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Contenuti:
Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 (BUR n. 70/1989)
Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 (BUR n. 70/1989) [sommario] [RTF]
INTERVENTI A TUTELA
DELLA CULTURA DEI ROM E DEI SINTI.
Art.1 - (Finalità
generali).
1. La Regione del Veneto intende tutelare con forme apposite di
intervento la cultura dei Rom e dei Sinti, ivi compreso il diritto al
nomadismo e alla sosta all’interno del territorio regionale.
Art. 2 - (Forme di
intervento).
1. Le finalità di cui all’articolo 1 sono perseguite
attraverso:
a) l’erogazione dei contributi ai comuni, loro consorzi,
comunità montane per la realizzazione e la gestione di campi sosta
appositamente attrezzati;
b) agevolazioni per il reperimento e/o l’acquisto dell’alloggio
ai Rom e ai Sinti che preferiscano adottare la vita sedentaria;
c) l’erogazione di contributi ai comuni, loro consorzi, comunità
montane, enti gestori di attività di formazione professionale,
istituti, enti e convitti, per l’attivazione di iniziative di
istruzione per i Rom e i Sinti, con particolare riguardo per i bambini in
età scolare, nonché di formazione professionale;
d) iniziative di sostegno dell’attività di artigianato e di
altri mestieri tipici della cultura dei Rom e dei Sinti.
2. In caso di mancata richiesta o utilizzazione dei fondi assegnati
dalla Regione ai soggetti individuati ai sensi del presente articolo, la
Giunta della Provincia competente è delegata, previa diffida, a
sostituirsi al Comune interessato per la realizzazione delle previste
iniziative.
Art. 3 - (Campi sosta).
1. Il campo-sosta deve avere una superficie non inferiore a 2.000
mq. e non superiore a 4.000 mq.
2. Per comunità più ridotte e residenti per lunghi periodi
dell’anno in un comune del Veneto, possono, quando particolari
circostanze lo richiedano, essere ammessi campi sosta che prevedano
superfici inferiori ai 2.000 mq.
3. Il campo-sosta deve essere dotato di servizi igienici, prese
idriche, impianto per l’allacciamento all’energia elettrica e
di tutte le attrezzature idonee a garantire le normali condizioni di vita.
4. Al campo-sosta sono garantite, a cura dell’Unità
locale socio-sanitaria competente per territorio, la vigilanza e
l’assistenza sanitaria.
5. La gestione e la manutenzione del campo-sosta sono assicurate,
secondo criteri previamente concordati fra le parti, mediante il concorso
congiunto nelle spese da parte della Pubblica Amministrazione e degli
utenti, privilegiando le forme di autogestione.
6. Per l’accesso al campo-sosta, i nomadi che intendano ivi
fissare provvisoria dimora devono versare un contributo
all’Amministrazione comunale, declinando nel contempo le proprie
generalità.
7. L’ubicazione del campo-sosta deve essere individuata in
modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da
facilitare l’accesso ai servizi pubblici e la partecipazione degli
utenti alla vita sociale.
8. A integrazione di quanto stabilito dall’ articolo 7 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 , il Piano Territoriale Provinciale individua i
comuni e, al loro interno, le aree idonee alla sosta dei nomadi.
9. I comuni procedono all’individuazione delle aree da adibire
a campo-sosta attraverso un' apposita variante allo strumento urbanistico.
10. I rapporti di dimensionamento, di cui all’ articolo 25 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 , tengono conto degli abitanti insediabili.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono deroga
all’articolo 1, commi 7 e 8 e, per le conseguenti sanzioni,
all’articolo 15 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 .
( 1)
12. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale emana disposizioni esecutive di attuazione per
la sistemazione delle aree ai sensi della lettera g) dell’ articolo 32 dello
Statuto.
Art. 4 - (Abitazioni
stabili).
1. I comuni, d' intesa con gli enti di tutela della cultura nomade e
con i Rom e i Sinti che preferiscono scegliere la vita sedentaria, adottano
opportune iniziative per favorire il loro accesso alla casa, utilizzando la
legislazione vigente.
