 210 milioni;
b) Casa Famiglia Anziani Maria Brunetta di Marano Valpolicella (Verona): lire 90 milioni.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa, per l’esercizio finanziario 1999, di lire 520 milioni (capitolo n. 61490).
4. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa, per l’esercizio finanziario 1999, di lire 300 milioni (capitolo n. 61490).

Art. 83 - Dichiarazione d'urgenza.

(Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo).


Note

( 1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 2) Tabella omessa. Modificata da art. 1 legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
( 3) Testo riportato nell’art. 113 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 4) Testo riportato nell’art. 113 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 5) Testo riportato nell’art. 14 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .
( 6) Testo riportato nell’art. 23 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .
( 7) Testo riportato nell’art. 23 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .
( 8) Testi riportati nell’art. 24 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .
( 9) L’art. 51 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 autorizza l’acquisizione per il tramite della società Idrovie S.p.A. quote di capitale sociale della società Interporto di Venezia S.p.A. fino all’importo di lire 1800 milioni.
( 10) Testo riportato nell’art. 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 11) Testo riportato nell’art. 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 .
( 12) Testo riportato nell’art. 11 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 .
( 13) Testo riportato nell’art. 12 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 .
( 14) Testo riportato nell’art. 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 .
( 15) Testo riportato nell’art. 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 .
( 16) Testo riportato nell’art. 14 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 .
( 17) Testo riportato nell’art. 2 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 .
( 18) Testo riportato nell’art. 3 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 .
( 19) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 20) Testo riportato nell’art. 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 .
( 21) Testo riportato nell’art. 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 .
( 22) Testo riportato nell’art. 2 della legge regionale 11 giugno 1981, n. 28 .
( 23) Testo riportato nell’art. 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 .
( 24) Articolo così modificato da comma 1 art. 39 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
( 25) Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 ha abrogato l'intero provvedimento con la decorrenza e le modalità ivi previste.
( 26) Comma modificato da comma 1 art. 14 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 che prevede la concessione di contributi per la gestione dei bacini vallivo-lagunari.
( 27) Testo riportato nell’art. 4 bis della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 .
( 28) Articolo abrogato da lett. b), comma 1, art. 14 legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 .
( 29) Articolo abrogato da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002.
( 30) Testo riportato nell’art. 7 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 31) Testo riportato nell’articolo unico della legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 .
( 32) Testo riportato nell’art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
( 33) Testo riportato nell’art. 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 34) Articolo abrogato da comma 1 art. 9 legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .
( 35) L'articolo 24 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 ha previsto il sostegno della Regione all'attivazione del corso di laurea in scienze motorie presso l'Università degli Studi di Verona con contributo per il triennio 2001-2003, pari a quello previsto dal presente articolo.
( 36) L’articolo deve intendersi abrogato in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
( 37) Comma così modificato da comma 1, art. 17, legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 che ha sostituito le parole “con gli enti locali” con le parole “prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro”.
( 38) Testo riportato nell’art. 2 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 .
( 39) Testo riportato nell’art. 2 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 .
( 40) Testo riportato nell’art. 2 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 .
( 41) Vedi anche l’articolo 5 e l’articolo 70 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 42) Comma abrogato da comma 1 art. 4 legge regionale 8 agosto 2017, n. 24 . In precedenza comma modificato da art. 46 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
( 43) Testi riportati nell’art. 2 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13 .
( 44) Testo riportato nell’art. 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 .
( 45) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 46) Testo riportato nell’art. 14 quater della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 .
( 47) Comma inserito da comma 1 art. 17 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 .
( 48) Comma così modificato da comma 2 art. 17 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 , che ha sostituito le parole “per gli interventi della legge regionale 10 agosto 1979, n. 50 ” con le parole “per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1”.
( 49) Testo riportato nell’art. 1 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 .
( 50) Testo riportato nell’art. 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 51) Testo riportato nell’art. 6 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 7/1999
S O M M A R I O
Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (BUR n. 18/1999)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1999)



Art. 1 - Rifinanziamenti.

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.
Art. 2 - Modifica della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.

1. Il comma 4 dell’articolo 113 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:
“4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo e di gestione delle somme introitate ai sensi del comma 1, lettera b).”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 113 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è inserito il seguente comma 4 bis:
“4 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì, qualora non operi la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l’INPDAP ex INADEL, al personale trasferito per quale l’ente di provenienza, anche se non disciolto, provveda a versare alla Regione quanto accantonato a titolo di trattamento fine rapporto o di altre indennità equiparate.”.
3. Al comma 1 dell’articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , le parole “nonché da altri enti pubblici, anche economici operanti nel territorio regionale” sono sostituite con le parole “nonché da e verso altri enti pubblici, anche economici operanti nel territorio regionale”.
Art. 3 - Disposizioni in materia di personale dell’ISAPREL.

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 4 - Modifiche della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto agricoltura”” e successive modificazioni.

1. Il comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 , è così sostituito:
“6. Per gli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali si applicano i rispettivi contratti nazionali di lavoro e la relativa previdenza di settore.”.
Art. 5 - Sistemi informatici territoriali nel settore vitivinicolo.

1. La Giunta regionale, al fine di migliorare la conoscenza strutturale del potenziale viticolo, di favorire la programmazione delle produzioni, della raccolta e della trasformazione, di incentivare l’offerta qualitativa e l’efficienza della commercializzazione, interviene, a favore di cantine sociali, per la realizzazione di sistemi informatici territoriali nel settore vitivinicolo, realizzati nell’ambito di progetti coordinati
2. I sistemi informatici di cui al comma 1 devono essere realizzati secondo il seguente schema operativo:
a) rilevazione aerofotogrammetrica delle singole unità produttive vitate;
b) trasferimento ed aggiornamento delle interpretazioni su supporto cartografico digitalizzato;
c) rilevazione e gestione informatica dei dati pedologici, ambientali e agronomici di ciascuna unità vitata omogenea e loro aggiornamento;
d) acquisizione di software applicativo e dotazione informatica.
3. La misura dell’intervento regionale è ragguagliata al quaranta per cento della spesa ammessa e le procedure di concessione dell’aiuto sono definite sulla base delle condizioni di cui all’articolo 29 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
4. Per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 1, articolato in un programma triennale, è autorizzata per l’anno 1999 la spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 12596).
Art. 6 - Disposizioni in materia di rinegoziazione di mutui agrari di miglioramento.

