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Legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 (BUR n. 96/2006)

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale

Sommario: Legge Regionale 23/2006
S O M M A R I O
Legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 (BUR n. 96/2006)

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini nonché dell’inserimento lavorativo delle persone e dei lavoratori svantaggiati e dei soggetti deboli,( 1) nell’interesse generale della comunità.
2. In particolare, la presente legge:
a) rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modificazioni;
b) disciplina l’Albo regionale delle cooperative sociali;
c) prevede le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, disciplinando le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle delle pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario e sanitario, nonché con le attività di formazione professionale, di sviluppo dell’occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli di cui all’articolo 3;
d) individua i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento dei servizi alle cooperative sociali;
e) definisce le misure di promozione, sostegno, qualificazione e sviluppo della cooperazione sociale.
2 bis. La Giunta regionale, per il pieno raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21 e sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità attuative e di intervento secondo quanto previsto dalla presente legge e individua, periodicamente, le specifiche misure necessarie a prevenire e contrastare il fenomeno della falsa cooperazione sociale e ad incrementare i rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche mediante la stipula di specifici protocolli al fine di agevolare lo scambio reciproco di flussi informativi inerenti l’emergere di eventuali comportamenti o condotte posti in essere dalle cooperative sociali in violazione della vigente normativa. ( 2)
Art. 2 - Definizione di cooperative sociali.
1. Le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge. 13 giugno 2005, n. 118” sono imprese sociali; esse operano senza fine di lucro, con lo scopo di perseguire, nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 1, l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi anche con riferimento agli ambiti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c); ( 3)
b) la gestione di attività finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi. ( 4)
2. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le attività svolte dalle strutture che nell’ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi sociali pubblici, organizzano attività lavorative finalizzate al recupero sociale delle persone svantaggiate e deboli; la gestione di tali servizi consiste nella organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere forniture di manodopera.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative di cui all'articolo 8 della legge n. 381/1991.
Art. 3 - Persone svantaggiate e deboli.
1. Ai fini delle presente legge si considerano persone svantaggiate i soggetti di cui all’articolo 4 della legge n. 381/1991, e successive modificazioni. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori delle cooperative sociali e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere socie della cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.
2. Ai fini della presente legge si considerano persone deboli i lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 1, numeri 4) e 99), del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonché le persone che versano nelle situazioni di fragilità sociale di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modificazioni. La situazione dei lavoratori di cui al presente comma deve essere attestata e trattata ai sensi della normativa vigente. ( 5)
Art. 4 - Base sociale.
1. La cooperativa sociale è un’impresa collaborativa di cui fanno parte diversi soggetti e dove sono rappresentati e trovano collocazione molteplici gruppi e portatori di interessi.
2. Oltre alle tipologie di socio previste dalla normativa vigente, gli statuti della cooperativa sociale possono prevedere la presenza di soci fruitori e di soci volontari.
3. I soci fruitori sono utenti o loro familiari che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa sociale.
4. I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Può essere corrisposto loro solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Nella gestione dei servizi e delle attività di cui all’articolo 2, da effettuarsi in applicazione di contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni, le prestazioni dei soci volontari sono utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d’impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
6. Per ogni categoria di socio prevista dallo statuto è predisposta un’apposita sezione del libro dei soci.
Art. 4 bis - Bilancio sociale. (6)
1. Il bilancio sociale della cooperativa sociale è finalizzato a consentire una trasparente comunicazione della tipologia dei prodotti e dei servizi proposti e prestati e della rendicontazione nonché di permettere una idonea valutazione delle performance della propria organizzazione e dell'impatto sociale delle attività svolte. In particolare, tale strumento tiene conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata, delle dimensioni della cooperativa sociale, delle norme contrattuali di settore applicate, degli eventuali inserimenti lavorativi operati e dei relativi progetti.
2. La Giunta regionale, in armonia con le linee guida definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde, predispone uno schema tipo di bilancio sociale per entrambe le tipologie di cooperative sociali previste dall'articolo 2.
3. Fino all’emanazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, le cooperative sociali possono, comunque, adottare il bilancio sociale.
Art. 4 ter - Codice etico. (7)
1. Al fine di rafforzare i valori di responsabilità sociale, la cultura dell’impresa sociale, il rispetto delle norme e delle politiche aziendali in materia di etica dell’impresa e di correttezza comportamentale, le cooperative sociali possono dotarsi di un codice etico o di comportamento ai sensi del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.”.
2. La Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21 predispone uno schema tipo di codice etico o di comportamento da sottoporre alla Giunta regionale per la sua successiva approvazione.

CAPO II - Albo regionale delle cooperative sociali (8)

