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Legge regionale 26 maggio 2011, n. 11 (BUR n. 38/2011)

Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari

Legge regionale 26 maggio 2011, n. 11 (BUR n. 38/2011)

INTERVENTI PER COMBATTERE LA POVERTÀ ED IL DISAGIO SOCIALE ATTRAVERSO LA REDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle politiche di solidarietà sociale, riconosce, valorizza e promuove l’attività svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e per la loro redistribuzione a coloro che assistono persone in stato di grave disagio sociale e di indigenza.
Art. 2 - Beneficiari.
1. La Regione assume le finalità di cui alla presente legge nei propri strumenti di programmazione economica e sociale avvalendosi, per il perseguimento delle stesse, dei soggetti del terzo settore, così come individuati dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”, che esercitano in modo prevalente l’attività di cui all’articolo 1 e che presentano i seguenti requisiti:
a) operare in Veneto;
b) operare con una progettualità di rete a livello territoriale.
Art. 3 - Interventi.
1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, individua gli obiettivi e le modalità di intervento e di sostegno operativo e finanziario mediante la predisposizione di un programma di interventi a valenza triennale, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. Il programma di cui al comma 1 in particolare prevede i seguenti obiettivi:
a) l’attenuazione delle condizioni di disagio delle persone e delle famiglie, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari ai soggetti che operano nel settore assistenziale;
b) la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettività;
c) la costituzione di modelli di partnership consistenti nella definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva ed i soggetti di cui all’articolo 2 favorendo la cessione di generi alimentari ancora commestibili;
d) la predisposizione di progetti di informatizzazione e di formazione professionale a sostegno delle attività di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari.
3. I rapporti tra la Regione ed i soggetti individuati dal programma di cui al comma 2, sono regolati da convenzione approvata dalla Giunta regionale.
4. La convenzione di cui al comma 3 prevede le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi e dei servizi prestati nonché le modalità per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l’erogazione di risorse economiche da parte della Regione.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0161 “Interventi di sostegno al terzo settore” del bilancio di previsione 2011, riducendo di pari importo lo stanziamento di spesa finalizzato agli interventi previsti dalla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.



SOMMARIO
Legge regionale 26 maggio 2011, n. 11 (BUR n. 38/2011) - Testo storico

INTERVENTI PER COMBATTERE LA POVERTÀ ED IL DISAGIO SOCIALE ATTRAVERSO LA REDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle politiche di solidarietà sociale, riconosce, valorizza e promuove l’attività svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e per la loro redistribuzione a coloro che assistono persone in stato di grave disagio sociale e di indigenza.
Art. 2 - Beneficiari.
1. La Regione assume le finalità di cui alla presente legge nei propri strumenti di programmazione economica e sociale avvalendosi, per il perseguimento delle stesse, dei soggetti del terzo settore, così come individuati dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”, che esercitano in modo prevalente l’attività di cui all’articolo 1 e che presentano i seguenti requisiti:
a) operare in Veneto;
b) operare con una progettualità di rete a livello territoriale.
Art. 3 - Interventi.
1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, individua gli obiettivi e le modalità di intervento e di sostegno operativo e finanziario mediante la predisposizione di un programma di interventi a valenza triennale, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. Il programma di cui al comma 1 in particolare prevede i seguenti obiettivi:
a) l’attenuazione delle condizioni di disagio delle persone e delle famiglie, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari ai soggetti che operano nel settore assistenziale;
b) la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettività;
c) la costituzione di modelli di partnership consistenti nella definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva ed i soggetti di cui all’articolo 2 favorendo la cessione di generi alimentari ancora commestibili;
d) la predisposizione di progetti di informatizzazione e di formazione professionale a sostegno delle attività di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari.
3. I rapporti tra la Regione ed i soggetti individuati dal programma di cui al comma 2, sono regolati da convenzione approvata dalla Giunta regionale.
4. La convenzione di cui al comma 3 prevede le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi e dei servizi prestati nonché le modalità per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l’erogazione di risorse economiche da parte della Regione.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0161 “Interventi di sostegno al terzo settore” del bilancio di previsione 2011, riducendo di pari importo lo stanziamento di spesa finalizzato agli interventi previsti dalla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.



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