1. Al fine di adeguare i saggi di interesse delle operazioni di credito agrario di miglioramento alla dinamica dei mercati finanziari, alle cooperative agricole, ai loro consorzi ed alle associazioni dei produttori può essere concesso un concorso negli interessi relativi a mutui per il consolidamento di passività onerose derivanti da mutui agrari poliennali assistiti dal concorso finanziario pubblico contratti ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
2. L’importo dei mutui di cui al comma 1, della durata massima di anni dieci, è ragguagliato fino all’intero ammontare del capitale residuo in essere all’entrata in vigore della presente legge e ricomprende pure gli oneri connessi alle operazioni di rinegoziazione.
3. Le provvidenze assentite per le operazioni di consolidamento delle passività onerose cumulate con i benefici pubblici concessi relativamente allo stesso investimento strutturale e dotazionale non possono superare la misura massima di aiuto prevista dal Reg. (CE) 951/97.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, è autorizzata, per l’anno 1999, la spesa di lire 2.500 milioni (capitolo n. 11042).
Art. 7 - Modifiche della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 , “Disposizioni per l’innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994”.

1. Il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 è così sostituito:
“2. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che intendono usufruire del servizio debbono aderire a una struttura tecnica di sostegno avente le caratteristiche di cui al comma 3.”.
2. La norma di cui al comma 1 si applica ai procedimenti amministrativi in corso che risultano non ancora conclusi con l’adozione del provvedimento finale.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 è inserito il seguente comma 7 bis:
“7 bis. Ai fini dell’attività di informazione e divulgazione connessa con l’assistenza interaziendale, le Strutture Tecniche di Sostegno e gli Enti di formazione professionale in agricoltura, di cui all’articolo 25, possono assumere i divulgatori agricoli formati ai sensi del Regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 270. A tale scopo, la Regione può riconoscere, sulla base di apposita convenzione, un finanziamento, per ciascun divulgatore impiegato, fino al cento per cento della spesa ammessa.”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 sono inseriti i seguenti commi 2 bis, 2 ter e 2 quater:
“2 bis. L’attività di assistenza specialistica attuata attraverso la divulgazione e l’informazione può prevedere l’impiego da parte di organismi associativi, quali le associazioni di produttori, le cooperative e loro consorzi ed i consorzi di tutela dei divulgatori agricoli formati ai sensi del Regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 270. A tale scopo, la Regione può riconoscere, sulla base di apposita convenzione, un finanziamento, per ciascun divulgatore impiegato fino all’importo massimo stabilito dal regolamento.
2 ter. In osservanza agli impegni derivanti dall’applicazione del Regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 270, la Regione, per garantire la continuità del servizio di divulgazione agricola, può prevedere inoltre specifiche forme di impiego diretto dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento medesimo, da attivare secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
2 quater. La Giunta regionale può inoltre prevedere l’espletamento, nei limiti dei posti che si renderanno vacanti di corrispondente qualifica e profilo professionale, di procedure concorsuali riservate al personale in questione secondo un piano di assunzioni da completare entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.”.
Art. 8 - Disposizioni transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 , “Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto”.

1. Le disposizioni dettate dall’articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 , come da ultimo modificate dall’articolo 37 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , continuano ad essere sospese e si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.
Art. 9 - Partecipazioni societarie.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per il tramite della “Veneto Sviluppo S.p.A.”, operazioni di ricapitalizzazione delle società:
a)“ Metropolitana del Veneto s.r.l.” per lire 218 milioni;
b)“ Idrovie S.p.A.” fino all’importo di lire 3.200 milioni;
c) “Mercato Agroalimentare” di Verona fino all’importo di lire 1.500 milioni (capitolo n. 20004).
Art. 10 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e successive modificazioni.

1. Il secondo comma dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , come da ultimo modificato dall’articolo 44, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 è così sostituito:
“La Regione del Veneto concorre alle spese di funzionamento della Veneto Sviluppo S.p.A. nei limiti delle assegnazioni stabilite annualmente dalla legge di bilancio:
a) per le spese generali, non afferenti alla gestione di fondi di rotazione: con un provvedimento della Giunta regionale sulla base del programma annuale di attività di cui all’articolo 5 che in ogni caso non può superare il 35 per cento dello stanziamento annuale;
b) per le spese relative alla specifica gestione di fondi di rotazione, assegnati sulla base di leggi regionali: con provvedimento della Giunta regionale, comunque non oltre lo stanziamento di bilancio regionale, in ragione delle seguenti percentuali di impiego di ciascun fondo nell'esercizio precedente:
1) 3,0 per mille nel caso di utilizzo inferiore al 50 per cento;
2) 6,0 per mille nel caso di utilizzo superiore al 50 per cento.”.
2. Al fine di predisporre un progetto per la riorganizzazione e la razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, la Giunta regionale si avvale della società “Veneto Sviluppo S.p.A.”, assegnando per tale attività un contributo straordinario per l’anno 1999 di lire 250 milioni (capitolo n. 20002).
Art. 11 - Contributi all’Ente Padova Fiere.

1. Al fine di potenziare e qualificare il patrimonio fieristico regionale, è autorizzata la concessione all’Ente Padova Fiere di un contributo annuo di lire 1.000 milioni dal 1999 al 2008, per la realizzazione di un programma di investimenti di almeno 30.000 milioni di lire (capitolo n. 30096).
2. Sono ammesse ai contributi:
la realizzazione di nuove strutture espositive e di servizio nel quartiere fieristico di Padova;
la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale del quartiere fieristico di Padova.
3. Il programma di investimenti è approvato con deliberazione della Giunta regionale. I contributi sono disposti in modo che il totale dei contributi concessi non superi il trentacinque per cento dell’ammontare dei progetti approvati, previa valutazione ed approvazione dei relativi progetti, sentita la Commissione tecnica regionale.
4. L’erogazione dei contributi avverrà in modo che l’ammontare complessivo dei contributi erogati non superi il trentacinque per cento della spesa rendicontata.
5. L’articolo 18 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 è abrogato.
Art. 12 - Modifiche della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 “Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo didattici”.

