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Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (BUR n. 32/2001)

Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche

Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (BUR n. 32/2001)

NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (1) (2)

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto disciplina, ai sensi del Titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di seguito definito decreto legislativo, l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Art. 2 - Compiti dei Comuni.
1. I comuni, nel rispetto dei criteri regionali di cui al comma 7, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dei criteri stessi:
a) approvano il piano del commercio su aree pubbliche, determinando l’ampiezza complessiva delle aree destinate all’esercizio dell’attività, individuando i mercati o le fiere, approvando i relativi regolamenti, le modalità di assegnazione dei posteggi, determinando i settori merceologici dei singoli posteggi all’interno dei mercati e nei posteggi isolati, oltre che le eventuali tipologie merceologiche dei singoli posteggi, la superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;
b) individuano le aree nelle quali l’esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale;
c) fissano gli orari del commercio su aree pubbliche sulla base dei criteri regionali previsti all’articolo 13;
d) stabiliscono il periodo di svolgimento dell’esercizio stagionale per periodi inferiori all’anno con un minimo di trenta giorni;
e) stabiliscono il calendario annuale delle deroghe al divieto di svolgimento dei mercati domenicali o festivi e dei mercati straordinari di cui all’articolo 8, comma 3;
f) stabiliscono, ai sensi dell’articolo 28, comma 16 del decreto legislativo, le procedure per il rilascio dell’autorizzazione, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare il rispetto dei principi del procedimento fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai comuni spetta inoltre:
a) il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, all’esercizio del commercio su aree pubbliche sui posteggi ed in forma itinerante;
b) la conversione d’ufficio delle autorizzazioni nei casi e con le modalità di cui all’articolo 14;
c) il subingresso del titolo autorizzativo per il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda;
d) la sospensione, la revoca dell’autorizzazione nonché l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 29 del decreto legislativo.
3. I piani delle aree adottati ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 e della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 mantengono la loro efficacia per quanto non in contrasto con la presente legge e con il decreto legislativo.
4. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui al comma 6, i piani delle aree di cui al comma 3 devono essere adeguati ai criteri regionali.
5. Al fine di assicurare gli adempimenti, in caso di inerzia da parte dei comuni, la Regione provvede, previa diffida ad ottemperare, adottando le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle specifiche norme comunali.
6. I comuni, in sintonia con la programmazione commerciale regionale per il commercio su aree private di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 , ( 3) promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e insulari, con la definizione di specifiche agevolazioni, fino all’esenzione dei tributi e di altre entrate di competenza, per le attività effettuate su posteggi situati in comuni e frazioni con popolazione inferiore a tremila abitanti, nelle zone periferiche delle città e negli altri centri di minori dimensioni.
7. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri cui i comuni devono attenersi per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità di svolgimento e di partecipazione alle fiere.
Art. 3 - Rilascio delle autorizzazioni con posteggio.
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri procedurali per il rilascio delle autorizzazioni con posteggio e, sulla base dei dati forniti dai comuni, pubblica almeno ogni quattro mesi nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto l’elenco di posteggi liberi.
2. Il rilascio delle autorizzazioni comprese quelle stagionali, di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, è effettuato dal comune nel cui territorio è situato il posteggio.
3. L’autorizzazione di cui al presente articolo abilita anche all’esercizio in forma itinerante nel territorio regionale nonché alle fiere che si svolgono in tutta Italia.
4. In occasione di manifestazioni straordinarie il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ( 4) imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso comune.
5. Ciascun operatore, nell’ambito dello stesso mercato, può essere concessionario di non più di due posteggi, fatti salvi i diritti già acquisiti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche in caso di subingresso ad eccezione dell'ipotesi di successione mortis causa.
6 bis. La cessazione dell’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è soggetta a comunicazione al comune sede del posteggio. ( 5)
Art. 4 - Rilascio delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.
