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Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 (BUR n. 39/2009)

Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio

Sommario: Legge Regionale 12/2009
S O M M A R I O
Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 (BUR n. 39/2009)

NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO

CAPO I – Disposizioni generali e costituzione dei nuovi consorzi di bonifica

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto con la presente legge disciplina, nell'ambito delle proprie competenze in materia di agricoltura e di governo del territorio di cui all'articolo 117 della Costituzione, l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica, finalizzate anche alla difesa e al deflusso idraulico e alla tutela del paesaggio rurale, vallivo e lagunare, alla provvista e alla utilizzazione delle acque a uso prevalente irriguo, nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico, nel rispetto dei principi comunitari di sviluppo sostenibile e gestione pubblica delle risorse naturali.
2. L'esercizio delle funzioni in materia di bonifica si esplica in forma coerente e integrata con le attività per la difesa del suolo e la gestione sostenibile del territorio, nel rispetto del minimo deflusso vitale e dell’equilibrio del bilancio idrico, tenuto conto delle peculiarità degli ecosistemi presenti nel Veneto.
3. L'attività di bonifica si informa altresì al principio comunitario di precauzione e al principio di prevenzione del danno ambientale, come definito dall'articolo 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed è diretta anche alla correzione degli effetti negativi sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei processi economici, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro.
Art. 2 - Comprensori di bonifica.
1. Nei territori di bonifica integrale ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale” e successive modificazioni, e in quelli di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 “Provvedimenti in favore dei territori montani” e successive modificazioni, già classificati di bonifica all’entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 “Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori” ( 1) e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati dieci comprensori di bonifica, come delimitati dall’allegato A della presente legge, così denominati:
a) comprensorio n. 1;
b) comprensorio n. 2;
c) comprensorio n. 3;
d) comprensorio n. 4;
e) comprensorio n. 5;
f) comprensorio n. 6;
g) comprensorio n. 7;
h) comprensorio n. 8;
i) comprensorio n. 9;
l) comprensorio n. 10.
2. Le modifiche alla delimitazione dei comprensori di cui al comma 1 sono proposte dalla Giunta regionale e approvate dal Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può classificare il territorio montano residuo quale territorio di bonifica montana, delimitare i comprensori e costituire i relativi consorzi in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 3 - Consorzi di bonifica.
1. Nell’ambito di ciascun comprensorio di cui all'articolo 2, la Giunta regionale costituisce un consorzio di bonifica avente natura di ente pubblico economico, retto da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà, secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 4 - Consorzi di bonifica di secondo grado.
1. La Giunta regionale, allo scopo di soddisfare esigenze comuni a più comprensori, può costituire consorzi di bonifica di secondo grado su proposta dei consorzi di bonifica interessati o, sentito il parere degli stessi, secondo quanto disposto dall’articolo 57 del regio decreto n. 215 del 1933.
2. Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi di bonifica, può essere costituito tra consorzi di bonifica ed enti pubblici e privati od altri soggetti interessati.

CAPO II - Organizzazione dei consorzi di bonifica

Art. 5 - Organi e durata in carica.
1. Sono organi del consorzio di bonifica:
a) l’assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente del consorzio di bonifica;
d) il revisore dei conti.
2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni e, alla scadenza del termine, rimangono in carica per la gestione del consorzio fino all’insediamento dei rispettivi nuovi organi.
3. I membri degli organi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive del rispettivo organo sono dichiarati decaduti.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina la indennità spettante al presidente del consorzio di bonifica, ai membri del consiglio di amministrazione e dell’assemblea e il compenso per il revisore dei conti.
Art. 6 - Assemblea.
1. L’assemblea è composta:
a) da venti consiglieri eletti dai consorziati al loro interno;
b) da un consigliere in rappresentanza della Regione nominato dalla Giunta regionale;
c) da un consigliere in rappresentanza di ogni provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile.
2. Fanno altresì parte dell’assemblea, con diritto di voto, tre sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del comprensorio del consorzio.
2 bis. Il Presidente della Consulta dei sindaci, di cui all’articolo 10 bis, partecipa, senza diritto di espressione di voto, a tutte le sedute dell’Assemblea. ( 2)
3. I rappresentanti delle province sono eletti tra i componenti dei rispettivi consigli.
4. I rappresentanti dei comuni sono eletti da un'assemblea composta da tutti i sindaci dei comuni interessati e convocata dal presidente uscente entro venti giorni dalla data delle operazioni elettorali.
5. I rappresentanti delle province e dei comuni possono essere sostituiti in qualsiasi momento, con le medesime procedure previste per la loro designazione.
6. L’assemblea è validamente costituita, una volta proceduto alla elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del comma 1
7. L’assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti eletti dai consorziati e con la maggioranza dei voti dei presenti.
8. L’assemblea si riunisce in prima seduta, su convocazione del presidente del consorzio uscente, entro cinquanta giorni dalla data delle operazioni elettorali; decorso detto termine, provvede alla convocazione il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.
9. La carica di consigliere elettivo di cui alla lettera a) del comma 1, è incompatibile con le cariche di consigliere o assessore regionale, di presidente, assessore o consigliere provinciale, di sindaco, assessore o consigliere comunale, di presidente, componente di giunta o consigliere di comunità montana, di dirigente in agenzie, aziende ed enti pubblici, anche economici.
Art. 7 - Elettorato attivo e passivo. (3)
1. I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nell’ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.
2. Ogni consorziato di cui al comma 1 ha diritto ad un voto.
3. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario, fatta salva la possibilità della maggioranza degli intestatari di individuare per l’espressione del solo diritto di voto altro votante fra i comproprietari; nel caso di due comproprietari, il secondo può esercitare il voto sulla base della dichiarazione di cui al comma 4, sottoscritta dal primo intestatario.
4. L’individuazione del proprietario di cui al comma 3 è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa al consorzio nel rispetto delle scadenze fissate dalla disciplina elettorale, approvata dalla Giunta regionale.
5. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il solo diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo statuto della persona giuridica. Ciascun soggetto delegato non può esercitare più di una delega, pena la nullità delle stesse. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata nelle forme di legge.
6. Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo in luogo del proprietario a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli oneri contributivi.
7. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica, entro il termine di quarantacinque giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica, utilizzando anche strumenti telematici, agli aventi diritto al voto la data di svolgimento delle stesse, con l’indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali ed ogni altra informazione utile all’esercizio del diritto di voto.
8. Il consorzio di bonifica, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso in almeno due quotidiani a rilevanza locale, per tre giorni consecutivi, specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l’indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.
Art. 8 - Fasce di rappresentanza.
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato i consorziati aventi diritto al voto sono divisi in tre fasce, a ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza complessiva a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia.
2. Rientrano nella prima fascia i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio ed il numero totale delle ditte consorziate.
3. Rientrano nella terza fascia i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati di prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun consorzio decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
4. Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza fascia.
5. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi 2, 3 e 4 sono determinati sulla base di quanto riportato nel catasto consortile aggiornato alla data della convocazione delle elezioni consortili.
6. Alla terza fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi, in rapporto alla contribuenza, con una graduazione decrescente, secondo la tabella di cui all’ allegato B della presente legge; per le percentuali di contribuenza della terza fascia inferiori a quelle di cui alla tabella viene assegnata una rappresentanza in seggi rapportata alla relativa contribuenza.
7. Alla prima fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi rapportata alla relativa contribuenza; alla seconda fascia sono assegnati i seggi non attribuiti alla terza fascia.
Art. 9 - Elezioni consortili.
1. L’elezione dei consiglieri da parte dei consorziati è indetta dal presidente del consorzio, in data da definire dalla Giunta regionale, a decorrere dalla quarta domenica antecedente la scadenza naturale dell'organo e si svolge su presentazione di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia e non superiore al doppio dei seggi stessi.
2. Le liste dei candidati sono presentate, per la prima fascia e per la seconda fascia, da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a cento e per la terza fascia da almeno il due per cento degli aventi diritto al voto.
3. I seggi sono assegnati alle liste che abbiano ottenuto almeno il sette per cento dei voti validi. L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di esprimere tre preferenze all’interno della lista prescelta.
5. All’interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e, in mancanza o esaurite le eventuali preferenze, secondo l’ordine di lista.
6. In caso di parità di voti di lista e di parti frazionarie dei rispettivi quozienti elettorali, i seggi vengono ripartiti in parti eguali, assegnando l’eventuale seggio dispari al candidato più anziano.
7. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.
8. Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali devono essere conservati, per almeno un anno, presso la sede del consorzio.
9. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell’albo consortile.
10. La Giunta regionale decide sui ricorsi presentati e provvede, anche d'ufficio, all’eventuale annullamento delle elezioni.
11. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, ancorché sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l’ultimo eletto, secondo le preferenze oppure, se esaurite le stesse, secondo l’ordine di lista.
12. I nuovi nominati rimangono in carica per tutta la durata dell'organo.
Art. 10 - Composizione del consiglio d'amministrazione. (4)
1. Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) quattro componenti eletti dall’assemblea, nella sua prima seduta, tra i consiglieri eletti dai consorziati;
b) un rappresentante regionale, nominato dalla Giunta regionale, individuato fra soggetti in possesso di adeguato curriculum ed esperienza professionale e con particolare riguardo ai territori che insistono nel relativo comprensorio di bonifica e che rimane in carica per la durata del consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con l’elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del comma 1.
Art. 10 bis - Consulta dei sindaci. (5)
1. La Consulta dei sindaci, costituita presso ciascun consorzio, è composta dai sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del comprensorio del consorzio.
1 bis. È sempre consentita la delega da parte di un Sindaco all’esercizio del voto, in sede di adunanza della Consulta, al sindaco di un altro comune ricadente all’interno dello stesso comprensorio, con eventuale specificazione del contenuto del voto relativo ai singoli punti dell’ordine del giorno, fatto salvo il potere del Sindaco di revoca della delega o di partecipazione diretta all’adunanza.
1 ter. La delega di cui al comma 1 bis non può essere esercitata in forma permanente e deve essere eventualmente rinnovata di volta in volta. Non sono in ogni caso ammesse più di tre deleghe alla stessa persona. ( 6)
2. La Consulta dei sindaci si dota di proprio regolamento, sottoposto all’approvazione della Giunta regionale, e svolge funzioni consultive e propositive di supporto all’attività del consiglio di amministrazione, al fine di conciliare le esigenze del territorio con l’amministrazione e la gestione del consorzio.
3. Il presidente della Consulta dei sindaci è nominato dai componenti della stessa nella prima seduta di insediamento e partecipa con voto consultivo a tutte le sedute ( 7) del Consiglio di amministrazione delle convocazioni del quale è fatto partecipe con le formalità previste per la convocazione dei componenti di cui all’articolo 10, comma 1.
4. La Consulta dei sindaci viene convocata almeno due volte all’anno ed esprime, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti o dalla richiesta, parere obbligatorio e non vincolante al consiglio d’amministrazione sui seguenti atti:
a) piano annuale di attività;
b) programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori pubblici;
c) piano generale di bonifica e tutela del territori;
d) piano di classifica degli immobili e perimetro di contribuenza.
5. La partecipazione alla Consulta dei sindaci è gratuita.
Art. 11 - Presidente del consorzio.
1. Nella stessa seduta di cui all'articolo 10, l’assemblea elegge, tra i consiglieri eletti quali componenti del consiglio di amministrazione, il presidente del consorzio e il vicepresidente.
2. Il presidente del consorzio è il legale rappresentante dell’ente, presiede il consiglio di amministrazione e adotta tutti gli atti necessari al funzionamento dell’ente che non siano riservati dalla legge o dallo statuto agli altri organi consortili.
3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il presidente viene sostituito dal vicepresidente.
4. Il presidente del consorzio di bonifica può essere confermato una sola volta.
Art. 12 - Revisore dei conti.
1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 “Attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili” e successive modificazioni.
Art. 13 - Statuto e regolamenti consortili.
1. L’assemblea degli eletti delibera:
a) lo statuto dell'ente;
b) i regolamenti di amministrazione, ivi compreso quello concernente l'organizzazione degli uffici e del personale e l’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale, entro novanta giorni dalla prima seduta.
2. Lo statuto può disciplinare ulteriori casi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, oltre a quelli previsti dall’ articolo 6.
3. Lo statuto viene pubblicato nell’albo del consorzio e dei comuni territorialmente interessati per otto giorni e trasmesso, con le eventuali opposizioni, entro gli otto giorni successivi alla Giunta regionale; di tale pubblicazione il consorzio dà avviso in due quotidiani a diffusione locale, ripetuto per tre giorni consecutivi.
4. omissis ( 8)
Art. 14 - Gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e controllo di gestione.
1. I consorzi di bonifica redigono il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il conto economico, lo stato patrimoniale nonché la relazione sull’attività di cui all’ articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e controllo sugli enti amministrativi regionali”, nel rispetto dei criteri e delle modalità dettati dalla Giunta regionale.
2. I consorzi di bonifica provvedono, sulla base di criteri e metodologie determinati dalla Giunta regionale, al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:
a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti del consorzio di bonifica;
b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;
c) il monitoraggio dei costi dell’attività consortile.
Art. 15 - Bilancio ambientale.
1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare la valenza ambientale delle attività di bonifica, i consorzi provvedono alla redazione del bilancio ambientale con periodicità annuale.
2. Il bilancio ambientale, redatto sulla base di criteri e con metodologie determinati dalla Giunta regionale, è lo strumento, da affiancare ai documenti economico finanziari consortili, con funzione conoscitiva e di supporto alle decisioni per rilevare, gestire e comunicare i costi e i benefici ambientali di tutte le attività del consorzio.
3. Ai fini di cui al comma 1, i consorzi di bonifica organizzano attività di formazione e aggiornamento del proprio personale nelle materie della progettazione, gestione e contabilità ambientale degli interventi consortili.