Art. 5 - Albo regionale delle cooperative sociali.
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce l’Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo.
2. L’Albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
c) sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381/1991.
2 bis. Al fine di evitare duplicazioni di presenza nella compagine sociale delle cooperative sociali iscritte all’Albo nonché di facilitarne l’attività di controllo e vigilanza, la Giunta regionale adotta una anagrafe informatizzata contenente i nominativi dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e del direttore tecnico. A tali fini la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2 ter. Nell’anagrafe vengono riportati anche i nominativi dei soggetti di cui al comma 1 qualora gli stessi abbiano operato in cooperative sociali cancellate dall’Albo ai sensi dell’articolo 6, comma 6, per almeno i cinque anni successivi alla cancellazione. ( 9)
Art. 6 - Iscrizione e cancellazione dall’Albo.
1. L’iscrizione all'Albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all' articolo 21.
2. L’iscrizione all’Albo è condizione:
a) per l’affidamento e per il convenzionamento dei servizi di cui all’articolo 10;
b) per la concessione della titolarità del servizio di cui all’articolo 11;
c) per la fruizione di benefici e l’utilizzo di forme di collaborazione previsti dalla vigente normativa statale e regionale a favore delle cooperative sociali;
d) per la stipula di convenzioni quadro su base territoriale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
e) per accedere alle convenzioni di cui all’articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione sociali e lavorative di persone disabili;
f) per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione di cui all’articolo 114 del decreto de Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e successive modificazioni.
3. Le cooperative sociali possono ottenere l’iscrizione ad entrambe le sezioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), qualora in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
3 bis. Le cooperative sociali iscritte all’Albo, qualora nel corso dell’anno non siano state sottoposte alla revisione cooperativa di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”” e successive modificazioni, o non abbiano ricevuto il relativo certificato o attestazione, formulano apposita richiesta al Ministero competente, ovvero, nel caso di cooperative aderenti ad una associazione di rappresentanza riconosciuta ai sensi della vigente normativa, a queste ultime. ( 10)
4. Possono chiedere l’iscrizione all’Albo esclusivamente le cooperative sociali che hanno sede legale nel territorio regionale.
4 bis. Non possono essere iscritte all’Albo le cooperative sociali in cui sussistano in capo ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o al direttore tecnico i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione secondo quanto previsto dall’articolo 80, commi 1 , 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni. ( 11)
5. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione delle cooperative sociali, provvede con cadenza biennale alla revisione dell'Albo. A tali fini le cooperative iscritte trasmettono alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali:
a) le variazioni dello statuto, del numero di soci e degli altri dipendenti e collaboratori, evidenziando gli eventuali soggetti svantaggiati e deboli;
b) la dichiarazione degli enti previdenziali attestante la regolarità dei versamenti effettuati;
c) la copia del certificato o dell’attestazione della revisione cooperativa cui sono state sottoposte ovvero, in assenza di questi, la copia della richiesta al Ministero competente o all’associazione di rappresentanza, di cui al comma 3 bis;
d) qualora abbiano ottenuto contributi o incentivi regionali, una relazione che specifichi le modalità di utilizzo degli stessi. ( 12)
5 bis. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali, d’ufficio o su segnalazione, effettua annualmente sulle cooperative sociali verifiche a campione in relazione al possesso dei requisiti di iscrizione all’Albo. Le cooperative sociali che non adempiono o adempiono in modo parziale o difforme alle richieste della struttura regionale competente in materia di servizi sociali effettuate in sede di verifica, previa formale diffida ad adempiere entro sessanta giorni, sono cancellate dall’Albo. ( 13)
6. La cancellazione dall'Albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all' articolo 21, nei casi in cui:
a) venuto meno anche uno dei requisiti necessari all' iscrizione, la cooperativa sociale, diffidata a regolarizzare, non ottemperi agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;
b) la cooperativa sociale sia stata sciolta, risulti inattiva da più di ventiquattro mesi o sia stata cancellata dall’Albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2004, n. 162, o comunque non sia più in grado di continuare ad esercitare la propria attività;
c) non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, la revisione cooperativa di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002, e successive modificazioni; ( 14)
c bis) la cooperativa sociale non abbia il certificato o l’attestazione annuale della revisione cooperativa ovvero, in assenza di questi, la copia della richiesta al Ministero competente o all’associazione di rappresentanza, di cui al comma 3 bis; ( 15)
d) nelle cooperative sociali che gestiscono le attività di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), la percentuale di persone svantaggiate di cui all’articolo 3, comma 1, scenda al di sotto del limite del trenta per cento dei lavoratori della cooperativa stessa per un periodo superiore a dodici mesi;
e) il numero dei soci volontari supera il limite del cinquanta per cento;
f) la cooperativa sociale non rispetta le disposizioni previste dall’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” e successive modificazioni;
f bis) nelle ipotesi di cui al comma 5 bis e all’articolo 15, comma 2 ter. ( 16)
7. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale nonché alla direzione provinciale del lavoro e alla camera di commercio territorialmente competenti ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La cooperativa sociale cancellata dall’Albo non può richiederne l’iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione. ( 17)
8. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, nonché la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge. Qualora la cooperativa sociale abbia ricevuto vantaggi economici ai sensi della presente legge in presenza dei casi e delle condizioni che determinano la cancellazione dall’Albo e tale condizione sia accertata, previa diffida e secondo le procedure di legge, la stessa decade dal beneficio ed è tenuta alla restituzione delle somme percepite. ( 18)
8 bis. La Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce modalità, termini, procedure e requisiti in ordine all’iscrizione e alla cancellazione dall’Albo nonché all’effettuazione delle verifiche a campione. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere. ( 19)
Art. 7 - Ricorso.
1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall’Albo è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.
2. Il Presidente della Giunta regionale decide entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso, su conforme parere della Giunta regionale sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’ articolo 21; trascorsi novanta giorni, in mancanza di una decisione del Presidente della Giunta, il ricorso si intende respinto.
3. La presentazione del ricorso sospende l’esecutività del provvedimento di cancellazione fino alla decisione del ricorso.

CAPO III - La cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona

Art. 8 - Partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona.
1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella programmazione, nell’organizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona, nella gestione e nell’offerta dei servizi nonché nella verifica dei risultati delle prestazioni realizzate.
2. La Regione e gli enti locali favoriscono la partecipazione della cooperazione sociale all’esercizio della funzione sociale pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali ed imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative sociali nel sistema integrato di interventi e servizi alla persona, fornendo concreti modelli per disciplinare i rapporti nella sussidiarietà.
Art. 9 - Raccordo tra programmazione regionale e cooperazione sociale.
1. La Regione, nell’ambito dei propri atti, piani e interventi di programmazione delle attività sociali, socio-assistenziali, socio-educative, socio-sanitarie e sanitarie, individua strumenti atti a definire le modalità di partecipazione delle cooperative sociali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, promovendo il raccordo e la collaborazione tra servizi pubblici e cooperazione sociale.
2. Nell’ambito della programmazione e nei relativi provvedimenti attuativi in materia di formazione, gli organi regionali competenti prevedono strumenti volti a favorire:
a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base ed all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli;
b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, prioritariamente per le attività realizzate mediante il ricorso a finanziamenti comunitari;
c) autonome iniziative delle cooperative sociali per la qualificazione professionale del proprio personale e per la qualificazione manageriale degli amministratori, riconoscendo e sostenendo, in particolare, le attività formative svolte in forma consorziata.
3. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale; in particolare, possono essere previste all’interno dei piani regionali di politica del lavoro, forme di interventi volte a:
a) sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi alla persona;
b) sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro;
c) favorire l’affidamento alle cooperative sociali della fornitura di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni;
d) promuovere nell’ambito della Regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.
4. Nell'ambito delle possibilità offerte dalla normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative sociali di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera b).