1. L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo è rilasciata dal primo comune in cui l’operatore intende esercitare l’attività. ( 6)
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e nelle fiere su tutto il territorio nazionale; abilita inoltre alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago con l’obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 19 del decreto legislativo e con l'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo.
3. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.
4. L’operatore può esercitare l’attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l’attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4 bis. É vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti. ( 7) ( 8)
4 ter. In deroga a quanto previsto al comma 4 bis i comuni possono rilasciare appositi nulla osta solo per particolari manifestazioni o eventi. ( 9)
4 quater. La sospensione dell’attività e la cessazione dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune che ha in carico l’autorizzazione. ( 10)
Art. 4 bis - Obbligo di regolarità contributiva. (11)
1. L’attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.
2. I comuni svolgono in via telematica l’attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4.
3. I comuni effettuano controlli periodici sulla regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche, avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 7.
4. Le imprese richiedenti le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche indicano ai comuni, al momento della richiesta di rilascio dell’autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni.
5. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell’autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.
6. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica della regolarità contributiva se tale verifica, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un presupposto per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche.
7. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.
Art. 4 ter - Verifiche presso l’INPS e documenti sostitutivi del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). (12)
1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all’iscrizione all’INAIL, gli adempimenti di cui all’articolo 4 bis sono assolti mediante verifica della regolarità contributiva presso l’INPS.
2. Le imprese che hanno sede in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d’origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui all’articolo 4 bis.
3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è in ogni caso rilasciata all’operatore che ha ottenuto dall’INPS o dall’INAIL la rateizzazione del debito contributivo.
Art. 5 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni.
1. L’autorizzazione è revocata nel caso in cui l’operatore:
a) non inizi l’attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell’assenza stessa;
b bis) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità; ( 13)
c) si trovi in una delle situazioni previste all’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo.
1 bis. In caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 4 bis, comma 3, l’autorizzazione è sospesa per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell’articolo 5, comma 1, lettera b) e lettera b bis). ( 14)
1 ter. L’autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati qualora l’interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1 bis. ( 15)
1 quater. L’autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati in caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 4 bis, comma 5. ( 16)
2. Il sindaco, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all’interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all’emanazione del provvedimento di revoca.
3. L’autorizzazione è sospesa dal sindaco nei casi previsti dall’articolo 29, comma 3 del decreto legislativo.
3 bis. Si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto dall’articolo 4, comma 4 bis. ( 17)
Art. 6 - Subingresso delle autorizzazioni.
1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare, è soggetto ai regimi amministrativi stabiliti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e successive modifiche ed integrazioni. ( 18)
2. La segnalazione di inizio attività o la comunicazione di cui al comma 1( 19) corredata dall’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall’atto di cessione o affidamento in gestione dell’attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l’attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l’attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa segnalazione di inizio attività o comunicazione di subingresso( 20) :
a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo;
b) al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l’attività, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo; ( 21)
c) omissis ( 22)
4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell’anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
5. In caso di cessione di rami d’azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell’atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l’autorizzazione relativa allo specifico ramo d’azienda.
6. In caso di subentro in imprese con posteggio il subentrante subentra nelle restanti annualità della concessione. ( 23)
7. La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale rilasciata a seguito di cessione o di affidamento di gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice civile, consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.
Art. 7 - Tipologie di mercati e riconoscimento da parte della Regione.
1. La Regione, su istanza del comune interessato, riconosce con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente i mercati di nuova istituzione. ( 24)
2. Sono definite le seguenti tipologie di mercati:
a) posteggi isolati: mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a cinque;
b) mercati minori: mercati costituiti da un numero di posteggi da sei a venti;
c) mercati maggiori: mercati costituiti da un numero di posteggi superiore a venti;
d) mercatini dell’antiquariato e del collezionismo: mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l’antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l’oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
e) mercati straordinari: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati;
f) mercati a merceologia esclusiva: mercati in cui le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che possono anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa.
