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Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 (BUR n. 48/2015)

Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva

Sommario: Legge Regionale 8/2015
S O M M A R I O
Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 (BUR n. 48/2015)

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA (1)

TITOLO I - Principi generali

CAPO I - Ambito di applicazione

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell’attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e dell’inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l’ambiente.
Art. 2 - Obiettivi.
1. La Regione, conformemente alle finalità di cui all’articolo 1, in concorso con il Comitato olimpico nazionale Italiano (CONI) ed il Comitato italiano paralimpico (CIP), attraverso le rispettive articolazioni territoriali, nonché in concorso con gli enti pubblici territoriali, le istituzioni scolastiche e l’istituzione universitaria, persegue i seguenti obiettivi:
a) approva la Carta etica dello sport veneto, di cui all’ articolo 3;
b) promuove lo sport di cittadinanza di cui all’ articolo 5;
c) programma la propria attività approvando gli strumenti di pianificazione pluriennali ed annuali di cui agli articoli 6 e 7;
d) favorisce il coinvolgimento di soggetti di riferimento per il settore dell’attività motoria e sportiva, a supporto delle iniziative regionali di cui alla presente legge;
e) monitora i soggetti, le attività e le infrastrutture che concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge, per conseguire, attraverso gli strumenti di pianificazione pluriennali ed annuali di cui agli articoli 6 e 7, un migliore utilizzo delle risorse;
f) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi;
g) promuove azioni specifiche in favore dell’attività motoria di base, dello sport di eccellenza e delle discipline sportive tradizionali della cultura veneta;
h) garantisce alle persone con disabilità l’accesso ai percorsi educativi, motori e sportivi, nelle scuole di ogni ordine e grado e in ogni altro luogo, iniziativa e manifestazione sportiva;
i) promuove il controllo delle attività motorie e sportive per la sicurezza dei praticanti, nell’ambito delle strutture destinate alle attività sportive;
l) favorisce lo svolgersi di iniziative in ambito locale, finalizzate alla tutela della salute e all’organizzazione di attività fisiche di base;
m) promuove la diffusione delle attività sportive in orario scolastico ed extrascolastico, valorizzando le strutture scolastiche e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le associazioni sportive;
n) sostiene la lotta contro il doping e l’educazione alla corretta alimentazione nell’esercizio dello sport e dell’attività motoria.
Art. 3 - La Carta etica dello sport veneto.
1. La Carta etica dello sport veneto è il documento d’indirizzo che definisce i principi cui s’ispira l’attività motoria e sportiva nel Veneto, in qualsiasi sede e livello praticate, fra i quali:
a) il rispetto dei praticanti e dei loro ritmi di sviluppo e maturazione;
b) il rispetto degli altri, dello spirito di squadra e del senso di solidarietà, nonché il rifiuto di ogni forma di discriminazione nell’esercizio dell’attività motoria e sportiva;
c) la lealtà e l’onestà, il rispetto delle regole e del giudice o arbitro sportivo;
d) il rifiuto dell’utilizzo di mezzi illeciti o scorretti.
2. La Carta etica dello sport veneto valorizza il volontariato e l’associazionismo sportivo.
3. La Carta etica dello sport veneto è adottata dalla Giunta regionale, su proposta della Consulta regionale per lo sport di cui all’articolo 8 ed approvata dal Consiglio regionale.
Art. 4 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) attività motoria e sportiva: qualsiasi forma di attività fisica, spontanea o organizzata, che abbia come obiettivo la formazione e l’educazione della persona, il raggiungimento di risultati agonistici, il miglioramento degli stili di vita, l’accrescimento del benessere psicofisico e lo sviluppo delle relazioni sociali;
b) complesso sportivo: l’insieme di uno o più impianti sportivi contigui, aventi in comune elementi costitutivi, spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;
c) impianto sportivo: l’insieme di uno o più spazi di attività, dello stesso tipo o di tipo diverso, aventi in comune i relativi spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;
d) spazio di attività: spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive;
e) servizi di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico: le parti funzionali della struttura, correlate al tipo ed al livello di pratica motoria e sportiva, necessarie a rendere l’impianto stesso idoneo all’uso cui è destinato;
f) fruibilità da parte delle persone con disabilità: possibilità di utilizzo di tutte le unità funzionali dell’impianto da parte delle persone con disabilità;
g) impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale: impianti sportivi che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione;
h) impianti sportivi di eccellenza: impianti sportivi destinati ad ospitare eventi ad alto livello agonistico di rilevanza internazionale;
i) manifestazioni sportive di eccellenza: competizioni olimpiche e paralimpiche, nonché fasi finali di campionati europei o mondiali riconosciuti dal CONI o dal CIP.
Art. 5 - Sport di cittadinanza.
1. La Regione, a tutela della salute psicofisica e del benessere dei cittadini, promuove e sostiene lo sport di cittadinanza, come attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti, anche in assenza di specifici impianti dedicati e tecnicamente definiti, per conseguire in particolare i seguenti obiettivi:
a) favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi età ed abilità;
b) promuovere la funzione educativa, inclusiva e sociale dello sport e del gioco; ( 2)
c) incentivare l’animazione e la vivibilità degli spazi urbani, dei parchi e degli spazi verdi.

TITOLO II - Pianificazione e partecipazione

CAPO I - Pianificazione

Art. 6 - Piano pluriennale per lo sport.
1. La Regione approva il Piano pluriennale per lo sport, di durata non inferiore a tre anni, che individua:
a) lo scenario dell’attività sportiva nel contesto europeo e nazionale;
b) lo scenario dell’attività sportiva nel Veneto, con particolare riferimento alla situazione degli impianti sportivi, delle società sportive, del numero dei tesserati ed alla diffusione della pratica sportiva fra la popolazione;
c) lo stato di attuazione della pianificazione pregressa;
d) le politiche regionali da mettere in atto, con riguardo alla diffusione della pratica sportiva;
e) il fabbisogno finanziario, anche ai fini dell’iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione, e la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento.
2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport di cui all’articolo 8 ed in base ad una relazione di quest’ultima sullo stato d’attuazione della pianificazione pregressa e sulle politiche regionali in materia, sottopone all’approvazione del Consiglio regionale, con cadenza almeno triennale, il Piano pluriennale per lo sport.
3. La durata del Piano pluriennale per lo sport viene definita anteriormente alla sua approvazione e i suoi contenuti sono aggiornabili di anno in anno dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in ragione delle sopravvenute esigenze, conservando efficacia e validità fino all’approvazione del successivo Piano pluriennale per lo sport.
Art. 7 - Piano esecutivo annuale per lo sport.
1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi fissati dal Piano pluriennale per lo sport di cui all’articolo 6, la Giunta regionale approva il Piano esecutivo annuale per lo sport che individua:
a) le iniziative finalizzate all’attuazione delle politiche regionali per lo sport;
b) le risorse da destinare al sostegno dello sport, attraverso la concessione di contributi regionali, con particolare riguardo:
  1. 1) agli ambiti generali di intervento di cui al Capo I del Titolo III, ivi compresi gli interventi e le iniziative di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), e i relativi criteri;
  2. 2) alle azioni specifiche di cui al Capo II del Titolo III.

2. A seguito dell’approvazione della legge di bilancio, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il Piano esecutivo annuale per lo sport, unitamente all’aggiornamento annuale del Piano pluriennale.