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 è così sostituito:
“3. Nei campeggi di cui al comma 1 è consentito l'uso di strutture e di servizi fissi preesistenti, anche in edifici abitativi utilizzati dalle associazioni giovanili di cui all'articolo 1.”.
2. L'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 è così sostituito:
“Art. 11 - Contributi regionali per la realizzazione di opere necessarie per l'attivazione di aree da attrezzare per il campeggio mobile.
1. Sono concessi contributi in conto capitale ai comuni, ai proprietari di terreni, di edifici abitativi di cui al comma 3 dell’articolo 3 e alle associazioni giovanili che gestiscono terreni o edifici abitativi di proprietà altrui, in possesso di assenso del proprietario con firma autenticata, che intendono destinare aree ed edifici abitativi preesistenti per il campeggio mobile di cui alla presente legge, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) le aree siano di almeno 5.000 mq. di superficie utilizzabile per il campeggio;
b) gli edifici abitativi preesistenti, previsti dall'articolo 3, comma 3, insistano sull'area del campeggio mobile o su area con essa confinante;
c) le opere per le quali si richiede il contributo siano relative alla realizzazione di:
prese idriche;
vasche per la raccolta e depurazione di liquami civili;
piazzole protette per l'accensione di fuochi a fiamma libera;
installazioni mobili di rubinetterie per il lavaggio di docce e di box per il wc;
installazioni mobili per cucine da campo e tavoli mensa;
impianti mobili antincendio (estintori);
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia degli edifici abitativi preesistenti previsti dall'articolo 3, comma 3;
d) le opere fisse siano state autorizzate dal comune competente per territorio.”.
3. L'articolo 12 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 è così sostituito:
“Art. 12 - Presentazione delle domande di contributo.
1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11, i soggetti interessati devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, allegando la seguente documentazione:
a) planimetria dell'area e degli eventuali edifici abitativi;
b) relazione tecnica delle opere che si intendono realizzare con indicazione del termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
c) copia autentica della concessione, autorizzazione edilizia, della denuncia di inizio attività o della relazione asseverata ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 47 del 1985, qualora siano necessarie per gli interventi da ammettere al contributo;
d) preventivo della spesa che si intende effettuare;
e) dichiarazione del proprietario, qualora diverso dal richiedente il contributo, con firma autenticata, di accettazione dell'intervento sull'area e sull'eventuale edificio abitativo e dei vincoli giuridici-economici che ne derivano.”.
4. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 è così sostituito:
“1. La Giunta regionale approva entro il 31 maggio di ogni anno il piano di riparto dei contributi, che prevede: i soggetti beneficiari, le opere e le spese ammesse a finanziamento, la relativa documentazione probatoria da produrre, l'ammontare del contributo e i tempi di realizzazione delle opere.”.
5. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 è così sostituito:
“3. Il responsabile della struttura regionale competente provvede alla liquidazione del cinquanta per cento del contributo entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di riparto. Il saldo viene erogato su presentazione di idonea documentazione delle opere eseguite e delle spese sostenute.”.
6. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 è così sostituito:
“1. Le aree e gli eventuali edifici abitativi che beneficiano del contributo di cui all'articolo 11 sono soggette al vincolo di destinazione per attività educativo - didattiche per la durata di almeno dieci anni dalla data di assegnazione del contributo.”.
Art. 13 – Modifiche della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 “Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l’occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi.

1. Nel titolo della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 , le parole “delle tasse e” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 , le parole “delle tasse e” sono soppresse.
3. L’articolo 2 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 , è così sostituito:
“Art. 2 - Determinazione dei canoni di concessione e dei depositi cauzionali.
1. Per le occupazioni di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda, soggette a concessione regionale, sono dovute alla regione i canoni nelle misure e con le modalità stabilite nel presente articolo.
2. Il canone per l’occupazione di aree nelle zone portuali è fissato in lire 38 mila annue per metro quadro.
3. In particolare, il corrispettivo per il posto d’ormeggio fisso viene determinato nella misura risultante dal prodotto del modulo d’ingombro della imbarcazione per il canone da corrispondere per ogni metro quadro.
4. Il modulo d’ingombro corrisponde alla misura in mq della superficie dell’imbarcazione considerata nella sua lunghezza e larghezza massime.
5. L’importo dei canoni è modificato ogni due anni dalla Giunta regionale, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita con arrotondamento alle mille superiori.
6. Il deposito cauzionale da versare al rilascio dell’atto di concessione è fissato in un importo pari all’ammontare del canone annuo.”.
4. L’articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 , è così sostituito:
“Art. 3 - Riduzioni per particolari categorie.
1. Al fine di salvaguardare le attività tradizionali e quelle sportive veliche delle zone portuali gardesane, nonché di tutelare il patrimonio paesistico, ambientale e culturale, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni per le sottoindicate categorie di concessionari:
a) pescatori professionali, la cui attività, quale fonte principale del reddito familiare, deve essere comprovata da idonea documentazione: riduzione del cinquanta per cento;
b) sodalizi o associazioni nautiche, che esercitano attività sportive e sociali la cui organizzazione sia ufficialmente riconosciuta: riduzione del novanta per cento;
c) concessionari in possesso di natanti aventi la tipologia estetico - costruttiva della barche tradizionali originarie del Garda: riduzione del novanta per cento dei canoni;
d) ormeggiatori al di fuori delle aree protette dei porti, anche se entro le zone demaniali portuali: riduzione del cinquanta per cento.”.
5. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 , le parole “delle tasse e” sono soppresse.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all’Ispettorato di Porto del lago di Garda l’importo di lire 200 milioni per consentire allo stesso la rimozione dei natanti abusivamente attraccati (capitolo n. 45192).
Art. 14 - Trasporto pubblico locale.

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 15 - Interventi nel settore del trasporto pubblico locale.

1. La Regione individua, quali soggetti destinatari degli interventi per la copertura dei disavanzi previsti dal comma 1 dell’articolo 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194, le aziende che hanno esercitato servizi di trasporto pubblico locale nel periodo compreso dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996.
2. La Giunta regionale assegna alle aziende di cui al comma 1 un contributo non inferiore al trenta per cento dei disavanzi non ripianati relativi al periodo 1994-1996 e certificati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
3. Gli Enti locali, che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di esercizio di cui al comma 2, possono procedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, al recupero delle somme anticipate che risultino in sovrapposizione agli interventi di cui al comma 2 medesimo.
4. L’eventuale contributo statale eccedente il trenta per cento dei disavanzi relativi al triennio 1994-1996 di cui al comma 2 è destinato al miglioramento del trasporto pubblico locale. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata, nel quadro degli interventi relativi alla eliminazione di passaggi a livello e all’adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade provinciali e comunali, a destinare il contributo eccedente alla realizzazione degli interventi compresi nelle tratte ferroviarie del territorio regionale. Per l’attuazione degli interventi, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e della legge regionale n. 30 aprile 1990, n. 40, con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e con le Amministrazioni provinciali e comunali interessate.
Art. 16 –Disposizioni in materia di trasporti.