3. I mercati, previa convenzione con il comune, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.
4. Per i mercati di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2, che si svolgono con frequenza quotidiana, per almeno cinque giorni alla settimana è necessario il rilascio o la conversione di un’unica autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo.
Art. 8 - Mercati domenicali e festivi.
1. È vietata l’istituzione di nuovi mercati nei giorni domenicali e festivi fatti salvi quelli già istituiti alla data del 24 aprile 1998.
2. Durante lo svolgimento dei mercati di cui al comma 1 è consentito ai commercianti al dettaglio in sede fissa di tenere aperti i propri esercizi.
3. I comuni entro il 30 settembre dell'anno precedente predispongono un calendario annuale dei mercati, da definirsi con i tempi e le modalità previste per il commercio al dettaglio in sede fissa, prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive sia le eventuali deroghe, che possono anche non coincidere con le analoghe deroghe alla chiusura degli esercizi previste per il commercio al dettaglio in sede fissa.
4. I mercati settimanali che cadono in una giornata festiva devono essere anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga, nella medesima giornata, come previsto nel calendario di cui al comma 3.
5. Si applicano al commercio su aree pubbliche le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari commerciali per le località a prevalente economia turistica e per le città d’arte.
6. In caso di effettuazione di mercatini dell’antiquariato e del collezionismo di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d), le deroghe alla chiusura degli esercizi del commercio al dettaglio in sede fissa sono limitate a non più di 8 giornate all’anno, già individuate nel calendario di cui al comma 3.
Art. 9 - Mercatini dell’antiquariato e del collezionismo.
1. Ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, come definiti dall’articolo 7, comma 2, lettera d), partecipano gli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale e ad essi si applicano tutte le norme vigenti sull’attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 3.
2. Ai mercatini di cui al comma 1 possono partecipare anche operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.
3. Gli operatori non professionali di cui al comma 2 partecipano ai mercatini fino ad un massimo di sei volte all’anno.
4. Agli operatori di cui al comma 2 non è richiesta l’autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo; gli stessi devono osservare le seguenti disposizioni:
a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell’operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita; è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell’anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco. Per i residenti in comuni al di fuori del Veneto è competente il Comune di Venezia;
b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartellino;
c) vendere beni di valore non superiore ciascuno a lire cinquecentomila; tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita.
5. I comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo sono tenuti a:
a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 partecipanti a tali manifestazioni;
b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 lettera a);
c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.
6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, effettuate dagli operatori non professionali, i comuni applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni e comunque la confisca delle attrezzature e della merce. I comuni introitano i proventi di tali sanzioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
7. L’istituzione dei mercatini di cui al presente articolo è deliberata dal comune, che ne approva il regolamento, nel rispetto della programmazione di cui all’articolo 2 ed è riconosciuta dalla Regione con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.
8. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento, la partecipazione, la gestione, le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i mercatini di cui al presente articolo.
9. Il comune può affidare la gestione dei mercatini a soggetti privati o ad associazioni di categoria, con le modalità previste nel provvedimento di cui al comma 8.
10. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, nell’ambito dei mercatini è necessaria l’autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo.
Art. 10 - Esercizio dell’attività negli aeroporti, stazioni e autostrade.
1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche negli aeroporti, stazioni e autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore; con il suo consenso il comune può eventualmente prevedere l’istituzione di posteggi in tali aree.
Art. 11 - Fiere.
1. Nelle fiere, come definite dall’articolo 27, comma 1, lettera e) del decreto legislativo è previsto il rilascio della concessione decennale del posteggio e contestuale autorizzazione con le modalità e le priorità previste dai criteri regionali di cui all’articolo 2. ( 25)
2. Alle fiere possono partecipare tutti gli operatori muniti dell’autorizzazione per l’attività di commercio su aree pubbliche.
3. L’assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati all’articolo 5, comma 1, lettera b), comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.
Art. 12 - Monitoraggio del commercio su aree pubbliche.
