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Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 8 (BUR n. 3/1985)

Riorganizzazione delle funzioni forestali

Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 8 (BUR n. 3/1985)

RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI FORESTALI.

Art. 1 - (Delega alle Comunità Montane).

Sono delegate alle Comunità Montane le funzioni attualmente svolte dalla Regione ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni e con le modalità di cui all’ art. 27 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , in materia di:
1) gestione tecnica del patrimonio forestale, ai sensi dell’ art. 23 e del relativo capitolato tecnico approvato dalla Giunta regionale, limitatamente alla redazione del verbale di assegno previa martellata e alla consegna, misurazione, rilievo danni delle utilizzazioni boschive, quando ciò sia stato richiesto dall’Ente interessato;
2) gestione tecnica dei fondi di cui al quarto comma dell’ art. 22;
3) concessione dei contributi per il miglioramento dei boschi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 22. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ripartire il fondo corrispondente di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno, in rapporto all’estensione della superficie forestale ed alle necessità colturali di normalizzazione dei boschi;
4) concessione dei contributi ai Consorzi Forestali e alle Aziende speciali consorziali di cui all’ art. 27. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra le Comunità montane interessate il fondo corrispondente di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno.
Nel corso del rapporto di delega la Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposite direttive.
Per l’esercizio delle funzioni delegate le Comunità montane si avvalgono dei servizi forestali regionali.
La vigilanza per il corretto adempimento delle funzioni delegate è esercitata dalla Giunta regionale tramite il Dipartimento per le Foreste e l'economia montana della Segreteria regionale per le attività Produttive del settore primario.

Art. 2 - (Istituzione dei Servizi Forestali Regionali)

Sono soppressi l’Ispettorato regionale delle Foreste di Padova, gli Ispettorati dipartimentali delle Foreste di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, gli Ispettorati distrettuali delle foreste di Asiago, Auronzo di Cadore, Agordo, Pieve di Cadore e Feltre.
Sono istituiti i Servizi Forestali regionali nelle province di Belluno, Vicenza, Verona per i territori delle rispettive province: di Treviso, per le province di Treviso e Venezia; e di Padova, per le province di Padova e Rovigo.
I Servizi Forestali regionali, in quanto strutture decentrate organicamente dipendenti dal Dipartimento per le Foreste e la Economia Montana, svolgono attività di ricerca e sperimentazione per l’attuazione degli interventi nel settore delle foreste, dell’idrologia, della metereologia alpina, della cartografia e dell’inventario forestale regionale e succedono agli uffici soppressi nelle funzioni e nei procedimenti in atto; per l’esercizio di tali funzioni è impiegato anche il Corpo Forestale dello Stato nei limiti stabiliti dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e secondo le modalità stabilite con la convenzione di cui all’art. 3 della presente legge.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla stipula della convenzione ed alla attivazione dei Servizi Forestali regionali; gli Ispettorati assicurano lo svolgimento delle funzioni fino alla attivazione dei nuovi servizi.

Art. 3 - (Convenzione per l’impiego del Corpo Forestale dello Stato)

In conseguenza dell’istituzione dei Servizi Forestali regionali, l’impiego del Corpo Forestale dello Stato da parte della Regione, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dell’art. 71 - lett. g - del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è disciplinato dalla convenzione che sarà stipulata tra la Giunta regionale e il Ministero per l’Agricoltura e le Foreste, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 4 - (Reclutamento del personale regionale)

Al fine di sopperire all’attuale carenza di personale regionale del livello funzionale dirigenziale, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a bandire un apposito concorso per 10 posti di Dirigente regionale in possesso del diploma di laurea in scienze forestali, con profilo professionale a indirizzo tecnico forestale riferito alle seguenti funzioni specifiche; vincolo idrogeologico, difesa idrogeologica, nivologia, miglioramento e ricostituzione boschiva, vivaistica forestale, pianificazione forestale, miglioramenti fondiari in territori montani, ricerca e sperimentazione nei settori delle foreste, dell’idrologia, della metereologia alpina, della cartografia, dell’inventario forestale regionale; il concorso è bandito secondo le modalità di cui alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 e delle vigenti disposizioni in materia. ( 1)
Il predetto contingente, una volta nominato nel ruolo regionale, sarà assegnato alla direzione dei servizi in cui si articola il Dipartimento per le Foreste e l’economia montana.


