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Legge regionale 16 agosto 2002, n. 26 (BUR n. 82/2002)

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cave e torbiere, commercio e immigrazione

Legge regionale 16 agosto 2002, n. 26 (BUR n. 82/2002) (Novellazione)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2002 IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE, COMMERCIO E IMMIGRAZIONE

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 , legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 e legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 .

Gli articoli 1, 2 e 3 abrogati da lett. q) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 26 (BUR n. 82/2002) (Novellazione)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2002 IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE, COMMERCIO E IMMIGRAZIONE


CAPO I - Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”


Art. 1 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .
1. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è sostituito dal seguente:
"Per esigenze di carattere socio-economico il progetto di ricomposizione ambientale può, tuttavia, prevedere:
a) un assetto finale dei luoghi che comporti usi produttivi agricoli anche diversi da quelli di cui al secondo comma;
b) destinazioni d'uso compatibili con la zona E agricola;
c) destinazioni d'uso non agricole purché ciò sia previsto da strumenti urbanistici o da piani di sistemazione idrogeologica, ambientale, ecologica e faunistico-venatori".
Art. 2 - Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .
1. L’articolo 28 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è sostituito dal seguente:
“Art. 28 - Funzioni di vigilanza.
1. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità dalla presente legge, dal permesso di ricerca, dall’autorizzazione o dalla concessione spettano al Comune territorialmente interessato che le esercita d'intesa con la Provincia e, nel caso di inerzia, alla Regione.
2. I verbali di accertamento dell’infrazione sono immediatamente inoltrati al presidente della Provincia per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Nell’ambito del parco dei Colli Euganei, di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del parco regionale dei Colli Euganei" le funzioni di vigilanza e l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori competono esclusivamente all’Ente parco dei Colli Euganei.”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .
1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è aggiunto il seguente comma:
"Per le nuove cave di argilla per laterizi poste a sud della linea settentrionale delle risorgive indicata dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) è consentita la deroga a quanto previsto dalla lettera g) del primo comma alle seguenti condizioni:
a) deve essere salvaguardato l'uso, anche potenziale, delle acque di falda a scopo idropotabile evitando, tra l'altro, che corpi idrici già contaminati vengano a contatto con acque di miglior qualità;
b) il progetto di escavazione e ricomposizione deve essere corredato da una relazione geotecnica ed idrogeologica che fornisca un quadro conoscitivo e progettuale tale da garantire che l'escavazione possa avvenire in massima sicurezza;
c) la profondità di escavazione va limitata per quanto possibile e, in ogni caso, non dovrà superare la profondità di metri sei dal piano di campagna circostante.".

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio".

Art. 4 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 18 gennaio 1999, n. 1.
1. L’articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è così sostituito:
"Art. 4 – Criteri per l'erogazione dei contributi alle cooperative e ai consorzi di garanzia
1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale provvede al riparto fra gli organismi di garanzia dei contributi destinati alla formazione ed all’integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia in base ai seguenti criteri:
a) in proporzione diretta alla media dell’importo globale delle garanzie prestate su operazioni di finanziamento a medio-lungo termine e su affidamenti ordinari e straordinari a breve termine, effettivamente erogati dagli istituti convenzionati ed in essere alla data di chiusura dei tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo;
b) in proporzione all’incremento del numero delle nuove imprese aderenti agli organismi di garanzia, alla chiusura dell’esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda in base ai dati contenuti nelle relazioni che corredano il bilancio o attraverso dichiarazione del legale rappresentante controfirmata dal presidente del collegio sindacale.”.

CAPO III - Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto"

Art. 5 - Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 .
1. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 come modificato dall'articolo 31, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è così sostituito:
"3. La selezione va effettuata entro il 30 aprile di ogni anno; dell'esito della selezione la Giunta regionale informa la competente Commissione consiliare.".
2. Per l'anno 2002 la selezione va effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell'immigrazione”

Art. 6 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 .
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 è così sostituito:
"2. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra enti locali, enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito e associazioni, rivolti al reperimento di alloggi da destinare agli emigrati di origine veneta in paesi non comunitari ed ai loro discendenti che si stabiliscono nel territorio regionale, nonché agli immigrati extracomunitari ed alle loro famiglie. Tali accordi possono, altresì, prevedere la creazione di un fondo di rotazione e di garanzia per l'inserimento abitativo degli emigrati di origine veneta in paesi non comunitari ed ai loro discendenti che si stabiliscono nel territorio regionale, nonché degli immigrati extracomunitari e per la salvaguardia dei diritti dei locatori. A tal fine nel programma annuale di iniziative ed interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono indicati i criteri e le modalità di intervento della Regione.".

CAPO V - Urgenza

Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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