1. I comuni trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione e alla Camera di Commercio territorialmente competente, gli elenchi dei provvedimenti autorizzatori emessi nell'anno precedente. ( 26)
2. Entro il 15 ottobre di ogni anno i comuni devono inviare alla Regione, al fine della predisposizione di un calendario regionale dei mercati, una comunicazione che riporti per ogni mercato o per i posteggi isolati:
a) dati identificativi, luogo e denominazione;
b) giorno di svolgimento;
c) settori merceologici con rispettivo numero di posteggi;
d) orario di vendita;
e) numero dei posteggi riservati agli agricoltori;
f) servizi di mercato;
g) i dati delle autorizzazioni itineranti concesse dal comune;
h) ogni ulteriore elemento utile riguardante la situazione del commercio su aree pubbliche nel proprio territorio.
Art. 13 - Criteri per gli orari del commercio su aree pubbliche.
1. Gli orari del commercio su aree pubbliche nei posteggi ed in forma itinerante vanno raccordati dal sindaco con gli orari previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa, così da garantire un corretto equilibrio tra le diverse forme di distribuzione commerciale e favorire il servizio fornito al consumatore.
2. Gli operatori che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche con posteggio assegnato ai sensi della presente legge, possono essere autorizzati dal comune ad osservare gli orari previsti per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti in sede fissa.
Art. 14 - Norme transitorie e finali.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza alcuna necessità di conversione si applicano le seguenti disposizioni:
a) le autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b) della legge 28 marzo 1991, n. 112 rilasciate dai comuni del Veneto ai sensi della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 danno diritto ad esercitare l’attività oltre che nel relativo posteggio e nelle fiere, in forma itinerante all’interno del territorio regionale;
b) le autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge n. 112/1991 rilasciate dai comuni del Veneto ai sensi della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 danno diritto ad esercitare l’attività nel territorio regionale e in tutto il territorio nazionale, oltre che nelle fiere, in forma itinerante, nonché al domicilio del consumatore, nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 non ancora convertite ai sensi dell’articolo 19 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 devono essere convertite nelle nuove autorizzazioni di cui all’articolo 28 comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo, a seconda che l’attività venga rispettivamente svolta con posteggio od in forma itinerante e sempre che sia stata comunicata la conversione di cui al citato articolo 19 d.m. n. 248/1993 per lettera raccomandata, entro il 30 giugno 1997. In caso contrario l’autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 e le eventuali concessioni di posteggio devono essere revocate dai comuni che le hanno rilasciate entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. La conversione è effettuata d’ufficio dal comune competente nelle seguenti ipotesi:
a) subingresso;
b) conversione di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 398/1976.
4. Ove l’operatore interessato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non provveda al ritiro dell’autorizzazione già convertita dal comune ai sensi della legge n. 112/1991, la stessa perde efficacia e deve essere revocata dal comune.
5. Fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), i comuni non possono rilasciare nuove autorizzazioni con posteggio.
6. Le spese per l’attività delegata ai comuni ai sensi della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 sono erogate dalla Regione con riferimento ai titoli rilasciati dagli stessi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Fino al 31 dicembre 2001 ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 .
8. Dall’entrata in vigore della presente legge gli operatori non professionali di cui al comma 2 dell’articolo 9 devono altresì osservare le disposizioni previste dalle lettere b) e c) del comma 4 del medesimo articolo e, per la loro violazione sono assoggettati alle sanzioni previste dal comma 6 dell’articolo 9.
Art. 15 - Abrogazione.
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 dell’articolo 14 è abrogata la legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 e perdono efficacia i relativi provvedimenti attuativi.


Note

( 1) La legge è stata impugnata in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 186/2008 (G.U. 1ª serie speciale n. 27/2009), con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell’articolo 4, aggiunto dal comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 , per violazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 10, primo comma, 41, 117, primo comma e secondo comma, lettera e), nonché 118 della Costituzione. Con sentenza n. 247/2010 (G.U. 1ª serie speciale n. 28/2010) la Corte costituzionale ha ricondotto la disciplina oggetto di censura alla materia del commercio, di competenza residuale delle regioni e ha respinto tutte le censure sollevate.