CAPO III - Funzioni e attività dei consorzi di bonifica

Art. 16 - Concertazione e partecipazione.
1. I consorzi di bonifica svolgono la propria attività conformandosi al metodo del confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. I consorzi di bonifica assicurano, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, i consorzi di bonifica possono stipulare convenzioni e accordi di programma con gli enti locali ricadenti nel comprensorio consortile ovvero con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Art. 17 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di bonifica ed irrigazione.
1. I consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni in materia di bonifica e irrigazione:
a) predisposizione del piano generale di bonifica e tutela del territorio di cui all’ articolo 23;
b) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e vigilanza sull’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui al capo IV;
c) utilizzazione delle acque defluenti nei canali consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione III, titolo IV e successive modificazioni.
Art. 17 bis - Disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione d’acqua ai consorzi di Bonifica. (9)
1. Ai fini di una maggior semplificazione ed efficacia delle procedure finalizzate al rilascio del titolo concessorio relativo alle domande di derivazione irrigua in forma collettiva ( 10) presentate dai Consorzi di Bonifica, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la presentazione della domanda di rinnovo o di proroga di concessione prima della sua scadenza comporta l’autorizzazione della Regione ad usufruire in via provvisoria del relativo prelievo, nei limiti della portata e dell’uso consentiti dal precedente titolo autorizzativo, fatta salva la facoltà della Regione, ove detta continuazione contrasti con il buon regime delle acque e le altre finalità di cui all’articolo 1, di denegare o imporre le necessarie cautele per la continuazione provvisoria del prelievo, entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda;
b) la presentazione della domanda di concessione relativa al riconoscimento di derivazioni non oggetto di precedente concessione, ma esercitate di fatto dai Consorzi di Bonifica da oltre 20 anni, legittima il Consorzio di bonifica richiedente a continuare il relativo prelievo fino alla data di rilascio della medesima, purché il quantitativo d’acqua non superi quello precedentemente prelevato e rimanga invariata la tipologia di utilizzo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di derivazione;
c) le concessioni di cui alle lettere a) e b) sono rilasciate nel rispetto delle modalità e condizioni individuate dalla Giunta regionale, tra cui la tutela della biodiversità e della fauna ittica, sulla base dell’esame del Comitato tecnico VIA, per gruppi di derivazioni che gravitano su un determinato corso d’acqua, sulla base del parere dell’Autorità di Bacino di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
Art. 18 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo.
1. I consorzi di bonifica, ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 2006, partecipano all’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo mediante:
a) nei riguardi della rete idraulica minore e di bonifica, concorso alla formulazione della valutazione vincolante di compatibilità idraulica sugli strumenti urbanistici comunali e relative varianti di cui alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni, mediante parere da esprimere all’autorità regionale competente alla pronuncia della valutazione di compatibilità idraulica stessa, individuata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e nell’osservanza delle modalità operative da quest’ultimo definite; il parere dei consorzi di bonifica deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta decorso inutilmente il quale, senza che il consorzio di bonifica adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’autorità regionale competente procede alla pronuncia della valutazione di compatibilità idraulica, indipendentemente dall’acquisizione del parere;
b) interventi strutturali di riqualificazione della rete idraulica minore e di bonifica;
c) interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione;
d) concorso all’attuazione degli interventi finalizzati a prevenire l’insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, ivi comprese quelle indicate all’ articolo 36 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, anche con la promozione della valorizzazione e dell’utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali, delle cave dismesse.
Art. 19 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di tutela della qualità delle acque e gestione dei corpi idrici.
1. I consorzi di bonifica contribuiscono all’azione pubblica per la tutela delle acque destinate all’irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica mediante:
a) concorso, nell’ambito di accordi di programma promossi dalla Giunta regionale, alle iniziative mirate al rilevamento dello stato quantitativo e qualitativo dei corpi idrici;
b) individuazione delle opere e delle azioni da attuare per il monitoraggio delle acque di bonifica e irrigazione e per il risanamento dei relativi corpi idrici;
c) collaborazione con le autorità competenti, cui spettano i relativi oneri, per i controlli in materia di qualità delle acque, anche mediante l’effettuazione di ispezioni e di prelievi di campioni da inviare per le analisi all’ Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”; a tal fine i presidenti dei consorzi di bonifica notificano alla Giunta regionale i nominativi del personale tecnico del consorzio che, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza” e successive modificazioni, assume le funzioni di agente giurato.
Art. 20 - Affidamento in concessione di opere pubbliche ai consorzi di bonifica.
1. Ai consorzi di bonifica può essere affidata in concessione dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici operanti nel Veneto, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica previsti nei piani di bacino e nei programmi di intervento di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Ai sensi dell’ articolo 70, comma 6, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni, i poteri espropriativi concernenti le opere pubbliche affidate in concessione ai consorzi di bonifica sono delegati ai consorzi medesimi, nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di concessione.
Art. 21 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia ambientale.
1. I consorzi di bonifica promuovono la realizzazione di corridoi ecologici legati alla rete idraulica superficiale, come individuati e disciplinati dal piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all’ articolo 22 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 11 e partecipano alla redazione dei piani di gestione della rete ecologica dei siti di interesse comunitario “Natura 2000”, adeguando ai medesimi le modalità di attuazione della manutenzione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche di competenza.
2. I consorzi di bonifica possono esercitare la funzione di coordinamento dei propri consorziati per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative agroambientali in grado di incidere sul regime idraulico e sugli aspetti qualitativi delle acque defluenti nella rete di bonifica nonché di interventi di miglioramento o riordino fondiario, ivi compresi quelli riguardanti aree sdemanializzate insistenti negli alvei abbandonati.
Art. 22 - Funzioni dei consorzi di bonifica nel sistema regionale di protezione civile.
1. La Regione riconosce il ruolo svolto dai consorzi di bonifica nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, come individuato ai sensi della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modificazioni, quale presidio territoriale negli interventi urgenti e indifferibili, diretti al contenimento del rischio idrogeologico e idraulico, necessari per un'efficace azione di protezione civile.
2. I consorzi di bonifica predispongono e aggiornano annualmente per il comprensorio consortile un piano per l’organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica e lo trasmettono alla Giunta regionale, ai fini del coordinamento con il programma regionale di previsione e prevenzione e il piano regionale di concorso in emergenza, di cui alla lettera b) del comma 2 dell’ articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni.
3. La Giunta regionale concorre alle spese per la manutenzione degli impianti e delle attrezzature in dotazione ai centri regionali di emergenza previsti dall’ articolo 8 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1986”, nella misura massima del cento per cento.
Art. 23 - Piano generale di bonifica e di tutela del territorio.
1. I consorzi di bonifica predispongono, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’insediamento dei consigli di amministrazione dei consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 3, il piano generale di bonifica e di tutela del territorio.
2. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio prevede:
a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte caratterizzate da livelli omogenei di rischio idraulico e idrogeologico;
b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio ivi comprese le opere minori, con ciò intendendosi le opere di competenza privata ritenute obbligatorie di cui all’ articolo 34, stabilendo le priorità di esecuzione;
c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità pubbliche.
3. Il piano, predisposto dai consorzi, è depositato presso la Giunta regionale. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e mediante comunicazione agli enti pubblici interessati che, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, provvedono alla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito nei propri albi.
4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dell’avviso di cui al comma 3, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al consorzio di bonifica il quale, entro i successivi venti giorni, trasmette alla Giunta regionale il piano eventualmente modificato e le osservazioni ricevute, accompagnate da proprie controdeduzioni.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano generale di bonifica e di tutela del territorio.
6. Nel caso in cui i consorzi di bonifica omettano di predisporre o aggiornare il piano generale di bonifica e di tutela del territorio, la Giunta regionale provvede a diffidare il consorzio inadempiente fissando un termine entro il quale adempiere, decorso inutilmente il quale, la Giunta regionale, entro trenta giorni nomina il commissario ad acta, con oneri a carico del consorzio medesimo che procede all’adozione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio entro centottanta giorni.
7. Fino all’approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio, i consorzi di bonifica possono dare attuazione solo a opere di somma urgenza ed a interventi urgenti e indifferibili.
Art. 24 - Disciplina dei procedimenti amministrativi consortili e degli interventi sostitutivi.
omissis ( 11)

CAPO IV - Opere pubbliche di bonifica e irrigazione

Art. 25 - Regime giuridico delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
1. Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, le opere idrauliche, le opere relative ai corsi d'acqua come definiti dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e successive modificazioni, che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, sono concesse per l’esecuzione al consorzio di bonifica e allo stesso affidate per la gestione, l’esercizio, la manutenzione e per la polizia idraulica.
2. Il consorzio di bonifica esercita le funzioni di cui al comma 1 anche relativamente alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi.
3. Possono essere affidate al consorzio di bonifica per la gestione, l’esercizio e la manutenzione, ai sensi del comma 1, le opere e gli impianti per la produzione di energie rinnovabili, comprese quelle da fonti idroelettriche, ove trattasi di opere diverse dalle opere pubbliche affidabili in concessione ai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 20.
4. Gli introiti di cui al comma 3 sono destinati alla manutenzione delle opere e degli impianti di cui al medesimo comma nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica.
Art. 26 - Elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
1. Per ciascun consorzio di bonifica, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previa ricognizione anche sulla base degli elenchi già in essere, è compilato, in contraddittorio fra un incaricato della Giunta regionale e un designato dal consorzio, l’elenco della rete idraulica minore e di bonifica e delle opere di cui all'articolo 25, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.
2. L’elenco è approvato dalla Giunta regionale e comporta la consegna delle relative opere al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione. ( 12)
3. Dall’entrata in vigore della presente legge, l’approvazione del collaudo delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di competenza regionale, anche per stralci funzionali, ( 13) comporta la consegna al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione, con inclusione nell’elenco di cui al comma 1.
4. Fino all’approvazione da parte della Giunta regionale dell’elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, conservano efficacia gli elenchi già approvati ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 “Nuove disposizioni per l’organizzazione della bonifica”.
Art. 27 - Disposizioni in materia di polizia idraulica per la conservazione e salvaguardia delle opere della bonifica.
1. La Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dal titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” e successive modificazioni, e dal capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni, le disposizioni in materia di polizia idraulica dirette alla conservazione e salvaguardia delle opere della bonifica e loro pertinenze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevedono altresì le modalità per l’eventuale messa in pristino da parte dei soggetti contravventori nonché, nei casi di mancata ottemperanza, le modalità per l’intervento sostitutivo del consorzio, con oneri a carico dei contravventori.
Art. 28 - Programma triennale ed elenco annuale dei lavori.
1. I consorzi di bonifica predispongono il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori per le opere di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b) e lo trasmettono alla Giunta regionale che ne prende atto con apposito provvedimento sentita la competente commissione consiliare.
2. Gli strumenti di programmazione di settore di cui al comma 1 sono predisposti sulla base degli studi di fattibilità di cui all' articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , a condizione che le opere risultino inserite nel piano generale di bonifica e di tutela del territorio.
3. Oltre agli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, possono essere realizzati anche se non inclusi nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori, le opere per il ripristino e l’adeguamento a seguito di eccezionali eventi calamitosi di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e successive modificazioni, nonché gli interventi urgenti e indifferibili di cui all’articolo 22 e alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 29.
Art. 29 - Concorso regionale per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
1. La Giunta regionale concede contributi a favore del consorzio di bonifica concessionario per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, nella misura massima del cento per cento della spesa ammissibile per gli interventi relativi:
a) agli impianti idrovori di sollevamento meccanico e opere connesse, compresi i tronchi di canale immissario che precedono le idrovore;
b) alla rete idraulica di scolo e agli impianti e strutture necessarie per la regolazione e gestione della risorsa idrica, comprese le opere che ne comportano la vivificazione;
c) ai ripristini di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte da calamità naturali, eventi eccezionali o avversità atmosferiche, anche da eseguirsi in regime di somma urgenza nonché di tutte le rimanenti opere dichiarate urgenti e indifferibili in base a quanto previsto dall’articolo 146 del decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni”.
2. Le opere di sistemazione dei corsi d’acqua pubblici prevalentemente connessi alle esigenze della bonifica di un determinato comprensorio, assumono le caratteristiche di opere pubbliche di bonifica agli effetti del concorso regionale alla spesa e ne seguono il medesimo regime giuridico; sono a carico della Regione gli oneri sostenuti dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione di tali corsi d’acqua per la quota di spesa non compensata da altri proventi del consorzio.
3. La Giunta regionale concede contributi, a favore del consorzio di bonifica concessionario, per la realizzazione di opere di irrigazione finalizzate al risparmio idrico e alla valorizzazione degli usi plurimi dell’acqua irrigua previste nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, fino alla misura del cento per cento per gli interventi relativi:
a) alle opere di presa, derivazione e accumulo e a quelle necessarie alla messa in pressione e alle relative apparecchiature di pompaggio, di protezione e di controllo;
b) alla rete adduttrice ivi compresa la rete di distribuzione interaziendale;
c) agli interventi di riconversione irrigua, esclusi quelli aziendali.
4. La Giunta regionale concede contributi nella misura massima del cento per cento, in quanto lavori pubblici di interesse regionale previsti nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio per:
a) le casse ed i bacini di espansione, ivi compresi quelli utilizzabili con finalità ambientali e irrigue;
b) gli investimenti finalizzati a contrastare la risalita del cuneo salino, il fenomeno della subsidenza e il depauperamento delle falde;
c) gli interventi che promuovono la fitodepurazione nonché la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e degli ambiti marginali, delle zone umide e delle aree non adeguatamente coltivate;
d) le opere per assicurare il presidio idraulico e la vivificazione degli ambiti lagunari e vallivi nonché gli investimenti relativi al disinquinamento delle lagune;
e) gli investimenti pubblici per la messa in opera di sistemi di telecontrollo della rete di bonifica e irrigazione.
5. Non è ammessa a contributo la spesa di ripristino delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione la cui mancata funzionalità sia conseguente alla inosservanza degli obblighi di manutenzione a carico dei consorzi di bonifica o al mancato esercizio delle funzioni di polizia idraulica.
5 bis. I lavori di cui ai commi precedenti costituiscono opere pubbliche di competenza regionale di cui al comma 2, dell’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”. ( 14)
5 ter. La Giunta regionale definisce modalità semplificate per la gestione dei contributi concessi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di minore entità e comunque di importo non superiore a 500.000,00 euro, al fine di assicurarne l’efficacia e contenere i relativi oneri amministrativi e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare. ( 15)
Art. 29 bis - Piano irriguo regionale. (16)
1. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, il Piano irriguo regionale che individua gli interventi prioritari sulla rete irrigua necessari per garantire i fabbisogni delle colture nei frequenti e perduranti periodi siccitosi, conseguenza del cambiamento climatico.
2. La Giunta regionale annualmente affida ai Consorzi di bonifica la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sulla base di criteri di efficacia e di efficienza sull’utilizzo della risorsa idrica irrigua, riconoscendo ai medesimi un contributo nella misura massima del novanta per cento ( 17) della spesa ammissibile.
3. I lavori di cui al comma 2 costituiscono opere pubbliche di competenza regionale di cui al comma 2, dell’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”
Art. 30 - Ufficiale rogante.
1. Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, relativi all’esecuzione delle opere pubbliche affidate in concessione, possono essere attribuite dal consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo, di livello non inferiore a quadro e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente.
Art. 31 - Esercizio in forma associata di funzioni consortili.
1. I consorzi di bonifica di cui all’articolo 3 della presente legge, in attuazione del dell’articolo 62, comma 1, del regio decreto n. 215 del 1933 e successive modificazioni, per realizzare le opportune economie di scala e il coordinamento delle rispettive funzioni, possono esercitare in forma associata la tenuta del catasto consortile e dei servizi informatici, la gestione amministrativa del personale dipendente, la gestione finanziaria, della ragioneria e del bilancio consortile,( 18) l’aggiornamento del censimento degli scarichi, la predisposizione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica e tutela del territorio e dei piani di classifica e relativi perimetri di contribuenza, la predisposizione dei progetti delle opere pubbliche e le funzioni di ufficiale rogante.
Art. 32 - Concorso regionale per la gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione.
1. La Regione concorre nelle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale concede annualmente ai consorzi di bonifica un finanziamento nella misura massima del quindici per cento delle entrate di ciascun consorzio derivanti dalla complessiva contribuenza consortile, come documentate nel bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, approvato dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e successive modificazioni.
3. Il finanziamento di cui al comma 2 è ripartito secondo le aliquote della tabella di cui all’allegato C della presente legge che tiene conto della diversa distribuzione nel territorio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e della conseguente differenziata onerosità che esse comportano.
4. Con cadenza biennale la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può modificare la tabella di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire fino al dieci per cento della somma stanziata in bilancio per spese di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, da destinare a esigenze particolari dei consorzi di cui agli articoli 2, 3 e 4.
Art. 33 - Programma di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.
1. I consorzi di bonifica predispongono, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un programma pluriennale di attività recante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, avente validità pari alla durata del mandato del consiglio di amministrazione.
2. I consorzi di bonifica destinano una quota minima, non inferiore al quarantacinque per cento delle entrate derivanti dalla contribuenza consortile, alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, previste dal programma di cui al comma 1.
3. Nell’ambito della relazione sull’attività di cui all’ articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e successive modificazioni, i consorzi di bonifica rendono conto sullo stato di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione mediante relazione a firma del direttore del consorzio; gli uffici del genio civile regionale, competenti per territorio, procedono alle verifiche conseguenti.
3 bis. I consorzi di bonifica riscuotono annualmente i canoni di concessione demaniale dai titolari dei sottoservizi (reti di energia elettrica, gas, telecomunicazioni e fognature) e di impianti di sostegno dei servizi fuori suolo, quali reti elettriche, delle linee telefoniche, di comunicazione elettronica, di servizi digitali. ( 19)
3 ter. I canoni di concessione demaniale per i titolari delle reti di cui al comma 3 bis, sono fissati annualmente dalla Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 83, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e sulla base delle indicazioni fornite dall’Osservatorio per il monitoraggio dell’applicazione dei nuovi canoni del demanio idrico, istituito con deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2003, n. 1895. ( 20)