CAPO II - Consulta regionale per lo sport e Osservatorio regionale per lo sport

Art. 8 - Consulta regionale per lo sport.
1. È istituita la Consulta regionale per lo sport, di seguito Consulta, con funzioni di consulenza alla Regione in materia di:
a) piano pluriennale per lo sport di cui all’ articolo 6 e piano esecutivo annuale per lo sport di cui all’ articolo 7;
b) regolamenti esecutivi della presente legge;
c) ogni altro argomento ritenuto di interesse in materia di sport.
2. La Consulta trasmette alla Giunta regionale la proposta di Carta etica dello sport veneto, ai sensi del comma 3 dell’ articolo 3.
3. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dall’assessore regionale competente in materia di sport o da un suo delegato. Con le stesse modalità, e limitatamente ai componenti esterni alla Regione, è nominato un supplente per ciascuno dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o) del comma 4.
4. Sono componenti della Consulta:
a) il direttore della struttura regionale competente in materia di sport, o suo delegato, con funzioni di vice presidente;
a bis) il Direttore della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato; ( 3)
b) il direttore della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato;
c) il direttore della struttura regionale competente in materia sociale, o suo delegato;
d) tre rappresentanti dei comuni designati da ANCI Veneto;
e) il Presidente del CONI del Veneto;
f) due rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali, designati dal CONI del Veneto;
g) il Presidente del CIP del Veneto;
h) due rappresentanti delle Discipline sportive associate, designati dal CONI del Veneto;
i) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva, designati dal CONI del Veneto;
l) due tecnici esperti di impiantistica sportiva e di fruibilità degli impianti da parte delle persone con disabilità, designati, rispettivamente, uno dalla Regione del Veneto e uno dal CONI del Veneto;
m) un rappresentante designato di comune accordo dalle Università degli studi del Veneto che abbiano istituito facoltà o attivato corsi di laurea in scienze motorie;
n) il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto;
o) due componenti della commissione consiliare competente per materia, di cui uno nominato dalla minoranza.
5. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento della Consulta.
7. La partecipazione dei componenti di cui al comma 4 all’attività della Consulta è senza oneri a carico della Regione.
8. La Consulta si avvale dell’attività dell’Osservatorio regionale per lo sport di cui all’articolo 9.
Art. 9 - Osservatorio regionale per lo sport.
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce l’Osservatorio regionale per lo sport, stabilendone le modalità di funzionamento, ai fini della raccolta, del trattamento e della divulgazione, nel quadro del Sistema statistico regionale, dei dati relativi a:
a) impianti sportivi, indicando quelli dotati di fruibilità da parte delle persone con disabilità;
b) attrezzature per le attività motorie, sportive e ricreative;
c) società, associazioni ed organismi sportivi e tesserati;
d) operatori economici di settore;
e) praticanti le attività in ambito regionale;
f) indici di sportività della popolazione veneta;
g) percorsi attrezzati all’aperto;
h) ogni altro studio ed indagine ritenuti di particolare interesse in materia di attività motoria e sportiva.
2. Le informazioni raccolte costituiscono patrimonio conoscitivo comune per la diffusione della conoscenza e della cultura in materia di attività motoria e sportiva, anche attraverso l’istituzione di un Portale regionale dello sport del Veneto, pubblicato in rete, e strumento per la programmazione degli interventi regionali.
3. I soggetti di cui all’ articolo 2, comma 1 collaborano alle attività dell’Osservatorio regionale per lo sport.

TITOLO III - Interventi a favore dello sport

CAPO I - Ambiti generali di intervento

Art. 10 - Sostegno finanziario della Regione.
1. La Giunta regionale concede i contributi previsti dal presente Capo, secondo le seguenti modalità:
a) a seguito di apposito bando che definisce:
  1. 1) soggetti ammessi;
  2. 2) modalità di presentazione delle istanze;
  3. 3) interventi o iniziative ammissibili;
  4. 4) criteri e modalità di ripartizione delle risorse regionali disponibili;
  5. 5) modalità di rendicontazione delle spese sostenute e di effettuazione dei controlli;
  6. 6) cause di decadenza dal diritto al contributo o di revoca;

b) a mezzo di erogazione diretta, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, per interventi urgenti o per iniziative di particolare rilevanza, secondo tipologie, importi e criteri da individuarsi attraverso il Piano esecutivo annuale per lo sport. ( 4)
2. Possono beneficiare dei contributi regionali previsti dal presente Capo esclusivamente i seguenti soggetti:
a) enti pubblici territoriali, nonché le loro associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati;
b) CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e loro rappresentanze territoriali;
c) associazioni con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”, nonché associazioni prive di personalità giuridica disciplinate dall’articolo 36 e seguenti del Codice Civile, aventi sede nel Veneto, costituite da almeno un biennio e dai cui statuti o atti costitutivi si evinca la finalità sportiva;
d) società sportive di capitali o cooperative di cui all’articolo 90, comma 17, lettera c) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, costituite da almeno un biennio e aventi sede nel Veneto;
e) comitati organizzatori di eventi sportivi costituiti ai sensi dell’articolo 39 e seguenti del Codice Civile promossi dai soggetti di cui alla lettera b) del presente comma; ( 5)
f) enti morali ed enti di culto, aventi sede nel Veneto, senza fini di lucro, che perseguano, anche indirettamente, finalità sportive, motorie e ricreative;
g) Università degli studi aventi sede nel Veneto;
h) istituzioni scolastiche riconosciute dal Ministero competente in materia di istruzione, aventi sede principale o secondaria nel Veneto;
i) affidatari della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali ai sensi dell’articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2003”e successive modificazioni;
l) società a capitale pubblico interamente partecipate dall’ente territoriale proprietario dell’impianto, aziende speciali, anche consortili, o istituzioni opportunamente costituite dall’ente locale, purché non esercitino attività di carattere lucrativo;
m) istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) e fondazioni che erogano esclusivamente servizi di carattere socio-assistenziale, aventi sede nel Veneto.
2 bis. Nella concessione di contributi regionali, i bandi o avvisi possono prevedere l’adesione alla Carta etica dello sport veneto di cui all’articolo 3 quale criterio di priorità ai fini della valutazione delle domande di contributo presentate dai soggetti interessati. ( 6)
Art. 11 - Contributi a favore dell’impiantistica sportiva. (7)
1. Possono essere ammessi a finanziamento regionale interventi di realizzazione o ristrutturazione di:
a) complessi sportivi, anche ai fini della totale fruibilità da parte delle persone con disabilità, realizzati dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), l) e m), nonché dai soggetti di cui al medesimo articolo 10, comma 2, lettera i) limitatamente agli interventi di miglioria, anche strutturali, di cui all’articolo 26, comma 3, lettera f);
b) aree e percorsi attrezzati destinati all’attività sportiva, ivi compresa l’attività di cui all’ articolo 5, realizzati dai soggetti di cui all’ articolo 10, comma 2, lettera a).
2. Ai fini dell’ammissibilità a contributo:
a) i soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), f) g), h), l) e m) forniscono la documentazione atta a dimostrare la proprietà dei beni immobili oggetto di intervento, ovvero della titolarità sullo stesso di un diritto reale o di godimento per un periodo non inferiore a venti anni, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza di concessione del contributo. La Giunta regionale, nel bando di concessione o nel provvedimento che eroga direttamente il contributo, può ridurre il termine di cui al primo periodo, secondo un criterio di proporzionalità e definire forme semplificate di garanzia del mantenimento dello stesso, in relazione all’entità dell’intervento regionale. ( 8)
b) i soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera i), forniscono la documentazione atta a dimostrare l’avvenuto affidamento, da parte dell’ente pubblico territoriale proprietario dei beni immobili oggetto di intervento, della gestione dell’impianto, con le modalità di cui al Titolo V, nonché i termini, i contenuti e i limiti della relativa convenzione.
3. Gli impianti sportivi oggetto di contributo regionale, assegnato in conformità alle disposizioni del presente articolo, non possono essere ceduti a soggetti diversi da quelli di cui al comma 2. La destinazione d’uso di tali impianti, inoltre, è mantenuta per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di rendicontazione finale dell’intervento ed il relativo vincolo dev’essere trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari. La Giunta regionale, nel bando di concessione o nel provvedimento che eroga direttamente il contributo, può ridurre la durata del vincolo di cui al secondo periodo secondo un criterio di proporzionalità e definire forme semplificate di garanzia del mantenimento dello stesso, in relazione all’entità dell’intervento regionale. ( 9)
4. Alla gestione dei contributi regionali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
5. La fruibilità degli impianti sportivi da parte delle persone con disabilità rappresenta criterio fra quelli di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 4), ai fini dell’assegnazione del contributo.
Art. 12 - Contributi a favore della pratica sportiva.
1. Possono essere ammesse a finanziamento regionale le seguenti iniziative:
a) corsi di avviamento all’attività motoria e sportiva finalizzati alla socializzazione e alla promozione del benessere psicofisico, realizzati dai soggetti di cui all’ articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d);
b) progetti e corsi volti a favorire l’attività motoria degli anziani realizzati dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d);
c) attività di cui all’articolo 5 realizzate dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e m);
d) manifestazioni sportive di natura promozionale, agonistica e spettacolare, realizzate dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e);
e) corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, realizzati dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b);
f) convegni, seminari, studi e ricerche e campagne promozionali in materia di attività motoria e sportiva, realizzati dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d) e g);
g) acquisto di attrezzature indispensabili per lo svolgimento dell’ attività motoria e sportiva da parte di atleti con disabilità, a favore dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d), nonché l’acquisto di attrezzature e supporti tecnici indispensabili per lo svolgimento della propria attività istituzionale, a favore dei soggetti e secondo i criteri individuati dalla Giunta regionale in sede di approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport; ( 10)
h) acquisto di dispositivi medici di primo soccorso, a favore dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere b), c) e d).