1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 45284 e 45288 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1999 relativi agli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , sono utilizzati per la realizzazione degli interventi prioritari del triennio 1996 – 1998 non finanziati per insufficienza di fondi, nonché al fine di attuare i finanziamenti statali ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”.
2. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza per la mobilità locale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Amministrazione Provinciale di Venezia un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per la realizzazione di un itinerario ciclabile nel tratto da Liettoli a Piove di Sacco lungo la S.P. n. 12 “Casello 9 - Piove di Sacco” (capitolo n.45284).
Art. 17 - Realizzazione di una galleria ad uso viario ed acquedottistico tra Vas e Segusino.

1. Per l’esecuzione delle opere previste dall’accordo di programma tra la Regione del Veneto, le province di Belluno e di Treviso, i comuni di Vas e Segusino e il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano per la realizzazione della galleria ad uso viario ed acquedottistico tra Vas e Segusino, dell’importo di lire 26.300 milioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Acquedotto Schievenin Alto Trevigiano con sede a Montebelluna, per l’esercizio 1999, un contributo straordinario di lire 3.715 milioni (capitolo n. 50062).
2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato con le modalità previste dall’accordo di programma.
Art. 18 - Contributo straordinario alla Parrocchia SS. Gervasio e Protasio di Venezia Mestre per la realizzazione di una struttura per anziani denominata Centro Don Vecchi Bis.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia SS. Gervasio e Protasio di Venezia Mestre un contributo straordinario per l’esercizio finanziario 1999 di lire 1.500 milioni per la realizzazione di un immobile denominato Centro Don Vecchi Bis, destinato all’accoglimento di persone anziane autosufficienti (capitolo n. 61042).
2. Le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni.
Art. 19 - Modifica dell’articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.

1. Il comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , come modificato dall’articolo 30 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 è così sostituito:
“1. Entro il 30 giugno 1999 sono insediati gli organi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b), c).”.
Art. 20 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è così sostituito:
“1. Sono beneficiari della presente legge gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, delle Accademie di belle arti statali e non statali e dei corsi post-diploma dei Conservatori musicali che rilasciano titoli aventi valore legale, con sede principale nel Veneto, di seguito indicati con il termine di Università.”.
Art. 21 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1981, n. 28 “Contributi della Regione Veneto a favore dell’Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi - IRRSAE”.

1. L’articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1981, n. 28 è così sostituito:
“Articolo 2
1. Il contributo è finalizzato alle spese di funzionamento dell’Istituto, nei limiti delle assegnazioni stabilite annualmente dalla legge di bilancio, sulla base del programma annuale di attività.”.
Art. 22 - Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 .

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 1999, con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).
Art. 23 - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni.

1. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dopo le parole “dai soggetti previsti al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157” sono aggiunte le seguenti parole “e da operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, all’uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa”.
2. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , le parole “dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno” sono sostituite con “dal 1° novembre al 31 dicembre”.
Art. 24 - Estinzione dei crediti di importo non superiore alle 20 mila lire per imposte e tasse regionali.

1. I crediti di importo non superiore a lire 20 mila per imposte e tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione, né a quella di interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.
2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte e tasse regionali di importo non superiore a lire 20 mila, né a quello degli interessi ad esso connessi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25 - Modifica della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 : “Norme per l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po”.

1. L’articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 è così sostituito:
“Art. 30 - Impianti di produzione di energia elettrica e divieti in materia di estrazione di idrocarburi.
1. Nell’ambito dell’intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po si applicano le seguenti norme:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale;
b) è vietata la realizzazione di pozzi e impianti per la ricerca e l’estrazione di idrocarburi nel sottosuolo.”.
2. I piani di riconversione degli impianti di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere presentati all’ente Parco entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 26 - Modifica della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 : “Interventi regionali per sostenere e favorire l’edilizia residenziale” e successive modificazioni.

1. Al primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 le parole “30 settembre” sono sostituite dalle parole “30 aprile”.
Art. 27 - Acquisizione di un’area sul Monte Venda.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari per procedere all’acquisto dell’ex base militare del I ROC sul Monte Venda, situata all’interno del Parco regionale dei Colli Euganei fino all’importo di lire 1.300 milioni, da assegnare in proprietà allo stesso ente Parco (capitolo n. 51053).
Art. 28 - Modifica del Piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

1. Il comma 2 dell’articolo 24 del Piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 18 febbraio 1998, n. 3 è abrogato.
Art. 29 - Interventi relativi alla laguna del Delta del Po, alla laguna di Caorle e Programma Integrato Mediterraneo (PIM).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare, tramite apposite convenzioni, ai consorzi di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po e Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento di Portogruaro, la gestione e l’esercizio delle opere realizzate nelle lagune del Delta del Po e di Caorle con i fondi recati dal Regolamento (CEE) n. 2088/85 (PIM - Veneto).
2. Al fine di garantire l’assetto idrodinamico delle correnti di marea nelle lagune deltizie e di Caorle, nonché per garantire la funzionalità delle opere di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare specifici progetti di manutenzione presentati dai medesimi consorzi di bonifica.
3. La Giunta regionale può autorizzare i consorzi di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po e Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento di Portogruaro a predisporre progetti di intervento nelle aree lagunari non interessate dal PIM, a valenza ambientale con ricadute sul sistema produttivo locale, nell’ambito di programmi di finanziamento comunitario e nazionale.
4. La Giunta regionale, previa richiesta di ulteriore proroga, è autorizzata, nelle more o in mancanza della decisione comunitaria, ad anticipare e finanziare la spesa consuntiva di lire 1.100 milioni sostenuta per l’ultimazione tecnico-funzionale dei progetti riguardanti la laguna di Vallona, dopo il 31 marzo 1998, non ammessa a finanziamento con la Decisione della Commissione europea C(96) 2657.
5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.200 milioni (capitolo n. 10054).
6. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 4, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.100 milioni (capitolo n. 10054).
Art. 30 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.

1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19 , dopo le parole “Sono escluse le strade adibite al pubblico transito” sono inserite le parole “e quelle a servizio delle abitazioni.”
Art. 31 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è inserito il seguente articolo 4 bis:
“Art. 4 bis - Famiglie regoliere.
1. I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno diritto di circolazione anche con i veicoli a motore, con le modalità e i limiti previsti dall’articolo 4, senza alcuna limitazione di confini e termini sulle strade silvo-pastorali tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, per raggiungere e percorrere l’intera proprietà regoliera.”
Art. 32 - Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”.

1. Alla lettera c) dei commi 4 e 5 dell’articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 le parole “fra i suoi componenti” sono soppresse.
Art. 33 - Proroga del termine previsto dall’articolo 16 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento.

1. Il termine previsto dall’articolo 16, punto 1, ultimo capoverso, delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento, già fissato al 31 dicembre 1998 dall’articolo 46 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 è prorogato al 31 dicembre 1999.
Art. 34 - Disposizioni in materia di rinegoziazione mutui.