Art. 5 - (Istruzione e
formazione professionale).
1. I comuni, i loro consorzi e le comunità montane possono
realizzare iniziative per favorire la scolarizzazione dei Rom e dei Sinti,
con particolare riferimento ai bambini in età scolare, nonché di
istruzione permanente, in forme compatibili con la cultura nomade, e in
accordo con i competenti Uffici periferici del Ministero della Pubblica
Istruzione.
2. Possono altresì essere realizzate, dai comuni e loro
consorzi, dalle comunità montane e da enti specializzati operanti nei
settori, iniziative di istruzione ed educazione permanente e di formazione
professionale, ai sensi della vigente legislazione regionale e nazionale.
3. Per i Rom e i Sinti che preferiscano scegliere la vita
sedentaria, oltre alle iniziative previste nei commi 1 e 2, possono essere
realizzati interventi che favoriscano l’accesso al lavoro, ai sensi
della vigente legislazione.
Art. 6 - (Attività
lavorativa e artigiana).
1. In rapporto a quanto previsto nella lettera d)
dell’articolo 2, e nell’ambito della legislazione regionale,
possono essere realizzate iniziative di sostegno dell’artigianato o
di altri mestieri tipici della cultura dei Rom e dei Sinti.
2. I comuni, i loro consorzi, le comunità montane, nonché
organismi a carattere associativo, possono presentare alla Giunta
regionale, avvalendosi anche dell’apporto di gruppi di volontariato,
specifici progetti annuali o pluriennali.
Art. 7 - (Forme di
contributi).
1. Per le iniziative e le attività
previste dalla presente legge, la Regione prevede l’erogazione di
contributi:
a) per l’acquisto dell’area di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 3, fino al cento per cento della spesa;
b) per le spese di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 3, fino al cento
per cento della spesa;
c) per le iniziative di cui all’articolo 5, fino al cento per cento
della spesa;
d) per le iniziative di cui all’articolo 6 fino al cento per cento
della spesa, sia di carattere annuale che pluriennale. ( 2)
Art. 8 - (Domande di contributo
e procedure di riparto).
1. Ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui
all’articolo 7, i comuni i loro consorzi, le comunità montane,
gli enti di cui all’articolo 2, lettera c) e all’articolo 6,
devono presentare la relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Alla domanda devono essere allegati, in quanto a essa riferiti:
a) il progetto del campo-sosta di cui all’articolo 3, con relazione
tecnica e preventivo di spesa;
b) preventivo della spesa relativa alla gestione e manutenzione del campo
di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 3;
c) progetto di iniziative di scolarizzazione, istruzione, formazione
professionale, nonché di interventi che favoriscano l’accesso al
lavoro, ai sensi dell’articolo 5, con preventivo di spesa;
d) per i progetti di cui all’articolo 6 gli enti interessati devono
produrre un programma di massima relativamente all’azione pluriennale
e un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per le
iniziative dell’anno in questione.
2. Entro il 31 marzo la Giunta regionale, sentita la commissione
consiliare competente, delibera il programma di riparto dei contributi.
Art. 9 - (Procedure di
erogazione).
1. I beneficiari dei contributi
relativi alle opere di cui alla lettera a) dell’articolo 8 utilmente
inclusi nel programma di riparto devono presentare il progetto esecutivo
dell’opera prevista all’Ufficio del Genio Civile regionale
competente per territorio entro 60 giorni dall’approvazione del
programma, pena la decadenza del contributo. Trascorsi 30 giorni dalla data
di presentazione del progetto senza che la Commissione Tecnica regionale di
cui all’ articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ,
abbia fatto conoscere motivato parere tecnico negativo, si può dare
immediato inizio all’esecuzione dei lavori. ( 3)
2. L’erogazione dei singoli contributi è disposta in
unica soluzione con decreto del Dirigente della struttura regionale
competente sulla base: ( 4)
a) per le opere di cui alla lettera a) dell’articolo 8, della
contabilità finale e della documentazione delle spese sostenute in
economia, dell’eventuale certificato di collaudo e di una
attestazione della regolare esecuzione dei lavori rilasciata
dall’Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio;
b) per le attività e le iniziative di cui all’articolo 6 e alle
lettere b) e c) dell’articolo 8, di dettagliata relazione conclusiva,
da redigersi di anno in anno, relativa a quanto attivato in materia
dall’ente interessato.
