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Legge regionale 8 aprile 1986, n. 14 (BUR n. 18/1986)

Organizzazione amministrativa degli enti per la gestione del diritto allo studio universitario

Legge regionale 8 aprile 1986, n. 14 (BUR n. 18/1986) (Abrogata)

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER LA GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge abrogata dall’articolo 39, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 aprile 1986, n. 14 (BUR n. 18/1986)

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER LA GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 1 - Finalità della legge
La presente legge disciplina l'organizzazione amministrativa degli Enti per la gestione del diritto allo studio universitario, istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 .
Art. 2 - Organizzazione amministrativa
L'organizzazione amministrativa degli Enti per la gestione del diritto allo studio universitario si articola in:
a) Direzione; b) Servizio Assistenza;
c) Servizio Operativo;
d) Servizio Amministrativo.
Spettano alla Direzione i compiti previsti all'articolo14 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 .
La direzione si avvale per i compiti di carattere generale di una segreteria.
Art. 3 - Competenza del Servizio Assistenza
Spetta al Servizio Assistenza la gestione dei compiti relativi agli interventi dell'Ente a carattere prevalentemente individuale in ordine all'informazione e all'orientamento, all'espletamento dei bandi concorsuali, agli interventi di carattere culturale e agli altri che abbiano carattere di affinità.
Art. 4 - Competenze del Servizio Operativo
Spetta al Servizio Operativo la gestione dei compiti relativi agli interventi dell'Ente a carattere prevalentemente collettivo in ordine alle mense, alle strutture abitative e agli altri che abbiano carattere di affinità.
Art. 5 - Competenze del Servizio Amministrativo
Spetta al Servizio Amministrativo la gestione del settore finanziario, fiscale e contabile, del rapporto di impiego del personale di tutti gli altri compiti di carattere amministrativo - contabile - patrimonio dell'ente.
Art. 6 - Direttore
Il quinto comma dell'articolo 14 (Direttore dell'ESU) della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 , è sostituito dal seguente:
"Alla Direzione dell'Ente è preposto personale con qualifica di Dirigente Generale."
Art. 7 - Dirigente di Servizio
Alla Direzione dei Servizi Assistenza, Operativo e Amministrativo è preposto personale con qualifica di Dirigente.
Art. 8 - Responsabile d'Ufficio
Alla Direzione degli Uffici e della Segreteria del Direttore è preposto personale con qualifica di funzionario.
Art. 9 - Organizzazione interna e profili professionali
All'attivazione dei servizi e all'articolazione interna degli stessi in Uffici si provvederà con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, applicandosi quanto alle modalità di accesso, la normativa prevista dalla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 .
Alla individuazione dei profili professionali, nell'ambito delle qualifiche funzionali, si provvederà ugualmente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione della Giunta regionale.
Alla preposizione di Dirigenti e Funzionari, rispettivamente a servizi e uffici, si provvederà con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 10 - Organico del personale dell'ESU di Padova
L'organico del personale dell'Ente per la gestione del diritto allo studio universitario per la provincia di Padova è il seguente:
QUALIFICHE FUNZIONALI
NUMERO POSTI
Dirigente Generale
Dirigente
Funzionario
Istruttore direttivo
Istruttore
Collaboratore professionale
Esecutore
Operatore
Ausiliario
Addetto alle pulizie
1
3
9
21
22
90
184
50
2
1
____
TOTALE
383
Art. 11 - Organico del personale dell'ESU di Venezia
L'organico del personale dell'Ente per la gestione del diritto allo studio universitario per la provincia di Venezia è il seguente:
QUALIFICHE FUNZIONALI
NUMERO POSTI
Dirigente Generale
Dirigente
Funzionario
Istruttore direttivo
Istruttore
Collaboratore professionale
Esecutore
Operatore
Ausiliario
Addetto alle pulizie
1
3
7
10
10
16
42
9
1
1
____
TOTALE
100
Art. 12 - Organico del personale dell'ESU di Verona
L'organico del personale dell'Ente per la gestione del diritto allo studio universitario per la provincia di Verona è il seguente:
QUALIFICHE FUNZIONALI
NUMERO POSTI
Dirigente Generale
Dirigente
Funzionario
Istruttore direttivo
Istruttore
Collaboratore professionale
Esecutore
Operatore
Ausiliario
Addetto alle pulizie
1
3
5
5
7
11
27
2
1
1
____
TOTALE
63
Art. 13 - Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dalla presente legge farà fronte ciascun ESU con i propri mezzi di bilancio.
Art. 14 - Competenze degli ESU
Le competenze del Consiglio di Amministrazione degli ESU in ordine all'organizzazione amministrativa e alla pianta organica previste al primo comma, sub 7) dell'articolo 7 e ultimo comma dell'art. 42 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 vengono esercitate secondo quanto previsto dalla presente legge.
Art. 15 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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