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Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 (BUR n. 106/2004)

Disposizioni sull’applicazione della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.

Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 (BUR n. 106/2004) (Novellazione)

DISPOSIZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO"


Legge di novellazione: vedi modifiche e integrazioni apportate alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 (BUR n. 106/2004) (Novellazione) – Testo storico

DISPOSIZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO"


Art. 1 - Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 48 sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all’approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all’articolo 50, commi 3, 4 e 9, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, le varianti conseguenti all’approvazione di programmi integrati ai sensi della legge 1° giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni, nonché quelle conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, qualora adottate entro il 28 febbraio 2005; entro la medesima data continua ad applicarsi l’articolo 1, commi da 2 a 6, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni.
1 ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all’approvazione del primo PAT, sono consentite, con le procedure di cui al comma 1 ovvero ai sensi della presente legge nel caso le relative attribuzioni regionali siano passate in capo alle province, le varianti allo strumento urbanistico generale adottate entro il 31 dicembre 2005 e finalizzate unicamente al puntuale adeguamento ai piani di area.
1 quater. Fino all’approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l’articolo 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.".
2. All'articolo 48, comma 3, dopo le parole "e successive modificazioni," sono aggiunte le parole "ivi comprese le modifiche contenute nell'articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , e successive modificazioni,".
3. All’articolo 48, comma 4, dopo le parole “Giunta regionale” sono inserite le parole “sentita la provincia”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".
1. All’inizio del comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono aggiunte le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 48,".
Art. 3 - Disposizioni transitorie in materia di organi consultivi regionali e modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".
1. Dopo l’articolo 48, comma 7 è aggiunto il seguente comma:
“7 bis. L’articolo 27 si applica a decorrere dal 28 febbraio 2005. Fino a tale data la Commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, e il comitato tecnico regionale continuano ad esercitare le rispettive funzioni consultive loro attribuite dalla vigente legislazione regionale ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e 1° settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni.”.
Art. 4 - Dichiarazione di urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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