1. L’autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui disposta dall’articolo 16 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 è estesa, compatibilmente con le norme del settore di intervento, alle operazioni assistite da contributi o da altre forme di agevolazioni finanziarie a carico del bilancio regionale.
2. Per i mutui il cui contributo in conto interesse previsto dalla legge regionale 26 settembre 1989, n. 36 , in materia di interventi straordinari per favorire la locazione, non sia stato ancora attualizzato, il tasso di interesse di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge medesima, è ancorato nella misura del settanta per cento del corrispondente tasso di riferimento per il credito fondiario edilizio.
Art. 35 - Interventi di incentivazione turistico ricettiva già ammessi al finanziamento della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 è abrogato.
Art. 36 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 “Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335” e successive modificazioni.

1. Il quinto comma dell’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è così sostituito:
“Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al primo comma e al presente comma, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui essa si riferisce. Per far fronte a situazioni urgenti ed eccezionali, da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per l’ente, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni di bilancio secondo le modalità di cui agli articoli 16 e 17 fino al 31 dicembre dell’anno.”.
Art. 37 - Disposizioni in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la Regione destina la somma di lire 3.020 milioni annui di cui alla tabella B allegata alla legge n. 449/1997, per l’attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani (capitolo n. 72072).
2. L’erogazione delle somme di cui al comma 1 sarà disciplinata a mezzo di apposita convenzione da stipularsi con l’INAIL e l’INPS. Nella medesima saranno altresì disciplinate le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli istituti, nonché le modalità di erogazione delle quote trasferibili, previo versamento del saldo da parte dello Stato.
Art. 38 - Celebrazioni del 700° anniversario della nascita di Francesco Petrarca.

1. In vista del 700° anniversario della nascita del poeta Francesco Petrarca, nato in Arezzo nel 1304 e morto in Arquà Petrarca nel 1374, considerato il fondatore dei nuovi orientamenti e modi espressivi che hanno caratterizzato la nascita dell’umanesimo, la Giunta regionale è autorizzata a nominare un apposito comitato scientifico – letterario che, proponendo la valorizzazione delle opere e le ricerche sulla vita e gli studi del poeta, concorra a programmare vari eventi concernenti tale celebrazione.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comitato di cui al comma 1 un contributo annuale di lire 100 milioni per cinque anni a decorrere dal 1999 (capitolo n. 70216).
3. Con apposita deliberazione la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilirà le modalità di erogazione dei contributi.
Art. 39 – Campionati europei di hockey su prato 1999.

1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alle attività del Comitato organizzatore dei campionati europei di hockey su prato che si terranno nella città di Padova dal 1° al 12 settembre 1999.
2. Il Comitato organizzatore di cui al comma 1 deve presentare entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge il programma di attività comprensivo di eventuali iniziative già assunte che è approvato dalla Giunta regionale.
3. Con apposita deliberazione la Giunta regionale stabilirà le modalità di erogazione dei contributi.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 1999 la spesa di lire 100 milioni (capitolo n. 73092).
Art. 40 - Modifica della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.

1. Il terzo comma dell’articolo 7 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è così sostituito:
“I Comuni, le Comunità montane o i Consorzi anche misti con imprese pubbliche o private provvedono alla gestione dei servizi pubblici mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.”
Art. 41 - Modifica della legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 “Modalità per la presentazione di istanze, domande o richieste all’amministrazione regionale”.

1. All’articolo unico della legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 è aggiunto il seguente comma:
“La documentazione di cui al comma primo e i relativi allegati, fatta eccezione per i casi in cui la normativa tributaria non disponga diversamente, viene presentata in carta semplice.”.
Art. 42 - Modifica della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.

1. Il comma 8 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 è così sostituito:
“8. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato.”.
Art. 43 - Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

1. Il comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è così sostituito:
“1. Per il finanziamento delle funzioni attribuite alle province dalla presente legge la Regione è tenuta a riversare l’importo introitato dai proventi delle tasse di concessione regionale alle amministrazioni provinciali nella misura minima dell’ottanta per cento, a partire dall’esercizio 1999.”.
Art. 44 - Modifica della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 : “Interventi regionali per i veneti nel mondo”.

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 le parole “da non più di due anni” sono sostituite con le parole “da non più di quattro anni”.
Art. 45 - Modifica della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62 : “Interventi in favore della aeroportualità turistica nel Veneto”.

1. Nel primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62 , così come modificato dall’articolo 64 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 viene aggiunto l’aeroporto turistico di Rovigo.
Art. 46 - Partecipazione della Regione del Veneto al Consorzio Universitario per le Scienze motorie in Padova.

1. La Regione del Veneto, al fine di sostenere finanziariamente e sotto il profilo organizzativo l’attivazione e messa a regime del Corso di laurea in Scienze motorie, partecipa al consorzio denominato Consorzio universitario per le Scienze motorie in Padova.
2. La Giunta regionale è autorizzata a versare una quota di partecipazione annua di lire 200 milioni per la realizzazione dei programmi annuali di attività per il triennio 1999-2001 (capitolo n. 72040).
Art. 47 - Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni.

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 48 - Controllo delle remunerazioni tariffarie in materia di prestazioni sanitarie.

1. Entro il 31 marzo 1999, la Giunta regionale adotta una deliberazione sul sistema di controllo della remunerazione tariffaria e del comportamento dei produttori che consenta un controllo esterno e oggettivo del sistema di produzione delle prestazioni erogate. La deliberazione riguarda l’appropriatezza dei ricoveri, i ricoveri multipli e ripetuti e la congruità dell’attività di day hospital. L’efficacia del controllo e del monitoraggio dei servizi erogati, nonché l’applicazione puntuale dei parametri e dei criteri di efficienza del sistema, sarà oggetto integrante sulla valutazione di capacità gestionale dei Direttori generali.
Art. 49 - Disposizioni per l’acquisto di elicotteri per il servizio di elisoccorso del SUEM.

1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire fino all’importo di lire 3.000 milioni per all’acquisto di elicotteri da adibire ad elisoccorso del SUEM, da affidare in gestione, mediante convenzione, al corpo dei vigili del fuoco (capitolo n. 60120).
Art. 50 - Disposizioni per il servizio di trasporto in emergenza dei neonati immaturi.

1. Al fine di normare e qualificare il servizio di trasporto in emergenza dei neonati immaturi gravi, dagli ospedali dotati della sola area funzionale materno-infantile ai centri neonatali attrezzati per la cura super intensiva dell’immaturo critico, è autorizzata, per l’anno 1999, la spesa di lire 300 milioni, da utilizzare con modalità stabilite dalla Giunta regionale (capitolo n. 60130).
Art. 51 - Interventi culturali nell’ambito di accordi di programma con enti locali.