( 2) L’art. 4 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 dispone che: “In sede di prima applicazione della presente legge, i comuni verificano la regolarità contributiva degli operatori che risultano già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche alla data di entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. A tal fine gli operatori indicano al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.”.
( 3) La legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 è stata abrogata dalla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 a sua volta abrogata dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 30 che ha ridisciplinato la materia.
( 4) Comma modificato da comma 1 art. 10 legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che ha soppresso le parole “ditte già iscritte al registro delle”.
( 5) Comma aggiunto da comma 1 art. 35 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 6) Comma sostituito da comma 1 art. 11 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
( 7) Comma aggiunto da comma 1 art. 16 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 .
( 8) Con sentenza n. 247/2010 (G.U. 1° serie speciale n. 28/2010) la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4 bis.
( 9) Comma aggiunto da comma 1 art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 10) Comma aggiunto da comma 1 art. 36 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 11) Articolo inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 .
( 12) Articolo inserito da comma 1 art. 2 legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 .
( 13) Lettera inserita da comma 1 art. 20 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
( 14) Comma inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 .
( 15) Comma inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 .
( 16) Comma inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 .
( 17) Comma aggiunto da comma 2 art. 16 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 .
( 18) Comma sostituito da comma 1 art. 37 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 19) Comma così modificato da comma 2 art. 37 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha sostituito le parole “La richiesta di subingresso” con le parole “La segnalazione di inizio attività o la comunicazione di cui al comma 1”.
( 20) Comma così modificato da comma 3 art. 37 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha sostituito le parole “la relativa domanda di subingresso” con le parole “la relativa segnalazione di inizio attività o comunicazione di subingresso”.
( 21) Lettera modificata da comma 2 art. 11 legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che ha sostituito le parole: “al comune di residenza del subentrante” con le parole: “al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l’attività”.
( 22) Lettera abrogata da comma 3 art. 11 legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
( 23) Comma sostituito da comma 4 art. 37 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 24) Comma così modificato da comma 1 art. 11 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che ha soppresso le parole “nonché le modifiche o le variazioni dei mercati esistenti”.
( 25) Comma così modificato da comma 3 art. 16 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 che ha aggiunto le parole “e contestuale autorizzazione” dopo le parole “della concessione decennale del posteggio”.
( 26) Comma così sostituito da comma 1 art. 21 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (BUR 32/2001)

NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto disciplina, ai sensi del Titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di seguito definito decreto legislativo, l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Art. 2 - Compiti dei Comuni.
1. I comuni, nel rispetto dei criteri regionali di cui al comma 7, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dei criteri stessi:
a) approvano il piano del commercio su aree pubbliche, determinando l’ampiezza complessiva delle aree destinate all’esercizio dell’attività, individuando i mercati o le fiere, approvando i relativi regolamenti, le modalità di assegnazione dei posteggi, determinando i settori merceologici dei singoli posteggi all’interno dei mercati e nei posteggi isolati, oltre che le eventuali tipologie merceologiche dei singoli posteggi, la superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;
b) individuano le aree nelle quali l’esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale;
c) fissano gli orari del commercio su aree pubbliche sulla base dei criteri regionali previsti all’articolo 13;
d) stabiliscono il periodo di svolgimento dell’esercizio stagionale per periodi inferiori all’anno con un minimo di trenta giorni;
e) stabiliscono il calendario annuale delle deroghe al divieto di svolgimento dei mercati domenicali o festivi e dei mercati straordinari di cui all’articolo 8, comma 3;
f) stabiliscono, ai sensi dell’articolo 28, comma 16 del decreto legislativo, le procedure per il rilascio dell’autorizzazione, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare il rispetto dei principi del procedimento fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai comuni spetta inoltre:
a) il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, all’esercizio del commercio su aree pubbliche sui posteggi ed in forma itinerante;
b) la conversione d’ufficio delle autorizzazioni nei casi e con le modalità di cui all’articolo 14;
c) il subingresso del titolo autorizzativo per il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda;
d) la sospensione, la revoca dell’autorizzazione nonché l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 29 del decreto legislativo.
