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Legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 (BUR n. 99/2001)
Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112'
Sommario
“Legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 (BUR n. 99/2001) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, n. 11 "CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112"
SOMMARIO
- Legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 (BUR n. 99/2001) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, n. 11 "CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112"
Sommario
“Legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 (BUR n. 99/2001) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, n. 11 "CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112"
Art. 1 - Modifiche all'articolo 93 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
1. Il comma 1 dell'articolo 93 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è così sostituito:
"1. La rete viaria di cui all'articolo 92 è trasferita al demanio delle province territorialmente competenti, con esclusione della rete viaria di interesse regionale determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c).".
"1. La rete viaria di cui all'articolo 92 è trasferita al demanio delle province territorialmente competenti, con esclusione della rete viaria di interesse regionale determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c).".
Art. 2 - Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 95 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è così sostituita:
"a) approvare il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 92, aggiornato in ragione dell'evoluzione degli stati di fabbisogno; tale piano è adottato dalla Giunta regionale d'intesa con le province;".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale n. 11/2001 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui alla lettera a) del comma 1, la Giunta regionale, nel prenderne atto, adotta il piano triennale corredato dalle eventuali proposte delle province e lo trasmette al Consiglio regionale il quale, ai fini dell'approvazione, oltre al parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui al comma 1 acquisisce il parere delle province.".
"a) approvare il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 92, aggiornato in ragione dell'evoluzione degli stati di fabbisogno; tale piano è adottato dalla Giunta regionale d'intesa con le province;".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale n. 11/2001 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui alla lettera a) del comma 1, la Giunta regionale, nel prenderne atto, adotta il piano triennale corredato dalle eventuali proposte delle province e lo trasmette al Consiglio regionale il quale, ai fini dell'approvazione, oltre al parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui al comma 1 acquisisce il parere delle province.".
Art. 3 - Modifiche all'articolo 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
1. Il comma 1 dell'articolo 96 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è così sostituito:
"1. La rete viaria di interesse regionale, determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c), fa parte del demanio regionale.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Le attività di progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse regionale sono svolte dalla Regione; a tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, esecuzione, manutenzione ,gestione e vigilanza di reti stradali.".
"1. La rete viaria di interesse regionale, determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c), fa parte del demanio regionale.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Le attività di progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse regionale sono svolte dalla Regione; a tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, esecuzione, manutenzione ,gestione e vigilanza di reti stradali.".
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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- Legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 (BUR n. 99/2001) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, n. 11 "CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112"