CAPO II - Azioni specifiche

Art. 13 - Eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport.
1. La Regione assume a proprio carico, ovvero in partecipazione o collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le Università degli studi e le istituzioni scolastiche del Veneto ed altri soggetti pubblici e privati, l’organizzazione e la realizzazione di:
a) eventi sportivi;
b) campagne di sensibilizzazione, educazione e informazione in tema di sport ed attività motoria, finalizzate alla diffusione di attività sportive di base e di aggregazione sociale per l’esercizio dello sport di cittadinanza di cui all’articolo 5, della pratica sportiva dei giovani, dei minori in età scolare, degli anziani, delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, nonché per la tutela della salute e per scoraggiare l’abbandono dell’attività motoria e sportiva in età giovanile;
c) progetti che attraverso l’attività motoria e sportiva, quale strumento di educazione e prevenzione, raggiungano obiettivi di miglioramento degli stili di vita e della salute dei cittadini.
2. Le modalità di attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 14 - Piano pluriennale regionale anti-doping.
1. La Regione, nell’ambito delle competenze indicate dall’articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”, e nel rispetto della normativa approvata dall’Agenzia Mondiale Anti Doping (WADA-AMA), promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva ad ogni livello.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce un Piano pluriennale di attività per la lotta al doping, contenente, in particolare, le azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul tema.
Art. 15 - Contributi per la promozione dello sport in ambito scolastico.
1. Possono beneficiare dei contributi regionali per la promozione dell’attività sportiva nelle scuole, con le modalità di cui all’ articolo 10, comma 1, lettere a) e b), le istituzioni scolastiche individuate dall’articolo 10, comma 2, lettera h).
2. Le tipologie di iniziative ammesse a finanziamento regionale sono le seguenti:
a) partecipazione a progetti di avviamento all’attività sportiva, anche di livello agonistico, organizzati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca anche in collaborazione con il CONI;
b) programmi di preparazione agonistica adottati nel corrispondente Piano dell’offerta formativa per gli atleti tesserati alle Federazioni sportive nazionali;
c) progetti di avviamento all’attività sportiva e alla psicomotricità;
d) partecipazione a progetti scolastici relativi a percorsi motori e sportivi in cui siano integrati allievi con disabilità.
Art. 16 - Contributi per la pratica sportiva degli atleti con disabilità.
1. La Regione, nell’esercizio della sua azione di tutela della disabilità, sostiene ed incentiva la pratica sportiva con le modalità di cui all’ articolo 10, comma 1, lettere a) e b), nell’ambito delle discipline riconosciute dal CONI e dal CIP, con l’ammissione delle spese per l’ordinaria gestione, univocamente attribuibili alle attività destinate in via esclusiva agli atleti con disabilità, sostenute dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere b), c), d) riconosciuti dal CIP.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a sostegno della partecipazione di atleti con disabilità a manifestazioni sportive riconosciute dal CIP.
Art. 17 - Contributi a favore dell’eccellenza nello sport.
1. La Regione sostiene, con le modalità di cui all’ articolo 10, comma 1, iniziative per la realizzazione di impianti sportivi e per l’organizzazione di manifestazioni sportive, nel territorio veneto, che rivestano carattere di eccellenza, secondo la definizione dell’ articolo 4, comma 1, lettere h) e i), o la partecipazione alle medesime, anche al di fuori del territorio veneto.
Art. 18 - Salvaguardia e diffusione delle discipline sportive e ludico - sportive tradizionali venete. (11)
1. La Regione, nell’ambito della sua azione di tutela delle tradizioni, dei valori culturali della storia e della civiltà del Veneto, sostiene ed incentiva le discipline sportive e ludico – sportive tradizionali venete, espressione di una radicata e diffusa tradizione culturale popolare. ( 12)
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, oltre a quanto disposto dall’ articolo 10, comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le discipline sportive e ludico sportive tradizionali destinatarie dei benefici. ( 13)
Art. 19 - Riconoscimenti al merito sportivo e per la promozione e diffusione dell’attività motoria e sportiva.
1. La Regione valorizza il merito di atleti e tecnici dirigenti sportivi o soggetti pubblici e privati, che si siano particolarmente distinti, rispettivamente, nello svolgimento e nella promozione e diffusione dell’attività motoria e sportiva, conferendo loro specifici riconoscimenti.
Art. 20 - Convenzioni con altre amministrazioni, per progetti specifici.
1. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi o la stipula di convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, anche statali, a carattere gratuito od oneroso, a sostegno dell’attività motoria e sportiva.

TITOLO IV - Salute, sicurezza e accessibilità nello sport

CAPO I - Palestra della Salute. Requisiti per la sicurezza. Sanzioni

Art. 21 - Palestre della Salute. (14)
1. La Regione, in aderenza alle programmazioni nazionali e internazionali in materia di prevenzione, promuove e diffonde la pratica dell’esercizio fisico, anche attraverso la prescrizione, nelle persone con patologie croniche.
2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato sono da svolgersi, su prescrizione o su consiglio medico, sotto il controllo di un laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, nell’ambito di idonee strutture, pubbliche o private, dette “palestre della salute”, riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione.
3. La Giunta regionale determina i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e definisce indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell’esercizio fisico di cui al comma 2.
Art. 22 - Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive.
1. Le attività motorie e sportive non finalizzate all’agonismo, comportanti il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quota associativa, si svolgono nelle palestre o in altri impianti sportivi aperti al pubblico, sulla base di programmi di attività predisposti, sotto la responsabilità di un operatore qualificato o, limitatamente alla disciplina di competenza, di un operatore di specifica disciplina sportiva, che ne supervisioni l’applicazione.
2. È operatore qualificato il soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma universitario rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 “Provvedimenti per l’educazione fisica” o titolo equivalente nell’ambito dell’Unione europea;
b) laurea in Scienze motorie di durata almeno triennale di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 “Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e successive modificazioni;
c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero e riconosciuto dallo Stato italiano.
3. È operatore di specifica disciplina sportiva il soggetto in possesso di abilitazione rilasciata, a livello nazionale, dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
4. Ai sensi di cui al comma 1 ed al fine dell’inizio dell’ attività, i titolari delle attività segnalano al comune, per le verifiche di competenza, il nominativo dell’operatore qualificato di cui al comma 2 o dell’operatore di specifica disciplina sportiva di cui al comma 3, attestando, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver acquisito certificazione del possesso dei titoli professionali previsti.
5. I titolari delle attività sono tenuti a segnalare al comune ogni variazione relativa all’operatore qualificato di cui al comma 2 o all’operatore di specifica disciplina sportiva di cui al comma 3.
5 bis. I titolari delle attività sono tenuti a esporre nei luoghi di cui al comma 1, i titoli di cui ai commi 2 e 3 posseduti dagli operatori qualificati e dagli operatori di specifica disciplina, segnalati al comune ai sensi dei commi 4 e 5. ( 15)
6. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo:
a) le attività per l’educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
b) le attività sportive agonistiche disciplinate da norme del CONI e del CIP;
c) le attività motorie e sportive organizzate ad esclusivo scopo socio educativo e ricreativo, dai soggetti di cui all’ articolo 10, comma 2, lettere a), c) ed f).
Art. 23 - Sanzioni.
1. In aggiunta alle sanzioni ed ai provvedimenti conseguenti alle verifiche disposte ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni, in caso di mancata individuazione del soggetto qualificato di cui all’articolo 22, comma 1 della presente legge, i comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni, applicano la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.
1 bis. In caso di omessa esposizione dei titoli di cui al comma 5 bis dell’articolo 22, i comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981, applicano la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00. ( 16)