CAPO IV - Affidamento dei servizi

Art. 10 - Affidamento dei servizi e convenzioni. (20)
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e della normativa statale e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, disciplina, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali definendo, in particolare, le procedure per l’affidamento dei servizi, per il convenzionamento diretto nonchè le convenzioni-tipo di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n. 381/1991, cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica regionali.
2. Le convenzioni-tipo di cui al comma 1, in conformità ai principi della presente legge, riguardano:
a) la gestione dei servizi alla persona;
b) la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5 della legge n. 381/1991.
c) l’esecuzione di lavori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti.
Art. 11 - Concessione della titolarità dei servizi e accordi procedimentali. (21)
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione e con riferimento all’articolo 5 della legge n. 328/2000, all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e all’articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” promuove e sostiene il conferimento della titolarità del servizio alle cooperative sociali mediante il ricorso agli istituti disciplinati dalle predette disposizioni normative.
2. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e della normativa statale e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, definisce gli schemi-tipo e le norme procedurali di evidenza pubblica per il conferimento della titolarità dei servizi mediante concessione ovvero attraverso lo strumento degli accordi procedimentali, da inserire nei piani di zona di cui all' articolo 8, comma 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e negli altri atti locali di programmazione e regolamentazione delle attività dei servizi alla persona al fine di valorizzare compiutamente i rapporti nella sussidiarietà tra cooperative sociali e pubblica amministrazione.
Art. 12 - Criteri di valutazione per la scelta del contraente.
1. Per l’affidamento dei servizi e per il conferimento della titolarità degli stessi ai sensi degli articoli 10 e 11 nella scelta dei contraenti, l'offerta presentata viene valutata prendendo a riferimento elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso.
1 bis. Per l’affidamento di servizi alle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), viene riconosciuta una maggiorazione del punteggio nei seguenti casi:
a) adozione del bilancio sociale di cui all’articolo 4 bis, fino a quando l’adozione del bilancio sociale è facoltativa ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 3;
b) adozione del codice etico di cui all’articolo 4 ter;
c) percentuale maggiore del 30 per cento di persone svantaggiate di cui all’articolo 3, comma 1;
d) presenza oltre alla percentuale del 30 per cento delle persone svantaggiate, di cui all’articolo 3, comma 1, anche di persone deboli di cui all’articolo 3, comma 2. ( 22)
1 ter. La Giunta regionale previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per la maggiorazione del punteggio di cui al comma 1 bis. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere. ( 23)
2. Per i servizi alla persona e per la fornitura di beni e servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, elementi oggettivi sono:
a) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
b) la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
c) la previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell’affidamento o del conferimento;
d) la solidità di bilancio dell'impresa;
e) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
f) il rispetto delle norme contrattuali di settore e l’applicazione della vigente contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria;( 24)
g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
h) la qualificazione professionale degli operatori e la pianificazione di percorsi formativi;( 25)
i) la valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati;
i bis) l’assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali per la regolarità contributiva;
i ter) l’assolvimento degli obblighi di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. ( 26)
3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli di cui al comma 2, oltre agli elementi ivi previsti, è elemento oggettivo il progetto di inserimento delle persone svantaggiate di cui all’articolo 3 che contiene:
a) gli elementi in grado di testimoniare l’organico radicamento territoriale del progetto stesso;
b) il numero delle persone svantaggiate impegnate;
c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;
e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;
f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno;
f bis) il rispetto delle vigenti normative e delle norme contrattuali di settore nel contratto applicato alle persone svantaggiate e ai soggetti deboli, ferma restando l’applicazione della vigente contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria e la garanzia di un’equa retribuzione. ( 27)
Art. 13 – Riserva negli appalti e nelle concessioni. (28)
1. Fatta salva la normativa statale ed europea in materia di appalti e concessioni, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a cooperative sociali, che svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero ad analoghi operatori economici aventi sede negli stati membri della Unione europea, qualora lo scopo principale degli stessi sia l'integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate o con disabilità, nel contesto di programmi di lavoro protetti, e quando almeno il 30 per cento dei lavoratori impiegati in relazione ai singoli appalti o concessioni sia composto da lavoratori svantaggiati o con disabilità di cui all’articolo 3, comma 1. Per la scelta del contraente o del concessionario può essere riconosciuta una maggiorazione del punteggio, qualora in relazione ai singoli appalti o concessioni siano impiegati come lavoratori una percentuale superiore al 30 per cento di lavoratori svantaggiati o con disabilità ovvero soggetti rientranti fra le persone deboli di cui all’articolo 3, comma 2.
Art. 14 - Durata e subentro. (29)
1. Al fine di garantire attraverso la continuità del servizio un adeguato livello qualitativo delle attività e un efficace processo di programmazione, i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti hanno, di norma, durata pluriennale. In caso di avvicendamento nell’affidamento di servizi o nella stipula di convenzioni la cooperativa sociale subentrante, fermo restando il rispetto della normativa vigente, garantisce ai lavoratori livelli retributivi analoghi a quelli precedentemente percepiti. ( 30)
2. omissis ( 31)
Art. 15 - Verifica dei contratti.
1. Negli affidamenti dei servizi, nel conferimento della titolarità degli stessi e nelle convenzioni ai sensi degli articoli 10 e 11 sono previste forme di valutazione e di verifica della qualità delle prestazioni anche mediante il coinvolgimento diretto degli utenti e la promozione di indagini finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.
2. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali e i comuni possono effettuare sulle cooperative sociali verifiche sui servizi oggetto di affidamento e di conferimento:
a) secondo le modalità e nel rispetto della normativa regionale vigente e dei requisiti e degli standard di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni;
b) con riferimento all’applicazione della vigente contrattazione collettiva alle persone svantaggiate ed ai soggetti deboli, all’eventuale utilizzo di contratti impropri, nonché al rispetto delle normative negli inserimenti lavorativi. ( 32)
2 bis. La struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto” e successive modificazioni, effettua, ai sensi e secondo le procedure previste dalla medesima legge regionale, oltre alle verifiche di cui al comma 2, il controllo e la vigilanza sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’iscrizione all’Albo, anche in costanza del rapporto contrattuale.
2 ter. Le cooperative sociali che non adempiono o adempiono in modo parziale o difforme alle richieste effettuate dalla struttura regionale competente in materia di servizi sociali e dalla struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza nell’esercizio delle rispettive attività di controllo e vigilanza, ai sensi dei commi 2 e 2 bis, previa formale diffida ad adempiere entro sessanta giorni, sono cancellate dall’Albo ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 6. ( 33)