1. Nelle more dell’applicazione della nuova disciplina in materia di attività culturali, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 1999 a partecipare ad accordi di programma con gli enti locali per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali fino all’importo complessivo di lire 1.000 milioni (capitolo n. 70226).
Art. 52 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 “Disposizioni per l’uso e l’esposizione della bandiera della Regione del Veneto” e modifica dell’articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Bandiera, gonfalone e stemma della Regione”.

1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 è così sostituita:
“e) all’esterno degli edifici scolastici il primo e l’ultimo giorno dell’anno scolastico ed accademico, nonché durante le ore di lezione nel corso dell’anno medesimo;”
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 è inserito il seguente comma 2 bis:
“2 bis. La Giunta regionale è autorizzata a fornire la bandiera agli enti pubblici e agli istituti scolastici che ne facciano richiesta.”
3. L’articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 è così sostituito:
“Articolo 2
1. Lo stemma della Regione, di cui al bozzetto allegato A) che forma parte integrante della presente legge, è costituito dalla rappresentazione del territorio regionale con il mare, la pianura e i monti.
2. In primo piano è raffigurato il leone di S. Marco.”.
4. Per gli interventi di cui al comma 2 è autorizzata, per l’anno 1999, la spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 3490).
Art. 53 - Interventi di razionalizzazione irrigua nella collina vicentina.

1. Al fine di garantire agli agricoltori un reddito adeguato delle colture ivi presenti con conseguente recupero di aree collinari minacciate di spopolamento, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare interventi di razionalizzazione irrigua nei Comuni di Bassano del Grappa, Marostica, Pianezze S. Lorenzo, Molvena e Mason Vicentino.
2. Gli interventi sono affidati in concessione al Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta di Cittadella in più lotti, definiti a livello di progettazione esecutiva, articolati in stralci finalizzati.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata per l’anno 1999 la spesa di lire 2.000 milioni (capitolo n. 10512).
Art. 54 - Informazione sull’attività istituzionale del Consiglio regionale.

1. Per l’attivazione di un servizio radiofonico e televisivo che, in tempo reale, trasmetta sull’intero territorio regionale le sedute pubbliche del Consiglio regionale veneto, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni (capitolo n. 50).
Art. 55 - Provvidenze straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi.

1. Le persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le persone presenti alla data del 31 dicembre 1995 negli ex Istituti di riabilitazione riconvertiti in residenze sanitarie assistenziali (RSA), in attuazione della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 e successive modificazioni e delle deliberazioni attuative della Giunta regionale, sono tenute alle spese di residenzialità per l’ospitalità presso strutture socio sanitarie, come previsto dal comma 5 dell’articolo 27 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 “Piano socio sanitario regionale per il triennio 1996/1998”. La Regione concorre alle spese di residenzialità con oneri a carico del proprio bilancio (capitolo n. 61412).
2. Le spese per il trasporto ed il vitto a carico delle persone disabili gravi e gravissimi frequentanti i centri educativi occupazionali diurni (CEOD) sono a carico del fondo sociale regionale.
3. In attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale determina annualmente i criteri e le modalità di erogazione del contributo regionale alle unità locali socio sanitarie, nonché il suo ammontare, anche in concorso con i comuni.
4. Le Unità locali socio sanitarie interessate sono tenute a certificare, ad ogni effetto di legge, lo stato di beneficiario di cui ai commi 1 e 2, a redigere un elenco nominativo delle persone beneficiarie e ad aggiornarlo a seguito di qualunque variazione.
5. L’articolo 40 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 è abrogato.
Art. 56 - Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13 “Interventi straordinari a sostegno del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13 , così come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 19 , sono inseriti i seguenti commi 2 bis e 2 ter:
“2 bis. L’amministrazione provinciale di Padova è autorizzata ad alienare a titolo oneroso secondo la legislazione vigente, anche per lotti frazionati, le attrezzature e i beni di cui al comma 2. Le somme derivanti dall’alienazione sono vincolate ad investimenti nel settore del trasporto pubblico locale del bacino di traffico della provincia stessa.
2 ter. Il valore delle attrezzature e dei beni al fine della vendita è accertato su richiesta della Giunta regionale con apposita perizia giurata.”.
Art. 57 - Attività Promozionali per il Giubileo del 2000.

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative culturali e progetti di promozione collaterali al Giubileo determinate con le procedure per le iniziative dirette di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 , come novellata dalla legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 , fino all’importo complessivo di lire 1.000 milioni (capitolo n. 70222).
Art. 58 - Disposizioni in materia di Casa Famiglia o Comunità Famiglia.

1. La Casa Famiglia o Comunità Famiglia è una comunità residenziale appartenente ad un ente gestore riconosciuto, organizzata e modulata su modello familiare; attraverso relazioni ben individualizzate di tipo parentale, assicura alle persone accolte crescita e maturazione affettiva, educazione, assistenza, tutela e reinserimento sociale.
2. Per garantire relazioni stabili, affettivamente significative, uniche e personalizzate, tra le figure di riferimento e le persone accolte, la capacità ricettiva non supera le 12 unità. Le persone accolte, per quanto possibile, collaborano alla gestione della Casa Famiglia. La Casa Famiglia ha sede presso strutture di civile abitazione e ne rispetta i parametri abitativi. Per essa valgono, di norma, gli standards organizzativi e gestionali della Comunità Alloggio. Le accoglienze richieste dai servizi sociali o dagli organi pubblici competenti avvengono dietro la stesura di un progetto educativo personalizzato.
3. Il personale in servizio, nella Casa Famiglia, è costituito da soggetti adulti motivati che realizzano una condivisione di vita con le persone accolte. Svolgono funzioni di tipo genitoriale avvalendosi anche di collaborazioni adeguatamente formate.
4. La Casa Famiglia rientra fra le strutture educative ed assistenziali per l’attività svolta attraverso le funzioni dei propri operatori.
5. Le disposizioni previste dal presente articolo sostituiscono ed integrano per le Case Famiglia, a tutti gli effetti, quanto previsto dal Regolamento regionale n.8 del 17 gennaio 1984 ed in attesa di revisione dello stesso, costituiscono deroga per quanto attiene ai requisiti previsti al punto 2.2 del Regolamento stesso.
Art. 59 - Ammodernamento e potenziamento delle strutture dei centri di formazione professionale.