TITOLO V - Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali

CAPO I - Gestione degli impianti

Art. 24 - Oggetto e ambito di applicazione.
1. In attuazione dell’articolo 90, comma 25, della legge n. 289 del 2002, il presente Titolo disciplina le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno dieci anni.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono quelli realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.
3. L’uso degli impianti di cui al comma 1 deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutti i soggetti di cui al presente comma che praticano le attività sportive cui l’impianto è destinato.
Art. 25 - Soggetti affidatari.
1. Gli enti pubblici territoriali affidano in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi di cui all’articolo 24 a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.
2. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità d’affidamento di cui all’articolo 26.

CAPO II - Criteri di affidamento e convenzioni

Art. 26 - Modalità di affidamento.
1. Gli enti pubblici territoriali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità.
2. Gli enti pubblici territoriali possono affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
a) presenza sul territorio di riferimento dell’ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell’impianto;
b) presenza sul territorio di riferimento dell’impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.
3. Gli enti pubblici territoriali disciplinano con regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri minimi:
a) garanzia della concreta possibilità dell’utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione di cui all’articolo 27, nonché garanzia, assicurata dalle disposizioni dello stesso regolamento secondo principi d’imparzialità ed obiettività, dell’uso degli impianti da parte dei soggetti di cui all’ articolo 24, comma 3, che ne facciano richiesta all’ente proprietario, compatibilmente con il contenuto della convenzione di cui all’articolo 27 e con la salvaguardia dell’equilibrio economico della gestione da parte dell’affidatario;
b) adeguata valutazione dell’esperienza dell’affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto, nonché dell’eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
d) valutazione della convenienza economica dell’offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell’ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell’eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d’interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall’affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell’impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l’efficienza e la funzionalità del medesimo;
g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull’impianto, ai sensi della lettera f). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell’affidamento in gestione dell’impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.
4. Qualora gli interventi migliorativi di cui al comma 3, lettera f) abbiano ad oggetto lavori di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, il soggetto gestore è tenuto al rispetto del medesimo decreto legislativo, nei limiti di cui all’articolo 32, comma 2, primo periodo dello stesso.
5. Per le procedure di cui al comma 4, il soggetto gestore può avvalersi degli uffici tecnici comunali dell’ente locale territoriale proprietario del bene.
6. Nelle more dell’ approvazione del regolamento di cui al comma 3, gli enti pubblici territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente Titolo. Detti criteri prevalgono, in ogni caso, sui vigenti regolamenti in materia, adottati dagli enti locali, che sono tenuti ad adeguarli alle disposizioni del presente Titolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Sono fatti salvi, fino alla prevista scadenza contrattuale, gli affidamenti effettuati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27 - Convenzione col soggetto affidatario dell’impianto.
1. Gli enti pubblici territoriali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell’impianto sportivo.
2. La convenzione stabilisce i criteri d’uso dell’impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.
3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:
a) salvaguardia dell’impianto sportivo;
b) rispetto degli standard tariffari previsti per l’uso dell’impianto, diversificati per tipologia d’utenza;
c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto.
4. La convenzione individua le operazioni che consentono all’impianto di funzionare ed erogare servizi all’utenza.
5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo i seguenti contenuti:
a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell’utenza, le destinazioni e gli orari d’uso dell’impianto; il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell’ente proprietario dell’impianto;
b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell’impianto sportivo.

TITOLO VI - Norme finali e finanziarie

CAPO I - Disposizioni finali

Art. 28 - Norma transitoria.
1. In prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport di cui all’articolo 8, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, trasmette la proposta di Piano pluriennale per lo sport di cui all’articolo 6 al Consiglio regionale.
2. Nelle more dell’approvazione del primo Piano pluriennale per lo sport di cui all’articolo 6, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare il Piano esecutivo annuale per lo sport di cui all’ articolo 7 e a trasmetterlo al Consiglio regionale per la acquisizione del parere della competente commissione consiliare.
3. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti.
4. Le disposizioni di cui all’ articolo 22, comma 1, si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Con riferimento alle attività già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare è tenuto a segnalare al comune, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il nominativo dell’operatore qualificato o dell’operatore di specifica disciplina sportiva di cui all’articolo 22, comma 1, attestando con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver acquisito certificazione del possesso dei prescritti requisiti professionali.
Art. 29 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
a) la legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 “ Norme in materia di sport e tempo libero”;
b) l’ articolo 13 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1993”;
c) l’ articolo 15 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1994)”;
d) l’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 “Modifica delle leggi regionali 27 gennaio 1993, n. 8, articolo 24; 28 gennaio 1992, n. 12, articolo 8; 6 marzo 1990, n. 18, articolo 72; 24 gennaio 1992, n. 7; 5 aprile 1993, n. 12, articolo 8; 7 aprile 1994, n. 18, articoli 3 e 7; 5 marzo 1985, n. 20 articolo 6; 30 dicembre 1993, n. 63, articoli 43 e 44”;
e) l’ articolo 41 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1995)”;
f) gli articoli 46 e 47 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)”;
g) l’ articolo 13 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997”;
h) l’ articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1998)”;
i) la legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Sostegno, salvaguardia e diffusione della voga veneta”;
l) la legge regionale 8 gennaio 2000, n. 4 “Ducato Veneto al merito sportivo”;
m) gli articoli 91 e 100 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”;
n) l’ articolo 57 ( 17) della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)”;
o) l’ articolo 23 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”;
p) la legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 “ Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità”;
q) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di diritti umani, sport e turismo”;
r) l’ articolo 63, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”;
s) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di diritti umani, turismo e sport”;
t) l’ articolo 28 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”;
u) l’ articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2006, n. 16 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sport, turismo, formazione e cultura”;
v) l’ articolo 60 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”;
z) la legge regionale 26 maggio 2011, n. 12 “Modifica della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta” ”.