CAPO V - Interventi a sostegno della cooperazione sociale

Art. 16 - Contributi a favore di cooperative sociali.
1. La Regione, in applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, concede annualmente alle cooperative sociali contributi per la promozione del settore e il sostegno di singole iniziative, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. ( 34)
2. In particolare, gli interventi di sostegno sono finalizzati:
a) all’ammodernamento funzionale e produttivo mediante acquisto, costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili e di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all’attività svolta in coerenza con gli scopi statutari;
b) alle innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi;
c) ai processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell’attività propria della cooperativa sociale, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali, mediante appositi progetti formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”; ( 35)
d) alla promozione commerciale, al supporto all’esportazione e al marketing;
e) all’attivazione di processi per l’avvio o il miglioramento del sistema di qualità nelle produzioni e nei servizi;
f) all’integrazione consortile ed all’associazione tra cooperative sociali per la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e dei servizi in forma consortile;
g) alle iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali;
h) alla concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e sviluppo.
3. La Regione può, altresì, concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base regionale relativamente ai tributi di propria pertinenza. ( 36)
Art. 17 - Interventi a favore delle cooperative sociali di inserimento lavorativo.
1. La Regione, in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, può sostenere le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle nuove categorie di persone deboli di cui all’articolo 3, comma 2, con interventi contributivi corrispondenti al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per i nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. ( 37)
2. Al fine di favorire la continuità lavorativa dei cittadini per i quali sia venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 1, la Regione può intervenire, per un massimo di due anni, con un contributo corrispondente al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative sociali che li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. La Giunta regionale costituisce l’Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo ed emana le direttive di attuazione che ne regolano la composizione, i compiti e le risorse economiche atte a consentirne il funzionamento.
Art. 18 - Interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza.
1. Al fine di sostenere e sviluppare l’attività progettuale delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento della cooperazione sociale giuridicamente riconosciute e operanti in ambito nazionale con sede legale in Veneto, sono annualmente concessi in loro favore contributi per specifici progetti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. ( 38)
Art. 19 - Interventi finanziari.
1. Viene istituito presso la Regione un fondo per l’innovazione al fine di sostenere progetti presentati dalle cooperative sociali, di carattere sperimentale e innovativo di servizi o metodologie d'intervento che propongono nuove risposte ai bisogni sociali emergenti, soprattutto a favore delle categorie più svantaggiate della popolazione.
2. La Regione, ferma restando la disciplina prevista per le organizzazioni di volontariato, promuove la collaborazione con le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 “Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461” con sede legale nel Veneto, al fine di prevedere la costituzione del fondo di cui al comma 1.
3. La Regione può altresì intervenire per favorire lo sviluppo delle cooperative sociali, con i mezzi finanziari di cui all’ articolo 13 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto”.
4. La Regione, al fine di ampliare e migliorare il sistema delle garanzie e per rendere più agevole l’accesso al credito da parte delle cooperative sociali, sostiene l’attività dei consorzi fidi attraverso l’incremento del patrimonio sociale in relazione all’entità degli incrementi dello stesso e alle garanzie prestate nell’ultimo anno, al fine di agevolare l’acquisizione di materie prime, la costituzione di nuove cooperative sociali, l’acquisto di attrezzature, lo sviluppo di servizi inter-cooperativi.
5. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con i consorzi fidi, oltre che con istituti di credito bancario, per l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere le cooperative sociali mediante interventi:
a) per l’abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;
b) per agevolare l’accesso al credito a breve e medio termine;
c) per garanzie su depositi cauzionale e/o fideiussioni bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o soggetti privati per la partecipazione a gare d’appalto o comunque per l’affidamento di servizi.
6. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, definisce entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i criteri e le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Art. 20 - Disposizioni attuative degli interventi.
1. Possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 16, 17, le cooperative sociali che risultano regolarmente iscritte all’Albo e che hanno realizzato nel triennio precedente la domanda di finanziamento almeno il 50,1 per cento del fatturato medio nel territorio regionale.
2. I contributi possono essere assegnati anche a beneficiari che usufruiscono di altri contributi nazionali, regionali e locali, purché riferiti a tipologie di spesa diverse da quelle previste dalla presente legge.
3. La Giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e può revocare o chiedere la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, emana le direttive di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, fissando le modalità e le procedure per la concessione dei contributi ed individuando le priorità tra gli interventi di promozione, nonché la ripartizione percentuale dei fondi a disposizione e la determinazione dei criteri di assegnazione.

CAPO VI - Commissione regionale della cooperazione sociale

Art. 21 - Commissione regionale della cooperazione sociale.
1. È istituita la Commissione regionale della cooperazione sociale della quale fanno parte:
a) l’Assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali o un suo delegato;
c) tre Direttori dei servizi socio-sanitari delle Aziende Ulss del Veneto, o loro delegati;
d) il direttore dell’ufficio regionale del Ministero del lavoro o un suo delegato;
e) quattro rappresentanti, e i rispettivi sostituti in caso di impedimento, designati dalle associazioni di cooperative sociali maggiormente rappresentative in ambito regionale;
f) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). ( 39)
Art. 22 - Funzionamento della Commissione regionale della cooperazione sociale.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal suo insediamento, provvede alla costituzione della commissione regionale della cooperazione sociale.
2. I componenti della commissione possono essere riconfermati e restano in carica per l’intera durata della legislatura e fino alla costituzione della nuova commissione.
3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.
4. La partecipazione alle sedute è gratuita; è ammesso il rimborso delle sole spese sostenute, ai sensi dell’ articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione” e successive modificazioni.
Art. 23 - Compiti della Commissione regionale della cooperazione sociale.
1. La commissione regionale della cooperazione sociale è organo consultivo della Giunta regionale e provvede, tra l'altro, ad esprimere parere:
a) sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle cooperative sociali;
b) sulle domande di iscrizione all'Albo, sulla rispondenza dell'attività della cooperativa sociale alle finalità previste dall' articolo 1 e sul mantenimento dei requisiti;
c) sui provvedimenti di cancellazione dall'Albo;
d) sui ricorsi al Presidente della Giunta regionale di cui all’ articolo 7;
e) sulle deliberazioni della Giunta regionale in materia di cooperazione sociale;
f) sulle linee di intervento e sul riparto dei contributi regionali di cui al Capo V;
g) su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale, ove richiesto dagli organi regionali.
2. La commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
2 bis. La Commissione trasmette alla competente commissione consiliare, entro trenta giorni dalla loro adozione, i pareri espressi nell’esercizio della propria funzione. ( 40)
3. La commissione annualmente presenta una relazione sull’attività svolta alla Giunta regionale che la trasmette al Consiglio regionale.
Art. 23 bis - Clausola valutativa. (41)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire la promozione, la diffusione e lo sviluppo del sistema delle cooperative sociali nel Veneto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, nonché gli esiti dei monitoraggi disposti dalla presente legge, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità di aiuto previste, il grado di partecipazione alle misure offerte, il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte. Nella relazione sono, altresì, evidenziate le misure adottate al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della falsa cooperazione sociale.
3. Per la finalità di cui al comma 2 la Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, sentita la competente commissione consiliare, individua gli indicatori per la misurazione e la valutazione degli obiettivi di cui alla presente legge. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti. Le competenti strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
5. Qualora entro il termine di cui al comma 2 la Giunta regionale non abbia proceduto all’attuazione del presente articolo ne riferisce, entro i successivi trenta giorni, direttamente al Consiglio regionale presentando una relazione che indichi le motivazioni del ritardo nell’attuazione nonché le difficoltà insorte.
6. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.