Note

( 1) La legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 è stata abrogata dall'articolo 189 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 8 (BUR n. 3/1985)

RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI FORESTALI.

Art. 1 - Delega alle Comunità Montane.
Sono delegate alle Comunità Montane le funzioni attualmente svolte dalla Regione ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni e con le modalità di cui all’art. 27 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , in materia di:
1) gestione tecnica del patrimonio forestale, ai sensi dell’art. 23 e del relativo capitolato tecnico approvato dalla Giunta regionale, limitatamente alla redazione del verbale di assegno previa martellata e alla consegna, misurazione, rilievo danni delle utilizzazioni boschive, quando ciò sia stato richiesto dall’Ente interessato;
2) gestione tecnica dei fondi di cui al quarto comma dell’art. 22;
3) concessione dei contributi per il miglioramento dei boschi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 22. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ripartire il fondo corrispondente di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno, in rapporto all’estensione della superficie forestale ed alle necessità colturali di normalizzazione dei boschi;
4) concessione dei contributi ai Consorzi Forestali e alle Aziende speciali consorziali di cui all’art. 27. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra le Comunità montane interessate il fondo corrispondente di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno.
Nel corso del rapporto di delega la Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposite direttive.
Per l’esercizio delle funzioni delegate le Comunità montane si avvalgono dei servizi forestali regionali.
La vigilanza per il corretto adempimento delle funzioni delegate è esercitata dalla Giunta regionale tramite il Dipartimento per le Foreste e l'economia montana della Segreteria regionale per le attività Produttive del settore primario.
Art. 2 - Istituzione dei Servizi Forestali Regionali.
Sono soppressi l’Ispettorato regionale delle Foreste di Padova, gli Ispettorati dipartimentali delle Foreste di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, gli Ispettorati distrettuali delle foreste di Asiago, Auronzo di Cadore, Agordo, Pieve di Cadore e Feltre.
Sono istituiti i Servizi Forestali regionali nelle province di Belluno, Vicenza, Verona per i territori delle rispettive province: di Treviso, per le province di Treviso e Venezia; e di Padova, per le province di Padova e Rovigo.
I Servizi Forestali regionali, in quanto strutture decentrate organicamente dipendenti dal Dipartimento per le Foreste e la Economia Montana, svolgono attività di ricerca e sperimentazione per l’attuazione degli interventi nel settore delle foreste, dell’idrologia, della metereologia alpina, della cartografia e dell’inventario forestale regionale e succedono agli uffici soppressi nelle funzioni e nei procedimenti in atto; per l’esercizio di tali funzioni è impiegato anche il Corpo Forestale dello Stato nei limiti stabiliti dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e secondo le modalità stabilite con la convenzione di cui all’art. 3 della presente legge.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla stipula della convenzione ed alla attivazione dei Servizi Forestali regionali; gli Ispettorati assicurano lo svolgimento delle funzioni fino alla attivazione dei nuovi servizi.
Art. 3 - Convenzione per l’impiego del Corpo Forestale dello Stato.
In conseguenza dell’istituzione dei Servizi Forestali regionali, l’impiego del Corpo Forestale dello Stato da parte della Regione, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dell’art. 71 - lett. g - del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è disciplinato dalla convenzione che sarà stipulata tra la Giunta regionale e il Ministero per l’Agricoltura e le Foreste, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 4 - Reclutamento del personale regionale.
Al fine di sopperire all’attuale carenza di personale regionale del livello funzionale dirigenziale, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a bandire un apposito concorso per 10 posti di Dirigente regionale in possesso del diploma di laurea in scienze forestali, con profilo professionale a indirizzo tecnico forestale riferito alle seguenti funzioni specifiche; vincolo idrogeologico, difesa idrogeologica, nivologia, miglioramento e ricostituzione boschiva, vivaistica forestale, pianificazione forestale, miglioramenti fondiari in territori montani, ricerca e sperimentazione nei settori delle foreste, dell’idrologia, della metereologia alpina, della cartografia, dell’inventario forestale regionale; il concorso è bandito secondo le modalità di cui alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 e delle vigenti disposizioni in materia.
Il predetto contingente, una volta nominato nel ruolo regionale, sarà assegnato alla direzione dei servizi in cui si articola il Dipartimento per le Foreste e l’economia montana.


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