3. I piani delle aree adottati ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 e della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 mantengono la loro efficacia per quanto non in contrasto con la presente legge e con il decreto legislativo.
4. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui al comma 6, i piani delle aree di cui al comma 3 devono essere adeguati ai criteri regionali.
5. Al fine di assicurare gli adempimenti, in caso di inerzia da parte dei comuni, la Regione provvede, previa diffida ad ottemperare, adottando le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle specifiche norme comunali.
6. I comuni, in sintonia con la programmazione commerciale regionale per il commercio su aree private di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 , promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e insulari, con la definizione di specifiche agevolazioni, fino all’esenzione dei tributi e di altre entrate di competenza, per le attività effettuate su posteggi situati in comuni e frazioni con popolazione inferiore a tremila abitanti, nelle zone periferiche delle città e negli altri centri di minori dimensioni.
7. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri cui i comuni devono attenersi per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità di svolgimento e di partecipazione alle fiere.
Art. 3 - Rilascio delle autorizzazioni con posteggio.
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri procedurali per il rilascio delle autorizzazioni con posteggio e, sulla base dei dati forniti dai comuni, pubblica almeno ogni quattro mesi nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto l’elenco di posteggi liberi.
2. Il rilascio delle autorizzazioni comprese quelle stagionali, di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, è effettuato dal comune nel cui territorio è situato il posteggio.
3. L’autorizzazione di cui al presente articolo abilita anche all’esercizio in forma itinerante nel territorio regionale nonché alle fiere che si svolgono in tutta Italia.
4. In occasione di manifestazioni straordinarie il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso comune.
5. Ciascun operatore, nell’ambito dello stesso mercato, può essere concessionario di non più di due posteggi, fatti salvi i diritti già acquisiti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche in caso di subingresso ad eccezione dell'ipotesi di successione mortis causa.
Art. 4 - Rilascio delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.
1. L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo è rilasciata dal comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o di ubicazione della sede legale, se società.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e nelle fiere su tutto il territorio nazionale; abilita inoltre alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago con l’obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 19 del decreto legislativo e con l'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo.
3. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.
4. L’operatore può esercitare l’attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l’attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
Art. 5 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni.
1. L’autorizzazione è revocata nel caso in cui l’operatore:
a) non inizi l’attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell’assenza stessa;
c) si trovi in una delle situazioni previste all’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo.
2. Il sindaco, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all’interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all’emanazione del provvedimento di revoca.
3. L’autorizzazione è sospesa dal sindaco nei casi previsti dall’articolo 29, comma 3 del decreto legislativo.
Art. 6 - Subingresso delle autorizzazioni.
1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo, a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare, è subordinato ad autorizzazione.
2. La richiesta di subingresso, corredata dall’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall’atto di cessione o affidamento in gestione dell’attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l’attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l’attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso:
a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo;
b) al comune di residenza del subentrante, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo;
c) al comune del Veneto che ha rilasciato l’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, in caso di subentrante non residente nel Veneto.
4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell’anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
5. In caso di cessione di rami d’azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell’atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l’autorizzazione relativa allo specifico ramo d’azienda.
6. In caso di subentro in imprese con posteggio la relativa concessione scade al compimento del decennio dalla data fissata nell’atto originario di rilascio.
7. La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale rilasciata a seguito di cessione o di affidamento di gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice civile, consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.
Art. 7 - Tipologie di mercati e riconoscimento da parte della Regione.
1. La Regione, su istanza del comune interessato, riconosce con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente i mercati di nuova istituzione nonché le modifiche o le variazioni dei mercati esistenti.