CAPO VII - Disposizioni finali

Art. 24 - Norma finanziaria.
1. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si provvede per euro 630.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate sull’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 9 e per euro 70.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate sull'upb U0161 “Interventi di sostegno al terzo settore” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0163 “Interventi strutturali a favore del terzo settore” viene incrementato di euro 700.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.
2. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse già allocate sull'upb U0161 “Interventi di sostegno al terzo settore” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.
Art. 25 - Abrogazione e norme transitorie. (42)
1. La legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 “Norme in materia di cooperazione sociale” è abrogata.
2. omissis ( 43)
3. omissis ( 44)
4. omissis ( 45)
Art. 26 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.


Note

( 1) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 che ha aggiunto dopo le parole “dei cittadini” le parole “nonché dell’inserimento lavorativo delle persone e dei lavoratori svantaggiati e dei soggetti deboli,”
( 2) Comma aggiunto da comma 2 art. 1 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 . Vedi la disposizione transitoria recata dal comma 3 dell’art. 1 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 3) Rideterminata l’aliquota IRAP per queste cooperative sociali, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, da lett. d) e da lett. e) del comma 1 dell’art. 8 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
( 4) L’articolo 8, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 , conferma per queste cooperative l’esenzione IRAP già prevista dal comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 .
( 5) Comma sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 6) Articolo inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 7) Articolo inserito da comma 1 art. 4 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 . Vedi la disposizione transitoria recata dal comma 2 dell’art. 4 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 8) Vedi la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2019, n. 531 pubblicata nel BUR n. 45 del 3 maggio 2019 (http://bur.regione.veneto.it.) “Albo regionale delle cooperative sociali. Individuazione delle nuove modalità, termini, procedure e requisiti in ordine all'iscrizione e alla cancellazione dell'Albo, nonché all'effettuazione delle verifiche a campione. Art. 6, comma 10 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 - Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale". Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/CR del 26/03/2019.”
( 9) Commi 2 bis e 2 ter aggiunti da comma 1 art. 5 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 . Vedi la disposizione transitoria recata dal comma 2 dell’art. 5 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 10) Comma aggiunto da comma 1 art. 6 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 11) Comma aggiunto da comma 2 art. 6 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 12) Comma così sostituito da comma 3 art. 6 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 13) Comma aggiunto da comma 4 art. 6 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 14) Lettera sostituita da comma 5 art. 6 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 15) Lettera aggiunta da comma 6 art. 6 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 16) Lettera aggiunta da comma 7 art. 6 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 17) Comma così modificato da comma 8 art. 6 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 che ha aggiunto le parole “La cooperativa sociale cancellata dall’Albo non può richiederne l’iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.”.
( 18) Comma così modificato da comma 9 art. 6 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 che ha aggiunto le parole “Qualora la cooperativa sociale abbia ricevuto vantaggi economici ai sensi della presente legge in presenza dei casi e delle condizioni che determinano la cancellazione dall’Albo e tale condizione sia accertata, previa diffida e secondo le procedure di legge, la stessa decade dal beneficio ed è tenuta alla restituzione delle somme percepite.”.
( 19) Comma aggiunto da comma 10 art. 6 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 20) Vedi la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2007, n. 4189 (pubblicata nel BUR n.11 del 5 febbraio 2008) “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni-tipo. (L.R. 23/2006)”.
( 21) Vedi la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2007, n.4189 (pubblicata nel BUR n.11 del 5 febbraio 2008) “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni-tipo. (L.R. 23/2006)”.
( 22) Comma aggiunto da comma 1 art. 7 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 23) Comma aggiunto da comma 2 art. 7 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 24) Lettera così modificata da lett. a)comma 4 art. 7 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 che ha aggiunto alla fine le parole “e l’applicazione della vigente contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria;”.
( 25) Lettera così modificata da lett. b) comma 4 art. 7 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 che ha aggiunto alla fine le parole “e la pianificazione di percorsi formativi”.
( 26) Commi i bis) e i ter) aggiunti da lett. c) comma 4 art. 7 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 27) Lettera aggiunta da comma 5 art. 7 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 28) Articolo sostituito da comma 1 art. 8 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 29) Rubrica modificata da comma 1 art. 9 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 che ha sostituito la parola “corrispettivi” con la parola “subentro”. Vedi la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2007, n.4189 (pubblicata nel BUR n.11 del 5 febbraio 2008) “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni-tipo. (L.R. 23/2006)”.
( 30) Comma così modificato da comma 2 art. 9 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 che ha aggiunto alla fine le parole “In caso di avvicendamento nell’affidamento di servizi o nella stipula di convenzioni la cooperativa sociale subentrante, fermo restando il rispetto della normativa vigente, garantisce ai lavoratori livelli retributivi analoghi a quelli precedentemente percepiti.”.
( 31) Comma soppresso da comma 3 art. 9 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 32) Comma sostituito da comma 1 art. 10 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 33) Commi 2 bis e 2 ter aggiunti da comma 2 art. 10 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 34) Comma così sostituito da comma 1 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 35) Lettera così modificata da comma 2 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 36) Comma così sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 .
( 37) Comma così sostituito da comma 3 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 38) Articolo così sostituito da comma 4 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 39) Comma così sostituito da comma 1 art. 28 legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
( 40) Comma aggiunto da comma 1 art. 11 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 41) Articolo inserito da comma 1 art. 12 legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 . Vedi la disposizione transitoria recata dal comma 2 dell’art. 12 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
( 42) Con deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2007, n. 897 (pubblicata nel BUR n. 41 del 1 maggio 2007) “Istituzione dell’Albo Regionale delle cooperative sociali. Indicazione dei requisiti per l’iscrizione, la conferma dell’iscrizione e la cancellazione. (L.R. 23/2006 art. 5 e 6)” e deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2007, n.4189 (pubblicata nel BUR n.11 del 5 febbraio 2008) “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni-tipo. (L.R. 23/2006)” è stata data attuazione agli articoli 5, 6, 10,11 e14 e conseguentemente sono venute meno le disposizioni transitorie di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
Vedi ora la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2019, n. 531 pubblicata nel BUR n. 45 del 3 maggio 2019 (http://bur.regione.veneto.it.) “Albo regionale delle cooperative sociali. Individuazione delle nuove modalità, termini, procedure e requisiti in ordine all'iscrizione e alla cancellazione dell'Albo, nonché all'effettuazione delle verifiche a campione. Art. 6, comma 10 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 - Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale". Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/CR del 26/03/2019.”
( 43) Norma ad efficacia esaurita.
( 44) Norma ad efficacia esaurita.
( 45) Norma ad efficacia esaurita.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 23/2006
S O M M A R I O
Legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 (BUR n. 96/2006) – Testo storico