1. La Giunta regionale, nel quadro degli interventi di riordino, di gestione degli esuberi di settore, di messa a norma, ammodernamento e potenziamento delle strutture degli enti di formazione, è autorizzata a concorrere finanziariamente per un importo di lire 600 milioni al capitolo n. 72042, nell’ambito delle seguenti azioni:
a) progetto di ristrutturazione dell’Ecap di Padova così come definito con la costituzione della società consortile IRPEA-ECAP con sede in Padova: lire 100 milioni;
b) lavori di ammodernamento e/o messa a norma delle strutture dell’IRPEA di Padova: lire 100 milioni;
c) ammodernamento dotazioni strutturali ed impiantistiche e/o messa a norma delle strutture del C.F.P. Salesiano “San Zeno di Verona”: lire 200 milioni;
d) installazione ascensore presso “Istituto San Luigi” di San Donà di Piave per facilitare l’accesso agli studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione: lire 80 milioni;
e) ammodernamento dotazioni strutturali ed impiantistiche e/o messa a norma delle strutture e degli impianti del C.F.P. Cavanis di Chioggia: lire 60 milioni;
f) lavori di ammodernamento e/o messa a norma delle strutture del C.F.P.-E.N.GI.M. Patronato Leone XIII di Vicenza: lire 60 milioni.
2. Un ulteriore stanziamento di lire 500 milioni viene destinato alle azioni di adeguamento, ristrutturazioni e fusione dei centri di formazione professionale per meglio corrispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro e/o anche in qualità di cofinanziamento per le azioni previste dall’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (capitolo n 72042).
Art. 60 - Attività di formazione professionale.

1. L’ulteriore onere relativo alle azioni formative a cofinanziamento per il conseguimento della qualifica è valutato per l’anno formativo 1998-1999 in lire 1.000 milioni (capitolo n. 72040).
Art. 61 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 “Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane”.

1. Nella lettera h) dell’articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , così come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 , alla fine sono aggiunte le seguenti frasi:
“La misura del contributo per ciascun servizio è fissata annualmente entro il mese di marzo. Sono autorizzati, con la decorrenza fissata dalla unità operativa distrettuale (UOD), i trasferimenti alle dotazioni per anziani non autosufficienti.”.
Art. 62 - Disposizioni per la presentazione di progetti immediatamente cantierabili sui programmi Leader II, Interreg II e Spazio Alpino.

1. Al fine del migliore utilizzo delle risorse dell’Unione Europea, le amministrazioni pubbliche interessate possono presentare alla Regione progetti, immediatamente cantierabili, relativi ai programmi comunitari Leader II, Interreg II e Spazio Alpino.
2. La spesa necessaria per la progettazione esecutiva, di cui all’articolo 16, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, dei progetti di cui al comma 1, è finanziata con i fondi di cui all’articolo 41 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i termini e le modalità per la presentazione dei progetti alla Regione.
4. L’ammissione del progetto al finanziamento comunitario costituisce integrazione del programma triennale di cui all’articolo 14 della legge n. 109/1994, come sostituito dall’articolo 4 della legge n. 415/1998.
5. Le amministrazioni interessate provvedono ad approvare la quota a proprio carico della spesa necessaria per la realizzazione delle opere, nella prima seduta successiva alla comunicazione dell’ammissione del progetto al finanziamento di cui al comma 1.
Art. 63 – Contributo straordinario al Club Alpino Italiano per il completamento del Centro polifunzionale Bruno Crepaz di Belluno.

1. Per agevolare il completamento del centro polifunzionale Bruno Crepaz al Passo Pordoi, in provincia di Belluno, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 1999, un contributo straordinario di lire 300 milioni in favore del Club Alpino Italiano, proprietario del fabbricato, con le modalità stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni (capitolo n. 51070).
Art. 64 - Contributi straordinari a favore di interventi in materia di opere pubbliche.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cassola in provincia di Vicenza un contributo straordinario di lire 360 milioni per la costruzione e l’adeguamento di strutture assistenziali (capitolo n. 61044).
Art. 65 - Contributo straordinario all’associazione AGAPE.

1. Tenuto conto delle finalità sociali che persegue, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario all’associazione AGAPE di Venezia per l’anno 1999 di lire 270 milioni.
2. Con apposita deliberazione la Giunta regionale determina le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 (capitolo n. 61490).
Art. 66 - Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 14 quater della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 , come introdotto dall’articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 1 è inserito il seguente comma 2 ter:
“2 ter. In fase di avvio dell’attività dei centri di servizio, presso i medesimi può essere assegnato personale regionale che dipenderà funzionalmente dal competente centro regionale polifunzionale per l’informazione.”.
Art. 67 - Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2078/92.

1. In relazione agli obblighi previsti all’articolo 16 del regolamento (CE) n.746/96 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2078/92, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere al monitoraggio ed alla valutazione degli effetti socioeconomici, agricoli ed ambientali dell’attuazione del Programma Pluriennale regionale relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze dell’ambiente e la cura dello spazio naturale.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 10084).
Art. 68 - Utilizzo delle somme assegnate al Consorzio per lo Sviluppo economico e sociale del Polesine per interventi straordinari per lo sviluppo dell’area polesana, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 .

1. Il Consorzio per lo Sviluppo economico e sociale del Polesine è autorizzato ad utilizzare le somme allo stesso già erogate ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 , con le modalità previste dal medesimo articolo, per la concessione di contributi a favore dei consorzi, delle cooperative e degli organismi di garanzia dell’artigianato e dell’industria aventi i requisiti previsti dalle leggi regionali di settore e sede legale nella provincia di Rovigo.
2. Ai benefici previsti dal presente articolo possono accedere esclusivamente le imprese rientranti nella definizione comunitaria di piccola e media impresa.
3. Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regime “de minimis”.
4. Al Consorzio per lo Sviluppo economico e sociale spetta la vigilanza sul corretto utilizzo delle somme trasferite ai soggetti di cui al comma 1.
Art. 69 - Disposizioni in materia di manutenzione e gestione delle linee navigabili.

1. Alla società Idrovie S.p.A., società a prevalente capitale regionale, sono demandate le funzioni relative alla manutenzione e gestione delle linee navigabili ricadenti nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare le procedure di conferimento delle funzioni di cui al comma 1, nonché al trasferimento del personale necessario all’esercizio delle stesse.
3. Gli stanziamenti relativi agli oneri per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, da determinarsi annualmente con legge di bilancio, vengono definiti in relazione alle spese ricorrenti sostenute nel bilancio per gli interventi della legge regionale 10 agosto 1979, n. 50 e in relazione al costo del personale regionale trasferito.
Art. 70 - Completamento degli interventi finanziari dell’anno 1998 nel settore delle opere pubbliche.