CAPO II - Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Art. 30 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.580.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte quanto ad euro 1.450.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” (capitoli 73002, 100644, 100774) e quanto ad euro 130.000,00 utilizzando la dotazione dell’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” (capitolo 102324) del bilancio di previsione 2015.
2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 550.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0179 “Impiantistica sportiva” che vengono incrementate mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del bilancio pluriennale 2015-2017.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
Art. 31 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) La presente legge entra in vigore il giorno 15 giugno 2015.
( 2) Lettera modificata da comma 1 art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 che ha inserito dopo le parole: “funzione educativa” la seguente: “, inclusiva.
( 3) Lettera inserita da comma 1 art. 58 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 4) Lettera sostituita da comma 1 art. 3 della legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 .
( 5) Lettera sostituita da comma 2 art. 3 della legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 .
( 6) Comma inserito da comma 1 art. 1 della legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 .
( 7) Vedi anche quanto disposto dai commi 4 e 5 dell’art. 4 della legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 in tema di ridefinizione della durata del vincolo di destinazione d’uso e dei relativi presupposti.
( 8) Lettera modificata da comma 1 art. 4 della legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 che ha aggiunto il seguente periodo: “. La Giunta regionale, nel bando di concessione o nel provvedimento che eroga direttamente il contributo, può ridurre il termine di cui al primo periodo, secondo un criterio di proporzionalità e definire forme semplificate di garanzia del mantenimento dello stesso, in relazione all’entità dell’intervento regionale”. Ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare è autorizzata ad approvare criteri generali per l’applicazione della disposizione sopra richiamata.
( 9) Comma modificato da comma 2 art. 4 della legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 che ha aggiunto il seguente periodo: “La Giunta regionale, nel bando di concessione o nel provvedimento che eroga direttamente il contributo, può ridurre la durata del vincolo di cui al secondo periodo secondo un criterio di proporzionalità e definire forme semplificate di garanzia del mantenimento dello stesso, in relazione all’entità dell’intervento regionale.”. Ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare è autorizzata ad approvare criteri generali per l’applicazione della disposizione sopra richiamata.
( 10) Lettera modificata da comma 1 art. 5 della legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 che ha aggiunto le parole: “, nonché l’acquisto di attrezzature e supporti tecnici indispensabili per lo svolgimento della propria attività istituzionale, a favore dei soggetti e secondo i criteri individuati dalla Giunta regionale in sede di approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport;”.
( 11) Rubrica modificata da comma 1 art. 6 legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 che ha inserito dopo le parole: “discipline sportive” le seguenti: “e ludico - sportive”.
( 12) Comma modificato da comma 2 art. 6 della legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 che ha inserito dopo le parole: “discipline sportive” le seguenti: “e ludico - sportive”.
( 13) Comma modificato da comma 3 art. 6 della legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 che ha inserito dopo le parole: “discipline sportive” le seguenti: “e ludico - sportive”.
( 14) Articolo sostituito da comma 1 art. 72 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
( 15) Comma aggiunto da comma 1 art. 7 della legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 .
( 16) Comma aggiunto da comma 1 art. 8 della legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 .
( 17) Vedi errata corrige pubblicata su BUR n. 21/2016 ove si evidenzia che per mero errore materiale risulta essere stato abrogato l’articolo 59 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 in luogo dell’articolo 57 della medesima legge.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 8/2015
S O M M A R I O
Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 (BUR n. 48/2015) – Testo storico

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

TITOLO I - Principi generali

CAPO I - Ambito di applicazione

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell’attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e dell’inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l’ambiente.
Art. 2 - Obiettivi.
1. La Regione, conformemente alle finalità di cui all’articolo 1, in concorso con il Comitato olimpico nazionale Italiano (CONI) ed il Comitato italiano paralimpico (CIP), attraverso le rispettive articolazioni territoriali, nonché in concorso con gli enti pubblici territoriali, le istituzioni scolastiche e l’istituzione universitaria, persegue i seguenti obiettivi:
a) approva la Carta etica dello sport veneto, di cui all’articolo 3;
b) promuove lo sport di cittadinanza di cui all’articolo 5;
c) programma la propria attività approvando gli strumenti di pianificazione pluriennali ed annuali di cui agli articoli 6 e 7;
d) favorisce il coinvolgimento di soggetti di riferimento per il settore dell’attività motoria e sportiva, a supporto delle iniziative regionali di cui alla presente legge;
e) monitora i soggetti, le attività e le infrastrutture che concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge, per conseguire, attraverso gli strumenti di pianificazione pluriennali ed annuali di cui agli articoli 6 e 7, un migliore utilizzo delle risorse;
f) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi;
g) promuove azioni specifiche in favore dell’attività motoria di base, dello sport di eccellenza e delle discipline sportive tradizionali della cultura veneta;
h) garantisce alle persone con disabilità l’accesso ai percorsi educativi, motori e sportivi, nelle scuole di ogni ordine e grado e in ogni altro luogo, iniziativa e manifestazione sportiva;
i) promuove il controllo delle attività motorie e sportive per la sicurezza dei praticanti, nell’ambito delle strutture destinate alle attività sportive;
l) favorisce lo svolgersi di iniziative in ambito locale, finalizzate alla tutela della salute e all’organizzazione di attività fisiche di base;
m) promuove la diffusione delle attività sportive in orario scolastico ed extrascolastico, valorizzando le strutture scolastiche e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le associazioni sportive;
n) sostiene la lotta contro il doping e l’educazione alla corretta alimentazione nell’esercizio dello sport e dell’attività motoria.
Art. 3 - La Carta etica dello sport veneto.
1. La Carta etica dello sport veneto è il documento d’indirizzo che definisce i principi cui s’ispira l’attività motoria e sportiva nel Veneto, in qualsiasi sede e livello praticate, fra i quali:
a) il rispetto dei praticanti e dei loro ritmi di sviluppo e maturazione;
b) il rispetto degli altri, dello spirito di squadra e del senso di solidarietà, nonché il rifiuto di ogni forma di discriminazione nell’esercizio dell’attività motoria e sportiva;
c) la lealtà e l’onestà, il rispetto delle regole e del giudice o arbitro sportivo;
d) il rifiuto dell’utilizzo di mezzi illeciti o scorretti.
2. La Carta etica dello sport veneto valorizza il volontariato e l’associazionismo sportivo.
3. La Carta etica dello sport veneto è adottata dalla Giunta regionale, su proposta della Consulta regionale per lo sport di cui all’articolo 8 ed approvata dal Consiglio regionale.
Art. 4 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) attività motoria e sportiva: qualsiasi forma di attività fisica, spontanea o organizzata, che abbia come obiettivo la formazione e l’educazione della persona, il raggiungimento di risultati agonistici, il miglioramento degli stili di vita, l’accrescimento del benessere psicofisico e lo sviluppo delle relazioni sociali;
b) complesso sportivo: l’insieme di uno o più impianti sportivi contigui, aventi in comune elementi costitutivi, spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;
c) impianto sportivo: l’insieme di uno o più spazi di attività, dello stesso tipo o di tipo diverso, aventi in comune i relativi spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;
d) spazio di attività: spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive;
e) servizi di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico: le parti funzionali della struttura, correlate al tipo ed al livello di pratica motoria e sportiva, necessarie a rendere l’impianto stesso idoneo all’uso cui è destinato;
f) fruibilità da parte delle persone con disabilità: possibilità di utilizzo di tutte le unità funzionali dell’impianto da parte delle persone con disabilità;
g) impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale: impianti sportivi che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione;
h) impianti sportivi di eccellenza: impianti sportivi destinati ad ospitare eventi ad alto livello agonistico di rilevanza internazionale;
i) manifestazioni sportive di eccellenza: competizioni olimpiche e paralimpiche, nonché fasi finali di campionati europei o mondiali riconosciuti dal CONI o dal CIP.
Art. 5 - Sport di cittadinanza.
1. La Regione, a tutela della salute psicofisica e del benessere dei cittadini, promuove e sostiene lo sport di cittadinanza, come attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti, anche in assenza di specifici impianti dedicati e tecnicamente definiti, per conseguire in particolare i seguenti obiettivi:
a) favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi età ed abilità;
b) promuovere la funzione educativa e sociale dello sport e del gioco;
c) incentivare l’animazione e la vivibilità degli spazi urbani, dei parchi e degli spazi verdi.