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini nell’interesse generale della comunità.
2. In particolare, la presente legge:
a) rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modificazioni;
b) disciplina l’Albo regionale delle cooperative sociali;
c) prevede le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, disciplinando le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle delle pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario e sanitario, nonché con le attività di formazione professionale, di sviluppo dell’occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli di cui all’articolo 3;
d) individua i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento dei servizi alle cooperative sociali;
e) definisce le misure di promozione, sostegno, qualificazione e sviluppo della cooperazione sociale.
Art. 2 - Definizione di cooperative sociali.
1. Le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge. 13 giugno 2005, n. 118” sono imprese sociali; esse operano senza fine di lucro, con lo scopo di perseguire, nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 1, l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi anche con riferimento agli ambiti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c);
b) la gestione di attività finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi.
2. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le attività svolte dalle strutture che nell’ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi sociali pubblici, organizzano attività lavorative finalizzate al recupero sociale delle persone svantaggiate e deboli; la gestione di tali servizi consiste nella organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere forniture di manodopera.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative di cui all'articolo 8 della legge n. 381/1991.
Art. 3 - Persone svantaggiate e deboli.
1. Ai fini delle presente legge si considerano persone svantaggiate i soggetti di cui all’articolo 4 della legge n. 381/1991, e successive modificazioni. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori delle cooperative sociali e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere socie della cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.
2. Ai fini delle presente legge si considerano persone deboli i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 “Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione” nonché i soggetti che versano nelle situazioni di fragilità sociale evidenziate nell’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
Art. 4 - Base sociale.
1. La cooperativa sociale è un’impresa collaborativa di cui fanno parte diversi soggetti e dove sono rappresentati e trovano collocazione molteplici gruppi e portatori di interessi.
2. Oltre alle tipologie di socio previste dalla normativa vigente, gli statuti della cooperativa sociale possono prevedere la presenza di soci fruitori e di soci volontari.
3. I soci fruitori sono utenti o loro familiari che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa sociale.
4. I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Può essere corrisposto loro solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Nella gestione dei servizi e delle attività di cui all’articolo 2, da effettuarsi in applicazione di contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni, le prestazioni dei soci volontari sono utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d’impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
6. Per ogni categoria di socio prevista dallo statuto è predisposta un’apposita sezione del libro dei soci.

CAPO II - Albo regionale delle cooperative sociali

Art. 5 - Albo regionale delle cooperative sociali.
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce l’Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo.
2. L’Albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
c) sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381/1991.
Art. 6 - Iscrizione e cancellazione dall’Albo.
1. L’iscrizione all'Albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all' articolo 21.
2. L’iscrizione all’Albo è condizione:
a) per l’affidamento e per il convenzionamento dei servizi di cui all’articolo 10;
b) per la concessione della titolarità del servizio di cui all’articolo 11;
c) per la fruizione di benefici e l’utilizzo di forme di collaborazione previsti dalla vigente normativa statale e regionale a favore delle cooperative sociali;
d) per la stipula di convenzioni quadro su base territoriale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
e) per accedere alle convenzioni di cui all’articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione sociali e lavorative di persone disabili;
f) per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione di cui all’articolo 114 del decreto de Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e successive modificazioni.
3. Le cooperative sociali possono ottenere l’iscrizione ad entrambe le sezioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), qualora in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
4. Possono chiedere l’iscrizione all’Albo esclusivamente le cooperative sociali che hanno sede legale nel territorio regionale.
5. La Giunta regionale, in conformità alla normativa vigente, stabilisce, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, modalità, termini e requisiti per l’iscrizione all’Albo entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
6. La cancellazione dall'Albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all' articolo 21, nei casi in cui:
a) venuto meno anche uno dei requisiti necessari all' iscrizione, la cooperativa sociale, diffidata a regolarizzare, non ottemperi agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;
b) la cooperativa sociale sia stata sciolta, risulti inattiva da più di ventiquattro mesi o sia stata cancellata dall’Albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2004, n. 162, o comunque non sia più in grado di continuare ad esercitare la propria attività;
c) non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l'ispezione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 381/1991;
d) nelle cooperative sociali che gestiscono le attività di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), la percentuale di persone svantaggiate di cui all’articolo 3, comma 1, scenda al di sotto del limite del trenta per cento dei lavoratori della cooperativa stessa per un periodo superiore a dodici mesi;
e) il numero dei soci volontari supera il limite del cinquanta per cento;
f) la cooperativa sociale non rispetta le disposizioni previste dall’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” e successive modificazioni.
7. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale nonché alla direzione provinciale del lavoro e alla camera di commercio territorialmente competenti ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
8. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, nonché la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge.
Art. 7 - Ricorso.
1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall’Albo è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.
2. Il Presidente della Giunta regionale decide entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso, su conforme parere della Giunta regionale sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21; trascorsi novanta giorni, in mancanza di una decisione del Presidente della Giunta, il ricorso si intende respinto.
3. La presentazione del ricorso sospende l’esecutività del provvedimento di cancellazione fino alla decisione del ricorso.

