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Legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (BUR n. 62/2008)

Modifica dell’articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi delle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modifiche ed integrazioni

Legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (BUR n. 62/2008) (Novellazione)

MODIFICA DELL’ARTICOLO 87 DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, n. 11 , “CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112” E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Legge di novellazione: vedi modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (BUR n. 62/2008) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA DELL’ARTICOLO 87 DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, n. 11 , “CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112” E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Articolo 1
1. La lettera “c bis)” del comma 3 dell’articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, e successive modifiche ed integrazioni, come inserita dal comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente” è così sostituita:
“c bis) limitatamente ai comuni montani, le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 85, qualora le acque dell’invaso del lago, in corrispondenza della quota di massima regolazione, interessino il territorio di un solo comune. Sono fatti comunque salvi diversi accordi fra i Comuni interessati e la Provincia.”.



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