TITOLO II - Pianificazione e partecipazione

CAPO I - Pianificazione

Art. 6 - Piano pluriennale per lo sport.
1. La Regione approva il Piano pluriennale per lo sport, di durata non inferiore a tre anni, che individua:
a) lo scenario dell’attività sportiva nel contesto europeo e nazionale;
b) lo scenario dell’attività sportiva nel Veneto, con particolare riferimento alla situazione degli impianti sportivi, delle società sportive, del numero dei tesserati ed alla diffusione della pratica sportiva fra la popolazione;
c) lo stato di attuazione della pianificazione pregressa;
d) le politiche regionali da mettere in atto, con riguardo alla diffusione della pratica sportiva;
e) il fabbisogno finanziario, anche ai fini dell’iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione, e la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento.
2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport di cui all’articolo 8 ed in base ad una relazione di quest’ultima sullo stato d’attuazione della pianificazione pregressa e sulle politiche regionali in materia, sottopone all’approvazione del Consiglio regionale, con cadenza almeno triennale, il Piano pluriennale per lo sport.
3. La durata del Piano pluriennale per lo sport viene definita anteriormente alla sua approvazione e i suoi contenuti sono aggiornabili di anno in anno dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in ragione delle sopravvenute esigenze, conservando efficacia e validità fino all’approvazione del successivo Piano pluriennale per lo sport.
Art. 7 - Piano esecutivo annuale per lo sport.
1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi fissati dal Piano pluriennale per lo sport di cui all’articolo 6, la Giunta regionale approva il Piano esecutivo annuale per lo sport che individua:
a) le iniziative finalizzate all’attuazione delle politiche regionali per lo sport;
b) le risorse da destinare al sostegno dello sport, attraverso la concessione di contributi regionali, con particolare riguardo:
  1. 1) agli ambiti generali di intervento di cui al Capo I del Titolo III, ivi compresi gli interventi e le iniziative di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), e i relativi criteri;
  2. 2) alle azioni specifiche di cui al Capo II del Titolo III.

2. A seguito dell’approvazione della legge di bilancio, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il Piano esecutivo annuale per lo sport, unitamente all’aggiornamento annuale del Piano pluriennale.

CAPO II - Consulta regionale per lo sport e Osservatorio regionale per lo sport

Art. 8 - Consulta regionale per lo sport.
1. È istituita la Consulta regionale per lo sport, di seguito Consulta, con funzioni di consulenza alla Regione in materia di:
a) piano pluriennale per lo sport di cui all’articolo 6 e piano esecutivo annuale per lo sport di cui all’articolo 7;
b) regolamenti esecutivi della presente legge;
c) ogni altro argomento ritenuto di interesse in materia di sport.
2. La Consulta trasmette alla Giunta regionale la proposta di Carta etica dello sport veneto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3.
3. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dall’assessore regionale competente in materia di sport o da un suo delegato. Con le stesse modalità, e limitatamente ai componenti esterni alla Regione, è nominato un supplente per ciascuno dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o) del comma 4.
4. Sono componenti della Consulta:
a) il direttore della struttura regionale competente in materia di sport, o suo delegato, con funzioni di vice presidente;
b) il direttore della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato;
c) il direttore della struttura regionale competente in materia sociale, o suo delegato;
d) tre rappresentanti dei comuni designati da ANCI Veneto;
e) il Presidente del CONI del Veneto;
f) due rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali, designati dal CONI del Veneto;
g) il Presidente del CIP del Veneto;
h) due rappresentanti delle Discipline sportive associate, designati dal CONI del Veneto;
i) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva, designati dal CONI del Veneto;
l) due tecnici esperti di impiantistica sportiva e di fruibilità degli impianti da parte delle persone con disabilità, designati, rispettivamente, uno dalla Regione del Veneto e uno dal CONI del Veneto;
m) un rappresentante designato di comune accordo dalle Università degli studi del Veneto che abbiano istituito facoltà o attivato corsi di laurea in scienze motorie;
n) il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto;
o) due componenti della commissione consiliare competente per materia, di cui uno nominato dalla minoranza.
5. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento della Consulta.
7. La partecipazione dei componenti di cui al comma 4 all’attività della Consulta è senza oneri a carico della Regione.
8. La Consulta si avvale dell’attività dell’Osservatorio regionale per lo sport di cui all’articolo 9.
Art. 9 - Osservatorio regionale per lo sport.
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce l’Osservatorio regionale per lo sport, stabilendone le modalità di funzionamento, ai fini della raccolta, del trattamento e della divulgazione, nel quadro del Sistema statistico regionale, dei dati relativi a:
a) impianti sportivi, indicando quelli dotati di fruibilità da parte delle persone con disabilità;
b) attrezzature per le attività motorie, sportive e ricreative;
c) società, associazioni ed organismi sportivi e tesserati;
d) operatori economici di settore;
e) praticanti le attività in ambito regionale;
f) indici di sportività della popolazione veneta;
g) percorsi attrezzati all’aperto;
h) ogni altro studio ed indagine ritenuti di particolare interesse in materia di attività motoria e sportiva.
2. Le informazioni raccolte costituiscono patrimonio conoscitivo comune per la diffusione della conoscenza e della cultura in materia di attività motoria e sportiva, anche attraverso l’istituzione di un Portale regionale dello sport del Veneto, pubblicato in rete, e strumento per la programmazione degli interventi regionali.
3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 collaborano alle attività dell’Osservatorio regionale per lo sport.

TITOLO III - Interventi a favore dello sport

CAPO I - Ambiti generali di intervento

Art. 10 - Sostegno finanziario della Regione.
1. La Giunta regionale concede i contributi previsti dal presente Capo, secondo le seguenti modalità:
a) a seguito di apposito bando che definisce:
  1. 1) soggetti ammessi;
  2. 2) modalità di presentazione delle istanze;
  3. 3) interventi o iniziative ammissibili;
  4. 4) criteri e modalità di ripartizione delle risorse regionali disponibili;
  5. 5) modalità di rendicontazione delle spese sostenute e di effettuazione dei controlli;
  6. 6) cause di decadenza dal diritto al contributo o di revoca;