CAPO III - La cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona

Art. 8 - Partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona.
1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella programmazione, nell’organizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona, nella gestione e nell’offerta dei servizi nonché nella verifica dei risultati delle prestazioni realizzate.
2. La Regione e gli enti locali favoriscono la partecipazione della cooperazione sociale all’esercizio della funzione sociale pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali ed imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative sociali nel sistema integrato di interventi e servizi alla persona, fornendo concreti modelli per disciplinare i rapporti nella sussidiarietà.
Art. 9 - Raccordo tra programmazione regionale e cooperazione sociale.
1. La Regione, nell’ambito dei propri atti, piani e interventi di programmazione delle attività sociali, socio-assistenziali, socio-educative, socio-sanitarie e sanitarie, individua strumenti atti a definire le modalità di partecipazione delle cooperative sociali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, promovendo il raccordo e la collaborazione tra servizi pubblici e cooperazione sociale.
2. Nell’ambito della programmazione e nei relativi provvedimenti attuativi in materia di formazione, gli organi regionali competenti prevedono strumenti volti a favorire:
a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base ed all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli;
b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, prioritariamente per le attività realizzate mediante il ricorso a finanziamenti comunitari;
c) autonome iniziative delle cooperative sociali per la qualificazione professionale del proprio personale e per la qualificazione manageriale degli amministratori, riconoscendo e sostenendo, in particolare, le attività formative svolte in forma consorziata.
3. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale; in particolare, possono essere previste all’interno dei piani regionali di politica del lavoro, forme di interventi volte a:
a) sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi alla persona;
b) sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro;
c) favorire l’affidamento alle cooperative sociali della fornitura di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni;
d) promuovere nell’ambito della Regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.
4. Nell'ambito delle possibilità offerte dalla normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).

CAPO IV - Affidamento dei servizi

Art. 10 - Affidamento dei servizi e convenzioni.
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e della normativa statale e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, disciplina, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali definendo, in particolare, le procedure per l’affidamento dei servizi, per il convenzionamento diretto nonchè le convenzioni-tipo di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n. 381/1991, cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica regionali.
2. Le convenzioni-tipo di cui al comma 1, in conformità ai principi della presente legge, riguardano:
a) la gestione dei servizi alla persona;
b) la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5 della legge n. 381/1991.
c) l’esecuzione di lavori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti.
Art. 11 - Concessione della titolarità dei servizi e accordi procedimentali.
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione e con riferimento all’articolo 5 della legge n. 328/2000, all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e all’articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” promuove e sostiene il conferimento della titolarità del servizio alle cooperative sociali mediante il ricorso agli istituti disciplinati dalle predette disposizioni normative.
2. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e della normativa statale e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, definisce gli schemi-tipo e le norme procedurali di evidenza pubblica per il conferimento della titolarità dei servizi mediante concessione ovvero attraverso lo strumento degli accordi procedimentali, da inserire nei piani di zona di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e negli altri atti locali di programmazione e regolamentazione delle attività dei servizi alla persona al fine di valorizzare compiutamente i rapporti nella sussidiarietà tra cooperative sociali e pubblica amministrazione.
Art. 12 - Criteri di valutazione per la scelta del contraente.
1. Per l’affidamento dei servizi e per il conferimento della titolarità degli stessi ai sensi degli articoli 10 e 11 nella scelta dei contraenti, l'offerta presentata viene valutata prendendo a riferimento elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso.
2. Per i servizi alla persona e per la fornitura di beni e servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, elementi oggettivi sono:
a) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
b) la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
c) la previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell’affidamento o del conferimento;
d) la solidità di bilancio dell'impresa;
e) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
f) il rispetto delle norme contrattuali di settore;
g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
h) la qualificazione professionale degli operatori;
i) la valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati.
3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli di cui al comma 2, oltre agli elementi ivi previsti, è elemento oggettivo il progetto di inserimento delle persone svantaggiate di cui all’articolo 3 che contiene:
a) gli elementi in grado di testimoniare l’organico radicamento territoriale del progetto stesso;
b) il numero delle persone svantaggiate impegnate;
c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;
e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;
f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno.
Art. 13 - Riserva di partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, qualora la maggioranza dei lavoratori interessati sia composta di persone svantaggiate o deboli di cui all’articolo 3, che in ragione della natura del loro svantaggio o della gravità del loro disagio, non sono in grado di esercitare un'attività professionale in condizioni normali, possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione a singoli appalti o in considerazione dell’oggetto di determinati appalti, o riservarne l'esecuzione, nel contesto di programmi di lavoro protetti, a cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero ad analoghi organismi aventi sede negli stati membri della Comunità europea.
2. Possono stipulare gli appalti riservati di cui al comma 1 le cooperative sociali iscritte all’Albo e gli analoghi organismi aventi sede negli stati membri della Comunità europea, in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione all’Albo e iscritti nelle liste regionali di cui all’articolo 5, comma 3, della legge n. 381/1991.
Art. 14 - Durata e corrispettivi.
1. Al fine di garantire attraverso la continuità del servizio un adeguato livello qualitativo delle attività e un efficace processo di programmazione, i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti hanno, di norma, durata pluriennale.
2. La Giunta regionale indica i criteri per la determinazione dei corrispettivi, dei prezzi e delle tariffe praticati dalle cooperative sociali; a tali fini la Giunta regionale costituisce, anche in funzione di un’attività di vigilanza, presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, un Osservatorio regionale con il compito di curare la pubblicazione dei prezzi e delle tariffe praticate, quale riferimento per le pubbliche amministrazioni.
Art. 15 - Verifica dei contratti.
1. Negli affidamenti dei servizi, nel conferimento della titolarità degli stessi e nelle convenzioni ai sensi degli articoli 10 e 11 sono previste forme di valutazione e di verifica della qualità delle prestazioni anche mediante il coinvolgimento diretto degli utenti e la promozione di indagini finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.
2. La struttura regionale competente in materia ispettiva o in materia di servizi sociali e i comuni possono effettuare verifiche sui servizi oggetto di affidamento e di conferimento secondo le modalità e nel rispetto della normativa regionale vigente e dei requisiti e degli standard di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