1. Lo stanziamento di 14.700 milioni, autorizzato sul capitolo n. 45336 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1999, è destinato all’ulteriore soddisfacimento delle domande di finanziamento ammesse per l’anno 1998 per gli interventi in materia di sostegno del settore delle opere pubbliche di cui all’articolo 11 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
Art. 71 - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 “Provvedimenti per il sostegno dei soci fidejussori di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica veneta, di cui al piano straordinario regionale ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49 ”.

1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 dopo le parole “per attuazione degli interventi” sono inserite le parole “sentita la competente Commissione consiliare”.
2. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 è inserito il seguente articolo 1 bis:
“Articolo 1 bis
1. I benefici di cui all’articolo 1 sono estesi alle garanzie concesse fino al 30 novembre 1998, da parte dei soci delle cooperative zootecniche da carne e loro consorzi, a favore delle cooperative e dei consorzi stessi, previo accertamento della dichiarazione dello stato di insolvenza e dell’assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa al momento della definizione dei criteri e delle condizioni per l’attuazione degli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo.”.
3. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 come introdotto dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi (capitolo n. 11490).
Art. 72 - Disposizioni integrative dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” in materia di gruppo consiliare misto.

1. Il comma 3 bis dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , così come inserito dall’articolo 39 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 è così sostituito:
“3 bis. Al gruppo consiliare misto compete personale nel numero e con le qualifiche di seguito indicate:
a) dirigente: una unità;
b) livello quinto: una unità per ciascun consigliere aderente al gruppo.”.
Art. 73 - Contributo straordinario al Comune di San Martino di Lupari (Padova) per la sistemazione dell’area esterna degli impianti sportivi del capoluogo.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Martino di Lupari (Padova) un contributo straordinario per l’esercizio finanziario 1999 di lire 350 milioni per la sistemazione dell’area esterna degli impianti sportivi del capoluogo (capitolo n. 45338).
Art. 74 - Contributo straordinario al Comune di Possagno (Treviso).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Possagno un contributo straordinario di lire 200 milioni per la ristrutturazione dell’asilo infantile “SOCAL-CUNIAL” (capitolo n. 45338)
Art. 75 - Contributo straordinario al Comune di Cittadella (Padova).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cittadella un contributo straordinario di lire 200 milioni per il recupero sia dal punto di vista strutturale che architettonico della torre merlata adiacente all’edificio denominato Villa Rina (Malfatti) costruito tra il XVII e il XVIII secolo, in località Borgo Treviso, al fine di poterla restituire alla collettività inserendo nell’edificio delle funzioni di supporto alla biblioteca comunale, in fase di ristrutturazione, che avrà sede all’interno della villa (capitolo n. 45338)
Art. 76 - Interventi per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale per l’anno 1999.

1. Ai sensi dell’articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 , per il sostegno del Corso di laurea in Scienze dell’educazione, attivato a Portogruaro dalle Università di Padova e Trieste, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Portogruaro, per l’anno accademico 1998/1999, un contributo di lire 200 milioni (capitolo n. 20006).
Art. 77 - Contributo straordinario alla Comunità Montana del Grappa per l’acquisto della malga “Val delle Foglie”.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore della Comunità Montana del Grappa un contributo straordinario di lire 300 milioni quale concorso regionale nell’acquisto della malga denominata “Val delle Foglie” in Comune di Borso del Grappa per le finalità e gli indirizzi indicati dalla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 (capitolo n. 14232).
Art. 78 - Gruppo tecnico di consulenza in materia di revisione dello statuto.

1. La Commissione per lo statuto e per il regolamento del Consiglio regionale, istituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 1 del 5 luglio 1995, può avvalersi, per la revisione dello statuto, di un Gruppo tecnico di supporto e di consulenza istituito dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la conferenza dei capigruppo. A tal fine è riservato, per l’anno 1999, l’importo di lire 200 milioni (capitolo n. 40).
Art. 79 - Contributo straordinario al Comune di Caldiero (Verona).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di lire 100 milioni al Comune di Caldiero per le spese di ricerca e progettazione di nuove strutture termali e del tempo libero da realizzarsi nell’area termale (capitolo n. 45338).
Art. 80 - Campionati italiani di sci nordico 1999.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo al Comitato organizzatore dei campionati italiani di sci nordico, che si terranno a Boscochiesanuova nel mese di gennaio 1999, di lire 60 milioni per l’anno 1999 (capitolo n. 73002).
Art. 81 - Modifiche della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.

1. Il terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , sono così sostituiti:
"Le spese generali ammissibili sono riconosciute all'ente interessato sulla base della presentazione di documentazione giustificativa della spesa, purché entro i limiti stabiliti dalle tariffe professionali vigenti. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella normativa di settore.
Nel caso in cui alla progettazione e direzione lavori provvedano tecnici dipendenti degli enti locali interessati, le spese generali ammissibili sono riconosciute in misura forfettaria entro i seguenti valori limite:
5 per cento per importi fino a lire 100 milioni;
2,5 per cento per importi oltre lire 2.000 milioni.
Per gli importi intermedi si applicano percentuali interpolate linearmente fra i suddetti valori limite.
Nel caso in cui gli enti interessati provvedano alla sola progettazione o alla sola direzione lavori, gli importi come sopra determinati sono ridotti del cinquanta per cento.".
Art. 82 - Contributo straordinario ad associazioni che perseguono finalità sociali.

1. In considerazione delle finalità sociali che perseguono, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle seguenti associazioni:
a) Associazione Handicappati di Treviso: lire 90 milioni;
b) Associazione Noi e il cancro - Volontà di vivere di Padova: lire 200 milioni;
c) Fraternita di Misericordia di Longarone (Belluno) e Associazione di volontariato SEAS di Comelico Superiore (Belluno): lire 120 milioni;
d) Ente Nazionale Sordomuti di Verona (ENS): lire 70 milioni;
e) Associazione Genitori Bambini Down di Verona: lire 40 milioni.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai seguenti enti un contributo straordinario per la costruzione e l’adeguamento di strutture assistenziali:
a) IPAB F. Lampertico di Montegalda (Vicenza): lire 210 milioni;
b) Casa Famiglia Anziani Maria Brunetta di Marano Valpolicella (Verona): lire 90 milioni.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa, per l’esercizio finanziario 1999, di lire 520 milioni (capitolo n. 61490).
4. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa, per l’esercizio finanziario 1999, di lire 300 milioni (capitolo n. 61490).
Art. 83 - Dichiarazione d'urgenza.

(Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo).


SI OMETTONO GLI ALLEGATI




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