2. Sono definite le seguenti tipologie di mercati:
a) posteggi isolati: mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a cinque;
b) mercati minori: mercati costituiti da un numero di posteggi da sei a venti;
c) mercati maggiori: mercati costituiti da un numero di posteggi superiore a venti;
d) mercatini dell’antiquariato e del collezionismo: mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l’antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l’oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
e) mercati straordinari: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati;
f) mercati a merceologia esclusiva: mercati in cui le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che possono anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa.
3. I mercati, previa convenzione con il comune, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.
4. Per i mercati di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2, che si svolgono con frequenza quotidiana, per almeno cinque giorni alla settimana è necessario il rilascio o la conversione di un’unica autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo.
Art. 8 - Mercati domenicali e festivi.
1. È vietata l’istituzione di nuovi mercati nei giorni domenicali e festivi fatti salvi quelli già istituiti alla data del 24 aprile 1998.
2. Durante lo svolgimento dei mercati di cui al comma 1 è consentito ai commercianti al dettaglio in sede fissa di tenere aperti i propri esercizi.
3. I comuni entro il 30 settembre dell'anno precedente predispongono un calendario annuale dei mercati, da definirsi con i tempi e le modalità previste per il commercio al dettaglio in sede fissa, prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive sia le eventuali deroghe, che possono anche non coincidere con le analoghe deroghe alla chiusura degli esercizi previste per il commercio al dettaglio in sede fissa.
4. I mercati settimanali che cadono in una giornata festiva devono essere anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga, nella medesima giornata, come previsto nel calendario di cui al comma 3.
5. Si applicano al commercio su aree pubbliche le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari commerciali per le località a prevalente economia turistica e per le città d’arte.
6. In caso di effettuazione di mercatini dell’antiquariato e del collezionismo di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d), le deroghe alla chiusura degli esercizi del commercio al dettaglio in sede fissa sono limitate a non più di 8 giornate all’anno, già individuate nel calendario di cui al comma 3.
Art. 9 - Mercatini dell’antiquariato e del collezionismo.
1. Ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, come definiti dall’articolo 7, comma 2, lettera d), partecipano gli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale e ad essi si applicano tutte le norme vigenti sull’attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 3.
2. Ai mercatini di cui al comma 1 possono partecipare anche operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.
3. Gli operatori non professionali di cui al comma 2 partecipano ai mercatini fino ad un massimo di sei volte all’anno.
4. Agli operatori di cui al comma 2 non è richiesta l’autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo; gli stessi devono osservare le seguenti disposizioni:
a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell’operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita; è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell’anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco. Per i residenti in comuni al di fuori del Veneto è competente il Comune di Venezia;
b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartellino;
c) vendere beni di valore non superiore ciascuno a lire cinquecentomila; tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita.
5. I comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo sono tenuti a:
a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 partecipanti a tali manifestazioni;
b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 lettera a);
c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.
6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, effettuate dagli operatori non professionali, i comuni applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni e comunque la confisca delle attrezzature e della merce. I comuni introitano i proventi di tali sanzioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
7. L’istituzione dei mercatini di cui al presente articolo è deliberata dal comune, che ne approva il regolamento, nel rispetto della programmazione di cui all’articolo 2 ed è riconosciuta dalla Regione con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.
8. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento, la partecipazione, la gestione, le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i mercatini di cui al presente articolo.
9. Il comune può affidare la gestione dei mercatini a soggetti privati o ad associazioni di categoria, con le modalità previste nel provvedimento di cui al comma 8.
10. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, nell’ambito dei mercatini è necessaria l’autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo.
Art. 10 - Esercizio dell’attività negli aeroporti, stazioni e autostrade.
1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche negli aeroporti, stazioni e autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore; con il suo consenso il comune può eventualmente prevedere l’istituzione di posteggi in tali aree.
Art. 11 - Fiere.
1. Nelle fiere, come definite dall’articolo 27, comma 1, lettera e) del decreto legislativo è previsto il rilascio della concessione decennale del posteggio con le modalità e le priorità previste dai criteri regionali di cui all’articolo 2.