CAPO V - Opere minori

Art. 34 - Esecuzione e manutenzione delle opere minori ed interventi sul reticolo idrografico minore di competenza dei privati. (21)
1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.
2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.
3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.
4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi è effettuata dal consorzio di bonifica.
5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i consorzi di bonifica per l’esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.
6 bis. La Giunta regionale promuove altresì la stipula di convenzioni o accordi di programma fra Regione, comuni e consorzi di bonifica per la progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore di competenza di privati, funzionali alla tenuta della rete idraulica di bonifica. ( 22)
6 ter. La approvazione degli interventi da parte del Comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi medesimi, ed in caso di inerzia dei privati, sono eseguiti con oneri a carico dei soggetti proprietari. ( 23)
Art. 34 bis - Studi e ricerche in materia di bonifica e di irrigazione. (24)
1. Al fine di analizzare specifiche problematiche idrauliche del territorio classificato di bonifica e individuare le relative soluzioni, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i Consorzi di bonifica di primo e secondo grado e loro associazioni per la predisposizione di particolari progetti di attività, studi e ricerche in materia di bonifica e di irrigazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può concedere contributi, fino al 100 per cento, a ristoro delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

CAPO VI - Contribuenza consortile

Art. 35 - Piano di classifica e perimetro di contribuenza.
1. I consorzi di bonifica, ai fini della imposizione dei contributi consortili di cui all’articolo 38, predispongono il piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base delle direttive definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 36.
2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche della bonifica e dell’irrigazione, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l’individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all’azione della bonifica; il perimetro di contribuenza individua altresì le aree che non traggono beneficio dalla bonifica, da escludere dalla contribuenza.
3. Le deliberazioni consortili di approvazione e aggiornamento del piano di classifica sono depositate presso la Giunta regionale e presso il consorzio di bonifica interessato. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto nonché in due quotidiani a diffusione locale per tre giorni consecutivi.
4. Contro le deliberazioni consortili di cui al comma 3 è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva le deliberazioni di cui al comma 3 e decide contestualmente sugli eventuali ricorsi.
Art. 36 - Direttive per la redazione dei piani di classifica.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere,( 25) definisce entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge mediante la costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti del settore, le direttive per la redazione dei piani di classifica, di cui all’articolo 35, attenendosi ai seguenti criteri:
a) i benefici della bonifica possono riguardare un solo immobile o una pluralità di immobili e devono contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore;
b) costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi realizzati dai consorzi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari della rete idraulica minore;
c) costituisce beneficio di natura idraulica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque comunque generati;
d) costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili sottesi a opere di bonifica e a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.
2. Il contributo per i benefici di natura idraulica è individuato sulla base di indici di natura tecnica ed economica:
a) relativamente agli indici di natura tecnica, tenuto conto dei differenti coefficienti udometrici, l’indice attribuito agli immobili ubicati nelle zone urbane non può, di norma, essere superiore a venti volte il valore attribuito agli immobili ubicati nelle zone agricole; la presenza di sistemi di mitigazione idraulica comporta una riduzione dell’indice proporzionale agli effetti derivanti da dette opere;
b) relativamente agli indici di natura economica, i medesimi devono, per tutti gli immobili, essere riferiti ai redditi catastali rivalutati.
3. Il contributo di natura irrigua è individuato in base a indici che tengono conto della superficie attrezzata, delle coltivazioni praticabili e dei quantitativi d’acqua distribuiti; nel caso di superfici non attrezzate e irrigabili per il tramite della rete irrigua, il contributo è determinato anche in base alle coltivazioni praticabili e ai quantitativi d’acqua necessari in via ordinaria.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in relazione all’evoluzione e all’effettivo esercizio delle funzioni di bonifica, può individuare ulteriori tipologie di beneficio rispetto a quelle definite al comma 1.
Art. 37 - Scarichi nella rete irrigua e di bonifica. (26)
1. Fermi restando gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, gli scarichi nella rete irrigua o di bonifica, ivi compresi gli eventuali sfioratori fognari di piena e quelli relativi alle acque termali, comportano in capo al soggetto che li effettua, anche se non associato al consorzio, l’obbligo di contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio conseguito, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico stesso, dei quantitativi sversanti nonché delle caratteristiche del corpo ricettore.
2. omissis ( 27)
3. omissis ( 28)
3 bis. ( 29)
3 ter. ( 30)
4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica completano il censimento di tutti gli scarichi nella rete irrigua e di bonifica, determinando il contributo dovuto dagli utilizzatori; gli importi introitati costituiscono voce specifica in detrazione del piano di riparto di cui all’articolo 38.
5. Per i consorzi che non provvedono ad adempiere a quanto previsto dal comma 4, il contributo regionale di cui all'articolo 32 è ridotto del quindici per cento il primo anno, del trenta per cento il secondo anno e del cinquanta per cento a decorrere dal terzo e successivi anni in cui si protrae l’inadempienza.
6. Gli enti che provvedono al rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico sono tenuti a comunicare ai consorzi di bonifica territorialmente competenti i nominativi dei soggetti titolari dell’autorizzazione nonché le caratteristiche qualitative e quantitative e l’ubicazione degli scarichi, distinguendo quelli sversanti direttamente nella rete irrigua e di bonifica da quelli sversanti in altre reti che recapitano nella stessa.
7. Lo scarico di acque reflue nella rete irrigua e di bonifica, compresi gli sfioratori fognari di piena, è subordinato alla concessione del consorzio di bonifica, competente per territorio, ai sensi degli articoli 134, comma primo, lettera g), 135 e 136, comma primo, lettera c), del regio decreto n. 368 del 1904. Lo scarico di acque reflue in assenza di formale concessione consortile comporta la violazione delle norme di polizia idraulica in materia di bonifica e la conseguente applicazione degli articoli 141 e seguenti del regio decreto n. 368 del 1904.
8. Qualora per effetto del cumulo degli scarichi concessi nelle acque di bonifica e irrigazione ne derivi il mancato rispetto degli obiettivi di qualità fissati per dette acque ovvero la non utilizzabilità delle acque a scopi irrigui, il consorzio di bonifica, tenuto conto della destinazione del corpo idrico e del periodo di utilizzazione irrigua dello stesso, può chiedere la modifica o la revoca dell’autorizzazione agli scarichi agli enti competenti al loro rilascio.
Art. 38 - Piano di riparto dei contributi consortili.
1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all’articolo 35, che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio di bonifica, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e per il funzionamento del consorzio, detratte le somme derivanti dai proventi delle concessioni, quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi e quelle eventualmente erogate dalla Regione o da altri soggetti pubblici e ogni altro introito a qualsiasi titolo percepito.
2. I consorzi di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approvano il piano annuale di riparto delle spese tra i proprietari contribuenti ai sensi degli articoli 10 e 11 del regio decreto n. 215 del 1933 e sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica di cui all’articolo 35.
3. La Giunta regionale definisce i criteri per la predisposizione del piano annuale di riparto di cui al comma 2.( 31)
4. Il consorzio di bonifica ha la facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione di riparto, salvo i conguagli che si rendessero necessari a seguito delle modifiche introdotte dalla Giunta regionale.
5. I consorzi di bonifica nei prospetti redatti per il pagamento dei contributi consortili, devono individuare la tipologia del beneficio di cui all’articolo 36 e il bene a cui il contributo si riferisce.
6. I consorzi di bonifica possono sottoscrivere apposite convenzioni con l’agenzia del territorio per l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastali, ai fini dell’aggiornamento dei catasti consortili e della formazione dei ruoli e degli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all’ articolo 8.
7. I consorzi di bonifica e i comuni possono operare, ai sensi dell’ articolo 16, comma 3, per il reciproco avvalimento delle rispettive banche dati in materia di beni immobiliari e per l’esercizio congiunto del servizio di riscossione bonaria dell’imposta comunale sugli immobili e dei contributi consortili.
Art. 39 - Concorso della Regione nella contribuenza corrisposta ai consorzi di bonifica. (32)
1. La Regione si sostituisce ai proprietari di uno o più immobili censiti al catasto urbano consortile tenuti al pagamento di un contributo pari o inferiore al limite di esenzione fissato annualmente dalla Giunta regionale, sulla base delle relative disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale.
2. La Giunta regionale concede ai consorzi di bonifica un finanziamento annuale determinato nella misura della minore contribuzione consortile conseguente all’applicazione del comma 1.
2 bis. In ragione della tutela assoluta dell’ambiente riconosciuta dalla normativa di settore alle zone di riserva integrale di cui all’ articolo 13 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”, come individuate nei piani ambientali dei parchi e delle riserve naturali regionali o di interesse locale, nonché nelle leggi istitutive delle relative aree naturali protette, la Regione si sostituisce ai proprietari degli immobili situati in tali zone tenuti al pagamento degli oneri contributivi consortili. ( 33)
2 ter. I consorzi di bonifica interessati individuano gli immobili di cui al comma 2 bis dell’articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 , e quantificano l’importo del contributo consortile ai fini del relativo contributo regionale. ( 34)
3. I contribuenti di cui al comma 1 mantengono il diritto di elettorato attivo e passivo nonché l’appartenenza alla fascia di rappresentanza di cui all’ articolo 8.
Art. 40 - Contenimento dei costi di riscossione.
1. Nell’annualità di riferimento. il consorzio di bonifica non procede alla riscossione di contributi consortili che, in applicazione del piano di riparto ovvero della riduzione di cui all’articolo 39, risultano di importo inferiore alla soglia di economicità di riscossione, fissata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. I crediti per gli importi di cui al comma 1 sono oggetto di procedura di riscossione ove, nell’ambito di un quinquennio, risultino superiori all’importo di cui al comma 1.

CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 41 - Norme transitorie.
1. Entro sessanta giorni dalla costituzione dei consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 3, la Giunta regionale disciplina le modalità atte a consentire per tutti i consorzi di bonifica del Veneto l’elezione delle rispettive assemblee, il cui svolgimento deve avvenire entro la prima domenica successiva al compimento del centottantesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del relativo provvedimento.
2. I consorzi di bonifica esistenti continuano ad operare anche dopo l’entrata in vigore della presente legge e sono soppressi alla data della prima seduta dell’assemblea.
3. I consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 3 subentrano nelle situazioni giuridiche attive e passive pendenti, ivi comprese quelle relative al personale dipendente e nella titolarità dei beni mobili e immobili dei consorzi in essere alla data della loro istituzione.
4. I consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 3 assicurano l’impiego del personale prioritariamente in mansioni attinenti la specifica professionalità di ciascuno e altrimenti, previo accordo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, mediante l’attivazione di riqualificazione professionale.
5. Fino alla costituzione dei consorzi di bonifica di cui all’articolo 3 della presente legge, il concorso regionale per la gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui all’articolo 32 viene riconosciuto dalla Giunta regionale secondo i parametri della tabella di cui all’allegato D della presente legge.
6. In sede di prima elezione dell’assemblea dei consorzi di bonifica di cui all’articolo 3, l’elenco dei contribuenti aventi diritto al voto, nell’ambito della fascia di rispettiva appartenenza, verrà predisposto dalla Giunta regionale, sulla base degli elenchi degli aventi diritti al voto forniti dai consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 . ( 35)
6 bis. In attesa del completamento delle operazioni di individuazione dello stato degli allacciamenti degli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, resta sospesa la applicazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 37 fino al 31 dicembre 2010. ( 36) ( 37)
6 ter. Entro novanta giorni dalla approvazione in via definitiva da parte della Giunta regionale delle direttive per la redazione dei piani di classifica di cui all’articolo 36, i Consorzi di bonifica approvano i piani di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile di cui al comma 1 dell’articolo 35. ( 38)
6 quater. Decorso il termine di cui al comma 6 ter, la Giunta regionale diffida il consorzio inadempiente a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali nomina un commissario ad acta con oneri a carico del consorzio medesimo, che procede alla approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza entro i successivi sessanta giorni. ( 39)

Art. 42 - Applicazione dello statuto.
1. Qualora l’assemblea del consorzio, nel corso della prima seduta, non deliberi lo statuto dell’ente nonché durante l’iter di esame e approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto deliberato dall’assemblea, si applica lo statuto di cui all’allegato E della presente legge.
Art. 43 - Relazione sulla attività dei consorzi di bonifica.
1. All’articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Per i consorzi di bonifica di primo e secondo grado il termine di cui al comma 1 è stabilito per il mese di giugno di ogni anno.”.
Art. 44 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, quantificabili in euro 6.175.000,00 per l’esercizio 2009 ed euro 6.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica”, del Bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 39, quantificabili in euro 6.000.000,00 per l’esercizio 2009 ed euro 6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica” (capitolo 100818 “Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica” del Bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011).
3. Agli oneri di parte investimento derivanti dall’applicazione della presente legge per l’esercizio 2009 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0092 “Interventi infrastrutturali in materia di bonifica”.
4. Nella dotazione delle seguenti upb vengono destinati, sia in termini di competenza che di cassa per l’esercizio 2009:
a) euro 4.000.000,00 a valere sull’upb U0106 “Rischio idrogeologico” per fronteggiare gli interventi di cui all’ articolo 18, comma 1, lettere b) e d);
b) euro 200.000,00 a valere sull’upb U0123 “Parco mezzi, attrezzature e impianti della protezione civile” per fronteggiare gli interventi di cui all’ articolo 22;
c) euro 2.000.000,00 a valere sull’upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” per fronteggiare gli interventi di cui all’ articolo 19.
Art. 45 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:
a) legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 "Riordino dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori" come novellata da:
1) legge regionale 19 agosto 1996, n. 25 ;
2) ultimo comma dell’ articolo 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ;
3) legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58 ;
4) articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 ;
b) legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 "Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica" come novellata da:
1) articolo 58 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ;
2) legge regionale 6 giugno 1989, n. 15 ;
c) articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994";
d) il comma 4 dell’ articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”;
e) articolo 50 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria per l’esercizio 2006”, così come modificato dall’articolo 10 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
2. Al numero 9 della lettera a) del comma 1, dell’ articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 le parole “ i piani di classifica per il riparto provvisorio degli oneri di bonifica e consortili, previa approvazione da parte del Consiglio regionale delle cartografie indicanti i perimetri di contribuenza nonché” sono soppresse.
3. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.
Art. 46 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
COREVE

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
VIII LEGISLATURA

ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

















NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO


ALLEGATO A di cui al comma 1 art. 2 omesso.
ALLEGATO B (ARTICOLO 8)
TABELLA DEL SISTEMA DI DECRESCENZA PER LA
RIDUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DELLA TERZA FASCIA
















C
R
C
R
C
R
C
R
da 99 a 80
56
60
44
40
31
20
18
79
55
59
43
39
31
19
17
78
55
58
43
38
30
18
16
77
54
57
42
37
29
17
16
76
53
56
41
36
29
16
15
75
53
55
41
35
28
15
14
74
52
54
40
34
27
14
13
73
52
53
40
33
27


72
51
52
39
32
26


71
50
51
38
31
25


70
50
50
38
30
25


69
49
49
37
29
24


68
49
48
36
28
23


67
48
47
36
27
23


66
47
46
35
26
22


65
47
45
35
25
21


64
46
44
34
24
21


63
46
43
33
23
20


62
45
42
33
22
19


61
44
41
32
21
19










NOTA:
C =
contribuenza espressa in percentuale sulla




contribuenza complessiva.












R =
rappresentanza espressa in percentuale sul




totale dei seggi.




