CAPO V - Interventi a sostegno della cooperazione sociale

Art. 16 - Contributi a favore di cooperative sociali.
1. La Regione, in applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, concede annualmente alle cooperative sociali contributi per la promozione del settore e il sostegno di singole iniziative.
2. In particolare, gli interventi di sostegno sono finalizzati:
a) all’ammodernamento funzionale e produttivo mediante acquisto, costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili e di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all’attività svolta in coerenza con gli scopi statutari;
b) alle innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi;
c) ai processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell’attività propria della cooperativa sociale, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali, mediante appositi progetti formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ;
d) alla promozione commerciale, al supporto all’esportazione e al marketing;
e) all’attivazione di processi per l’avvio o il miglioramento del sistema di qualità nelle produzioni e nei servizi;
f) all’integrazione consortile ed all’associazione tra cooperative sociali per la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e dei servizi in forma consortile;
g) alle iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali;
h) alla concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e sviluppo.
3. La Regione può, altresì, concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base regionale da determinarsi annualmente.
Art. 17 - Interventi a favore delle cooperative sociali di inserimento lavorativo.
1. La Regione può sostenere le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle nuove categorie di persone deboli di cui all’articolo 3, comma 2, con interventi contributivi corrispondenti al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per i nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
2. Al fine di favorire la continuità lavorativa dei cittadini per i quali sia venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 1, la Regione può intervenire, per un massimo di due anni, con un contributo corrispondente al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative sociali che li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. La Giunta regionale costituisce l’Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo ed emana le direttive di attuazione che ne regolano la composizione, i compiti e le risorse economiche atte a consentirne il funzionamento.
Art. 18 - Interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza.
1. Al fine di sostenere e sviluppare l’attività progettuale delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento della cooperazione sociale giuridicamente riconosciute in ambito nazionale operanti e con sede legale nel Veneto, sono annualmente concessi in loro favore contributi per specifici progetti.
Art. 19 - Interventi finanziari.
1. Viene istituito presso la Regione un fondo per l’innovazione al fine di sostenere progetti presentati dalle cooperative sociali, di carattere sperimentale e innovativo di servizi o metodologie d'intervento che propongono nuove risposte ai bisogni sociali emergenti, soprattutto a favore delle categorie più svantaggiate della popolazione.
2. La Regione, ferma restando la disciplina prevista per le organizzazioni di volontariato, promuove la collaborazione con le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 “Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461” con sede legale nel Veneto, al fine di prevedere la costituzione del fondo di cui al comma 1.
3. La Regione può altresì intervenire per favorire lo sviluppo delle cooperative sociali, con i mezzi finanziari di cui all’articolo 13 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto”.
4. La Regione, al fine di ampliare e migliorare il sistema delle garanzie e per rendere più agevole l’accesso al credito da parte delle cooperative sociali, sostiene l’attività dei consorzi fidi attraverso l’incremento del patrimonio sociale in relazione all’entità degli incrementi dello stesso e alle garanzie prestate nell’ultimo anno, al fine di agevolare l’acquisizione di materie prime, la costituzione di nuove cooperative sociali, l’acquisto di attrezzature, lo sviluppo di servizi inter-cooperativi.
5. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con i consorzi fidi, oltre che con istituti di credito bancario, per l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere le cooperative sociali mediante interventi:
a) per l’abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;
b) per agevolare l’accesso al credito a breve e medio termine;
c) per garanzie su depositi cauzionale e/o fideiussioni bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o soggetti privati per la partecipazione a gare d’appalto o comunque per l’affidamento di servizi.
6. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, definisce entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i criteri e le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Art. 20 - Disposizioni attuative degli interventi.
1. Possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 16, 17, le cooperative sociali che risultano regolarmente iscritte all’Albo e che hanno realizzato nel triennio precedente la domanda di finanziamento almeno il 50,1 per cento del fatturato medio nel territorio regionale.
2. I contributi possono essere assegnati anche a beneficiari che usufruiscono di altri contributi nazionali, regionali e locali, purché riferiti a tipologie di spesa diverse da quelle previste dalla presente legge.
3. La Giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e può revocare o chiedere la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, emana le direttive di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, fissando le modalità e le procedure per la concessione dei contributi ed individuando le priorità tra gli interventi di promozione, nonché la ripartizione percentuale dei fondi a disposizione e la determinazione dei criteri di assegnazione.

CAPO VI - Commissione regionale della cooperazione sociale

Art. 21 - Commissione regionale della cooperazione sociale.
1. È istituita la commissione regionale della cooperazione sociale della quale fanno parte:
a) l'Assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali o un suo delegato;
c) il direttore dell’ufficio regionale del Ministero del lavoro o un suo delegato;
d) quattro rappresentanti, e i rispettivi sostituti in caso di impedimento, designati dalle associazioni di cooperative sociali maggiormente rappresentative in ambito regionale;
e) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci).
2. Alle sedute possono partecipare, su invito del presidente, dirigenti delle strutture regionali competenti in ambito socio-sanitario, di lavoro e di formazione professionale, altri esperti nelle materie all’esame della commissione e dirigenti di strutture statali competenti in materia di cooperazione.
3. La segreteria della commissione è assicurata da un funzionario della struttura regionale competente in materia di servizi sociali.
Art. 22 - Funzionamento della Commissione regionale della cooperazione sociale.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal suo insediamento, provvede alla costituzione della commissione regionale della cooperazione sociale.
2. I componenti della commissione possono essere riconfermati e restano in carica per l’intera durata della legislatura e fino alla costituzione della nuova commissione.
3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.
4. La partecipazione alle sedute è gratuita; è ammesso il rimborso delle sole spese sostenute, ai sensi dell’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione” e successive modificazioni.
Art. 23 - Compiti della Commissione regionale della cooperazione sociale.
1. La commissione regionale della cooperazione sociale è organo consultivo della Giunta regionale e provvede, tra l'altro, ad esprimere parere:
a) sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle cooperative sociali;
b) sulle domande di iscrizione all'Albo, sulla rispondenza dell'attività della cooperativa sociale alle finalità previste dall'articolo 1 e sul mantenimento dei requisiti;
c) sui provvedimenti di cancellazione dall'Albo;
d) sui ricorsi al Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 7;
e) sulle deliberazioni della Giunta regionale in materia di cooperazione sociale;
f) sulle linee di intervento e sul riparto dei contributi regionali di cui al Capo V;
g) su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale, ove richiesto dagli organi regionali.
2. La commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
3. La commissione annualmente presenta una relazione sull’attività svolta alla Giunta regionale che la trasmette al Consiglio regionale.

CAPO VII - Disposizioni finali

Art. 24 - Norma finanziaria.
1. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si provvede per euro 630.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate sull’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 9 e per euro 70.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate sull'upb U0161 “Interventi di sostegno al terzo settore” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0163 “Interventi strutturali a favore del terzo settore” viene incrementato di euro 700.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.
2. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse già allocate sull'upb U0161 “Interventi di sostegno al terzo settore” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.
Art. 25 - Abrogazione e norme transitorie.
1. La legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 “Norme in materia di cooperazione sociale” è abrogata.
2. Nelle more dell’approvazione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui agli articoli 5, 6, 10, 11, e 14 , continuano ad applicarsi le relative norme della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 .
3. Fino all’istituzione dell’Albo di cui all’articolo 5 continuano a trovare applicazione le disposizioni relative all’albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 .
4. In fase di prima applicazione la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21 viene costituita entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale e fino alla sua costituzione continuano a trovare applicazione le disposizioni relative commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale istituita ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 .
Art. 26 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.


SOMMARIO