2. Alle fiere possono partecipare tutti gli operatori muniti dell’autorizzazione per l’attività di commercio su aree pubbliche.
3. L’assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati all’articolo 5, comma 1, lettera b), comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.
Art. 12 - Monitoraggio del commercio su aree pubbliche.
1. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo ed in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 , i comuni trasmettono ogni tre mesi alla Regione e alla Camera di commercio territorialmente competente, gli elenchi dei provvedimenti autorizzatori emessi.
2. Entro il 15 ottobre di ogni anno i comuni devono inviare alla Regione, al fine della predisposizione di un calendario regionale dei mercati, una comunicazione che riporti per ogni mercato o per i posteggi isolati:
a) dati identificativi, luogo e denominazione;
b) giorno di svolgimento;
c) settori merceologici con rispettivo numero di posteggi;
d) orario di vendita;
e) numero dei posteggi riservati agli agricoltori;
f) servizi di mercato;
g) i dati delle autorizzazioni itineranti concesse dal comune;
h) ogni ulteriore elemento utile riguardante la situazione del commercio su aree pubbliche nel proprio territorio.
Art. 13 - Criteri per gli orari del commercio su aree pubbliche.
1. Gli orari del commercio su aree pubbliche nei posteggi ed in forma itinerante vanno raccordati dal sindaco con gli orari previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa, così da garantire un corretto equilibrio tra le diverse forme di distribuzione commerciale e favorire il servizio fornito al consumatore.
2. Gli operatori che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche con posteggio assegnato ai sensi della presente legge, possono essere autorizzati dal comune ad osservare gli orari previsti per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti in sede fissa.
Art. 14 - Norme transitorie e finali.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza alcuna necessità di conversione si applicano le seguenti disposizioni:
a) le autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b) della legge 28 marzo 1991, n. 112 rilasciate dai comuni del Veneto ai sensi della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 danno diritto ad esercitare l’attività oltre che nel relativo posteggio e nelle fiere, in forma itinerante all’interno del territorio regionale;
b) le autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge n. 112/1991 rilasciate dai comuni del Veneto ai sensi della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 danno diritto ad esercitare l’attività nel territorio regionale e in tutto il territorio nazionale, oltre che nelle fiere, in forma itinerante, nonché al domicilio del consumatore, nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 non ancora convertite ai sensi dell’articolo 19 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 devono essere convertite nelle nuove autorizzazioni di cui all’articolo 28 comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo, a seconda che l’attività venga rispettivamente svolta con posteggio od in forma itinerante e sempre che sia stata comunicata la conversione di cui al citato articolo 19 d.m. n. 248/1993 per lettera raccomandata, entro il 30 giugno 1997. In caso contrario l’autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 e le eventuali concessioni di posteggio devono essere revocate dai comuni che le hanno rilasciate entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. La conversione è effettuata d’ufficio dal comune competente nelle seguenti ipotesi:
a) subingresso;
b) conversione di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 398/1976.
4. Ove l’operatore interessato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non provveda al ritiro dell’autorizzazione già convertita dal comune ai sensi della legge n. 112/1991, la stessa perde efficacia e deve essere revocata dal comune.
5. Fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), i comuni non possono rilasciare nuove autorizzazioni con posteggio.
6. Le spese per l’attività delegata ai comuni ai sensi della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 sono erogate dalla Regione con riferimento ai titoli rilasciati dagli stessi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Fino al 31 dicembre 2001 ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 .
8. Dall’entrata in vigore della presente legge gli operatori non professionali di cui al comma 2 dell’articolo 9 devono altresì osservare le disposizioni previste dalle lettere b) e c) del comma 4 del medesimo articolo e, per la loro violazione sono assoggettati alle sanzioni previste dal comma 6 dell’articolo 9.
Art. 15 - Abrogazione.
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 dell’articolo 14 è abrogata la legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 e perdono efficacia i relativi provvedimenti attuativi.



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