b) a mezzo di erogazione diretta, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, per interventi urgenti o iniziative legate ad eventi non prevedibili alla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione al bando di cui alla lettera a).
2. Possono beneficiare dei contributi regionali previsti dal presente Capo esclusivamente i seguenti soggetti:
a) enti pubblici territoriali, nonché le loro associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati;
b) CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e loro rappresentanze territoriali;
c) associazioni con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”, nonché associazioni prive di personalità giuridica disciplinate dall’articolo 36 e seguenti del Codice Civile, aventi sede nel Veneto, costituite da almeno un biennio e dai cui statuti o atti costitutivi si evinca la finalità sportiva;
d) società sportive di capitali o cooperative di cui all’articolo 90, comma 17, lettera c) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, costituite da almeno un biennio e aventi sede nel Veneto;
e) comitati organizzatori di eventi sportivi costituiti ai sensi dell’articolo 39 e seguenti del Codice Civile promossi dal CONI o dal CIP;
f) enti morali ed enti di culto, aventi sede nel Veneto, senza fini di lucro, che perseguano, anche indirettamente, finalità sportive, motorie e ricreative;
g) Università degli studi aventi sede nel Veneto;
h) istituzioni scolastiche riconosciute dal Ministero competente in materia di istruzione, aventi sede principale o secondaria nel Veneto;
i) affidatari della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali ai sensi dell’articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2003”e successive modificazioni;
l) società a capitale pubblico interamente partecipate dall’ente territoriale proprietario dell’impianto, aziende speciali, anche consortili, o istituzioni opportunamente costituite dall’ente locale, purché non esercitino attività di carattere lucrativo;
m) istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) e fondazioni che erogano esclusivamente servizi di carattere socio-assistenziale, aventi sede nel Veneto.
Art. 11 - Contributi a favore dell’impiantistica sportiva.
1. Possono essere ammessi a finanziamento regionale interventi di realizzazione o ristrutturazione di:
a) complessi sportivi, anche ai fini della totale fruibilità da parte delle persone con disabilità, realizzati dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), l) e m), nonché dai soggetti di cui al medesimo articolo 10, comma 2, lettera i) limitatamente agli interventi di miglioria, anche strutturali, di cui all’articolo 26, comma 3, lettera f);
b) aree e percorsi attrezzati destinati all’attività sportiva, ivi compresa l’attività di cui all’articolo 5, realizzati dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a).
2. Ai fini dell’ammissibilità a contributo:
a) i soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), f) g), h), l) e m) forniscono la documentazione atta a dimostrare la proprietà dei beni immobili oggetto di intervento, ovvero della titolarità sullo stesso di un diritto reale o di godimento per un periodo non inferiore a venti anni, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza di concessione del contributo;
b) i soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera i), forniscono la documentazione atta a dimostrare l’avvenuto affidamento, da parte dell’ente pubblico territoriale proprietario dei beni immobili oggetto di intervento, della gestione dell’impianto, con le modalità di cui al Titolo V, nonché i termini, i contenuti e i limiti della relativa convenzione.
3. Gli impianti sportivi oggetto di contributo regionale, assegnato in conformità alle disposizioni del presente articolo, non possono essere ceduti a soggetti diversi da quelli di cui al comma 2. La destinazione d’uso di tali impianti, inoltre, è mantenuta per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di rendicontazione finale dell’intervento ed il relativo vincolo dev’essere trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
4. Alla gestione dei contributi regionali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
5. La fruibilità degli impianti sportivi da parte delle persone con disabilità rappresenta criterio fra quelli di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 4), ai fini dell’assegnazione del contributo.
Art. 12 - Contributi a favore della pratica sportiva.
1. Possono essere ammesse a finanziamento regionale le seguenti iniziative:
a) corsi di avviamento all’attività motoria e sportiva finalizzati alla socializzazione e alla promozione del benessere psicofisico, realizzati dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d);
b) progetti e corsi volti a favorire l’attività motoria degli anziani realizzati dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d);
c) attività di cui all’articolo 5 realizzate dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e m);
d) manifestazioni sportive di natura promozionale, agonistica e spettacolare, realizzate dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e);
e) corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, realizzati dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b);
f) convegni, seminari, studi e ricerche e campagne promozionali in materia di attività motoria e sportiva, realizzati dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d) e g);
g) acquisto di attrezzature indispensabili per lo svolgimento dell’ attività motoria e sportiva da parte di atleti con disabilità, a favore dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d);
h) acquisto di dispositivi medici di primo soccorso, a favore dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere b), c) e d).

CAPO II - Azioni specifiche

Art. 13 - Eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport.
1. La Regione assume a proprio carico, ovvero in partecipazione o collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le Università degli studi e le istituzioni scolastiche del Veneto ed altri soggetti pubblici e privati, l’organizzazione e la realizzazione di:
a) eventi sportivi;
b) campagne di sensibilizzazione, educazione e informazione in tema di sport ed attività motoria, finalizzate alla diffusione di attività sportive di base e di aggregazione sociale per l’esercizio dello sport di cittadinanza di cui all’articolo 5, della pratica sportiva dei giovani, dei minori in età scolare, degli anziani, delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, nonché per la tutela della salute e per scoraggiare l’abbandono dell’attività motoria e sportiva in età giovanile;
c) progetti che attraverso l’attività motoria e sportiva, quale strumento di educazione e prevenzione, raggiungano obiettivi di miglioramento degli stili di vita e della salute dei cittadini.
2. Le modalità di attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 14 - Piano pluriennale regionale anti-doping.
1. La Regione, nell’ambito delle competenze indicate dall’articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”, e nel rispetto della normativa approvata dall’Agenzia Mondiale Anti Doping (WADA-AMA), promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva ad ogni livello.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce un Piano pluriennale di attività per la lotta al doping, contenente, in particolare, le azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul tema.
Art. 15 - Contributi per la promozione dello sport in ambito scolastico.
1. Possono beneficiare dei contributi regionali per la promozione dell’attività sportiva nelle scuole, con le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), le istituzioni scolastiche individuate dall’articolo 10, comma 2, lettera h).
2. Le tipologie di iniziative ammesse a finanziamento regionale sono le seguenti:
a) partecipazione a progetti di avviamento all’attività sportiva, anche di livello agonistico, organizzati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca anche in collaborazione con il CONI;
b) programmi di preparazione agonistica adottati nel corrispondente Piano dell’offerta formativa per gli atleti tesserati alle Federazioni sportive nazionali;
c) progetti di avviamento all’attività sportiva e alla psicomotricità;
d) partecipazione a progetti scolastici relativi a percorsi motori e sportivi in cui siano integrati allievi con disabilità.
Art. 16 - Contributi per la pratica sportiva degli atleti con disabilità.
1. La Regione, nell’esercizio della sua azione di tutela della disabilità, sostiene ed incentiva la pratica sportiva con le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), nell’ambito delle discipline riconosciute dal CONI e dal CIP, con l’ammissione delle spese per l’ordinaria gestione, univocamente attribuibili alle attività destinate in via esclusiva agli atleti con disabilità, sostenute dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere b), c), d) riconosciuti dal CIP.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a sostegno della partecipazione di atleti con disabilità a manifestazioni sportive riconosciute dal CIP.
Art. 17 - Contributi a favore dell’eccellenza nello sport.
1. La Regione sostiene, con le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, iniziative per la realizzazione di impianti sportivi e per l’organizzazione di manifestazioni sportive, nel territorio veneto, che rivestano carattere di eccellenza, secondo la definizione dell’articolo 4, comma 1, lettere h) e i), o la partecipazione alle medesime, anche al di fuori del territorio veneto.
Art. 18 - Salvaguardia e diffusione delle discipline sportive tradizionali venete.
1. La Regione, nell’ambito della sua azione di tutela delle tradizioni, dei valori culturali della storia e della civiltà del Veneto, sostiene ed incentiva le discipline sportive tradizionali venete, espressione di una radicata e diffusa tradizione culturale popolare.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, oltre a quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le discipline sportive tradizionali destinatarie dei benefici.
Art. 19 - Riconoscimenti al merito sportivo e per la promozione e diffusione dell’attività motoria e sportiva.
1. La Regione valorizza il merito di atleti e tecnici dirigenti sportivi o soggetti pubblici e privati, che si siano particolarmente distinti, rispettivamente, nello svolgimento e nella promozione e diffusione dell’attività motoria e sportiva, conferendo loro specifici riconoscimenti.
Art. 20 - Convenzioni con altre amministrazioni, per progetti specifici.
1. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi o la stipula di convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, anche statali, a carattere gratuito od oneroso, a sostegno dell’attività motoria e sportiva.

