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Legge regionale 23 luglio 2013, n. 19 (BUR n. 63/2013)
Modifica dellalegge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 “Norme per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante” e successive modificazioni
Sommario
“Legge regionale 23 luglio 2013, n. 19 (BUR n. 63/2013) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 23 luglio 2013, n. 19 (BUR n. 63/2013) (Novellazione)
- MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1990, N. 17 “NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA E IL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DEL BACINO IN ESSA SCOLANTE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1990, n. 17 “NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA E IL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DEL BACINO IN ESSA SCOLANTE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla
legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 .
SOMMARIO
- Legge regionale 23 luglio 2013, n. 19 (BUR n. 63/2013) (Novellazione)
- MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1990, n. 17 “NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA E IL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DEL BACINO IN ESSA SCOLANTE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Sommario
“Legge regionale 23 luglio 2013, n. 19 (BUR n. 63/2013) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 23 luglio 2013, n. 19 (BUR n. 63/2013) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1990, N. 17 “NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA E IL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DEL BACINO IN ESSA SCOLANTE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1990, n. 17 “NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA E IL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DEL BACINO IN ESSA SCOLANTE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 1 - Modifica dell’articolo 6 bis della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 “Norme per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante”.
1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della
legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 e successive modificazioni, le parole:
“nel comune di Venezia e nell’area interessata dal Piano di Area della Laguna e Area Veneziana (PALAV) approvato con provvedimento del Consiglio regionale del 9 novembre 1995, n. 70.” sono sostituite dalle seguenti:
“nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia.”.
Art. 2 - Disposizioni transitorie.
1. Le singole fasi del procedimento di bonifica di siti inquinati pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse dai comuni ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni.
SOMMARIO
- Legge regionale 23 luglio 2013, n. 19 (BUR n. 63/2013) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1990, n. 17 “NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA E IL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DEL BACINO IN ESSA SCOLANTE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
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- Art. 1 - Modifica dell’articolo 6 bis della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 “Norme per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante”.
- Art. 2 - Disposizioni transitorie.