ALLEGATO C (ARTICOLO 32)

CONSORZI DI BONIFICA
ALIQUOTA %
Consorzio del comprensorio n. 1
11,50
Consorzio del comprensorio n. 2
19,14
Consorzio del comprensorio n. 3
15,46
Consorzio del comprensorio n. 4
5,40
Consorzio del comprensorio n. 5
6,06
Consorzio del comprensorio n. 6
11,00
Consorzio del comprensorio n. 7
5,33
Consorzio del comprensorio n. 8
7,18
Consorzio del comprensorio n. 9
6,40
Consorzio del comprensorio n. 10
12,53
ALLEGATO D (ARTICOLO 41)

CONSORZI DI BONIFICA
ALIQUOTE %
Adige Bacchiglione, Conselve (Pd)
5,90
Adige Garda, Verona
4,19
Agro Veronese Tartaro Tione, Verona
3,71
Bacchiglione Brenta, Padova
5,31
Basso Piave, San Donà di Piave (Ve)
6,88
Delta Po Adige, Taglio di Po (Ro)
15,46
Dese Sile, Mestre (Ve)
3,10
Destra Piave, Treviso
2,47
Euganeo, Este (Pd)
5,05
Medio Astico Bacchiglione, Thiene (Vi)
0,72
Padana Polesana, Rovigo
7,14
Pedemontano Brenta, Cittadella (Pd)
6,06
Pedemontano Brentella di Pederobba, Montebelluna (TV)
2,62
Pedemontano Sinistra Piave, Codognè (Tv)
1,31
Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, Portogruaro (Ve)
5,65
Polesine Adige Canalbianco, Rovigo
12,00
Riviera Berica, Sossano (Vi)
1,79
Sinistra Medio Brenta, Mirano (Ve)
4,08
Valli Grandi e Medio Veronese, S. Pietro di Legnago (VR)
3,60
Zerpano Adige Guà, San Bonifacio (VR)
2,84
2° Grado Lessinio Euganeo Berico, Cologna Veneta (VR)
0,12
TOTALI
100,00
ALLEGATO E (ARTICOLO 42)
STATUTO

CAPO I


NATURA GIURIDICA – SEDE – FINALITA’ – COMPRENSORIO – PERIMETRO



Art. 1 – Natura giuridica - sede

1. Il Consorzio di bonifica .......... costituito con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. .... del .... è retto dal presente statuto.

2. Il consorzio, ente di diritto pubblico – ai sensi dell’art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell’art. 3 della legge regionale xxxxxxxxx, n. xx recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” ha sede in ..........

Art. 2 – Finalità

1. Il consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali con particolare riferimento alla bonifica e all’irrigazione, alla difesa del suolo e dell’ambiente, alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei corpi idrici, nonché alla protezione civile, attraverso anche:
a) la predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici;
b) la partecipazione all’elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici nonché dei piani e programmi di difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti;
c) l’esecuzione delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d’acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l’ultimazione, il completamento funzionale e l’estendimento delle opere irrigue e di quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d’acqua superficiali , nonché il ripristino, l’adeguamento e l’ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue di competenza dello Stato, della Regione o di altri enti territoriali, affidate in concessione;
d) il riutilizzo, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento della depurazione;
e) l’assunzione in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta regionale, dell’esecuzione e della manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
f) l’assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;
g) il coordinamento delle iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque e la gestione della risorsa idrica anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e interaziendali, curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori;
h) ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell’ambiente, per la tutela e l’uso plurimo delle acque;
Art. 3 – Comprensorio

1. Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha. ........ che ricadono nelle seguenti province e comuni:
PROVINCIA DI

Comuni di:

1) Sup. Ha.
2) Sup. Ha.
3) Sup. Ha.
.............
Art. 4 – Perimetro del comprensorio e perimetro di contribuenza

1. Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge:
............................
............................
mentre il perimetro di contribuenza è quello definito in base alle disposizioni dell’art. 35 della legge regionale xxxxxxxxx, n. xx recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO


Sezione I – Elenco organi

Art. 5 – Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
a) l’assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il revisore dei conti;

Sezione II – L’Assemblea

Art. 6 – Composizione

1. L’assemblea è composta da:
a) venti consiglieri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dai consorziati proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile e dagli altri soggetti indicati dalle disposizioni di legge, iscritti nel catasto dell’ente e tenuti a pagare il contributo consortile;
b) un rappresentante per ogni provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile;
c) un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale;
d) tre sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del comprensorio.

2. Le norme disciplinanti l’elettorato attivo e passivo e le operazioni elettorali sono contenute nella legge regionale xxxxxxxxx, n. xx recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
Art. 7 – Competenze

1. L’assemblea determina l’indirizzo amministrativo del consorzio e ne controlla l’attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo statuto; approva i piani e programmi dell’attività consortile.

2. Spetta all’assemblea:
a) eleggere nel suo interno, con separate votazioni, adottate a maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente e due componenti del consiglio di amministrazione individuati tra i consiglieri eletti dai consorziati;
b) adottare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
c) adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
d) approvare il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi eventuali aggiornamenti annuali;
e) approvare l’elenco annuale dei lavori unitamente al bilancio preventivo;
f) adottare il regolamento per le elezioni;
g) adottare il piano generale di bonifica e di tutela del territorio;
h) convocare le elezioni per il rinnovo degli organi consortili;
i) delimitare il perimetro consortile di contribuenza; adottare il piano di classifica e il piano di riparto dei contributi consortili per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al consorzio, nonché degli oneri generali di funzionamento;
j) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
k) deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e passivi;
l) deliberare l’assunzione di mutui, salvo il disposto dell’art. 10, lett. k);
m) deliberare la decadenza dalla cariche qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 9 dell’art. 6 della legge regionale xxxxxxxxx, n. xx recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
Art. 8 – Convocazione
1. L’assemblea si riunisce di diritto non meno di due volte all’anno.
2. Le riunioni dell’assemblea hanno luogo nella sede del consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.

3. La convocazione dell’assemblea è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. L’atto di convocazione deve contenere l’ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione.
5. In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi , mediante comunicazione telegrafica.

6. Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del consorzio, a disposizione dei consiglieri.

7. L’assemblea è altresì convocata, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione o di almeno un quinto dei consiglieri in carica o del revisore dei conti.

8. L’assemblea si riunisce in prima seduta entro 50 giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del Presidente uscente. Decorso tale termine, provvede alla convocazione il consigliere che ha ottenuto maggior numero di voti.

9. Assume la presidenza provvisoria il Presidente del consorzio uscente.

10. Nella prima riunione l’assemblea procede all’elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti del consiglio di amministrazione.

Sezione III – Consiglio di amministrazione

Art. 9 – Composizione ( 40)

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente del consorzio, dal Vicepresidente, da due membri eletti ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a), da uno dei sindaci di cui all’articolo 6 comma 1 lettera d).
Art. 10 – Competenze
1. Spetta al consiglio di amministrazione:
a) approvare l’elenco degli aventi diritto al voto;
b) nominare i componenti dei seggi elettorali;
c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all’autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
d) predisporre lo statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni;
e) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
f) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni;
g) definire il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;
h) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell’ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;
i) deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base dei piani di classifica di cui all’art. 35 della legge regionale xxxxxxxxx, n. xx recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” e del bilancio preventivo, deliberati dall’assemblea;
j) definire le unità organizzative da qualificare come centri di responsabilità, individuare i rispettivi responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa rendono periodicamente necessari;
k) deliberare sull’assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico della proprietà;
l) deliberare sui progetti e sulle perizie di variante;
m) disporre sull’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento ;
n) deliberare sugli accordi di programma fra i consorzi e le altre autorità locali per definire, in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune;
o) disporre per l’aggiornamento del catasto consortile, nonché dell’elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;
p) predisporre ed aggiornare il piano per l’organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l’altro, l’apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica, ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale xxxxxxxxx, n. xx recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”;
q) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
r) proclamare i risultati delle votazioni dell’assemblea e gli eletti;
s) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dall’assemblea;
t) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali – semprechè non ritenga di sottoporle all’esame dell’assemblea – dandone notizia alla medesima nella adunanza immediatamente successiva;
Art. 11 – Provvedimenti di urgenza

1. In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione dell’assemblea, il consiglio di amministrazione può deliberare sulle variazioni di bilancio previste all’articolo 7, comma 1, lettera h), nonché sulle materie previste al comma 1 lettera l) del medesimo articolo.

2. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica dell’assemblea nella sua riunione immediatamente successiva.
Art. 12 – Convocazione

1. Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno sei volte all’anno dal Presidente. Deve altresì essere convocato quando almeno tre componenti ne facciano richiesta scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare.

2. Le riunioni del consiglio di amministrazione avranno luogo, di norma, nella sede consorziale.

3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’adunanza, esclusi i giorni festivi. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

4. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.

5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti del consiglio di amministrazione almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi.

6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.
Sezione IV – Presidente – Vicepresidente
Art. 13 – Presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del consorzio, con facoltà di delega al direttore delle funzioni di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 2.

2. Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:
a) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
b) convoca e presiede l’assemblea e il consiglio di amministrazione;
c) sovrintende l’amministrazione consorziale;
d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione;
e) vista i pagamenti e le riscossioni;
f) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
g) stipula, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, gli accordi di programma con gli enti locali ricadenti nel comprensorio;
h) delibera in caso d’urgenza tale da non consentire la convocazione del consiglio di amministrazione, sulle materie di competenza del consiglio stesso escluse quelle indicate all’art. 10, comma 1 lett. t), e all’art. 11. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 14 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni.
Sezione V – Disposizioni comuni

Art. 15 – Accettazione cariche elettive

1. L’elezione si perfezione con la proclamazione degli eletti, come previsto dal precedente art. 10, comma 1 lettera r).

2. Alla convalida della elezione dei consiglieri provvede l’assemblea nella prima seduta.

3. L’elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente del consiglio di amministrazione si perfeziona con l’accettazione della carica dichiarata seduta stante all’assemblea o comunicata al consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell’avviso del risultato delle elezioni.

4. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente del consiglio di amministrazione, l’assemblea procederà a nuova elezione.
Art. 16 – Durata cariche elettive
1. I componenti degli organi del consorzio restano in carica cinque anni.

2. Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.

3. Le elezioni dell’assemblea potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.
Art. 17 – Scadenza cariche elettive
1. I componenti dell’assemblea entrano in carica all’atto della scadenza dell’amministrazione uscente.

2. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione entrano in carica all’atto dell’accettazione di cui all’art. 15.

3. Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all’effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.
Art. 18 – Cessazione cariche elettive
1. La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato dell’Assemblea, per le seguenti cause:
a) dimissioni;
b) decadenza che viene pronunciata dall’assemblea quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità;
c) annullamento dell’elezione per mancanza di un requisito di capacità o eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
d) accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente;
e) mancata partecipazione all’assemblea o al consiglio di amministrazione per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
f) inottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 23.
Art. 19 – Dimissioni e decadenza dalle cariche

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata indirizzata al consorzio.

2. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dall’assemblea, previa comunicazione dei motivi all’interessato
Art. 20 – Vacanza cariche
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito con deliberazione dell’assemblea - da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio - al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l’ultimo eletto.

2. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

3. Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocata entro un mese l’assemblea per provvedere alla loro sostituzione.

4. Nel caso che il numero dei componenti assegnati all’assemblea scenda al di sotto della maggioranza, dovranno essere convocate le elezioni per il rinnovo degli Organi consortili secondo le disposizioni e procedure previste nel Capo II della legge regionale recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, nonché dallo specifico regolamento elettorale.
Art. 21 – Validità adunanze

1. Le adunanze dell’assemblea, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

2. Le adunanze del consiglio di amministrazione, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
Art. 22 – Segreteria organi consorziali
1. Il direttore del consorzio assiste alle sedute dell’assemblea e del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

2. La segreteria degli organi consorziali viene svolta dal direttore e da un funzionario da lui delegato.

3. Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il direttore o altro funzionario presente alla seduta, l’interessato dovrà assentarsi e, qualora, trattasi del segretario, le funzioni di quest’ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.

4. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute dell’assemblea e del consiglio di amministrazione altri funzionari del consorzio od estranei, affinché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.
Art. 23 – Astensioni
1. Il consigliere o il componente del consiglio di amministrazione che, in merito all’oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.

2. La violazione dell’obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltrechè la possibilità di annullamento della deliberazione nell’ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.
Art. 24 – Votazioni
1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.

3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.
Art. 25 – Verbali adunanze
1. Per ogni adunanza viene redatto dal segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di segretario.
Art. 26 – Pubblicazione deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell’albo del consorzio per tre giorni consecutivi esclusi i festivi e i non lavorativi, non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione.

2. Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l’urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo o non lavorativo. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione a disposizione di chiunque vi abbia interesse, in conformità a quanto disposto nella legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché nello specifico regolamento consortile, che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dall’accesso ai documenti amministrativi del consorzio.
Art. 27 – Copia deliberazioni

1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui allo specifico regolamento di cui all’articolo 26.

Sezione VI – Il Revisore dei Conti

Art. 28 – Costituzione, funzioni, durata
1. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è scelto fra gli tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 “Attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili”.

2. Non possono essere nominati nella carica di revisore dei conti e se nominati decadono dall’ufficio:
a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;
d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
f) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
g) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio;
h) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, si trovino legalmente in mora.

3. Non possono inoltre essere nominati revisori dei conti i componenti dell’assemblea, i dipendenti e gli ex dipendenti del consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

4. Il revisore dei conti rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

5. Il revisore dei conti:
a) vigila sulla gestione del consorzio;
b) presenta all’assemblea una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

6. Il revisore dei conti assiste alle adunanze dell’assemblea e del consiglio di amministrazione.

7. Il revisore dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

8. Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive degli organi collegiali a cui partecipa, decade dalla carica.

9. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, la Giunta regionale provvede alla sostituzione del revisore dei conti entro tre mesi dalla vacanza.

10. Il revisore dei conti è tenuto a redigere e sottoscrivere apposito verbale sulle attività svolte che deve essere trascritto in apposito registro.

11. Qualora il revisore dei conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l’immediata convocazione dell’assemblea, ai sensi dell’articolo 8.
CAPO III
AMMINISTRAZIONE

Art. 29 – Struttura operativa
1. La struttura operativa del consorzio è definita dal piano di organizzazione variabile.

2. Essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal direttore.

3. Il direttore assicura il buon funzionamento degli uffici consorziali e relaziona sull’andamento della gestione consortile al Presidente e all’amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse del servizio o a richiesta del Presidente e del consiglio di amministrazione. Inoltre, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, pone in essere gli atti necessari ad evitare nocumento al consorzio.
Art. 30 – Gestione patrimoniale e finanziaria.

1. La gestione del consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio.

2. L’esercizio finanziario del consorzio coincide con l’anno solare.

3. Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo della Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

4. Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.

5. Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell’esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.

6. Il fondo di riserva, iscritto nel bilancio è destinato alla copertura di spese impreviste, nonché di maggiori spese che possono verificarsi durante l’esercizio . Nel caso in cui dopo il termine del 30 novembre ed entro il 31 dicembre si verifichino straordinarie esigenze di bilancio, il consiglio di amministrazione può effettuare prelevamenti dal fondo di riserva mediante l’adozione di apposita deliberazione, da comunicare all’assemblea.
CAPO IV
RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art. 31 – Piano di riparto dei contributi consortili e piano di classifica degli immobili.

1. Le spese di funzionamento del consorzio di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in gestione e per l’adempimento di tutte le altre finalità istituzionali, sono ripartite a carico della proprietà consorziata ricadente nel perimetro di contribuenza, sulla base del piano di riparto dei contributi consortili e del piano di classifica degli immobili.

2. I predetti piani, adottati dall’assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.
Art. 32 – Ruoli di contribuenza
1. I ruoli annuali, resi esecutivi saranno consegnati al concessionario del servizio di riscossione dei tributi nei modi e termini stabiliti dalla legge.

2. Sull’iscrizione a ruolo i consorziati possono chiedere chiarimenti e rettifiche per errori materiali e per duplicazione di iscrizione.

3. Dette richieste andranno presentate direttamente al consorzio.
Art. 33 – Riscossione dei contributi

1. La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata, di norma, per mezzo di concessionario del servizio di riscossione dei tributi secondo quanto previsto dalla legge.

2. Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.
Art. 34 – Servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato ad un istituto bancario secondo le modalità previste in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Il consiglio di amministrazione predispone e l’assemblea approva il capitolato disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio di tesoreria.

3. Il consiglio di amministrazione conduce la trattativa, predispone ed approva la convenzione, di cui il capitolato costituisce parte integrante.
CAPO V
INDIRIZZO-CONTROLLO-GESTIONE

Art. 35 – Funzioni e responsabilità
1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

2. Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 13.

4. I dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
Art. 36 – Dirigenza
1. Lo statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l’attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del consorzio.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge o lo statuto non riservano espressamente agli organi dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi statutari, tra i quali in particolare:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) le responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, fatte salve diverse competenze fissate nel regolamento consortile di cui all’art. 30, comma 1;
e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o delegati dal Presidente del consorzio.

3. Sono riservati alla competenza esclusiva del direttore, fatta salva delega scritta ad altro funzionario, i compiti di cui al comma 2 lettere a), c) ed f).

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del consorzio, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.




Note

( 1) Legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è stata abrogata dalla lettera a), comma 1, dell’articolo 45 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
( 2) Comma inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
( 3) Articolo sostituito da comma 1 art. 16 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 . Le disposizioni di cui al presente articolo operano a valere dal primo rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale 15/2019: le eventuali disposizioni non conformi degli Statuti dei consorzi devono intendersi disapplicate.
( 4) Articolo sostituito da comma 1 art. 17 legge regionale 15 maggio 2019, n. 15 . Deve intendersi modificato anche l’art. 9 dell’Allegato E recante lo schema di Statuto dei Consorzi di bonifica. Le disposizioni di cui al presente articolo operano a valere dal primo rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale 15/2019: le eventuali disposizioni non conformi degli Statuti dei consorzi devono intendersi disapplicate.
( 5) Articolo inserito da comma 1 art. 18 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 . Le disposizioni di cui all’articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 come inserito dal comma 1 del presente articolo, operano a valere dal primo rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica successivo alla data di entrata in vigore della legge 15/2019.
( 6) Commi 1 bis e 1 ter inseriti da comma 1 art. 2 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
( 7) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che ha sostituito le parole “alle sedute” con le parole “a tutte le sedute”.
( 8) Comma abrogato, con decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018, da lett. e) comma 1 art. 7 legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 . La norma così disponeva “La Giunta regionale, approva gli statuti e i regolamenti di cui al comma 1, nonché le relative integrazioni, apportandovi eventuali modifiche, sentiti i consorzi interessati.”.
( 9) Articolo inserito da comma 1 art. 5 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
( 10) Comma modificato da comma 1 art. 5 legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 che ha sostituite le parole: “derivazione in forma collettiva” con le seguenti: “derivazione irrigua in forma collettiva”.
( 11) Articolo abrogato da comma 1 art. 31 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 12) Comma sostituito da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
( 13) Comma così modificato da lett. b) comma 1 art. 3 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che ha soppresso le parole “costituisce dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica e”.
( 14) Comma aggiunto da comma 1 art. 64 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 15) Comma aggiunto da comma 1 art. 25 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 .
( 16) Articolo aggiunto da comma 1 art. 63 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 17) Vedi avviso di errata corrige pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 28 del 20 marzo 2018 (le parole “nella misura massima del cento per cento” sono sostituite con le parole “nella misura massima del novanta per cento”).
( 18) Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che ha inserito dopo le parole “la gestione amministrativa del personale dipendente,” le parole “la gestione finanziaria, della ragioneria e del bilancio consortile,”.
( 19) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 39 .
( 20) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 39 .
( 21) Rubrica modificata da comma 2 art. 1 legge regionale 25 maggio 2021, n. 13 .
( 22) Comma inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 25 maggio 2021, n. 13 .
( 23) Comma inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 25 maggio 2021, n. 13 .
( 24) Articolo inserito da comma 1 art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31 .
( 25) Comma modificato da art. 2 della legge regionale 19 novembre 2010, n. 25 che dopo le parole: “sentita la competente commissione consiliare” ha aggiunto le parole: “che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere”.
( 26) L’art. 44, comma 2, della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che “2. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 , così come introdotti dal comma 1, si applicano anche per l’anno 2011; a tale fine la verifica prevista dal comma 3 bis dell’articolo 37 è effettuata dalle strutture regionali competenti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge (11 maggio 2012).”.
( 27) Comma abrogato da comma 1 art. 105 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 28) Comma abrogato da comma 1 art. 105 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 29) Comma abrogato da comma 1 art. 105 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 . Il testo del comma 3 bis come aggiunto da comma 1 dell’art. 44 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 così disponeva: “3 bis. Le strutture regionali competenti verificano entro il 31 marzo di ogni anno l’ammontare degli oneri complessivi diretti ed indiretti conseguenti all’applicazione dei commi 2 e 3. “.
( 30) Comma abrogato da comma 1 art. 105 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 . Il testo del comma 3 ter come aggiunto da comma 1 dell’art. 44 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 così disponeva: “3 ter. Ove tali oneri risultino superiori a quelli conseguenti all’applicazione agli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, per lo scolo delle relative acque, dell’articolo 38, comma 1, non si applicano, per l’anno di riferimento i commi 2 e 3.”.
( 31) Comma così modificato, con decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018, da comma 13 art. 6 legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 che ha soppresso le parole “e approva le relative deliberazioni consortili, contestualmente al bilancio di previsione dell’esercizio successivo”.
( 32) Articolo così sostituito da art. 45 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
( 33) Comma modificato da comma 1 art. 1 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 39 che ha sostituito le parole “regionali o” con le seguenti: “e delle riserve naturali regionali o di interesse locale, nonché”. In precedenza il comma era stato aggiunto da comma 1 art. 104 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 34) Comma aggiunto da comma 1 art. 104 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 35) La legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è stata abrogata da lettera a), comma 1, dell’articolo 45 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
( 36) Comma aggiunto da art. 1 della legge regionale 19 novembre 2010, n. 25 .
( 37) L’articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2010, n. 25 ha previsto la esenzione dal contributo di bonifica per lo scolo delle acque per l’anno 2010 per gli immobili urbani, serviti da pubblica fognatura, interessati dagli eventi alluvionali del novembre 2010. Ai comuni compete la perimetrazione delle aree dei territori interessati dagli eventi alluvionali e la comunicazione delle risultanze alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge.
( 38) Comma aggiunto da art. 1 della legge regionale 19 novembre 2010, n. 25 .
( 39) Comma aggiunto da art. 1 della legge regionale 19 novembre 2010, n. 25 .
( 40) Sul punto lo schema di Statuto dei Consorzi di bonifica deve intendersi modificato nel senso di quanto disposto dal nuovo articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 , come sostituito dall’articolo 17 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 e che ha previsto in luogo di uno dei sindaci, un rappresentante regionale nominato dalla Giunta regionale, individuato fra soggetti in possesso di adeguato curriculum ed esperienza professionale e con particolare riguardo ai territori che insistono nel relativo comprensorio di bonifica e che rimane in carica per la durata del consiglio di amministrazione.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 12/2009
S O M M A R I O
Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 (BUR n. 39/2009) – Testo storico

NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO

CAPO I – Disposizioni generali e costituzione dei nuovi consorzi di bonifica

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto con la presente legge disciplina, nell'ambito delle proprie competenze in materia di agricoltura e di governo del territorio di cui all'articolo 117 della Costituzione, l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica, finalizzate anche alla difesa e al deflusso idraulico e alla tutela del paesaggio rurale, vallivo e lagunare, alla provvista e alla utilizzazione delle acque a uso prevalente irriguo, nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico, nel rispetto dei principi comunitari di sviluppo sostenibile e gestione pubblica delle risorse naturali.
2. L'esercizio delle funzioni in materia di bonifica si esplica in forma coerente e integrata con le attività per la difesa del suolo e la gestione sostenibile del territorio, nel rispetto del minimo deflusso vitale e dell’equilibrio del bilancio idrico, tenuto conto delle peculiarità degli ecosistemi presenti nel Veneto.
3. L'attività di bonifica si informa altresì al principio comunitario di precauzione e al principio di prevenzione del danno ambientale, come definito dall'articolo 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed è diretta anche alla correzione degli effetti negativi sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei processi economici, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro.
Art. 2 - Comprensori di bonifica.
1. Nei territori di bonifica integrale ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale” e successive modificazioni, e in quelli di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 “Provvedimenti in favore dei territori montani” e successive modificazioni, già classificati di bonifica all’entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 “Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori” e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati dieci comprensori di bonifica, come delimitati dall’allegato A della presente legge, così denominati:
a) comprensorio n. 1;
b) comprensorio n. 2;
c) comprensorio n. 3;
d) comprensorio n. 4;
e) comprensorio n. 5;
f) comprensorio n. 6;
g) comprensorio n. 7;
h) comprensorio n. 8;
i) comprensorio n. 9;
l) comprensorio n. 10.
2. Le modifiche alla delimitazione dei comprensori di cui al comma 1 sono proposte dalla Giunta regionale e approvate dal Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può classificare il territorio montano residuo quale territorio di bonifica montana, delimitare i comprensori e costituire i relativi consorzi in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 3 - Consorzi di bonifica.
1. Nell’ambito di ciascun comprensorio di cui all'articolo 2, la Giunta regionale costituisce un consorzio di bonifica avente natura di ente pubblico economico, retto da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà, secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 4 - Consorzi di bonifica di secondo grado.
1. La Giunta regionale, allo scopo di soddisfare esigenze comuni a più comprensori, può costituire consorzi di bonifica di secondo grado su proposta dei consorzi di bonifica interessati o, sentito il parere degli stessi, secondo quanto disposto dall’articolo 57 del regio decreto n. 215 del 1933.
2. Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi di bonifica, può essere costituito tra consorzi di bonifica ed enti pubblici e privati od altri soggetti interessati.

CAPO II - Organizzazione dei consorzi di bonifica

Art. 5 - Organi e durata in carica.
1. Sono organi del consorzio di bonifica:
a) l’assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente del consorzio di bonifica;
d) il revisore dei conti.
2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni e, alla scadenza del termine, rimangono in carica per la gestione del consorzio fino all’insediamento dei rispettivi nuovi organi.
3. I membri degli organi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive del rispettivo organo sono dichiarati decaduti.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina la indennità spettante al presidente del consorzio di bonifica, ai membri del consiglio di amministrazione e dell’assemblea e il compenso per il revisore dei conti.
Art. 6 - Assemblea.
1. L’assemblea è composta:
a) da venti consiglieri eletti dai consorziati al loro interno;
b) da un consigliere in rappresentanza della Regione nominato dalla Giunta regionale;
c) da un consigliere in rappresentanza di ogni provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile.
2. Fanno altresì parte dell’assemblea, con diritto di voto, tre sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del comprensorio del consorzio.
3. I rappresentanti delle province sono eletti tra i componenti dei rispettivi consigli.
4. I rappresentanti dei comuni sono eletti da un'assemblea composta da tutti i sindaci dei comuni interessati e convocata dal presidente uscente entro venti giorni dalla data delle operazioni elettorali.
5. I rappresentanti delle province e dei comuni possono essere sostituiti in qualsiasi momento, con le medesime procedure previste per la loro designazione.
6. L’assemblea è validamente costituita, una volta proceduto alla elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del comma 1
7. L’assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti eletti dai consorziati e con la maggioranza dei voti dei presenti.
8. L’assemblea si riunisce in prima seduta, su convocazione del presidente del consorzio uscente, entro cinquanta giorni dalla data delle operazioni elettorali; decorso detto termine, provvede alla convocazione il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.
9. La carica di consigliere elettivo di cui alla lettera a) del comma 1, è incompatibile con le cariche di consigliere o assessore regionale, di presidente, assessore o consigliere provinciale, di sindaco, assessore o consigliere comunale, di presidente, componente di giunta o consigliere di comunità montana, di dirigente in agenzie, aziende ed enti pubblici, anche economici.
Art. 7 - Elettorato attivo e passivo.
1. I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nell’ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.
2. In caso di comproprietà degli immobili, l’elettorato attivo e passivo, è attribuito solo al primo intestatario della corrispondente partita catastale consortile, fatta salva la possibilità di individuare altro intestatario mediante delega, conferita con atto scritto autenticato nelle forme di legge da parte di tutti i rimanenti cointestatari.
3. Per le persone giuridiche il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il solo diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto della persona giuridica.
4. Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo in luogo del proprietario a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli oneri contributivi.
5. Il consorzio di bonifica entro il termine di quarantacinque giorni antecedenti la data fissata per le elezioni invia ad ogni avente diritto al voto una comunicazione contenente la data di svolgimento delle stesse con l’indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali ed ogni altra informazione utile all’esercizio del diritto di voto.
6. Il consorzio di bonifica, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, deve provvedere a darne avviso in almeno due quotidiani a rilevanza locale, per tre giorni consecutivi, specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.
Art. 8 - Fasce di rappresentanza.
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato i consorziati aventi diritto al voto sono divisi in tre fasce, a ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza complessiva a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia.
2. Rientrano nella prima fascia i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio ed il numero totale delle ditte consorziate.
3. Rientrano nella terza fascia i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati di prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun consorzio decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
4. Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza fascia.
5. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi 2, 3 e 4 sono determinati sulla base di quanto riportato nel catasto consortile aggiornato alla data della convocazione delle elezioni consortili.
6. Alla terza fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi, in rapporto alla contribuenza, con una graduazione decrescente, secondo la tabella di cui all’allegato B della presente legge; per le percentuali di contribuenza della terza fascia inferiori a quelle di cui alla tabella viene assegnata una rappresentanza in seggi rapportata alla relativa contribuenza.
7. Alla prima fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi rapportata alla relativa contribuenza; alla seconda fascia sono assegnati i seggi non attribuiti alla terza fascia.
Art. 9 - Elezioni consortili.
1. L’elezione dei consiglieri da parte dei consorziati è indetta dal presidente del consorzio, in data da definire dalla Giunta regionale, a decorrere dalla quarta domenica antecedente la scadenza naturale dell'organo e si svolge su presentazione di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia e non superiore al doppio dei seggi stessi.
2. Le liste dei candidati sono presentate, per la prima fascia e per la seconda fascia, da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a cento e per la terza fascia da almeno il due per cento degli aventi diritto al voto.
3. I seggi sono assegnati alle liste che abbiano ottenuto almeno il sette per cento dei voti validi. L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di esprimere tre preferenze all’interno della lista prescelta.
5. All’interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e, in mancanza o esaurite le eventuali preferenze, secondo l’ordine di lista.
6. In caso di parità di voti di lista e di parti frazionarie dei rispettivi quozienti elettorali, i seggi vengono ripartiti in parti eguali, assegnando l’eventuale seggio dispari al candidato più anziano.
7. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.
8. Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali devono essere conservati, per almeno un anno, presso la sede del consorzio.
9. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell’albo consortile.
10. La Giunta regionale decide sui ricorsi presentati e provvede, anche d'ufficio, all’eventuale annullamento delle elezioni.
11. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, ancorché sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l’ultimo eletto, secondo le preferenze oppure, se esaurite le stesse, secondo l’ordine di lista.
12. I nuovi nominati rimangono in carica per tutta la durata dell'organo.
Art. 10 - Composizione del consiglio d'amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) quattro componenti eletti dall’assemblea, nella sua prima seduta, tra i consiglieri eletti dai consorziati;
b) uno dei sindaci di cui all’articolo 6, comma 2, individuato di intesa dai medesimi.
2. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con l’elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del comma 1.
Art. 11 - Presidente del consorzio.
1. Nella stessa seduta di cui all'articolo 10, l’assemblea elegge, tra i consiglieri eletti quali componenti del consiglio di amministrazione, il presidente del consorzio e il vicepresidente.
2. Il presidente del consorzio è il legale rappresentante dell’ente, presiede il consiglio di amministrazione e adotta tutti gli atti necessari al funzionamento dell’ente che non siano riservati dalla legge o dallo statuto agli altri organi consortili.
3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il presidente viene sostituito dal vicepresidente.
4. Il presidente del consorzio di bonifica può essere confermato una sola volta.
Art. 12 - Revisore dei conti.
1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 “Attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili” e successive modificazioni.
Art. 13 - Statuto e regolamenti consortili.
1. L’assemblea degli eletti delibera:
a) lo statuto dell'ente;
b) i regolamenti di amministrazione, ivi compreso quello concernente l'organizzazione degli uffici e del personale e l’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale, entro novanta giorni dalla prima seduta.
2. Lo statuto può disciplinare ulteriori casi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, oltre a quelli previsti dall’articolo 6.
3. Lo statuto viene pubblicato nell’albo del consorzio e dei comuni territorialmente interessati per otto giorni e trasmesso, con le eventuali opposizioni, entro gli otto giorni successivi alla Giunta regionale; di tale pubblicazione il consorzio dà avviso in due quotidiani a diffusione locale, ripetuto per tre giorni consecutivi.
4. La Giunta regionale, approva gli statuti e i regolamenti di cui al comma 1, nonché le relative integrazioni, apportandovi eventuali modifiche, sentiti i consorzi interessati.
Art. 14 - Gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e controllo di gestione.
1. I consorzi di bonifica redigono il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il conto economico, lo stato patrimoniale nonché la relazione sull’attività di cui all’articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e controllo sugli enti amministrativi regionali”, nel rispetto dei criteri e delle modalità dettati dalla Giunta regionale.
2. I consorzi di bonifica provvedono, sulla base di criteri e metodologie determinati dalla Giunta regionale, al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:
a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti del consorzio di bonifica;
b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;
c) il monitoraggio dei costi dell’attività consortile.
Art. 15 - Bilancio ambientale.
1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare la valenza ambientale delle attività di bonifica, i consorzi provvedono alla redazione del bilancio ambientale con periodicità annuale.
2. Il bilancio ambientale, redatto sulla base di criteri e con metodologie determinati dalla Giunta regionale, è lo strumento, da affiancare ai documenti economico finanziari consortili, con funzione conoscitiva e di supporto alle decisioni per rilevare, gestire e comunicare i costi e i benefici ambientali di tutte le attività del consorzio.
3. Ai fini di cui al comma 1, i consorzi di bonifica organizzano attività di formazione e aggiornamento del proprio personale nelle materie della progettazione, gestione e contabilità ambientale degli interventi consortili.

CAPO III - Funzioni e attività dei consorzi di bonifica

Art. 16 - Concertazione e partecipazione.
1. I consorzi di bonifica svolgono la propria attività conformandosi al metodo del confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. I consorzi di bonifica assicurano, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, i consorzi di bonifica possono stipulare convenzioni e accordi di programma con gli enti locali ricadenti nel comprensorio consortile ovvero con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Art. 17 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di bonifica ed irrigazione.
1. I consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni in materia di bonifica e irrigazione:
a) predisposizione del piano generale di bonifica e tutela del territorio di cui all’articolo 23;
b) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e vigilanza sull’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui al capo IV;
c) utilizzazione delle acque defluenti nei canali consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione III, titolo IV e successive modificazioni.
Art. 18 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo.
1. I consorzi di bonifica, ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 2006, partecipano all’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo mediante:
a) nei riguardi della rete idraulica minore e di bonifica, concorso alla formulazione della valutazione vincolante di compatibilità idraulica sugli strumenti urbanistici comunali e relative varianti di cui alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni, mediante parere da esprimere all’autorità regionale competente alla pronuncia della valutazione di compatibilità idraulica stessa, individuata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e nell’osservanza delle modalità operative da quest’ultimo definite; il parere dei consorzi di bonifica deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta decorso inutilmente il quale, senza che il consorzio di bonifica adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’autorità regionale competente procede alla pronuncia della valutazione di compatibilità idraulica, indipendentemente dall’acquisizione del parere;
b) interventi strutturali di riqualificazione della rete idraulica minore e di bonifica;
c) interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione;
d) concorso all’attuazione degli interventi finalizzati a prevenire l’insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, ivi comprese quelle indicate all’articolo 36 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, anche con la promozione della valorizzazione e dell’utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali, delle cave dismesse.
Art. 19 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di tutela della qualità delle acque e gestione dei corpi idrici.
1. I consorzi di bonifica contribuiscono all’azione pubblica per la tutela delle acque destinate all’irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica mediante:
a) concorso, nell’ambito di accordi di programma promossi dalla Giunta regionale, alle iniziative mirate al rilevamento dello stato quantitativo e qualitativo dei corpi idrici;
b) individuazione delle opere e delle azioni da attuare per il monitoraggio delle acque di bonifica e irrigazione e per il risanamento dei relativi corpi idrici;
c) collaborazione con le autorità competenti, cui spettano i relativi oneri, per i controlli in materia di qualità delle acque, anche mediante l’effettuazione di ispezioni e di prelievi di campioni da inviare per le analisi all’ Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”; a tal fine i presidenti dei consorzi di bonifica notificano alla Giunta regionale i nominativi del personale tecnico del consorzio che, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza” e successive modificazioni, assume le funzioni di agente giurato.
Art. 20 - Affidamento in concessione di opere pubbliche ai consorzi di bonifica.
1. Ai consorzi di bonifica può essere affidata in concessione dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici operanti nel Veneto, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica previsti nei piani di bacino e nei programmi di intervento di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Ai sensi dell’articolo 70, comma 6, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni, i poteri espropriativi concernenti le opere pubbliche affidate in concessione ai consorzi di bonifica sono delegati ai consorzi medesimi, nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di concessione.
Art. 21 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia ambientale.
1. I consorzi di bonifica promuovono la realizzazione di corridoi ecologici legati alla rete idraulica superficiale, come individuati e disciplinati dal piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all’articolo 22 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 11 e partecipano alla redazione dei piani di gestione della rete ecologica dei siti di interesse comunitario “Natura 2000”, adeguando ai medesimi le modalità di attuazione della manutenzione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche di competenza.
2. I consorzi di bonifica possono esercitare la funzione di coordinamento dei propri consorziati per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative agroambientali in grado di incidere sul regime idraulico e sugli aspetti qualitativi delle acque defluenti nella rete di bonifica nonché di interventi di miglioramento o riordino fondiario, ivi compresi quelli riguardanti aree sdemanializzate insistenti negli alvei abbandonati.
Art. 22 - Funzioni dei consorzi di bonifica nel sistema regionale di protezione civile.
1. La Regione riconosce il ruolo svolto dai consorzi di bonifica nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, come individuato ai sensi della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modificazioni, quale presidio territoriale negli interventi urgenti e indifferibili, diretti al contenimento del rischio idrogeologico e idraulico, necessari per un'efficace azione di protezione civile.
2. I consorzi di bonifica predispongono e aggiornano annualmente per il comprensorio consortile un piano per l’organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica e lo trasmettono alla Giunta regionale, ai fini del coordinamento con il programma regionale di previsione e prevenzione e il piano regionale di concorso in emergenza, di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni.
3. La Giunta regionale concorre alle spese per la manutenzione degli impianti e delle attrezzature in dotazione ai centri regionali di emergenza previsti dall’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1986”, nella misura massima del cento per cento.
Art. 23 - Piano generale di bonifica e di tutela del territorio.
1. I consorzi di bonifica predispongono, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’insediamento dei consigli di amministrazione dei consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 3, il piano generale di bonifica e di tutela del territorio.
2. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio prevede:
a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte caratterizzate da livelli omogenei di rischio idraulico e idrogeologico;
b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio ivi comprese le opere minori, con ciò intendendosi le opere di competenza privata ritenute obbligatorie di cui all’articolo 34, stabilendo le priorità di esecuzione;
c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità pubbliche.
3. Il piano, predisposto dai consorzi, è depositato presso la Giunta regionale. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e mediante comunicazione agli enti pubblici interessati che, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, provvedono alla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito nei propri albi.
4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dell’avviso di cui al comma 3, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al consorzio di bonifica il quale, entro i successivi venti giorni, trasmette alla Giunta regionale il piano eventualmente modificato e le osservazioni ricevute, accompagnate da proprie controdeduzioni.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano generale di bonifica e di tutela del territorio.
6. Nel caso in cui i consorzi di bonifica omettano di predisporre o aggiornare il piano generale di bonifica e di tutela del territorio, la Giunta regionale provvede a diffidare il consorzio inadempiente fissando un termine entro il quale adempiere, decorso inutilmente il quale, la Giunta regionale, entro trenta giorni nomina il commissario ad acta, con oneri a carico del consorzio medesimo che procede all’adozione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio entro centottanta giorni.
7. Fino all’approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio, i consorzi di bonifica possono dare attuazione solo a opere di somma urgenza ed a interventi urgenti e indifferibili.
Art. 24 - Disciplina dei procedimenti amministrativi consortili e degli interventi sostitutivi.
1. I consorzi di bonifica adottano le norme sui procedimenti amministrativi concernenti licenze, autorizzazioni o concessioni, il cui rilascio è attribuito alla competenza dei consorzi, definiscono i relativi procedimenti in un termine non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della istanza, salva sospensione per una sola volta per la richiesta di elementi integrativi, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza alla azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, procede, agli interventi sostituitivi.

CAPO IV - Opere pubbliche di bonifica e irrigazione

Art. 25 - Regime giuridico delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
1. Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, le opere idrauliche, le opere relative ai corsi d'acqua come definiti dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e successive modificazioni, che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, sono concesse per l’esecuzione al consorzio di bonifica e allo stesso affidate per la gestione, l’esercizio, la manutenzione e per la polizia idraulica.
2. Il consorzio di bonifica esercita le funzioni di cui al comma 1 anche relativamente alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi.
3. Possono essere affidate al consorzio di bonifica per la gestione, l’esercizio e la manutenzione, ai sensi del comma 1, le opere e gli impianti per la produzione di energie rinnovabili, comprese quelle da fonti idroelettriche, ove trattasi di opere diverse dalle opere pubbliche affidabili in concessione ai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 20.
4. Gli introiti di cui al comma 3 sono destinati alla manutenzione delle opere e degli impianti di cui al medesimo comma nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica.
Art. 26 - Elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
1. Per ciascun consorzio di bonifica, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previa ricognizione anche sulla base degli elenchi già in essere, è compilato, in contraddittorio fra un incaricato della Giunta regionale e un designato dal consorzio, l’elenco della rete idraulica minore e di bonifica e delle opere di cui all'articolo 25, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.
2. L’elenco è approvato dalla Giunta regionale e costituisce dichiarazione di compimento della rete e delle opere indicate nello stato descritto o di ultimazione della bonifica e consegna al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione.
3. Dall’entrata in vigore della presente legge, l’approvazione del collaudo delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di competenza regionale, anche per stralci funzionali, costituisce dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica e comporta la consegna al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione, con inclusione nell’elenco di cui al comma 1.
4. Fino all’approvazione da parte della Giunta regionale dell’elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, conservano efficacia gli elenchi già approvati ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 “Nuove disposizioni per l’organizzazione della bonifica”.
Art. 27 - Disposizioni in materia di polizia idraulica per la conservazione e salvaguardia delle opere della bonifica.
1. La Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dal titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” e successive modificazioni, e dal capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni, le disposizioni in materia di polizia idraulica dirette alla conservazione e salvaguardia delle opere della bonifica e loro pertinenze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevedono altresì le modalità per l’eventuale messa in pristino da parte dei soggetti contravventori nonché, nei casi di mancata ottemperanza, le modalità per l’intervento sostitutivo del consorzio, con oneri a carico dei contravventori.
Art. 28 - Programma triennale ed elenco annuale dei lavori.
1. I consorzi di bonifica predispongono il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori per le opere di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b) e lo trasmettono alla Giunta regionale che ne prende atto con apposito provvedimento sentita la competente commissione consiliare.
2. Gli strumenti di programmazione di settore di cui al comma 1 sono predisposti sulla base degli studi di fattibilità di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , a condizione che le opere risultino inserite nel piano generale di bonifica e di tutela del territorio.
3. Oltre agli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, possono essere realizzati anche se non inclusi nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori, le opere per il ripristino e l’adeguamento a seguito di eccezionali eventi calamitosi di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e successive modificazioni, nonché gli interventi urgenti e indifferibili di cui all’articolo 22 e alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 29.
Art. 29 - Concorso regionale per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
1. La Giunta regionale concede contributi a favore del consorzio di bonifica concessionario per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, nella misura massima del cento per cento della spesa ammissibile per gli interventi relativi:
a) agli impianti idrovori di sollevamento meccanico e opere connesse, compresi i tronchi di canale immissario che precedono le idrovore;
b) alla rete idraulica di scolo e agli impianti e strutture necessarie per la regolazione e gestione della risorsa idrica, comprese le opere che ne comportano la vivificazione;
c) ai ripristini di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte da calamità naturali, eventi eccezionali o avversità atmosferiche, anche da eseguirsi in regime di somma urgenza nonché di tutte le rimanenti opere dichiarate urgenti e indifferibili in base a quanto previsto dall’articolo 146 del decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni”.
2. Le opere di sistemazione dei corsi d’acqua pubblici prevalentemente connessi alle esigenze della bonifica di un determinato comprensorio, assumono le caratteristiche di opere pubbliche di bonifica agli effetti del concorso regionale alla spesa e ne seguono il medesimo regime giuridico; sono a carico della Regione gli oneri sostenuti dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione di tali corsi d’acqua per la quota di spesa non compensata da altri proventi del consorzio.
3. La Giunta regionale concede contributi, a favore del consorzio di bonifica concessionario, per la realizzazione di opere di irrigazione finalizzate al risparmio idrico e alla valorizzazione degli usi plurimi dell’acqua irrigua previste nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, fino alla misura del cento per cento per gli interventi relativi:
a) alle opere di presa, derivazione e accumulo e a quelle necessarie alla messa in pressione e alle relative apparecchiature di pompaggio, di protezione e di controllo;
b) alla rete adduttrice ivi compresa la rete di distribuzione interaziendale;
c) agli interventi di riconversione irrigua, esclusi quelli aziendali.
4. La Giunta regionale concede contributi nella misura massima del cento per cento, in quanto lavori pubblici di interesse regionale previsti nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio per:
a) le casse ed i bacini di espansione, ivi compresi quelli utilizzabili con finalità ambientali e irrigue;
b) gli investimenti finalizzati a contrastare la risalita del cuneo salino, il fenomeno della subsidenza e il depauperamento delle falde;
c) gli interventi che promuovono la fitodepurazione nonché la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e degli ambiti marginali, delle zone umide e delle aree non adeguatamente coltivate;
d) le opere per assicurare il presidio idraulico e la vivificazione degli ambiti lagunari e vallivi nonché gli investimenti relativi al disinquinamento delle lagune;
e) gli investimenti pubblici per la messa in opera di sistemi di telecontrollo della rete di bonifica e irrigazione.
5. Non è ammessa a contributo la spesa di ripristino delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione la cui mancata funzionalità sia conseguente alla inosservanza degli obblighi di manutenzione a carico dei consorzi di bonifica o al mancato esercizio delle funzioni di polizia idraulica.
Art. 30 - Ufficiale rogante.
1. Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, relativi all’esecuzione delle opere pubbliche affidate in concessione, possono essere attribuite dal consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo, di livello non inferiore a quadro e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente.
Art. 31 - Esercizio in forma associata di funzioni consortili.
1. I consorzi di bonifica di cui all’articolo 3 della presente legge, in attuazione del dell’articolo 62, comma 1, del regio decreto n. 215 del 1933 e successive modificazioni, per realizzare le opportune economie di scala e il coordinamento delle rispettive funzioni, possono esercitare in forma associata la tenuta del catasto consortile e dei servizi informatici, la gestione amministrativa del personale dipendente, l’aggiornamento del censimento degli scarichi, la predisposizione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica e tutela del territorio e dei piani di classifica e relativi perimetri di contribuenza, la predisposizione dei progetti delle opere pubbliche e le funzioni di ufficiale rogante.
Art. 32 - Concorso regionale per la gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione.
1. La Regione concorre nelle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale concede annualmente ai consorzi di bonifica un finanziamento nella misura massima del quindici per cento delle entrate di ciascun consorzio derivanti dalla complessiva contribuenza consortile, come documentate nel bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, approvato dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e successive modificazioni.
3. Il finanziamento di cui al comma 2 è ripartito secondo le aliquote della tabella di cui all’allegato C della presente legge che tiene conto della diversa distribuzione nel territorio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e della conseguente differenziata onerosità che esse comportano.
4. Con cadenza biennale la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può modificare la tabella di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire fino al dieci per cento della somma stanziata in bilancio per spese di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, da destinare a esigenze particolari dei consorzi di cui agli articoli 2, 3 e 4.
Art. 33 - Programma di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.
1. I consorzi di bonifica predispongono, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un programma pluriennale di attività recante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, avente validità pari alla durata del mandato del consiglio di amministrazione.
2. I consorzi di bonifica destinano una quota minima, non inferiore al quarantacinque per cento delle entrate derivanti dalla contribuenza consortile, alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, previste dal programma di cui al comma 1.
3. Nell’ambito della relazione sull’attività di cui all’articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e successive modificazioni, i consorzi di bonifica rendono conto sullo stato di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione mediante relazione a firma del direttore del consorzio; gli uffici del genio civile regionale, competenti per territorio, procedono alle verifiche conseguenti.

CAPO V - Opere minori

Art. 34 - Esecuzione e mantenimento delle opere minori.
1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.
2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.
3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.
4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi è effettuata dal consorzio di bonifica.
5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i consorzi di bonifica per l’esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.

CAPO VI - Contribuenza consortile

Art. 35 - Piano di classifica e perimetro di contribuenza.
1. I consorzi di bonifica, ai fini della imposizione dei contributi consortili di cui all’articolo 38, predispongono il piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base delle direttive definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 36.
2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche della bonifica e dell’irrigazione, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l’individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all’azione della bonifica; il perimetro di contribuenza individua altresì le aree che non traggono beneficio dalla bonifica, da escludere dalla contribuenza.
3. Le deliberazioni consortili di approvazione e aggiornamento del piano di classifica sono depositate presso la Giunta regionale e presso il consorzio di bonifica interessato. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto nonché in due quotidiani a diffusione locale per tre giorni consecutivi.
4. Contro le deliberazioni consortili di cui al comma 3 è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva le deliberazioni di cui al comma 3 e decide contestualmente sugli eventuali ricorsi.
Art. 36 - Direttive per la redazione dei piani di classifica.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge mediante la costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti del settore, le direttive per la redazione dei piani di classifica, di cui all’articolo 35, attenendosi ai seguenti criteri:
a) i benefici della bonifica possono riguardare un solo immobile o una pluralità di immobili e devono contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore;
b) costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi realizzati dai consorzi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari della rete idraulica minore;
c) costituisce beneficio di natura idraulica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque comunque generati;
d) costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili sottesi a opere di bonifica e a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.
2. Il contributo per i benefici di natura idraulica è individuato sulla base di indici di natura tecnica ed economica:
a) relativamente agli indici di natura tecnica, tenuto conto dei differenti coefficienti udometrici, l’indice attribuito agli immobili ubicati nelle zone urbane non può, di norma, essere superiore a venti volte il valore attribuito agli immobili ubicati nelle zone agricole; la presenza di sistemi di mitigazione idraulica comporta una riduzione dell’indice proporzionale agli effetti derivanti da dette opere;
b) relativamente agli indici di natura economica, i medesimi devono, per tutti gli immobili, essere riferiti ai redditi catastali rivalutati.
3. Il contributo di natura irrigua è individuato in base a indici che tengono conto della superficie attrezzata, delle coltivazioni praticabili e dei quantitativi d’acqua distribuiti; nel caso di superfici non attrezzate e irrigabili per il tramite della rete irrigua, il contributo è determinato anche in base alle coltivazioni praticabili e ai quantitativi d’acqua necessari in via ordinaria.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in relazione all’evoluzione e all’effettivo esercizio delle funzioni di bonifica, può individuare ulteriori tipologie di beneficio rispetto a quelle definite al comma 1.
Art. 37 - Scarichi nella rete irrigua e di bonifica.
1. Fermi restando gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, gli scarichi nella rete irrigua o di bonifica, ivi compresi gli eventuali sfioratori fognari di piena e quelli relativi alle acque termali, comportano in capo al soggetto che li effettua, anche se non associato al consorzio, l’obbligo di contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio conseguito, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico stesso, dei quantitativi sversanti nonché delle caratteristiche del corpo ricettore.
2. Gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque.
3. Il contributo di bonifica per lo scolo delle acque che trovano recapito esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione è a carico dei soggetti titolari degli scarichi medesimi.
4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica completano il censimento di tutti gli scarichi nella rete irrigua e di bonifica, determinando il contributo dovuto dagli utilizzatori; gli importi introitati costituiscono voce specifica in detrazione del piano di riparto di cui all’articolo 38.
5. Per i consorzi che non provvedono ad adempiere a quanto previsto dal comma 4, il contributo regionale di cui all'articolo 32 è ridotto del quindici per cento il primo anno, del trenta per cento il secondo anno e del cinquanta per cento a decorrere dal terzo e successivi anni in cui si protrae l’inadempienza.
6. Gli enti che provvedono al rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico sono tenuti a comunicare ai consorzi di bonifica territorialmente competenti i nominativi dei soggetti titolari dell’autorizzazione nonché le caratteristiche qualitative e quantitative e l’ubicazione degli scarichi, distinguendo quelli sversanti direttamente nella rete irrigua e di bonifica da quelli sversanti in altre reti che recapitano nella stessa.
7. Lo scarico di acque reflue nella rete irrigua e di bonifica, compresi gli sfioratori fognari di piena, è subordinato alla concessione del consorzio di bonifica, competente per territorio, ai sensi degli articoli 134, comma primo, lettera g), 135 e 136, comma primo, lettera c), del regio decreto n. 368 del 1904. Lo scarico di acque reflue in assenza di formale concessione consortile comporta la violazione delle norme di polizia idraulica in materia di bonifica e la conseguente applicazione degli articoli 141 e seguenti del regio decreto n. 368 del 1904.
8. Qualora per effetto del cumulo degli scarichi concessi nelle acque di bonifica e irrigazione ne derivi il mancato rispetto degli obiettivi di qualità fissati per dette acque ovvero la non utilizzabilità delle acque a scopi irrigui, il consorzio di bonifica, tenuto conto della destinazione del corpo idrico e del periodo di utilizzazione irrigua dello stesso, può chiedere la modifica o la revoca dell’autorizzazione agli scarichi agli enti competenti al loro rilascio.
Art. 38 - Piano di riparto dei contributi consortili.
1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all’articolo 35, che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio di bonifica, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e per il funzionamento del consorzio, detratte le somme derivanti dai proventi delle concessioni, quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi e quelle eventualmente erogate dalla Regione o da altri soggetti pubblici e ogni altro introito a qualsiasi titolo percepito.
2. I consorzi di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approvano il piano annuale di riparto delle spese tra i proprietari contribuenti ai sensi degli articoli 10 e 11 del regio decreto n. 215 del 1933 e sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica di cui all’articolo 35.
3. La Giunta regionale definisce i criteri per la predisposizione del piano annuale di riparto di cui al comma 2 e approva le relative deliberazioni consortili, contestualmente al bilancio di previsione dell’esercizio successivo.
4. Il consorzio di bonifica ha la facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione di riparto, salvo i conguagli che si rendessero necessari a seguito delle modifiche introdotte dalla Giunta regionale.
5. I consorzi di bonifica nei prospetti redatti per il pagamento dei contributi consortili, devono individuare la tipologia del beneficio di cui all’articolo 36 e il bene a cui il contributo si riferisce.
6. I consorzi di bonifica possono sottoscrivere apposite convenzioni con l’agenzia del territorio per l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastali, ai fini dell’aggiornamento dei catasti consortili e della formazione dei ruoli e degli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all’articolo 8.
7. I consorzi di bonifica e i comuni possono operare, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, per il reciproco avvalimento delle rispettive banche dati in materia di beni immobiliari e per l’esercizio congiunto del servizio di riscossione bonaria dell’imposta comunale sugli immobili e dei contributi consortili.
Art. 39 - Concorso della Regione nella contribuenza corrisposta ai consorzi di bonifica.
1. Non sono tenuti al pagamento del contributo consortile i contribuenti che risultano iscritti al catasto del consorzio per uno o più immobili censiti al catasto urbano con contribuenza di importo fino ad almeno 16,53 euro, calcolato come sommatoria di quanto dovuto per ciascun immobile.
2. La Giunta regionale definisce annualmente il limite di esenzione e concede ai consorzi di bonifica un finanziamento annuale nel limite massimo della minore contribuzione consortile conseguente all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. I contribuenti di cui al comma 1 mantengono il diritto di elettorato attivo e passivo nonché l’appartenenza alla fascia di rappresentanza conseguente alla approvazione del piano di riparto dei contributi consortili di cui all’articolo 38.
Art. 40 - Contenimento dei costi di riscossione.
1. Nell’annualità di riferimento. il consorzio di bonifica non procede alla riscossione di contributi consortili che, in applicazione del piano di riparto ovvero della riduzione di cui all’articolo 39, risultano di importo inferiore alla soglia di economicità di riscossione, fissata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. I crediti per gli importi di cui al comma 1 sono oggetto di procedura di riscossione ove, nell’ambito di un quinquennio, risultino superiori all’importo di cui al comma 1.

CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 41 - Norme transitorie.
1. Entro sessanta giorni dalla costituzione dei consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 3, la Giunta regionale disciplina le modalità atte a consentire per tutti i consorzi di bonifica del Veneto l’elezione delle rispettive assemblee, il cui svolgimento deve avvenire entro la prima domenica successiva al compimento del centottantesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del relativo provvedimento.
2. I consorzi di bonifica esistenti continuano ad operare anche dopo l’entrata in vigore della presente legge e sono soppressi alla data della prima seduta dell’assemblea.
3. I consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 3 subentrano nelle situazioni giuridiche attive e passive pendenti, ivi comprese quelle relative al personale dipendente e nella titolarità dei beni mobili e immobili dei consorzi in essere alla data della loro istituzione.
4. I consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 3 assicurano l’impiego del personale prioritariamente in mansioni attinenti la specifica professionalità di ciascuno e altrimenti, previo accordo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, mediante l’attivazione di riqualificazione professionale.
5. Fino alla costituzione dei consorzi di bonifica di cui all’articolo 3 della presente legge, il concorso regionale per la gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui all’articolo 32 viene riconosciuto dalla Giunta regionale secondo i parametri della tabella di cui all’allegato D della presente legge.
6. In sede di prima elezione dell’assemblea dei consorzi di bonifica di cui all’articolo 3, l’elenco dei contribuenti aventi diritto al voto, nell’ambito della fascia di rispettiva appartenenza, verrà predisposto dalla Giunta regionale, sulla base degli elenchi degli aventi diritti al voto forniti dai consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 .
Art. 42 - Applicazione dello statuto.
1. Qualora l’assemblea del consorzio, nel corso della prima seduta, non deliberi lo statuto dell’ente nonché durante l’iter di esame e approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto deliberato dall’assemblea, si applica lo statuto di cui all’allegato E della presente legge.
Art. 43 - Relazione sulla attività dei consorzi di bonifica.
1. All’articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Per i consorzi di bonifica di primo e secondo grado il termine di cui al comma 1 è stabilito per il mese di giugno di ogni anno.”.
Art. 44 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, quantificabili in euro 6.175.000,00 per l’esercizio 2009 ed euro 6.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica”, del Bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 39, quantificabili in euro 6.000.000,00 per l’esercizio 2009 ed euro 6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica” (capitolo 100818 “Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica” del Bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011).
3. Agli oneri di parte investimento derivanti dall’applicazione della presente legge per l’esercizio 2009 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0092 “Interventi infrastrutturali in materia di bonifica”.
4. Nella dotazione delle seguenti upb vengono destinati, sia in termini di competenza che di cassa per l’esercizio 2009:
a) euro 4.000.000,00 a valere sull’upb U0106 “Rischio idrogeologico” per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 18, comma 1, lettere b) e d);
b) euro 200.000,00 a valere sull’upb U0123 “Parco mezzi, attrezzature e impianti della protezione civile” per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 22;
c) euro 2.000.000,00 a valere sull’upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 19.
Art. 45 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:
a) legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 "Riordino dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori" come novellata da:
  1. 1) legge regionale 19 agosto 1996, n. 25 ;
  2. 2) ultimo comma dell’articolo 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ;
  3. 3) legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58 ;
  4. 4) articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 ;

b) legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 "Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica" come novellata da:
  1. 1) articolo 58 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ;
  2. 2) legge regionale 6 giugno 1989, n. 15 ;

c) articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994";
d) il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”;
e) articolo 50 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria per l’esercizio 2006”, così come modificato dall’articolo 10 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
2. Al numero 9 della lettera a) del comma 1, dell’articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 le parole “ i piani di classifica per il riparto provvisorio degli oneri di bonifica e consortili, previa approvazione da parte del Consiglio regionale delle cartografie indicanti i perimetri di contribuenza nonché” sono soppresse.
3. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.
Art. 46 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
COREVE

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
VIII LEGISLATURA

ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

















NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO


ALLEGATO A di cui al comma 1 art. 2 omesso.
ALLEGATO B (ARTICOLO 8)
TABELLA DEL SISTEMA DI DECRESCENZA PER LA
RIDUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DELLA TERZA FASCIA
















C
R
C
R
C
R
C
R
da 99 a 80
56
60
44
40
31
20
18
79
55
59
43
39
31
19
17
78
55
58
43
38
30
18
16
77
54
57
42
37
29
17
16
76
53
56
41
36
29
16
15
75
53
55
41
35
28
15
14
74
52
54
40
34
27
14
13
73
52
53
40
33
27


72
51
52
39
32
26


71
50
51
38
31
25


70
50
50
38
30
25


69
49
49
37
29
24


68
49
48
36
28
23


67
48
47
36
27
23


66
47
46
35
26
22


65
47
45
35
25
21


64
46
44
34
24
21


63
46
43
33
23
20


62
45
42
33
22
19


61
44
41
32
21
19










NOTA:
C =
contribuenza espressa in percentuale sulla




contribuenza complessiva.












R =
rappresentanza espressa in percentuale sul




totale dei seggi.




















ALLEGATO C (ARTICOLO 32)

CONSORZI DI BONIFICA
ALIQUOTA %
Consorzio del comprensorio n. 1
11,50
Consorzio del comprensorio n. 2
19,14
Consorzio del comprensorio n. 3
15,46
Consorzio del comprensorio n. 4
5,40
Consorzio del comprensorio n. 5
6,06
Consorzio del comprensorio n. 6
11,00
Consorzio del comprensorio n. 7
5,33
Consorzio del comprensorio n. 8
7,18
Consorzio del comprensorio n. 9
6,40
Consorzio del comprensorio n. 10
12,53
ALLEGATO D (ARTICOLO 41)

CONSORZI DI BONIFICA
ALIQUOTE %
Adige Bacchiglione, Conselve (Pd)
5,90
Adige Garda, Verona
4,19
Agro Veronese Tartaro Tione, Verona
3,71
Bacchiglione Brenta, Padova
5,31
Basso Piave, San Donà di Piave (Ve)
6,88
Delta Po Adige, Taglio di Po (Ro)
15,46
Dese Sile, Mestre (Ve)
3,10
Destra Piave, Treviso
2,47
Euganeo, Este (Pd)
5,05
Medio Astico Bacchiglione, Thiene (Vi)
0,72
Padana Polesana, Rovigo
7,14
Pedemontano Brenta, Cittadella (Pd)
6,06
Pedemontano Brentella di Pederobba, Montebelluna (TV)
2,62
Pedemontano Sinistra Piave, Codognè (Tv)
1,31
Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, Portogruaro (Ve)
5,65
Polesine Adige Canalbianco, Rovigo
12,00
Riviera Berica, Sossano (Vi)
1,79
Sinistra Medio Brenta, Mirano (Ve)
4,08
Valli Grandi e Medio Veronese, S. Pietro di Legnago (VR)
3,60
Zerpano Adige Guà, San Bonifacio (VR)
2,84
2° Grado Lessinio Euganeo Berico, Cologna Veneta (VR)
0,12
TOTALI
100,00
ALLEGATO E (ARTICOLO 42)
STATUTO

CAPO I


NATURA GIURIDICA – SEDE – FINALITA’ – COMPRENSORIO – PERIMETRO



Art. 1 – Natura giuridica - sede

1. Il Consorzio di bonifica .......... costituito con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. .... del .... è retto dal presente statuto.

