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Legge regionale Statutaria 12 maggio 2020, n. 1 (BUR n. 67/2020)

Modifiche della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'

Legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1 (BUR n. 67/2020) (Novellazione)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 “STATUTO DEL VENETO”

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 .


SOMMARIO
Legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1 (BUR n. 67/2020) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 “STATUTO DEL VENETO”

Art. 1 - Modifica dell’articolo 36 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.
1. Il comma 5 dell’articolo 36 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 è così sostituito:
“5. Dopo trenta mesi si procede al rinnovo dell’Ufficio di Presidenza che rimane in carica fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 35 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.
1. Al primo comma dell’articolo 35 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 le parole “consigliere anziano” sono sostituite dalle parole “Presidente del Consiglio regionale scaduto”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 50 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.
1. Il comma 3 dell’articolo 50 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 è così sostituito:
“3. Il Consiglio delibera validamente con la presenza in aula della maggioranza assoluta dei componenti che non abbiano ottenuto il congedo a norma del Regolamento e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri sono considerati in congedo entro il limite massimo definito in regolamento. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi.”.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 53 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.
1. Al comma 2 dell’articolo 53 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 è soppresso il primo periodo.



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