TITOLO IV - Salute, sicurezza e accessibilità nello sport

CAPO I - Palestra della Salute. Requisiti per la sicurezza. Sanzioni

Art. 21 - Palestre della Salute.
1. La Regione promuove l’esercizio fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili.
2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato, di cui al comma 1, su prescrizione di personale medico adeguatamente formato, sono da svolgersi, sotto il controllo di un laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, nell’ambito di idonee strutture, pubbliche o private, dette “palestre della salute”, riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione.
3. La Giunta regionale determina i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e definisce indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell’esercizio fisico di cui al comma 2.
Art. 22 - Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive.
1. Le attività motorie e sportive non finalizzate all’agonismo, comportanti il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quota associativa, si svolgono nelle palestre o in altri impianti sportivi aperti al pubblico, sulla base di programmi di attività predisposti, sotto la responsabilità di un operatore qualificato o, limitatamente alla disciplina di competenza, di un operatore di specifica disciplina sportiva, che ne supervisioni l’applicazione.
2. È operatore qualificato il soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma universitario rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 “Provvedimenti per l’educazione fisica” o titolo equivalente nell’ambito dell’Unione europea;
b) laurea in Scienze motorie di durata almeno triennale di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 “Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e successive modificazioni;
c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero e riconosciuto dallo Stato italiano.
3. È operatore di specifica disciplina sportiva il soggetto in possesso di abilitazione rilasciata, a livello nazionale, dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
4. Ai sensi di cui al comma 1 ed al fine dell’inizio dell’ attività, i titolari delle attività segnalano al comune, per le verifiche di competenza, il nominativo dell’operatore qualificato di cui al comma 2 o dell’operatore di specifica disciplina sportiva di cui al comma 3, attestando, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver acquisito certificazione del possesso dei titoli professionali previsti.
5. I titolari delle attività sono tenuti a segnalare al comune ogni variazione relativa all’operatore qualificato di cui al comma 2 o all’operatore di specifica disciplina sportiva di cui al comma 3.
6. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo:
a) le attività per l’educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
b) le attività sportive agonistiche disciplinate da norme del CONI e del CIP;
c) le attività motorie e sportive organizzate ad esclusivo scopo socio educativo e ricreativo, dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c) ed f).
Art. 23 - Sanzioni.
1. In aggiunta alle sanzioni ed ai provvedimenti conseguenti alle verifiche disposte ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni, in caso di mancata individuazione del soggetto qualificato di cui all’articolo 22, comma 1 della presente legge, i comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni, applicano la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.

TITOLO V - Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali

CAPO I - Gestione degli impianti

Art. 24 - Oggetto e ambito di applicazione.
1. In attuazione dell’articolo 90, comma 25, della legge n. 289 del 2002, il presente Titolo disciplina le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno dieci anni.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono quelli realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.
3. L’uso degli impianti di cui al comma 1 deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutti i soggetti di cui al presente comma che praticano le attività sportive cui l’impianto è destinato.
Art. 25 - Soggetti affidatari.
1. Gli enti pubblici territoriali affidano in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi di cui all’articolo 24 a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.
2. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità d’affidamento di cui all’articolo 26.

CAPO II - Criteri di affidamento e convenzioni

Art. 26 - Modalità di affidamento.
1. Gli enti pubblici territoriali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità.
2. Gli enti pubblici territoriali possono affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
a) presenza sul territorio di riferimento dell’ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell’impianto;
b) presenza sul territorio di riferimento dell’impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.
3. Gli enti pubblici territoriali disciplinano con regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri minimi:
a) garanzia della concreta possibilità dell’utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione di cui all’articolo 27, nonché garanzia, assicurata dalle disposizioni dello stesso regolamento secondo principi d’imparzialità ed obiettività, dell’uso degli impianti da parte dei soggetti di cui all’articolo 24, comma 3, che ne facciano richiesta all’ente proprietario, compatibilmente con il contenuto della convenzione di cui all’articolo 27 e con la salvaguardia dell’equilibrio economico della gestione da parte dell’affidatario;
b) adeguata valutazione dell’esperienza dell’affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto, nonché dell’eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
d) valutazione della convenienza economica dell’offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell’ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell’eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d’interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall’affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell’impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l’efficienza e la funzionalità del medesimo;
g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull’impianto, ai sensi della lettera f). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell’affidamento in gestione dell’impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.
4. Qualora gli interventi migliorativi di cui al comma 3, lettera f) abbiano ad oggetto lavori di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, il soggetto gestore è tenuto al rispetto del medesimo decreto legislativo, nei limiti di cui all’articolo 32, comma 2, primo periodo dello stesso.
5. Per le procedure di cui al comma 4, il soggetto gestore può avvalersi degli uffici tecnici comunali dell’ente locale territoriale proprietario del bene.
6. Nelle more dell’ approvazione del regolamento di cui al comma 3, gli enti pubblici territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente Titolo. Detti criteri prevalgono, in ogni caso, sui vigenti regolamenti in materia, adottati dagli enti locali, che sono tenuti ad adeguarli alle disposizioni del presente Titolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Sono fatti salvi, fino alla prevista scadenza contrattuale, gli affidamenti effettuati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27 - Convenzione col soggetto affidatario dell’impianto.
1. Gli enti pubblici territoriali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell’impianto sportivo.
2. La convenzione stabilisce i criteri d’uso dell’impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.
3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:
a) salvaguardia dell’impianto sportivo;
b) rispetto degli standard tariffari previsti per l’uso dell’impianto, diversificati per tipologia d’utenza;
c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto.
4. La convenzione individua le operazioni che consentono all’impianto di funzionare ed erogare servizi all’utenza.
5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo i seguenti contenuti:
a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell’utenza, le destinazioni e gli orari d’uso dell’impianto; il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell’ente proprietario dell’impianto;
b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell’impianto sportivo.

TITOLO VI - Norme finali e finanziarie

CAPO I - Disposizioni finali

Art. 28 - Norma transitoria.
1. In prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport di cui all’articolo 8, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, trasmette la proposta di Piano pluriennale per lo sport di cui all’articolo 6 al Consiglio regionale.
2. Nelle more dell’approvazione del primo Piano pluriennale per lo sport di cui all’articolo 6, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare il Piano esecutivo annuale per lo sport di cui all’articolo 7 e a trasmetterlo al Consiglio regionale per la acquisizione del parere della competente commissione consiliare.
3. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Con riferimento alle attività già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare è tenuto a segnalare al comune, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il nominativo dell’operatore qualificato o dell’operatore di specifica disciplina sportiva di cui all’articolo 22, comma 1, attestando con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver acquisito certificazione del possesso dei prescritti requisiti professionali.
Art. 29 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
a) la legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 “ Norme in materia di sport e tempo libero”;
b) l’articolo 13 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1993”;
c) l’articolo 15 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1994)”;
d) l’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 “Modifica delle leggi regionali 27 gennaio 1993, n. 8, articolo 24; 28 gennaio 1992, n. 12, articolo 8; 6 marzo 1990, n. 18, articolo 72; 24 gennaio 1992, n. 7; 5 aprile 1993, n. 12, articolo 8; 7 aprile 1994, n. 18, articoli 3 e 7; 5 marzo 1985, n. 20 articolo 6; 30 dicembre 1993, n. 63, articoli 43 e 44”;
e) l’articolo 41 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1995)”;
f) gli articoli 46 e 47 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)”;
g) l’articolo 13 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997”;
h) l’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1998)”;
i) la legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Sostegno, salvaguardia e diffusione della voga veneta”;
l) la legge regionale 8 gennaio 2000, n. 4 “Ducato Veneto al merito sportivo”;
m) gli articoli 91 e 100 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”;
n) l’articolo 59 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)”;
o) l’articolo 23 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”;
p) la legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 “ Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità”;
q) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di diritti umani, sport e turismo”;
r) l’articolo 63, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”;
s) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di diritti umani, turismo e sport”;
t) l’articolo 28 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”;
u) l’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2006, n. 16 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sport, turismo, formazione e cultura”;
v) l’articolo 60 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”;
z) la legge regionale 26 maggio 2011, n. 12 “Modifica della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta” ”.

CAPO II - Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Art. 30 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.580.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte quanto ad euro 1.450.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” (capitoli 73002, 100644, 100774) e quanto ad euro 130.000,00 utilizzando la dotazione dell’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” (capitolo 102324) del bilancio di previsione 2015.
2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 550.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0179 “Impiantistica sportiva” che vengono incrementate mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del bilancio pluriennale 2015-2017.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
Art. 31 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO