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Legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 (BUR n. 82/2002)

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di beni ambientali ed edilizia residenziale pubblica

Legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 (BUR n. 82/2002) (Abrogata)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2002 IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA


Legge abrogata da lettera c), comma 1, articolo 54 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge.


SOMMARIO
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 (BUR n. 82/2002) (Novellazione)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2002 IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 1 - Modifica della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”.
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 , è aggiunta la seguente lettera:
“e bis) il sindaco del comune interessato o un suo delegato".
Art. 2 - Modifica dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono aggiunti i seguenti commi:
“1 bis. Il prezzo di vendita degli alloggi di cui al comma 1, lettera m) è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del venti per cento. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di cui al presente comma soltanto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario.
1 ter. L’alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell’asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d’asta il prezzo di mercato di cui al comma 1 bis.
1 quater. Gli alloggi acquistati ai sensi del comma 1 bis non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell’acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell’acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell’immobile.”.
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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