3. Per le iniziative di cui all’articolo 6 e per quelle di cui
alla lettera c) dell’articolo 8, può essere erogato un anticipo
pari al 50% del contributo ammesso e assegnato, ad approvazione del
progetto; il saldo è liquidato a consuntivo.
4. I progetti di scolarizzazione sono considerati per anno
scolastico anzichè per anno solare.
4 bis. Il termine per la realizzazione degli interventi ammessi a
contributo, di cui agli articoli 6 e 8, e per la presentazione del
consuntivo, di cui al comma 3, è fissato al 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di assegnazione del contributo e la sua inosservanza
comporta la decadenza dallo stesso e la conseguente revoca, con
l’obbligo di restituzione delle somme già erogate.La
contabilità finale, la documentazione delle spese sostenute in
economia e l’eventuale certificato di collaudo degli interventi di
cui alla lettera a) dell’articolo 8 dovranno essere prodotti
all’Ufficio del Genio Civile competente per territorio,
congiuntamente alla richiesta di erogazione del contributo, entro trentasei
mesi dalla data di approvazione del programma di riparto, pena la decadenza
del contributo stesso. ( 5)
Art. 10 - (Consulta regionale
per la tutela dei Rom e dei Sinti).
1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per
la tutela dei Rom e dei Sinti.
2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale ed è composta:
a) dall’Assessore regionale competente per materia;
b) da 3 rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative a
livello regionale operanti nel campo della tutela del nomadismo;
c) da 1 rappresentante dei comuni del Veneto designato dalla sezione
regionale dell’Associazione nazionale comuni italiani;
d) da 1 rappresentante delle comunità montane del Veneto designato
dalla sezione regionale dell’Unione nazionale comuni comunità
enti montani;
e) da 2 nomadi appartenenti alla Comunità Rom e Sinti designati dalle
associazioni di cui alla lettera b);
f) da 2 esperti su problematiche dei nomadi designati dalla Giunta
regionale.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale.
4. I componenti della consulta rimangono in carica per 5 anni dal
momento della nomina e continuano a svolgere le loro funzioni anche oltre
il termine della sua durata in carica, fino alle nomine dei nuovi
componenti.
5. Ai componenti della consulta, spettano le indennità e i
rimborsi spese previsti dall’art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e
successive modificazioni e integrazioni. ( 6)
Art. 11 - (Compiti della
Consulta).
1. La Consulta ha i seguenti compiti:
a) studiare il fenomeno del
nomadismo nelle sue cause e negli effetti che determina nel tessuto sociale
della Regione e in riferimento alle condizioni di vita e di lavoro dei
nomadi;
b) individuare e proporre interventi generali promozionali e culturali, a
favore delle comunità nomadi;
c) formulare pareri relativi allo stato di attuazione delle leggi e
proposte di legge o di regolamento che riguardano il problema del
nomadismo.
Art. 12 - (Abrogazione).
Art. 13 - (Norme
transitorie).
1. La legge
regionale 16 agosto 1984, n. 41 continua ad applicarsi per la
disciplina dei rapporti sorti e per l’esecuzione degli impegni di
spesa assunti in base alla predetta legge. In relazione alle domande
già presentate fino all’entrata in vigore della presente legge,
gli interessati possono richiedere, con apposita domanda da presentarsi
entro il termine di cui al comma 2, che le domande stesse siano ammesse
alle agevolazioni previste dalla presente legge.
2. In fase di prima applicazione, le domande di contributo vanno
presentate entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 14 - (Norma
finanziaria).
Art. 15 - (Dichiarazione d'
urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 4) Comma modificato da comma 1
art, 5 legge
regionale 13 settembre 2001, n. 27 , che ha attribuito la competenza
originariamente in capo al Presidente della Giunta regionale al dirigente
della struttura competente.
( 7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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