2. Il consorzio, ente di diritto pubblico – ai sensi dell’art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell’art. 3 della legge regionale xxxxxxxxx, n. xx recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” ha sede in ..........

Art. 2 – Finalità

1. Il consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali con particolare riferimento alla bonifica e all’irrigazione, alla difesa del suolo e dell’ambiente, alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei corpi idrici, nonché alla protezione civile, attraverso anche:
a) la predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici;
b) la partecipazione all’elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici nonché dei piani e programmi di difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti;
c) l’esecuzione delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d’acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l’ultimazione, il completamento funzionale e l’estendimento delle opere irrigue e di quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d’acqua superficiali , nonché il ripristino, l’adeguamento e l’ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue di competenza dello Stato, della Regione o di altri enti territoriali, affidate in concessione;
d) il riutilizzo, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento della depurazione;
e) l’assunzione in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta regionale, dell’esecuzione e della manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
f) l’assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;
g) il coordinamento delle iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque e la gestione della risorsa idrica anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e interaziendali, curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori;
h) ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell’ambiente, per la tutela e l’uso plurimo delle acque;
Art. 3 – Comprensorio

1. Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha. ........ che ricadono nelle seguenti province e comuni:
PROVINCIA DI

Comuni di:

1) Sup. Ha.
2) Sup. Ha.
3) Sup. Ha.
.............
Art. 4 – Perimetro del comprensorio e perimetro di contribuenza

1. Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge:
............................
............................
mentre il perimetro di contribuenza è quello definito in base alle disposizioni dell’art. 35 della legge regionale xxxxxxxxx, n. xx recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO


Sezione I – Elenco organi

Art. 5 – Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
a) l’assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il revisore dei conti;

Sezione II – L’Assemblea

Art. 6 – Composizione

1. L’assemblea è composta da:
a) venti consiglieri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dai consorziati proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile e dagli altri soggetti indicati dalle disposizioni di legge, iscritti nel catasto dell’ente e tenuti a pagare il contributo consortile;
b) un rappresentante per ogni provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile;
c) un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale;
d) tre sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del comprensorio.

2. Le norme disciplinanti l’elettorato attivo e passivo e le operazioni elettorali sono contenute nella legge regionale xxxxxxxxx, n. xx recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
Art. 7 – Competenze

1. L’assemblea determina l’indirizzo amministrativo del consorzio e ne controlla l’attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo statuto; approva i piani e programmi dell’attività consortile.

2. Spetta all’assemblea:
a) eleggere nel suo interno, con separate votazioni, adottate a maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente e due componenti del consiglio di amministrazione individuati tra i consiglieri eletti dai consorziati;
b) adottare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
c) adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
d) approvare il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi eventuali aggiornamenti annuali;
e) approvare l’elenco annuale dei lavori unitamente al bilancio preventivo;
f) adottare il regolamento per le elezioni;
g) adottare il piano generale di bonifica e di tutela del territorio;
h) convocare le elezioni per il rinnovo degli organi consortili;
i) delimitare il perimetro consortile di contribuenza; adottare il piano di classifica e il piano di riparto dei contributi consortili per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al consorzio, nonché degli oneri generali di funzionamento;
j) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
k) deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e passivi;
l) deliberare l’assunzione di mutui, salvo il disposto dell’art. 10, lett. k);
m) deliberare la decadenza dalla cariche qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 9 dell’art. 6 della legge regionale xxxxxxxxx, n. xx recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
Art. 8 – Convocazione
1. L’assemblea si riunisce di diritto non meno di due volte all’anno.
2. Le riunioni dell’assemblea hanno luogo nella sede del consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.

3. La convocazione dell’assemblea è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. L’atto di convocazione deve contenere l’ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione.
5. In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi , mediante comunicazione telegrafica.

6. Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del consorzio, a disposizione dei consiglieri.

7. L’assemblea è altresì convocata, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione o di almeno un quinto dei consiglieri in carica o del revisore dei conti.

8. L’assemblea si riunisce in prima seduta entro 50 giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del Presidente uscente. Decorso tale termine, provvede alla convocazione il consigliere che ha ottenuto maggior numero di voti.

9. Assume la presidenza provvisoria il Presidente del consorzio uscente.

10. Nella prima riunione l’assemblea procede all’elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti del consiglio di amministrazione.

Sezione III – Consiglio di amministrazione

Art. 9 – Composizione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente del consorzio, dal Vicepresidente, da due membri eletti ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a), da uno dei sindaci di cui all’articolo 6 comma 1 lettera d).
Art. 10 – Competenze
1. Spetta al consiglio di amministrazione:
a) approvare l’elenco degli aventi diritto al voto;
b) nominare i componenti dei seggi elettorali;
c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all’autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
d) predisporre lo statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni;
e) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
f) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni;
g) definire il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;
h) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell’ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;
i) deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base dei piani di classifica di cui all’art. 35 della legge regionale xxxxxxxxx, n. xx recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” e del bilancio preventivo, deliberati dall’assemblea;
j) definire le unità organizzative da qualificare come centri di responsabilità, individuare i rispettivi responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa rendono periodicamente necessari;
k) deliberare sull’assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico della proprietà;
l) deliberare sui progetti e sulle perizie di variante;
m) disporre sull’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento ;
n) deliberare sugli accordi di programma fra i consorzi e le altre autorità locali per definire, in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune;
o) disporre per l’aggiornamento del catasto consortile, nonché dell’elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;
p) predisporre ed aggiornare il piano per l’organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l’altro, l’apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica, ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale xxxxxxxxx, n. xx recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”;
q) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
r) proclamare i risultati delle votazioni dell’assemblea e gli eletti;
s) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dall’assemblea;
t) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali – semprechè non ritenga di sottoporle all’esame dell’assemblea – dandone notizia alla medesima nella adunanza immediatamente successiva;
Art. 11 – Provvedimenti di urgenza

1. In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione dell’assemblea, il consiglio di amministrazione può deliberare sulle variazioni di bilancio previste all’articolo 7, comma 1, lettera h), nonché sulle materie previste al comma 1 lettera l) del medesimo articolo.

2. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica dell’assemblea nella sua riunione immediatamente successiva.
Art. 12 – Convocazione

1. Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno sei volte all’anno dal Presidente. Deve altresì essere convocato quando almeno tre componenti ne facciano richiesta scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare.

2. Le riunioni del consiglio di amministrazione avranno luogo, di norma, nella sede consorziale.

3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’adunanza, esclusi i giorni festivi. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

4. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.

5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti del consiglio di amministrazione almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi.

6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.
Sezione IV – Presidente – Vicepresidente
Art. 13 – Presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del consorzio, con facoltà di delega al direttore delle funzioni di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 2.

2. Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:
a) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
b) convoca e presiede l’assemblea e il consiglio di amministrazione;
c) sovrintende l’amministrazione consorziale;
d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione;
e) vista i pagamenti e le riscossioni;
f) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
g) stipula, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, gli accordi di programma con gli enti locali ricadenti nel comprensorio;
h) delibera in caso d’urgenza tale da non consentire la convocazione del consiglio di amministrazione, sulle materie di competenza del consiglio stesso escluse quelle indicate all’art. 10, comma 1 lett. t), e all’art. 11. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 14 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni.
Sezione V – Disposizioni comuni

Art. 15 – Accettazione cariche elettive

1. L’elezione si perfezione con la proclamazione degli eletti, come previsto dal precedente art. 10, comma 1 lettera r).

2. Alla convalida della elezione dei consiglieri provvede l’assemblea nella prima seduta.

3. L’elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente del consiglio di amministrazione si perfeziona con l’accettazione della carica dichiarata seduta stante all’assemblea o comunicata al consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell’avviso del risultato delle elezioni.

4. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente del consiglio di amministrazione, l’assemblea procederà a nuova elezione.
Art. 16 – Durata cariche elettive
1. I componenti degli organi del consorzio restano in carica cinque anni.

2. Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.

3. Le elezioni dell’assemblea potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.
Art. 17 – Scadenza cariche elettive
1. I componenti dell’assemblea entrano in carica all’atto della scadenza dell’amministrazione uscente.

2. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione entrano in carica all’atto dell’accettazione di cui all’art. 15.

3. Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all’effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.
Art. 18 – Cessazione cariche elettive
1. La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato dell’Assemblea, per le seguenti cause:
a) dimissioni;
b) decadenza che viene pronunciata dall’assemblea quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità;
c) annullamento dell’elezione per mancanza di un requisito di capacità o eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
d) accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente;
e) mancata partecipazione all’assemblea o al consiglio di amministrazione per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
f) inottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 23.
Art. 19 – Dimissioni e decadenza dalle cariche

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata indirizzata al consorzio.

2. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dall’assemblea, previa comunicazione dei motivi all’interessato
Art. 20 – Vacanza cariche
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito con deliberazione dell’assemblea - da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio - al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l’ultimo eletto.

2. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

3. Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocata entro un mese l’assemblea per provvedere alla loro sostituzione.

4. Nel caso che il numero dei componenti assegnati all’assemblea scenda al di sotto della maggioranza, dovranno essere convocate le elezioni per il rinnovo degli Organi consortili secondo le disposizioni e procedure previste nel Capo II della legge regionale recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, nonché dallo specifico regolamento elettorale.
Art. 21 – Validità adunanze

1. Le adunanze dell’assemblea, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

2. Le adunanze del consiglio di amministrazione, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
Art. 22 – Segreteria organi consorziali
1. Il direttore del consorzio assiste alle sedute dell’assemblea e del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

2. La segreteria degli organi consorziali viene svolta dal direttore e da un funzionario da lui delegato.

3. Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il direttore o altro funzionario presente alla seduta, l’interessato dovrà assentarsi e, qualora, trattasi del segretario, le funzioni di quest’ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.

4. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute dell’assemblea e del consiglio di amministrazione altri funzionari del consorzio od estranei, affinché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.
Art. 23 – Astensioni
1. Il consigliere o il componente del consiglio di amministrazione che, in merito all’oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.

2. La violazione dell’obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltrechè la possibilità di annullamento della deliberazione nell’ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.
Art. 24 – Votazioni
1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.

3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.
Art. 25 – Verbali adunanze
1. Per ogni adunanza viene redatto dal segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di segretario.
Art. 26 – Pubblicazione deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell’albo del consorzio per tre giorni consecutivi esclusi i festivi e i non lavorativi, non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione.

2. Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l’urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo o non lavorativo. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione a disposizione di chiunque vi abbia interesse, in conformità a quanto disposto nella legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché nello specifico regolamento consortile, che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dall’accesso ai documenti amministrativi del consorzio.
Art. 27 – Copia deliberazioni

1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui allo specifico regolamento di cui all’articolo 26.

Sezione VI – Il Revisore dei Conti

Art. 28 – Costituzione, funzioni, durata
1. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è scelto fra gli tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 “Attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili”.

2. Non possono essere nominati nella carica di revisore dei conti e se nominati decadono dall’ufficio:
a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;
d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
f) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
g) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio;
h) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, si trovino legalmente in mora.

3. Non possono inoltre essere nominati revisori dei conti i componenti dell’assemblea, i dipendenti e gli ex dipendenti del consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

4. Il revisore dei conti rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

5. Il revisore dei conti:
a) vigila sulla gestione del consorzio;
b) presenta all’assemblea una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

6. Il revisore dei conti assiste alle adunanze dell’assemblea e del consiglio di amministrazione.

7. Il revisore dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

8. Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive degli organi collegiali a cui partecipa, decade dalla carica.

9. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, la Giunta regionale provvede alla sostituzione del revisore dei conti entro tre mesi dalla vacanza.

10. Il revisore dei conti è tenuto a redigere e sottoscrivere apposito verbale sulle attività svolte che deve essere trascritto in apposito registro.

11. Qualora il revisore dei conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l’immediata convocazione dell’assemblea, ai sensi dell’articolo 8.
CAPO III
AMMINISTRAZIONE

Art. 29 – Struttura operativa
1. La struttura operativa del consorzio è definita dal piano di organizzazione variabile.

2. Essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal direttore.

3. Il direttore assicura il buon funzionamento degli uffici consorziali e relaziona sull’andamento della gestione consortile al Presidente e all’amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse del servizio o a richiesta del Presidente e del consiglio di amministrazione. Inoltre, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, pone in essere gli atti necessari ad evitare nocumento al consorzio.
Art. 30 – Gestione patrimoniale e finanziaria.

1. La gestione del consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio.

2. L’esercizio finanziario del consorzio coincide con l’anno solare.

3. Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo della Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

4. Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.

5. Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell’esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.

6. Il fondo di riserva, iscritto nel bilancio è destinato alla copertura di spese impreviste, nonché di maggiori spese che possono verificarsi durante l’esercizio . Nel caso in cui dopo il termine del 30 novembre ed entro il 31 dicembre si verifichino straordinarie esigenze di bilancio, il consiglio di amministrazione può effettuare prelevamenti dal fondo di riserva mediante l’adozione di apposita deliberazione, da comunicare all’assemblea.
CAPO IV
RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art. 31 – Piano di riparto dei contributi consortili e piano di classifica degli immobili.

1. Le spese di funzionamento del consorzio di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in gestione e per l’adempimento di tutte le altre finalità istituzionali, sono ripartite a carico della proprietà consorziata ricadente nel perimetro di contribuenza, sulla base del piano di riparto dei contributi consortili e del piano di classifica degli immobili.

2. I predetti piani, adottati dall’assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.
Art. 32 – Ruoli di contribuenza
1. I ruoli annuali, resi esecutivi saranno consegnati al concessionario del servizio di riscossione dei tributi nei modi e termini stabiliti dalla legge.

2. Sull’iscrizione a ruolo i consorziati possono chiedere chiarimenti e rettifiche per errori materiali e per duplicazione di iscrizione.

3. Dette richieste andranno presentate direttamente al consorzio.
Art. 33 – Riscossione dei contributi

1. La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata, di norma, per mezzo di concessionario del servizio di riscossione dei tributi secondo quanto previsto dalla legge.

2. Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.
Art. 34 – Servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato ad un istituto bancario secondo le modalità previste in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Il consiglio di amministrazione predispone e l’assemblea approva il capitolato disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio di tesoreria.

3. Il consiglio di amministrazione conduce la trattativa, predispone ed approva la convenzione, di cui il capitolato costituisce parte integrante.
CAPO V
INDIRIZZO-CONTROLLO-GESTIONE

Art. 35 – Funzioni e responsabilità
1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

2. Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 13.

4. I dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
Art. 36 – Dirigenza
1. Lo statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l’attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del consorzio.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge o lo statuto non riservano espressamente agli organi dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi statutari, tra i quali in particolare:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) le responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, fatte salve diverse competenze fissate nel regolamento consortile di cui all’art. 30, comma 1;
e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o delegati dal Presidente del consorzio.

3. Sono riservati alla competenza esclusiva del direttore, fatta salva delega scritta ad altro funzionario, i compiti di cui al comma 2 lettere a), c) ed f).

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del consorzio, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.




SOMMARIO